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FEBBRAIO 2016
NEWS LE MODIFICHE AGLI OICVM GLI OICVM Gli OICVM sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari, quindi, Intermediari finanziari specializzati nell’investimento collettivo in valori mobiliari Nel nostro ordinamento sono stati introdotti dal decreto legislativo 84/1992 (direttiva 1985/611/CEE) e poi disciplinati dal Testo Unico della Finanza (TUF).
Si prevede di apportare modifiche ed integrazioni al TUF per l’integrale applicazione della direttiva, ricorrendo alla normativa secondaria di Consob e dalla Banca d’Italia. Le stesse Autorità di vigilanza dovranno provvedere, in relazione alle proprie competenze, ad imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni dalla direttiva nonché organizzare il ricevimento delle segnalazioni di violazioni, anche, dei dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari.
divieto di incarichi.
cumulo
degli
I p o t e r i d e l l e Au t o r i t à d i Vigilanza (Banca d’Italia e Consob) sono ampliati per la rimozione di uno o più esponenti aziendali per specifiche disposizioni di Legge e sono rafforzati i meccanismi di segnalazione, sia all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza, per eventuali violazioni normative.
In caso di c o n fli t t o d’interesse é previsto l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere, sostituendo il vigente obbligo dell'amministratore Tra le principali disposizioni d ’ i n f o r m a r e il Consiglio s’interviene sui requisiti degli dell'interesse di cui è portatore per e s p o n e n t i a z i e n d a l i e d e i una specifica operazione partecipanti al capitale, sia per il Vengono adeguati gli importi settore bancario e creditizio sia agli delle sanzioni che verrebbero, enti operanti nel settore finanziario, prioritariamente, irrogate al la richiedendo requisiti d i persona giuridica e poi alle persone competenza e correttezza ed il fisiche sulla base di specifiche
Svolgono attività d’ investimento collettivo in valori mobiliari (es. le azioni di società e altri titoli equivalenti, obbligazioni e altri titoli di debito) dei capitali raccolti presso il pubblico. Sono soggetti al principio della ripartizione dei rischi per cui le cui quote o le azioni di tali organismi sono riacquistate o rimborsate a carico del patrimonio dell’organismo stesso, su richiesta dei portatori. OICVM sono equivalenti alla nostra categoria degli OICR (organismo di investimento co l l e t t i v o d e l r i s p a r m i o ) c h e comprendono: i fondi comuni di investimento, le SICAV (società di investimento a capitale variabile) e da ultimo le SICAF (società di investimento a capitale fisso). Con atto del Governo n.255, si da attuazione alla direttiva 2014/91/UE in materia per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.
condizioni di legge. A CURA DEL DOTT. ROBERTO PATERNICO’
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S’interviene per realizzare una disciplina unica che ricomprenda sia i fondi armonizzati (fondi comuni di investimento e SICAV) che i fondi non armonizzati (fondi di investimento alternativi-FIA: hedge funds, fondi di private equity, fondi di venture capital, fondi immobiliari, fondi infrastrutturali e commodity funds). Modificando l’art.4 del TUF, le informazioni sui procedimenti penali possono essere fornite dall’autorità giudiziaria, anche, alla Banca d'Italia ed alla Consob e l'obbligo di comunicazione é previsto per: l’art. 2638 codice civile, Ostacolo a!'esercizio de!e funzioni de!e autorità pubbliche di vigilanza; l’art. 166 TUF, Abusivismo; l’art. 167 TUF, Gestione infedele; l’art. 168 TUF, Confusione di patrimoni; l’art. 169 TUF, Partecipazioni al capitale; l’art. 170-bis TUF, Ostacolo a!e funzioni di vigilanza de!a Banca d'Italia e de!a Consob e l’art. 173-bis TUF, Falso in prospetto. In caso di processo penale concluso con sentenza di condanna definitiva, le Autorità di vigilanza devono poter acquisire informazioni sulla pena applicata dall'autorità giudiziaria, se il procedimento penale non è concluso, Banca d'Italia e Consob possono chiedere informazioni all'autorità giudiziaria, la quale potrà collaborare nel rispetto del segreto istruttorio previsto dall'art. 329 c.p.p. (comma 13-ter). Per quanto concerne i compiti del depositario, con la modifica dell’art.48 TUF, fermo restando l’art.22 in tema di “separazione patrimoniale” : “Ne!a prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti da!'impresa di investimento, da!a Sgr, da!a società di gestione UE o dagli intermediari finanziari iscritti ne!'elenco previsto da!'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti da!a banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da que!o de!'intermediario e da que!o degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori de!'intermediario o ne!'interesse degli stessi, né que!e dei creditori de!'eventuale depositario o sub-depositario o ne!'interesse degli stessi.” , viene espunto il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ma inserita la sola verifica di correttezza di tale calcolo. Se il gestore (OICVM-OICR), invece, deleghi al depositario, anche, la funzione di calcolo (calcolo del valore e verifica della sua correttezza), quest’ultimo dovrà adottare tutte le misure organizzative, gestionali e sui conflitti d’interesse così come previsto dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalla Consob. Inoltre i potenziali conflitti di interesse devono essere identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OicrOicvm. L'incarico di depositario può essere svolto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim e succursali italiane di imprese di investimento. Le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 5 milioni di euro e si applica la sanzione fino al 10% del fatturato solo quando l’importo supera i 5 milioni di euro. Queste sanzioni si applicano per: società in caso di abuso di denominazione (art. 188, co. 1, TUF); partecipazione al capitale (art. 189, co. 1, TUF) e altre violazioni della disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 190, co. 1, TUF). Con la modifica dell'art. 190-bis del TUF, si prevede l'interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati, sino ad oggi si applicava, soltanto, l'interdizione temporanea (da 6 mesi a 3 anni). Sono previste nuove sanzioni per le attività di “offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita”: - da 25.000 euro a 5 milioni per chiunque effettui un'offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari (valori mobiliari e quote di Oicr chiusi) e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti, per violazione preventiva comunicazione alla Consob. Se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10% del fatturato;
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- da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettua un'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina dettata dall'art. 98-ter, commi 2 e 3, TUF, relativamente al documento da presentare agli investitori. Se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10% del fatturato; - da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettua un'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina sulla pubblicità dell'offerta, dettata dall'art. 101 TUF. Se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10% del fatturato. Se il vantaggio ottenuto dall'autore delle suddette violazioni è superiore ai limiti massimi della sanzione, questa può essere elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, se determinabile. Vengono aggiunti dei parametri per la determinazione della sanzione e cioè la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore (dolo o colpa) valutando in grado della colpa e la condotta del trasgressore successiva all'illecito, per individuare soluzioni volte ad evitare il ripetersi della violazione. Per le violazioni di scarsa offensività o pericolosità e cessate, le Autorità di Vigilanza possono sostituire la sanzione amministrativa pecuniaria con una una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile, solo per: obblighi previsti da!a normativa secondaria emanata da!a Banca d'Italia o da!a Consob; obblighi di vigilanza sul gruppo previsti da!a Banca d’Italia; criteri generali che devono essere seguiti ne!o svolgimento dei servizi e de!e attività di investimento e accessori; limiti a!a delega di funzioni da parte di Sgr, Sicav e Sicaf; regole di comportamento e diritto di voto da parte di Sgr, Sicav e Sicaf; requisiti di trasparenza disciplinati da!a Consob; requisiti del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto; norme in tema di registri de!e persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate; disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti. Il provvedimento sanzionatorio viene pubblicato ovvero escluso dalla pubblicazione quando “… la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato a!e parti… se consentito dal diritto de!'Unione europea”.
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Atti Parlamentari
XVII
Camera dei Deputati
CAMERA DEI DEPUTATI N.255
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (255)
(articoli 1, 9 e 10 della legge 9 luglio 2015, n. 114)
Trasmesso alla Presidenza il 18 gennaio 2016
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATlVO DI ATTUAZIONE DELLA DlRETTJVA 2014/911UE, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETT[VA 2009/65/CE CONCERNENTE IL COORDINAMENTO DELLE D1SPOSIZIONI LEGISLATIVE, REG01,AMENTARl E AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TALliN[ ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM), PER QUANTO RIGUARDA LE FUNZIONI Dr DEPOSITARIO, LE POLITrCHE RETRIBUTIVE E LE SANZJONI E DI ATTUAZIONE, LIMITATAMENTE AD ALCUNE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, DELLA DIRETT1VA 2014/6511JE RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZ[ARI E CHE MODIF1CA LA D1RETIIVA 2002/921CE E LA DIRETTIVA 201l/61/UE.
