#cacciamolacaccia
per un’Italia senza caccia
la GUERRA delle 60 giornate
500 milioni
di cartucce sparate * fonte: Federcaccia
25 morti
di questi 7 agricoltori che lavoravano nei propri campi, 3 bambini * fonte: Ministero Interni
La stagione venatoria inizia ogni anno a settembre e termina il 30 novembre per alcune specie, il 31 dicembre per altre, il 31 gennaio per altre ancora. Nell’arco dei 5 mesi, ogni cacciatore dispone a scelta di 3 giorni (2 in Sardegna) per cacciare su 5 settimanali.
22mila tonnellate di piombo disperse nel suolo e nelle acque * fonte: ISPRA
di cui 28 tra agricoltori, turisti e passanti
Sono le 60 giornate di caccia a disposizione dei 700mila cacciatori, durante le quali l’Italia entra
* fonte: Ministero Interni
letteralmente in guerra. Questi sono i danni ambientali e sociali provocati dalla caccia, relativi alla stagione venatoria 2013 2014 nel solo periodo 1 settembre - 31 gennaio.
80 feriti
4000
tonnellate di plastica dispersa nell’ambiente * fonte: ISPRA
100 milioni di animali uccisi
* fonte: Ministero Ambiente
La sistematica violazione della legalità e dello Stato di diritto che caratterizza da decenni la condotta delle istituzioni italiane rappresenta ormai un “caso” certificato dalle 114 procedure d’infrazione aperte dalla Ue nei confronti dell’Italia. Carceri e giustizia costituiscono un caso limite, ma ce n’è per tutti i settori: dai diritti delle persone con handicap ai trasporti, dalla concorrenza alla la pubblica amministrazione. L’ambiente, in particolare, è uno dei settori nei quali l’Italia è più inadempiente. Ben 37 procedure su 114 riguardano, direttamente (22) o indirettamente (15) violazioni del diritto comunitario; e la caccia rappresenta uno dei temi di particolare frizione con Bruxelles. Dopo le procedure d’infrazione per la caccia in deroga, archiviate lo scorso 10 dicembre grazie a una modifica della legge 157/92 inserita in tutta fretta nel Decreto “Milleproroghe”, l’Unione europea si è vista costretta ad aprire una nuova procedura d’infrazione contro l’Italia per le ripetute violazioni della Direttiva 147/2009 che disciplina la conservazione degli uccelli selvatici. Questa volta l’Italia rischia multe milionarie per la pratica crudele dei richiami vivi. Quando si parla di caccia e della sua abolizione, immediatamente il nostro pensiero va ai diritti degli animali, al rispetto dell'ambiente. Ma questo è solo un aspetto del problema. Tra le vittime della caccia ci sono anche gli imprenditori agricoli, la libertà d'impresa, il rispetto della proprietà privata, la tutela e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio artistico e paesistico. La prima vittima della caccia è lo Stato di diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Ma ci sono anche le vittime, i morti e i feriti, 105 solo nei 5 mesi della stagione venatoria appena conclusasi. Lo scorso 18 dicembre le Associazioni radicali Parte in Causa e Radicali Ecologisti hanno costituito il workshop interassociativo #divietodicaccia che ha condotto i propri lavori su due moduli specialistici: licenze-sicurezza (Parte in Causa) ed economico-giuridico/paesistico (Radicali Ecologisti). Qui di seguito, proponiamo gli approfondimenti, obiettivi strategici e le proposte dei Radicali Ecologisti indirizzate a riformare un solo testo di legge: la 157/92. Pensiamo, infatti, che non possa più essere rinviata la riforma organica della normativa nazionale sulla caccia, con l’obiettivo di renderla finalmente coerente con le direttive europee in materia, nonché: elevare gli standard di protezione degli ecosistemi, di tutela delle aziende agricole e la sicurezza degli agricoltori, lo sviluppo del settore turistico.
