MANUALE per la
sopravvivenza
nel mondo del
LAVORO 1
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1 FacoltĂ di Architettura Corso di laurea in Progetto Grafico e Virtuale a.a. 2012-2013 Relatore Pier Giuseppe Molinar Studenti Matteo Ceresa Matteo Zoppo
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TESTO COMPOSTO IN Habana Aller: Regular, Bold, Italic
1 FacoltĂ di Architettura a.aa2012-2013 Corso di laurea in Progetto Grafico e Virtuale Tesi di Laurea
TIPO DI CARTA Corpo: 140g bianca opaca Pagine Capitolo: 200g bianca opaca Copertina 240g bianca lucida Sovracopertina 200g avorio
RELATORE Pier Giuseppe Molinar STUDENTI Matteo Ceresa, Matteo Zoppo
STAMPA E RILEGATORIA Matteo Ceresa, Matteo Zoppo
TITOLO TESI Manuale di sopravvivenza nel mondo del lavoro CONTENUTI, IMPAGINAZIONE E PROGETTO GRAFICO Matteo Ceresa, Matteo Zoppo
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INDICE
BENVENUTO E
ntrare nel mondo del lavoro non è facile per nessuno. Ma grazie a questa pratica e semplice guida speriamo di riuscire ad aiutarti nella tua impresa. Quali sono le scelte corrette? Cosa abbiamo bisogno di sapere? Cosa ci aspetta? Scopriamolo insieme.
16-61 ANALISI 9
18.... Analisi “Questionario” 20.... “Questionario” 41... Tips 44.... Almalaurea 48.... Infografiche 52.... Analisi infografiche 60.... Profilo
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INDICE
62-85 DIPENDENTE
118-149 IMPRENDITORE
64.... Definizione 65.... Indeterminato 67.... Determinato 71.... Progetto 73.... Apprendistato 75.... Partime 77.... Chiamata 80.... Ripartito 81.... Tirocinio 83.... Reddito 84.... Metodo Retribuzione
86-117 AUTONOMO
120.... Definizione 122.... Impresa Individuale 125.... SocietĂ capitali 134.... Albo Imprese Artigiane 135.... Registro Imprese 137.... Scrittura contabile 143.... Autorizzazioni 144.... Inail 146.... Partita IVA 147.... Posizione Previdenziale 148.... Ires 149.... Irap
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88.... Definizione 91.... Partita IVA 92.... Regime contabile 93.... Ordinario 94.... Semplificato 96.... Franchigia 98.... Semplificato attiviĂ imprenditoriali 100.... Imprese Minime 109....Tributi
150.... Definizione 152.... Fasi 158.... Decreto Ministreriale 161.... Agevolazioni 164.... Incubatori di Start-up
Ovunque guardiamo fabbriche e piccole industrie chiudono, i negozietti di paese sono costretti a cedere il passo ai grandi supermercati e sempre più persone perdono il loro lavoro. Se esistesse una vera risposta a questo problema, sicuramente non saremo noi a darvela, ma abbiamo tutta l’intenzione di capire come e cosa bisogna sapere per poter restare a galla in questo mare di problemi. È proprio questo lo scopo per cui noi, due giovani freschi di scuola che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro, abbiamo deciso di lanciarci in questa tesi.
Introduzione
Eccoci
Se tutto è andato per il meglio siamo finalmente arrivati al momento cruciale, quello che aspettavamo da tanto. Se tutto è andato per il meglio stiamo per laurearci al Politecnico di Torino. Se tutto è andato per il meglio ora possiamo dire di essere quasi dei grafici. Se tutto è andato per il meglio siamo pronti e preparati per il mondo del lavoro. Ma lui è pronto per noi?
Manuale di sopravvivenza nel mondo del lavoro, si pone come scopo quello di comprendere quali siano le caratteristiche del mondo del lavoro in ambito grafico, e quali siano quindi le scelte giuste da fare per chi sta iniziando ad affacciarsi al mondo del lavoro. Per capire quale comportamento e scelte adottare, si dovrebbe prima comprendere a pieno la tipologia di richiesta che emerge nel mercato della grafica, e per farlo è stato realizzato questionario spedito poi tramite e-mail a più di 800 studi grafici italiani. L’inoltro tramite internet ha avuto risvolti sia positivi che negativi: la semplicità nel reperire gli indirizzi e-mail dei vari studi è stata purtroppo compensata dalla difficoltà di far notare il questionario e ricerverne indietro le risposte. Il numero di risposte ottenute, nello specifico 184 questionari compilati, ha dato modo di creare un piccolo rapporto che tra-
In questi ultimi anni, proprio quelli in cui studiavamo al Politecnico, se ne sono sentite di tutti i colori. Si è parlato di crisi delle banche, di spread, di una disoccupazione in continua crescita, non solo nel Belpaese ma in tutta l’Unione Europea. Mentre scrivo queste parole la disoccupazione in Italia si aggira intorno al 11,5 % e sfortunatamente a quanto dicono gli esperti è un valore che sta continuando a crescere.
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INTRODUZIONE
smette un’idea di quello che è la situazione media dei lavoratori in campo grafico. Le domande poste sono state studiate con attenzione, in maniera tale da far risaltare i dati che ritenevamo fossero più importanti, tra cui alcune delle seguenti: il settore in cui si trova più impiego, la componente umana che ritengono più importante nello svolgimento del lavoro, l’importanza del web, o la collocazione dello studio grafico all’interno del paesaggio urbanistico. Inoltre è stato chiesto ai grafici di lasciare dei piccoli consigli, dei tips, suggerimenti.
i dati più significativi riguardanti il corso, come ad esempio la percentuale di chi ha deciso di continuare per la specialistica, il numero di soggetti che ha iniziato a lavorare, la stima di chi ha continuato il lavoro che svolgeva prima, ed infine la somma dei disoccupati. Un altro dato di interesse generale è lo stipendio mensile per chi ha scelto la strada lavorativa. I dati raccolti permettono di creare uno schema che raffigura le scelte compiute negli ultimi 5 anni, di anno in anno, dei neolaureati in Progetto Grafico e Virtuale al Politecnico di Torino. Grazie ad essi si può comprendere meglio la direzione verso la quale si muovono i giovani laureati.
