Guida alla Dichiarazione dei Redditi e all'Ottenimento del Permesso di Lavoro per il Personale Stran

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Aggiornamenti legali e fiscali da Dezan Shira & Associates

Volume X - Numero I

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Guida alla Dichiarazione dei Redditi e all'Ottenimento del Permesso di Lavoro per il Personale Straniero in Cina

In questo numero: Come determinare chi è soggetto agli obblighi dichiarativi Le aliquote IRPEF in Cina Redditi esentati e benefit concessi Procedura e documentazione necessaria per l’ottenimento del permesso di lavoro Speciale: L'Agenzia delle Entrate Italiana riconosce una più ampia possibilità di disapplicazione della normativa sulle CFC per le società che investono in Cina attraverso Hong Kong.

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Q

Benvenuti a questo numero di China Briefing

uesto mese esamineremo la legislazione vigente che regola l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicabile agli stranieri che lavorano in Cina. Poiché le dichiarazioni annuali d’imposta devono essere presentate entro la fine di marzo, cercheremo di chiarire alcuni degli aspetti che solitamente tormentano gli espatriati che si trovano alle prese con queste adempienze. Ci occuperemo inoltre dell’iter da seguire e della documentazione necessaria per l’ottenimento del visto lavorativo, altro tormento per il personale straniero impegnato in Cina. Termineremo infine con un approfondimento riguardante gli investimenti italiani in Cina tramite Holding a Hong Kong ed in particolare con un caso specifico in cui l'agenzia delle Entrate Italiana riconosce una maggior apertura verso questo tipo di strutturazione. Ringraziamo come sempre la società di consulenza legale e fiscale per gli investimenti stranieri in Asia, Dezan Shira & Associates per il prezioso contributo alla redazione di questo numero. Distinti saluti dall’Italian Desk di Dezan Shira & Associates, Alberto Vettoretti, Managing Partner, China Practice, Dezan Shira & Associates, Editore, China Briefing

Rosario Di Maggio, Senior Associate, Dezan Shira & Associates

Nello Bosco, Senior Consultant, Dezan Shira & Associates

Dezan Shira & Associates dispone di un ITALIAN DESK diretto dal dott. Alberto Vettoretti che segue i clienti italiani su base nazionale in tutta la Repubblica Popolare Cinese ed in Italia. Questo servizio è ulteriormente rafforzato dal proprio National Team di avvocati e commercialisti esperti in tutti gli aspetti riguardanti il sistema legale e fiscale cinese e, fra l’altro, delle implicazioni con le controparti italiane. Se siete interessati a contattare il nostro Italian Desk per discutere dei vostri interessi nella Repubblica Popolare Cinese oppure in Italia, non esitate ad inviarci una email con le vostre domande agli indirizzi del riquadro qui sotto.

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L’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli stranieri in Cina

L’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli stranieri in Cina

[ a cura di Dezan Shira & Associates ]

L

’imposta sul reddito delle persone fisiche in Cina (Individual Income Tax – che d’ora in poi chiameremo IRPEF per comodità) è una materia complessa e soggetta a continue modifiche.

trascorrono in Cina più di 183 giorni nel corso di un anno solare, sono tenuti al pagamento dell'IRPEF relativa ai giorni effettivamente spesi nel paese.

Le autorità fiscali cinesi, per esempio, stanno nuovamente valutando se aumentare la soglia di reddito sopra la quale un cittadino cinese è tenuto al pagamento dell’IRPEF. Questa soglia, che fino al marzo 2008 era di RMB 1.800, è attualmente di RMB 2000, la proposta attuale potrebbe portarla a 3.000 RMB. Sebbene non si attendano modifiche per quanto riguarda il regime fiscale cinese che interessa gli espatriati, è già accaduto in passato che il governo centrale abbia atteso fino al mese dimarzo di marzo per emanare nuove regole applicative e non si può quindi escludere che non vi saranno dei cambiamenti. Esortiamo quindi vivamente chi necessita di assistenza in materia tributaria a rivolgersi a professionisti in grado di riportare ogni eventuale modifica del regime fiscale.

Gli stranieri trasferiti in Cina con un contratto di lavoro a tempo pieno devono accertarsi di essere in regola visto che la responsabilità grava proprio su di loro e, in caso di mancato adempimento sono previste sanzioni pecuniarie e ritiro del passaporto. I nuovi arrivati dovrebbero ottenere un permesso di lavoro ed, un permesso di soggiorno prima di firmare un contratto o di iniziare l’attività lavorativa. Questi adempimenti dovranno essere organizzati dal datore di lavoro.

Gli stranieri che arrivano in Cina per lavorare sono tenuti a registrarsi al dipartimento di polizia distrettuale (PSB) e procedere alla richiesta per il rilascio del permesso di lavoro e del permesso di soggiorno. Coloro che hanno lavorato in Cina nel corso del 2008 dovrebbero presentare una dichiarazione d’imposta annuale in aggiunta agli adempimenti mensili già effettuati. Sono previste sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti per entrambe le categorie. Di seguito illustreremo la materia in dettaglio.

Le imposte in Cina: Chi deve pagare? Chi deve presentare la dichiarazione?

