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di Antonia Ida Fontana Traduzione a cura di Clara Ronga

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Un’attenzione più puntuale viene poi dedicata a quei paesi che, per gli esiti di un passato coloniale, vantano di fatto un bacino di utenza e di riferimento culturale più vasto di quello per così dire strettamente legato ai propri confini geo-politici. In tali casi l’interesse nazionale dovrà essere gioco-forza inteso in modo più elastico, estendendo le esigenze del deposito oltre che alla categoria degli editori nazionali anche a quella degli importatori.

Anche il concetto di pubblicazione viene aggiornato. Dalla definizione «neutra» di «atto di rendere pubblica l’informazione o la produzione intellettuale» si passa a quella di «documento capace di contribuire alla tutela e alla conservazione della cultura nazionale». Non potrà definirsi pubblicazione il materiale disponibile su Intranet o su altri canali, privati o non aperti al pubblico. Si prevede tuttavia la possibilità che accordi nazionali contemplino il deposito dei pre-print resi pubblici.

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Senza innovare rispetto al passato anche questa versione raccomanda che gli editori e i bibliotecari siano consapevoli della necessità di assicurare con il deposito la «consultabilità» di una pubblicazione elettronica ben oltre la sua durata di sfruttamento economico. Ciò deve valere altresì per le pubblicazioni elettroniche «dinamiche», quelle cioè soggette a un continuo aggiornamento: è infatti interesse degli studiosi conoscere anche lo sviluppo nel tempo e quindi la cumulazione (ad esempio di leggi, cataloghi ecc…) può non essere sufficiente di per sé se non conserva traccia delle versioni precedenti. Presupposto del deposito è l’instaurazione, tra tutte le parti in causa, di sinergie sulle migliori soluzioni tecniche che rendano possibile tale obiettivo (per es. tecniche di snap shot ecc.). Per un equilibrio fra i diritti degli utenti e quelli degli editori, il testo che oggi esaminiamo afferma che occorre esonerare l’editore dal deposito laddove esso implichi delle «spese irragionevoli». La presente raccomandazione suggerisce di creare, come in Gran Bretagna, a cura della biblioteca depositaria una procedura di valutazione «dell’impatto economico» del deposito digitale 4 , per garantire che il problema non sia misconosciuto, senza diventare al contempo un facile alibi per gli editori.

La Dichiarazione non prende in considerazione il deposito legale di film, prodotti audio, e di prodotti di cartografia digitale 4 , in quanto molti Paesi hanno una legislazione apposita. La nuova legge italiana sul deposito legale, invece, prevede il deposito di tutti i prodotti digitali (sia diffusi su supporto informatico che tramite rete informatica), degli audiovisivi (documenti sonori e video) dei film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) e dei soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi a provvidenze previste dall’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Per l’inclusione nel deposito dei prodotti elettronici di intrattenimento la Dichiarazione chiede di contemperare il criterio del luogo di edizione con l’affinità con la cultura nazionale di naturale riferimento.

Ai criteri già previsti nella precedente statuizione, ovvero la non inclusione di giochi per computer o software, oppure di pubblicazioni fatte circolare a solo uso privato o nell’ambito ristretto di una organizzazione, si aggiungono in questa versione le pubblicazioni: –che non abbiano origini nazionali identiche a quelle della biblioteca stessa, o che non abbiano un legame naturale con il paese; –che non contribuiscono a conservare il patrimonio culturale del paese;

4 Il testo anglosassone parla di «digital mapping products», che possono essere definite immagini grafiche bitmap che contengono collegamenti a più URL tramite aree sensibili sulle immagini. È possibile fare clic su diverse aree di una mappa digitale per passare alle diverse risorse di un sito.

–che consistano in duplicazioni di una pubblicazione a stampa dello stesso editore già depositata (salvo se la versione elettronica risulti sostanzialmente diversa e più ricca di contenuti). In eccezionali circostanze si possono prevedere restrizioni al deposito bibliotecario o limitazioni o esclusioni all’accesso per determinati periodi, ove vi fossero esigenze degne di tutela specifica.

Le pubblicazioni elettroniche dovrebbero normalmente essere depositate nella forma in cui esse sono rese disponibili al pubblico, accompagnate da qualsiasi software a esse associato, manuale o documentazione che sia stato messo a disposizione del pubblico per consentirgli di poterlo consultare. Tuttavia a scopo di conservazione dovrebbe essere concordata tra biblioteche ed editori la possibilità di depositare le pubblicazioni in formati standard facilmente trasferibili su altri formati.

