CORSO RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo tra Stato e Regioni 26 gennaio 2006
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI A cura di: Massimo Cecchini
DEFINIZIONI •
PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, (adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa) per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno
•
AGENTE: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute FATTORE DI RISCHIO (PERICOLO): proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (strutture, sostanze, materiali, attrezzature, metodi di lavoro, ambiente di lavoro, organizzazione del lavoro) avente il potenziale di causare danno PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danno
•
• • •
RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione concrete RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente o alla loro combinazione
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“PERICOLO” E “RISCHIO”
GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE • Elezione o designazione del/i Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza • Istituzione del Servizio di prevenzione e protezione e nomina del suo Responsabile
• Nomina del Medico Competente • Valutazione dei rischi • Provvedimenti di prevenzione e protezione • Sorveglianza sanitaria • Informazione e formazione dei lavoratori
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DEFINIZIONI • VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI • È la prima delle 21 “misure generali di tutela” (art. 15 D.Lgs. 81/2008)
• È un obbligo del datore di lavoro non delegabile
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI • Disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 – Titolo I (Principi comuni) – Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) – Sezione II (Valutazione dei rischi) • Tutti i rischi (compresi quelli da stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi) • D.D.L. in collaborazione con R.S.P.P. e M.C., previa consultazione del R.L.S . • Rielaborata in occasione di modifiche (del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro) significative per la salute e sicurezza, o di evoluzione della tecnica, o di infortuni, o a seguito della sorveglianza sanitaria
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 17, c.1) • Redatto a conclusione della valutazione • Avere data certa (obbligo prorogato) • Contenere: – Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa – Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione – Programma delle misure opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 17, c.1) • Contenere: – Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri – Indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del M.C. – Individuazione di mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
• Custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi
PRECEDENTI DISPOSIZIONI: PER AZIENDE SOPRA 10 DIPENDENTI In esito alla valutazione il datore di lavoro elabora un “documento” contenente: a)
b)
c)
una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
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PRECEDENTI DISPOSIZIONI: PER AZIENDE SINO A 10 DIPENDENTI 2D.Lgs. 242/96 AUTOCERTIFICAZIONE Il DATORE DI LAVORO, in esito alla valutazione dei rischi, deve “autocertificare” per iscritto la avvenuta effettuazione della valutazione e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. o La autocertificazione va inviata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. o Sono escluse le attività ad alto rischio.
PROCEDURE STANDARDIZZATE E AUTOCERTIFICAZIONE La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro definirà, entro il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi per le imprese con meno di 50 lavoratori e senza particolari profili di rischio. Nel frattempo, e fino a 18 mesi dal recepimento di tali procedure per decreto ministeriale, le imprese con meno di 10 lavoratori potranno autocertificare la valutazione dei rischi, mentre per le imprese rimanenti ci sarà l’obbligo di presentare la documentazione completa.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI •
L’entità del rischio è la combinazione di due fattori: la probabilità e la “severità” dell’evento dannoso (magnitudo)
•
PROBABILITÀ: – 1. Bassissima – 2. Medio - Bassa – 3. Medio - Alta – 4. Elevata MAGNITUDO: – 1. Trascurabile – 2. Modesta – 3. Notevole – 4. Ingente
•
Valutazione dell’indice di rischio R = P + M – 1 1 - Poco probabile
2 – Probabile
3 - Molto probabile
1 - Lieve
1
2
3
2 - Medio
2
3
4
3 - Grave
3
4
5
Valutazione dell’indice di rischio R = P x M 1 - Poco probabile
2 – Probabile
3 - Molto probabile
1 - Lieve
1
2
3
2 - Medio
2
4
6
3 - Grave
3
6
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VALUTAZIONE DEI RISCHI: LIMITI DEL METODO Queste modalità di valutazione dei rischi introducono un’ambiguità negli interventi necessari al miglioramento del sistema di gestione della sicurezza. Ricadono sotto lo stesso parametro sia incidenti poco probabili, ma gravi, che incidenti molto probabili, ma lievi. Mentre su quest’ultima tipologia di eventi, la valutazione degli interventi può essere di tipo economico, sulla prima tipologia (incidenti gravi) si deve assolutamente intervenire.
