Esportatori abituali

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Gli esportatori abituali

Prof.Giuseppe Polli 2010

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Esportatori abituali Premessa

I cd “esportatori abituali” possono acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva entro un determinato limite (le operazioni sull’estero effettuate e registrate nell’esercizio precedente)

• •

Esigenza di non penalizzare finanziariamente gli operatori che hanno rapporti con l’estero Esigenza di evitare un credito Iva fisiologico Il meccanismo attuativo consiste nel cd “plafond”, che consente il riequilibrio finanziario degli operatori con l’estero

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Esportatori abituali Riferimento normativo

I cd “esportatori abituali” possono acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’Iva

• •

Art.8 comma 1, lettera c) del DPR 633/1972 e il comma 2 dello stesso articolo Sulla base di queste disposizioni normative gli operatori che hanno rapporti con l’estero possono acquistare e importare beni e servizi evitando l’addebito dell’Iva sui propri acquisti.

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Esportatori abituali Requisiti soggettivi

Requisito soggettivo:

status di esportatore abituale

L’operatore deve aver effettuato

• •

A) nell’anno solare precedente (plafond fisso) B) nei 12 mesi precedenti (plafond mobile)

Un ammontare di esportazioni o di altre operazioni con l’estero rilevanti superiore al 10% del volume d’affari

Le operazioni da considerare sono quelle registrate nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti 3

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Esportatori abituali

Operazioni rilevanti per lo status di esportatore abituale Riferimenti normativi

Principali operazioni

Art. 8 lett. A) DPR 633/1972

Esportazioni dirette e triangolari a cura del cedente

Art. 8 lett. B) DPR 633/1972

Esportazioni a cura dell’acquirente estero

Art.9 comma 1 DPR 633/1972

Art.71 DPR 633/1972

Operazioni con lo Stato della CittĂ del Vaticano e della Repubblica di San Marino

Art. 41 DL 331/1993

Cessioni intracomunitarie dirette non imponibili

Art. 58 DL 331/1993

Cessioni intracomunitarie triangolari

Art. 50-bis lettera g) DL 331/1993

Art. 50-bis lettera f) DL 331/1993

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Esportatori abituali

Operazioni non rilevanti per lo status di esportatore abituale Riferimenti normativi

Principali operazioni

Art. 8 comma 1 lett. C) DPR 633/1972, comma 2 DPR 633/1972

Cessioni ad esportatori abituali con lettera di intento

Operazioni fuori campo Iva

Cessioni e servizi dell’art. 7 non effettuate in Italia

Art. 58 DL 331/1993

Cessioni a viaggiatori residenti fuori della UE

Art. 7-bis comma 1 DPR 633/1972

Cessioni di beni in transito

Operazioni non a titolo oneroso

Omaggi Esportazione temporanea per lavorazioni passive

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Esportatori abituali

Verifica dello status di esportatore abituale 

Quantificare le operazioni registrate (non più quelle effettuate nell’anno o nei 12 mesi precedenti) nell’anno solare precedente oppure nei 12 mesi precedenti. Confrontare il suddetto importo con il volume d’affari del medesimo periodo depurato delle:

• •

Cessioni di beni in transito Cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale

Se il volume delle esportazioni ed operazioni rilevanti sia almeno superiore al 10% del volume di affari rettificato, l’operatore assume lo status di esportatore abituale

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Esportatori abituali

Verifica dello status di esportatore abituale

Esempio

Operazioni imponibili al 20% Esportazioni dirette (art. 8 lettera a)

3.600.000 500.000

Cessioni di beni allo stato estero (art. 7)

2.500.000

Totale volume d’affari “depurato”

4.100.000

10% del volume d’affari

410.000

Operazioni rilevanti

500.000

Nell’anno n l’operatore ha effettuato 500.000 euro di operazioni rilevanti e poiché tale importo è maggiore del 10% del volume d’affari dello stesso periodo, nell’anno n+1, lo stesso acquisisce lo status di esportatore abituale

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Esportatori abituali

Momento di utilizzazione del plafond Criterio in base al quale un determinato acquisto in regime di non imponibilità deve essere portato in diminuzione del plafond disponibile

