Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: 1) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; 2) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; 3) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009) …”. La programmazione delle ispezioni che tenga conto di questo criterio è un aspetto di cui il Sistema si sta sempre più interessando, in particolare attraverso la sperimentazione del software denominato SSPC (Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli), appositamente dedicato alla verifica del livello di rischio a cui è soggetta ogni installazione. L’applicazione del sistema, in alcune regioni è stato approvato, in altre è in fase di sperimentazione mentre una piccola percentuale continua ad avvalersi dei propri sistemi di programmazione, in particolare per il ridotto numero di impianti presenti sul territorio, che consente lo svolgimento dell’attività di controllo in loco su quasi il 100% degli impianti presenti. Seppur in fase sperimentale, la programmazione delle visite ispettive AIA regionali è stata effettuata con i criteri definiti dal nuovo sistema di programmazione. Questo scenario deve essere comunque ancora integrato delle ulteriori valutazioni a livello regionale che, secondo quanto disposto dall’art. 29-decies comma 11 bis), costituiscono il punto di partenza della fase programmatoria. È stato infatti introdotto il criterio secondo il quale la programmazione dovrà tenere conto di un piano di ispezione ambientale a livello regionale come definito nell’articolo suddetto:
“… le attività ispettive in sito di cui all’articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 devono essere definite in un piano d’ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: 1) un'analisi generale dei principali problemi ambienta li pertinenti; 2) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; 3) un registro delle installazioni coperte dal piano; 4) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; 5) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; 6) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione …”. 2.2 PROCEDIMENTO SEVESO 2.2.1 Riferimenti Normativi Nel caso della normativa sulla prevenzione dei rischi di incidente rilevante (la cosiddetta direttiva “Seveso”) fino al 2015 l’attività è stata regolata dal D.L.gs. 334/99. Con la sua abrogazione, avvenuta con il decreto legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, sono state introdotte importanti modifiche per quanto riguarda la programmazione dei controlli. Nel seguito saranno descritte le modalità passate e quelle che interesseranno la pianificazione futura delle
REPORT DI SISTEMA SNPA 26 2021