Emendamenti Scelta Civica - DL Sblocco Debiti PA

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Camera dei Deputati – Gruppo Scelta Civica per l’Italia

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESE Gli emendamenti depositati da Scelta Civica presso la Commissione Speciale alla Camera

AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 1 aggiungere alla fine il seguente periodo: “Gli importi non utilizzati ai fini di cui al primo periodo sono destinati alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 di comuni e province.” Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) L’emendamento proposto ha la finalità di rendere disponibili le somme che non sono state utilizzate dai Comuni in quanto l’ammontare dei pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non raggiungono lo spazio finanziario reso disponibile di 5 miliardi di euro


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 1 dopo le parole “31 dicembre 2012” aggiungere le seguenti: “,relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,”

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poiché il testo del decreto non è chiaro su questo punto.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 1 dopo le parole “predetto termine” inserire le seguenti: “nonché delle obbligazioni maturate al 31 dicembre 2012, e in caso di lavori pubblici, oltre alla fattura, può essere considerato lo stato di avanzamento lavori di cui all’art. 194 del Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 o, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del citato Decreto del Presidente della repubblica, rientrano tra i debiti gli accordi bonari e gli espropri sottoscritti o approvati alla data del 31 dicembre 2012.”. Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) Il testo presentato non considera la possibilità di sbloccare risorse a quei Comuni che per rispettare i vincoli del patto di stabilità interno hanno rallentato o interrotto lavori e opere per le quali comunque esiste un contratto che obbliga il comune a riconoscere l’importo pattuito. Poiché la disposizione non considera minimamente quella parte di residui passivi che sono obbligazioni giuridicamente assunte a tutti gli effetti., ma che ancora non si concretizzano in fatture per il semplice fatto che i Comuni chiedono di rallentare i lavori per renderli compatibili, quando possibile, con gli obiettivi di patto, si propone che vengano esclusi dal patto di stabilità interno le obbligazioni assunte dai comuni prima dell’entrata in vigore del decreto.


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AC 676

EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 4, dopo la parola “accertino,” aggiungere le seguenti: “anche eventualmente” Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Zanetti) L’emendamento proposto ha la finalità chiarire che la segnalazione del collegio dei revisori non è precondizione necessaria ai fini della contestazione della sanzione da parte della Corte dei Conti


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 5 le parole “13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012” Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) L’art. 1, comma 5 del Decreto Legge consente agli enti locali, nelle more della ripartizione delle somme da escludere dal patto di stabilità interno, di effettuare pagamenti nel limite del 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 30 marzo 2013 e comunque per un importo non superiore al 50% degli spazi finanziari che gli enti intendono comunicare alla data del 30 aprile. La disposizione, limitando il calcolo della percentuale alle somme detenute presso la tesoreria statale, esclude, di fatto, tutte le disponibilità eventualmente depositate fuori dal conto di tesoreria. L’art. 14 bis del D.L. n. 151/91. prevede, infatti, che le somme disponibili sui mutui stipulati dagli enti locali non sono soggette alle disposizioni sulla tesoreria unica Con l’emendamento si propone di portare il limite al 25% del fondo di cassa registrato al 31 dicembre 2012.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 7 apportare le seguenti modifiche ; 1) dopo le parole “ di parte corrente” aggiungere le seguenti : “ e di parte capitale”; 2) dopo l’ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole “, per un importo complessivo di 1.400 milioni di euro”. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Matarrese) La proposta riguarda il miglioramento dell’efficacia della misura di allentamento del Patto di stabilità interno delle Regioni e Province autonome previsto dal decreto, per consentire a tutte le regioni di beneficiare di questo allentamento. In particolare, la proposta è volta a garantire maggiore flessibilità di gestione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei maggiori spazi finanziari già concessi nell’ambito del decreto, cioè nel rispetto dei limiti dei 1.400 milioni di euro indicati nella relazione tecnica del decreto (art. 1 commi 7 e 8), per consentire un più rapido trasferimento agli enti locali delle somme necessarie a pagare spese in conto capitale. In altre parole, la proposta consente di assicurare un più celere pagamento delle imprese che hanno realizzato lavori pubblici. La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica perché rispetta i limiti stabiliti dal decreto, sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 1 Al comma 9 sopprimere l’ultimo periodo

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) Gli enti che beneficiano dell’anticipazione hanno già l’obbligo della restituzione, senza imporre ulteriori vincoli, oltre a quelli già stabiliti per legge.


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AC 676 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 1 aggiungere il seguente: Art. 1-bis Modifiche all’art. 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Il termine di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1° aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge". Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI (Matarrese) Il primo aprile 2013 è divenuto operativo l’obbligo, introdotto con il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd decreto Salva Italia), per comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un’unica centrale di committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Ciò utilizzando due strade: l’unione dei comuni, se già costituita, ovvero l’accordo consortile e cioè una convenzione con la quale i comuni decidono di svolgere in forma associata funzioni, avvalendosi degli uffici competenti. L’attuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficoltà, per l’esigenza di individuare in modo preciso le fasi della procedura di acquisto che devono essere affidate alla contrale di committenza, le responsabilità che restano in capo ai singoli comuni, ma soprattutto per motivi legati ad aspetti organizzativi e di risorse.


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Il rischio derivante da questa situazione è quello della paralisi dell’attività contrattuale dei comuni con un’ulteriore restrizione del numero di gare da bandire. Si deve inoltre tener presente che, a seguito delle misure introdotte dalla spending review 2 (D.L. 6 luglio 2012, n. 95), i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, entro il 1° gennaio 2014 devono organizzarsi per esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, la quasi totalità delle funzioni fondamentali. In allineamento con la definizione delle gestioni associate obbligatorie delle funzioni fondamentali, l'emendamento proposto differisce l’obbligo della centrale di committenza obbligatoria almeno al 31 dicembre 2013. Il secondo comma disciplina gli effetti prodotti dalla norma a partire dal 1 aprile 2013, facendo salva l’efficacia di eventuali bandi di gara emanati dalle centrali di committenza che si fossero già costituite. Il terzo comma fa salva l'efficacia di eventuali bandi di gara e avvisi pubblicati dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a far data del 1° aprile 2013 e fino all'entrata in vigore della legge che proroga il termine dell’entrata in vigore del ricorso obbligatorio alle centrali di committenza.


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AC 676 EMENDAMENTO Art.2 Al comma 1 premettere il seguente: “01-.I pagamenti dei residui di parte corrente, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle Regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno”. Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Conferenza Regioni e delle Province Autonome) In analogia alla norma per gli enti locali si chiede l’esclusione dal patto di stabilità dei pagamenti sui residui passivi in conto capitale. Ciò anche per evitare disparità di trattamento ad esempio ad una stessa impresa che vanta crediti verso gli enti locali, che possono procedere ai pagamenti e la regione che non potrà provvedervi. Si ricorda che il problema dell’impossibilità dei pagamenti anche per le regioni, non puòà ricondursi alla sola mancanza di liquidità: i vincoli stringenti del patto di stabilità impediscono tempestivi pagamenti pur in presenza di cassa come per gli enti locali.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 2 Al comma 1 dopo le parole “31 dicembre 2012” aggiungere le seguenti: “,relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,”

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poiché il testo del decreto non è chiaro su questo punto.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 3 Al comma 1 dopo le parole “dei pagamenti dei debiti” aggiungere le seguenti: “certi, liquidi ed esigibili ,relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,”

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole precisare che tali debiti sono riferibili anche a prestazioni effettuate da professionisti, poiché il testo del decreto non è chiaro su questo punto.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1 , secondo periodo, aggiungere alla fine le seguenti parole: “e ai crediti vantati da soggetti diversi da quelli per i quali sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento”

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Zanetti) Con l’emendamento proposto si vuole introdurre la stessa regola della postergazione dei pagamenti dei crediti ceduti prosoluto a enti finanziari, rispetto ai pagamenti degli altri crediti, anche per i pagamenti de i crediti verso soggetti per i quali è stata pronunziata sentenza dichiarativa di fallimento, così da dare priorità negli incassi alle aziende.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1, sostituire le parole: “I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto” con le seguenti: “In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie: a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo sconto, l’anticipazione o il finanziamento sia avvenuto nell’ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l’istituto di credito o l’intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l’importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento. Tra più crediti rientranti nelle categorie a) e b), il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento. Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.” Conseguentemente All’articolo 7, comma 8, sostituire le parole: “con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo“


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con le seguenti: “di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario. L’elenco deve contenere l’indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro soluto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell’amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l’istituto di credito o l’intermediario finanziario ha assunto o meno l’impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell’accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della presente legge ”. Mazziotti Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Mazziotti) L’articolo 6, comma 1, prevede che venga data priorità nei pagamenti ai crediti verso la P.A. non ceduti pro soluto. Questa disposizione appare finalizzata a privilegiare i pagamenti di crediti in relazione ai quali esiste ancora un rischio per il sistema imprese (visto che nelle cessioni pro solvendo il cedente garantisce l’incasso), rispetto a quelli in cui il rischio è oramai passato del tutto alle banche (come nelle cessioni pro soluto). Questo approccio non sembra tuttavia il più idoneo ad assicurare che tutte le risorse erogate vadano a dare impulso all’economia e a sostenere la crescita. Infatti, moltissime imprese si finanziano attraverso accordi di finanziamento di durata medio lungo che prevedono la cessione – anche pro soluto – dei propri crediti, su base continuativa e/o rotativa: ciò significa che, in tali casi, una volta che il credito venga rimborsato da parte del debitore ceduto, la banca rimetterà a disposizione la linea accettando la cessione pro-soluto di altri crediti. Il rischio è che, rinviando il pagamento di tutti i crediti pro soluto in quanto tali, molte imprese si vedano chiudere le linee di finanziamento dalle banche, con gravi conseguenze per la prosecuzione dell’attività per quelle imprese che utilizzano più frequentemente tale forma di finanziamento.


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Per converso, esistono casi nei quali la cessione pro solvendo non ha alcun effetto positivo per l’impresa e più generalmente per l’economia, come quando la cessione avvenga una tantum. In quel caso, infatti, le somme incassate andranno semplicemente a rimborso del credito verso la banca. La giusta distinzione quindi, non è tra crediti pro solvendo e pro soluto, ma tra crediti ceduti, o vincolati al rimborso delle banche come nel caso degli anticipi su fatture, sulla base di rapporti continuativi e ripetuti e crediti ceduti una tantum. Nel primo caso, il pagamento consente, o meglio dovrebbe consentire, una riapertura o il mantenimento delle linee di finanziamento esistenti e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con effetti benefici sull’economia. Nel secondo, indipendentemente dalla natura pro solvendo o pro soluto della cessione, il pagamento andrà semplicemente ad estinguere un debito bancario, senza alcun effetto positivo per il sistema. Nell’emendamento si propone quindi che nei pagamenti venga data priorità ai crediti che non costituiscono oggetto di cessione o di altro vincolo alla soddisfazione delle banche e, in pari grado, ai pagamenti effettuati nell’ambito di rapporti di cessione o finanziamento continuativi e rotativi, a condizione che la banca finanziatrice si impegni, prima di ricevere il pagamento, a mantenere aperte le linee, alle condizioni preesistenti, per un periodo minimo di 12 mesi. In tal modo, si incentiveranno le banche e gli intermediari finanziari a mantenere, riattivare o rinnovare le linee di finanziamento esistenti a favore dell’impresa creditrice, per poter beneficiare della priorità nel pagamento, con evidenti effetti positivi sull’economia. In assenza di una simile disposizione, il rischio è che banche e istituti di credito revochino le linee (spesso concesse appunto “a revoca”) non appena ricevuto il pagamento dalla PA, il che renderebbe quasi inesistente l’effetto positivo del pagamento sul sistema economico. L’emendamento proposto all’articolo 7, comma 8, ha invece la finalità di assicurare che l’Associazione Bancaria Italiana fornisca al Ministero dell’Economia tutti i dati necessari per l’applicazione della disposizione sopra descritta.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1 premettere il seguente: “01. Al comma 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge. 29-11-2008 n. 185 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2. sostituire le parole “ forniture e appalti” con le seguenti: “forniture, appalti e prestazioni professionali” Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Zanetti) L’emendamento vuole chiarire ampliare , per motivi di equità, la natura dei crediti certificabili anche ai quei crediti vantati in virtù di prestazioni effettuate da professionisti, oggi esclusi


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. “Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, per i pagamenti relativi a debiti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni da soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso del DURC di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma che erano in possesso di documentazione attestante la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, alla data in cui risultava divenuto certo, liquido ed esigibile il credito di cui si dispone il pagamento in esecuzione delle disposizioni del presente decreto.”

Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Zanetti) Si vuole evitare che titolari di crediti possano essere ulteriormente penalizzati nel caso in cui nel periodo intercorrente l’emissione della fattura ed il pagamento del crediti, possano aver avuto difficoltà di cassa nel far fronte ai pagamenti ed adempimenti previdenziali necessari per ottenere regolare DURC .


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Al comma 1, secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:

“nonché ai crediti certi liquidi ed esigibili vantati da imprese che si sono distinte per la sostenibilità, utilizzando energie rinnovabili o materiali di riciclo e che hanno provveduto alla riqualificazione degli impianti per l’efficienza energetica nei cicli produttivi. Borletti Buitoni Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Borletti) Con questo emendamento si vuole sottolineare l’importanza che lo Stato attribuisce all’ambiente ed alla sua tutela promuovendo ed incentivando quelle aziende che si sono impegnate, a vario titolo, nella sostenibilità ambientale


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 6 Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma “11-bis. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell’equilibrio di parte corrente associato ad un limite all’indebitamento netto, definito d’intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.” Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Matarrese) La proposta riguarda la modifica strutturale del Patto di stabilità interno per evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e per consentire una equilibrata politica di investimenti. Il Patto di stabilità interno, così come disciplinato oggi in Italia con il criterio della cosiddetta “competenza mista”, impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l’accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. In altre parole, si tratta di una regola che fa crescere l’importo dei debiti non conteggiati, consentendo solo il rispetto formale dei parametri fissati dai Trattati europei.


