La Nuova Prevenzione Incendi CONVEGNO
Benevento 26 Marzo 2012
COMITATO ORGANIZZATORE COMANDO PROVINCIALE Dei Vigili del Fuoco
Sala Convegni - Camera di Commercio (P.zza IV Novembre – Benevento) PROGRAMMA 15.30 Apertura de Lavori e Saluti Autorità Marco Falconieri (Segretario Provinciale Confartigianato Benevento) Ing. Serafino Vassalli (Comandante Provinciale Vigili Del Fuoco)
Moderatore: Per. Ind. Vincenzo Caporaso
In Collaborazione con :
(Consulente Tecnico Scientifico Confartigianato)
16.00 Gli obiettivi della riforma Ing. Giovanni Vassallo
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I Controlli di prevenzione incendi e il nuovo regime di assoggettabilità. Dal D.M. 16/02/82 al nuovo elenco delle cosiddette “attività soggette”
16.30 Il nuovo Procedimento di prevenzione incendi Ing. Carmine Bozzi • • • • •
Dal DPR 37/98 alla SCIA Come Cambia il procedimento di prevenzione incendi L’avvento della SCIA La Valutazione del Progetto I controlli e il nuovo certificato prevenzione incendi
17.15 Le nuove modalità di presentazione delle istanze Arch. Maria Angelina D’Agostino • • •
La riforma del D.M. 4 Maggio 1998 La prevenzione incendi e l’invio telematico delle istanze La nuova modulistica
17.45 L’impatto della nuova disciplina SUAP sui procedimenti di prevenzione incendi Arch. Filomena Donato • •
Il procedimento automatizzato Procedimento unico
Segreteria ed Organizzazione: Per. Ind Vincenzo Caporaso segreteria@caporasoepartners.it Sig. Gabriella Francesca segretario@benevento.confartigianato.it
CON IL PATROCINIO
Convegno LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI Benevento 26 Marzo 2012 Sala Convegni - Camera di Commercio (P.zza IV Novembre)
Ing. Giovanni Vassallo Gli obiettivi della riforma I Controlli di prevenzione incendi e il nuovo regime di assoggettabilità Dal D.M. 16/02/82 al nuovo elenco delle cosiddette “attività soggette
Gli obiettivi della riforma Il nuovo Regolamento (DPR n. 151/2011) è stato emanato nell’ambito del “Piano per la semplificazione amministrativa 2010-2012 ( art. 19 della Legge 122/10 ) ” con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese. La legge stabilisce che “ ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da : - una segnalazione del richiedente corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione (SCIA) ; - da attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredati da elaborati tecnici necessari “
La semplificazione si applica anche a procedimenti amministrativi relativi alla pubblica incolumità ( compresa la prevenzione incendi ) 2
Gli obiettivi della riforma In materia di procedimenti di prevenzione incendi con il nuovo Regolamento si è provveduto : raccordare la disciplina vigente con la SCIA , in modo da coniugare l’esigenza di semplificazione introdotta dal nuovo quadro normativo con quella di tutela della pubblica incolumità. dare attuazione al dettato normativo di cui all’art. 16, del d.lgs 139/06 che prevedeva l’emanazione di un DM per individuare le attività soggette alle procedure di prevenzione incendi .
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I CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI prima dell’entrata in vigore del DPR 151 La regolamentazione in materia di prevenzione incendi è iniziata con l’emanazione del D.P.R. 547/55. Il provvedimento anche se emanato fondamentalmente per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha disciplinato per un certo periodo le modalità di controllo da parte dei Vigili del fuoco delle aziende ad elevato rischio di incendio: controlli previsti sia in fase di progetto che ante esercizio dell’attività. Con la successiva legge 966/65 l’attività di prevenzione incendi ha assunto una specifica connotazione, indipendente dalla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Veniva attribuita al Ministro dell’interno la competenza per l’individuazione delle attività pericolose da assoggettare ai controlli antincendio e che l’esercizio di tali attività era subordinato al rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del 4 fuoco.
I CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI prima dell’entrata in vigore del DPR 151 Con il D.P.R. 577/82 viene poi chiarito in modo inequivocabile che : la prevenzione degli incendi si applica non soltanto ai luoghi di lavoro, ma a tutti gli ambiti in cui persone, beni ed ambiente possono essere messi a rischio da un incendio ;
il certificato di prevenzione incendi è il documento con cui si attesta che l’attività è conforme alle disposizioni di prevenzione vigenti .
Anche nel successivo regolamento di semplificazione dei procedimenti adottato con il D.P.R. 37/98 viene esplicitamente stabilito che : “ il CPI è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività depositi, impianti ed industrie pericolose, ….. “ 5
I CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI prima dell’entrata in vigore del DPR 151 Sempre secondo lo stesso DPR 37 , in attesa dell’effettuazione del sopralluogo per il rilascio del CPI, l’attività poteva essere esercita presentando una dichiarazione di inizio attività ( DIA ) con la quale il titolare attestava di avere rispettato le vigenti disposizioni antincendio; Veniva inoltre disposto che tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate.
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I CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI prima dell’entrata in vigore del DPR 151 La procedura prevedeva che, prima di cominciare i lavori, il titolare dell’attività inviasse al Comando VVF il progetto ; I lavori potevano cominciare solo previo parere positivo A lavori ultimati e prima di iniziare l’attività, il titolare era tenuto a inviare al Comando VVF la richiesta di sopralluogo. Solo a seguito di tale sopralluogo i Vigili del Fuoco rilasciavano, in caso di esito positivo, il CPI. Il rinnovo del certificato era previsto ogni 3 o 6 anni o una tantum. 7
I CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI prima dell’entrata in vigore del DPR 151 In materia di controlli di prevenzione incendi ( limitatamente alla fase di approvazione del progetto ) è intervenuto anche il Decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 2007 che ha introdotto in Italia nuove metodologie di progettazione secondo l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio . Nel decreto vengono stabiliti i criteri ed i parametri da adottare per effettuare una valutazione quantitativa del rischio di incendio, e stabiliti al tempo stesso le procedure generali per eseguire tale valutazione e le modalità per l'esposizione dei risultati. Il progettista dovrà allora prendere contatti con il Comando dei VVF per stabilire , attraverso un “ Sommario Tecnico” , gli scenari di incendio più credibili , e poi calcolare la loro evoluzione .
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I CONTROLLI di PREVENZIONE INCENDI prima dell’entrata in vigore del DPR 151 L’approccio ingegneristico viene applicato in quei contesti nei quali le norme prescrittive risultano di difficile applicazione come : progettazione della sicurezza di attività civili complesse per le quali non esistano norme di riferimento;
possibilità di valutare le pratiche di deroga.
valutazione dei piani di emergenza, investigazione delle cause di incendio
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Le novità introdotte dal DPR 151/2011 A differenza di quanto previsto nella precedente disciplina , nel DPR 151 viene adottato il principio di proporzionalità: Gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio ( vengono abrogati sia l’elenco del DM 16.2.1982 che le vecchie tabelle A e B di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689). Rispetto alla precedente disciplina cambia anche la natura del CPI: Non sarà più un’autorizzazione rilasciata dai Vigili del fuoco al termine di un procedimento di approvazione progetto e sopralluogo di controllo, bensì un mero verbale di sopralluogo ; Nella transizione dalla Legge 966/65 al D.P.R. 151/11 lo stesso CPI ha ceduto il passo alla SCIA antincendio mediante la quale il titolare dell’attività “autocertifica” il rispetto della normativa antincendio assumendosi in toto responsabilità civili, penali e amministrative . Il questo modo lo Stato ha abbandonato il proprio ruolo di certificatore per occuparsi a pieno dei controlli a posteriori. 10
Le novità introdotte dal DPR 151/2011 In attuazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, il DPR distingue le attività da sottoporre ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie ( A,B e C) assoggettandole ad una disciplina differenziata. • Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate. Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. • Categoria “B”, attività a medio rischio. Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. • Categoria “C”, attività a elevato rischio. Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
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I nuovi obblighi connessi all’esercizio dell’attività Attività di categoria A – a basso livello di complessità - Non è prevista l’acquisizione del parere di conformità sul progetto; - SCIA e controllo(a campione) attraverso visita tecnica Attività di categoria B - a medio livello di complessità - Obbligo di acquisire il parere di conformità sul progetto; - SCIA e controllo(a campione) attraverso visita tecnica Attività di categoria C Alto livello di complessità - Obbligo di acquisire il parere di conformità sul progetto; - SCIA e controllo attraverso visita tecnica Ministero dell’Interno
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Nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione Il nuovo elenco delle attività rispetto ai precedenti ( D.P.R. 689/59 e D.M. 16/2/82 ) , oltre all’individuazione di tre distinte categorie , ha anche determinato ; accorpamenti e/o cancellazioni; inserimento di nuove attività per tenere conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sanciti dalle vigenti leggi. le attività soggette sono ridotte a 80 rispetto alle 97 incluse nel precedente elenco del DM 16.2.1982
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Le nuove attività introdotte Per le attività nuove introdotte con il DPR 151/11 è stata prevista una moratoria di un anno per consentire ai responsabili delle stesse di adeguarsi e di espletare i prescritti adempimenti. Entro il 7 ottobre 2012 si dovranno presentare ai comandi provinciali dei vigili del fuoco, direttamente o tramite gli sportelli unici per le attività produttive, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e,conseguentemente, dovranno aver già adeguato, con la preventiva valutazione del progetto di adeguamento (cat.B,C),l’attività alle norme o ai criteri di prevenzione incendi.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BENEVENTO
“ La prevenzione incendi dal 1955 al 2011. D.P.R. 151/2011: Procedure e novità Ing. Carmine Bozzi
“
Prevenzione incendi e sicurezza nella storia d’Italia Dai regi decreti alla Scia
Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, prima frammentato nei vari corpi comunali, nasce come tale con il Regio Decreto Legge del 27 febbraio 1939, successivamente convertito in Legge 1570 del 27 dicembre 1941, ed è chiamato inizialmente "a tutelare la incolumità delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di servizi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea".
Regio Decreto n.333 del 27 febbraio 1939 “ Nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi “ Articolo 32 Il Comandante del Corpo Provinciale: g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti. h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli.
Legge n. 1570 del 27 dicembre 1941 “ Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi “ Articolo 33 Il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco: g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima della concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti; h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli; Ing. Carmine Bozzi
D.P.R. 27/04/1955 N.°547 ( ABROGATO) “NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO “ ART. 36 LAVORAZIONI PERICOLOSE PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO Le aziende e le lavorazioni: a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; b) che, per dimensioni, ubicazioni ed altre ragioni presentano presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità incolumità dei lavoratori; c) sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio. La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente precedente comma è fatta con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Ministri per l’l’industria e commercio e per l’l’interno. interno. ART. 37 ESAME ESAME E COLLAUDO DEI VIGILI DEL FUOCO I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli esistenti alla data data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione costruzione ultimati, prima dell’ dell’inizio delle lavorazioni. Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto Presidenziale Presidenziale di cui al secondo comma dell’ dell’articolo precedente.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 26 maggio 1959 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 4.9.1959) ( ABROGATO)
Tabella A. ( N.° 54 attività ) Aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (articolo 36, lett. a, D.P.R. 27 aprile 1955, n.547). Tabella B. (N.° 7 attività ) Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (art. 36, lett. b, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547). Ing. Carmine Bozzi
DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 ( ABROGATO) Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (G.U. 9 aprile 1982, n. 98).
N.° 97 Attività
D.P.R. 29/07/82, n. 577( ABROGATO) Approvazione del regolamento concernente l'espletamento l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi
D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37 ( ABROGATO) Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59
DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1998 ( ABROGATO) Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco (G.U. 7 maggio 1998, n. 104).
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 83
Ing. Carmine Bozzi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) (GU n. 221 del 22-9-2011 ) Entrata in vigore del provvedimento:07/10/2011 Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.
CATEGORIA “ A “
CATEGORIA “ B “
CATEGORIA “ C “
Attività a basso rischio d’incendio
Attività a medio rischio d’incendio
Attività a elevato rischio d’incendio
Viene eliminato il parere di conformità sul progetto
La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni
AVVIO DELL’ATTIVITA’ TRAMITE LA S.C.I.A.
Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Ing. Carmine Bozzi
Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio del Certificato di prevenzione incendi
Ultime novitĂ Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio
Nulla Osta di FattibilitĂ Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.
Verifiche in corso d'opera Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.
Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita‘ introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ing. Carmine Bozzi
Segnalazione Certificata Inizio Attività S.C.I.A.
La SCIA deve essere accompagnata : • “ dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati di qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa.” •“ dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ….. Corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.”
LA SCIA NON COINCIDE CON L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO D.L. 13/08/11 n.°138 convertito con la Legge 14/09/2011 n.° 148 art. 6 integra l’art.19 della Legge 241/90 “ 6 ter. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso d’inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31 , commi 1,2 e 3 del d.lgs. 2/7/2010 n.°104.
La novità introdotta dall’istituto della SCIA è che per l’esercizio delle attività economiche NON è più necessaria l’emanazione di un TITOLO PROVVEDIMENTALE DI LEGITTIMAZIONE La SCIA è un atto immediatamente riconducibile a un soggetto privato e NON alla Pubblica Amministrazione e NON costituisce PROVVEDIMENTO TACITO DIRETTAMENTE IMPUGNABILE Ing. Carmine Bozzi
La valutazione del progetto conserva la propria natura di “ procedimento amministrativo”, è soggetta alla Legge 241/90 e ss.mm.ii. e, in particolare, alle ECCEZIONI contenute nell’art. 20 in riferimento al silenzio assenso. ( L’art. 20 L.241/90, così come modificato dalla L.80/2005, ESCLUDE IL SILENZIO-ASSENSO possa dispiegare la sua valenza per i provvedimenti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela di alcuni interessi pubblici di particoalre rilievo, tra i quali figura la TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’.)
Il tecnico ha la possibilità al momento della presentazione della SCIA, di asseverare la rispondenza dell’opera realizzata alla norma tecnica, se esiste, ovvero al progetto approvato dal Comando
ASSEVERAZIONE Asseverare, nella lingua italiana, vuol dire “ affermare con solennità”, ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto, circostanza che tale ATTO DEVE OFFRIRE LE STESSE GARANZIE DI LEGALITA’ E CORRETTEZZA DELL’INTERVENTO,che prima erano garantite dal CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. Il C.P.I. , ( Certificato di Prevenzione Incendi) NON è più il PROVVEDIMENTO finale del procedimento amministrativo come prima impostato, ma il risultato di un controllo effettuato ai sensi del vigente quadro normativo. ( D.LGS. 139/2006 – D.PR. 160/2010 - D.P.R. 151/2011)
IL NULLA OSTA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ “ AI SOLI FINI ANTINCENDIO”, NON E’ PIU’ IL C.P.I., MA LA RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DIRETTAMENTE OPPURE ATTRAVERSO IL S.U.A.P. Ing. Carmine Bozzi
Grazie per l’attenzione
Ing. Carmine Bozzi
Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile Direttore Vicedirigente Arch. Maria Angelina D’Agostino Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento
Bozza Decreto sostitutivo 04/05/1998
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1. Questo decreto disciplina, ai sensi dell’art. 2, del DPR del 1 agosto 2011, n. 151, le modalità di presentazione, anche attraverso SUAP, delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi: valutazione dei progetti, controlli di prevenzione incendi, rinnovo periodico di conformità antincendio, deroga, nulla osta di fattibilità, verifiche in corso d’opera e voltura per tutte le 80 attività soggette.
2. Le istanze e le segnalazioni possono essere presentate sia come PEC sia tramite sistema informatico di prevenzione incendi online, disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. z 3. Le istanze e le segnalazioni possono essere presentate comunque su supporto cartaceo.
Per le attività di categoria B e C, l’istanza di Valutazione dei progetto è presentata al Comando provinciale con i seguenti allegati:
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a) documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato. In caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, la documentazione deve essere presentata da professionista antincendio. b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato. 3. Nel caso in cui si faccia ricorso all’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica prevista, deve essere integrata dal documento di attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendi, tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività stessa.
