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L'avvocato Poste private per l'assemblea

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L’AVVOCATO

Poste private per l’assemblea

Con sentenza dello scorso febbraio, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla domanda di annullamento della delibera condominiale presentata da un condomino che, lamentando di non aver ricevuto la convocazione per la relativa assemblea, aveva dedotto una violazione delle forme previste dall’articolo 66 terzo comma delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Costituendosi in giudizio, il condominio aveva prodotto la copia di una raccomandata spedita tramite posta privata e consegnata al portiere dello stabile, con avviso della raccomandata sottoscritto dal portiere con la mera indicazione di tale sua mansione. Il Tribunale di Roma ha rilevato che la notifica dell’operatore privato era stata fatta a mani del portiere, che aveva ricevuto l’atto in tale sua veste e senza uno specifico incarico del destinatario, mentre avrebbero dovuto essere indicati la ricerca e il mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l’atto. Per tale mancanza, la notifica è stata considerata nulla e non in grado di comprovare l’effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell’avviso di convocazione, poiché è necessario che l’avviso di convocazione previsto dall’articolo 66 terzo comma delle disposizioni di attuazione del Codice civile, quale atto unilaterale di ricezione, sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine stabilito di almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione. Incidentalmente, il Tribunale di Roma ha confermato la possibilità per l’amministratore di condominio di fare ricorso alla posta privata per convocare i condomini, poiché il decreto legislativo 58/2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011, ha perfezionato il processo di liberalizzazione del mercato postale, consentendo anche ai fornitori di servizi postali privati la possibilità di raccogliere, trasportare, smistare e distribuire gli invii postali fino a 2 chilogrammi. In ogni caso la cosiddetta legge per il mercato e la concorrenza, abrogando l’articolo 4 del decreto legislativo 261/1999, ha determinato la soppressione di ogni residua riserva in favore di Poste italiane quale fornitore del servizio universale. Di conseguenza, anche gli operatori postali privati sono legittimati alla notificazione degli atti un tempo oggetto di esclusiva a favore di Poste italiane.

Ludovico Lucchi del Foro di Milano, lucchi@studiolucchi.eu

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