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Peraltro l’analisi della tendenza registrata negli ultimi anni mostra che per rispettare il Patto di stabilità interno, gli enti locali hanno agito quasi esclusivamente sulla spesa in conto capitale, bloccando i pagamenti alle imprese, anche a fronte di lavori regolarmente eseguiti ed in presenza di risorse disponibili in cassa. Nel periodo 2004-2010, ad esempio, a fronte di un obiettivo di riduzione di spesa del 6%, i comuni hanno ridotto del 32% le spese in conto capitale, aumentando invece del 5% le spese correnti.


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AC 676 EMENDAMENTO Emendamento Art. 6 Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: “11-bis. All’articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole “di saldo” sono soppresse. Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONI (Federcoopesca) L’emendamento proposto consente, in un momento di crisi congiunturale quale quello attuale, di far fronte ai ritardi e/o alle interruzioni di pagamento della quota comunitaria da parte della Commissione europea, consentendo ai beneficiari di ottenere tempestivamente gli importi spettanti a valere sui regolamenti cofinanziati quali, ad esempio, il Regolamento (CE) n. 1198/2006 inerente il fondo europeo per la pesca (FEP). Al riguardo la versione vigente dell’art. 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nel disporre quanto segue: “Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, la quota di saldo del contributo comunitario e di quello statale corrispondente.”, nel consentire di anticipare il saldo, non permette di fronteggiare pienamente ed efficacemente la crisi attuale.


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Relazione tecnica Per problemi collegati ad alcune carenze del sistema di gestione e controllo del Programma FEP (es. ritardi di adempimenti dell’Autorità di Audit, insufficiente monitoraggio delle funzioni delegate da parte delle Autorità di Gestione e Certificazione nazionale nei confronti degli Organismi Intermedi ecc….) la Commissione europea ha interrotto i termini di pagamento delle richieste di rimborso presentate dall’Italia. Allo stato attuale il valore dei rimborsi sospesi dalla Commissione ammonta a € 128.500.000,00 circa di cui € 74.200.000,00 circa di quota comunitaria e € 54.300.000,00 circa di quota nazionale. La Commissione europea, per riprendere i pagamenti dei rimborsi, ha richiesto ad ogni Autorità del programma FEP di intraprendere, ognuna per le sue competenze, precise azioni volte al superamento delle carenze riscontrate. Le Autorità hanno già posto in essere tutte le iniziative richieste, ma la Commissione ha tempo fino all’8 agosto per esprimersi in merito alla bontà delle azioni intraprese con conseguente sblocco dell’interruzione e rimborso delle spese. I mancati rimborsi da parte della Commissione UE comportano l’indisponibilità di cassa per la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Allo stato attuale i pagamenti più urgenti che la Direzione generale pesca del MIPAAF deve effettuare sono quelli collegati alla misura dell’arresto temporaneo obbligatorio della pesca dell’anno 2012 (da notare che siamo alla vigilia di un nuovo periodo di fermo pesca per l’anno in corso, così come previsto dai documenti di programmazione nazionale approvati dalla Commissione europea) e dell’arresto definitivo dell’attività di pesca (imprese che hanno cessato definitivamente l’attività). Per liquidare l’arresto temporaneo obbligatorio della pesca dell’anno 2012 servono circa € 6.500.000,00 (totale tra comunitario e nazionale). Per liquidare l’arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca che hanno già demolito servono circa € 6.500.000,00 (totale tra comunitario e nazionale). Ci sono poi altri progetti di promozione e assistenza tecnica in attesa di pagamenti per circa € 2.000.000,00 (totale tra comunitario e nazionale).


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Si precisa che ai fini del riequilibrio delle percentuali di cofinanziamento, cosĂŹ come previste dal Programma Operativo del FEP (50% com. e 50% naz.) gli importi di cui sopra dovrebbero essere liquidati applicando la percentuale del 95% di quota nazionale e 5% di quota comunitaria, in quanto ai fini di scongiurare il disimpegno dei fondi (regola N+2) molte spese sino ad ora effettuate sono state liquidate al 95% di quota comunitaria e al 5% di quota nazionale.


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AC 676 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente: Art. 6-bis Permuta negli appalti di lavori pubblici All’art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti: “7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell’immobile e dunque l’immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell’ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all’immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 7. bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all’art. 113, comma 3.” Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Matarrese) Al fine di allineare il regime della permuta negli appalti alle recenti novità introdotte dal c.d. Decreto Monti in tema di permuta nelle concessioni, si propone di eliminare, nell'ambito del comma 7 dell'articolo 53 del Codice dei Contratti Pubblici,


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la previsione secondo cui il trasferimento in proprietà del bene possa avvenire solo dopo il collaudo dell'opera. Si propone, pertanto, di inserire la previsione secondo cui il passaggio in proprietà sia immediato, previa presentazione di una fideiussione di valore pari all'immobile. La garanzia dovrà essere svincolata progressivamente, secondo le modalità già previste dal legislatore per la cauzione definitiva. Lo svincolo della cauzione a garanzia del bene avuto in permuta tiene conto della progressiva realizzazione dell’opera, alla cui parziale o totale copertura si provvede mediante il bene offerto in permuta. La modifica proposta si rende necessaria al fine di garantire la bancabilità dell'operazione; circostanza questa che, nell'attuale grave crisi di liquidità, è da ritenersi imprescindibile.