La visione media globale che si è venuta a creare comprende una maggioranza di persone operanti da più di 5 anni, rappresentata dall’80% dei soggetti. Solo il 5% degli intervistati svolge questo lavoro da meno di due anni. Come capire quindi come si è comportato chi si è laureato precedentemente? Dopo alcune ricerche è stato possibile recuperare da Almalaurea i dati riguardanti la condizione dei neolaureati. Grazie alle informazioni trovate nel sito, si è cercato di ricostruire il profilo dello studente medio, per poter meglio identificare la figura in cui è necessario impersonarsi, così da comprendere appieno le sue scelte e decisioni. Per lo scopo sono stati quindi presi in considerazione alcuni dati basilari: la regolarità nella frequentazione del corso di studi, la sua durata media ed infine le opinioni soggettive di soddisfazione riguardo alla frequentazione del medesimo.Conseguentemente, sono stati ricercati
Il secondo punto necessario da affrontare è quindi conoscere le necessità di una persona che si trova per la prima volta a lavorare. Inizialmente sono nate alcune perplessità sulla gestione dell’indagine e sulla rintracciabilità dei dati necessari e si è ipotizzato di seguire diverse soluzioni, ma la più corretta si è rivelata quella di provare di persona a rintracciare le informazioni sostanziali. La sperimentazione, documentazione ed interazione con i soggetti già precedentemente entrati in contatto con queste problematiche è sembrata quindi la soluzione più razionale. Il passo successivo è stato quindi quello di recarsi da tutte le figure rilevanti all’interno della procedura per comprenderne appieno le dinamiche. Grazie alle ricerche precedentemente eseguite, tramite il questionario, si era già formata un’idea di quale fosse la situazione attuale, di quale tipo di
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rapporto esistesse tra proprietario dello studio ed i grafici dipendenti dello studio stesso. Dalle tipologie di risposte ottenute è stata riscontrata la difficoltà di poter trovare un lavoro a contratto a tempo indeterminato; molti degli intervistati hanno infatti confermato che il lavoro viene svolto o autonomamente, oppure su commissione, collaborando con altri grafici o studi grafici. L’assunzione di dipendenti purtroppo non è più una scelta positiva per le aziende. In molti casi, la necessità dell’apertura di una partita IVA pare l’unica via proponibile. E’ stato quindi deciso di analizzare a fondo le dinamiche burocratiche che vengono messe in moto per la richiesta ed infine l’apertura della partita. L’incontro con dei commercialisti è stato quindi un punto fondamentale dell’iter che è stato seguito. Le informazioni ottenute sono state complete ed esaustive: sono stati chiesti chiarimenti sulle leggi e sulle clausole che vincolano la partita IVA, sulle tipologie di società e sulle leggi e normative che regolano l’apertura di una di quest’ultime e sulle informazioni riguardanti l’INPS e la Camera di Commercio. Successivamente le problematiche affrontate hanno riguardato un’area di diversa competenza, che verteva essenzialmente sulla parte burocratica. L’apertura di un ipotetico studio richiede la conoscenza di alcune aree di competenza ben definite. E’ stato quindi necessario rivolgersi al Comune, nella sezione dedicata all’Ufficio Tecnico, per ricercare le nozioni necessarie, che riguardano essenzialmente la conoscenza e comprensione delle varie
norme comunali e sanitarie riguardanti l’apertura di un locale, la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la possibilità di ottenere un’autoproduzione, e le normative vigenti su quest’ultima. L’ultimo punto che rimane da affrontare resta la parte finanziaria. Per poter aprire uno studio, per diventare imprenditori di sé stessi servono i soldi, non solo l’idea. Grazie alle informazioni raccolte su internet è stato possibile venire a conoscenza del metodo Start up. Far parte o creare la propria Start up permette di ricevere finanziamenti ed agevolazioni interessanti. La navigazione in internet ha così permesso di comprendere meglio la tipologia di facilitazioni usufruibili, dei requisiti necessari per ottenerle e della regolamentazione necessaria per la partecipazione ai concorsi per l’ottenimento dei finanziamenti. Ci si prefigge lo scopo di aiutare chi si sta apprestando ad entrare nel mondo del lavoro dei grafici e vorrebbe, per essere in qualche modo preparato, trovare qualche informazione in più riguardo all’argomento. Si intende quindi creare un manuale capace di fornire tutte le informazioni necessarie a chi si proietta per la prima volta nell’universo dei grafici. Esso vuole essere un piccolo spunto da cui partire, non un arrivo. Al suo interno saranno facilmente accessibili le molte informazioni necessarie, ma i percorsi saranno lasciati liberi, in modo tale da consigliare solamente, in maniera più neutra possi-
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INTRODUZIONE
bile, un ipotetico percorso da effettuare. Quello che viene quindi qui proposto è l’utilizzo una cospicua dose di curiosità ma anche di prudenza, responsabilità e buon senso per poter immettersi nel mondo del lavoro.
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ANALISI
ANALISI ANALISI “QUESTIONARIO” ANALISI ALMALAUREA
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diversi studi grafici della provincia di Torino, chiedere un appuntamento e porre loro alcune domande riguardanti il lavoro, segnare le risposte e da lì creare una grafico che permettesse di illustrare con precisione le informazioni rinvenute. Questa idea iniziale però mostrava diversi problemi e carenze: le testimonianze raccolte sarebbero state davvero poche, ed attuare le interviste richiedeva molto tempo, per non parlare della varietà di risposte che sarebbero stare registrate. Inoltre non sarebbe stata riscontrata una risposta riguardante il mercato in generale, ma solo quella riguardante gli studi che si sarebbero riusciti a raggiungere. E’ stato necessario applicare un metodo più netto e preciso che permettesse di creare un vero e proprio schema della situazione attuale.