La Cina ha un sistema di imposizione "multifascia" per gli stranieri, che ha creato parecchia confusione, in particolare riguardo alla cosiddetta regola dei 90 o 183 giorni. Alla luce del trattato contro la doppia imposizione firmata a Pechino il 31 ottobre 1986, per esempio, i cittadini italiani inviati in Cina dalla propria società, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Cina o altrove, che

“Nuovi arrivati” in Cina

Quando il soggiorno di un individuo in Cina giunge al termine, questi dovrà provvedere ad una riconciliazione fiscale con le autorità relativamente al proprio reddito. I registri dell’immigrazione, le informazioni relative al tipo di visto ed alla durata del soggiorno sono condivise tra l’ufficio immigrazione e l’autorità fiscale.

Chief representative e general manager

Chi viene nominato Chief Representative di un ufficio di rappresentanza in Cina, è soggetto al pagamento dell’IRPEF sin dal primo giorno in cui comincia a lavorare nel paese. È interessante notare che, se il Chief Representative di un ufficio di rappresentanza non si reca mai in Cina nel corso di un anno solare, questo sarà sì obbligato all’espletamento degli adempimenti fiscali mensili presso le autorità locali, ma non dovrà pagare nessun imposta sul reddito. Se invece il soggetto visita o risiede in Cina, allora sarà obbligato al pagamento delle imposte in base ai giorni spesi nel Paese. Un General Manager italiano di una società a responsabilità limitata localizzata in Cina, si tratti di joint venture oppure di società a totale partecipazione straniera (WFOE), diventa soggetto fiscalmente rilevante in Cina dal primo giorno di lavoro nel paese. Una differenza importante sta nel fatto che se questa persona risiede in Cina meno di 183

giorni l’anno, sarà tassabile del solo salario percepito dalla società cinese per la posizione svolta in Cina. Se invece questa stessa persona risiede in Cina piu’ di 183 giorni l’anno, sarà tassabile anche per gli eventuali altri redditi percepiti all’estero e pagati da altre entità (per esempio dalla casa madre Italiana) per il lavoro svolto in Cina. In base alla legge questi soggetti dovrebbero dichiarare l’intero salario percepito per questa posizione e pagare la relativa imposta.

Stranieri che occupano allo stesso tempo cariche in Cina e all’estero

Gli stranieri che ricoprono contemporaneamente cariche in Cina e all’estero sono passibili di imposta IRPEF in base al numero di giorni effettivamente trascorsi in Cina. L’imposta dovuta è calcolata sulla somma degli stipendi percepiti per la posizione ricoperta in Cina e per quella presso la “casa madre” all'estero. Per meglio valutare la relativa posizione fiscale l'ufficio delle imposte cinese potrebbe richiedere prove dello stipendio percepito in patria (distinta fiscale, assegni di pagamento, ecc.) a supporto delle informazioni dichiarate. Alla fine di ogni mese, l’ufficio in Cina dovrebbe presentare copia del passaporto del dipendente dove risultano i timbri di entrata/uscita dal paese per il mese corrente, e provvedere al pagamento dell’imposta dovuta sulla base dei giorni da questi effettivamente trascorsi nella Repubblica Popolare. L'ufficio delle imposte emetterà una ricevuta che certificherà l’avvenuto pagamento, e che potrà essere utilizzata per far valere un credito d’imposta nel paese di residenza. Il governo cinese considera un individuo fiscalmente residente qualora lo stesso abbia risieduto in Cina un periodo superiore ai cinque anni senza aver mai lasciato il paese per più di 90 giorni cumulativi all'interno di un anno solare o per 30 giorni consecutivi, sempre all'interno di un anno solare. Un contribuente fiscalmente residente è soggetto al pagamento dell’IRPEF sul proprio reddito globale, vale a dire sul totale dei propri redditi ovunque prodotti. Questo significa che eventuali redditi derivanti dalla locazione di immobili o interessi, ovunque percepiti, dovranno

China Briefing

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essere dichiarati alle autorità fiscali cinesi. Le imposte pagate all'estero possono essere dedotte dall’importo da versare all’erario della Repubblica Popolare.

Il reddito annuale comprende: salari e retribuzioni, redditi da attività produttive o di altra natura percepiti da titolari di imprese industriali o commerciali, redditi derivanti da operazioni contrattuali o di leasing di imprese o di aziende erogatrici di servizi sociali parzialmente o totalmente finanziate dallo Stato, compensi per la prestazione di servizi, diritti d’autore, royalties, interessi, dividendi e bonus, canoni di locazione, redditi derivanti dall’alienazione di proprietà, redditi contingenti ed altri redditi.

La dichiarazione annuale

Gli stranieri che esercitano un’attività di lavoro subordinato con un reddito annuo superiore a RMB 120.000 (circa EURO 12.800), dovranno compilare ed inoltrare un’auto-dichiarazione d’imposta concernente i redditi percepiti nell’anno fiscale 2008 entro la fine del mese di marzo 2009. Ciò si concretizza nell’onere di inoltrare all’Ufficio delle Tasse locale, oltre ai consueti adempimenti mensili, il modulo specificatamente previsto per la dichiarazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a carico dei contribuenti che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: percepiscono un reddito annuale superiore a RMB 120.000; percepiscono un reddito da almeno due diverse fonti all’interno del territorio della PRC; percepiscono un reddito che è parzialmente o completamente originato da una fonte localizzata al di fuori della PRC; percepiscono un reddito imponibile ma non hanno pagato imposte; negli altri casi regolati dal Consiglio di Stato. Si tratta di un adempimento obbligatorio per coloro che rientrano nei parametri previsti. L’auto-dichiarazione annuale dei redditi percepiti nel 2008 deve essere presentata alle autorità fiscali indipendentemente dal fatto di aver già provveduto su base mensile alla corretta dichiarazione ed al relativo pagamento dell’IRPEF. Le informazioni che devono essere incluse nella dichiarazione IRPEF comprendono: nome, tipo e numero di documento di identità, professione, datore di lavoro, luogo di residenza, indirizzo in Cina, codice postale e numero di telefono; nonché i seguenti dati riguardanti la propria posizione fiscale: l’ammontare annuale dei redditi e relativa provenienza, ove esistano più fonti, le imposte dovute, le imposte anticipate e le ritenute effettuate, i crediti d’imposta e le imposte dovute o pagate in eccesso all’estero. Gli