Riferimento art. 6 DPR 633/1972 Cessioni di beni

Vale la data di consegna del bene

Prestazioni di servizi

Vale il pagamento o la data della fattura se antecedente al pagamento

Importazioni

Vale l’accettazione della bolletta doganale

Esempio: 1) al 31/12/2009 l’azienda ha un plafond disponibile di € 100.000 da utilizzare nell’anno 2010 per acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità: 2) al 30/04/2010 sono pervenute fatture per un importo di € 90.000 registrate entro lo stesso termine 3) Il 29/04/2010 l’azienda riceve un DDT per merce per € 40.000, ricevendo la fattura nel mese di maggio 4) Per questa ultima operazione l’importo da non assoggettare ad Iva sarà solo di € 10.000, altrimenti si sconfina il plafond.

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Esportatori abituali Preclusioni 

E’ precluso l’utilizzo del plafond:

Agli agricoltori che operano nel regime speciale previsto dall’art. 34 DPR 633/1972

A tutti gli operatori nel primo anno di attività

Attualmente: - Non va effettuata alcuna comunicazione prima di iniziare ad acquistare o importare in esenzione da Iva - Il tipo di plafond utilizzato è evidenziato solo a posteriori in Dichiarazione annuale Iva

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Esportatori abituali Quantificazione del plafond 

Determinazione dei limiti entro i quali è possibile effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’IVA.

Il limite è costituito dall’ammontare delle operazioni che rilevano ai fini dello status di esportatore abituale registrate nell’anno solare precedente

Esempio: L’operatore ha acquisito nell’anno n+1 lo status di esportatore abituale (requisito soggettivo), effettuando nell’anno n operazioni rilevanti di esportazione per 500.000. Il limite è fissato in euro 500.000 per l’anno n+1

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Esportatori abituali Utilizzo del plafond

Fasi operative 

Emissione della dichiarazione d’intento

Individuazione dei beni e servizi che possono essere acquisiti con il plafond

Il momento in cui il plafond si considera utilizzato

Adempimenti formali e dichiarativi a carico dell’esportatore

Adempimenti formali e dichiarativi a carico del fornitore dell’esportatore

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Esportatori abituali Dichiarazione di intento 

Riferimento normativo: art. 8, comma 2, DPR 633/1972

L’esportatore, prima dell’effettuazione dell’operazione di acquisto, deve rilasciare al proprio fornitore un’apposita dichiarazione, denominata “dichiarazione di intento”

L’esportatore dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere il requisito soggettivo di esportatore abituale e chiede la non applicazione dell’Iva.

Dichiarazioni di intento datate, numerate progressivamente, registrate entro 15 giorni dall’emissione

• •

In apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi In apposito registro 12

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Esportatori abituali Dichiarazione di intento

Emissione anticipata della dichiarazione di intento

Per rispettare la condizione della emissione prima dell’effettuazione dell’operazione, è possibile emettere le dichiarazioni di intento relative all’anno successivo già nel mese di dicembre dell’anno precedente (adottando la numerazione riferibile all’anno successivo)

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Esportatori abituali Dichiarazione di intento

La dichiarazione di intento può riguardare, alternativamente: 

1) Singola operazione (ad esempio un ordine di acquisto o una importazione da rilasciare alla dogana competente)

2) Un determinato periodo di tempo (ad esempio tutti gli acquisti effettuati dal 1° gennaio dell’anno n fino al 31 dicembre dell’anno n). Occorre in tal caso un attento monitoraggio dell’utilizzo del plafond, in quanto. In caso di esaurimento del plafond, occorre inviare tempestivamente ai fornitori la lettera di revoca delle dichiarazioni di intento precedentemente rilasciate.

3) Un ammontare limitato (ad esempio tutti gli acquisti fino a concorrenza di euro xxx) 14

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Esportatori abituali

Beni e servizi acquistabili con plafond Beni e servizi acquistabili con “plafond”: 

1) Tutti i beni e i servizi,

anche i beni ammortizzabili (in passato sempre esclusi) con

esclusione di:

• • •

1) Fabbricati (anche nell’ipotesi di canoni di leasing immobiliare o contratto di appalto per la costruzione del fabbricato) 2) Aree fabbricabili 3) Beni e servizi con Iva indetraibile ai sensi degli artt. 19 e seguenti DPR 633/1972

N.B.: il plafond disponibile non si determina più con le operazioni “effettuate” ma esclusivamente con le operazioni “registrate”. Il plafond disponibile coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in dichiarazione annuale Iva.

