4 minute read

NUOVO

12. È facoltà di GI, in caso di lavori di particolare entità legati a interventi urgenti all’infrastruttura che rivestono carattere di sicurezza, rendere temporaneamente indisponibile l’infrastruttura, garantendo, dove possibile, un preavviso alle IF di almeno 7 giorni lavorativi. 13. Il GI è tenuto a fornire alle IF, con ogni possibile anticipo rispetto alla data di inizio lavori, le informazioni di cui al punto 8 nell’ipotesi in cui la necessità di eseguire lavori sia originata da caso fortuito, o di forza maggiore, i quali richiedono un intervento immediato e non procrastinabile per il ripristino della normale capacità e in conseguenza della quale sia necessaria una variazione delle tracce contrattualizzate; 14. Il GI comunica alle IF, tramite la registrazione in PIC, ogni eventuale degrado dell’infrastruttura ferroviaria che possa generare una riduzione di capacità delle linee o degli impianti o che in generale procuri un rallentamento della circolazione dei treni. 15. Il GI è tenuto a fornire, in caso di situazioni anomale le informazioni concernenti lo stato dell’infrastruttura ferroviaria e la situazione della circolazione sia alla partenza dei convogli dall’impianto/stazione, sia in corso di viaggio, nonché, a richiesta di IF e ove consentito dalla strumentazione in possesso di GI, la posizione dei convogli medesimi.

4.4 RICHIESTA DI ACCORDO QUADRO E PROCESSO DI ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ QUADRO [NUOVO]

4.4.1 Tempistica per richiedere capacità ai fini dell’Accordo Quadro [ex 4.3.1]

Le richieste di nuova sottoscrizione o modifica di Accordo Quadro devono essere inoltrate al GI entro 15 mesi prima dell’avvio del primo orario di servizio utile, sulla base delle caratteristiche previste nel format inserito in Appendice 1 al presente capitolo, pena il rigetto della richiesta. Successivamente a tale data, dette richieste saranno processate da GI secondo la tempistica di seguito indicata:

Le richieste di capacità quadro pervenute oltre la scadenza indicata (x-15), saranno trattate nell’ambito del successivo processo di allocazione della capacità quadro. Il Gestore dell’Infrastruttura tiene conto, prima della stipula o modifica di un Accordo Quadro, degli elementi indicati nel Regolamento 2016/545/UE, art.6, comma 1. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, la capacità oggetto dello stesso sarà garantita a partire dal primo orario di servizio utile, inteso come quello che sarà attivato almeno 9 mesi dopo la data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro, al fine di consentire al Richiedente (non IF) o all’eventuale l’IF che svolgerà il servizio, la presentazione delle richieste di tracce orarie corrispondenti alla capacità oggetto dell’Accordo Quadro, nel rispetto della tempistica di cui al successivo paragrafo 4.3.2 4.5.1. La richiesta di capacità finalizzata alla stipula dell’Accordo Quadro può essere inoltrata a GI fino a un massimo di 5 anni dal previsto avvio del servizio, qualora ricorrano almeno una delle seguenti motivazioni: a. L’Accordo Quadro è un prerequisito per il finanziamento del materiale rotabile necessario al nuovo servizio;

b. Vi è la necessità di completare il processo omologativo del materiale rotabile di cui alla lettera a; c. La programmazione dei servizi oggetto di richiesta è strettamente correlata all’attivazione di nuovi elementi infrastrutturali (linee ferroviarie, stazioni, terminali, raccordi); d. La programmazione dei servizi oggetto di richiesta è correlata ad attività di trasporto oggetto di contratto di un servizio pubblico.

4.4 PROCESSO DI ALLOCAZIONE

4.4.2 Processo di allocazione della capacità quadro [ex 4.4.1]

4.4.2.1 Limitazioni all’assegnazione di capacità quadro [ex 4.4.1.1]

La capacità assegnabile con un Accordo Quadro, ovvero con l’insieme degli Accordi Quadro, non potrà superare l’85% della capacità totale correlata a ciascuna tratta e per singola fascia oraria. La capacità assegnata con Accordi Quadro, per fascia oraria e per tratta di linea, è riportata nel portale ePIR. I valori di capacità sono calcolati sulla base delle caratteristiche dell’infrastruttura e del livello di eterotachia del traffico, secondo la formula: Capacità commerciale oraria= Capacità teorica oraria /K. Dove Capacità teorica oraria= 60/d, con d il distanziamento temporale minimo tra un treno e il successivo, nella specifica sezione considerata. Dove K è un valore che esprime il livello di eterotachia, legato al traffico presente sulla linea.

4.4.2.2 Processo di coordinamento nell’ambito della procedura di assegnazione di capacità quadro [ex 4.4.1.2]

Qualora si verificassero conflitti tra Accordi Quadro già sottoscritti e nuove richieste di sottoscrizione o modifica di Accordi Quadro, secondo quanto stabilito all’art. 9 del Regolamento 2016/545/UE, il GI effettua un primo coordinamento finalizzato a conciliare al massimo le richieste coerentemente con quanto previsto all’Art. 46, par. 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE. Tale procedura sarà avviata da GI a seguito della comunicazione ai Richiedenti della proposta di capacità quadro (X-13) e terminerà in concomitanza con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli stessi (X-12). Sentiti i richiedenti interessati, al fine di conciliare le richieste in conflitto, il GI trasmette, alle parti interessate, le seguenti informazioni:  capacità quadro richiesta da tutte i Richiedenti sugli stessi itinerari (nel caso di conflitto tra nuove richieste di sottoscrizione);  capacità quadro assegnata a tutti gli altri Richiedenti sugli stessi itinerari (nel caso di conflitto tra nuove richieste e accordi quadro già sottoscritti);  capacità quadro alternativa proposta sugli itinerari pertinenti;  descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacità quadro. Dette informazioni sono fornite garantendo la riservatezza commerciale delle informazioni, a meno che i soggetti interessati non vi abbiano acconsentito. GI all’atto della consegna della proposta di capacità quadro comunica, unitamente alla capacità armonizzata, le proposte alternative oggetto di procedura di coordinamento. Quando, a seguito della prima fase di coordinamento risulti impossibile conciliare gli Accordi Quadro esistenti e le richieste di nuovi Accordi Quadro o le richieste di modifica di nuovi Accordi Quadro, il GI effettua un secondo coordinamento in applicazione dell’art. 10 par. 5 del Regolamento 2016/545/UE, pertanto applicherà i criteri di priorità del par. 4.4.5.2 4.6.2 al fine di addivenire ad una ulteriore proposta di allocazione della capacità quadro per i nuovi Richiedenti e per gli eventuali titolari di Accordi Quadro esistenti. Quest’ultima fase si concluderà un mese prima della comunicazione da parte di GI ai Richiedenti della proposta definitiva di capacità quadro (X-11).

This article is from: