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ISPEZIONI, PERQUISIZIONI E SEQUESTRO Le ispezioni e le perquisizioni sono mezzi di ricerca della prova, cioè atti “a sorpresa” di norma autorizzati dall’autorità giudiziaria, che può procedervi autonomamente oppure dando mandato agli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
In alcuni casi, tuttavia, quest’ultimi possono procedervi anche su propria iniziativa.
LE ISPEZIONI Previste dagli articoli 244 e seguenti per codice di procedura penale, hanno una finalità prevalentemente descrittiva e vengono effettuate per osservare e descrivere persone, luoghi o cose con lo scopo di ricercare le tracce ed altri effetti materiali del reato.
L’ispezione può essere personale quando si svolge sulla persona, oppure può avere ad oggetto luoghi o cose.
LE PERQUISIZIONI Invece, disciplinate dagli artt. 247 e seguenti del codice penale, sono dirette a ricercare cose materiali pertinenti al reato, quali ad esempio cose sulle quali o per mezzo delle quali è stato commesso il reato, od anche nelle ipotesi in cui si ricerchi una persona da arrestare.
Anche le perquisizioni si distinguono in personali e locali a seconda che la ricerca venga effettuata su una persona, ovvero in un determinato luogo. La disciplina delle due figure è pressoché la stessa, soprattutto dal punto di vista dei diritti e le garanzie. Ciò che viene ritrovato a seguito di tali attività può essere sottoposto a sequestro:
in questo caso gli agenti devono redigere apposito verbale e chiederne la convalida al Pubblico Ministero entro 48 ore.
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IL PROCEDIMENTO • MANIFESTAZIONI, CORTEI E PRESIDI
Di Avv. Margherita Di Gaeta
• DIRITTI DI CHI SUBISCE UN’ISPEZIONE O UNA PERQUISIZIONE
È importante tener presente in modo chiaro quali sono i relativi diritti ed i limiti di liceità di queste attività. La polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa solo per la prevenzione o repressione di determinati delitti, in casi di necessità ed urgenza, per
IL PROCEDIMENTO • ISPEZIONI, PERQUISIZIONI E SEQUESTRO
cui non è possibile attendere il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria. Ad esempio, tale attività è giustificata dal fatto che si sia colti in: • Flagranza di reato • In esecuzione di un ordine di carcerazione • Le autorità stiano cercando armi, sostanze stupefacenti, denaro o valori provenienti da tali reati, e per i casi di terrorismo
In tutte le altre ipotesi non è possibile procedere né entrare in luoghi privati, quali la casa o la macchina, senza apposito mandato del giudice. Quando è necessario che ci sia un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria, prima dell’inizio della perquisizione, si può richiedere copia del mandato.
• DIRITTI A GARANZIA DEL SOGGETTO
SOTTOPOSTO A ISPEZIONE O PERQUISIZIONE
ISPEZIONI E PERQUISIZIONI PERSONALI: In questi casi, prima dell’inizio di tali attività si può richiedere che le stesse si svolgano alla presenza di un avvocato o di una persona di propria fiducia prontamente reperibili.
Tale persona di fiducia deve essere “idonea”: a titolo esemplificativo, deve trattarsi di maggiore di 14 anni, non inferma di mente, non in stato di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope e non sottoposta a misura di sicurezza o prevenzione.
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In ogni caso, tali operazioni devono essere eseguite sempre nel rispetto della dignità e del pudore della persona, inoltre, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta, deve procedervi persona dello stesso genere di quella che vi è sottoposta.
L’attività può essere svolta anche con l’ausilio di un medico, in questi casi può essere anche persona di genere diverso.
ISPEZIONI E PERQUISIZIONE AVENTI AD OGGETTO LUOGHI O COSE: segnato, prima dell’inizio delle operazioni, all’imputato o alla persona titolare della disponibilità dei luoghi, sempreché siano presenti.
Sussistono inoltre dei limiti di tipo temporale per le perquisizioni nel domicilio: non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti, salvi casi urgenti in cui l’autorità giudiziaria dispone per iscritto che la perquisizione venga eseguita fuori dei suddetti limiti temporali. Si segnala infine, che qualora l’ispezione o la perquisizione abbiano ad oggetto una cosa determinata, sussiste il principio della “richiesta di consegna”, per cui le autorità procedenti possono invitare il soggetto a consegnarla. In questo caso, si può evitare la perquisizione, a meno che le autorità procedenti non la ritengano necessaria per completezza di indagini.