IL PRESIDENTR DELLA REPUBBUCA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/651CE del Parlamento europeo c dcI Consiglio, del l3 luglio 2009, concernente il cmmJinamento delle disposizioni legislative, regolamentll.fi e amministrative in materia dì taluni organismi d'investimenlo collettivo ìn valori mobiliari (OICVM);
la direttiva 2014/91fUE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direuiva 20091651CE per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche relributive e le sanzioni; Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la 201 116 lIUE; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle dìrel1ive europee e ('attuazione di altri atti dell'l.)nione europea - Legge dì delegazione europea 2014, ed in particolare gli ruticolì 9 e lO, contenenti principi e c'iteri direttivi per l'attuazione, rispettivamente, uella direttiva 2014/6S/UE e della direttiva 20 14191/UE; Vislo il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 19%, n. 52; Considerato che le modifiche da introdurre nel TUF in attuazione della direttiva 2014/91/UE riguardano, tra l'altro. le sanzioni previste anche neUa direttiva 2014/651UE e considerata la di Illiineare III disciplina degli Oic!" italiani al quadl'O nOlmativo europeo nel settore dci sCI'vizi finanziari: Considerato che il criterio di delega di cui a11'art. IC. comma \, lettera e), della legge 114/2015. autorizza il Governo ad adottare Le occorrenti modilica:dQni alla normativa vigente, per i sellori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzat'e il migliore coordinamento con le aLtre disposizioni vigenti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri. adottata nella riunione del, .;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni delta Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del ConSiglio dci ministri, adottata nella riunione del ... ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Mioistro deJJ'economia e delle finanze, dì concerto oon i Ministri degIi affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
ART. j
(Modifìche al decrtJw legislalil10 24fitbbruill 1998, n. 58)
I. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n,58, sono apportate le seguenti le seguenti
modifica7.ioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
« 13-bis. Ai finì della cooperazione, mediante scambio di infonnazionì, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la COllsob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della Giustizia, anche suHa base di un protocollo d'inte:>a, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'ruticolo 2638 del codice civile e agli articoli J66, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all' AESFEM, ai sensi dell'arti.colo 195-tel', comma l-bis.
13-ler. Per i medesimi fini di cui al comma I3·bis e fermo restando il divieto dì cui all'art. 329 c.p.p., la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere infonnazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine ai procedimenti penali per ì reati previsti dal comma 13-bis.>l; b) all'articolo 48, sono apportate le seguenti m{ldificélzioni:
I) al comma 3, lettera b), le parole: «o, nel caso di OfCVM italiani. su incarico del gestore, provvede esso stesso a tale S0110 soppresse; 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluse quelle in
regime dì estemalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, lett. k,
li condizione
che separi,
sotto il profilo gerarchico e funzionale, i'espletamenlo delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitoratì e comunicati agli investitori dclI'Oicr. »; c) dopo l'articolo 98--quinquies è inserito il seguente: "
ART. 98-sexics
(Obblighi relativi alla
delle violazioni)
I. GI1 articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nell'ambito di un'offerta al pubblico di (juote o azioni di OICVM.»; d) all'articolo 188, comma I, ultimo periodo, le parole: «da euro trentamila fino al dieci per cento dci fatturatO)) sono sostìtuite dalle seguenti: «da euro trentamila fluo a cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore il cinque milioni di euro,»; c) aWarticolc, t R9, comma J. ultimo periodo, le parole: «da euro trentamiIa fino al dìecl per cento del filtlurato» sono sostituite dalle seguenti: «da eUI'O trentamila fino a cinque milioni dì
euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale imporlO è superiore a cinque milioni di euro.ì>;
l) ali'articolo 190, sono apportate le seguentì moditica?ionì:
1) al comma l, primo periodo, le parole: (da euro Iren1amila fino al dieci per eento del fatturato}) sono sostituite dalle seguenti: «da eU!'O trentamila fino a cinque milioni dì euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando 1ale importo è superiore a cinque milioni di euro.i);
'
2) al comma 1, ultimo periodo, le pamle: «e dell'articolo 32-qualer, commi
e 3,» sono
soppresse; 3) al conuna 2-bis, dopo la lettera b), è aggiunta la seguc:nte: «b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA. in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegalo (VE) n. 23112013 della Commissione e delle relative disposizioni attuative»; g) all'articolo 190-Ms, dopo il comma 3 è inserito il seg'.lente: « 3-bìs. La Banca d'Italia o la Consob. in ragione della gravità della violazione accertata c tenuto conto criteri stabiliti dall'articolo 194-IJis, nei casi di dolo () colpa grave, applicano la sanzione amministrativa accessoria deWinterdizione permanente dallo svolgimento delle funzio:1ì richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gìà applicata. due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse COl1 dolo () eoipa grave. l'interdizione di cui al comma. 3, per un periodo complessivo non inferiore u cinque annÌ.]>;
h) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:
"
ART. 191
(qfJeyfa al pubblico di .çoffo..w:rizione e di
vendita)
I. Chiunque eil'ettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 94, comma l, è punito con fa sanzione amministrativa pecuniaria da euro fit1() Il cinque milioru dì euro. 2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7,96,97, 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le rdative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli atticoli 95. commi l, 2 e 4,97, comma 2. 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro llettecentocinquantamila.
