Sistema di prevenzione

Page 1

CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006

IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE A cura di: Massimo Cecchini e Danilo Monarca

VIGILANZA

VIGILANZA CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

AZIENDA SANITARIA LOCALE Servizio P.I.S.L.L.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Per specifiche competenze

MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

REGIONI e PROVINCIE AUTONOME

informando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L.

…………… ?

ART. 13 T.U. - VIGILANZA • • • •

Servizio di prevenzione e sicurezza delle Aziende Sanitarie Locali competente per territorio Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ministero dello sviluppo economico: settore minerario Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per i seguenti settori: - settore delle costruzioni edili o di genio civile, - lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, - rischi particolarmente elevati.

SERVIZIO PISLL


RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’

INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ CIVILE

INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE

FAMILIARI

INAIL

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

RIVALSA OBBLIGATORIA RESPONSABILITA’ CIVILE Responsabilità derivante dalla violazione di norme di diritto privato

RESPONSABILITA’ PENALE Responsabilità derivante dalla violazione di una norma penale sanzionata

RICHIESTA DI RISARCIMENTO RICHIESTA DI DELLA QUOTA RISARCIMENTO PER ASSICURATIVA LIQUIDATA DANNI BIOLOGICI E MORALI

INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PENALE

LA RESPONSABILITA’ PENALE

TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO SONO DI TIPO PENALE ( salvo poche eccezioni * )

E’ PERSONALE

D.LGS. 758/94 – PROCEDURA SANZIONATORIA • Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’All. I.

CONTRAVVENZIONI

Punite con l’ammenda o l’arresto

* ILLECITO AMMINISTRATIVO

Punito con la sanzione amministrativa

LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI ( ART. 590 C.P. )

RESPONSABILITA’ PENALE

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART.590 CP)

OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)


LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 CP)

LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI (ART. 590 C.P.)

LESIONI CHE COMPORTANO ALMENO: - INABILITA’ TEMPORANEA SUPERIORE A 40 GG; - INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI DI UN ORGANO O DI UN SENSO;

LESIONI CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE CLASSIFICABILI GRAVI O GRAVISSIME, ANCHE SE NON COMPORTANO ASSENZE DAL LAVORO PER INABILITA’

- MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE; - PERDITA DI UN SENSO; - PERDITA DI UN ARTO; - MUTILAZIONE CHE RENDE L’ARTO INSERVIBILE; - PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO; - PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE; - PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA;

Procedibilità a querela della persona offesa

- DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO;

Procedibilità d’ufficio

OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)

MORTE CONSEGUENTE A LESIONI

NESSO DI CAUSALITA’ CAUSALITA’ I DELITTI DI LESIONE COLPOSA / OMICIDIO COLPOSO SI CONFIGURANO SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI GRAVI/MORTE E: VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE

procedibilità d’ufficio

IMPERIZIA

Procedibilità d’ufficio

procedibilità a querela della persona offesa

IMPRUDENZA NEGLIGENZA

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PENALE

INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PENALE

· Imprudenza

Mancanza di abilità e preparazione specifica

· Imperizia

Comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza

· Negligenza

Grave disattenzione o dimenticanza. Atteggiamento passivo nei confronti di obblighi o doveri dovuto a pigrizia o insensibilità

INDAGINE

CI SONO VIOLAZIONI NORME PREVENZIONE INFORTUNI

NON CI SONO VIOLAZIONI NORME PREVENZIONE INFORTUNI

RAPPORTO ALLA A.G. CON NOTIZIA DI REATO

SENZA NESSO DI CAUSALITA’

RAPPORTO ALLA A.G. SENZA NOTIZIA DI REATO

CON NESSO DI CAUSALITA’

PROCEDURA D.Lgs.

758/94 PROCEDURA D.Lgs.

758/94

art. 589 o 590 del C.P.

LA A.G. DISPONE ULTERIORI INDAGINI

LA A.G. CHIEDE L’ARCHIVIAZ.


Accertamento della violazione Prescrizione*

Adempimento della prescrizione

Pagamento dell’ammenda

ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA

D.LGS. 758/94

Notizia di reato all’A.G. e sospensione del procedimento

In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il P.M. ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA*, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

9 Riprende il procedimento penale

9 Riprende il procedimento penale

Estinzione del reato

*(Istituto di previdenza per il settore marittimo)

(*max 6 mesi per l’adempimento, solo 1 prorogabile)

ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA

NORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P.

Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

NON RISPONDE DIRETTAMENTE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI SICUREZZA (RISPONDE SEMPRE IL DATORE DI LAVORO ANCHE SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA PER COLPA DEL RSPP) IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE IL RSPP RISPONDE, SIA PENALMENTE CHE CIVILMENTE, PER IMPERIZIA O NEGLIGENZA O IMPRUDENZA SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI ED IL COMPORTAMENTO DELLO STESSO

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP

RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP •

In passato più volte la giurisprudenza aveva considerato quella del RSPP come una figura integrativa e strumentale del datore di lavoro ed avulsa da responsabilità penali, ma ora sembra riscontrarsi nelle decisioni della Corte di Cassazione una sorta di ripercussione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 e della conseguente emanazione del D. Lgs. n. 195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunità europea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Potere-dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva (sentenza della sez. IV n. 41947 del 21 dicembre 2006) condannato un RSPP sostenendo che, pur essendo questi un semplice ausiliario del DDL e privo di effettivo potere decisionale, potesse essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il DDL ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale. Il RSPP risponde insieme al DDL di un evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa professionale”.


RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP La Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza di una capacità immediatamente operativa da parte del RSPP nella struttura aziendale non esclude che una eventuale inottemperanza allo svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare una • • •

mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni, una mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché una mancata informazione e formazione dei lavoratori, possa costituire una omissione rilevante ai fini della individuazione della responsabilità penale tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal RSPP.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.