stranieri devono inoltre dichiarare la propria nazionalità e la data di arrivo in Cina.

Aliquote d’imposta e reddito imponibile

La determinazione dell’ufficio presso il quale deve essere inoltrata la dichiarazione d’imposta deve avvenire sulla base dalla situazione individuale. I soggetti impiegati in Cina devono presentare la propria dichiarazione all’Ufficio Tasse competente nel distretto in cui è situato il datore di lavoro. I soggetti alle dipendenze di due o più datori di lavoro in Cina, dovranno presentare la propria dichiarazione all’Ufficio Tasse del luogo in cui è situato almeno uno dei datori di lavoro.

I primi 4.800 RMB dello stipendio di uno straniero in Cina non sono soggetti ad alcuna tassazione. Gli uffici delle imposte locali si basano su parametri di riferimento impliciti o espliciti per la valutazione della ragionevolezza di un dato stipendio relativamente ad un determinato settore, questi variano poi a dipendenza della posizione occupata, del livello d’istruzione e del paese d’origine. Le amministrazioni locali hanno l’autorità di procedere ad un aggiustamento per eccesso dello stipendio dichiarato se questo apparisse palesemente basso o inadeguato rispetto alla posizione. Per determinare se un soggetto abbia deliberatamente ridotto la propria base imponibile per evitare di rientrare in uno scaglione di reddito più alto, le autorità potrebbero richiedere una prova concreta dei redditi percepiti altrove. Le aliquote IRPEF cinesi sono più alte rispetto a quelle di molti altri paesi. La tabella seguente mostra gli scaglioni di reddito (dopo aver sottratto i 4.800 RMB non soggetti a tassazione) e le relative aliquote, oltre alla detrazione applicabile. Il vostro debito d’imposta può essere calcolato come illustrato dalla tabella; La legislazione

I soggetti che non hanno un datore di lavoro in Cina ed il cui reddito annuale include entrate derivanti da attività di produzione o di altra natura percepite dai titolari di imprese industriali o commerciali, oppure redditi derivanti da operazioni contrattuali o di leasing con imprese o istituzioni (d’ora in poi redditi da attività produttive o commerciali), dovranno presentare la propria dichiarazione all’Ufficio Tasse del luogo in cui è situata una delle attività. I soggetti che non hanno un datore di lavoro in Cina e le cui entrate non includono redditi da attività produttive o commerciali, dovranno presentare la propria dichiarazione all’Ufficio Tasse del luogo in cui hanno registrato la propria residenza.

(Salario – 4.800 RMB) x Aliquota d’imposta - Detrazione = IRPEF dovuta Salario mensile tassabile Aliquota d’imposta Detrazione

Da 5.000 RMB a 20.000 RMB

20%

40001 RMB ~ 60.000 RMB

30%

20.001 RMB ~ 40.000 RMB 60.001 RMB ~ 80.000 RMB

80.001 RMB ~ 100.000 RMB Oltre 100.000 RMB

25% 35% 40% 45%

375 RMB

1.375 RMB 3.375 RMB 6.375 RMB

10.375 RMB 15.375 RMB

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Visitate l’archivio dei nostri ultimi numeri su www.china-briefing.com DICEMBRE 2008 Revisione contabile annuale e rinnovo delle licenze ai sensi della nuova legge sull’imposta sui redditi societari

NOVEMBRE 2008 Gestire un investimento in Cina attraverso una recessione globale


L’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli stranieri in Cina fiscale cinese è abbastanza ragionevole nel concedere alcune esenzioni sulla retribuzione degli espatriati, tuttavia, è necessario prestare molta attenzione alla strutturazione del pacchetto retributivo, poiché certe voci devono essere definite in modo appropriato nel contratto di lavoro. La questione chiave in questo caso non è tanto se le spese vengano addebitate direttamente alla società oppure se voi ricevete il denaro e le pagate personalmente, quanto se i rimborsi ricevuti sono effettivamente utilizzati per l’intero ammontare per lo scopo previsto nel contratto. Se per esempio un individuo riceve dal proprio datore di lavoro un indennità per le spese di abitazione corrispondente a RMB 5.000, ma dalla fattura (che deve essere presentata ai fini probatori) risulta che il canone di locazione è di soli 3.000 RMB, i restanti 2.000 saranno inclusi nella vostra base imponibile.

