3_ INAIL Minori,Madri, Atipici, Notturno

Page 1

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006

LA LEGISLAZIONE RELATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORO: LAVORO MINORILE, LAVORATRICI MADRI, LAVORO NOTTURNO, LAVORI ATIPICI, ETC.

LA LEGISLAZIONE RELATIVA AL LAVORO MINORILE

A cura di: Massimo Cecchini

A cura di: Massimo Cecchini

NORMATIVA ATTUALE

NORMATIVA: EVOLUZIONE STORICA Il cammino verso una normativa coerente col dettato costituzionale parte nella seconda metà metà del XIX secolo ed avanza per piccoli passi. Le conquiste ottenute riguardavano piccole, ma per i tempi significative, limitazioni opposte avverso una certa "disinvoltura" nella gestione dei lavoratori: - la fissazione di limiti minimi di età età per il lavoro minorile in cave e miniere, - la riduzione della durata della giornata lavorativa ad 11 ore per i minori ed a 12 per le donne, - il diritto di associazione sindacale e quello di sciopero, - le prime normative antinfortunistiche e l'obbligo di forme assicurative (anni ‘20), - il condizionamento del rilascio delle licenze amministrative all'assolvimento dell'obbligo di scolarità scolarità dei figli, - il divieto di mediazione di lavoro (caporalato) -…

-1859 - L. 3657/1889

- L. 977/67

- L. 242/1902

- D.Lgs. 345/99

- RD 818/1907

- D.Lgs. 262/00

- L. 653/34

- Circ.Min.Lav. 1/00

- L. 1325/61

- Circ.Min.Lav. 11/01

- L.977/67 - DPR 36/71 - DPR 432/76

NORMATIVA ATTUALE

CAMPO DI APPLICAZIONE

Chi tutela la normativa? La legge 977/67 recante disposizioni a tutela dei minori è stata significativamente modificata, in attuazione della direttiva CE 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, dal D.Lgs. 345/99, a sua volta modificato dal D.Lgs. correttivo 262/00

Bambini

Adolescenti


CAMPO DI APPLICAZIONE a)

BAMBINI: minori che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico;

NON SONO SOGGETTI ALL’ ALL’APPLICAZIONE DI TALI NORME (Art.2 L.977/67 così come modificata dal D.Lgs. 345/99) :

Gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: a) Servizi domestici prestati in ambito familiare.

b)

ADOLESCENTI: minori di età compresa tra i 15 anni e i 18 anni e che non sono più soggetti all’obbligo scolastico.

ETÀ ETÀ LAVORATIVA E OBBLIGO SCOLASTICO

b) Prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

ETÀ ETÀ LAVORATIVA E OBBLIGO SCOLASTICO Art.3 L. 977/67 così come modificato dal D.Lgs. 345/99

QUALI SONO I REQUISITI DEI MINORI PER ESSERE AMMESSI AL LAVORO?

DIVIETO DI LAVORO PER I BAMBINI

L’ammissione al lavoro deve soddisfare due requisiti: • Il compimento del 15° anno di età • L’assolvimento dell’obbligo scolastico (diploma di licenza media inferiore o frequenza per almeno 8 anni della scuola dell’obbligo)

DIVIETO DI LAVORO PER I BAMBINI

Il lavoro dei bambini è in via generale vietato QUALI LAVORI POSSONO SVOLGERE I BAMBINI?

salvo le deroghe autorizzate dalla Direzione Provinciale del Lavoro


DIVIETO DI LAVORO PER I BAMBINI • E' vietato adibire al lavoro i bambini • La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale

QUALI LAVORI POSSONO SVOLGERE GLI ADOLESCENTI? E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I della L. 977/67

LAVORI NON A RISCHIO

“Lavori non a rischio

Adolescenti “Lavori a rischio non vietati” Attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al tit.I capo IV D.Lgs. 626/94 (oggi art. 41 D.Lgs. 81/2008)

“Lavori vietati” - All.I Deroga Direzione Provinciale del Lavoro

Sono attività lavorative non soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I capo IV del D.Lgs. 626/94 (oggi art. 41 D.Lgs. 81/2008). Sono quindi lavori per cui non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Art. 41 D.Lgs. 81/2008 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