3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo 98·ter, comma l, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniarìa da curo venticinquemila fino il cinque milioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro.
4. Chiunque viola l'articolo 98·fer. commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolali emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98..qualer, è punito con la san7Jone amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque mìlioni di euro, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando ."Ie
importo è superiore a 5 milioni di euro.. Le medesime sanzioni sì applicano alla violazione dell 'articolo 101 commessa nell'ambito di ull'otTerta di OICVM. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, !-le all'osservanza delle disposizioni previste dai commi I, 2, 3 e 4 è tenuta una lIocicti! o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione sì applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale deUa società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma I, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 188, comma 2-bis, e 190-bis, commi 2, J e 7. Fcmlo fC8hmdo quanto previsto dal comma 6, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente docreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti
previsti per i promotori finanziati nonché temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società avetlti titoli quotati nei mercati rtgolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa acceswrÌa ha durata Ilon inferiore a due mesi e non superiore ti tre anni.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-qutnquies. alle sanzioni amministrative peeuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, lO, Il e 16 della legge 24 novembre l, n. 689.»; i) aU'arlicolo l 94-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
l) al comma 1, le parole: «Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie» sono sostituite dalle seguenti: «Nella detelminazione del tipo, della durata e deU'ammontat'C delle sanzioni!>;
2) al comma I, dopo la lettera h) SOIlO aggiunte le seguenti: «h-bis) dolo e intensità della colpa;
b-tor) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi» l) all'articolo I) dopo le parole:
comma l, sono apportale le seguenti modificazioru: sono inserìte le seguenti: (98-1er, commi 2 e 3});
2) dop<l le parole: «l 15-bi.ç e delle relative disposizioni attt:ative,») sono inserite le seguenti: «e per le violazioni delle dispOl.izioni genel'ali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quatenl; m) dopo l'articolo 194-sexies è inserito il seguente:
ART. 194-septies (Dichiarazione pubhlica) \. Per le violazioni delle nOlme previste dagli articoli 6, 12, 21, commi l e l-bil", 33, comma 4, 3S-decies, 79-bis, 98-ler, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative, e per le violazioni delle disposizioni generali o pru1icolarì emanate dalla Consob ai sensi dell'alticolo 98quate!" quando esse siano connotale da scorsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia la Banca d' Italia o la Consob, secondo le ri spetti ve competenze, possono applicare, in I1ltemativa alle sanzioni amministrative pecuniarie. una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.»; n) ali 'articolo l 95-bis sono apportate le seguenti modìficazioni:
l) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati fmanziari o arrecare un danno sproporzionato alle partbl sono soppresse; 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob escludonD la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto deH'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e :)
siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilità dei mercati finanziari
noli
sia messa a rischio;
b) la proporzionalità della pubblicazione delle decislonì rispetto alle misure ritenull; di natura
minore.»; o) all'articolo
sono apportate le seguenli modificaziol1i:
J) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione all'ABE e a!l'AESFEM sulle
sanzioni applicale "; 2) doprl il comma J è aggiunto il seguenle:
l-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano aJl' AESFEM le informazÌoni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonehé alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell' AESFEM.». ti
ART.2.
(Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.