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AC 676 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente: Art. 6-bis Al comma 1 –ter , secondo periodo, dell’art. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, dopo le parole “rimborso delle spese” aggiungere le seguenti: “ fatti salvi gli acquisti conseguenti alle procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327” Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Matarrese) L’integrazione normativa si rende necessaria per evitare che anche gli acquisti di immobili (edifici, terreni) necessari alla realizzazione di opere pubbliche e per le quali è avviata una delle procedure previste dal testo unico degli espropri debba formare oggetto di una ulteriore verifica di congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del demanio. Infatti per la quantificazione dell’indennità di esproprio le amministrazioni procedenti debbono seguire regole predeterminate.


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AC 676 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 6 aggiungere il seguente Art. 6-bis Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo All’art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23 aggiungere il seguente comma: “23 bis. In relazione all’articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell’esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell’art. 1460 del codice civile, può essere esercitata quando l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 10 per cento dell’importo netto contrattuale”. Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Matarrese) La modifica proposta è volta a consentire, in via transitoria (fino al 31 dicembre del 2015), la possibilità di sospendere i lavori, da parte del soggetto esecutore, in caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante di un importo inferiore a quello attualmente previsto, portandolo al 10 per cento dell’importo netto contrattuale. L’intervento legislativo si rende necessario in ragione della difficile situazione in cui versano le imprese affidatarie dei lavori pubblici che, attualmente, sono obbligate a proseguire l’esecuzione dei lavori, ma non possono farvi fronte, da un lato per il mancato pagamento di quelli regolarmente eseguiti e contabilizzati, a causa dei vincoli di bilancio che gravano sulle amministrazioni, e, dall’altro, per la nota difficoltà di accesso al credito che ha colpito da tempo il settore imprenditoriale


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AC 676 EMENDAMENTO All’ Art. 7 apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente periodo “In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile.” b) al comma 6, sostituire l’ultimo periodo con il seguente “La certificazione di cui al periodo precedente deve essere rilasciata con data di pagamento” Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Matarrese) La proposta riguarda il miglioramento dell’efficienza della procedura di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni ed il consolidamento della procedura di ricognizione, con l’introduzione dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di certificare automaticamente tutti i –futuri- debiti scaduti mediante piattaforma elettronica. La prima parte della proposta riguarda l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di certificare automaticamente sulla piattaforma elettronica tutti i debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza; ciò in modo da consentire un monitoraggio costante della situazione dei ritardi di pagamento della Pubblica Amministrazione italiana.


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La seconda parte della proposta riguarda la necessità di prevedere, nell’ambito della ricognizione dei debiti maturati al 31 dicembre 2012, l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di predisporre elenchi completi di tutti i debiti contratti, indicando obbligatoriamente una data di pagamento. In assenza di data di pagamento, infatti, le imprese non possono compensare i crediti P.A. con i debiti fiscali ed effettuare eventuali operazioni di cessione pro soluto presso le banche o gli istituti finanziari La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 7 Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le comunicazioni di cui al comma precedente, relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere trasmesse da parte delle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di inadempienza si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 del presente articolo. Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONI Le disposizioni relative alla ricognizione dei debiti contratti dalla pubbliche amministrazioni non contengono indicazioni riguardo alla messa a regime della mappatura dei debiti della PA. Con questo emendamento si vuole colmare questa lacuna


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 7 Dopo il comma 9 aggiungere il seguente 9-bis. Il Ministero delle Economia e delle Finanze, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, stipula apposita convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana per disciplinare le modalità con cui la Cassa Depositi e Prestiti finanzia l'acquisizione pro solvendo, da parte di banche o intermediari finanziari autorizzati, dei crediti certi, liquidi ed esigibili, certificati entro la data di cui al comma 4, che risultassero esclusi dai piani dei pagamenti, così come disposti dall’articolo 6 del presente decreto, né già oggetto di cessione pro solvendo alle banche e intermediari finanziari medesimi. Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Buttiglione) Si vuole cercare di salvare i crediti di quelle imprese che potrebbero non rientrare nei piani di pagamento per incapienza, coinvolgendo la CDP e ABI così come già successo per altri crediti ceduti pro-soluto nel 2012