LAVORI A RISCHIO NON VIETATI Sono attività lavorative, non comprese nell’allegato I della L. 977/67, soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I capo IV del D.Lgs. 626/94 (oggi art. 41 D.Lgs. 81/2008). Sono quindi lavori per cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

LAVORI A RISCHIO NON VIETATI Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria? La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. (art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/2008)

Allo stato attuale la sorveglianza sanitaria è obbligatoria: 1)

Quando la Valutazione dei Rischi evidenzia un rischio specifico per la salute dei lavoratori

2)

Quando una norma di legge particolare ne comporta l’obbligatorietà


LAVORI A RISCHIO NON VIETATI Le più importanti leggi che prevedono controlli sanitari sono:

LAVORI VIETATI – ALL.I Art.6 c.1 L.977/67 così come modificata dal D.Lgs. 345/99:

• D.P.R. 303/56 (oggi D.Lgs. 81/2008) • D.P.R. 1124/65 (silice, amianto) • Circolare Ministero del Lavoro 46/1979 e 61/1981 (ammine aromatiche)

• D.Lgs. 626/94 (oggi D.Lgs. 81/2008) • D.Lgs. 230/95 (radiazioni ionizzanti)

E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I

• D.Lgs. 532/99 (lavoro notturno) • D.Lgs. 151/01 (gravidanza)

LAVORI VIETATI – ALL.I I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: Agenti fisici Agenti biologici Agenti chimici

II. Processi e lavori

ALLEGATO 1 Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92

ALLEGATO 1 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. 285/98 b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilita' di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "puo' provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto.

ALLEGATO 1 Processi e lavori: (Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso) 1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 626/94. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 302/56. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del D.P.R. 547/55. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.


ALLEGATO 1 10)Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11)Lavorazioni nelle fonderie. 12)Processi elettrolitici. 13)[....]. 14)Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15)Produzione e lavorazione dello zolfo. 16)Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17)Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18)Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19)Lavorazione dei tabacchi. 20)Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

ALLEGATO 1 31)Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32)Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33)Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34)Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35)Produzione di polveri metalliche. 36)Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37)Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

LAVORI VIETATI – ALL.I: ALL.I: DEROGA

ALLEGATO 1 21)Produzione di calce ventilata. 22)Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23)Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24)Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25)Lavori nei magazzini frigoriferi. 26)Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27)Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del D.Lgs. 285/92, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28)Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29)Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30)Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

LAVORI VIETATI – ALL.I Art.6 comma 2 L. 977/67 (come modificato dall’art.1 del D.Lgs. 262/00) Le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell’allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per: indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa - svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa - svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti.

LAVORI VIETATI – ALL.I: ALL.I: DEROGA DATORE DI LAVORO

Art.6 comma 3 L. 977/67:

Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell’allegato I possono essere svolti dagli adolescenti solo dopo autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

autorizza in deroga DOMANDA Direzione Prov. Lav. risposta alla DPL RICHIESTA PARERE ASL (che verifica il rispetto da parte del DL richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro)


VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di Lavoro prima di adibire al lavoro i minori: effettua la Valutazione dei Rischi prevista dall’Art 7 c.1 del L.977/67 (come modificato dall’art.8 c.1 del D.Lgs.345/99); 2) richiede l’esecuzione della Visita Medica Preventiva (art.8 c.1 L.977/67 come modificato dall’art.9 del

VALUTAZIONE DEI RISCHI Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008 Art.7 comma 1 L. 977/67

D.Lgs.345/99).

VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione dei rischi va effettuata con particolare riguardo a: a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età; b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro; c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; d) movimentazione manuale dei carichi;

VISITA MEDICA

VALUTAZIONE DEI RISCHI e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro; g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori. 2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 36 D.Lgs. 81/2008 (già art. 21 D.Lgs. 626/94) sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale".

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006

Prima di adibire un minore al lavoro occorre che lo stesso venga sottoposto a visita medica preventiva.