Il testo dà ormai per scontato, contrariamente al passato, che per pubblicazioni elettroniche debbano intendersi sia quelle on-line che quelle off–line, raccomandando per le seconde il deposito del supporto fisico su cui sono registrate, mentre per i documenti on-line, quali siti web o database dinamici, per esempio, potrebbe essere necessario prevedere appositi accordi (per esempio per il deposito annuale delle stesse su CD ROM).

Questa versione è più restrittiva della precedente e non dà più conto delle possibilità di accesso meno gradite agli editori, in quanto giudicate passibili di mettere maggiormente a rischio la tutela dei loro interessi economici: se non altrimenti specificato dagli editori, il livello di accesso automaticamente consentito è quello di un solo utente registrato per volta, dalle postazioni apposite della Biblioteca nazionale. La Biblioteca, da parte sua, deve garantire l’utilizzo di postazioni prefissate, la registrazione dell’utente e la sicurezza della rete e deve essere in grado di dimostrare di aver adottato misure idonee a evitare usi impropri. Nel caso di biblioteche con diverse sedi o di paesi in cui esista più di una biblioteca di deposito, l’editore potrà scegliere se consentire l’accesso, con le stesse garanzie di cui sopra, a un solo utente per biblioteca, oppure in ciascuna delle sedi o in ciascuna delle biblioteche della rete. Nel caso italiano, prevedendo la legge il deposito presso le due Biblioteche Nazionali Centrali e presso due biblioteche regionali, l’accesso dovrebbe essere consentito a 4 utenti contemporaneamente, uno per ciascuno dei quattro diversi Istituti. Infine l’uso della pubblicazione per la fornitura di documenti o per il prestito interbibliotecario potrà essere consentito dietro esplicita licenza dell’editore e dietro pagamento di una tariffa e/o di royalties fissate dall’editore stesso.

Conclusioni

Poiché è ancora lunga la strada per la soluzione dei problemi tecnici, variegate sono le soluzioni suggerite a livello locale nei vari paesi europei 5 sia per il trattamento sia per l’utilizzo del digitale depositato: la Biblioteca nazionale centrale di Firenze (BNCF), e altre 12 biblioteche nazionali su 25, effettuano una politica di accesso a un solo utente per volta da un terminale dedicato, mentre in Grecia, Norvegia e Russia (State library) il deposito digitale non è ancora aperto agli utenti. Nella maggior parte delle biblioteche la consultazione delle pubblicazioni digitali è gratuita ma occorre pagare in caso di down-loading su un floppy disk o di stampa del testo, anche se solitamente, si veda ad esempio la Gran Bretagna, le copie digitali pervenute per deposito legale non sono utilizzate per il servizio di document delivery. Inoltre rispetto al

5 Vedere «The European Library Handbook – Digital Depositing for Libraries and Publishers – The European Library office 2005».

deposito delle pubblicazioni più facilmente assimilabili ai tradizionali libri o seriali, si presenta particolarmente complesso il deposito dei siti web, che la legge n. 106 del 2004 prevede e al quale la BNCF si sta preparando attraverso la partecipazione a progetti europei e al Consorzio internazionale per la conservazione di Internet (IIPC). L’organismo è costituito dalle principali biblioteche nazionali europee e soprattutto da coloro che, da maggior tempo, sperimentano l’ harvesting dello spazio web: la fondazione Internet Archive di San Francisco e il gruppo delle cinque biblioteche nazionali dei paesi nordici. Nella maggior parte delle procedure sperimentali di acquisizione del digitale on-line, già attuate in Europa, sono infatti le stesse biblioteche ad effettuare la raccolta con procedura automatica, ma, considerate le difficoltà e i costi per gestire, rendere disponibile e conservare nel tempo, la massa di documenti presenti sul web, spetta al bibliotecario la responsabilità di effettuare la cernita di ciò che possa afferire o meno al patrimonio culturale nazionale. I bibliotecari dovranno saper interpretare e applicare i criteri di selezione idonei e dar conto della temperie culturale di un paese in un determinato momento storico. Gli investimenti governativi dovranno indirizzarsi verso una maggiore qualificazione dei propri bibliotecari, oltre che verso una forte innovazione del concetto di servizio pubblico. Il servizio offerto dalle biblioteche nazionali non potrà limitarsi alla già complessa gestione del deposito, ma dovrà dotarsi di strumenti di monitoraggio delle necessità dei propri utenti e degli stessi editori, e pertanto dovrà anche predisporre procedure di deposito semplici ed efficaci, e la messa a disposizione di rapporti statistici sull’esempio di quanto stanno già in parte attuando la British Library e la Biblioteca Reale Olandese. 6