1.1 aNALISI “questionario”
Come si muove il mercato della grafica? Quali sono
gli ambiti in cui si lavora di più? Ci sono più da autonomo o da dipendente? Queste sono solo alcune delle domande a cui è necessario trovare una risposta. È stato quindi scelto il metodo dell’intervista diretta attraverso un questionario per monitorare direttamente il mercato del lavoro di nostro interesse perchè, secondo noi, sono necessarie delle risposte che vengano dal mondo della grafica vera e propria: quello fatto di studi e di lavoratori autonomi, di portfoli e siti internet. Così è nata l’idea del “Questionario”. Quest’ultimo è stato sviluppato in modo tale da renderne semplice la consultazione e la possibilità di fornire una risposta chiara e concisa, in modo tale da facilitarne conseguentemente la lettura da parte del mittente. Una volta deciso di svolgere questa indagine, vi era la necessità di capire come e a chi rivolgere le nostre domande. Inizialmente si era pensato di recarsi di persona in
Si è quindi deciso di porre sì le domande, ma di fornire anche le risposte, in maniera tale da avere già una base precisa sulla quale costruire i grafici. Bisognava quindi creare un questionario interattivo che permettesse la scelta di una singola risposta tra le diverse che sarebbero state fornite. Così, dopo una lunga ricerca, si è deciso di utilizzare FormsCentral, un programma di Adobe che permette di creare dei questionari interattivi, inviarli a più persone, e di immagazzinare le risposte. Questa nuova prospettiva apriva anche una nuova via per quanto riguarda l’influenza geografica del questionario, infatti grazie a internet si poteva inviare e quindi sottoporre al “Questionario” grafici provenienti da tutta la nostra penisola. Grazie a
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ANALISI
questo espediente è stato quindi allargato il target di riferimento dalla provincia di Torino a tutta l’Italia, il che permetteva sicuramente di avere uno spaccato di mercato più veritiero ed esaustivo. Una volta concordato il metodo di divulgazione, non restava che decidere con esattezza quali domande sarebbero state poste e quali sarebbero state le risposte possibili ad ogni domanda. Fatto questo, non restava che inviare il modulo a più grafici possibili, ed attendere le risposte sulle basi delle quali sarebbe stato creato il profilo. Le riposte raccolte sono state 184 su 800 inviate. Un risultato confortante e una buona base numerica che ha dato la possibilità di creare un’idea ben precisa della situazione del mercato e dei grafici all’interno del mondo del lavoro. Il questionario era totalmente anonimo e sono stati richiesti solamente i dati globali necessari per realizzare un piccolo spaccato di mercato.
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“QUESTIONARIO”
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1.1 Perché proprio questo lavoro?
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Questa domanda permette di creare una figura ideale del grafico. Da la possibiltà quindi di capire come esso sia venuto in contatto con il mondo della grafica e quali siamo le motivazioni che lo spingono a fare questo genere di lavoro. È quello che ho studiato Con questo argomento vengono presi in considerazione tutti quelli che hanno scelto di specializzarsi in questo ambito fin dalla loro istruzione secondaria: licei artistici, corsi di formazione e lauree universitarie. Avevo conoscenze nel settore Viene inteso chiunque abbia deciso di svolgere questo lavoro perché aveva conoscenze nel settore, amicizie, possibilità lavorative. Mi incuriosiva e mi sono buttato Viene inteso chi, sebbene senza una specifica formazione, ha deciso di sperimentare e quindi di lanciarsi in questo campo.
*177 risposte totali, 96% delle risposte inviate
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ANALISI
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1.2 Da quanti anni fai questo lavoro?
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1 anno Identifica chi svolge questo lavoro da 1 anno. Possibili neolaureati o laureati del precedente anno accademico.
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2 anni Identifica figure lavorative attive da ormai da 2 anni. Possibili Progetto Grafico. 3 anni Identifica figure lavorative attive da 3 anni. Possibili laureati in Progetto Grafico. 5-10 anni Identifica figure lavorative attive ormai da 5 anni. Scarsa possibilità di laureati in Progetto Grafico più di 10 anni Identifica figure lavorative attive con una esperienza nel settore decennale. Nessuna possibilità di laureati in Progetto Grafico.
*184 risposte totali, 100% delle risposte inviate
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1.3 Come hai iniziato?
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Questa domanda e le relative risposte permettono di capire come sia iniziata la carriera di un grafico, quali siano le reali possibilitĂ di essere assunti rispetto alla scelta di essere autonomi.
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Tramite la mia scuola con uno STAGE Identifica chi ha svolto uno stage attraverso la propria scuola e iniziando cosĂŹ un rapporto di collaborazione con uno studio o una societĂ Da DIPENDENTE Identifica chi ha iniziato la propria carriera da grafico attraverso un contratto da dipendente. Da AUTONOMO Identifica quelle figure che hanno iniziato la loro carriera in maniera autonoma, il che comprende aprire una propria partita IVA e il proprio studio di grafica.
*178 risposte totali, 97% delle risposte inviate
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ANALISI
i tr al n ti co is o on nd si ra fes bo ro lla p co 4% 5
1.4 Se autonomo lavori:
“QUESTIONARIO”
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Questa domanda vuole identificare la presenza di società e il rapporto fra grafici.
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Per conto tuo Identifica tutti quei grafici che lavorano da soli, con o senza una sede fisica.
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Collaborando con altri professionisti Permette di identificare la percentuale di grafici che svolge la propria attività collaborando con altri professionisti.
*156 risposte totali, 85% delle risposte inviate
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1.5 Se dipendente il tuo contratto è:
Si tratta di un contratto in cui l’attività prevalentemente personale è svolta senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente. Si caratterizza perciò per l’autonomia del soggetto che la svolge. L’attività del collaboratore deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. A tempo indeterminato Identifica quelle figure legate da un contratto a tempo indeterminato. E’ il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata. Questo tipo di contratto è la forma comune di rapporto di lavoro, cioè la forma da utilizzare di regola per le assunzioni.
A tempo determinato Identifica quei grafici legati ad un datore di lavoro attraverso un contratto a tempo determinato. E’ il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita. Al di là del termine finale, il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto ed ogni altro trattamento in atto nell’impresa, a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Il lavoratore assunto a termine ha inoltre diritto a ricevere una formazione specifica in materia di sicurezza per l’esercizio delle mansioni per le quali è stato assunto.
Apprendistato Identifica quelle figure lavorative legate da un contratto di apprendistato. E’ un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire ad esso la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. Tirocinio Identifica quelle figure legate da un contratto a tirocinio. Il tirocinio in azienda costituisce la fase
A progetto Identifica le figure legate a un contratto a progetto.
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ANALISI
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pratica della formazione individuale finalizzata a far conoscere la realtà aziendale e far acquisire gli elementi applicativi di una specifica attività.
“QUESTIONARIO”
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Part-time Identifica quelle figure legate da un contratto parttime. E’ un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro, ossia rispetto a quello a tempo pieno. Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno
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Lavoro a chiamata Identifica quelle figure legate da un contratto di lavoro a chiamata. E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro.
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Lavoro ripartito Identifica quelle figure legate da un contratto di lavoro a chiamata. Il contratto di lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro in cui due lavoratori assumono l’impegno di svolgere la stessa prestazione lavorativa. I prestatori sono pertanto direttamente e personalmente responsabili dello svolgimento dell’intera prestazione lavorativa, ma possono concordare tra loro come suddividersi l’attività lavorativa e gestire in autonomia i propri orari.
