Gli esportatori abituali
Prof.Giuseppe Polli 2010
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Esportatori abituali Premessa
I cd “esportatori abituali” possono acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva entro un determinato limite (le operazioni sull’estero effettuate e registrate nell’esercizio precedente)
• •
•
Esigenza di non penalizzare finanziariamente gli operatori che hanno rapporti con l’estero Esigenza di evitare un credito Iva fisiologico Il meccanismo attuativo consiste nel cd “plafond”, che consente il riequilibrio finanziario degli operatori con l’estero
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Esportatori abituali Riferimento normativo
I cd “esportatori abituali” possono acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva
• •
Art.8 comma 1, lettera c) del DPR 633/1972 e il comma 2 dello stesso articolo Sulla base di queste disposizioni normative gli operatori che hanno rapporti con l’estero possono acquistare e importare beni e servizi evitando l’addebito dell’Iva sui propri acquisti.
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Esportatori abituali Requisiti soggettivi
Requisito soggettivo:
•
status di esportatore abituale
•
L’operatore deve aver effettuato
• •
A) nell’anno solare precedente (plafond fisso) B) nei 12 mesi precedenti (plafond mobile)
•
Un ammontare di esportazioni o di altre operazioni con l’estero rilevanti superiore al 10% del volume d’affari
•
Le operazioni da considerare sono quelle registrate nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti 3
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Esportatori abituali
Operazioni rilevanti per lo status di esportatore abituale Riferimenti normativi
Principali operazioni
Art. 8 lett. A) DPR 633/1972
Esportazioni dirette e triangolari a cura del cedente
Art. 8 lett. B) DPR 633/1972
Esportazioni a cura dell’acquirente estero
Art.9 comma 1 DPR 633/1972
Art.71 DPR 633/1972
Operazioni con lo Stato della CittĂ del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Art. 41 DL 331/1993
Cessioni intracomunitarie dirette non imponibili
Art. 58 DL 331/1993
Cessioni intracomunitarie triangolari
Art. 50-bis lettera g) DL 331/1993
Art. 50-bis lettera f) DL 331/1993
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Esportatori abituali
Operazioni non rilevanti per lo status di esportatore abituale Riferimenti normativi
Principali operazioni
Art. 8 comma 1 lett. C) DPR 633/1972, comma 2 DPR 633/1972
Cessioni ad esportatori abituali con lettera di intento
Operazioni fuori campo Iva
Cessioni e servizi dell’art. 7 non effettuate in Italia
Art. 58 DL 331/1993
Cessioni a viaggiatori residenti fuori della UE
Art. 7-bis comma 1 DPR 633/1972
Cessioni di beni in transito
Operazioni non a titolo oneroso
Omaggi Esportazione temporanea per lavorazioni passive
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Esportatori abituali
Verifica dello status di esportatore abituale
Quantificare le operazioni registrate (non più quelle effettuate nell’anno o nei 12 mesi precedenti) nell’anno solare precedente oppure nei 12 mesi precedenti. Confrontare il suddetto importo con il volume d’affari del medesimo periodo depurato delle:
• •
Cessioni di beni in transito Cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale
Se il volume delle esportazioni ed operazioni rilevanti sia almeno superiore al 10% del volume di affari rettificato, l’operatore assume lo status di esportatore abituale
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Esportatori abituali
Verifica dello status di esportatore abituale
Esempio
Operazioni imponibili al 20% Esportazioni dirette (art. 8 lettera a)
3.600.000 500.000
Cessioni di beni allo stato estero (art. 7)
2.500.000
Totale volume d’affari “depurato”
4.100.000
10% del volume d’affari
410.000
Operazioni rilevanti
500.000
Nell’anno n l’operatore ha effettuato 500.000 euro di operazioni rilevanti e poiché tale importo è maggiore del 10% del volume d’affari dello stesso periodo, nell’anno n+1, lo stesso acquisisce lo status di esportatore abituale
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Esportatori abituali
Momento di utilizzazione del plafond Criterio in base al quale un determinato acquisto in regime di non imponibilità deve essere portato in diminuzione del plafond disponibile
Riferimento art. 6 DPR 633/1972 Cessioni di beni
Vale la data di consegna del bene
Prestazioni di servizi
Vale il pagamento o la data della fattura se antecedente al pagamento
Importazioni
Vale l’accettazione della bolletta doganale
Esempio: 1) al 31/12/2009 l’azienda ha un plafond disponibile di € 100.000 da utilizzare nell’anno 2010 per acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità: 2) al 30/04/2010 sono pervenute fatture per un importo di € 90.000 registrate entro lo stesso termine 3) Il 29/04/2010 l’azienda riceve un DDT per merce per € 40.000, ricevendo la fattura nel mese di maggio 4) Per questa ultima operazione l’importo da non assoggettare ad Iva sarà solo di € 10.000, altrimenti si sconfina il plafond.