Uno dei meriti della Dichiarazione è quello di aver saputo indagare e indicare tutti i vantaggi della collaborazione tra biblioteche ed editori, ovvero tra i portatori dell’interesse culturale e di quello economico. Tuttavia il decollo definitivo dell’acquisizione delle pubblicazioni elettroniche on line dipenderà dalla disponibilità di una infrastruttura tecnologica capace di conservare nel lungo periodo la memoria digitale, mettendo le biblioteche nella effettiva possibilità di offrire agli editori il tangibile vantaggio, senza costi per loro, della diffusione delle loro pubblicazioni digitali e della conservazione nel lungo periodo dei loro archivi.

Per favorire la cooperazione tra biblioteche ed editori appare opportuno accogliere il suggerimento del comitato CENL/FEP di costituire gruppi di studio nazionale per la migliore applicazione della Dichiarazione alla realtà dei singoli paesi. A tal fine la BNCF sta promuovendo un gruppo informale, composto da bibliotecari e rappresentanti non solo degli editori, ma anche dei providers e dei webmasters affinché si possa avviare anche nel nostro paese una sperimentazione ampia che predisponga le procedure e le buone pratiche atte a consentire all’Italia di conservare quelle parti della sua cultura che vengono prodotte con il mezzo forse più affascinante, ma anche il più labile, che l’uomo abbia inventato per trasmettere il suo pensiero.

6 La Nazionale olandese, in particolare, nell’ambito del servizio di document delivery redige un rapporto circa il numero di pagine e dei titoli delle riviste elettroniche depositate. La Gran Bretagna raccoglie dati sui servizi offerti in un formato predisposto dall’editore Elsevier, ma con solo riguardo al materiale coperto da licenza commerciale.

«Dichiarazione sull’avvio e lo sviluppo di procedure di deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche» *

a cura della Conferenza dei Bibliotecari delle Biblioteche Nazionali Europee (CENL) e della Federazione degli Editori Europei (FEP) Traduzione a cura di Clara Ronga

Biblioteca nazionale centrale di Firenze

Introduzione

1. Questa dichiarazione rappresenta una revisione di quella precedente redatta nel 2000, sullo sviluppo e il consolidamento di un codice di comportamento in materia di deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche. La precedente dichiarazione fu opera del Comitato dei rappresentanti del CENL e del FEP. I due organismi si accordarono altresì per aggiornare la dichiarazione non appena le biblioteche nazionali e gli editori avessero acquisito una maggiore esperienza di gestione delle pubblicazioni elettroniche. CENL e FEP misero in pratica l’aggiornamento dando vita ad un Comitato che, negli anni 2003-2005, ha portato avanti un intenso lavoro.

2. La Dichiarazione, oltre a porsi l’obiettivo di migliorare la cooperazione tra le biblioteche nazionali e la comunità degli editori europei in quei paesi in cui la legislazione fosse già in quei paesi che ancora non disponevano di un piano nazionale per il deposito volontario e avessero meno esperienza nell’acquisire, nel mettere a disposizione e rendere accessibili le pubblicazioni elettroniche.

3. Lo scopo del deposito in ciascun paese è quello di conservare e dare accesso nel lungo periodo alla cultura e al patrimonio nazionale prodotto e distribuito nel paese nei differenti formati ed edizioni. La storia del deposito legale ci insegna come ciascuna nuova tecnologia venga assimilata nella legislazione nazionale, dilatando la definizione dell’oggetto. La legislazione invariabilmente non riesce a stare al passo delle innovazioni tecnologiche e le biblioteche nazionali hanno il compito di assicurare che le loro collezioni non presentino lacune. In alcuni paesi la legislazione è del tutto mancante per una varietà di motivi e le biblioteche nazionali lavorano a stretto contatto con la comunità degli editori per garantire che siano attivi e applicati accordi per il deposito volontario. Il Comitato ha continuato a cercare metodi

vigore, si proponeva l’obiettivo di assistere condivisibili di cooperazione tra le parti in causa, per venire incontro alle esigenze sociali in un modo che fosse accettabile sia per gli editori sia per le biblioteche nazionali.