Quadro storico e normativo di riferimento A livello europeo la caccia è regolata da due direttive: 147/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 43/92 che regola la caccia ai mammiferi nel quadro della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche A livello italiano la caccia è regolata dalla Legge 11 febbraio 1992 n.157 che ha sostituito la legge n. 968 del 1977. L’attuale legge nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano. Quattordici anni fa, infatti, Il 3 giugno 1990 in Italia i cittadini furono chiamati a votare per tre referendum promossi da Radicali e Verdi per eliminare il "diritto" dei cacciatori al libero accesso della loro attività nei fondi agricoli. Il referendum, per la prima volta in Italia, non raggiunsero il quorum e la consultazione fu dichiarata non valida. (art. 75 Costituzione). Il risultato è una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo nello specifico le competenze degli enti locali, mantenendo il “diritto” dei cacciatori di entrare nei fondi privati previsto dall’articolo 842 Codice civile che stabilisce quanto segue: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.” Di qui alcune incongruenze. 1) Una normativa anacronistica L’articolo 842 del Codice civile emanato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 quando Regio decreto 5 giugno 1939, n.1016, stabiliva che: “in terreno libero la selvaggina appartiene a chi la uccide o la cattura; peraltro essa appartiene al cacciatore che l’ha scovata” Ma, con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 1977, n. 968, “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.” E tale concetto è ribadito anche all’articolo 1, comma 1 della Legge n.157/92. Pertanto il diritto del cacciatore di entrare nei fondi privati appare contraddittorio perché la selvaggina non è più sua, ma della Repubblica italiana.
2) Articolo 42 della Costituzione: chi l’ha visto? Allo stesso modo, la norma appare in contraddizione con l’articolo 42, comma 2 Costituzione italiana, che afferma: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge”; e sembra davvero difficile poter accostare la caccia ad una possibile “funzione sociale”. 3) Risarcimenti agli agricoltori. Chi paga? L’articolo 15 L. 157/92 al comma 1 stabilisce che “è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale”. Chi paga? L’articolo 23 della stessa legge prevede che le risorse per far fronte ai rimborsi dovrebbero essere coperte da una tassa di concessione regionale a carico dei cacciatori. Problema risolto? Neanche per sogno. La legge infatti non impone parametri: questo vuol dire che la tassa di concessione potrebbe non coprire l’ammontare dei risarcimenti da erogare. Ma, oltre al danno, anche la beffa. I risarcimenti non sono automatici: gli agricoltori devono fare domanda e rimanere in attesa; e infatti, la gran parte degli agricoltori non ha mai visto un centesimo. È balzata all’onere delle cronache la Class Action intentata dagli agricoltori vicentini contro la Provincia e la Regione Veneto per il mancato pagamento di quanto dovuto per legge: 175 milioni di euro. Paga pantalone insomma. 4) Agricoltori: pochi diritti e tanta burocrazia. La legge prevede (commi 3 e 4) la possibilità di far valere la possibilità di vietare l’accesso dei cacciatori nel proprio fondo agricolo. Ma solo a parole. Occorre di nuovo fare i conti con le burocrazie regionali. Il proprietario deve inoltrare una richiesta motivata (niente meno che al presidente della giunta regionale!) entro trenta giorni dall’emanazione del piano venatorio regionale. Va fatto inoltre presente che molte regioni non solo demandano la pianificazione venatoria anche alle province (e quindi doppia trafila) ma che molti enti regionali aprono la stagione di caccia su piani faunistici ormai scaduti. Almeno la trafila burocratica potrebbe valere la pena? “ La richiesta è accolta “se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria”. La legislazione è quindi tutta a favore della lobby dei cacciatori e.. delle armi! 5) Non siamo tutti uguali di fronte alla legge Cosa deve fare quindi un agricoltore per evitare che la sua proprietà venga invasa dai cacciatori? L’articolo 15, comma 8 della legge prevede che “l'esercizio venatorio” è vietato soltanto “nei fondi chiusi da muro o da rete metallica (…) non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3
metri.” L’unico modo è quindi aprire il portafogli, oltre che deturpare il paesaggio. Facciamo infatti notare che non tutti gli agricoltori possono sostenere una spesa simile e che in molti ambiti di tutela paesistica le recinzioni sono vietate e, in ogni caso, sono assoggettate ad Autorizzazione paesistica. Il comma 8 ci sembra in totale contraddizione con l’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”. 6) Articolo 9 della Costituzione e Codice dei beni culturali e del paesaggio L’articolo 21 della legge vieta espressamente ogni attività venatoria nelle aree archeologiche, negli ambiti di verde storico, nei Parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs 42/02) afferma che “la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale” (art. 1) che concorre “a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura” ed è costituito “dai beni culturali e dai beni paesaggistici” (art. 2). Per tali beni, il Codice dispone la tutela dei valori storici, morfologici, funzionali e ambientali. Il Codice (ex L. 431/85 c.d. Legge Galasso) definisce (art. 142) “Aree tutelate per legge”; ovvero: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri (…); b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri (…); c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua (…) per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve (…), nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi (…); h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide (…); l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico (…). In tutte queste aree non è possibile (giustamente!) spostare nemmeno un sasso: perché dovrebbe essere consentita la caccia? 7) C’è un giudice a Strasburgo! Per fortuna c’è l’Europa. La Sentenza CEDU con sentenza del 26.6.2012 (App. n. 9300/07; HERMAN contro Germania) ha dichiarato che “in merito all’esercizio dell’attività venatoria, puntualizzano che la limitazione all’esercizio del diritto di proprietà perpetrata a danno di chi si oppone alla caccia per motivi di coscienza non è, ovviamente, tollerabile”. La sentenza CEDU
rappresenta quindi uno snodo fondamentale in quanto la legislazione italiana e tedesca in materia di caccia sono molto simili. Entrambe obbligano a tollerare la presenza di cacciatori in proprietà private.