*46 risposte totali, 25% delle risposte inviate
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1.6 Con quale genere di clientela hai a che fare?
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Questa domanda da la possibilità di individuare con quale parte del mercato i grafici lavorano di più, quindi i maggiori datori di lavoro.
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Grandi aziende Grandi nomi nel mondo dell’economia, internazionali, con sedi in più stati. Piccole aziende Medie e piccole aziende, perlopiù italiane, con sedi prevalentemente in Italia o nel loro stato di appartenenza. Piccole realtà economiche regionali, magari a conduzione famigliare. Privati Singoli artigiani. Concorsi pubblici o privati Bandi e concorsi pubblici e privati, legati alla realizzazione di un progetto o alla pubblicizzazione di una determinata attività di rilevanza.
*183 risposte totali, 99% delle risposte inviate
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ANALISI
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1.7 In quale settore si lavora di più?
“QUESTIONARIO”
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Immagine coordinata Tutto ciò che è legato alla mero processo di creazione di logo, biglietti da visita, carta intestata.
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Video Realizzazione di video con diverse finalità, pubblicitarie e non.
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Web Il mondo del web, dalla realizzazione di siti internet alle nuovissime app per telefoni cellulari.
Cura di un brand Si intende il processo di ideazione di campagne, slogan pubblicitari riguardanti un marchio già esistente. Pubblicità su carta/cartellonistica Si intende l’ideazione di una serie di proposte pubblicitarie per la campagna di un determinato prodotto o attività. Packaging Si intende la progettazione di un pack per un prodotto.
*179 risposte totali, 97% delle risposte inviate
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39
1.8 Se dovessi sviluppare un ambito sul quale ti senti più carente, questo sarebbe:
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Digitale Il mondo del web, dalla realizzazione di siti internet alle nuovissime app per telefoni cellulari. Legato alla conoscenza del linguaggio di programmazione e ai programmi necessari per la realizzazione.
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Stampa Tutto ciò legato al mondo della stampa, dalla serigrafia alla stampa nobile all’acquisto di nuovi macchinari alla auto produzione degli stampati.
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Video Realizzazione di video con diverse finalità, pubblicitarie e non. Legato al mondo della fotografia e alla conoscenza dei programmi. Fotografia Tutto ciò legato al mondo delle foto e del fotoritocco.
*179 risposte totali, 97% delle risposte inviate
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ANALISI
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1.9 Quanto conta avere un buon metodo progettuale?
“QUESTIONARIO”
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Domanda posta con lo scopo di indagare sul metodo progettuale e sulla sua rilevanza all’interno del mondo del lavoro. Con metodo progettuale, ricerca del mondo di riferimento del prodotto, ricerca del target, analisi e tutti gli altri passaggi del processo progettuale.
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1.10 Credi possa portare vantaggi puntare sul nuovo mondo del digitale?
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75 %
Si analizza la rilevanza del settore digitale nel lavoro quotidiano del progettista grafico. Le risposte confermano il trend di passaggio dalla comunicazione tradizionale a quella digitale.
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ANALISI
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1.11 Meglio..
“QUESTIONARIO”
Grazie a questa domanda si potrà evincere se è più corretto contare di specializzarsi in un ambito preciso, tralasciando gli altri in modo da eccellere in un solo campo, oppure saper affrontare in maniera media tutti gli ambiti, in modo da poter accettare qualsiasi tipo e genere di commissione.
*164 risposte totali, 89% delle risposte inviate
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51
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1.12 Hai contatti con l’estero?
sì
Attraverso questa domanda si può conoscere quanto l’estero e le possibilità che esso offre di fuori dell’Italia siano influenti nel mondo del lavoro della grafica italiana.
*177 risposte totali, 96% delle risposte inviate
32
ANALISI
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1.13 Pensi che vengano offerte migliori opportunità all’estero per questo mestiere?
“QUESTIONARIO”
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sì
Migliori opportunità di lavoro, condizioni di vita più agiate, uno stipendio più alto. Andare fuori dall’Italia è davvero l’unica soluzione? Ecco cosa ne pensano gli intervistati.
*172 risposte totali, 93% delle risposte inviate
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Con questa risposta abbiamo la conferma che nel lavoro di un grafico non è fondamentale solo la collocazione fisica del proprio studio ma anche una buona visibilità sul web e sulle nuove piattaforme di comunicazione.
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1.14 L’ubicazione del tuo studio è influente ai fini dell’attività che svolgi?
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ANALISI
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1.15 Credi sia importante avere il proprio studio in un grande centro urbano?
“QUESTIONARIO”
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sì
Benchè dalla risposta precedente risulta non essere fondamentale l’ubicazione del proprio studio, essere in un grande centro urbano comporta vantaggi sia per le influenze sia per le comodità che offre.
no 49 % *162 risposte totali, 88% delle risposte inviate
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1.16 Hai mai fatto uso di finanziamenti?
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no
Con questa domanda ha inizio la parte riguardante finanziamenti e start up, dove sono poste questioni riguardanti l’uso e la presenza di quest’ultimi e la loro influenza.
*165 risposte totali, 90% delle risposte inviate
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ANALISI
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%
sì
1.17 Hai mai fatto parte di una start up?
“QUESTIONARIO”
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La percentuale di fruitori delle possibilità date da una start-up sale di 10 punti percentuali rispetto ai finanziamenti, anche se la percentuale che ci si aspettava era molto superiore a quella che poi è emersa dal questionario.
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*166 risposte totali, 90% delle risposte inviate
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Questa domanda si riferisce alle start up e la loro nuova influenza nel mondo del lavoro. Scopo della domanda è capire la loro reale influenza e quanto esse siano conosciute da chi lavora nel mondo della grafica. Data la loro nuova rilevanza e la notorietà che stanno acquisendo, era necessario capire quanto di tutto ciò sia realmente percepito dai fruitori delle stesse.
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1.18 Quanto possono cambiare il mondo del lavoro?
*156 risposte totali, 85% delle risposte inviate
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ANALISI
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1.19 Quanto ti appaga il tuo lavoro?
“QUESTIONARIO”
(rapporto fra reddito-mole di lavorosoddisfazione personale)
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Qui iniziano le domande più personali, atte a creare un piccolo profilo del grafico medio, cosa egli consideri importante e quanto il suo lavoro sia soddisfacente in relazione al reddito, alla mole di lavoro e naturalmente alla soddisfazione personale. Questo permetterà di capire la vera situazione del grafico.
