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STUDIO ANDREA GIUSEPPE BUSNELLI ragioniere commercialista

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LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER PROGETTISTI E COSTRUTTORI N. 01/07-FIRENZE 12APRILE 2007

Centro Studi Ragionieri AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI NEL RISPARMIO DI ENERGIA

La Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1commi da 344 a 349) ha previsto l’introduzione di alcune agevolazioni fiscali, note come “Eco-incentivi”, finalizzate al risparmio energetico. Le disposizioni attuative sono state emanate con il Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007. Premesso che l’agevolazione si concretizza in una detrazione di imposta, nel seguito si esaminano gli aspetti più rilevanti dell’agevolazione citata. Soggetti interessati In generale, le agevolazioni in esame spettano sia ai soggetti Irpef che ai soggetti Ires. Ciò significa che l’agevolazione spetta sia per investimenti effettuati da società, che da imprenditori individuali, artisti o professionisti e da privati. Conseguentemente, per titolari di reddito di impresa e di arte o professione, la detrazione di imposta citata si aggiunge alla normale deduzione di dette spese dal reddito di impresa o professionale calcolato secondo le regole proprie del Tuir.

Agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici Le agevolazioni in esame riguardano le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007 in relazione a 4 diversi tipi di interventi su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, (porzioni di


edifici o singole unità immobiliari). Gli interventi devono avere ad oggetto edifici già esistenti. Pertanto, a titolo esemplificativo, non è agevolata l’installazione di pannelli solari in una nuova costruzione. Per ogni tipo di spesa viene fissato l’importo massimo della detrazione spettante. Presupposto per il riconoscimento della detrazione in favore del contribuente è che questi possieda (come ad esempio il proprietario o usufruttuario) o detenga (come ad esempio il conduttore o comodatario) l’immobile oggetto di intervento in base a titolo idoneo tra il quale rientra anche il caso della locazione finanziaria. I quattro tipi di intervento agevolato possono essere riassunti come segue. Per ulteriori approfondimenti tecnici si rinvia agli articoli 1 e 3 del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007. Interventi per il miglioramento della climatizzazione invernale (art. 1, comma 344, Legge n. 296/2006) Tali interventi riguardano il miglioramento dell’efficienza della climatizzazione invernale, in particolare l’impianto di riscaldamento, e devono portare ad un determinato risparmio energetico quantificato secondo la tabella “C” allegata al Decreto citato. Per queste spese spetta una detrazione dall’imposta sui redditi in misura pari al 55% degli importi pagati nel 2007 secondo il principio di cassa. L’ammontare della detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 100.000,00 euro. Inoltre, la detrazione spettante deve essere suddivisa in tre quote annuali di pari importo (periodo d’imposta di sostenimento delle spese e due successivi). Interventi per il miglioramento dell’isolamento termico (art. 1, comma 345, Legge n. 296/2006) Tali interventi riguardano il miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, in particolare le facciate, muri perimetrali, posa di strati di isolante, le finestre comprensive di infissi, e devono portare a un determinato risparmio energetico quantificato secondo la tabella “D” allegata al Decreto citato. Qualche dubbio sussiste per eventuali pavimentazioni, tetti e solai. Per queste spese spetta una detrazione dall’imposta sui redditi in misura pari al 55% degli importi pagati nel 2007 secondo il principio di cassa. L’ammontare della detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 60.000,00