Benefits tassabili come parte del pacchetto retributivo

Indennità soggiorno estero – disagio Abitazione Uso automobile Spese rimborsate in contanti Rimborso forfetario delle spese Rimborso forfetario per spese di abitazione Rimborso forfetario spese educazione famigliari a carico

Redditi esenti dal pagamento dell’IRPEF

Si No No Si No No No

Ai sensi del regolamento applicativo della legge sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche della Repubblica Popolare Cinese, possono essere esenti da imposta i redditi originati al di fuori della Cina (da notare però

che questo tipo di esenzione non si applica nel caso di salari pagati in parte in Cina ed in parte all’estero, quest’ultimi dovrebbero infatti essere dichiarati per l’intero ammontare in Cina).

almeno un anno consecutivo, ed il cui reddito deriva da fonti localizzate in Cina, sono soggetti imponibili e sono legalmente responsabili per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre, un individuo che rivesta una posizione manageriale in una società cinese sarà gravato da IRPEF, sulla base dei giorni trascorsi in Cina indipendentemente dal fatto che il soggiorno ecceda o no i 90 o i 183 giorni. È importante notare inoltre che, indipendentemente da eventuali trattati o dal tempo passato sul territorio cinese, tutti gli individui che rivestono una posizione manageriale devono comunque presentare l’auto-dichiarazione annuale dei redditi.

Si può avere diritto all’esenzione inoltre per eventuali assicurazioni base sulla vita, assicurazioni mediche di base, assicurazioni dis occupazione e fondo cas a, pagati dal datore di lavoro o direttamente dal contribuente. Sono inoltre esentati da imposta i seguenti redditi: premi in denaro attribuiti da parte di ministeri dei governi provinciali o da organizzazioni straniere o internazionali nel campo dell’educazione, della tecnologia, della cultura dello sport, della protezione ambientale o di materie simili; interessi su Titoli di Stato o obbligazioni finanziarie dello Stato; sussidi pubblici, pensioni e fondi di sostegno; risarcimenti assicurativi; pensioni militari e premi di smobilitazione per ufficiali e soldati delle forze armate; indennità di trasferimento, liquidazioni, pensioni di anzianità e rimborsi spese per quadri e dipendenti ai sensi delle normative vigenti; redditi di rappresentanti diplomatici, consoli ed altro personale di ambasciate e consolati stranieri in Cina; redditi esenti da imposta alla luce delle convenzioni internazionali stipulate dalla Cina e degli accordi internazionali di cui il paese è membro.

Sebbene siano le società ad avere l’obbligo di ottemperare agli adempimenti mensili relativi all’IRPEF dei dipendenti stranieri, la responsabilità della presentazione della dichiarazione annuale resta in capo agli stessi espatriati interessati. Gli individui che pur avendo prontamente adempiuto al pagamento delle imposte dovute, non abbiano presentato la dichiarazione annuale, possono essere oggetto di verifica da parte dell’ufficio delle imposte e correre il rischio di essere multati per il ritardo nella presentazione. Per assistenza ed una consulenza in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche per i lavoratori stranieri in Cina, vi invitiamo a contattare italiandesk@dezshira.com oppure a visitare il sito www.dezshira.com.

Questioni rilevanti per gli stranieri che vivono in Cina

Gli stranieri che normalmente non risiedono in Cina che hanno l’esigenza di vivervi per

LE GUIDE AGLI INVESTIMENTI DI CHINA BRIEFING per maggiori informazioni: – sales@china-briefing.com Le nuove Guide Regionali (disponibili solo in Inglese)

Shanghai and the Yangtze River Delta

Greater Pearl River Delta

Beijing and Northeast China

Central China

West China

Le Guide Tecniche

Setting Up Wholly Foreign Owned Enterprises

Setting Up Joint Ventures

China Tax Guide

China Mergers and Acquisitions

Intellectual Property Rights in China

Per ulteriori informazioni visitare il sito: http://shopping.china-briefing.com Queste guide sono prodotte in collaborazione con Dezan Shira & Associates, la più grande società di consulenza legale e fiscale a partecipazione italiana presente in Cina. www.dezshira.com

China’s Neighbors

Guida all’apertura di un ufficio di rappresentanza in Cina (disponibile gratuitamente e in italiano in versione pdf previa sottoscrizione sul sito www.china-briefing.com/it)


Procedure e documentazione per l'ottenimento del permesso di lavoro N

ei mesi precedenti ai Giochi Olimpici di Pechino, le autorità hanno fortemente limitato il rilascio di visti di entrata nel paese. Anche ora che le Olimpiadi sono passate, però, molte di queste limitazioni sono rimaste e non è chiaro se e quando la situazione tornerà come se la ricordano gli stranieri residenti in Cina fino al marzo 2008. Le restrizioni resteranno in vigore probabilmente durante tutto il 2009. La Repubblica Popolare si dovrà confrontare con una serie di anniversari, come i cinquant’anni dalla partenza del Dalai Lama per l’India ed il ventesimo anniversario dei fatti di Piazza Tiananmen. Ciò comporterà un innalzamento delle misure di sicurezza interne nel corso dell’anno ed avrà delle ripercussioni sul grado di coinvolgimento estero che la Cina vorrà nel paese in questo periodo. Il rilascio di visti ne risentirà direttamente. Le procedure per l’ottenimento di permessi di lavoro e di soggiorno diventeranno più rigorose. In quest’articolo analizzeremo il procedimento corrente di domanda per il rilascio del permesso di lavoro e di soggiorno, la documentazione attualmente necessaria ed i nuovi requisiti che stanno entrando in vigore nelle diverse aree del paese. La procedura di domanda per il rilascio di un permesso di lavoro e di soggiorno in Cina può essere suddivisa approssimativamente in quattro passaggi: domanda della Alien Employment License; notifica per la richiesta del visto lavorativo e del permesso di soggiorno; richiesta del permesso di lavoro per stranieri; richiesta del permesso di soggiorno.

