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Di Avv. Ania La Pietra
IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO DEI DOCUMENTI L’identificazione può avvenire in qualsiasi momento perché è una forma di controllo anche preventivo che possono fare le forze dell’ordine (c.d. identificazione preventiva). Ciò vuol dire che, nel caso in cui si venga fermati durante un corteo, una manifestazione, o intenti a bivaccare in una piazza, e venga chiesto di esibire un documento di riconoscimento, occorre fornire indicazioni circa la propria identità personale. NB: Nel caso in cui si venga fermati da un agente in borghese si ha il diritto di chiedergli di identificarsi a sua volta e di mostrare il tesserino.
• DOCUMENTI VALIDI PER IL RICONOSCIMENTO I documenti muniti di fotografia e di timbro, o altra segnatura equivalente, e rilasciati da una amministrazione dello Stato, sono: • Carta d’identità • Il passaporto (sia titolo di viaggio sia di identificazione); • La patente di guida; • Il libretto del porto d’armi; • La patente nautica; • Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato • ai propri dipendenti (valide 10 anni a mente dell’ art. 7, D.L. 5/2012).
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IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
IDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
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RIFIUTO DI ESIBIRE LE GENERALITÀ O DI ESIBIRE I DOCUMENTI
Se il soggetto fermato si rifiuta di fornire le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), di mostrare un documento d’identità IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
o quando ci sono indizi sufficienti per ritenere che il nome dato o i documenti forniti siano falsi (art. 11, d.l. 21.3.1978 n. 59) gli ufficiali-agenti di polizia
(polizia di stato, carabinieri e altri corpi appartenenti all’esercito, polizia municipale - ma questi ultimi solo se hanno la qualifica di agente di polizia di sicurezza- ) possono portare la persona nei propri uffici per procedere al fermo di identificazione anche detto accompagnamento. In caso di rifiuto di fornire le generalità/esibire i documenti, oltre all’accompagnamento in questura di cui abbiamo parlato, si può essere denunciati per i seguenti reati:
• SE È UN CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO •
Se si rifiuta di fornire la propria identità, può essere denunciato e rischia
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Se non esibisce i documenti rischia la pena dell’arresto fino a due
la pena dell’arresto fino a un mese (art. 651 c.p.). mesi (art.294 reg .att. TULPS e art. 221 TULPS).
• SE È UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO •
Se non esibisce i documenti (passaporto-permesso), senza un valido
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Se c’è motivo di dubitare dell’identità, si può essere accompagnato in
motivo, rischia la pena dell’arresto fino a 6 mesi; questura per rilievi segnaletici (fino a un massimo di 24 ore). - art. 6 d.lgs. n. 286/98.
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RIFIUTO DI ESIBIRE LE GENERALITÀ O DI ESIBIRE I DOCUMENTI
Nel caso in cui vengono fornite false generalità a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, il reato è punito con pene maggiori (che sono stata aggravate col c.d. pacchetto sicurezza - d.l. 23.5.2008, n.92): cere fino a un massimo di sei anni (artt.495 e 496 c.p.); la stessa pena è prevista in caso di alterazione del corpo per impedire l’identificazione - es. alterazioni delle impronte digitali (art. 495-ter c.p.).
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FOTOSEGNALAMENTO
L’art. 4 TULPS, infatti, prevede che: “L’autorità di pubblica sicurezza ha fa-
coltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.” Le Forze dell’Ordine hanno, quindi, il potere-dovere di identificare le “persone pericolose” e “sospette” (a norma dell’art. 4 del T.U.L.P.S.) o quelle, comunque, delle quali ritengano opportuno conoscere la identità per l’espletamento dei propri compiti istituzionali. Ma cosa si intende per persone pericolose o sospette?