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Esportatori abituali Preclusioni
E’ precluso l’utilizzo del plafond:
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Agli agricoltori che operano nel regime speciale previsto dall’art. 34 DPR 633/1972
•
A tutti gli operatori nel primo anno di attività
Attualmente: - Non va effettuata alcuna comunicazione prima di iniziare ad acquistare o importare in esenzione da Iva - Il tipo di plafond utilizzato è evidenziato solo a posteriori in Dichiarazione annuale Iva
•
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Esportatori abituali Quantificazione del plafond
Determinazione dei limiti entro i quali è possibile effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA.
Il limite è costituito dall’ammontare delle operazioni che rilevano ai fini dello status di esportatore abituale registrate nell’anno solare precedente
Esempio: L’operatore ha acquisito nell’anno n+1 lo status di esportatore abituale (requisito soggettivo), effettuando nell’anno n operazioni rilevanti di esportazione per 500.000. Il limite è fissato in euro 500.000 per l’anno n+1
•
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Esportatori abituali Utilizzo del plafond
Fasi operative
Emissione della dichiarazione d’intento
Individuazione dei beni e servizi che possono essere acquisiti con il plafond
Il momento in cui il plafond si considera utilizzato
Adempimenti formali e dichiarativi a carico dell’esportatore
Adempimenti formali e dichiarativi a carico del fornitore dell’esportatore
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Esportatori abituali Dichiarazione di intento
Riferimento normativo: art. 8, comma 2, DPR 633/1972
L’esportatore, prima dell’effettuazione dell’operazione di acquisto, deve rilasciare al proprio fornitore un’apposita dichiarazione, denominata “dichiarazione di intento”
L’esportatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere il requisito soggettivo di esportatore abituale e chiede la non applicazione dell’Iva.
Dichiarazioni di intento datate, numerate progressivamente, registrate entro 15 giorni dall’emissione
• •
In apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi In apposito registro 12
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Esportatori abituali Dichiarazione di intento
Emissione anticipata della dichiarazione di intento
Per rispettare la condizione della emissione prima dell’effettuazione dell’operazione, è possibile emettere le dichiarazioni di intento relative all’anno successivo già nel mese di dicembre dell’anno precedente (adottando la numerazione riferibile all’anno successivo)
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Esportatori abituali Dichiarazione di intento
La dichiarazione di intento può riguardare, alternativamente:
1) Singola operazione (ad esempio un ordine di acquisto o una importazione da rilasciare alla dogana competente)
2) Un determinato periodo di tempo (ad esempio tutti gli acquisti effettuati dal 1° gennaio dell’anno n fino al 31 dicembre dell’anno n). Occorre in tal caso un attento monitoraggio dell’utilizzo del plafond, in quanto. In caso di esaurimento del plafond, occorre inviare tempestivamente ai fornitori la lettera di revoca delle dichiarazioni di intento precedentemente rilasciate.
3) Un ammontare limitato (ad esempio tutti gli acquisti fino a concorrenza di euro xxx) 14
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Esportatori abituali
Beni e servizi acquistabili con plafond Beni e servizi acquistabili con “plafond”:
1) Tutti i beni e i servizi,
anche i beni ammortizzabili (in passato sempre esclusi) con
esclusione di:
• • •
•
1) Fabbricati (anche nell’ipotesi di canoni di leasing immobiliare o contratto di appalto per la costruzione del fabbricato) 2) Aree fabbricabili 3) Beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti DPR 633/1972
N.B.: il plafond disponibile non si determina più con le operazioni “effettuate” ma esclusivamente con le operazioni “registrate”. Il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in dichiarazione annuale Iva.