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Forza di volontà Rappresenta la capacità di insistere e continuare sulla propria via, l’amore per il proprio lavoro e la voglia di fare.
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1.20 Quali sono i requisiti fondamentali per svolgere questo lavoro?
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Creatività La caratteristica più importante che contraddistingue la professione. Con creatività si intende la capacità di creare, trovare risposte ai problemi. Buone competenze manuali e di software Con questa caratteristica si fa riferimento alla mera e pura conoscenza del software, o capaticà manuale. Seguire un buon metodo progettuale Il metodo progettuale consiste in quella serie di passaggi volti a progettare, seguendo però una serie di tappe obbligatorie.
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Conoscenze nel settore/raccomandazioni Importanza degli “aiuti esterni”
* non ci sono percentuali perchè a scelta multipla
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ANALISI
1.2 tips
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opo aver risposto alle domande del questionario ai grafici veniva richiesto di lasciare un piccolo consiglio per i loro futuri colleghi. Delle molte e varie risposte sono state selezionate le piÚ interessanti, piccoli consigli che però possono rilevarsi fondamentali. Naturalmente non potevano mancare anche dei consigli in negativo, persone che si lamentano della situazione attuale o chi consiglia semplicemente di fuggire dall’Italia. Qui di seguito vengono riportati alcune tra i migliori tips che sono stati lasciati.
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TIPS
Se mi passate il termine un po' scurrile... "fatevi il culo" organizzatevi stage, frequentate corsi di aggiornamento, siate curiosi in tutto, imparate non bene, di più, la lingua inglese, prendete copiate e fate vostri stile idee e giratele aggiornandole a ciò che vi serve.
...poche chiacchiere e tanto impegno!
Cambiare settore, ormai ci sono troppi finti grafici che rovinano il mercato. Settore mal pagato e poco remunerativo
Studiare tanto e lavorare con passione.
Umiltà, ascolto, curiosità, formazione continua e screening costante delle cose che accadono nel settore.
Trovate il vostro spazio con una metodologia che sia personale, ci sono tanti che grafici si improvvisano e per pochi soldi lavorano, farsi apprezzare idee e ore di lavoro non è facile, ma quando un cliente si affida totalmente ci si sente liberi e le idee le e soddisfazioni piovono!
Deve prima di tutto essere una passione Se hai: costanza, determinazione, obbiettivi chiari e ami il lavoro che vuoi fare è quasi sicuro che riuscirai a farlo
Lascia Perdere??? Verresti SBRANATO...
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ANALISI
Ci sarebbero troppe cose da dire per riassumere in poche parole. Se ti affacci in questo mondo informati molto bene su ogni aspetto e,se decidi di farlo in proprio sii consapevole che ormai c'é molta concorrenza e che bisogna adattarsi. Questo comporta che bisogna essere grafici, venditori, psicologi e molto altro. Buona fortuna.
Portare Freschezza...
Avere sempre una visione strategica dell'insieme in cui si opera. Analizzare i bisogni del committente ed avere il coraggio di consigliargli le migliori soluzioni a volte anche contro il proprio interesse a breve termine. Imparare dai propri errori, sono la scuola migliore.
Purtroppo io direi... scappate all'estero
Saper vedere le cose dal punto di vista del cliente, sempre.
Continuare solo se è una vera passione
Consiglio di sperimentare ed osare... inoltre è molto importante e stimolante partecipare ai concorsi nei portali online che sono quasi sempre reali e non truccati (soprattutto i portali esteri)
La gente non è pronta ad utilizzare la tecnologia. Quando progettate pensate che di fronte avete gli esseri più stupidi del pianeta. Al 50% sarà vero.
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TIPS
continua a svolgere il lavoro precedente alla laurea, e percentuale di disoccupati. In ultimo, ma non per questo meno importante, vi è lo stipendio medio di un neolaureato del corso di Progetto Grafico e Virtuale che ha trovato lavoro nel suo campo. Come detto in precedenza gli ambiti verranno analizzati singolarmente per carpirne il cambiamento nel corso degli ultimi anni. Come si avrà modo di evincere, i dati non sono corrispondenti alla somma delle percentuali, perché naturalmente ogni neolaureato può svolgere una o più delle attività riportate. Per esempio uno studente potrebbe continuare il lavoro precedente alla laurea e, nel contempo, continuare gli studi oppure frequentare corsi di specializzazione mentre lavora. Si è deciso di analizzare questo genere di dati per capire come si sono comportati gli studenti, analizzare le loro scelte ed individuarne le motivazioni. Il campo di analisi è molto ridotto, in media una trentina di laureati per anno, ma è sorta la necessità di rimanere su questo campo ristretto, poiché, non conoscendo le capacità e le competenze dei neolaureati di altri corsi e facoltà, sembrava scorretto ai fini dell’indagine includerle nell’analisi. .
1.20 aNALISI Almalurea
In questa parte della tesi verrà ricostruito il profilo
dello studente medio, analizzando le sue scelte e decisioni sulla base di uno studio svolto da AlmaLaurea. Verranno analizzate le scelte dei neolaureati del corso laurea in Progetto Grafico e Virtuale presso il Politecnico di Torino. È stato deciso di prendere in considerazione i dati riguardanti tutti i 5 anni successivi al conseguimento della laurea perché più vicini alla situazione in cui il fruitore del manuale si trova. I dati forniti sono dati singoli, che prendono in esame la situazione anno per anno, ma si è deciso che sarebbe stato più fruttuoso confrontarle singolarmente con i dati degli ultimi 5 anni per comprendere come si sono mossi i neolaureati in ognuno degli ambiti riportati nel corso del tempo. Gli ambiti analizzati sono diversi, tra cui percentuale di laureati che hanno scelto di frequentare la specialistica, percentuale di laureati che lavorano, percentuale di laureati che frequentano corsi di specializzazione diversi dalla specialistica (corsi di formazione sul web, o sulla creazione di app), percentuale di laureati che
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ANALISI
La parola crisi, scritta in cinese, E composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo e l’altro rappresenta l’opportunita ’
’
John Fitzgerald Kennedy, Discorso a Indianapolis, 1959
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almalaurea I dati sono stati recuperati da AlmaLaurea, un
e le performances dei laureati, consentendone il confronto fra differenti corsi, sedi di studio e facoltà. - Analizzare l’efficacia interna dell’offerta formativa degli atenei. - Valutare le esigenze ed i profili professionali richiesti dalle aziende pubbliche e private, italiane ed estere. - Analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative attraverso il monitoraggio degli sbocchi occupazionali. - Sviluppare un raccordo sinergico con la scuola media superiore al fine dell’orientamento dei diplomati agli studi universitari e al mercato del lavoro. - Promuovere ogni iniziativa volta al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra sia a livello nazionale sia europeo.
