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Roma, 17 ottobre 2012

Ill.mo Sig. Ministro, come noto gli eventi sismici dello scorso maggio hanno richiesto l’adozione di specifici provvedimenti tesi a mitigare le difficoltà in cui si sono venute a trovare le popolazioni coinvolte. In particolare, con il D.M. 1° giugno 2012 e con il successivo decreto legge n. 74 del 2012, è stata operata la sospensione dei versamenti tributari e contributivi sino al 30 novembre p.v.. Si apprezza lo sforzo compiuto con il recente decreto legge n. 174 del 2012 in cui, anche se soltanto per le imprese che hanno subito danni, è stato previsto un meccanismo che comporta un ulteriore periodo di sospensione dei citati versamenti sino al giugno 2013 e la restituzione del dovuto in 3 rate semestrali posticipate a decorrere dal luglio 2013. Tuttavia, si evidenzia la necessità di un consistente rafforzamento dell’intervento. In particolare, si ritiene necessario che vengano adottate idonee misure anche a favore delle imprese che, pur operando nelle aree colpite dal sisma, non rientrano nella fattispecie sopra illustrata, ma hanno sospeso i versamenti di contributi e tributi nel periodo maggio/novembre 2012. __________________________________

Ill.mo Prof. Vittorio Grilli Ministro dell’Economia e delle Finanze Via XX Settembre 00186 - Roma Prot. 270/MPC/fr


Stante il periodo di grave crisi economica e finanziaria, al fine di evitare, per questi ultimi contribuenti, un ingente esborso finanziario in un’unica soluzione (il prossimo 16 dicembre), va prevista la possibilità di concedere loro, ugualmente, il ricorso al finanziamento bancario. A tale riguardo, l’intervento auspicato dovrebbe tradursi nella possibilità di accedere al credito, se l’importo complessivamente dovuto supera una determinata soglia, e di restituire il finanziamento in un congruo lasso di tempo che potrebbe essere individuato in 10 rate semestrali posticipate. Si fa presente, peraltro, che sinora, in presenza di altri eventi calamitosi, la ripresa dei versamenti è sempre avvenuta in modo rateale, in alcuni casi prevedendo anche sino ad un massimo di 120 rate mensili. Non concedere a queste imprese alcuna forma di rateizzazione significherebbe, nei fatti, creare loro un grave danno in quanto, operando nel contesto coinvolto nel sisma, risentono indirettamente degli effetti negativi indotti sull’economia locale. Preme, inoltre, evidenziare come la scelta di subordinare la rateizzazione di quanto in precedenza non versato, non solo al fatto di aver subito danni, ma anche all’ulteriore requisito che i danni stessi siano di “entità tale da condizionare ancora una ripresa piena dell’attività d’impresa”, crei una sperequazione nei confronti di quelle imprese virtuose che, in un lasso di tempo limitato, sono riuscite a riprendere a pieno regime l’attività. La norma, infatti, non consentirebbe di accedere alla rateizzazione a tutte quelle imprese che, nonostante l’entità del danno, con enormi sacrifici e capacità imprenditoriali, sono riuscite a proseguire l’attività produttiva. Queste imprese, paradossalmente, dopo aver sopportato ingenti sacrifici, sarebbero costrette a confrontarsi con ulteriori problemi finanziari connessi alla necessità di effettuare il versamento di tutti i tributi e contributi dovuti per il periodo di sospensione entro il 16 dicembre p.v.. Per le imprese che hanno subito in ogni caso dei danni si auspica, dunque, un’uniforme

applicazione

delle

disposizioni

agevolative

ed

un

congruo

allungamento del periodo di rateazione da 3 a 20 rate semestrali posticipate per i versamenti dei tributi e contributi sospesi. Riguardo, poi, alle imprese che operano in qualità di sostituti d’imposta, si ritiene necessario estendere il limite d’importo pari ad un quinto dello stipendio, previsto per le ritenute fiscali, anche alle ipotesi di recupero dei contributi previdenziali e dei


premi assicurativi sospesi, per evitare una decurtazione drastica dello stipendio erogato a dicembre 2012. Sempre in relazione alle medesime imprese, infine, va assolutamente evitato che esse siano obbligate ad anticipare all’erario le somme dovute a titolo di ritenute fiscali dai propri dipendenti che risultino “incapienti” per effetto dell’applicazione del limite massimo di rivalsa, pari ad un quinto dello stipendio. Da ultimo, appare fondamentale che, qualora si condivida la necessità di apportare al provvedimento le modifiche sopra indicate, si provveda con altro atto normativo d’urgenza, al fine di dare immediata efficacia e, quindi, conoscibilità delle ulteriori agevolazioni introdotte. Certi della Sua sensibilità alle istanze delle imprese da noi rappresentate, è gradita l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.


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