LA LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE LAVORATRICI MADRI

A cura di: Massimo Cecchini


LAVORATRICI MADRI Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n.645 Miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell’art. 15 della Legge n. 53/2000

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 645

Aspetti fondamentali: Introduce il concetto di valutazione, da parte del D.L., anche per i rischi specifici per le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento

Il D.L. ha inoltre l’obbligo di informare le lavoratrici e i RLS del risultato della valutazione e dei provvedimenti previsti (misure temporanee volte a modificare le condizioni e/o l’orario di lavoro, cambio mansione, allontanamento dal lavoro)

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 Capo II - Tutela della salute della lavoratrice

“Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento”

art. 6 Tutela della sicurezza e della salute art. 7 Lavori vietati art. 8 Esposizione a radiazioni ionizzanti art. 11 Valutazione dei rischi art. 12 Conseguenze della valutazione

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

Art.16 E’ vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’art. 20…

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

Articolo 7 - Lavori vietati 1. E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri… riportati nell’allegato A 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti e alle condizioni di lavoro… di cui all’allegato B


DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

Allegato A (elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati)

Allegato B

¾ Trasporto e sollevamento pesi ¾ Lavori vietati ai minori di 18 anni ¾ Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante

Agenti fisici Agenti biologici Agenti chimici

¾ Ecc...

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 Allegato C agenti, processi e condizioni di lavoro che devono essere valutati al fine di adottare misure di prevenzione e protezione adeguate

Agenti fisici

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

Articolo 8 - Esposizione a radiazioni ionizzanti 1. …non possono svolgere attività in zone classificate o essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert

Agenti biologici Agenti chimici

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

2. … obbligo alle lavoratrici di comunicare al DL il proprio stato di gravidanza non appena accertato

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

Capo VIII Articolo 53 - Lavoro notturno Articolo 11 - Valutazione dei rischi 1. E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni… b) La lavoratrice… unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni

2. L’obbligo di informazione stabilito dall’art 21 del D.Lgs. 626/94 (oggi art. 36 D.Lgs. 81/2008) , comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro RLS sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate


DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 Articolo 17 - Estensione del divieto

Articolo 12 - Conseguenze della valutazione

1. Qualora i risultati della valutazione… rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il DL adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 Articolo 17 - Estensione del divieto b) condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino c) la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

2. Il servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza... per i seguenti motivi: a) gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza

DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 Articolo 20 - Flessibilità del congedo di maternità 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN… e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

LAVORO ATIPICO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006

D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003 LA LEGISLAZIONE RELATIVA AI LAVORATORI ATIPICI

A cura di: Massimo Cecchini

L’ISTAT ha individuato 48 differenti modalità di lavoro atipico dopo l’approvazione del D.Lgs. 276/03


apprendistato

La precarietà del lavoro diventa precarietà dell’esistenza

part time

occasionale

accessorio

lavoro a progetto

job sharing

somministrazione

inserimento

job on call

A progetto e occasionali Somministrazione di lavoro

Orario ridotto, modulato o flessibile

Titolo V - D.Lgs. 276/03 Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile

Lavoro intermittente

Lavoro ripartito

Apprendistato e contratto di inserimento

Lavoro a tempo parziale

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Apprendistato

SOMMINISTRATORE Per l’acquisizione di un diploma o per per corsi di alta formazione (età:>17 e < 29 anni)

professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione di lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (età:>17 e < 29 anni; durata 2-6 anni)

A TEMPO DETERMINATO per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (età:> 15 anni; durata <3 anni)

PRESTATORE

UTILIZZATORE

“A TEMPO INDETERMINATO”


A TEMPO DETERMINATO È AMMESSO

• A fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore

IL CONTRATTO SCRITTO CONTIENE I SEGUENTI ELEMENTI

• L’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate • L’autorizzazione del somministratore • Il numero dei lavoratori da somministrare

IL CONTRATTO SCRITTO CONTIENE I SEGUENTI ELEMENTI

• Che dovranno essere comunicati per iscritto al PRESTATORE di lavoro da parte del SOMMINISTRATORE all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E’ VIETATO:

• Per sostituire lavoratori in sciopero • Se entro sei mesi ci sono stati licenziamenti di lavoratori con le stesse mansioni • Da parte delle imprese che NON ABBIANO EFFETTUATO la V.R. ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 626/94 (oggi artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008)