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 9 Dopo il comma 2 inserire il seguente comma: 2-bis. «Ai fini del documento unico di regolarità contributiva, l'Inps e l'Inail rilasciano la regolarità anche in presenza di una certificazione, emessa ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, 3-ter e 3-quater del decreto-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi previdenziali e assistenziali accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto» e, conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari e rilascio del Durc». Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONI (Matarrese) Considerata la grave situazione di crisi in cui versano le imprese che operano nel settore pubblico a causa del mancato pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, risulta indispensabile un intervento immediato che consenta, senza ulteriori provvedimenti attuativi, l’attivazione di una “procedura di compensazione” al fine di consentire alle imprese stesse di poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa. Il mancato pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni, comporta, infatti, quale ulteriore grave conseguenza, l’impossibilità di poter versare il dovuto nei confronti degli istituti Inps ed Inail, ingenerando così una paralisi delle imprese le


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quali, ottenendo un Durc irregolare, sono impossibilitate a svolgere qualsiasi attivitĂ lavorativa. Peraltro, molte delle imprese che ad oggi, a fronte di tali mancati pagamenti, risultano essere irregolari erano, al momento della dovuta corresponsione da parte della P.A., in regola con i versamenti nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali. Senza la misura emendativa, infatti, si verificherebbe il paradosso per cui le imprese, irregolari per tale motivo e quindi con Durc negativo, non potrebbero ricevere quanto alle stesse dovuto da lungo tempo. Si auspica, pertanto, che tale previsione venga attuata al piĂš presto al fine di rendere possibile alle imprese creditrici nei confronti della P.A. di poter continuare ad operare ed incassare quanto dovuto.


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AC 676 EMENDAMENTO Art.9 Dopo il comma 2, inserire il seguente comma aggiuntivo: «2-bis. All’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati.». Matarrese Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONI (Matarrese) L’art.35, commi 28-28ter, del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, come modificato dalla legge 134/2012, ha introdotto, a decorrere dal 12 agosto 2012, la responsabilità solidale nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore, in relazione al versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati. La responsabilità solidale viene meno solo a seguito di apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore e, a tal fine, l’appaltatore può sospendere i pagamenti dei corrispettivi sino all’esibizione della documentazione che attesti l’assolvimento degli adempimenti fiscali. Il committente, a sua volta, è suscettibile di sanzione amministrativa (compresa tra 5.000 e 200.000 euro), qualora provveda al pagamento del corrispettivo prima di verificare che gli adempimenti fiscali siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.


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Si tratta di una disposizione che, ancora una volta, affida alle imprese impropri compiti ispettivi, sostituendosi all’Amministrazione non in grado di garantire il controllo sul rispetto degli adempimenti fiscali. Inoltre, la non chiara individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti ha determinato il blocco dei pagamenti contrattuali, aggravando così la situazione in cui si trovano le imprese, già duramente colpite dalla stretta creditizia e dai ritardi nei pagamenti sia nel settore pubblico che privato. Nel settore edile, peraltro, già opera, ai fini IVA, il “reverse charge” che garantisce la regolarità dell’operazione nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, per cui appare inutile e controproducente prevedere ulteriori forme di responsabilità per il versamento di tale imposta. L’intera disciplina sta quindi generando grandi criticità alle imprese, sia per quanto riguarda l’IVA, sia per i profili concernenti le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente, per l’estrema difficoltà applicativa, per l’onerosità degli adempimenti trasferiti sulle imprese, per l’irragionevolezza di addossare responsabilità e sanzioni ad imprese in regola per fenomeni dei quali non hanno il controllo, nonché per l’inefficacia di tali disposizioni sul piano della lotta all’evasione fiscale, che si configurano così come norme inutilmente vessatorie e dannose per l’intero sistema. Conseguentemente, è necessario un complessivo ripensamento della disciplina, per la quale, in un’ottica di emergenza e di estrema semplificazione, non può che proporsi l’abrogazione.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 lettera a) sostituire le parole “con propria deliberazione” con le seguenti: “con deliberazione della giunta comunale” Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) La modifica proposta permette di snellire il processo di riattivazione dei pagamenti attraverso l’esplicita indicazione della giunta comunale quale organo preposto alla determinazione delle scadenze di pagamento 2013.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 lettera b) sostituire le parole da“ ai fini del versamento” fino alle parole “ rata dello stesso,”, con le seguenti: “ ai fini del versamento delle rate del tributo,”