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Esportatori abituali

Adempimenti formali a carico dell’esportatore 

Riferimento normativo: art. 10 DPR 7-12-2001 n. 435

Compilazione, con cadenza annuale, di apposito quadro (quadro VC esportatori e operatori assimilati) all’interno della dichiarazione Iva, nel quale devono essere riepilogate, distintamente per mese, le operazioni di esportazione e assimilate (che creano plafond) e gli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA.

Esibizione, su richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, di prospetti riepilogativi mensili con l’indicazione del plafond disponibile all’inizio del mese e delle operazioni di acquisto con utilizzo del plafond effettuate nel mese stesso.

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Esportatori abituali

Adempimenti formali a carico del fornitore dell’esportatore

Riceve la dichiarazione di intento dall’esportatore, verifica che sia pervenuta prima dell’effettuazione dell’operazione.

Numera progressivamente la dichiarazione di intento per anno solare.

Registra la dichiarazione di intento, entro 15 giorni dal ricevimento, in apposito registro (registro delle dichiarazioni di intento ricevute) o su apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi).

Trasmette, esclusivamente per via telematica, entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, i dati delle dichiarazioni di intento ricevute. (Sanzione del 100% dell’IVA nel caso di omesso invio telematico)

Emette la fattura non imponibile facendo espresso riferimento all’art. 8 comma 1, lettera c DPR 633/1972, con l’indicazione della data e il numero della dichiarazione di intento.

Indica in dichiarazione annuale IVA l’ammontare annuale delle cessioni di beni o prestazioni di servizi non imponibili a seguito di dichiarazione di intento in apposito rigo.

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Esportatori abituali Plafond mobile

Il plafond mobile ( o mensile) è costituito dalle operazioni di export effettuate nei 12 mesi precedenti.

Pro: Il plafond mobile o plafond mensile si presenta vantaggioso per le aziende il cui volume di esportazioni presenta una continua crescita (sarà infatti possibile richiedere un importo via via maggiore di acquisti in esenzione da Iva)

Contro:

• • •

Non è utilizzabile dal soggetto che non ha intrapreso un’attività di impresa da più di 1 anno Si deve procedere a verifica ogni mese dello status di esportatore abituale Presenta un sistema complesso di calcoli

Rif. Normativo: CM n. 73 del 19 dicembre 1984

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Esportatori abituali Plafond fisso

Il plafond fisso ( o solare) è costituito dalle operazioni di export effettuate nell’anno solare precedente.

Si può utilizzare già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di inizio attività, anche se l’attività è iniziata complessivamente da meno di 12 mesi.

Può essere utilizzato durante l’intero periodo d’imposta

Esempio Azienda Alfa SpA

costituita nel mese di maggio 2010

Può utilizzare il plafond fisso già a decorrere dal mese di gennaio 2011 Può utilizzare il plafond mobile non prima del mese di maggio 2011

Previa verifica dello status di esportatore abituale

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Esportatori abituali Plafond fisso

L’importo del plafond fisso è determinato dal valore indicato in dichiarazione IVA dell’anno precedente nel Quadro VE nel rigo denominato

Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettera a) e b), (-bis e 9, operazioni comunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993

Il meccanismo del plafond fisso, pur essendo un criterio piuttosto “rigido”, presenta Il vantaggio di una notevole semplicità di applicazione (risulta difficile splafonare in Quanto il riferimento è fissato all’inizio dell’anno)

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Esportatori abituali Plafond fisso

Esempio di meccanismo plafond fisso Operazioni imponibili con Iva al 20%

€ 800.000

Esportazioni dirette (art. 8 lett. A)

€ 100.000

Cessioni di beni allo Stato estero

€ 500.000

Totale volume d’affari (€ 800.000 + € 100.000)

