1 minute read
L'avvocato Un esperto per le aziende in crisi
L’AVVOCATO
Un esperto per le aziende in crisi
La legge numero 147 (pubblicata 21 ottobre in Gazzetta Ufficiale) prevede misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, finalizzate a sostenere le aziende in crisi ai fini del risanamento aziendale. A decorrere dal 15 novembre scorso, gli imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel Registro delle imprese che si trovano in una condizione di squilibrio patrimoniale od economico, finanziario tanto da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno la possibilità di richiedere al segretario generale della Camera di commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente. Il compito dell’esperto è agevolare le trattative con i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi, anche attraverso il ricorso al trasferimento dell’azienda o di rami di essa, senza però che il cedente sia liberato dalle obbligazioni precedentemente sorte. In pendenza delle trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Nel caso in cui si trovi in stato di crisi è imposto all’imprenditore di gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Se nel corso della procedura di composizione negoziata dovesse risultare che l’imprenditore è insolvente, ma sussistono concrete prospettive di risanamento, egli è tenuto a gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori, rimanendo in ogni caso ferme le sue responsabilità. Sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano né l’obbligo di riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate, né varie discipline connesse alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. L’istanza o la dichiarazione debbono essere altresì pubblicate nel Registro delle imprese e i relativi effetti iniziano a decorrere dalla pubblicazione. L’istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata non può essere presentata dall’imprenditore del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo.
Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu