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LUGLIO 2015
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IL PUNTO SULL’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO L’ABF L’ A r b i t ro Bancario Finanziario viene creato dalla Banca d’Italia nel 2009 in attuazione dell’art. 1 2 8 - b i s d e l d e c r e to l e g i s l a t i v o 1 ° settembre 1993, n. 385 (TUB).
Al sistema dell’ABF devono obbligatoriamente aderire tutti gli iscritti negli albi e negli elenchi tenuti dalla Banca d’Italia (le banche, le società finanziarie, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i confidi, Poste Italiane in re l a z i o n e a l l ’a t t i v i t à d i bancoposta), nonché gli intermediari esteri operanti in Italia che non partecipano a un sistema stragiudiziale aderente alla r e t e e u r o p e a Fi n - Ne t d e l l a Commissione europea.
essere omologato dal giudice ed acquisire valore di titolo esecutivo. Il succitato decreto legislativo, però, modificato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, (legge 9 agosto 2013, n. 98) prevede che il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di p r o ce d i b i l i t à d e l l a d o m a n d a giudiziale e che pertanto per le medesime disposizioni di legge, tale condizione si ritiene soddisfatta, anche, mediante il ricorso al sistema dell’ABF.
“b) all'articolo 5, prima del La mancata adesione prevede comma 2, e' inserito il seguente una sanzione amministrativo comma: pecuniaria. "1. Chi intende esercitare in La procedura dinanzi all’ABF, giudizio un'azione relativa a una in buona sostanza, si conclude con c o n t r o v e r s i a i n m a t e r i a di una pronuncia priva di esecutività, condominio, diritti reali, divisione, ma con il compito di decidere successioni ereditarie, patti di chi ha torto e chi ha ragione. famiglia, locazione, comodato, affitto C o n l a p r o c e d u r a d i di aziende, risarcimento del danno “mediazione” di cui al D.lgs. 4 derivante da responsabilita' medica e marzo 2010, n. 28 e successive da diffamazione con il mezzo della modificazioni, invece, se stampa o con altro mezzo di c o n c l u s a s i c o n s u c c e s s o , s i pubblicita’, contratti assicurativi, consente di redigere un verbale bancari e finanziari, e' tenuto di conciliazione della preliminarmente a esperire il controversia, sottoscritto dalle procedimento di mediazione ai sensi parti e dal mediatore, che potrà A CURA DEL DOTT. ROBERTO PATERNICO’
Con la norma si é prevista l’istituzione di un sistema volto alla risoluzione delle controversie, in via stragiudiziale, quindi, al di fuori del processo ordinario dedicato ai settori bancario e finanziario, in linea con quanto richiesto dalla UE (alternative dispute resolution, ADR). L’ A B F non p ro n u n c i a sentenze, ma opera come risolutore stragiudiziale senza vincolo giuridico per le Parti, per cui sia il cliente che l’intermediario possono rimettere la controversia all’esame del giudice civile (Ordinanza della Corte Costituzionale del 4 luglio 2011, n. 218). La soluzione della lite é di tipo decisorio mediante la pronuncia di un organo terzo (ABF) che esamina il caso alla luce dei documenti presentati dalle Parti e delibera sulla base delle domande formulate dal cliente. Non de ve, pertanto, essere confuso con “l’arbitrato” previsto dal Codice di procedura civile né assimilato alla “mediazione civile” di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . Le decisioni dell’Arbitro posseggono un valore di autorevolezza e imparzialità e nel caso in cui l’intermediario (es.: banca) non dia esecuzione alla pronuncia, viene pubblicata la notizia dell'inadempimento sul sito internet dell’ABF.
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LUGLIO 2015 IL FUNZIONAMENTO DELL’ABF
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni.” Il ricorso all’ABF può essere, in sintesi, attivato: - per controversia in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nonché di servizi di pagamento, solo dopo aver inoltrato un reclamo scritto all’intermediario, il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni. In assenza di risposta o di risposta insoddisfacente il cliente può rivolgersi all’ABF; - l’Arbitro può decidere sulle controversie per importi non superiore a 100.000 euro, richiesti dal ricorrente e su tutte le questioni che concernono l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; - il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dal reclamo inoltrato all’intermediario e se trascorso tale periodo é necessario formulare un nuovo reclamo all’intermediario, prima di rivolgersi all’ABF, pena l’inammissibilità del ricorso; - non possono essere oggetto di ricorso i comportamenti o le operazioni anteriori al 1° gennaio 2009 (non retroattività della norma emanata nel 2009 da Banca d’Italia); - se il motivo del contendere non attiene la prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari bensì prodotti, servizi o attività con finalità di investimento, il cliente si può rivolgere alla Camera di conciliazione e arbitrato (presso la Consob) o all’Ombudsman-Giurì bancario, operante presso Figura 1 Funzionamento dell’ABF il Conciliatore BancarioFinanziario; - si può ricorrere all’ABF senza l’assistenza di un legale ed é richiesto un contributo di 20 euro per le spese della p ro c e d u r a c h e v i e n e r i m b o rs a t o dall’intermediario, in caso di decisione favorevole al cliente. Al contrario l’intermediario deve pagare un contributo di 2 0 0 e u ro e d i l m a n c a to v e r s a m e n to è considerato inadempimento. I compiti attribuiti alla Banca d’Italia attengono: il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge; di carattere normativo (emanazione delle disposizioni applicative); la nomina dei membri dell’organo decidente; attività ausiliarie per il buon funzionamento del sistema.
