LINEE GUIDA | SNPA 41/2022
4. CRITERI CONDIVISI PER LA REDAZIONE DEL PARERE TECNICO La modifica dell’art. 184-ter con il D.L n 77/2021, convertito in legge con la L. n. 108 del 29/07/2021, ha previsto, come già rilevato nelle precedenti sezioni della presente Linea Guida, che “In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”. Pertanto in attuazione di quanto previsto si ritiene, nella presente sezione, di individuare modalità comuni per
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l’analisi tecnica in fase istruttoria per il rilascio del parere all’Autorità competente. La standardizzazione del procedimento istruttorio svolto dalle Agenzie e da ISPRA al fine del rilascio del parere EoW caso per caso risulta di fondamentale importanza per garantire l’omogeneità sul territorio e migliorare anche l’efficacia del successivo controllo di conformità della gestione e della produzione di EoW rispetto agli atti autorizzatori rilasciati, nonché alle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 184-ter. Di seguito sono schematizzati gli elementi principali che si ritiene opportuno analizzare in fase istruttoria, nonché i principali contenuti del parere tecnico EoW caso per caso. Ai fini di agevolare l’iter istruttorio per la predisposizione del parere si ritiene opportuno che il proponente accompagni l’istanza di autorizzazione con un’apposita relazione tecnica utilizzando lo schema delle tabelle 4.1 e 4.3, di seguito riportate.