LINEE GUIDA | SNPA 35/2021
5. CONDIZIONI AMBIENTALI E QUADRI PRESCRITTIVI DEI DECRETI VIA Fin dal recepimento della prima direttiva VIA in Italia nel 1988 (D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 – D.P.C.M. 27 dicembre 1988) è stato chiaro che le eventuali prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale avessero un valore cogente e che fossero altra cosa rispetto alle norme vigenti in materia ambientale o attinenti all’esecuzione delle opere e alla loro sicurezza. Nel corso degli anni l’assetto normativo in materia si è sviluppato e consolidato anche attraverso il rafforzamento del ruolo delle prescrizioni ambientali. Nella revisione del TU ambientale operata con il D.lgs 104/2017 la denominazione “prescrizione” ha lasciato il posto a “condizione ambientale” anche se poi nel definirla viene recuperato il termine prescrizione. Con l’ultima revisione del T.U. ambiente, art. 50, comma 1, lett. p-bis) del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, la definizione di condizione ambientale viene arricchita di dettagli che ne fanno emergere la complessità e l’importanza della stessa in tutte le fasi di vita dell’opera: Art. 5, Definizioni, Comma o-quater) “condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio”; La descrizione dei contenuti delle condizioni ambientali è operata nel dettaglio al comma 4 dell’art 25 del T.U. ambiente in merito ai contenuti del provvedimento di 16
VIA. La norma indica infatti che “il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera e) La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.” In riferimento a quanto esposto si evince la complessità che possono assumere i quadri prescrittivi delle opere e l’importanza che assume la loro corretta articolazione prima e successivamente l’applicazione; a tal proposito il MATTM (ora MiTE) nel 2015 ha emanato il D.M. 308 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA di competenza statale” basato sull’analisi delle prescrizioni di 364 provvedimenti di VIA statale (2000-2010) con lo scopo di definire uno standard per i quadri prescrittivi al fine di potenziare il sistema di controllo per l’ottemperanza alle condizioni ambientali dettate nei decreti di compatibilità.