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Speleologia e geodiversità: una nuova legge per l’Emilia Romagna La tutela e la valorizzazione dei luoghi di interesse geologico sono il cuore della nuova normativa regionale, che prevede un ruolo più ampio per la speleologia
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a legge regionale n. 9 del 10 Luglio 2006 “Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate” (che sostituisce, per quanto riguarda la speleologia, la precedente n. 12 del 1985) collega l’attività speleologica alla conservazione ed alla valorizzazione delle geodiversità dell’Emilia Romagna ed attribuisce, in questo modo, un ruolo di particolare rilievo all’attività speleologica, inserendola opportunamente in un contesto più ampio. A delineare la finalità generale della legge, l’art. 1 promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell’ambito della conservazione del bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici. Rispetto all’ambito più strettamente speleologico, favorisce e sostiene l’organizzazione delle attività di studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche. In tal senso viene incentivata da una parte la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito dei gruppi federati alla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna (FSRER) e dall’altra viene riconosciuta l’importanza della prevenzione degli infortuni e di conseguenza l’organizzazione ed il potenziamento del soccorso alpino e speleologico regionale. L’art. 2 de-
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finisce cosa sono le aree ed i sistemi carsici, le grotte, il patrimonio ed i geositi ipogei, le cavità artificiali e soprattutto cosa si intende per speleologia, individuando poi i geositi di importanza regionale. Un altro capitolo è dedicato alla istituzione dei catasti delle grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche, la cui conservazione e aggiornamento è demandata, con modalità definite da apposita convenzione, alla FSRER che, quindi, è riconosciuta dalla regione come referente per le attività speleologiche. L’importanza dei catasti è rilevabile sia dall’art. 5 - che li definisce quali elementi del sistema conoscitivo ed informativo regionale – sia dalla loro qualificazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (art. 6). Lo stesso articolo, concedendo alla FSRER la facoltà di svolgere attività speleologica all’interno dei parchi, costituisce un indirizzo di fondo per le specifiche leggi sui parchi regionali (la quasi totalità delle aree carsiche regionali fa parte di parchi). L’art. 7 istituisce un organo consultivo di studio, la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patri-
Panoramica dell’Alta Val di Secchia RE (Foto M. Chiesi) Sotto: Tanone della Gacciolina nei Gessi triassici della Alta Val di Secchia (Foto M. Chiesi)
monio geologico e del patrimonio ipogeo dell’Emilia - Romagna, di cui fanno parte due speleologi nominati dalla FSRER ed uno dalla SSI. L’art. 8 indica le modalità di accesso ai finanziamenti per le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo, per gli studi e le pubblicazioni inerenti le ricerche geologiche e speleologiche e per l’organizzazione di corsi. L’articolo successivo definisce i contributi alle attività del soccorso speleologico. Va sottolineato che la legge è nata grazie ad un costante rapporto tra FSRER e Regione ed è stata approvata all’unanimità dall’assemblea legislativa regionale. Come Federazione ci siamo preoccupati, in primo luogo, di valorizzare il nostro ruolo nelle attività di studio, di ricerca e di salvaguardia degli ambienti carsici della regione, escludendo ogni forma di attività meramente finalizzata ad un interesse economico.