Controlli di Prevenzione Incendi z
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( S.C.I.A.) [DPR 445/2000] da trasmettere prima dell’inizio dell’attività. In caso di approccio ingegneristico viene trasmessa la SCIA e IL SGSA. Asseverazione [C.P.artt.359-481] a firma di tecnico abilitato attestante la conformità delle attività alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché ai requisiti di sicurezza antincendio
Allegati alla SCIA ed alla Asseverazione z
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dichiarazioni e certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformitĂ alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato. attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
SCIA per Serb.GPL <5mc non a servizio di att. Soggette z
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La dichiarazione di installazione e dichiarazione di conformità dell’impianto utilizzatore di cui al Decreto n. 37/2008. Una attestazione,a firma di professionista iscritto all’albo o responsabile tecnico dell’impresa installatrice del deposito o dell’azienda distributrice di GPL, che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Una planimetria del deposito firmata da tecnico abilitato o responsabile tecnico della ditta installatrice. Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato. Eventuali interventi che non costituiscono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio possono essere comunicati al Comando al momento del Rinnovo di conformità.
Rinnovo periodico di conformità antincendio z
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La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere presentata ogni 5 anni dalla data di presentazione della SCIA sul modello previsto dal DPR n°151/2011. Dichiarazione del titolare dell’attività ( atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), attestante che le condizioni relative alla sicurezza antincendio non sono mutate nell’ultimo quinquennio.
Allegati al Rinnovo periodico di conformità antincendio z
Asseverazione a firma di professionista antincendio attestante che le verifiche e la manutenzione degli elementi ed impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono state effettuate in conformità alle disposizioni vigenti e pertanto sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità.
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Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
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Per i depositi di GPL dichiarazione a firma di professionista iscritto nel relativo albo professionale o dal responsabile tecnico dell’impresa di manutenzione o dell’azienda distributrice di GPL, attestanti che sono stati svolti i controlli di manutenzione previsti dalle normative vigenti.
Deroga z
Lâ&#x20AC;&#x2122; istanza di deroga al rispetto della normativa antincendi è indirizzata al Comando che la trasmette alla Direzione regionale VVf.
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Modello di deroga previsto dal DPR 151/2011.
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Documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle normative antincendio cui si intende derogare e dalle misure tecniche e gestionali che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
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Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Deroga z
Nel caso in cui si faccia ricorso allâ&#x20AC;&#x2122;approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, la documentazione tecnica deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dellâ&#x20AC;&#x2122;approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, ivi compreso il documento contenente il programma per lâ&#x20AC;&#x2122;attuazione dell'Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio.
Nulla osta di fattibilità per le attività delle categorie BeC z z z z z
Istanza con le generalità e domicilio del richiedente, della società o suo legale rappresentante. Specificazione delle attività di cui allegato I del DPR n° 151/2011, oggetto della domanda di nulla osta di fattibilità. Indicazioni riguardo gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della richiesta di parere. Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato. Documentazione tecnico progettuale a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto specificato nell’Allegato I limitatamente agli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell’istanza.
Verifiche in corso d’opera z z
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Istanza con le generalità e domicilio del richiedente, della società o suo legale rappresentante. Riferimenti dei progetti approvati dal Comando (per le categorie B e C) ovvero alla documentazione tecnica di progetto (per la categoria A ). Indicazioni riguardo gli aspetti di prevenzione incendi oggetto della richiesta di verifica. Documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, illustrativa e/o certificativa dell’attività, necessaria all’espletamento della verifica richiesta. Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Voltura z
La voltura della titolarità delle attività soggette è comunicata al Comando, attraverso una dichiarazione resa dal titolare dell’attività, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Rapporti con il SUAP z Le istanze di Prevenzione incendi che riguardano
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attività ricadenti in ambito SUAP sono presentate dall’interessato al SUAP il quale le trasmette al Comando tramite Sistema pubblico di connettività e cooperazione, così come previsto dal DPR n. 160 del 7 settembre 2010. Inoltre l’interessato puo’ riferirsi al sito http://www.vigilfuoco.it per il calcolo degli importi da pagare per ogni procedimento,nonché per tutta la modulistica di Prevenzione Incendi.
Modalità di invio telematico delle istanze e delle segnalazioni di Prevenzione incendi Le istanze sono trasmesse al Comando tramite posta elettronica certificata (PEC). Per le attività ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina SUAP le modalità di trasmissione dei messaggi PEC dovranno risultare conformi a quanto previsto dal DPR 160/2010. Sul sito istituzionale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica certificata del Comando.
