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Professione erborista
Preparazioni estemporanee ed erbe tintorie Dott. Angelo Di Muzio Presidente Nazionale F.E.I.
Chiarimenti in merito alla vendita di erbe tintorie e loro miscele. A seguito di recenti controlli, operati dalle autorità preposte, in alcune erboristerie sono state ritrovate confezioni contenenti polveri di erbe tintorie quail Lawson/a inermis (hen n6), md igofera tinctoria, Cassia obovata, riportanti indicazioni relative all'utilizzo cosmetico del prodotto quale colorante per capelli. Tale modalità di confezionamento, erroneamente ritenute "preparazioni estemporanee" riportavano una destinazione d'uso cosmetica ricadendo appieno net Regolamento UE 1223/09 riguardante la produzione e la commercializzazione di prodotti cosmetici. Abbiamo piij volte richiamato le norme contenute in tale Regolamento, sia nelle nostre comunicazioni che sull'organo di stampa "FEI - Phyto Journal' precisando che la produzione e l'immissione in commercio di un prodotto cosmetico devono rispondere a precise regole. In particolare alla presenza della cosiddetta "persona responsabile" a cui attiene tutta la responsabilità della gestione del cosmetico in materia di sicurezza, conformità degli ingredienti, notif9ca del prodotto al portale europeo, produzione da effettuarsi in idonei ambienti autorizzati allo scopo, etichettatura conforme, report su eventuali effetti indesiderabili gravi, ecc. Normalmente, quindi, l'erboristeria in quanto tale non è II locale adatto in cui approntatre tall preparazioni, né l'erborista, a meno che non abbia titoli idonei, e in regola con la normativa sopra richiamata è la persona da ritenersi idonea ad eseguire tali forme di preconfezion a mento. Nel caso di specie, le autorità sanitarie contestavano l'illecito in quanto le confezioni ritrovate nei punti yendita erano preimballate (preconfezionate) e riportavano indicazioni specif9che per l'uso cosmetico. Si sconsiglia quindi vivamente un tale modo di operare. Le erbe tintorie possono essere cedute at pubblico esclusivamente in confezioni non preimballate, doe non sigillate, e SENZA alcuna indicazione d'uso che ne faccia solo sospettare od intuire un'indicazione di utilizzo cosmetica.
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PHYTO Journal
n. 1 gennaio - febbraio 2016
Molte piante tintorie sono anche presenti nella lista delle piante ammesse negli integratori alimentari, ovviamente, in tali casi, le certif9cazioni accompagnatorie devono attestarne la conformità all'utilizzo "food". Si invitano pertanto i colleghi a prestare la massima attenzione neIl'etichettare le confezioni, anche queue vendute estemporaneamente, ed i contenitori che contengono tali piante tintorie con qualsivoglia indicazione riferibile ad un uso cosmetico, le sanzioni previste sono piuttosto pesanti sia in ambito amministrativo che penale. Alcuni esempi: •
Miscela di X, Y, Z, utilizzata come ristrutturante/ riflessante/ colorante per capelli: indicazione VIETATA;
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Erbe X, Y, Z, utilizzate come ristrutturanti/regolarizzatrici sebacee/nutrienti del cuoio capelluto e dei capelli: indicazione VIETATA;
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Miscela per infusioni di, es. camomilla e malva, utile per impacchi lenitivi su pelle irritata o decongestionante cutanea, ecc.: indicazione VIETATA
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Olio di mandorle dolci, (od altri oh), utile per ii nutrimento cutaneo su pelli secche, o per il nutrimento dei capelli: indicazione VIETATA;
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Argilla verde ventilata, utile per maschere viso su pelle grassa: indicazione VIETATA.
Questi sono solo alcuni esempi. Ognuna di queste mdicazioni, in aggiunta alla scorretta tipologia di confezionamento, fanno scattare immediatamente ii sequestro dei prodotti e le relative sanzioni. I prodotti a base di erbe tintorie ed altre piante officinaIi, polveri di argihla vane, ecc. possono, quando si parla di prodotti sfusi, essere ceduti al consumatore esclusivamente non preimaballate (non preconfezionate) ed in assenza di qualsiasi dicitura che non sia, eventualmente, la denominazione della pianta. Tutte le attre indicazioni devono, altresl, ai sensi delle normative vigenti essere riportate sul contenitore che le contiene. Diverso è il caso, e qui bisogna prestare attenzione alle polveri coloranti a base di piante officinali acquistate
Professione erborista
all'ingrosso sulle quali sia apposta, direttamente dal produttore la dicitura PRO DOTTO COSMETICO, in questo caso ii prodotto non è ripartibile e non puà essere utilizzato in quanto si tratta già all'origine di un prodotto cosmetico e quindi vale quanto sopra ri pa rtato. Attenzione anche alle confezioni di polveri coloranti a base di piante officinali con aggiunta di sostanze (ammesse) quali ii sodio picrammato, a vane concentrazioni per esaltare maggiormente ii colore rosso, su tali confezioni già all'origine deve
essere riportata la dicitura PRODOT- lare per il quale scatterebbe I'obbligo TO COSMETICO e comunque I'eti- di segnalazione alle autorità compechettatura deve essere completa di tenti e in che in ogni caso NON puà INCI NAME, anche in questo caso le essere venduto sfuso dall'erborista. polveri non sono ripartibili per essere I casi evidentemente sono diversi, vendute sfuse in quanto si tratta già ma in caso di qualsiasi dubbio sulla di prodotto cosmetico. conformità a meno dei prodotti e sulAltro caso rilevante è quello di con- le modalità di vendita al pubblico, la fezioni di piante coloranti con l'ag- F.E.I. rimane a disposizione per qualgiunta di sostanze chimiche, come siasi chiarimento, altresl non ci sara nell'esempio precedente, ove I'eti- possibile fornire assistenza legale nei chettatura NON riporti la dicitura casi di palese violazione delle normaPRODOTTO COSMETICO a quanto- tive in essere.0 meno l'INCI NAME, Si tratta camunque di un prodotto cosmetico irrego-
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