La Alien Employment License

La Alien Employment License è un documento che fondamentalmente attesta che un cittadino straniero è autorizzato a lavorare in Cina. È necessaria per richiedere la lettera di invito per il rilascio di un visto lavorativo (Z) da parte del Ministero del Commercio. Per ottenere un visto d’ingresso che possa essere convertito in un permesso di lavoro e di soggiorno è necessario presentare una lettera di invito. Mentre in passato era diffusa la prassi di convertire anche i visti F in permessi di lavoro e di soggiorno, attualmente la maggior parte delle municipalità richiede che i candidati ottengano il Visto Z nel proprio paese di residenza (nel loro paese di origine o nel paese in cui legalmente risiedono). Questo costringe molti manager stranieri a dover programmare un viaggio di rientro non previsto nel proprio paese, con i conseguenti disagi.

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China Briefing

Deve essere presentata la seguente documentazione: Domanda per il permesso di lavoro per stranieri Passaporto valido Copia del certificato di buona salute rilasciato dalla Entry-Exit Inspection and Quarantine Authority* Copie della Industrial and Commercial Business License/Registration o di ogni altro strumento di approvazione amministrativa Ragioni dell’assunzione Credenziali richieste per la posizione Curriculum vitae dello straniero che deve essere assunto Lettera di intenti per l’assunzione Certificato penale del casellario giudiziale** *Varia da città a città e secondo la nazionalità: i cittadini di alcune nazionalità non necessitano di questo certificato per ottenere un visto d’ingresso. **Si tratta di un requisito relativamente nuovo che non ha ancora applicazione diffusa in tutta la Cina. Sospettiamo però che nel prossimo futuro diventerà un requisito standard in ogni città. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il riquadro a pagina 7.

Notifica per la richiesta del visto lavorativo e del permesso di soggiorno

La Entry-Exit Administration del Dipartimento di Pubblica Sicurezza (polizia) della città in cui uno straniero desidera vivere e risiedere deve emettere questa notifica (Notification for Application of Employment Visa and Residence Permit) prima che venga rilasciato un permesso di lavoro per stranieri. La suddetta documentazione deve essere presentata dal datore di lavoro: Licenza di assunzione Passaporto valido del candidato (devono essere allegate le copie delle pagine principali e dei visti validi) Domanda per la Residence Qualifications of Working Foreigners in China (con foto) Due copie della Industrial and Commercial Business License (duplicato) Registrazione di alloggio temporaneo del candidato (rilasciata dalla locale stazione di polizia o dall’albergo in cui il candidato soggiorna)

Permesso di lavoro per stranieri

Il permesso di lavoro per stranieri (Alien Employment License) permette ai cittadini stranieri di lavorare legalmente in Cina. Normalmente ha una validità di un anno e deve essere rinnovato. La suddetta documentazione deve essere presentata dal datore di lavoro: Licenza di assunzione Notifica per la richiesta del visto lavorativo e del permesso di soggiorno Copia dei contratti di lavoro o degli atti di nomina (sono esentati coloro che hanno una posizione chiara e definita specificata nella Business License/Registration o in ogni altro strumento di approvazione amministrativa)

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno (Residence Permit) permette ai cittadini stranieri di risiedere legalmente in territorio cinese. Normalmente ha validità annuale ed autorizza il titolare ad entrare ed uscire liberamente dal paese. Deve essere presentata la suddetta documentazione: Passaporto valido Permesso di lavoro per stranieri Certificato di accertamento della documentazione dell’esame fisico per cittadini stranieri o cinesi d’oltremare Notifica per la richiesta del visto lavorativo e del permesso di soggiorno Documentazione del colloquio della domanda di idoneità alla residenza per stranieri Formulario per la domanda del visto cinese o della residenza Al termine di questi quattro passaggi verrà rilasciato un permesso di lavoro e di soggiorno valido ed il cittadino straniero sarà legalmente autorizzato a lavorare e risiedere nel territorio della Repubblica Popolare Cinese per il periodo di validità del permesso. Entrambi i permessi possono essere rinnovati prima della loro scadenza. P e r a s s i s t e n z a o d o m a n d e re l a t i v e all’ottenimento di permessi di lavoro e di soggiorno in Cina, vi invitiamo a contattare italiandesk@dezshira.com oppure a visitare il sito www.dezshira.com/it.