STATISTICHE INFORTUNI (fonte: INAIL dati ITALIA 1994)
80000
500 450
70000
400
P.A. e servizi
60000
350 300
Edilizia
250
50000 40000
200
Metallurgia
30000
150 20000
100
Tessile 10000
50 0
n° lav. (x 10.000)
0 n. infortuni
8
RAPPORTO PERCENTUALE TRA DANNO ED ESPOSIZIONE AL RISCHIO (fonte: INAIL dati ITALIA 1994)
14 P.A. e Servizi (0,71%) Edilizia (11,2%)
12 10 8
Metallurgia (13,07%)
6 4
Tessile (5,91 %)
2 0
%
FORMA DI INFORTUNIO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI (fonte: INAIL dati ROMA 1994)
a contatto con 2% rimasto stretto da 3% si è colpito con 5% incidente alla guida di 5% caduto dall'alto di 7% colpito da 13% ha messo un piede in fallo 14% ha urtato contro 14% caduto in piano, su 22% altri 15%
9
AGENTE MATERIALE (CADUTO IN PIANO, SU...) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI (fonte: INAIL dati ROMA 1994)
•
NATURA E SEDE DELLA LESIONE
(casi più frequenti) N. INFORTUNI
RM Lussazione caviglia sinistra Contusione cranio
ITALIA
36 33
286 310
Contusione ginocchio sinistro 29 Contusione ginocchio destro 26
334 235
Ferite cranio Lussazione caviglia destra Contusione mano sinistra
21 21 16
213 299 109
Lussazione ginocchio sinistro 15 Contusione colonna vertebrale 14
101 137
Superfici di lavoro e transito 57% Scale e passerelle 31% Arredi ed impianti fissi 7% Infissi 3%
Altri 2%
Fonte: INAIL
INFORTUNI SUL LAVORO E IN ITINERE
CASI MORTALI
10
Maschi
Fonte: INAIL
INFORTUNI PER SESSO ED ETA’ Femmine
Anno: 2007
Maschi
Fonte: INAIL
INFORTUNI MORTALI PER SESSO ED ETA’ Femmine
Anno: 2007
11
Totali
Fonte: INAIL
INFORTUNI PER GESTIONE ASSICURATIVA
Stradali In itinere Anno: 2007
Fonte: INAIL
SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA N.B.: Gestione assicurativa “Industria e servizi”
Anno: 2007
12
Fonte: INAIL
SEDE DELLA LESIONE
Anno: 2007
Fonte: INAIL
NATURA DELLA LESIONE
Anno: 2007
13
Fonte: INAIL
MESE DI AVVENIMENTO
Anno: 2007
Fonte: INAIL
GIORNO DI AVVENIMENTO
Anno: 2007
14
Fonte: INAIL
ORA DI AVVENIMENTO
Anno: 2007
Fonte: INAIL
INFORTUNI PER REGIONE
Anno: 2007
15
(*) Infortuni indennizzati x 1.000 addetti INAIL, esclusi i casi in itinere - Media triennio consolidato (2004- 2006)
Fonte: INAIL
INDICI DI FREQUENZA*
Fonte: INAIL
16
Fonte: INAIL
MALATTIE PROFESSIONALI: AGRICOLTURA
Fonte: INAIL
INDICI DI FREQUENZA* (*) Infortuni indennizzati x 1.000 addetti INAIL, esclusi i casi in itinere - Media triennio consolidato (2004- 2006)
271
814
17
Fonte: INAIL
MALATTIE PROFESSIONALI: INDUSTRIA E SERVIZI
5521
10340
Fonte: INAIL
MALATTIE PROFESSIONALI: DIPENDENTI CONTO STATO
18
Fonte: INAIL
MALATTIE PROFESSIONALI: TIPO DI CONSEGUENZA
Fonte: EUROSTAT
MALATTIE PROFESSIONALI IN EU*
Anno: 2005
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VALUTAZIONE DEI RISCHI: COSA CAMBIA CON IL TESTO UNICO • La Valutazione dei Rischi deve avere “data certa” • La Valutazione dei Rischi deve riguardare anche malattie “stress correlate”, correlate” lavoratrici madri ed altre categorie deboli (obblighi prorogati)
RASSEGNA DEI RISCHI LAVORATIVI: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI A) RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica)
B) RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienico ambientale)
C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)
· · · · ·
Strutture Macchine Impianti elettrici Sostanze pericolose Incendio-esplosioni
· Agenti Chimici · Agenti Fisici · Agenti Biologici
· · · ·
Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici Condizioni di lav.difficili
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VALUTAZIONE DEI RISCHI RISCHIO Possibilità (probabilità) che si verifichi un evento indesiderato suscettibile di produrre danni
ANALISI DEL RISCHIO Strumento finalizzato all’ottimizzazione delle misure di prevenzione e protezione adottate nel processo produttivo per lavorare in sicurezza
ANALISI DEL RISCHIO L’analisi del rischio si articola su tre fasi fondamentali 1a Fase MISURA DELLE PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO DELL’EVENTO INDESIDERATO
Parametri minimi da considerare • numero degli esposti • numero delle ore lavorate • condizioni ambientali • misure di prevenzione e protezione adottate • informazione – formazione • addestramento degli addetti • analisi storica degli eventi accaduti
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ANALISI DEL RISCHIO 2a Fase MISURA DELL’ENTITA’ DEL DANNO
Parametri di riferimento • • • • •
lieve ferite di modesta entità (abrasioni tagli, ecc.) ferite gravi (fratture, amputazioni, ecc.) infortunio mortale infortunio mortale multiplo
ANALISI DEL RISCHIO 3a Fase MISURA DELL’ENTITA’ DEL RISCHIO
Combinazione tra la probabilità che l’evento accada e la gravità del danno conseguente
R=PxM R = Rischio P = Probabilità di accadimento M = Danno conseguente all’evento
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ANALISI DEL RISCHIO 3a Fase MISURA DELL’ENTITA’ DEL RISCHIO
Combinazione tra la probabilità che l’evento accada e la gravità del danno conseguente
R=PxM Ki R = Rischio P = Probabilità di accadimento M = Danno conseguente all’evento Ki = fattore riduttivo (informazione,formazione,addestramento)
PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUAZIONE
ANALISI ELIMINAZIONE
RIDUZIONE
Gestione del Rischio Residuo
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GESTIONE DEL RISCHIO ELIMINAZIONE
RIDUZIONE
Misure di Prevenzione
Misure di Protezione
GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO
Misure di Prevenzione e Protezione
TECNICHE ORGANIZZATIVE PROCEDURALI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Elementi di valutazione A) B) C) D)
1. PROBABILITA’ di ACCADIMENTO – Quanti sono gli esposti? – Quanto dura l ’attività svolta? – Quali sono le condizioni ambientali? – Quali misure di Prev. e Prot. sono adottate?
