
1 minute read
7.4 STRUTTURE ATTE A SERVIZI NON GESTITE DA RFI [EX PAR. 3.7
Le richieste relative all’orario successivo a quello in vigore devono pervenire secondo le tempistiche descritte al cap. 4 e le modalità descritte nel sito internet di RFI https://www.rfi.it/it/Offerta/accesso-alla-rete/servizi.html
7.4 STRUTTURE ATTE A SERVIZI NON GESTITE DA RFI [EX PAR. 3.7]
Gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti, ai sensi dall’art. 31, comma 10, della Direttiva 2012/34/UE e dell’art. 5, comma 2, del Reg. 2177/2017, a mettere gratuitamente a disposizione la descrizione dell’impianto di servizio: a) mediante pubblicazione sul proprio portale web (o portale internet comune) e fornendo al GI un link da pubblicare all’interno dell’apposita sezione del portale ePIR; b) fornendo al GI le pertinenti informazioni (in formato pdf) che saranno pubblicate all’interno dell’apposita sezione del portale ePIR. In base a quanto previsto dalla misura 6.2 della Delibera ART n.130/2018 gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti a fornire le informazioni riguardanti l’impianto stesso secondo utilizzando il modello comune RNE messo a disposizione dal GI all’interno del proprio sito web www.rfi.it -> Servizi e Mercato -> Accesso alla Rete -> Prospetto informativo della Rete, elaborato in collaborazione tra RNE, IRG Rail, e sentiti i diversi operatori del settore ferroviario. Ai sensi della misura 6, punto 1, della delibera ART n.130/2019, gli operatori degli impianti di servizio devono mettere a disposizione la descrizione dell’impianto di servizio anche tramite il portale europeo Rail Facilities Portal https://railfacilitiesportal.eu. Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere trasmesse all’indirizzo pec rfi-dce@pec.rfi.it entro e non oltre il 1° ottobre di ogni anno. Qualora l’operatore necessiti di ulteriori aggiornamenti del documento di cui al punto b) dovrà trasmettere le pertinenti informazioni (in formato pdf) al GI almeno 3 mesi prima della loro adozione.