consorzio interuniversitario che dal 1994 contribuisce ad assicurare agli Organi di Governo degli Atenei aderenti, ai Nuclei di Valutazione, alle Commissioni impegnate nella Didattica e nell’Orientamento, attendibili e tempestive basi documentarie e di verifica, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. AlmaLaurea opera inoltre per agevolare e democratizzare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro italiano ed internazionale. Gli obbiettivi di AlmaLaurea sono: - Facilitare l’accesso e migliorare la posizione dei giovani nel mondo del lavoro, agevolare le aziende nella ricerca del personale, ridurre i tempi d’incontro fra domanda ed offerta di lavoro qualificato. - Garantire la valorizzazione delle risorse umane con il continuo aggiornamento della carriera professionale dei laureati/diplomati. - Curare il monitoraggio dei percorsi di studio degli studenti ed analizzare le caratteristiche
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Work Hard, Be Nice.
CONSIGLIO N째1 Grafico n째36
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Come primo punto saranno stilati dei dati che da-
universitari con obbligo di frequenza rispecchiano, infatti, lo stesso genere di percentuali: dall’83% al 94% dei laureati del gruppo chimico-farmaceutico, dei neoingegneri, dei neoarchitetti, e di quelli laureati nelle professioni sanitarie; all’estremo opposto, in linea con l’anno precedente, il 35,5% dei laureati del gruppo giuridico. Solo il 21% dei laureati ha partecipato ad attività di Erasmus, ma comunque una media molto alta rispetto alle altre facoltà: 22 neodottori su cento nel gruppo linguistico, 7,2 su cento nel gruppo politico-sociale, ma pochissimi (fra 1,2% e 1,7%) fra i laureati dei gruppi chimico farma ceutico, giuridico e medico-professioni sanitarie. Molto interessante è il dato riguardante gli stage e i tirocini effettuati da ben il 97% dei laureati, a sottolineare il forte impegno delle università e la crescente collaborazione con il mondo del lavoro. Un fattore molto importante, dato che l’ultima indagine sulla condizione occupazionale dei laureati ha accertato che, a parità di condizioni, chi ha svolto questo tipo di esperienza durante gli studi ha il 13,6 % in più di probabilità di lavorare rispetto a chi non vanta un’esperienza analoga. In ultimo, forse il dato più negativo, sono solo 21 su 100 i laureati completamente soddisfatti del loro corso di studi rispetto al 40% e il 38% dei laureati dei gruppi medico-professioni sanitarie. Ora che è stato tracciato un profilo del laureato medio nel corso di studi di Progetto Grafico e Virtuale, non resta che vedere come sono variate le possibili scelte nel corso degli ultimi 5 anni.
ranno la possibilità di identificare lo studente medio del corso di laurea di Progetto Grafico e Virtuale presso il Politecnico di Torino. Questa parte sarà molto breve, ma necessaria perché utile per capire di che tipo di studente si sta parlando, quale è la frequenza all’interno del corso di studi, la media ed il tempo necessario al conseguimento della laurea. I dati così raccolti verranno confrontati con quelli di uno studente medio universitario italiano, per compredenre meglio come posizionare lo studente di P.G.V. Il primo dato che verrà analizzato è il punteggio medio agli esami. Il laureando in P.G.V. ha una media di 26,8/30 contro il 26,3/30 nazionale. Ben 0.5 punti percentuali in più. La media del corso rispetto a quella nazionale per quanto riguarda i voti di laurea è invece uguale: entrambe sono a 103/110. Anche la durata degli studi è in media rispetto al resto del paese. Uno studente impiega in media 4,8 anni per laurearsi nella laurea di primo livello. La media temporale è calcolata partendo dalla data di immatricolazione, 5 Novembre dell’anno di immatricolazione, alla data di laurea. Un dato interessante si riscontra nella media di frequentazione del corso di studi, infatti più del 93% degli studenti di P.G.V. frequenta almeno il 75% dei corsi, rispetto alla media nazionale del 63%. Questo dato viene valutato prendendo in considerazione l’obbligo di frequenza, che è presente per questo corso di studi. Tutti gli altri indirizzi di studi
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S
pecialistica Comprende anche i laureati che hanno dichiarato di essersi iscritti al corso in Scienze della Formazione Primaria. In Specialistica vengono messi tutti quegli studenti che una volta laureati in Progetto Grafico e Virtuale hanno scelto di continuare il loro corso di studi attraverso il conseguimento di una Laurea Specialistica. Nel 2008 ben 22,2 studenti su 100 decisero di continuare il loro programma universitario, un dato che scende al 16,7% nel 2009 e poi ha una impennata nel 2010 arrivando al picco del 24%. Dal 2010 gli studenti che decidono di frequentare la specialistica continuano a scendere stabilizzandosi intorno al 19% negli anni successivi. Esattamente il 19,3 nel 2011 e 19,6 nel 2012.Un dato che può essere ricollegato a questo genere di scelta sta nell’assenza di una vera e propria continuità del corso di studi all’interno del Politecnico di Torino e gli studenti sono costretti a spostarsi di città e ateneo aggravando l’impegno economico delle famiglie.
di studi? Ricordiamo che sono il 21 percento degli studenti è completamente soddisfatto nel 2012.
L
avorano Sono considerati “occupati” i laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa retribuita, purché non si tratti di un’attività di formazione (tirocinio, praticantato, dottorato, specializzazione, ecc.). Sono molti anche gli studenti che decidono di lanciarsi nel mondo del lavoro, proprio per questo è stato deciso di scrivere questa guida, ben il 66,7% dei laureati del 2008 infatti trova lavoro dopo la laurea. Durante i 4 anni successivi il dato si muove intorno a una soglia di 17 punti percentuali oscillando dal 66,7 percento del 2008 al 55,4 nel 2012. Sfortunatamente il valore degli studenti che lavorano non supera mai il picco raggiunto del 2008 anzi nel 2011 ha una grossa caduta arrivando a una media di 49,1% un valore molto basso.Questa oscillazione è sicuramente dovuta al periodo di crisi che sta attraversando tutta l’economia mondiale e l’Italia in particolare.
