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1.4 STRUTTURA DEL PIR [EX. PAR 1.5

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APPENDICE 5.D

APPENDICE 5.D

- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n.16 dell’8 febbraio 2018 recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. - D.Lgs. 23 novembre 2018, n. 139, Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria. (18G00166) (GU Serie Generale n.297 del 22-12-2018); - D.lgs, del 14 maggio 2019, n. 50, Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie; - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 106/2018 relativa a “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”; - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 130/2019 relativa a “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”.

1.3.2 Informazioni generali e valore legale [ex par. 1.4.1+ 1.4.2]

Il Prospetto Informativo della Rete (PIR) viene redatto dal GI ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 112/15 previa consultazione delle parti interessate, a seguito delle indicazioni e prescrizioni formulate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e pubblicato nei termini prescritti dall’art. 14, comma 5 del D.lgs 112/15. Il PIR espone dettagliatamente i diritti ed gli obblighi del GI e dei Richiedenti, con riguardo alla richiesta/assegnazione della capacità/tracce, all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e all’erogazione dei servizi ad essa connessi, nonché i canoni e i corrispettivi dovuti. Il Prospetto Informativo della Rete assume, anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 6, comma 1, lett. c), 14 e 25 del D.lgs. 112/15, valenza di regole e condizioni generali a disciplina dei singoli rapporti contrattuali posti in essere tra il GI e coloro che sottoscriveranno sia i singoli Accordi Quadro sia i singoli Contratti di Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Il PIR viene pubblicato nel sito internet di RFI e costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale dei singoli Contratti di Utilizzo e dei singoli Accordi Quadro ed a tali fini, fermo quanto previsto al successivo paragrafo 1.6.2, con la sottoscrizione dei medesimi contratti, il richiedente attesta una piena e incondizionata accettazione delle disposizioni in esso contenute.

1.3.3 Ricorso all’Organismo di Regolazione [ex. Par 1.4.3]

In conformità a quanto previsto nell’art. 37 comma 2, D.lgs. 112/15 e nell’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per eventuali controversie inerenti l’interpretazione e/o l’applicazione del Prospetto Informativo della Rete, ogni Richiedente può adire l’Organismo di Regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART), inoltrando la richiesta al seguente indirizzo pec:

pec@pec.autorita-trasporti.it

Contatti:

Autorità di Regolazione dei Trasporti Via Nizza 230, 10126 Torino Telefono: 011.0908500 E-mail: segreteria@autorita-trasporti.it PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

1.4 STRUTTURA DEL PIR [EX. PAR 1.5]

Al fine di descrivere compiutamente quanto indicato al paragrafo 1.2 il presente documento è strutturato in sette capitoli così organizzati:

CAPITOLO 1 INFORMAZIONI GENERALI

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