IL CONTRATTO SCRITTO CONTIENE I SEGUENTI ELEMENTI

• La data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione • Le mansioni a cui saranno adibiti i lavoratori • Il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative • …

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE • In caso di contratto di sommin., il prestatore di lavoro non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di norme di legge o di contratto coll., FATTA ECCEZIONE PER QUELLE RELATIVE ALLA MATERIA DELL’IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO


COSA FA IL SOMMINISTRATORE

IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

INFORMA IN GENERALE i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li FORMA E ADDESTRA all’uso di attrezzature di lavoro

Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore

COSA FA L’ L’UTILIZZATORE Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, L’UTILIZZATORE NE INFORMA IL LAVORATORE come previsto dal D.Lgs. 626/94 (oggi D.Lgs. 81/2008) Osserva nei confronti del prestatore TUTTI GLI OBBLIGHI DI PROTEZIONE PREVISTI NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI ED E’ RESPONSABILE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA INDIVIDUATI DALLA LEGGE E DAI CONTRATTI COLLETTIVI

TITOLO V TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO E FLESSIBILE • Capo I: LAVORO INTERMITTENTE: contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che NE PUO’ utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all’art.34 • Può essere stipulato anche a tempo determinato

Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto,modulato e flessibile

Lavoro intermittente

Lavoro ripartito Lavoro a tempo parziale

IL LAVORO INTERMITTENTE E’ E’ VIETATO: • Per sostituire lavoratori in sciopero • Se entro sei mesi ci sono stati licenziamenti di lavoratori con le stesse mansioni • Da parte delle imprese che NON ABBIANO EFFETTUATO la V.R. ai sensi dell’art.4 D.Lgs. 626/94 (oggi artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008)


LAVORO INTERMITTENTE: CONTRATTO • I tempi e le modalità di pagamento • Le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto

Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto,modulato e flessibile

Lavoro intermittente

LAVORO INTERMITTENTE • Il prestatore di lavoro è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge ,in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre

TITOLO V - CAPO II - LAVORO RIPARTITO

• Due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa

Lavoro ripartito Lavoro a tempo parziale

TITOLO V - CAPO II - LAVORO RIPARTITO

• Nel contratto devono essere scritte anche le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto

TITOLO V - CAPO II - LAVORO RIPARTITO

• La regolamentazione è demandata alla C.C. • In assenza di C.C.trova applicazione la normativa generale del lavoro subordinato


Apprendistato

Titolo V Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato e flessibile

Per l’acquisizione di un diploma o per per corsi di alta formazione (età:>17-18 e < 29 anni)

Lavoro intermittente

Lavoro ripartito Lavoro a tempo parziale

CONTRATTO DI INSERIMENTO z z z z z

z

Soggetti di età 18-29 anni Disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni Lavoratori >50 anni di età privi di posto di lavoro Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa che non abbiano lavorato per almeno 2 anni Donne di qualsiasi età residenti in zone il cui tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile Persone riconosciute affette da un grave handicap

TITOLO VI - CONTRATTO DI INSERIMENTO • Donne di qualsiasi età residenti in zone il cui tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi del 10 % quello maschile • Persone riconosciute affette da un grave handicap

professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione di lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (età:>17-18 e < 29 anni; durata2-6 anni

per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (età:> 15 anni;durata< 3 anni)

TITOLO VI - CONTRATTO DI INSERIMENTO • • • •

Soggetti di età 18-29 anni Disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni Lavoratori >50 anni di età privi di posto di lavoro Lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa che non abbiano lavorato per almeno 2 anni

CONTRATTO DI INSERIMENTO • È stipulato in forma scritta dura >9 mesi <18 mesi • Per handicap sino a 36 mesi • Fatte salve specifiche previsioni di CCL, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CC per l’applicazione di particolari normative e istituti


TITOLO VI - APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO • TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO: tirocini promossi durante le vacanze estive, < 3 mesi, a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI IL CONTRATTO E’ STIPULATO IN FORMA SCRITTA. E’ UNA FORMA RICHIESTA ad probationem e non ad substantiam. Anche se richiesta solo ai fini della prova, sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto del programma, in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità al lavoro a progetto