A) B) C) D) E)
2. DANNO (MAGNITUDO) – Lieve – Modesto – Grave – Cronico – Probabilmente Mortale
Valutazione della probabilità di accadimento dell’evento (P) LIVELLO
ESPOSIZIONE AD AGENTI
VALORE
CRITERI
3
Si sono già rilevati danni per le tipologie considerate (infortuni / incidenti / malattie professionali) Si sono verificate situazioni che avrebbero potuto facilmente sfociare nel danno (“quasi - incidente”) Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore
>> TLV[1]
PROBABILE
2
E’ noto qualche episodio che, per la tipologia considerata, ha dato luogo a danno Si sono verificate situazioni che avrebbero potuto sfociare nel danno
> TLV
POCO PROBABILE
1
Non sono noti episodi già verificatisi Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi Non è possibile escludere il rischio
<= TLV
MOLTO PROBABILE
[1]
Threshold Limit Values , valori limite di esposizione relativi allo specifico agente chimico, fisico o biologico, solitamente espressi come medie ponderate in funzione del tempo di esposizione stabilito.
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Valutazione della magnitudo dell’evento (M) LIVELLO
GRAVE
MEDIO
LIEVE
VALORE
INFORTUNIO
3
infortunio o esposizione acuta con effetti anche letali
incidenti rilevanti
malattia professionale grave effetti parzialmente invalidanti da esposizioni croniche su N > 5% degli esposti
2
inabilità temporanea (> 10, < 30 gg) esposizione acuta con effetti reversibili
seri danni all’ambiente di lavoro o alle cose
malattia professionale effetti parzialmente invalidanti da esposizioni croniche anche se N < 5% degli esposti effetti reversibili da esposizione croniche in N > 10% degli esposti
limitati danni all’ambiente di lavoro o alle cose
malattia professionale solo in soggetti ipersuscettibili effetti parzialmente invalidanti da esposizioni croniche solo in soggetti ipersuscettibili effetti reversibili da esposizioni croniche in N < 10% degli esposti e comunque in generale rapidamente reversibili (se si sospende l’esposizione)
1
inabilità temporanea (<10 gg) esposizione acuta con effetti rapidamente reversibili
INCIDENTE
MALATTIE
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Misure di Prevenzione Misure tese alla riduzione, fino all’impedimento del verificarsi di un evento dannoso (si agisce sulla PROBABILITA’ di accadimento)
Misure di Protezione Misure tese alla riduzione dell’entità delle conseguenze derivanti dall’evento (si agisce sull’entità del DANNO conseguente )
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO Elementi per diminuire la soggettivitĂ del valutatore: 1. Sintomatologia accusata dai lavoratori 2. Analisi storica degli infortuni 3. Consultazione dellâ&#x20AC;&#x2122;RLS 4. Raccolta dei giudizi dei lavoratori 5. Documentazione tecnica e scientifica
VALUTAZIONE DEL RISCHIO Soggetti che vi concorrono in modo DIRETTO: LINEA OPERATIVA
LINEA CONSULTIVA
- Datore di lavoro
- Servizio di Prevenzione e Protezione
- Dirigente
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- Preposto
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - Medico Competente - Consulenti
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO Soggetti che vi concorrono in modo INDIRETTO: - Progettisti - Fabbricanti - Fornitori - Installatori
VALUTAZIONE DEL RISCHIO In funzione della: •
Natura dell’attività
•
Scelta dell’attrezzatura di lavoro
•
Scelta delle sostanze o dei preparati chimici
•
Sistemazione dei luoghi di lavoro
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO In quali momenti: •
valutazione iniziale
•
rielaborazione in caso di: • variazioni nel processo produttivo • variazioni nell’organizzazione del lavoro • evoluzione della tecnica e della prevenzione tali da causare modifiche significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori • in caso di infortuni significativi • in base ai risultati della sorveglianza sanitaria
•
valutazione per attività particolari o occasionali non rientranti in quelli già valutati
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