A CURA DEL DOTT. ROBERTO PATERNICO’
(Fonte: Banca D’Italia - Relazione sull’attività dell’ABF 2014)
La Banca d’Italia è impegnata ad affinare le modalità di funzionamento del sistema, in linea con gli obiettivi stabiliti nel Piano strategico 2014-16 che riserva specifico rilievo all’attività dell’Arbitro. PAGINA 2
L’ABF e le finalità di vigilanza L’ABF, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie, svolge un’attività che non è finalizzata solo a ripristinare l’equilibrio del singolo rapporto oggetto
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LUGLIO 2015 ALCUNI DATI STATISTICI DI BANCA D’ITALIA SULL’ABF I dati sui ricorsi ricevuti nel 2014 dall’Arbitro Bancario Finanziario confermano le linee di tendenza osservate nel 2013. Lo scorso anno i ricorsi sono infatti ulteriormente aumentati del 43 per cento; la media mensile è salita da 655 a 936. La maggior parte dei ricorsi (90 per cento) sono stati presentati da consumatori, la quota restante da imprese e professionisti. I primi quattro mesi del 2015 confermano la costante crescita dei ricorsi pervenuti all’Arbitro (in aumento del 12 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014).
È sempre più alta la percentuale di ricorrenti consumatori (92 per Figura 19 Esito dei ricorsi decisi cento) e di coloro, consumatori e non, (in cheaumento si fanno da professionisti del quinto dello stipendio del rappresentare 152 per cento sul 2013), per la prima volta(55 per cento). più numerosi di quelli inerenti a bancomat e carte di credito3. 2014
33%
34%Figura 8
33%
Ricorsi ricevuti per oggetto della controversia Mutuo Conto corrente
Dep. a risparmio 4% 8% 2013 SIC 3%
Credito ai consumatori 36%
34%
2%
10%
Assegno
2%
Centrale dei rischi
2012 Carte di credito
1%
45%
20% Altro
12%
2011
35%
10%
40%
2010
30%
22%
34%
38%
28%
39%
Bancomat e carte di debito 15% Cessione del quinto 33%
Accolti
Cessati
Respinti
La composizione per materia dei ricorsi varia a seconda della qualifica del ricorrente (consumatore o non consumatore). Tavola 4
Ricorsi ricevuti per oggetto della controversia (unità e valori percentuali)
Figura 9 2013 2014 2013 2014 Ricorsi ricevuti per oggetto della controversia: confronto con l’anno precedente Deposito titoli 25% Unità Unità % %
Materia
Finanziamenti Cessione del quinto Mutuo Credito ai consumatori Apertura di credito Leasing
2014
2
1.458 697 216 (2) 177 (3) 61
3
(1)
4
(4)
5
(5)
6
(9)
1
Raccolta Conto corrente Depositi a risparmio Deposito di titoli in amministrazione Strumenti e servizi di pagamento Bancomat e carte di debito Carte di credito Assegno Bonifico Cambiale
7 8 9 10
Segnalazioni Sistemi privati di informazione creditizia (SIC) Centrale dei rischi Centrale di allarme interbancaria (CAI)
Assegno 3.673
38% unità
32,9 15,0
1.108 43%
14,8
1.359
12,2
1.603
21,4
Depositi 1.069 a risparmio
19,4
9,6
44% 813
10,8
Centrale842 dei rischi
7,6
697
46%
9,3
427
3,8
167
2,2
3,0
331
4,4
2,4
216
2,9
193
1,7
143
1,9
162
1,5
177
2,4
264 Conto corrente
Apertura di credito SIC
3
304
612
4,1
5,5
47% 52% 56%
7.498
11.149
100,0
100,0
364
88
Cfr. tav. 4 in Appendice.