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Esportatori abituali
Adempimenti formali a carico dell’esportatore
Riferimento normativo: art. 10 DPR 7-12-2001 n. 435
Compilazione, con cadenza annuale, di apposito quadro (quadro VC esportatori e operatori assimilati) all’interno della dichiarazione Iva, nel quale devono essere riepilogate, distintamente per mese, le operazioni di esportazione e assimilate (che creano plafond) e gli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA.
Esibizione, su richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, di prospetti riepilogativi mensili con l’indicazione del plafond disponibile all’inizio del mese e delle operazioni di acquisto con utilizzo del plafond effettuate nel mese stesso.
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Esportatori abituali
Adempimenti formali a carico del fornitore dell’esportatore
Riceve la dichiarazione di intento dall’esportatore, verifica che sia pervenuta prima dell’effettuazione dell’operazione.
Numera progressivamente la dichiarazione di intento per anno solare.
Registra la dichiarazione di intento, entro 15 giorni dal ricevimento, in apposito registro (registro delle dichiarazioni di intento ricevute) o su apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi).
Trasmette, esclusivamente per via telematica, entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, i dati delle dichiarazioni di intento ricevute. (Sanzione del 100% dell’IVA nel caso di omesso invio telematico)
Emette la fattura non imponibile facendo espresso riferimento all’art. 8 comma 1, lettera c DPR 633/1972, con l’indicazione della data e il numero della dichiarazione di intento.
Indica in dichiarazione annuale IVA l’ammontare annuale delle cessioni di beni o prestazioni di servizi non imponibili a seguito di dichiarazione di intento in apposito rigo.
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Esportatori abituali Plafond mobile
Il plafond mobile ( o mensile) è costituito dalle operazioni di export effettuate nei 12 mesi precedenti.
Pro: Il plafond mobile o plafond mensile si presenta vantaggioso per le aziende il cui volume di esportazioni presenta una continua crescita (sarà infatti possibile richiedere un importo via via maggiore di acquisti in esenzione da Iva)
Contro:
• • •
Non è utilizzabile dal soggetto che non ha intrapreso un’attività di impresa da più di 1 anno Si deve procedere a verifica ogni mese dello status di esportatore abituale Presenta un sistema complesso di calcoli
Rif. Normativo: CM n. 73 del 19 dicembre 1984
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Esportatori abituali Plafond fisso
Il plafond fisso ( o solare) è costituito dalle operazioni di export effettuate nell’anno solare precedente.
Si può utilizzare già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di inizio attività, anche se l’attività è iniziata complessivamente da meno di 12 mesi.
Può essere utilizzato durante l’intero periodo d’imposta
Esempio Azienda Alfa SpA
•
costituita nel mese di maggio 2010
Può utilizzare il plafond fisso già a decorrere dal mese di gennaio 2011 Può utilizzare il plafond mobile non prima del mese di maggio 2011
Previa verifica dello status di esportatore abituale
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Esportatori abituali Plafond fisso
L’importo del plafond fisso è determinato dal valore indicato in dichiarazione IVA dell’anno precedente nel Quadro VE nel rigo denominato
•
•
Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettera a) e b), (-bis e 9, operazioni comunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993
Il meccanismo del plafond fisso, pur essendo un criterio piuttosto “rigido”, presenta Il vantaggio di una notevole semplicità di applicazione (risulta difficile splafonare in Quanto il riferimento è fissato all’inizio dell’anno)
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Esportatori abituali Plafond fisso
Esempio di meccanismo plafond fisso Operazioni imponibili con Iva al 20%
€ 800.000
Esportazioni dirette (art. 8 lett. A)
€ 100.000
Cessioni di beni allo Stato estero
€ 500.000
Totale volume d’affari (€ 800.000 + € 100.000)
€ 900.000
10% del volume d’affari è di € 90.000 Ammontare delle operazioni rilevanti
€ 100.000
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Esportatori abituali Plafond fisso
Utilizzo del plafond Mese
Acquisti interni
Importazioni
Progressivo
Gennaio
10.000
10.000
20.000
Febbraio
10.000
-
30.000
Marzo
30.000
5.000
65.000
Aprile
15.000
-
80.000
Maggio
20.000
-
100.000
Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre
A questo punto il plafond disponibile per l’anno in corso è completamente utilizzato
Novembre Dicembre
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Esportatori abituali
Passaggio da plafond fisso a plafond mobile
Il passaggio può essere utilizzato al termine di ciascun anno solare
Il plafond è costituito dalle operazioni registrate nell’anno solare precedente (operazioni rilevanti con l’estero)
Verifica dello status di esportatore abituale riferita ai 12mesi precedenti
Pro: la quota di plafond mobile disponibile non utilizzata a dicembre di un determinato anno può essere utilizzata a partire dal mese di Gennaio. Se l’operatore continua con il plafond fisso la parte non utilizzata al 31-12 dell’anno precedente non può essere recuperate nell’anno successivo e quindi viene persa.