Presentazione istanze in forma cartacea z
Tutte le istanze e le segnalazioni appena esposte sono presentate al Comando in forma cartacea in duplice copia,cosÏ come la documentazione tecnico progettuale allegata alle suddette istanze e segnalazioni è presentata in forma cartacea in duplice copia.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
CIVIUM PRO BONIS ET VITA
Ministero dellâ&#x20AC;&#x2122;Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento
Arch. Filomena DONATO
L.C. M.I. 7227/2011
premessa
RACCORDO VVF Î SUAP Art. 10. DPR 151/11 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
1. Per le attività di cui all'Allegato I del DPR 151/11 si applica il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. (semplificazione e riordino SUAP)
2. Ai soli fini antincendio le attività di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato (Capo III D.P.R. 160), fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario (Capo IV D.P.R. 160).
3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, è completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all’art.4 .
Art. 10 Dpr 151 comma 1
Il
RACCORDO VVF Î SUAP
dpr 160/10 stabilisce che:
insediamenti produttivi
I Comuni esercitano funzione amministrativa assicurando che l’intero procedimento sia affidato al SUAP a cui rivolgersi per gli adempimenti per : Autorizzazione, Realizzazione, Ristrutturazione, Ampliamento
Art. 10 Dpr 151 comma 1
RACCORDO VVF Ă&#x17D; SUAP
Le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune (es. Comandi Provinciale VVF) Â&#x201E;
Â&#x201E;
non possono trasmettere direttamente al richiedente atti autorizzativi, nulla osta, pareri o atti di consenso sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP: denunce, domande, atti e documentazioni ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente
Art. 10 Dpr 151 comma 2
RACCORDO VVF Î SUAP
Ai soli fini antincendio e per le sole attività dell’allegato I cat. A Escluso casi particolari
Procedimento automatizzato
RACCORDO VVF Î SUAP
il titolare di un’attività categorizzata in A per gli adempimenti di prevenzione incendi allega la SCIA VVF alla SCIA che si presenta al SUAP – (Nell’ambito delle procedure del capo III DPR 160)
IL TUTTO DEVE AVVENIRE PER VIA TELEMATICA secondo le modalità dell’allegato tecnico al DPR 160/10 compatibili con le modalità di trasmissione adottati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di cui al DM 12.07.2007
RACCORDO VVF Î SUAP
Lettera circolare 3791 del 24/03/2011
Procedimento automatizzato Â&#x201E; Il
SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalitĂ informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta. LA RICEVUTA COSTITUISCE TITOLO AUTORIZZATORIO
Procedimento automatizzato Â&#x201E; Il
Suap deve poi trasmettere (immediatamente dice la norma) in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformitĂ all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del Decreto (alle altre PA tramite PEC) Saranno poi le amministrazioni e gli uffici competenti al rilascio dei permessi relativi al caso ad effettuare le reali verifiche ed i controlli una volta recepiti le attestazioni, le asseverazioni e gli elaborati tecnici dovuti dal richiedente.
Procedimento automatizzato Â&#x201E;A
seguito di tale rilascio (ricevuta), il richiedente può avviare immediatamente l'intervento o l'attività .
Procedimento automatizzato
Â&#x201E; in
caso di silenzio assenso, trascorsi i termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessitĂ di ulteriori istanze o diffide.
Procedimento automatizzato Sono poche le attivitĂ soggette a controllo da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a poter beneficiare delle semplificazioni introdotte con la SCIA e di conseguenza dal "procedimento automatizzatoâ&#x20AC;&#x153; Â&#x201E;
A stabilirlo è una lettera circolare (3791 del 24.03.2011) emanata dal Ministero degli Interno per armonizzare le procedure di prevenzione incendi con il nuovo "procedimento automatizzato"
OVE NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE IL PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO SI FA RICORSO AL PROCEDIMENTO ORDINARIO O PROCEDIMENTO UNICO Capo IV DPR 160/10 – art. 7
PROCEDIMENTO UNICO La
tempestività e la mancanza di controllo che caratterizzano la fase iniziale della procedura automatizzata rendono impossibile l'applicazione del nuovo iter alle attività a maggior rischio.