4. La legislazione, o gli accordi volontari in vigore in paesi come l’Olanda, sono la risposta al problema delle lacune negli archivi delle pubblicazioni nazionali. Un piano di azione condiviso e volontario potrebbe essere utilizzato come fase pilota durante la quale concordare e monitorare problemi di definizione, procedure e con

* Versione approvata il 22 Agosto 2005 dal CENL, durante l’annuale Conferenza svoltasi a

Lussemburgo.

trolli, consentendo la revisione e il perfezionamento alla luce dell’esperienza, al fine di fornire assistenza durante il processo di redazione di una legislazione efficiente ed efficace. Pertanto questa dichiarazione non intende, nè dovrebbe venire percepita dai singoli governi nazionali, come un testo normativo. Il piano di azione ha una valenza di impegno volontario. Ciò non toglie però che gli editori siano pregati e incoraggiati a depositare le loro pubblicazioni non a stampa presso la biblioteca nazionale secondo le linee guida di seguito segnalate.

5. Dalle premesse è emerso che la preoccupazione delle biblioteche nazionali concerne principalmente la completezza delle loro collezioni allo scopo di facilitare nel modo migliore in futuro le ricerche e l’apprendimento. Chiedendo il deposito volontario delle pubblicazioni elettroniche le biblioteche non intendono danneggiare i legittimi interessi degli editori. Gli sforzi del Comitato si sono indirizzati verso la ricerca di soluzioni operative che consentano alle Biblioteche nazionali di entrare in possesso del materiale, attuando al contempo il controllo dell’accesso ai documenti, in modo da tutelare i legittimi interessi degli editori. Gli editori guadagneranno in cambio un’infrastruttura capace di conservare l’archivio di tutto quanto hanno prodotto, e, laddove le pubblicazioni siano comprese nelle bibliografie nazionali e nei cataloghi delle biblioteche nazionali la conoscenza delle pubblicazioni stesse potrà raggiungere un pubblico più ampio. CENL e FEP considerano la presente Dichiarazione una pratica convergenza di interessi messa in atto da biblioteche nazionali ed editori.

6. Le migliori soluzioni tecniche per la conservazione del digitale nel lungo periodo sono oggetto di studio di molte delle attuali ricerche e dibattiti, ed è riconosciuto che a tale questione occorrerà dedicarsi visto che le pubblicazioni elettroniche si avviano a diventare prevalentemente pubblicazioni on line. Si riconosce l’importanza di assicurare che il contenuto delle pubblicazioni elettroniche sia archiviato e conservato nel lungo periodo, oltre la durata commerciale del prodotto, e c’è accordo circa il fatto che le biblioteche nazionali siano i soggetti istituzionali preposti ad assumersi tale ruolo.

7. Sarà importante portare avanti progetti pilota volti alla gestione di problemi e questioni tecniche, sia di tipo semplice sia complesso, relative a pubblicazioni di varie tipologie e formati (quanto sopra dovrebbe distinguersi dalle trattative, tra singole biblioteche di deposito ed editori, riguardanti gli abbonamenti e le licenze per le pubblicazioni on line per le ordinarie esigenze di fornitura di servizi di una biblioteca).

8. La dichiarazione è il risultato di una estesa discussione svoltasi all’interno del Comitato in un periodo di circa due anni. Le formulazioni contenute nella dichiarazione non sono prescrittive. Intendono piuttosto essere un modello che incoraggi e faciliti la stesura di accordi a livello locale. Ciò significa che i paesi che adottassero i principi di questa Dichiarazione sono liberi di emendare il testo laddove le circostanze locali imponessero speciali considerazioni che non possano essere regolate dalle enunciazioni qui contenute. Si attendono variazioni di questa Dichiarazione a livello locale (incluse quelle concernenti un punto fondamentale quale la definizione di cosa sia una pubblicazione e cosa debba intendersi per editore). Il Comitato sarà felice di aiutare e consigliare laddove possibile, e dà il benvenuto a ogni osservazione o suggerimento al testo proposto. In modo particolare la Dichiarazione prenderebbe volentieri conoscenza di eventuali modifiche effettuate a livello locale, al fine, valutatane la congruità, di incorporarle alla Dichiarazione.