Serve una riforma organica della Legge 157/92 Il tema della caccia si intreccia con tre livelli complessi: la protezione della biodiversità e la tutela dell’ambiente; la difesa dell’eguaglianza di fronte alla legge e il diritto di proprietà; la tutela e la valorizzazione dei ben culturali e del paesaggio certamente . A questi aspetti va aggiunta la necessità di ridurre drasticamente gli incidenti e le vittime che ogni anno, a causa della caccia mietono morti e feriti. Il fatto che più dell’ 80% dei reati venatori più gravi vengano compiuti da cacciatori dimostra come il fenomeno della “malacaccia” sia endemico e in Italia: non vi è una percezione diffusa del danno arrecato dal bracconaggio al patrimonio naturale collettivo e in questo senso non vengono prese né dalle amministrazioni, né dalla politica delle misure idonee. Non è un caso che tutti i tentativi di cambiamento delle leggi sulla caccia succedutisi negli ultimi anni sono stati volti a depenalizzare i reati e allargare le maglie delle norme, piuttosto che a rendere efficaci i sistemi di controllo e di repressione dell’illegalità. La connessione fra caccia e illegalità è sottolineata dal fatto che l’81% dei reati venatori vengano commessi durante la stagione di caccia: durante la stagione venatoria, i reati aumentano esponenzialmente. D’altra parte, è il sistema giuridico/sanzionatorio che non funziona. La maggioranza dei reati venatori sono oblazionabili, ovvero estinguibili con il pagamento di un’ammenda, e gli importi di queste ammende, stabiliti nel 1992, non sono mai stati aggiornati. Così come troppo scarsi cono i controlli, le forze a disposizione rispetto all’estensione delle aree di caccia. Siamo quindi di fronte ad una normativa che nei fatti rende ingovernabile il fenomeno, lasciando ampi margini all’illegalità diffusa. Questo spiega perché l’Italia sia spesso nel.. mirino dell’Unione europea con richiami e apertura di procedure di infrazione. Occorre quindi procedere nella direzione opposta, riportare l’attività venatoria entro canoni razionali, ridurne fortemente le dimensioni per poter eliminare alle radici i caratteri di illegalità.
Le nostre proposte: obiettivi strategici e modalità di realizzazione
TIPOLOGIA INTERVENTO
OBIETTIVI STRATEGICI
COME REALIZZARLI
AMBIENTE
Elevare gli standard di protezione della flora e della fauna; ridurre in modo significativo gli effetti dell’inquinamento da piombo e plastica di suoli, corsi e specchi d’acqua
In coerenza con i principî della Direttiva 92/43 (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e del D.lgs 42/04, si propone l’estensione del divieto venatorio alle “aree tutelate per legge”
ECONOMIA/SOCIETÀ
Tutelare la proprietà privata e la produttività degli spazi agrari, limitando l’intrusione dei cacciatori nei fondi; ridurre in modo significativo gli incidenti di caccia (la metà dei morti e feriti sono agricoltori che lavorano nei loro campi)
Prevedere l’adesione volontaria ed esplicita dei proprietari ai Piani faunistici venatori, ovvero il permesso di accesso nei fondi privati da parte dei cacciatori
VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PAESAGGIO E TURISMO DIFFUSO
I punti 1 e 2 mirano a creare una rete ecologica su scala nazionale composta da beni ambientali (naturali e seminaturali) che già attualmente “contengono” borghi storici, aree archeologiche, aree di pregio paesistico e agricolo. Il terzo ed ultimo punto mira a favorire pratiche di fruibilità e valorizzazione turistica diffusa e sostenibile
Abolizione delle attività venatorie nelle aree interessate da strutture ricettive, agriturismi, guest houses e nelle aree ricadenti nei Sistemi turistici locali (L. 135/01)
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