Categoria B e C E alle attività soggette ad atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza come per esempio: Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Commissioni Tecniche per le sostanze esplosive Attività a rischio di incidente rilevante (DLgs 334/99 e s.m.i.)
PROCEDIMENTO UNICO
Alle attività che non dispongono di regola tecnica (norma verticale), Alle attività che hanno particolare complessità dal punto di vista tecnico - gestionale, Alle attività in procedure di deroga Alle attività la cui valutazione scaturisce dall'applicazione dei criteri di ingegneria della sicurezza (DM 9/05/2007).
PROCEDIMENTO UNICO Istanze per realizzazione o modifica (con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza) di impianti produttivi di beni e servizi di attivitĂ in cat. B e C Â&#x201E; il
SUAP prima di autorizzare la realizzazione o la modifica deve acquisire dal Comando Provinciale VV.F. la pronuncia sulla conformitĂ del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi (valutazione del progetto, art. 3 dpr 151/11)
PROCEDIMENTO UNICO Una
volta realizzata l’opera, la SCIA prevista dall’art. 4 del dpr 151/11 (sui controlli di prevenzione incendi di competenza del Comando Provinciale dei VV.F) integra la trasmissione al SUAP della seguente documentazione:
PROCEDIMENTO UNICO
1) dichiarazione del direttore dei lavori cui si attesta la conformità dell’opera al progetto e la sua agibilità ** [art. 10 DPR 160 lett. a) comma 1]
** Ove l’interessato non proponga domanda ai sensi dell’art. 25 del testo unico per l’edilizia (D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001)
“procedure per il rilascio del certificato di agibilità”
PROCEDIMENTO UNICO
2) Â&#x201E; Il
certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato (ove previsto dalla normativa vigente)
PROCEDIMENTO UNICO
Le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e servizi e per l’esercizio delle imprese sono presentate al SUAP che, dal ricevimento può chiedere all’interessato la documentazione integrativa (per tale procedura è auspicabile un
protocollo d’intesa tra il Comune e VVF anche per la determinazione della tempistica)
(decorso tale termine l’istanza si intende correttamente presentata)
PROCEDIMENTO UNICO
La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Area VIII - Sistemi informativi Automatizzati
l.c. n° 2772 del 21 marzo 2011
Â&#x201E; Oggetto:
Prevenzione on line. Domande di Prevenzione lncendi in forma digitale
Acquisizione dei documenti allegati domande di prevenzione incendi.
alle
PROCEDIMENTO UNICO Â&#x201E; ai
sensi D.P.R n. 160 del 2010 i singoli SUAP possono optare per l'uso del portale "impresa.gov" o optare per la realizzazione di un proprio servizio telematico.
L.C. 7227/11
per
?
PROCEDIMENTO UNICO
le domande di prevenzione incendi, QUAL’E’ ? il formato dei file da inviare ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco dai SUAP che non intendono utilizzare il portale "impresa.gov.it“*
* [stante il fatto che le domande che pervengono tramite il portale "impresa.gov.it" rispettano già tutti i criteri stabiliti dal d.m. 12 luglio 2007 e dal D.P.R. 160 del 2010.]
L.C. 7227/11
PROCEDIMENTO UNICO Quindi:
Â&#x201E;i
documenti in formato digitale che saranno inviati tramite posta elettronica certificata dai SUAP realizzati in modalitĂ telematica, devono possedere i seguenti requisiti informatici:
L.C. 7227/11
PROCEDIMENTO UNICO 1)
file firmati digitalmente (pertanto, l'estensione dei file firmati accettata è <…>.p7m); (ai sensi del D.lgs n. 82/2005) 2) le estensioni originarie ammesse (cioè, prima della firma digitale) dei file da allegare sono: JPG, PDF e DWF.
L.C. 7227/11
PROCEDIMENTO UNICO â&#x20AC;˘Si riportano le tabelle A, B, C, con l'associazione tra l'estensione e la tipologia di documento da allegare alle domande da presentare.
L.C. 7227/11
PROCEDIMENTO UNICO
L.C. 7227/11
PROCEDIMENTO UNICO
L.C. 7227/11
CIVIUM PRO BONIS ET VITA
Grazie per l’attenzione!
Arch. Filomena DONATO