Cominciando dalle persone pericolose: in termini di legge a questa categoria appartengono le persone che sono dichiarate pericolose e, quindi, sottoposte a misure di sicurezza (obbligo di firma, obbligo di non allontanamento, domiciliari, ecc.) o le persone appartenenti a una delle categorie che possono essere sottoposte a misure preventive che la legge individua in coloro che sono abitualmente dediti a traffici illeciti, che per il tenore di vita sono ritenuti vivere anche in parte con
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IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
Se vengono dichiarate (a voce o per iscritto) false generalità si rischia il car-
IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
proventi di attività delittuose, sono dediti a commettere reati contro i minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso. Indice della pericolosità è quindi una misura cautelare in atto o un precedente che ne determini la “pericolosità”. Per quanto riguarda le persone sospette, si passa alla valutazione soggettiva dell’agente di polizia, c.d. “operante”. Ma anche qui la legge fa un espresso riferimento al tipo di atteggiamento della persona cosiddetta “sospetta”, ossia le persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazioni a specifiche e concrete circostanze di tempo e luogo, non appaiono giustificabili e che possono essere perquisite sul posto al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi o stupefacenti. Quindi si specifica che solo alle persone pericolose e sospette può essere richiesto di identificarsi con carta d’identità e che i rilievi segnaletici (c.d. fotosegnalazione) possono essere eseguiti nel solo nel caso in cui una persona pericolosa o sospetta non sia in grado di identificarsi con un valido documento o se ci sia il dubbio sulla validità del documento mostrato. In questi casi, dunque, l’attività di controllo e identificazione è un’attività di “polizia di sicurezza” (art. 11 Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con modificazioni nella Legge 18 maggio 1978, n. 191 ed art. 4 T.U.L.P.S.) Quando ricorrono le condizioni di cui sopra è previsto l’accompagnamento negli uffici di polizia per procedere ai rilievi segnaletici. Di tale accompagnamento e del successivo rilascio va dato «avviso» al Procuratore della Repubblica, il quale può disporre l’immediato rilascio. La durata massima del trattenimento in ufficio (c.d. fermo o accompagnamento per l’identificazione di p.s.) è fissata in 24 ore (a differenza del fermo per identificazione di soggetto sottoposto alle indagini che è di 12 ore). Dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al Procuratore della repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le
condizioni sopra elencate ordina il rilascio della persona accompagnata. Al Procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto.
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PROCEDURA DEL FOTOSEGNALAMENTO
Se gli accertamenti di cui trattasi comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, dal Pubblico Ministero. Di tutte le operazioni compiute a norma dell’art. 11 del D.L. 59/78 è redatto Verbale ed il fotosegnalamento viene iscritto in un apposito registro. La documentazione è conservata in apposito fascicolo (fascicolo delle indagini) presso l’ufficio del P.M. La documentazione è posta a disposizione del P. Le impronte digitali, così rilevate, verranno inserite nel database del sistema A.F.I.S. – Automated Fingerprint Identification System.
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IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
Alla identificazione della persona può procedersi, ove occorra, anche mediante fotosegnalamento, ovvero eseguendo rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici, (acquisizione impronte papillari, digitali o palmari, unitamente alla fotografia, ai dati anagrafici e descrittivi) ad esclusione di quei rilievi che possano incidere sulla libertà fisica e morale, specialmente quando impongano un mancato riguardo al pudore ed alla dignità della persona medesima (prelievo del DNA).
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CASI SPECIFICI E CONSIGLI PRATICI
1 Spesso accade che alla richiesta di fornire dare il proprio documento o le proprie generalità il fermato possa reagire. In queste situazioni, si possono configurare due ipotesi di reato: IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
• OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni (art 341-bis c.p.)
• RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (art.337 c.p.) Ti possono accusare del reato di resistenza (anche) se usi violenza o minaccia nei confronti di un incaricato di pubblico servizio o di dipendenti di istituti di vigilanza privata (guardie private) in servizio presso stazioni dei treni, metropolitana e sugli autobus perché sono considerati ausiliari di pubblica sicurezza. E’ importante sapere che per violenza e minaccia si intende qualunque comportamento idoneo ad opporsi all’atto del pubblico ufficiale che non sia una semplice resistenza passiva. (ad esempio anche il solo divincolarsi o difendersi in qualsiasi modo dall’attività del pubblico ufficiale potrebbe configurare il reato di resistenza.