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Zanetti) Con l’emendamento si vogliono evitare incertezze applicative per i contribuenti unificando le diverse modalità di pagamento attualmente previste.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 lettera b) dopo le parole “gia' in uso per gli stessi prelievi” aggiungere le seguenti: “, escludendo in ogni caso l’applicazione dell’IVA” Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) Si chirisce che l’utilizzo dei modelli di pagamento già in uso ai fini della Tarsu o della Tia avviene escludendo comunque l’applicazione dell’IVA, trattandosi in ogni caso di anticipi sul pagamento del nuovo tributo Tares.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 2 dopo la lettera g) inserire la seguente: “ h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.” Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) La proposta emendativa vuole evitare che l’immediata applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 comporti eccessivi aumenti di prelievo per i Comuni che non erano obbligati all’adozione di tali criteri, in quanto avevano adottato il regime Tarsu (circa 6700 amministrazioni per oltre 40 milioni di abitanti), ovvero, pur avendo adottato un regime tariffario, non avevano applicato integralmente i predetti criteri in virtù della flessibilità concessa da carattere “sperimentale” del regime stesso (gran parte degli oltre 1300 comuni in Tia) (lett. c). Resta comunque fermo l’obbligo del raggiungimento già nel 2013 della copertura integrale del costo del servizio.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011.”

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) Con questo emendamento si vuole assicurare l’applicabilità del dispositivo di sblocco dei pagamenti anche ai casi di adozione per il 2013 della tariffa corrispettiva di cui al comma 29, art. 14, del dl 201/2011


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: “2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l’ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal D.P.R. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe anche per il 2014sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno”. Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Anci) Con l’emendamento si vuole prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente identificati con quanto previsto dal DPR 158/1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive di circa vent’anni fa. La completa adozione di un nuovo metodo di determinazione delle tariffe viene inoltre condizionata all’effettuazione di tale revisione.


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AC 676 Art. 10 EMENDAMENTO Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: “2. All'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, le parole «e sui servizi» sono soppresse; b) al comma 1, le parole «e dei costi relativi ai servizi indivisibili» sono soppresse; c) il comma 13 è soppresso

Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE (Confedilizia) L'emendamento è volto a sopprimere la maggiorazione Tares in quanto chiaramente incostituzionale poiché gravante solo su alcuni soggetti anche se destinata a finanziare servizi indivisibili, e quindi a favore di tutti. Il "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" (Tares), di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, pone problemi di costituzionalità, là dove si prevede che alla tariffa, come determinata in relazione al servizio per i rifiuti, "si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato" (comma 13).


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In linea generale, la Tares grava su "chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" e, per i criteri della sua determinazione, pare avere inequivocabilmente natura tributaria; più precisamente, si tratta di un contributo destinato al servizio rifiuti e correlato alla capacità di produrre i rifiuti medesimi. In questo quadro, già di per sé non privo di elementi di incoerenza, si innesta l'escrescenza di una "maggiorazione" del tributo che, essendo destinata a "servizi indivisibili dei comuni", per definizione è sganciata dal presupposto della contribuzione, ravvisabile nell'attitudine a produrre rifiuti, e invece, pur restando a carico di chi "possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti", pare essere finalizzata ad attività e scopi i quali interessano necessariamente, all'insegna della "indivisibilità", l'intera platea dei cittadini; all'evidenza, infatti, servizi dati per "indivisibili" in premessa dovrebbero essere finanziati attraverso la fiscalità generale, e non attraverso una forma specifica di contribuzione. La Tares, da questo punto di vista, sembra porsi in contrasto con gli artt. 3 e 53 (nonché con l'art. 47) della Costituzione, non solo per il fatto di poter realizzare una "doppia imposizione", ma anche per il fatto di realizzare una forma di contribuzione asseritamente specifica e però priva, quanto alla quota per i "servizi indivisibili", di ogni "ragionevole" giustificazione


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Al comma 4, lettera b) , capoverso “13-bis” sostituire le parole da “ Il versamento della prima rata” fino alla fine del capoverso con le seguenti: “Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 è eseguito in misura pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro la data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente” Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONI (Zanetti) Si tratta di una semplificazione di adempimenti per gli utenti. Con l’attuale sistema sorgono difficoltà nella liquidazione dell’IMU che potevano essere superate applicando il meccanismo previsto per l’ICI: pagavi a giugno l’importo dell’anno prima e poi a dicembre si faceva l’eventuale conguaglio se vi erano stati aumenti.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 10 Dopo il comma 4 aggiungere il seguente “4-bis. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 30-12-1992 n. 504, dopo le parole “ di attività” aggiungere le seguenti parole: “di ricerca scientifica,” Conseguentemente All’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. A decorrere dall’anno 2013, agli oneri derivanti dal comma 4-bis dell’articolo 10 pari a 9.000.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio Capua Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Capua) I numeri della Ricerca in Italia parlano chiaro: se prendiamo il rapporto annuale Istat 2012 sulla situazione del Paese, alla tabella Obiettivi della Strategia Europa 2020 (si legge che, mentre l’obiettivo Ue è quello di una percentuale di investimenti sul Pil del 3%, in Italia l’obiettivo a tendere, nello stesso intervallo di tempo, è quello di raggiungere l’1,53%, partendo dall’1,26 % del 2010.