Questa Dichiarazione attinge alle disposizioni concordate nel Regno Unito, in Olanda, Germania e Francia. Un’apposita normativa o

accordi volontari sono in vigore in altri paesi. Si raccomanda che questa Dichiarazione sia adottata come modello di utilizzo nei rimanenti paesi aderenti al CENL e al FEP. Per il futuro si raccomanda che ciascuna biblioteca nazionale, con la massima urgenza, istituisca un gruppo di lavoro comprendente i rappresentanti degli editori del loro paese al fine di riesaminare questa Dichiarazione, adottarla nella misura in cui sia confacente alla situazione locale, allestire e monitorare una procedura nazionale, impegnare le due parti congiuntamente a dibattere con il Governo un codice. Si raccomanda altresì che il Comitato continui la sua attività di gruppo direttivo transnazionale, nell’ambito dell’esistente collaborazione tra CENL/ FEP. Sarebbe utile che, qualora un Codice venisse adottato in uno specifico paese, la biblioteca nazionale fosse incaricata di monitorare l’uso delle pubblicazioni elettroniche e facesse rapporto in modo che editori e biblioteche nazionali possano essere messi in condizione di capire come i ricercatori e gli altri utenti della biblioteca stanno facendo uso di questo materiale.

10. Il dovuto riconoscimento viene dato al lavoro precedentemente svolto dal Comitato, così come ai diversi e vari documenti emessi dalla biblioteche nazionali del Regno Unito, Olanda, Germania e Francia.

La Dichiarazione 1

1 . Luogo di edizione C’è una consolidata tradizione al riguardo della definizione del termine luogo di pubblicazione per la stampa, e questa stessa tradizione dovrebbe applicarsi alle pubblicazioni elettroniche. Tuttavia è pacifico che ci siano delle implicazioni relative alle pubblicazioni on-line sulle quali non vi è ancora completo accordo o intesa. Il luogo di pubblicazione è scontato per la produzione di un’opera su supporto fisico, accordi speciali potrebbero essere necessari nel caso di pubblicazioni on-line.

Tutte le pubblicazioni fatte circolare dagli editori nel paese x (dove per x si intende il nome di un paese) dovrebbero essere depositate

presso la biblioteca nazionale del paese (x) poiché la pubblicazione vi ha le origini nazionali, o vi è naturalmente riconducibile. Con il termine “editore” si definisce “colui che pubblica o diffonde le pubblicazioni”. Le edizioni originariamente pubblicate all’estero, ma rese disponibili nel paese (x) possono essere oggetto di deposito presso la biblioteca nazionale, così come quelle che sono state edite per la prima volta nel paese (x), ma solo se ricorrono i suddetti requisiti, e se il deposito concorra a conservare il patrimonio culturale. Laddove insorgessero dispute circa la territorialità della pubblicazione, queste saranno definite sulla base della sede dell’editore, oltre che dei criteri prima citati. Il termine “Paese” nel contesto dell’attività di deposito significa prevalentemente stato nazionale che goda su tutto il suo territorio del diritto di depositoper esempio nel Regno Unito, il Galles e la Scozia non hanno un autonomo diritto al deposito ma sottostanno alla disciplina del Regno Unito. (in paesi come la Francia e la Danimarca il paese del registro del dominio 2 può essere rilevante). Normalmente dovrebbe spettare alla stessa biblioteca nazionale definire cosa debba con

1

2 Si sono evidenziate con l’uso del corsivo le modifiche apportate in questa versione rispetto a quella precedente approvata nel 2000. Il termine anglosassone “domain register” viene qui tradotto letteralmente “registro dei domini”, volendo italianizzare il nome di una struttura, presente anche in Italia, per garantisce nell’ambito del territorio nazionale le regole univoche per l’assegnazione dei nomi a dominio. Le funzioni di Registro del dominio “.it” sono svolte dall’ Istituto di Informatica e Telematica del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR) - Area della Ricerca di Pisa