85% Accolti/Cessati
62% 61% 57% 56% 54% 53% 48% 44% 29%
71%
Carte di credito
75% 72%
% sul totale
1.673
Credito ai consumatori 334
1.108 (7) 1.603 (10) 143 81 (11) 46 (6)
% sul totale
2013
39% 1.458
Bonifico
Carte di credito 1.069Conto corrente 10,8 9,6 427Mutuo 2,2 3,8 129 1,4 1,2 Depositi a risparmio Sistemi privati di informazione creditizia (SIC) 1.673 14,8 15,0 ai consumatori 1.359Credito 21,4 12,2 193Assegno 1,9 1,7 115 1,1 1,0 Centrale dei rischi 40 0,6 0,4
813 167 104
Incompetenza per materia / Non classificabili univocamente
28
Archivio CAI unità
28%
331 334 4,4 3,0 Bancomat e carte di debito riguarda la cessione 80% del Il 37 per cento delle istanze provenienti dai consumatori 129 162 1,7 1,5 60 62 0,8 0,6 Cessione del quinto quinto dello stipendio. 81%
Altri servizi Totale
2014 Mutuo
Oggetto della controversia 3.673 19,4 32,9 842 9,3 7,6 264 2,9 2,4 Cessione del quinto (CQS) 134 2,4 1,2 e carte di 0,5 debito 61Bancomat 0,8
(2013)
Figura 20
Esito dei ricorsi decisi per oggetto del contendere
20% 19% 15%
Respinti
Relazione sull’attività dell’Arbitro Bancario Finanziario
Gli esiti dei ricorsi variano anche in relazione alla tipologia di intermediario resistente. Le banche di credito cooperativo detengono la percentuale di soccom(Fonte: Banca D’Italia - Relazione sull’abassa ttività(38 dell’per ABFcento), 2014) le finanziarie ex art. 106 TUB quella più alta (86 benza più per cento; fig. 21). A CURA DEL DOTT. ROBERTO PATERNICO’ PAGINA 3 Relativamente ai dieci gruppi bancari interessati dal maggior numero di decisioni nel corso del 2014, la figura 22 rileva (in ordine decrescente) la percentuale di ricorsi accolti o per i quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere8.
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LUGLIO 2015 ALCUNE QUESTIONI PROCEDURALI Alcune decisioni dei Collegi ABF su questioni procedurali: Il ricorrente é legittimato a presentare il ricorso se risulta l’effettivo destinatario della pronuncia richiesta, pertanto, la domanda non può essere avanzata, ad esempio, da un figlio ancorché delegato a operare sul conto corrente oggetto di ricorso.
Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, salvo che agiscano per scopi estranei all’attività professionale (Es.: è esclusa la legittimazione attiva di una società fiduciaria in relazione a rapporti strumentali all’esercizio della propria attività finanziaria; l’ex liquidatore di una società di capitali, con riguardo ai rapporti bancari e finanziari intrattenuti dalla società medesima, sia nel caso in cui il liquidatore sia stato sostituito, sia nel caso in cui abbia perso la qualifica a seguito dell’estinzione della società; non può essere richiesta la cancellazione dei dati negativi registrati nei sistemi privati di informazione creditizia né la condanna dell’intermediario al risarcimento del danno, quando dalle visure effettuate non risulti alcuna segnalazione pregiudizievole a carico del ricorrente). L’ABF non è competente per materia a decidere sulla correttezza della perizia immobiliare affidata dall’intermediario a un terzo ai fini della concessione del mutuo e sul danno che questa ha eventualmente provocato al cliente. Non può essere richiesta all’Arbitro un’attività di tipo esplorativo e consulenziale. La segnalazione prefettizia, di cui al comma 1 quinques dell’art. 27-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito della legge 24 marzo 2012, n. 2714 può avere ad oggetto specifiche condotte degli intermediari circa la meritevolezza del credito. Per la valutazione della competenza per valore dell’ABF si considera il valore della pretesa concretamente formulata nel ricorso e se cliente limitasse la propria richiesta al di sotto della soglia dei 100.000 euro, ma con l’addizione dei soli interessi legali la superasse sarebbe preclusa la decisione dell’Arbitro. Anche nel caso di separati ricorsi per fatti relativi allo stesso rapporto contrattuale, l’Arbitro è incompetente, qualora la frammentazione risulti un espediente per eludere il limite di competenza per valore. Le domande di mero accertamento dell’ ”an” non consente di superare il rispetto della soglia di valore prevista per le pronunce di condanna e non é ammesso chiedere il mero accertamento, per poi successivamente ottenere dal giudice ordinario una condanna alla corresponsione delle somme oggetto di contestazione. La competenza territoriale dei Collegi è stabilita in relazione al domicilio del ricorrente e se la richiesta é proposta ad altro Collegio, territorialmente non competente, si applica d’ufficio e non su iniziativa di parte la traslazione di cui all’art. 50 c.p.c., che consente la prosecuzione del procedimento dinanzi al Collegio territorialmente competente. In ipotesi di ricorso presentato all’ABF prima della scadenza del termine del reclamo (30gg) verso l’intermediario, la procedura é sospesa solo in via temporanea e cioè fino alla maturazione di detto termine. Il tutto, al fine di evitare un inutile allungamento dei tempi, vista la riproponibilità del ricorso nei medesimi termini ed in contrasto con la tempestività delle pronunce dell’Arbitro. Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’Autorità giudiziaria, salvo se il “petitum” (la richiesta formulata) e la “causa petendi" (il fondamento della richiesta) siano diversi (Es.: ricorso all’ABF per un contratto di mutuo ed opposizione ad un decreto ingiuntivo della stessa banca concernente un distinto rapporto di conto corrente). In assenza di un’esplicita domanda formulata nel ricorso non preclude l’irricevibilità se la richiesta può essere individuata dal Collegio sulla base di un esame complessivo del ricorso stesso. Al contrario, non si esclude l’irricevibilità, per omissione o incertezza del petitum, se il ricorso non contiene alcuna parte espositiva e gli elementi della domanda non sono rintracciabili nemmeno nel reclamo preventivo presentato all’intermediario. A CURA DEL DOTT. ROBERTO PATERNICO’
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LUGLIO 2015 ALCUNE QUESTIONI PROCEDURALI La competenza dell’Arbitro non può essere neppure esclusa per il fatto che il ricorrente sia sottoposto a procedura concorsuale. Non si esclude la competenza dell’ABF a decidere della controversia, anche, se l’intermediario convenuto abbia già presentato una denuncia per anomalie relative a reclami e ricorsi riguardanti finanziamenti analoghi a quello oggetto del ricorso. Per quanto concerne l’onere della prova, di fronte all’Arbitro, vale il principio generale che grava su chi vanta una pretesa di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
Oltre alla presentazione del ricorso e delle contro deduzioni sono ammessi ulteriori scritti di replica solo con funzione illustrativa e chiarificatrice delle richieste originarie, mentre non si può modificare, anche, sul piano probatorio, il quadro già delineato in precedenza né introdurre nuovi elementi di prova in un momento successivo alla presentazione del ricorso. Inoltre, l’assenza di contro deduzioni, da parte dell’intermediario convenuto non impedisce la pronuncia del Collegio, purché i fatti esposti circa la “causa petendi” siano esaustivi e documentati. L’ABF non può disporre consulenze tecniche d’ufficio. Il procedimento può essere chiuso con una pronuncia che dichiari la cessazione della materia del contendere, quando le Parti abbiano raggiunto un accordo prima della decisione sul ricorso o la pretesa del ricorrente risulti soddisfatta. L’ABF ha ritenuto illegittimo, in quanto contrario ai doveri di buona fede e correttezza verso i clienti, il comportamento dell’intermediario che accolga la richiesta formulata dal cliente solo dopo la presentazione del ricorso. Infine, la transazione, accettata dal cliente, preclude la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto se già risolta con il medesimo intermediario. I RICORSI IN MATERIA ASSICURATIVA E D’INVESTIMENTO PRESSO L’ABF Presso l’ABF restano irrisolte le problematiche attinenti le attività cd. “bancassicurative”, se non in termini di normativa IVASS e Banca d’Italia in materia, ad esempio: l’art.183 del Codice delle Assicurazioni ed il regolamento ISVAP n. 5/2006; gli artt. 21 e 25-bis, comma 1, del TUFTesto unico della finanza (“prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”), da cui discendono i relativi principi di responsabilità. L’invocata composizione delle controversie attinenti, anche, i contratti assicurativi, mediante ABF, proposta da alcune Associazioni di consumatori, resta, al momento, ignorata ed in vigore la procedura di “mediazione” di cui al D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, con tutti i relativi oneri di tempo e di costo. Eppure nell’ambito dei cd. “servizi bancari e/o parabancari” si interconnettono, in modo sempre più stringente, il settore prettamente bancario con quello assicurativo ed il passo per un ampliamento delle funzioni di ABF verso le tematiche contrattuali delle polizze assicurative quanto meno vendute dagli intermediari, potrebbe essere breve. In egual modo ricomprendere nelle attività di ABF, anche, i prodotti, servizi o attività con finalità di investimento eviterebbe, anche, una frammentazione arbitrale, oggi, ad appannaggio della Camera di conciliazione e arbitrato (presso la Consob) o all’Ombudsman-Giurì bancario, operante presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Infine, per evitare una “selva” di soluzioni arbitrali, ove l’ABF non possiede alcun vincolo giuridico per le Parti non sarebbe male rivisitare l’art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) per creare una soluzione arbitrale unica che ricomprenda tutte le attività bancarie e finanziarie. Semplificazione ed efficienza per i consumatori? A CURA DEL DOTT. ROBERTO PATERNICO’
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