euro. Inoltre, la detrazione spettante deve essere suddivisa in tre quote annuali di pari importo (periodo d’imposta di sostenimento delle spese e due successivi). Installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346, Legge n. 296/2006) Tali interventi riguardano l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università e relative opere idrauliche e murarie necessarie. Per queste spese spetta una detrazione dall’imposta sui redditi in misura pari al 55% degli importi pagati nel 2007 secondo il principio di cassa. L’ammontare della detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 60.000,00 euro. Inoltre, la detrazione spettante deve essere suddivisa in tre quote annuali di pari importo (periodo d’imposta di sostenimento delle spese e due successivi). Sostituzione di impianti di riscaldamento (art. 1, comma 347, Legge n. 296/2006) Tali interventi riguardano la sostituzione, totale o parziale, degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In particolare, rientrano in tale tipologia di intervento lo smontaggio e la dismissione, totale o parziale, di impianti di riscaldamento esistenti, la fornitura e la posa in opera di ogni apparecchiatura termica, meccanica, elettrica ed elettronica, nonché delle relative opere idrauliche e murarie necessarie per sostituire impianti esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione. E’ agevolata anche la trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di riscaldamento centralizzati ma non viceversa. Per queste spese spetta una detrazione dall’imposta sui redditi in misura pari al 55% degli importi pagati nel 2007 secondo il principio di cassa. L’ammontare della detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 30.000,00 euro. Inoltre, la detrazione spettante deve essere suddivisa in tre quote annuali di pari importo (periodo d’imposta di sostenimento delle spese e due successivi). Modalità di pagamento delle spese


Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del Decreto 19 febbraio 2007, per avvalersi della detrazione, i contribuenti non imprenditori devono effettuare il pagamento delle spese a mezzo bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono risultare: -

la causale del versamento;

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il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione;

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il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico.

Le imprese che intendono avvalersi della detrazione del 55%, invece, non sono vincolate al pagamento delle spese a mezzo bonifico, e possono farvi fronte anche tramite altre modalità ad esempio assegno bancario o postale). Divieto di cumulo con altre agevolazioni Le detrazioni sopra citate non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali disciplinate dalla legislazione nazionale ad esempio la detrazione del 36% concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della Legge n. 449/1997). Adempimenti necessari per il riconoscimento della detrazione Per beneficiare delle detrazioni citate, il contribuente deve acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato. Tra i tecnici abilitati rientrano gli ingegneri, gli architetti, i geometri e i periti industriali. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007, tale asseverazione può essere ricompresa in quella che il direttore dei lavori ha l’obbligo di rendere ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 192, 19 agosto 2005. Anche le spese sostenute per l’intervento professionale del tecnico abilitato, e quelle per l’asseverazione, rilevano ai fini della detrazione. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del Decreto citato, il contribuente che intende avvalersi della detrazione in esame è tenuto altresì ad inviare all’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) la scheda informativa relativa all’intervento realizzato, redatta in base allo schema di cui all’allegato “E” al Decreto. L’invio di tale documentazione deve essere effettuato, a scelta del contribuente:


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telematicamente, accedendo al sito internet www.acs.enea.it, disponibile dal 30 aprile 2007 e ottenendo ricevuta informatica;

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a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, recante come riferimento “Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”, da far pervenire al seguente indirizzo: Enea, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301, cap 00123, Santa Maria di Galeria (Roma).

L’invio (telematico o postale) deve essere effettuato: -

entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, e comunque entro il 29 febbraio 2008;

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ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio società con esercizio sociale 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008), non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Al momento non è stato precisato se occorra anche, come adempimento preliminare, l’invio al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara la comunicazione preventiva di inizio lavori, come nel caso della detrazione 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 1 della Legge n. 449/1997. Obbligo di conservazione della documentazione Il contribuente, infine, è tenuto a conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta (art. 4, comma 1, lett. d, del Decreto): -

l’asseverazione del tecnico abilitato circa la rispondenza dell’intervento agli obiettivi prefissi richiesti dagli artt. da 6 a 9 del decreto;

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la ricevuta attestante l’avvenuto invio della documentazione all’Enea;

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le fatture e le ricevute fiscali comprovanti il sostenimento delle spese, ovvero altra idonea documentazione probatoria, qualora ai soggetti che hanno effettuato prestazioni di servizi non facciano capo gli obblighi di osservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972;


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la ricevuta del bonifico bancario o postale (per i soggetti non imprenditori, tenuti ad effettuare il pagamento delle spese tramite tale modalità);

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copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 c.c.;

-

la dichiarazione del possessore (ad esempio proprietario, usufruttuario, eccetera) avente ad oggetto il consenso all’esecuzione dell’intervento, qualora quest’ultimo sia effettuato dal detentore (ad esempio conduttore, comodatario).


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