Procedure per l'ottenimento del permesso di lavoro e documentazione necessaria

Il certificato penale del casellario giudiziale

Negli ultimi mesi hanno cominciato ad essere applicati nuovi requisiti per l’ottenimento di un permesso di lavoro in Cina. Tra questi vi è una certificazione sullo stato della fedina penale, che deve essere rilasciata dai dipartimenti per l’immigrazione dei governi stranieri, contenente una dichiarazione ufficiale che il candidato non ha avuto precedenti condanne penali nel proprio paese d’origine. Devono ancora essere elaborati i dettagli concernenti la portata di questa documentazione, il grado di offesa penale rilevante o in merito all’applicabilità ai soggetti da lungo tempo residenti di altri paesi. Il procedimento di rilascio varia da paese a paese, vi invitiamo a rivolgervi alla vostra ambasciata per indicazioni più precise. In precedenza, il rilascio di un permesso di lavoro presupponeva unicamente la presentazione di un contratto di lavoro tra una società registrata in Cina e l’individuo interessato, un controllo sanitario completo, un colloquio con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza (PSB), la registrazione della residenza presso il locale PSB, e la successiva registrazione presso le autorità fiscali ed il Dipartimento dell’Immigrazione. Questi nuovi requisiti non sono ancora effettivi

a livello nazionale, per ora solo alcune municipalità richiedono la presentazione di questo documento. Il certificato penale deve essere tradotto in lingua cinese, e solo questa versione verrà considerata quella ”ufficiale”.

ASIA BRIEFING Dall’editore di China Briefing (solo in lingua inglese) INDIA BRIEFING

VIETNAM BRIEFING

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L’agenzia delle Entrate Italiana riconosce una piú ampia possibilitá di disapplicazione della normativa sulle Cfc per le societá che investono in Cina attraverso Hong Kong [ A cura di Fabrizio Nebuloni e Rosario Di Maggio – Dezan Shira & Associates ]

U

na struttura spesso presa in considerazione quando ci si appresta ad investire nella Repubblica Popolare Cinese è, da sempre, la holding di Hong Kong. Questa assicura infatti diversi vantaggi strategici (creare un quartier generale a Hong Kong per dirigere le operazioni in Asia), di sicurezza (mantenere l’investimento nel paese asiatico a dovuta distanza dalla casa madre, garantendo l’investitore da reali o presunti rischi di carattere politicoeconomici), e fiscali (dato che Hong Kong non prevede tassazione su dividendi, capital gain o remissione dei profitti ed applica un imposta sui redditi societari relativamente bassa) a chi decide di investire nelle tante realtà emergenti asiatiche. La Regione ad Amministrazione Speciale garantisce inoltre un sistema normativo affermato e affidabile e gode di una elevata diffusione della lingua inglese. Detto questo, per alcuni paesi, tra cui l’Italia, Hong Kong è sempre stata una specie di “sorvegliata speciale” e considerata paradiso fiscale. Secondo la normativa attualmente vigente in Italia, infatti, nel momento in cui una società residente controlli un ente localizzato in uno dei paesi di cui alla c.d. black list del Ministero dell’Economia (D.M. 21/11/2001), i redditi prodotti da quest’ultimo verranno imputati per trasparenza (a prescindere da qualsivoglia distribuzione di dividendi) in capo al soggetto residente che ne detiene le partecipazioni, in proporzione all’ammontare di esse, a

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IRES – Imposta sul reddito delle società

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decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato (Art. 167 co.1 TUIR). Di conseguenza tali somme concorreranno alla formazione del reddito imponibile della società residente ai fini IRES1 e pertanto saranno soggetti ad un’aliquota fiscale del 33%. L’unica possibilità per l’impresa di evitare una gravosa doppia tassazione dell’utile distribuito è quella di richiedere, mediante il c.d. “interpello speciale”, da rivolgere all’Agenzia delle Entrate, la disapplicazione della disciplina in questione, cioè la disciplina delle Cfc (Controlled foreign companies, ovvero “società estere controllate”, laddove per “estere” si intende

“situate in un paradiso fiscale”, vedi riquadro a lato per approfondimento). Ai sensi dell’art. 167 co. 5 del TUIR (Testo Unico sulle Imposte sul Reddito) ciò è possibile se si dimostra che: a) la Cfc (nel nostro caso la sub-holding di Hong Kong) svolge una effettiva attività industriale o commerciale (e dunque la localizzazione nel paradiso fiscale non é motivata da finalità elusiva, ma da effettive ragioni economiche); b) Che “dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o


L’agenzia Delle Entrate Italiana Riconosce Una Piú Ampia Possibilitá Di Disapplicazione Della Normativa Sulle Cfc Per Le Societá Che Investono In Cina Attraverso Hong Kong territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati”. In precedenza questi requisiti, e in particolare il secondo, venivano interpretati in modo piuttosto restrittivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questo perché da un lato, le autorità fiscali tendevano a tassare integralmente in Italia i redditi comunque realizzati da una società con sede in un paradiso fiscale, anche se effettivamente prodotti in un paese non a fiscalità privilegiata; dall’altro perché i suddetti profitti continuavano ad essere tassati in Italia secondo il regime ordinario anche se effettivamente essi avevano già ricevuto un gravoso trattamento fiscale nei paesi di origine. Quest’ultima situazione si verificava perché l’esimente b) trovava applicazione solo nel caso in cui i profitti della Cfc fossero derivati per almeno il 75% da un paese non a fiscalità privilegiata senza che avesse alcuna rilevanza invece l’entità del trattamento fiscale già applicato in altre giurisdizioni (si pensi al caso di un’impresa operativa situata in Cina controllata da una holding di Hong Kong, a sua volta soggetta a controllo da parte di un’impresa U.S.A. partecipata da una capogruppo italiana: qui avremmo una prima tassazione intorno al 25% sui redditi prodotti in Cina, seguita da un’ulteriore tassazione sul trasferimento Hong Kong – U.S.A., e infine un’ulteriore tassazione secondo il regime Cfc – cioè al 33% – al rimpatrio in Italia2). Con la Risoluzione 63/2007, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inapplicabile la normativa sulle Cfc in un caso in cui il carico fiscale da cui i profitti fossero gravati nei rispettivi paesi d’origine fosse già abbastanza oneroso prima della tassazione in Italia, e quindi in sostanza senza che il contribuente avesse realmente goduto di un effettivo vantaggio in termini fiscali. In particolare è stato preso in considerazione il carico fiscale totalmente gravante sui profitti realizzati dalla controllata estera, considerando contemporaneamente sia la tassazione imposta inizialmente (al momento cioè di realizzazione del reddito nel paese black list) sia quella imposta successivamente (al momento della distribuzione in paesi diversi da quelli a

