ART. 4.4 DEL CODICE DEONTOLOGICO IP ASVI "L'INFERMIERE HA IL DOVERE DI ESSER E INFORMATO SUL PROGETTO DIAGNOS TICO TERAPEUTICO, PER LE INFLUENZE CHE QUESTO HA SUL PIANO DI ASSISTEN ZA E SULLA RELAZIONE CON LA PERSON A."
ART. 4.4 DEL CODICE DEONTO LOGICO DELLA FEDERAZIONE DEI COLLEGI IPASVI
ART. 4.5 DEL CODICE DEONTO LOGICO DELLA FEDERAZIONE DEI COLLEGI IPASVI
ART. 4.5 DEL CODICE DEONTOLOGICO IP ASVI "L'INFERMIERE, NELL'AIUTARE E SOST ENERE LA PERSONA NELLE SCELTE TE RAPEUTICHE, GARANTISCE LE INFOR MAZIONI RELATIVE AL PIANO DI ASSIS TENZA E ADEGUA IL LIVELLO DI COMU NICAZIONE ALLA CAPACITÀ DEL PAZIE NTE DI COMPRENDERE".
"SI ADOPERA AFFINCHÉ LA PERSONA D ISPONGA DI INFORMAZIONI GLOBALI E NON SOLO CLINICHE E NE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA SCELTA DI NON ESSER E INFORMATO."