CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006
IL SISTEMA PUBBLICO DELLA PREVENZIONE A cura di: Massimo Cecchini e Danilo Monarca
VIGILANZA
VIGILANZA CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
AZIENDA SANITARIA LOCALE Servizio P.I.S.L.L.
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Per specifiche competenze
MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
REGIONI e PROVINCIE AUTONOME
informando preventivamente il Servizio P.I.S.L.L.
…………… ?
ART. 13 T.U. - VIGILANZA • • • •
Servizio di prevenzione e sicurezza delle Aziende Sanitarie Locali competente per territorio Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ministero dello sviluppo economico: settore minerario Personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, per i seguenti settori: - settore delle costruzioni edili o di genio civile, - lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, - rischi particolarmente elevati.
SERVIZIO PISLL
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’
INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ CIVILE
INFORTUNIO MALATTIA PROFESSIONALE
FAMILIARI
INAIL
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
RIVALSA OBBLIGATORIA RESPONSABILITA’ CIVILE Responsabilità derivante dalla violazione di norme di diritto privato
RESPONSABILITA’ PENALE Responsabilità derivante dalla violazione di una norma penale sanzionata
RICHIESTA DI RISARCIMENTO RICHIESTA DI DELLA QUOTA RISARCIMENTO PER ASSICURATIVA LIQUIDATA DANNI BIOLOGICI E MORALI
INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PENALE
LA RESPONSABILITA’ PENALE
TUTTE LE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO SONO DI TIPO PENALE ( salvo poche eccezioni * )
E’ PERSONALE
D.LGS. 758/94 – PROCEDURA SANZIONATORIA • Contravvenzioni: i reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono puniti con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda in base alle norme indicate nell’All. I.
CONTRAVVENZIONI
Punite con l’ammenda o l’arresto
* ILLECITO AMMINISTRATIVO
Punito con la sanzione amministrativa
LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI ( ART. 590 C.P. )
RESPONSABILITA’ PENALE
LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART.590 CP)
OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)
LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 CP)
LESIONI PERSONALI COLPOSE LIEVI (ART. 590 C.P.)
LESIONI CHE COMPORTANO ALMENO: - INABILITA’ TEMPORANEA SUPERIORE A 40 GG; - INDEBOLIMENTO PERMANENTE DI DI UN ORGANO O DI UN SENSO;
LESIONI CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE CLASSIFICABILI GRAVI O GRAVISSIME, ANCHE SE NON COMPORTANO ASSENZE DAL LAVORO PER INABILITA’
- MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE; - PERDITA DI UN SENSO; - PERDITA DI UN ARTO; - MUTILAZIONE CHE RENDE L’ARTO INSERVIBILE; - PERDITA DELL’USO DI UN ORGANO; - PERDITA DELLA CAPACITÀ DI PROCREARE; - PERMANENTE E GRAVE DIFFICOLTÀ DELLA FAVELLA;
Procedibilità a querela della persona offesa
- DEFORMAZIONE O SFREGIO PERMANENTE DEL VISO;
Procedibilità d’ufficio
OMICIDIO COLPOSO (ART.589 CP)
MORTE CONSEGUENTE A LESIONI
NESSO DI CAUSALITA’ CAUSALITA’ I DELITTI DI LESIONE COLPOSA / OMICIDIO COLPOSO SI CONFIGURANO SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI GRAVI/MORTE E: VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA E DI IGIENE
procedibilità d’ufficio
IMPERIZIA
Procedibilità d’ufficio
procedibilità a querela della persona offesa
IMPRUDENZA NEGLIGENZA
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ PENALE
INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE RESPONSABILITA’ PENALE
· Imprudenza
Mancanza di abilità e preparazione specifica
· Imperizia
Comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza
· Negligenza
Grave disattenzione o dimenticanza. Atteggiamento passivo nei confronti di obblighi o doveri dovuto a pigrizia o insensibilità
INDAGINE
CI SONO VIOLAZIONI NORME PREVENZIONE INFORTUNI
NON CI SONO VIOLAZIONI NORME PREVENZIONE INFORTUNI
RAPPORTO ALLA A.G. CON NOTIZIA DI REATO
SENZA NESSO DI CAUSALITA’
RAPPORTO ALLA A.G. SENZA NOTIZIA DI REATO
CON NESSO DI CAUSALITA’
PROCEDURA D.Lgs.
758/94 PROCEDURA D.Lgs.
758/94
art. 589 o 590 del C.P.
LA A.G. DISPONE ULTERIORI INDAGINI
LA A.G. CHIEDE L’ARCHIVIAZ.
Accertamento della violazione Prescrizione*
Adempimento della prescrizione
Pagamento dell’ammenda
ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA
D.LGS. 758/94
Notizia di reato all’A.G. e sospensione del procedimento
In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il P.M. ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA*, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.
9 Riprende il procedimento penale
9 Riprende il procedimento penale
Estinzione del reato
*(Istituto di previdenza per il settore marittimo)
(*max 6 mesi per l’adempimento, solo 1 prorogabile)
ART. 61 T.U. – ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA
NORME PENALI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RESPONSABILITA’ DEL R.S.P.P.
Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
NON RISPONDE DIRETTAMENTE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DI SICUREZZA (RISPONDE SEMPRE IL DATORE DI LAVORO ANCHE SE LA VIOLAZIONE E' COMMESSA PER COLPA DEL RSPP) IN CASO DI INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE IL RSPP RISPONDE, SIA PENALMENTE CHE CIVILMENTE, PER IMPERIZIA O NEGLIGENZA O IMPRUDENZA SE ESISTE NESSO CAUSALE TRA LE LESIONI ED IL COMPORTAMENTO DELLO STESSO
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP •
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In passato più volte la giurisprudenza aveva considerato quella del RSPP come una figura integrativa e strumentale del datore di lavoro ed avulsa da responsabilità penali, ma ora sembra riscontrarsi nelle decisioni della Corte di Cassazione una sorta di ripercussione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 e della conseguente emanazione del D. Lgs. n. 195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunità europea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
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Potere-dovere del RSPP di segnalare la situazione di pericolo ai soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva (sentenza della sez. IV n. 41947 del 21 dicembre 2006) condannato un RSPP sostenendo che, pur essendo questi un semplice ausiliario del DDL e privo di effettivo potere decisionale, potesse essere chiamato a rispondere, anche penalmente, per lo svolgimento della propria attività allorquando, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il DDL ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale. Il RSPP risponde insieme al DDL di un evento dannoso derivante dal suggerimento sbagliato o dalla mancata segnalazione essendo a lui ascrivibile un titolo di “colpa professionale”.
RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ DEGLI RSPP La Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza di una capacità immediatamente operativa da parte del RSPP nella struttura aziendale non esclude che una eventuale inottemperanza allo svolgimento dei suoi compiti, ed in particolare una • • •
mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni, una mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché una mancata informazione e formazione dei lavoratori, possa costituire una omissione rilevante ai fini della individuazione della responsabilità penale tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa ignorata dal RSPP.