€ 900.000

10% del volume d’affari è di € 90.000 Ammontare delle operazioni rilevanti

€ 100.000

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Esportatori abituali Plafond fisso

Utilizzo del plafond Mese

Acquisti interni

Importazioni

Progressivo

Gennaio

10.000

10.000

20.000

Febbraio

10.000

-

30.000

Marzo

30.000

5.000

65.000

Aprile

15.000

-

80.000

Maggio

20.000

-

100.000

Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

A questo punto il plafond disponibile per l’anno in corso è completamente utilizzato

Novembre Dicembre

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Esportatori abituali

Passaggio da plafond fisso a plafond mobile

Il passaggio può essere utilizzato al termine di ciascun anno solare

Il plafond è costituito dalle operazioni registrate nell’anno solare precedente (operazioni rilevanti con l’estero)

Verifica dello status di esportatore abituale riferita ai 12mesi precedenti

Pro: la quota di plafond mobile disponibile non utilizzata a dicembre di un determinato anno può essere utilizzata a partire dal mese di Gennaio. Se l’operatore continua con il plafond fisso la parte non utilizzata al 31-12 dell’anno precedente non può essere recuperate nell’anno successivo e quindi viene persa.

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Esportatori abituali

Passaggio da plafond mobile a plafond fisso

Il passaggio può essere utilizzato al termine di ciascun anno solare

Il plafond è costituito dal plafond dei 12 mesi precedenti, da intendersi come plafond disponibile a fine dicembre secondo le procedure di computo del plafond mobile.

Verifica dello status di esportatore abituale riferita ai 12mesi precedenti

Determinazione del plafond con il metodo mensile alla data del 1° gennaio e mantenimento come dato disponibile per tutto l’anno solare

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Esportatori abituali Superamento del plafond

Le cause del superamento del plafond possono derivare: 

A) da un totale di acquisti in esenzione superiore al plafond disponibile

B) da un utilizzo scorretto del plafond

C) dall’invio al fornitore della lettera di intento successivamente all’effettuazione dell’operazione

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Esportatori abituali Superamento del plafond

Splafonamento regolato dall’art. 4 del D.Lgs. 471/1997

Applicazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non assolta

Utilizzo del ravvedimento operoso entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui è stata commessa l’irregolarità.

Sanzione del 20% dell’imposta non assolta

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Esportatori abituali

Splafonamento per acquisti interni: regolarizzazione

Splafonamento per acquisti interni Soluzione A) Emissione di autofattura, in duplice esemplare, con il riepilogo delle fatture di acquisto per le quali è stato indebitamente utilizzato il plafond

Soluzione B) Richiesta al fornitore tramite raccomandata di emissione di una nota di variazione per la sola IVA, da annotare nel proprio registro degli acquisti

Versamento con modello F24 dell’imposta con interessi e sanzione ridotta del 10%

Versamento della sanzione e dei relativi interessi

Presentazione di una copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Operazione più complessa per l’intervento del fornitore

Registrazione della seconda copia dell’autofattura sul registro acquisti allo scopo di detrarre l’imposta versata

L’IVA va portata in detrazione in sede di dichiarazione annuale e non nel mese di registrazione

Procedure alternative per la regolarizzazione dello splafonamento prima della constatazione della violazione da parte dei verifiicatori

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Esportatori abituali

Splafonamento per acquisti interni: regolarizzazione

Splafonamento per acquisti interni Soluzione A) Emissione di autofattura, in duplice esemplare

Soluzione B) Fattura integrativa del fornitore

Pro: non si coinvolge il fornitore

Contro: si coinvolge il fornitore

Pro:È possibile emettere 1 solo documento a fronte di tutte le forniture su cui si è splafonato

Non si può detrarre l’IVA nel mese della registrazione della nota di variazione ricevuta dal fornitore, ma solo in dichiarazione annuale

Procedure alternative per la regolarizzazione dello splafonamento

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Esportatori abituali Ravvedimento operoso

Versamento della sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta (nuova misura a seguito del decreto anticrisi DL185/2008), codice tributo 8904

Versamento degli interessi maturati a giorno dalla data del debito della liquidazione in cui l’IVA sarebbe stata versta se il fornitore avesse addebitato l’IVA

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