Factsheet 4 international cooperation en it

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Combattere la criminalità organizzata transnazionale attraverso una migliore cooperazione internazionale La globalizzazione delle attività criminali ha creato l’esigenza di forme rafforzate di cooperazione internazionale. Le attività di indagine, perseguimento e controllo del crimine non possono limitarsi ai confini nazionali. Per tenere il passo con le forme di crimine contemporanee, tra cui la criminalità organizzata transnazionale, la corruzione e il terrorismo, occorrono meccanismi migliori e più snelli. Servono molti sforzi concertati nel campo dell’estradizione, della mutua assistenza legale, del trasferimento dei condannati, del trasferimento dei procedimenti penali, della cooperazione internazionale a fini di confisca, compreso il recupero dei beni, e della cooperazione internazionale per l’applicazione delle leggi. Il ruolo delle Convenzioni delle Nazioni Unite Gli strumenti multilaterali delle Nazioni Unite contribuiscono ad armonizzare le norme di cooperazione internazionale. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transazionale (UNTOC) con i suoi protocolli addizionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) sono state adottate sulla falsariga della Convenzione sul traffico di stupefacenti del 1988 (la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope) per stabilire regole, istituzioni e responsabilità condivisa al fine di combattere il crimine transnazionale. Tali strumenti svolgono un ruolo fondamentale nell’armonizzare gli obblighi e colmare le lacune giuridiche esistenti nella cooperazione internazionale in materia penale. Ad esempio, gli strumenti dell’ONU costituiscono la base per l’estrazione e la mutua assistenza legale. Vi è un’adesione pressoché universale alle tre Convenzioni sul crimine. Al 5 dicembre 2014, la Convenzione sul traffico di stupefacenti del 1988 aveva 189 firmatari, mentre l’UNTOC ne aveva 183 e l’UNCAC 174.

Gli strumenti multilaterali delle Nazioni Unite come catalizzatori di un’ulteriore cooperazione internazionale Le Convenzioni universali sul crimine incoraggiano gli Stati firmatari a stipulare accordi bilaterali e multilaterali per aumentare l’efficacia della cooperazione internazionale. L’obiettivo ultimo è migliorare la cooperazione internazionale ampliando la gamma delle basi giuridiche sulle quali gli Stati possono fare affidamento attraverso un uso combinato di accordi multilaterali e bilaterali. I trattati tipo sviluppati tramite i Congressi delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine hanno offerto indicazioni per la convergenza delle relative disposizioni dei trattati. Il trattato tipo sull’estrazione e quello sulla mutua assistenza in materia penale, in particolare, sono strumenti preziosi per lo sviluppo di accordi bilaterali e multilaterali nel campo della cooperazione giudiziaria. L’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha anch’esso sviluppato strumenti che promuovono e sostengono la cooperazione internazionale in materia penale, tra cui il repertorio delle autorità competenti (Directory of Competent Authorities), lo strumento di formulazione delle richieste di mutua assistenza legale (Mutual Legal Assistance Request Writer Tool) e, più di recente, il portale di gestione delle conoscenze noto come SHERLOC (Sharing Electronic Resources and Laws against Crime). L’UNODC gestisce altresì la piattaforma di apprendimento online contro il terrorismo, che offre agli specialisti (soprattutto nel campo della giustizia penale e dell’applicazione delle leggi) uno strumento per confrontarsi, scambiarsi informazioni e condividere le migliori prassi. La prospettiva regionale Nella seconda metà del XX secolo abbiamo assisto alla nascita di accordi e programmi


regionali, spesso tra Stati della stessa regione o accomunati da tradizioni giuridiche condivise. Ad esempio, gli Stati membri dell’Unione europea hanno convenuto, fermi restando specifici motivi di diniego, di riconoscere ed eseguire, senza ulteriori formalità, mandati europei di ricerca delle prove e arresto. La comunità caraibica (CARICOM) ha sottoscritto anch’essa un trattato sui mandati di arresto. Autorità centrali e autorità competenti nazionali La capacità di formulare e rispondere tempestivamente a richieste di cooperazione internazionale è particolarmente importante, vista la gravità dei reati e la loro natura transnazionale. In base alle Convenzioni sul crimine, gli Stati firmatari designano autorità centrali e autorità competenti per agevolare la cooperazione internazionale in materia penale, che coordinano l’invio, il ricevimento e l’elaborazione delle richieste. Le autorità centrali più comunemente designate per la mutua assistenza legale sono i ministeri della giustizia, le procure e i ministeri degli affari esteri. Gli Stati hanno diffusamente condiviso le proprie esperienze per quanto concerne l’efficacia delle autorità centrali come l’importanza di una continua disponibilità, la competenza a fini di mutua assistenza legale

rispetto a diversi trattati e il controllo di qualità delle richieste. La capacità delle autorità centrali di assicurare un ruolo di coordinamento efficace dipende anche dalla disponibilità di infrastrutture, personale e opportunità di formazione. L’UNODC ha fornito assistenza tecnica agli Stati membri per migliorarne la capacità di gestire in maniera rapida ed efficiente richieste di mutua assistenza legale e agevolare la cooperazione internazionale. Reti di cooperazione regionale Anche le reti regionali possono migliorare la cooperazione internazionale. L’UNODC sostiene gli Stati membri che creano reti di autorità centrali e procure come la REFCO (rete di procure dell’America centrale contro la criminalità organizzata) e la WACAP (la rete di autorità centrali e procure dell’Africa occidentale contro la criminalità organizzata). Migliorare la cooperazione internazionale Il 13° Congresso sulla prevenzione del crimine prenderà in esame ulteriori opportunità per ampliare la gamma di basi giuridiche sulle quali gli Stati membri possono fare affidamento per la cooperazione internazionale in materia penale consolidando il quadro esistente di convenzioni internazionali e trattati regionali.


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