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Mentre per lo politica la ricerca è una cenerentola, un settore chiave per il progresso del paese ma negletto, lo Stato esattore, invece, riconosce pienamente il valore della ricerca e, soprattutto, degli immobili nei quali quelle attività vengono svolte. Che pagano l’Imu a prezzo pieno. Non si comprende per quali motivi viene riconosciuta l'esenzione agli immobili dedicati «esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, e non anche alla attività di ricerca scientifica


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AC 676 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente: Art. 11 bis Misure per l’equilibrio finanziario della Regione Sardegna” 1. Al fine di dare attuazione ai principi richiamati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 118/2012, l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno della Regione Sardegna è adeguato, mediante la rideterminazione dei livelli di spesa in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, in ragione del maggior livello delle entrate derivanti dall’applicazione del nuovo regime finanziario regionale previsto dall’art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 2. Le quote pregresse di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione Sardegna in applicazione dell’articolo 8 del proprio Statuto sono devolute in tre quote annuali a decorrere dal 2013. Vargiu Buttiglione Marazziti Zanetti MOTIVAZIONE (Vargiu) Al comma 1 si propone di correggere la base di calcolo della Regione Sardegna da utilizzare per la determinazione dei livelli di spesa in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, al fine di adeguare il patto di stabilità al nuovo regime finanziario delle entrate previsto dal dall’art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Tale disposizione attua i principi Costituzionale n. 118 del 2012

richiamati

nella

sentenza

della

Corte


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Al comma 2 si propone la devoluzione delle quote di compartecipazione ai tributi erariali pregresse, spettanti alla Regione Sardegna per effetto delle entrate a regime del nuovo sistema finanziario regionale, previsto dall’articolo 8 dello Statuto, così come modificato dall’art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. La devoluzione delle quote pregresse è prevista in tre quote annuali a decorrere dal 2013.


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AC 676 EMENDAMENTO Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente: Art. 11 bis Dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione SOA All’art. 253 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comma 9 bis, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2015” e le parole “ai migliori cinque anni del decennio …” sono sostituite dalle parole “al decennio”. Al secondo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2015”. Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE La situazione di crisi economica che ha colpito il Paese in questi ultimi anni, come conseguenza della crisi mondiale, è all’origine dell’ulteriore restrizione della domanda nel mercato degli appalti pubblici. Questo quadro economico ha determinato una marcata contrazione dei fatturati maturati dalle imprese del settore e con essa una contrazione del numero delle imprese qualificate e delle singole qualificazioni espresse nelle attestazioni SOA. Per le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, la difficoltà di accedere alla qualificazione può minare l’equilibrio di bilancio, fino a determinarne un’uscita dal mercato; per quelle che vedono una riduzione delle qualificazioni, le diminuite possibilità di partecipare a gare di appalto possono pregiudicare gli investimenti o l’intraprendere percorsi di sviluppo; su larga scala, ciò può nuocere gravemente alla crescita economica del paese. L’emendamento si focalizza, pertanto, sui requisiti c.d. “speciali” della qualificazione SOA, concernenti, sostanzialmente, il fatturato sviluppato


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dall’impresa ed i lavori eseguiti dalla stessa che, per quanto disposto dall’articolo 79 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento sui contratti pubblici), sono riferiti ad un periodo antecedente a quello della sottoscrizione del contratto di qualificazione. In particolare, l’emendamento interviene sul regime transitorio del Codice sui contratti pubblici, stabilendo che fino al 31 dicembre 2015, sia per i requisiti economici sia per i lavori eseguiti, il periodo documentabile include gli ultimi dieci anni. Non è, quindi, più presente né il termine del 31 dicembre 2013 per l’estensione a dieci anni dei requisiti speciali (dai 5 anni previsti del D.P.R. n. 207/2010), e neppure il limite dei soli migliori 5 anni su dieci previsti, per i requisiti economici, dall’attuale regime transitorio, ciò al fine di considerare un arco temporale più esteso per il computo dei requisiti utili per la qualificazione SOA.


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AC 676 EMENDAMENTO Art. 12 Al comma 11, le parole: “possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad incremento prioritariamente di quelle previste all’articolo 5, comma 7, del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “sono conferite in dotazione al Fondo di cui all’articolo 1, comma 10 al fine di incrementare le spese autorizzate dalla presente legge per gli anni successivi“.

Mazziotti Buttiglione Marazziti Zanetti

MOTIVAZIONE L’articolo 12, comma 11 del disegno di legge prevede che le risorse eventualmente non utilizzate possano essere destinate con decreto del Ministro dell’Economia alla restituzione e al rimborso delle imposte ai sensi dell’articolo 5, comma 2. L’emendamento prevede invece che, in coerenza con gli obiettivi del decreto, le somme eventualmente eccedenti vengano destinate al Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, per incrementare (o meglio preservare) l’importo delle somme destinate al rimborso di crediti della PA.


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