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Revisionata la direttiva EPBD: pubblicata la nuova direttiva europea 2010/31/CE sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea la nuova direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che sarà operativa il prossimo 9 luglio 2010, e che sostituirà la direttiva 2002/92/CE (direttiva EPBD) , quest’ultima abrogata a partire dal 1° febbraio 2012. La nuova direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. La prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari dovrà essere calcolata in base ad una metodologia generale, in conformità a quanto indicato nell'allegato I della direttiva, tenendo conto almeno dei seguenti aspetti: caratteristiche termiche effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne; (capacità termica, isolamento, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, ponti termici), impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento; impianti di condizionamento d'aria; ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria; impianto di illuminazione incorporato; progettazione, posizione e orientamento dell'edificio, compreso il clima esterno; sistemi solari passivi e protezione solare; condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato; carichi interni.
Calcolo dei livelli ottimali di prestazione energetica in funzione dei costi in modo che comportino il costo più basso durante il ciclo di vita economico (quest’ultimo determinato da ciascun stato membro) Entro il 30 giugno 2011 la Commissione stabilirà un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti di prestazione energetica degli edifici ed elementi edilizi. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali avvalendosi del quadro comparativo e di altri parametri condizioni climatiche, accessibilità delle infrastrutture energetiche - e compareranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati.
PVC Forum Italia Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario. I requisiti minimi di prestazione energetica, che saranno fissati dai singoli stati al fine di raggiungere i livelli ottimali individuati, possono distinguersi tra edifici di nuova costruzione e quelli già esistenti, nonché in funzione delle diverse tipologie edilizie. Inoltre, oltre a tener conto delle condizioni locali, del clima degli ambienti interni e dell’età dell’edificio, i requisiti minimi dovranno essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.
Edifici ai quali si potrà non applicare i requisiti minimi: - edifici tutelati per il loro valore architettonico o storico o adibiti a luoghi di culto, - ai fabbricati temporanei (tempo di utilizzo non superiore a due anni), - i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico; - edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno - fabbricati indipendenti di superficie inferiore a 50 m2.
Di seguito si evidenziano in maniera schematica i punti salienti contenuti nella nuova direttiva:
Introduzione del concetto di “edifici a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa quella prodotta in loco o nelle vicinanze. In merito a questo punto gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno svolgere un ruolo esemplare: dal 31 dicembre 2018 dovranno infatti essere a energia quasi zero, mentre per tutti gli altri edifici di nuova costruzione la data è prorogata di due anni.
Per edifici nuovi: prima dell’inizio dei lavori deve essere valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili; cogenerazione; teleriscaldamento o teleraffrescamento; pompe di calore. Per edifici esistenti: nel caso di ristrutturazioni importanti (per esempio che riguardino il 25% della superficie) oltre a soddisfare i requisiti minimi andranno valutati e tenuti presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento sopracitati.
Particolare attenzione alla prestazione estiva degli edifici poichè si è osservato una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell’aria nei paesi europei ponendo gravi problemi di
PVC Forum Italia carico massimo, che comportano un aumento del costo dell’energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. A tal fine, la direttiva suggerisce di ricorrere a misure che evitano il surriscaldamento, come l’ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell’opera edilizia, nonché sull’ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di rinfrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.
Rafforzamento delle disposizioni in materia di certificazione energetica (secondo un approccio comune) e garanzia di indipendenza degli esperti.
Rilascio dell'attestato di prestazione energetica nel caso di: - edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati; - edifici in cui una superficie di oltre 500 m2 è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico Æ A partire dal 9 luglio 2015, cioè cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2. L'obbligo del rilascio del certificato viene meno ove sia già disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. In caso di costruzione, vendita o locazione, l'attestato di prestazione energetica dovrà essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatari. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica va rilasciato entro la fine della costruzione.
Annunci immobiliari: In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o unità immobiliari aventi un certificato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali.
Requisiti minimi per i sistemi tecnici per l'edilizia (impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione). Dovrà essere promossa l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante.
Ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento Sono previste ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento degli edifici dotati di caldaie con una potenza superiore a 20 kW e degli impianti di condizionamento d'aria con potenza superiore a 12 kW.
PVC Forum Italia Per gli impianti di riscaldamento con caldaie la cui potenza è superiore a 100 kW l'ispezione deve avvenire almeno ogni due anni; per le caldaie a gas questo periodo può essere esteso a quattro anni.
Incentivi: si sottolinea l'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e incentivi per favorire l'efficienza energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero. Pertanto gli Stati membri dovranno adottare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali e dovranno redigere entro il 30 giugno 2011 un elenco delle misure e degli strumenti esistenti e proposti.
Effettivo sistema di ispezione e sanzionamento per gli edifici che non rispettano i requisiti
Alcune date in sintesi: 9 luglio 2010: entrata in vigore della direttiva 2010/31/CE 1° febbraio 2012: data in cui sarà abrogata la direttiva 2002/92/CE (EPBD) Entro il 2011: sistema europeo comune e volontario per la certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali Dal 1 gennaio 2019: gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero Dal 1 gennaio 2021: i nuovi edifici dovranno essere a energia quasi zero
A completamento, si allega il testo completo della direttiva 2010/31/CE
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