Verbale di perquisizione Al termine delle operazioni si ha il diritto di richiedere una copia del verbale, anche se non viene sequestrato nulla. Nel verbale devono essere indicate tutte le operazioni svolte, gli agenti o gli ufficiali che hanno eseguito le attività e, nell’ipotesi in cui abbiamo proceduto in assenza dell’autorizzazione del giudice, i motivi per cui hanno ritenuto di procedere senza attendere l’intervento dell’autorità giudiziaria. Prima di firmare il verbale occorre assicurarsi che ciò che è scritto corrisponde a ciò che è effettivamente accaduto: in caso contrario non va firmato.
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IL PROCEDIMENTO • MANIFESTAZIONI, CORTEI E PRESIDI
In questi casi il relativo decreto autorizzativo del giudice deve essere con-
• ATTIVITÁ
CON FUNZIONE PREVENTIVA DI SICUREZZA
Occorre distinguere le ipotesi in cui la polizia giudiziaria eserciti funzione repressiva diretta alla ricerca degli autori e delle fonti di prova, dalle ipotesi in cui le attività abbiano funzione preventiva di sicurezza. Il tipo di attività che viene eseguita è lo stesso in sostanza, diversa è la finalità. IL PROCEDIMENTO • ISPEZIONI, PERQUISIZIONI E SEQUESTRO
Ad esempio, uno dei casi più emblematici di perquisizione preventiva è quella prevista dall’art. 103 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), la quale si differenzia da quella prevista dal codice di procedura penale perché non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato, ma può rien-
trare anche in un’attività di carattere preventivo, collocata in ambito più ampio di quella di polizia giudiziaria. Ne consegue che la persona nei cui confronti è eseguita non acquisisce l’automatica attribuzione della qualità di indagato di un reato.
Si tratta di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. In questi casi gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere al controllo e all’ispezione della macchina, delle borse a bordo e degli effetti personali nell’immediato, senza quindi dover attendere l’autorizzazione del PM. Per procedere alle perquisizioni sempre di carattere preventivo ma fuori dei casi dove la polizia agisce di propria iniziativa, è, invece, prevista l’autorizzazione del magistrato competente, anche non scritta, ma telefonica, che può essere
omessa solo quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non lo consentano. In ogni caso, qualora vengano effettuate ispezioni o perquisizioni, a seguito di tali operazioni, gli agenti che vi hanno proceduto devono darne comunicazione senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica per l’eventuale convalida entro le successive quarantotto ore.
Ad ogni modo, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.
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• SEQUESTRI Come accennato, ciò che viene trovato a seguito di ispezioni e perquisizioni può essere sottoposto a sequestro. Per non fare confusione occorre tener presente che il codice di procedura penale prevede tre distinte forme di sequestro: • Quello probatorio (art. 253) che rappresenta uno dei mezzi di ricerca della prova • Quello conservativo (art. 316) che rientrano tra le misure cautelari. Questi tre tipi di sequestro hanno la comune caratteristica di creare, attraverso lo spossessamento coattivo, un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile, diverse sono invece le finalità di ciascuno di questi strumenti.
IL SEQUESTRO PROBATORIO: Consiste nel conservare un bene da utilizzare come prova in un procedimento, ha
il fine quindi di mantenerne immutate le caratteristiche. Questo è il tipo di sequestro che viene spesso effettuato dalla polizia che a seguito di ispezioni o perquisizioni ritrova il corpo del reato oppure cose pertinenti al reato. Ad esempio droga, armi o denaro proveniente dal reato.
IL SEQUESTRO PREVENTIVO: Mira ad evitare che si possano aggravare o protrarre le conseguenze del reato o che si possa agevolare la commissione di altri reati.
QUELLO CONSERVATIVO: Ha lo scopo di garantire l’adempimento di eventuali pagamenti che saranno dovuti a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. SEQUESTRO AMMINISTRATIVO Figura analoga è prevista anche nell’ipotesi in cui sia commesso un illecito amministrativo, si parla in tal caso di sequestro amministrativo. Si tratta di un provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare, che ha
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IL PROCEDIMENTO • MANIFESTAZIONI, CORTEI E PRESIDI
• Quello preventivo (art. 321)
quindi una duplice finalità: da un lato vuole privare il trasgressore del godimento e della disponibilità dei beni costituenti strumento o prodotto della infrazione; dall’altro vuole impedire la commissione di ulteriori trasgressioni ed al contempo agevolare l’accertamento dell’illecito amministrativo.
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