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI L’elemento qualificatorio essenziale è rappresentato da: 1) AUTONOMIA DEL COLLABORATORE 2) DALLA NECESSARIA COORDINAZIONE CON IL COMMITTENTE 3) DALL’IRRILEVANZA DEL TEMPO IMPIEGATO PER ESEGUIRE LA PRESTAZIONE

Requisiti che lo distinguono da

Lavoro autonomo

Lavoro subordinato

CONTENUTI DEI CONTRATTI A PROGETTO E OCCASIONALI Durata Indicazione del progetto Corrispettivo Criteri Tempi e modalità Forme di coordinamento LE EVENTUALI MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL COLLABORATORE A PROGETTO

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

I rapporti di co.co.co. senza un progetto specifico, un programma o fasi di esso, sono subordinati a tempo indeterminato

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI Si applicano al collaboratore il D.Lgs. 626/94 (oggi D.Lgs. 81/2008) (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente) nonché le norme sugli infortuni sul lavoro, M.P., maternità. Vista la particolare figura del collaboratore, fortemente connotata da una componente di AUTONOMIA nasce sicuramente una problematica nell’applicazione di provvedimenti di prescrizione e sanzionatori. Non a caso per i lavoratori autonomi il T.U. prevede uno specifico regime di tutela (Art. 21)


TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI In questo caso gravano sul committente due obblighi :

Le col. con associazioni e società sportive dilettantistiche Professioni intellettuali con obbligo di iscrizione ad un Albo

Partecipanti a collegi e commissioni

SONO ESCLUSI

1) verifica dell’idoneità tecnico-professionale del co. 2) informazione sugli eventuali rischi specifici e sulle misure di prevenzione adottate

Collaboratori che percepiscono pensioni di vecchiaia >65 anni

La P.A.

Prestazioni occasionali

TITOLO VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

Occasionali: durata <30 giorni e < 5.000 euro nell’anno solare con lo stesso committente

LAVORO ACCESSORIO

Componenti di organi di amministrazione e controllo di società

Gli agenti e i rappresentanti di commercio

LAVORO ACCESSORIO • Piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa L’assistenza domiciliare ai bambini, anziani e handicappati • L’insegnamento privato supplementare • Piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti • Realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali e caritatevoli • Collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per emergenza, calamità… ecc.

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006

Anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporto occasionale e accessorio: non superiore a 30 giorni e non superiori a 3000 euro nel corso dell’anno solare Le associazioni in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora il lavoratore ha diritto ai trattamenti del subordinato

LA LEGISLAZIONE RELATIVA AL LAVORO NOTTURNO

A cura di: Massimo Cecchini


DEFINIZIONI

LAVORO NOTTURNO

Periodo notturno: “periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”, Capo 1 art. 1 comma 2 lett. D. del D.Lgs. 66/03

D.Lgs. 66/03 e successive modifiche del D.Lgs. N. 213 del 19.07.04: ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO

Lavoratore notturno: “1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, in modo normale 2) qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro, secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno (cioè 7 ore nell’arco 24.00-05.00) per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale” (Capo 1 art. 1 comma 2 lett. e del D.Lgs. 66/03).

D.LGS. 66/03

D.LGS. 66/03

Art. 11) Limitazioni al lavoro notturno:

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

comma1: “L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche” (si intende qualora ne venga richiesto la revisione del giudizio emesso dal medico competente). Il giudizio di idoneità allo svolgimento di lavoro notturno è comunque di pertinenza del Medico Competente dell’azienda.

comma 2 lett: a) La lavoratrice madre di un figlio di età <3 anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa

comma 2: E’ vietato adibire al lavoro le donne dalle ore 24.00 alle ore 06.00 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino”

c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 104/92”.

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età < 12 anni

D.LGS. 66/03 CAMPO DI APPLICAZIONE •

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE. Nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, casi come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


ART. 12 - Modalità Modalità di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione

CAPO IV - Lavoro notturno •

Art. 11 - Limitazioni al lavoro notturno 1 . L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

ART. 13 - Durata del lavoro notturno •

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro, del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore. Con riferimento al settore della panificazione non industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita alla settimana lavorativa.

ART. 15 - Trasferimento al lavoro diurno • Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali.

ART. 14 - Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno • La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente di cui all‘articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.