2 SE TI FERMA UN AGENTE IN BORGHESE: Deve prima identificarsi (generalità, numero di matricola, corpo di ap-
partenenza) e mostrare il tesserino di riconoscimento; se non lo fa, non sei tenuto a seguire i suoi ordini.
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3 IDENTIFICAZIONE NEGLI UFFICI DI POLIZIA Negli uffici di polizia è sempre consigliabile chiedere il tesserino di identificazione, segnare la targa della macchina, scrivere il nome dei poliziotti che ti interrogano o fanno il verbale e chiedere sempre una copia di quello che ti fanno firmare; queste cose servono per denunciare eventuali irregolarità.
Questo significa che, come polizia e carabinieri, possono: • Chiederti generalità e documenti di identità; • Portarti in questura per procedere all’identificazione (fermo di identificazione); • Possono perquisirti e perquisire la tua auto ma SOLO in caso di eccezionale urgenza che non consenta l’intervento del giudice o se devono verificare l’eventuale presenza di armi o esplosivi o droga quando l’atteggiamento della persona non è giustificabile. Al di fuori di questi casi NON POSSONO perquisirti e le perquisizioni non sono legali.
Deve, comunque, essere sempre fatto un verbale e te ne devono dare una copia (art. 4 L. 22 maggio 1975, n.152). 5 SE TI FERMA AGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (EX VIGILI URBANI) Gli agenti di polizia municipale sono pubblici ufficiali e quasi sempre sono anche agenti ausiliari di pubblica sicurezza (ma possono anche non esserlo)
e svolgere funzioni di polizia giudiziaria o polizia amministrativa. Possono quindi fermarti e portarti in questura, commissariato, comando per identificarti. Se non hanno funzioni di polizia giudiziaria NON possono:
• Obbligarti a fare dichiarazioni od obbligarti con la forza ad altro; • Accompagnarti con la forza negli uffici di polizia giudiziaria • Ispezionare nella tua casa, roulotte, tenda o all’interno della macchina salvo che la legge lo autorizzi espressamente.
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IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
4 SE TI FERMA UN MILITARE APPARTENENTE ALL’ESERCITO: I militari attualmente in servizio nelle città hanno lo status di agente di pubblica sicurezza, ma non possono svolgere funzioni di polizia giudiziaria.
Non c’è un modo chiaro che identifica le funzioni dell’agente di polizia municipale in quel momento, ma è sempre possibile sollevare la questione.
IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
Il Pacchetto Sicurezza ha dato maggiori poteri ai sindaci quindi è possibile che decretino misure che limitano le libertà personali (multe per chi beve alcolici per strada o si ritrova in gruppo in alcuni luoghi, ecc.) e che gli interventi della polizia municipale contro venditori ambulanti siano maggiori. 6 SEI SULL’AUTOBUS O SUL TRENO E TI FERMA UN CONTROLLORE Il controllore è considerato un pubblico ufficiale (art. 357 c.p.). Cosa può fare:
• Può chiederti le tue generalità (nome, cognome, ecc) e se ti rifiuti di dirle ti può accusare del reato art. 651 c.p. (rifiuto di indicazione sulla propria identità); • Può chiederti di mostrare i documenti SOLO nel caso in cui ti deve fare la multa (perchè sei senza biglietto). Se non mostri i documenti può fermarti e chiamare la polizia per procedere alla tua identificazione.
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USO ILLEGITTIMO E ARBITRARIO DEI POTERI DELLE FORZE DELL’ORDINE
L’uso illegittimo/arbitrario della forza e/o dell’autorità da parte delle forze dell’ordine può essere sempre denunciato all’autorità giudiziaria penale.
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IL PROCEDIMENTO • IIDENTIFICAZIONE E FOTOSEGNALAMENTO
In caso di percosse, trattenimenti e perquisizioni illegali, atti di razzismo da parte delle forze dell’ordine e controllori dei mezzi di trasporto, può essere presentata una denuncia/querela alla Procura della Repubblica del luogo dove si è verificato il reato. Nel caso dei reati sopra elencati, gli stessi possono essere perseguibili su querela di parte solo se presentata entro tre mesi dal verificarsi del fatto illecito.