siderarsi rilevante per il patrimonio culturale della nazione. I Bibliotecari dovrebbero anche considerare che in alcuni casi (per es. in Francia) le esigenze del deposito dovrebbero estendersi oltre che alla categoria degli editori anche a quella degli importatori (laddove ci fosse più di una sede operativa dovrebbero applicarsi le stesse regole previste per le pubblicazioni a stampa). Con il termine “Pubblicazione” si intende sia (1) l’informazione, il dato, il prodotto intellettuale o qualsiasi altro contenuto prodotto o reso disponibile al pubblico di (x) sia (2) l’atto di produrre o di rendere disponibile tale materiale al pubblico, se tale materiale non sia stato precedentemente pubblicato in (X) con analogo o diverso mezzo. Tutto il materiale pubblicato (es. con la dicitura ISBN/ISSN), che abbia una sostanziale relazione con il paese (x) può essere considerato pertinente per il deposito nazionale presso il paese (x) se tale deposito contribuisce alla conservazione del patrimonio culturale. Il luogo di pubblicazione dei siti web dovrebbe essere considerato il paese in cui il ha sede il provider, a meno che il contenuto sia chiaramente rivolto ad un paese diverso. Pertanto, i risultati delle ricerche e ogni altro dato analogo, diffuso con il consenso dell’interessato, a mezzo Internet o a mezzo di qualsiasi altro medium potranno essere assoggettati al deposito; il materiale disponibile su Intranet o su altri mezzi privati o non aperti al pubblico non può essere ricondotto alla definizione di pubblicazione. Accordi a livello locale potranno essere necessari per decidere se, per esempio, le pre-print fatti circolare con modalità di libero accesso via internet debbano farsi rientrare nel materiale soggetto al deposito. Lo scopo del deposito è quello di tutelare l’integrità dell’archivio della produzione editoriale di un paese.

2. Mezzo di pubblicazione 2.1 La dichiarazione include il deposito delle pubblicazioni non a stampa in qualsiasi medium elettronico. Le pubblicazioni elettroniche possono includere sia quelle pubblicate nel formato online sia su un supporto digitale separato fisicamente quale i nastri magnetici, i dischi magnetici, o, più comunemente, dischi ottici di alcuni tipi, come CDROM o DVD.

Le pubblicazioni soggette a continuo aggiornamento presentano particolari difficoltà per la loro raccolta e archiviazione su larga scala. Si raccomanda che gli editori e le biblioteche depositarie siano consapevoli dell’importanza di assicurare che i contenuti delle pubblicazioni on-line siano archiviati e conservati per il lungo periodo, oltre il loro tempo di sfruttamento commerciale e che le biblioteche e gli editori lavorino in sinergia per esplorare soluzioni, e per testare tecniche di deposito e di archiviazione. Si riconosce che il deposito di pubblicazioni elettroniche, che richiedano per il loro funzionamento una licenza separata per l’uso del software, possa presentare problemi particolari; si raccomanda che, laddove possibile, l’editore ottenga o provveda alla concessione delle licenze necessarie a favore della biblioteca depositaria. Se il deposito è effettuato su base volontaria l’editore non ha nessun obbligo al deposito se non è in condizione di provvedervi o non intenda effettuare il deposito, in modo particolare se ciò implichi costi e spese irragionevoli. In alcuni paesi la valutazione realistica dei costi effettivi (detta, in Gran Bretagna, Atto di valutazione di impatto) dovrà essere tenuta in debito conto come essenziale elemento in qualsiasi consultazione governativa che precedesse la stesura di leggi in materia di deposito.

3. Contenuto delle pubblicazioni soggette al deposito 3.1 La Dichiarazione non considera i film, i prodotti audio, i prodotti di cartografia digita

le 3 , che in molti paesi già sono soggetti ad apposite norme di deposito legale o volontario. Occorrerebbe dar conto di ciascuna disposizione di archiviazione specifica, e gli accordi locali dovrebbero essere emendati in modo da includere qualunque di questi prodotti elettronici, se non dovessero risultare coperti da altri accordi.

per computer. 3.2 Tenuto conto delle definizioni e delle esclusioni altrove individuate in questa Dichiarazione, il deposito delle pubblicazioni elettroniche è richiesto in primo luogo sulla base del contenuto o quando i prodotti abbiano la caratteristica di offrire contenuti informativi piuttosto che di intrattenimento. In quei paesi in cui si è convenuto che le biblioteche nazionali possano raccogliere prodotti di intrattenimento (inclusi in alcuni paesi i giochi elettronici) si richiede che tali prodotti pubblicati nel Paese (secondo i criteri prima richiamati nella sezione 1) siano considerati compresi in questa Dichiarazione.

3.3 Questi accordi si applicano a tutte le pubLe pubblicazioni elettroniche dovrebbero normalmente essere depositate nella forma in cui

blicazioni sia gratuite sia a pagamento.