P
ost Laurea Sono invece molti nel 2008 gli studenti che continuano il loro percorso di formazione senza però entrare in una specialistica. Infatti ben 40 studenti su 100 si iscrivono e frequentano corsi di formazione post laurea. Un dato che continua a crescere nel corso degli anni. Il 53,5% nel 2009 scende poi al 42,7 nel 2010. Nel 2011 abbiamo il picco di percentuale con un valore di ben 54,4 che poi si stabilizza a 51,8 nel 2012. Che questo tipo di scelta per i Neolaureati sia legata alla poca completa soddisfazione del proprio corso
D
isoccupati Il tasso di disoccupazione è ottenuto dal rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di lavoro. Con disoccupati vengono infatti intesi tutti quelli studenti che hanno dichiarato di non lavorare. Nel 2008 i disoccupati sono solo il 16,7 per cento dei neolaureati in progetto grafico, nel 2009 sono il 22,2 per cento. Ben 6 punti percentuali in solo un anno ma il divario continua a salire.
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Fai il panettiere!
CONSIGLIO N째2 Grafico n째79
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Dopo una piccola discesa, infatti nel 2010 la percentuale di disoccupati è pari al 12,7 per cento, i valori si impennano fino a raggiungere il 25,6 per cento nel 2011 per poi crescere ancora di un punto nel 2012 dove raggiungerà il picco di ben 26,1 disoccupati su cento. Quindi dal 2008 al 2012 viene riscontrato un incremento totale di 10 punti percentuali. Tenendo conto che la disoccupazione italiana si aggira intorno all’11,5% i dati forniscono una tetra panoramica su quelle che sono le possibilità di trovare un lavoro per uno studente di progetto grafico e virtuale.
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tanti assieme al valore di occupazione. Nel 2008 un neolaureato in P.G.V. Aveva un reddito mensile di 884 euro al mese. Valore che scende a 822 euro nel 2009 per calare ancora fino a 762 nel 2010. Fortunatamente il valore si riprende e nel 2011 arriva a 926 euro. Poi il crollo. Infatti nel 2012 lo stipendio medio di un neolaureato in Progetto grafico si decresce fino a raggiungere il valore di 662 euro al mese.
Lavoro precedente alla laurea
Vengono intesi i laureati che hanno dichiarato di continuare a svolgere il lavoro precedente alla loro laurea. Importante tenere in considerazione il fatto che in “Lavorano” vengono considerati tutti gli studenti che svolgono un lavoro e tra questi sono considerati anche gli appartenenti a questa classe. Nel 2008 sono il 27,8 per cento dei neolaureati che continuano ad occuparsi del lavoro precedente alla laurea, nel 2009 il numero sale a 38,9 per cento. Nell’anno successivo il valore continua a crescere arrivando a raggiungere una percentuale di 41,5. Nell’anno successivo cala di 10 punti scendendo a 31,1. Discesa che continua anche nel 2012 dove il valore si stabilizza intorno al 29 percento.
Reddito
La domanda relativa al guadagno mensile netto prevede fasce di 250 euro. Ecco forse uno dei dati più interessanti e significativi. Forse uno dei più impor-
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ing che offrono una gran visibilità con costi molto ridotti, ed in generale essere consapevoli di questi nuovi supporti e del loro continuo aggiornamento (si pensi al mondo delle App). Il 68% dei nostri intervistati ci conferma proprio questo andamento, affermando che il Web è il settore in cui si lavora di più. E quest’ultimo insieme al mondo del video sono gli ambiti in cui la maggior parte dei grafici si sente più carente e nel quale vorrebbe migliorarsi. Un altro punto da affrontare era quello del multitasking: meglio specializzarsi in un ambito ben preciso o saper fare “un po’ di tutto”? Il 59% è per la seconda opzione. Probabilmente per l’andamento del mercato odierno risulta quindi più efficace saper lavorare in tutti gli ambiti della grafica e non puntare su un solo settore. Nonostante si parli del mondo del web e di questo nuovo modo di lavorare è ancora importante il luogo dove aprire il proprio studio. Più del 50% delle risposte confermano l’importanza di poter lavorare in un grande centro urbano, probabilmente per le opportunità che vengono offerte. Oggigiorno si può infatti ottenere una buona visibilità anche tramite il web, ma lavorare nella realtà di una grande città porta sicuramente influenze positive e grandi comodità anche in fatto di servizi. Un po’ in tutti i settori si sente parlare di fuga di cervelli e delle grandi opportunità che vengono date all’estero. Sono della stessa idea i grafici che hanno risposto: più del 70% pensano che sarebbe più vantaggioso svolgere la propria attività in un altro paese.