fiscalità privilegiata). Si è affermato quindi che “è possibile disapplicare la normativa Cfc qualora l’imposta complessivamente ed effettivamente applicata nei Paesi di residenza della Cfc e della sua controllante estera sia almeno pari, per ciascun anno, al 27 per cento dell’utile lordo della medesima Cfc”. In altre parole, le autorità fiscali mettono in luce che l’utile prodotto dalla Cfc black list e i dividendi da questa distribuiti costituiscono due distinte voci integranti però lo stesso reddito, imputabile al gruppo nel suo complesso e non semplicemente alle singole società. Al riguardo l’Agenzia osserva che “la disciplina Cfc è finalizzata a superare, ai soli fini tributari, l’autonomia giuridica delle società facenti parte di un gruppo, per dare rilievo all’unità economica dell’impresa, in tutti i casi in cui la separatezza giuridica delle società potrebbe tendere a finalità elusive.” Come abbiamo già anticipato, le autorità fiscali prima di questa importante svolta ritenevano applicabile l’esimente in esame solo nel caso in cui i redditi realizzati dalla società black list provenissero per almeno il 75% da un paese a fiscalità ordinaria. Ora non è più tanto la provenienza dei profitti ad assumere rilievo quanto invece l’onerosità del trattamento fiscale da essi già ricevuto nei paesi d’origine. Dalla Risoluzione 191 E/2007 inoltre l’Agenzia delle Entrate ha abbandonato le proprie posizioni precedenti in relazione all’interpretazione del requisito b), in base alle quali si sosteneva che fosse legittima un’ulteriore tassazione in Italia di dividendi provenienti da un paradiso fiscale, basandosi unicamente sul fatto che gli stessi provenivano da un paese inserito nella c.d. black list e affermando l’irrilevanza del fatto che tali profitti fossero stati già assoggettati a tassazione ordinaria nel paese di formazione. La più recente interpretazione sottolinea invece che, se i dividendi ricevuti da una sub-holding situata in un paradiso fiscale sono originati da utili distribuiti da società localizzate in territorio a tassazione ordinaria, al rientro in Italia la normativa Cfc (con aliquota del 33%) non troverà applicazione.

In entrambi questi casi dunque la disciplina applicabile sarà solo quella dell’art. 89 TUIR, sul rimpatrio di dividendi originati in paesi a fiscalità ordinaria, che prevede la medesima aliquota ordinaria IRES (33%) ma su una base imponibile del 5%. La Risoluzione da ultimo esaminata merita inoltre particolare attenzione ai fini della nostra trattazione anche perché il caso concreto da cui trae origine riguardava proprio i profitti distribuiti da parte di una sub-holding di Hong Kong ad una capogruppo italiana, laddove gli stessi erano tuttavia originati in toto da una società manifatturiera operante nella Cina continentale e controllata dalla sub-holding in questione. In estrema sintesi, anche alla luce dei recenti sviluppi interpretativi qui brevemente illustrati, possiamo tracciare i vari passaggi e i relativi oneri fiscali cui è attualmente soggetta una società italiana che controlli delle imprese operative cinesi tramite una sub-holding situata a Hong Kong nel modo seguente: innanzitutto abbiamo una prima tassazione in Cina dei redditi prodotti da parte delle società qui operative, in genere al 25% (per maggiori approfondimenti su questa parte, vedere il China Briefing di Dicembre scaricabile gratuitamente

Il caso qui brevemente esemplificato è analogo a quello realmente presentatosi dinanzi alle autorità fiscali italiane in occasione della risoluzione 63/2007. Anche sfruttando le deduzioni accordate dalle giurisdizioni fiscali italiana e statunitense in relazione alle imposte già pagate all’estero la pressione fiscale sui dividendi per il gruppo nel suo complesso si aggirava comunque attorno al 50%: risulta evidente pertanto la profonda ingiustizia, in questo caso, dell’applicazione della disciplina Cfc. 2

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andando su http://www.china-briefing. com/magazine/archive/2008). A questa segue l’applicazione di un’aliquota del 5% sul trasferimento dei dividendi alla sub-holding di Hong Kong3 (sempre che quest’ultima detenga, come solitamente avviene trattandosi di controllante, almeno il 25% del capitale della società cinese, altrimenti l’aliquota sale al 10%). Infine, ai sensi dell’art. 89 TUIR i dividendi trasferiti da Hong Kong alla capogruppo italiana entreranno a far parte del reddito imponibile IRES nella misura del 5% (e subiranno un’ulteriore tassazione al 33%). Società cinese aliquota sui profitti: 25%