4. Esclusioni dal deposito 4.1 Il deposito presso ciascuna biblioteca nazionale (x) non dovrebbe essere effettuato se: – le pubblicazioni non abbiano origini nazionali identiche a quelle della biblioteca stessa, o non abbiano un legame naturale con tale paese (x); – non può contribuire a conservare il patrimonio culturale del paese (x); – la pubblicazione sostanzialmente duplica pa dello stesso editore già depositata (ma vedi le speciali circostanze riguardanti la fruibilità connessa al tipo di supporto depositato - paragrafo sottoelencato 4.2);

la pubblicazione è fatta circolare solo per uso interno e privato nell’ambito di una organizzazione se appartiene a una categoria di pubblicazioni che in base alle norme sul diritto di stampa non sono soggette al deposito: per es. programmi per il computer, giochi

4.2. Le pubblicazioni su supporti diversi che hanno contenuto sostanzialmente uguale possono essere depositate su un solo supporto. Tuttavia, si riconosce che possano esservi circostanze nelle quali l’uso delle pubblicazioni sia sostanzialmente differente a seconda si utilizzi un supporto anziché un altro e in tali casi la biblioteca potrà richiedere il deposito di entrambi, o di tutti i formati della pubblicazione, in particolare se il lavoro è significativamente mutato o ci sono elementi originali nel software. Questa disposizione può mutare tenendo conto di varie speciali circostanze locali.

5. Formati soggetti a deposito il contenuto di una pubblicazione a stam

esse sono rese disponibili al pubblico, accompagnate da qualsiasi software a essi associato, manuale o documentazione che sia stato messo a disposizione del pubblico per consentirgli di poterlo usare. Accordi separati dovrebbero essere concordati tra biblioteche ed editori laddove vi sia la possibilità di scegliere il formato da depositare (per es. in pdf o xml, etc.), tenendo in considerazione le esigenze di conservazione .

6. Termini temporali per il deposito Si raccomanda di depositare le pubblicazioni elettroniche entro un termine che rispecchi il più possibile quello che si applica localmente

3 Il testo italiano è la traduzione di digital mapping products. Si definiscono “mappe digitali” le immagini grafiche bitmap che contengono collegamenti a più URL tramite aree sensibili sulle immagini stesse.

per il deposito legale delle pubblicazioni a stampa. Resta inteso che vi possano essere casi speciali, come ragioni commerciali, economiche o tecniche, che rendano necessario negoziare una data più lontana nel tempo, o termini temporali differenti da quelli impiegati per le pubblicazioni a stampa.

7. Numero di copie che devono essere depositate 7.1 Come minimo, una copia di tutte le nuove pubblicazioni elettroniche off-line dovrebbe essere depositata normalmente presso la biblioteca nazionale, purché il concetto di “copia” sia applicabile alla tipologia di materiale elettronico in questione. Per i prodotti on-line, quali siti web o database dinamici, per esempio, potrebbe essere necessario prevedere appositi accordi: per esempio il deposito annuale di una versione su CD ROM del contenuto a una certa data). Qualora vi fossero accordi per ulteriori depositi dovuti all’esistenza di più di una biblioteca depositaria, o accordi speciali per il deposito/archiviazione di una specifica categoria di pubblicazioni a stampa tali accordi dovrebbero essere estesi anche per le pubblicazioni elettroniche, se possibile.

8. Modalità di accesso per le pubblicazioni depositate 8.1 Per tutte le pubblicazioni elettroniche il livello minimo di accesso dovrebbe essere consentito a un singolo utente autorizzato per volta all’interno biblioteca depositaria, tramite una rete intranet sicura presso terminali designati, in un’area accessibile esclusivamente agli utenti registrati della biblioteca depositaria interessata. Se non altrimenti specificato dagli editori questo dovrebbe essere il livello di accesso automaticamente consentito.

8.2 Al momento del deposito gli editori dovrebbero specificare, con modalità standardizzate, a quale dei seguenti livelli di accesso intendono acconsentire per ciascuna delle loro pubblicazioni (vedi il punto 9 per le ulteriori restrizioni che potrebbero essere concordate):

a) accesso del singolo utente autorizzato nei locali della biblioteca depositaria tramite Intranet, accesso consentito – ad un singolo utente registrato alla volta – da terminali designati

b) nel caso di biblioteche con diverse sedi o di paesi in cui esista più di una biblioteca di deposito, un accesso on line, da determinati terminali dedicati presso ciascuna biblioteca, tramite una rete sicura che colleghi le varie sedi distaccate o le varie biblioteche depositarie, o i) accesso di un singolo utente per volta sull’intera rete o ii) accesso di un singolo utente per volta in ciascuna biblioteca.

8.3 Ogni accesso più ampio alle copie depositate nella – o tra – singole biblioteche, o l’uso della pubblicazione per un servizio analogo alla fornitura di documenti o al prestito interbibliotecario, dovrebbe essere consentito solo dietro esplicita licenza dell’editore e dietro pagamento di una tariffa e/o di royalties fissate dall’editore.

8.4 L’accesso dovrà essere ristretto in modo da non pregiudicare i legittimi interessi dei titolari di diritti. Ciò chiaramente escluderebbe ogni ulteriore collegamento in rete non disciplinato da accordi contrattuali specifici tra le parti. Al fine di assicurare che un solo utente registrato per volta acceda all’opera, verranno attuate misure tecniche. Sarà onere della biblioteca nazionale dimostrare, se richiestole, che tali misure sono state prese e poste in essere.

9. Ulteriori restrizioni all’accesso per le pubblicazioni depositate 9.1 Per alcune categorie di pubblicazioni, in circostanze eccezionali il deposito bibliotecario può essere orientato a concordare limitazioni o esclusioni all’accesso per determinati periodi. Dovrebbe adottarsi un meccanismo

per consentire l’attuazione di questi accordi da negoziarsi ove vi fossero esigenze degne di tutela specifica.

1 0. Produzione di copie su disco rigido da pubblicazioni elettroniche depositate 10.1 La stampa dovrebbe essere consentita solo nel limite massimo già applicato per le fotocopie da pubblicazioni a stampa.

10.2 Nota: per un certo tipo di pubblicazioni quali database il limite massimo concordato potrà apparire eccessivo agli editori. In tale caso occorrerà concordare un limite massimo per la quantità di tali pubblicazioni che può essere stampata. Tali accordi dovrebbero essere soggetti agli stessi principi applicati nella normativa nazionale con riferimento al concetto di ”equità” e “consuetudine bibliotecaria”. Le restrizioni non dovrebbero inasprirsi per le pubblicazioni elettroniche in confronto a quelle previste per le pubblicazioni a stampa.

1 1 . Scaricame nto e salvataggio delle pubblicazioni depositate 11.1 Lo scaricamento elettronico, il salvataggio o ogni ulteriore uso delle opere comprese in questa Dichiarazione saranno soggetti a contratti di licenza. Le restrizioni non dovranno essere inasprite per le pubblicazioni elettroniche in confronto a quelle previste per le pubblicazioni a stampa.

1 2. Copie a fini di tutela 12.1 L’uso e l’accesso nel tempo delle pubblicazioni elettroniche non può essere al momento garantito. Le biblioteche depositarie quindi necessitano di essere in grado di copiare i contenuti delle pubblicazioni elettroniche on e off line e di trasferirli su altri supporti sia a scopi di tutela che di migrazione verso nuove piattaforme tecnologiche. Si può concordare che la biblioteca depositaria possa effettuare la copia della pubblicazione su altri supporti ogni qualvolta lo richiedano i nuovi sviluppi tecnologici, al solo scopo di preservare l’identità e l’integrità della pubblicazione elettronica. La copia depositata deve essere libera da qualsiasi dispositivo di protezione che ne impedisca la riproduzione.

12.2. La versione duplicata potrebbe essere utilizzata a determinate e concordate condizioni: sul punto la pratica nei paesi Europei potrà variare significativamente ed accordi locali potrebbero essere, o saranno, presi senza per questo costituire dei precedenti per altri paesi. Quando venga permesso l’accesso a una pubblicazione di cui è stata fatta una copia, l’uso della copia dovrebbe essere specificato.

12.3 Nel caso di pubblicazioni che rechino impresso un dispositivo di protezione, come per esempio una data di scadenza dopo la quale la pubblicazione non risulti più leggibile, ogni dispositivo del genere dovrà essere disabilitato nella copia depositata (per la biblioteca nazionale, ma non per l’accesso dell’utente finale) in modo da consentire un accesso permanente e non sottoposto a protezione al documento. In molti casi la versione con “scadenza” viene rimpiazzata da una versione aggiornata, ma in tali casi occorrerà che venga conservato un archivio di tutte le versioni.

1 3. Data di operatività del deposito 13.1 Questa Dichiarazione si applicherà alle nuove pubblicazioni del paese [x] dal [inserire la data di decorrenza concordata]. Considerato il significativo scarto di completezza esistente nell’archivio nazionale per quanto riguarda le pubblicazioni, a causa della iniziale assenza di accordi in materia di deposito di pubblicazioni non a stampa, cosa che continua a costituire fonte di preoccupazione, gli editori vengono invitati a depositare le pubblicazioni elettroniche anche precedenti a questa data, alle stesse condizioni che sono esposte nella Dichiarazione .

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