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IMPIANTI CONTENENTI GAS SERRA O SOSTANZE OZONO LESIVE DI COSA SI TRATTA? I gas fluorurati (F-gas) sono composti principalmente dai seguenti gruppi di sostanze: idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6). Gli HFC costituiscono il gruppo più comune di gas fluorurati. Sono sostanze chimiche di sintesi, non infiammabili e con bassa tossicità, utilizzate sin dagli inizi degli anni ‘90, in sostituzione dei clorofluorocarburi (CFC) e degli idroclorofluorocarburi (HCFC) in quanto questi ultimi contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono stratosferico. Gli F-gas trovano impiego in una vastissima gamma di utilizzi come: • refrigeranti negli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e nelle pompe di calore; • agenti espandenti per schiume; • agenti estinguenti in sistemi di protezione antincendio; • propellenti per aerosol medici e tecnici;
IMPIANTI CONTENENTI GAS SERRA O SOSTANZE OZONO LESIVE DI COSA SI TRATTA? • produzione di semiconduttori, di alluminio e magnesio; • solventi per applicazioni specifiche; • isolanti per apparecchiature di manovra (commutatori) ad alta tensione. In misura minore gli F-gas, in particolare i PFC, sono utilizzati nel settore dell’elettronica, nell’industria cosmetica e in quella farmaceutica, e possono essere presenti in vecchi sistemi di protezione antincendio. Al fine di prevenire e minimizzare le emissioni di F-Gas, il 17 maggio 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (CE) n. 842/2006 su “taluni gas fluorurati a effetto serra” (di seguito denominato Regolamento F-gas), successivamente integrato con dieci Regolamenti di esecuzione della Commissione Europea. Tale quadro normativo prevede di limitare l’uso e l’immissione in commercio di apparecchiature specifiche contenenti F-gas e contemporaneamente ridurre le perdite di tali gas attraverso una loro corretta gestione.
IMPIANTI CONTENENTI GAS SERRA O SOSTANZE OZONO LESIVE QUADRO NORMATIVO E REGOLE DI GESTIONE In particolare, il Regolamento mira a ridurre le emissioni di F-gas principalmente attraverso: il contenimento delle perdite e il loro recupero al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione (articoli 3 e 4); l’istituzione di un sistema di certificazione/attestazione per il personale e le imprese coinvolte in determinate attività (ad es. installazione, recupero, ...) (articolo 5); il controllo dell’uso di SF6 (articolo 8); il divieto di immissione sul mercato di taluni prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da essi (articolo 9). In particolare, l’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012 disciplina l’obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di F-gas, previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento, tramite una Dichiarazione annuale di seguito denominata “Dichiarazione F-gas”.
IMPIANTI CONTENENTI GAS SERRA O SOSTANZE OZONO LESIVE QUADRO LEGISLATIVO E REGOLE DI GESTIONE Lo scorso 12/10/2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 108/2013 che definisce le sanzioni per la mancata applicazione del Regolamento CE n. 1005/2009, il quale stabilisce i limiti di impiego delle sostanze che riducono lo strato ozono. Più esplicitamente sono definite sostanze controllate le sostanze (sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate e rigenerate) elencate nell’allegato I del regolamento: per lo più riconducibili a clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, halon, bromuro di metile; l’idroclorofluorocarburo più diffuso è conosciuto è il gas R22; anche le miscele R409 e R414 sono costituite da sostanze controllate. Si completa quindi il regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 26/2013 per analoghe attrezzature, ma cariche di gas serra o f-gas (es. R407, R410).
IMPIANTI CONTENENTI GAS SERRA O SOSTANZE OZONO LESIVE QUADRO LEGISLATIVO E REGOLE DI GESTIONE Si premette innanzi tutto che molte sanzioni si applicano alle imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate: l’art. 2, comma 1, lettera a) definisce tali imprese come la “persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto”. L’art. 3 del D.Lgs. 108 stabilisce la pena di 2 anni di arresto e 120.000 € di ammenda per chi viola gli obblighi degli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento; ossia per chi non osserva il divieto di produzione delle sostanze controllate (art. 4), il divieto di immissione ed uso delle sostanze controllate (art. 5), il divieto di importare sostanze controllate o prodotti e apparecchiature contenti sostanze controllate (art. 15), il divieto di esportazione delle sostanze controllate o prodotti e apparecchiature contenti sostanze controllate (art. 17).
IMPIANTI CONTENENTI GAS SERRA O SOSTANZE OZONO LESIVE QUADRO LEGISLATIVO E REGOLE DI GESTIONE Tale esenzione si intende quindi estesa anche all’uso di sostanze controllate in operazioni di manutenzione oltre la deroga concessa fino al 31/12/2014 L’ammenda è prevista da 3.000 a 18.000 € se chi gestisce impianti di refrigerazione e di condizionamento con quantità superiore a 3 kg non ha in uso un registro delle quantità e del tipo di sostanza recuperata o aggiunta (tale attività si sovrappone con il libretto di impianto previsto dal DPR 147/06).
IMPIANTI CONTENENTI GAS SERRA O SOSTANZE OZONO LESIVE PROSSIME SCADENZE E ADEMPIMENTI Entro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la "Dichiarazione F-gas" relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra. La compilazione e la trasmissione della dichiarazione potrà essere effettuata a partire dal 1 marzo 2014. Nel sito www.sinaet.isprambiente.it sono disponibili le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione F-GAS. Le istruzioni ribadiscono che quest'anno devono essere compilati non solo i dati anagrafici, ma anche le informazioni relative alle quantità aggiunte, recuperate o eliminate, in piena corrispondenza con quanto riportato sui modelli ufficiali del Registro Apparecchiatura / Sistema.
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