Trasferimento dividendi PRC-HK: tassazione al 5%

Sub-holding HK nessuna tassazione dei dividendi

Capogruppo Italiana I dividendi trasferiti da HK entrano nell’imponibile IRES (aliquota 33%) per il 5%

Schematizzando: Da ultimo riportiamo qui di seguito i documenti richiesti da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’ottenimento della disapplicazione della normativa Cfc:

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti richiesti per la disapplicazione degli articoli 167 o 168 TUIR, L’Agenzia invita inoltre il contribuente a corredare l’istanza dei seguenti atti e informazioni: copia del bilancio della società estera controllata o collegata relativo all’esercizio cui l’istanza si riferisce; certificazione del bilancio; prospetto illustrativo dell’attività esercitata, supportato da idonea documentazione (ad esempio, copie di contratti stipulati con clienti e fornitori, nonché copie di fatture emesse e ricevute dalla società estera); descrizione della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della partecipata; composizione dell’organo amministrativo della società estera controllata o collegata (numero, identità e residenza degli amministratori); contratti di locazione o acquisto degli immobili o dei terreni adibiti a sede degli uffici e dell’attività, evidenziandone le relative dimensioni e attrezzature; descrizione dei beni strumentali utilizzati;

atto costitutivo o statuto della controllata estera dai quali si evinca l’attività svolta oltreconfine;

copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati;

documentazione (atto costitutivo, statuto, delibere, norme di riferimento, etc.) dalla quale si possa desumere la data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione della società estera;

contratti di lavoro dei dipendenti, dai quali si possano ricavare anche dati relativi al luogo di prestazione dell’attività lavorativa e alle mansioni svolte, nonché ulteriori elementi idonei a provarne l’effettivo impiego (documentazione concernente il pagamento della retribuzione mensile, l’iscrizione della società estera al locale fondo di previdenza sociale, ecc.);

informazioni su eventuali società residenti all’estero, interposte nella catena di controllo o collegamento, oppure partecipate dalla società estera controllata o collegata; indicazione della quota di partecipazione agli utili, nell’ipotesi di collegamento prevista dall’articolo 168 del TUIR.

contratti di conti correnti bancari aperti presso istituti locali; estratti dei conti correnti bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate;

copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali; elementi sui rapporti economicofinanziari con le società del gruppo; indicazione dei principali mercati di penetrazione commerciale e di approvvigionamento della partecipata. Con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti richiesti per la esimente b), inoltre, l’Agenzia delle Entrate invita inoltre a presentare documentazione contabile e fiscale (bilancio, dichiarazioni dei redditi, perizie, etc.) idonea a dimostrare che i redditi conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. In particolare, dovrà essere esibita la documentazione fiscale attestante l’effettivo ed integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione ordinaria nell’anno per il quale è richiesta la disapplicazione, unitamente alla sintetica illustrazione del sistema di tassazione vigente ai fini delle imposte sui redditi nel Paese o territorio di produzione dei redditi. Qualora, infine, la esimente b) sia richiesta anche ai fini della disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, del TUIR, la documentazione prodotta non potrà riguardare il solo anno per il quale è richiesta la disapplicazione della normativa Cfc, ma dovrà essere idonea a dimostrare che i requisiti richiesti per la disapplicazione sussistono “sin dall’inizio del possesso” delle partecipazioni. Elenco di alcune delle principali giurisdizioni attualmente ricomprese nella black list del Ministero dell’Economia: Cipro Filippine Gibilterra Hong Kong Isola di Man

Questo a seguito dell’entrata in vigore della nuova Corporate Income Tax dal gennaio 2008 nella Repubblica Popolare Cinese che introduce una trattenuta sul rimpatrio dei profitti. Si osservi che, per via del DTA (Trattato contro la doppia imposizione) firmato tra Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese il 21 agosto 2006, il trasferimento di dividenti da una società registrata nella Repubblica Popolare verso una holding di Hong Kong subirà un ulteriore tassazione in Cina del 5% contro l’aliquota standard, valida anche per i profitti rimpatriati verso l’Italia, che è invece del 10%.

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L’agenzia Delle Entrate Italiana Riconosce Una Piú Ampia Possibilitá Di Disapplicazione Della Normativa Sulle Cfc Per Le Societá Che Investono In Cina Attraverso Hong Kong Mauritius Svizzera Portorico Uruguay Per maggiori informazioni riguardo a investimenti diretti nella Repubblica Popolare Cinese e a Hong Kong, contattare italiandesk@dezshira.com.

Isole Cayman Isole Vergini Libano Liberia Liechtenstein Maldive Malesia Seychelles Singapore Altri Paesi figurano solo limitatamente a certi tipi di società, come ad esempio: Emirati Arabi Uniti Kuwait Monaco Lussemburgo Malta

La definizione di Cfc (CONTROLLED FOREIGN COMPANIES) si ricava dall’art. 167 T.U.I.R. che a tal fine fa riferimento ad “ogni soggetto residente in Italia che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168bis”. (Il decreto in questione individua i paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, e quindi in sostanza, quelli non facenti parte della c.d. “black list”).

Ai fini della determinazione del concetto di controllo di cui sopra si applica l'articolo 2359 del codice civile: Art. 2359 c.c. (Società controllate e società collegate) Sono considerate società controllate: a) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

L’apertura e la gestione di un ufficio di rappresentanza in Cina

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