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Esportatori abituali
Passaggio da plafond mobile a plafond fisso
Il passaggio può essere utilizzato al termine di ciascun anno solare
Il plafond è costituito dal plafond dei 12 mesi precedenti, da intendersi come plafond disponibile a fine dicembre secondo le procedure di computo del plafond mobile.
Verifica dello status di esportatore abituale riferita ai 12mesi precedenti
Determinazione del plafond con il metodo mensile alla data del 1° gennaio e mantenimento come dato disponibile per tutto l’anno solare
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Esportatori abituali Superamento del plafond
Le cause del superamento del plafond possono derivare:
A) da un totale di acquisti in esenzione superiore al plafond disponibile
B) da un utilizzo scorretto del plafond
C) dall’invio al fornitore della lettera di intento successivamente all’effettuazione dell’operazione
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Esportatori abituali Superamento del plafond
Splafonamento regolato dall’art. 4 del D.Lgs. 471/1997
Applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non assolta
Utilizzo del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui è stata commessa l’irregolarità.
Sanzione del 20% dell’imposta non assolta
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Esportatori abituali
Splafonamento per acquisti interni: regolarizzazione
Splafonamento per acquisti interni Soluzione A) Emissione di autofattura, in duplice esemplare, con il riepilogo delle fatture di acquisto per le quali è stato indebitamente utilizzato il plafond
Soluzione B) Richiesta al fornitore tramite raccomandata di emissione di una nota di variazione per la sola IVA, da annotare nel proprio registro degli acquisti
Versamento con modello F24 dell’imposta con interessi e sanzione ridotta del 10%
Versamento della sanzione e dei relativi interessi
Presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate
Operazione più complessa per l’intervento del fornitore
Registrazione della seconda copia dell’autofattura sul registro acquisti allo scopo di detrarre l’imposta versata
L’IVA va portata in detrazione in sede di dichiarazione annuale e non nel mese di registrazione
Procedure alternative per la regolarizzazione dello splafonamento prima della constatazione della violazione da parte dei verifiicatori
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Splafonamento per acquisti interni: regolarizzazione
Splafonamento per acquisti interni Soluzione A) Emissione di autofattura, in duplice esemplare
Soluzione B) Fattura integrativa del fornitore
Pro: non si coinvolge il fornitore
Contro: si coinvolge il fornitore
Pro:È possibile emettere 1 solo documento a fronte di tutte le forniture su cui si è splafonato
Non si può detrarre l’IVA nel mese della registrazione della nota di variazione ricevuta dal fornitore, ma solo in dichiarazione annuale
Procedure alternative per la regolarizzazione dello splafonamento
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Esportatori abituali Ravvedimento operoso
Versamento della sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta (nuova misura a seguito del decreto anticrisi DL185/2008), codice tributo 8904
Versamento degli interessi maturati a giorno dalla data del debito della liquidazione in cui l’IVA sarebbe stata versta se il fornitore avesse addebitato l’IVA
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