1.3 profilo
N
egli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria rivoluzione, siamo passati dal non avere i telefoni cellulari, al non poter vivere senza il nostro smartphone, nel corso di 20 anni abbiamo visto cambiamenti nel campo della tecnologia che non pensavamo neppure possibili. Naturalmente questi cambiamenti hanno fortemente influenzato il mondo del lavoro, essere sempre rintracciabili, avere il proprio sito web ed i vari servizi relativi al mondo della rete. Uno dei campi che si sta trasformando in seguito a questa rivoluzione è quello della grafica: nato con i caratteri mobili ed arrivato al giorno d’oggi ad avere completamente perso il suo supporto originale con l’avvento della nuova frontiera del digitale. Ed è proprio questa una delle informazioni più rilevanti emerse dal nostro “Questionario”. Oggi il mondo della pubblicità richiede una grande padronanza di tutte queste nuove vie di comunicazione: avere un sito web sempre aggiornato, funzionale e con una buona posizione sui principali motori di ricerca, sfruttare i social network e il viral market-
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Una nuova frontiera, ancora in via di sviluppo, ma con enormi potenzialità è quella delle start-up, un nuovo metodo di creazione di aziende. I dati che abbiamo ci confermano il fatto che non vengono sfruttate a pieno, solo il 23% ne ha fatto parte, tuttavia quasi il 50% dei soggetti intervistati è convinto che esse siano il futuro. Non restava che definire il senso di appagamento di chi pratica questo mestiere, la domanda veniva posta mettendo in relazione 3 fattori fondamentali cioè la mole di lavoro, il reddito e la soddisfazione personale. Il 65% dei grafici si ritiene molto soddisfatta mentre la controparte di chi non è pienamente soddisfatto si aggira intorno ai 30 punti percentuali, solo 5% dichiara la completa insoddifazione. Riassumendo i dati da noi raccolti sono state create 4 vie d’azione, 4 strade che possono essere intraprese da chi vuole svolgere questo lavoro. In primis verranno affrontati l’essere dipendente e le sue caratteristiche cercando di fare chiarezza su cosa voglia dire essere sotto contratto e quali obblighi e doveri ci leghino al nostro datore di lavoro. Verranno illustrati inoltre alcuni tipi di contratto tra cui quello a tempo determinato, indeterminato e il tirocinio il quale ha subito diversi cambiamenti nel corso degli ultimi mesi. Sempre riguardante il lavoro subordinato si parlerà poi dei metodi di retribuzione. Come secondo punto analizzeremo l’essere autonomo, le sue caratteristiche e cosa lo contraddistingue dal dipendente, verranno analizzati per punti i diversi fattori come la partita iva ed i vari tipi di regime contabile esistenti aiutandoci a capire le loro
PROFILO
differenze ed i vantaggi che possono portare. Inoltre legato verranno anche analizzati i tributi divisi in contributi ed imposte. Essere autonomo però non vuol dire aprire una propria impresa, sono molti infatti al giorno d’oggi i grafici che vengono presi come consulenti dagli studi, non si tratta di una vera e propria assunzione, infatti viene chiesto loro di aprire partita iva. Per questo motivo è necessario aprire un capitolo anche sull’essere imprenditore, cioè aprire una propria attività, e creare una sorta di lista con tutte le cose necessarie da fare e da sapere per poter essere in regola con lo stato. In “IMPRENDITORE” verranno affrontati tutti gli argomenti riguardanti le società, sia esse di capitali o di persone ,i libri contabili, le varie autorizzazioni necessarie. In ultimo per poter essere più completi ed esaustivi possibile si è deciso di aprire anche un capitolo sulle start-up un argomento nuovo ma secondo noi molto importante. Infatti esse offrono moltissime possibilità a chi si decidesse a crearne e svilupparne una.
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DIPENDENTE
DIPENDENTE DEFINIZIONE MODALITÀ DI CONTRATTO RETRIBUZIONE
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dipendente D
perdurante nel tempo, senza bisogno di dover cercare di volta in volta le risorse necessarie alle varie attività aziendali, i secondi ricevono un compenso continuativo e non riducibile nel tempo. Per tale ragione il rapporto di collaborazione viene definito un contratto sinallagmatico, ovvero un contratto con cui entrambe le parti traggono beneficio dalla reciproca, seppure differente, impostazione contrattuale. Quindi è necessario stipulare un contratto che regoli e tuteli al tempo stesso tempo datore di lavoro e dipendente. Esistono diversi tipi di contratto, per una questione di completezza riporteremo i vari tipi di contratto possibili.
ai dati riscontrati possiamo notare come la figura del dipendente sia in diminuzione all’interno del mondo del lavoro. Il suo declino è dovuto alle difficoltà e ai costi legati alla scelta di assumere nuovi dipendenti tantè che i costi derivati dalla nuova assunzione, se si parla in termini di imposte e assicurazioni, supera largamente i benefici derivati dall’assunzione di un nuovo dipendente. Ma cosa si intende con lavoro dipendete? Il lavoro dipendente è la forma di collaborazione di maggiore diffusione. Oltre il 90 per cento delle collaborazioni sono ancora costituite da attività di lavoro dipendente. Le ragioni di tale estensione traggono origine da motivi storici e politici che riguardano tutta l’Europa ed in particolare i paesi di lingua latina, ma anche da ragioni di reciproca convenienza tra datori di lavoro e dipendenti. I primi vedono definiti i parametri di comportamento e preorganizzate le linee di contrattazione economica, i secondi acquisiscono una continuità di occupazione sostanzialmente stabile nel tempo che garantisce loro sicurezza e assistenza. I primi ricevono una prestazione
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DIPENDENTE
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
- il luogo e l’orario di lavoro; - i giorni di ferie e le ore di permesso; - i termini del preavviso in caso di recesso. È possibile che il contratto individuale, per alcune informazioni, rimandi al contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di riferimento. Il periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi, entro la durata massima, fissata dalla legge, di sei mesi. Il lavoratore ha diritto anche nel periodo di prova di percepire una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di categoria.
2.1 Contratto a tempo indeterminato D
efinizione È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata. Questo tipo di contratto è la forma comune di rapporto di lavoro, cioè la forma da utilizzare di regola per le assunzioni.
C
essazione del contratto – Recesso Poiché questo contratto non ha un termine di durata, perché si risolva, salvo il caso di accesso alla pensione, è necessario un atto di recesso. Il recesso dal contratto deve avvenire in forma scritta e può essere concordato dalle parti, scelto dal lavoratore (dimissioni) o scelto dal datore di lavoro (licenziamento). Il datore di lavoro può licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo per una giusta causa, ossia solo in caso di gravi azioni commesse dal lavoratore che non permettano lo svolgersi della normale attività. Il licenziamento può avvenire anche per un giustificato motivo oggettivo (ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento) o un giustificato motivo soggettivo (inadempimento degli obblighi
F
orma Il contratto a tempo indeterminato deve essere redatto in forma scritta e contenere tutte le principali informazioni sul rapporto di lavoro: - la mansione, ossia l’insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore; - l’inquadramento, ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore; - la data di inizio del rapporto di lavoro; - l’eventuale durata del periodo di prova; - l’importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con il numero di mensilità.
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contrattuali del prestatore di lavoro, meno grave della giusta causa). Il lavoratore, invece, è libero di dare le dimissioni senza dover addurre alcuna motivazione. Sia in caso di licenziamento (tranne che per giusta causa) sia in caso di dimissioni, chi decide di interrompere il contratto di lavoro deve dare un preavviso all’altro soggetto coinvolto, la cui durata è di norma stabilita dal contratto collettivo di riferimento. In mancanza di preavviso, chi recede è tenuto a versare all’altra parte un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente dal rapporto, senza obbligo di dare il preavviso, in presenza di un grave inadempimento del datore di lavoro tale da non permettere la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (ad esempio nel caso di mancato pagamento della retribuzione).
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ormativa di riferimento Art. 2094 cod. civ. D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1
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DIPENDENTE
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
termine è applicata l’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1,4%, salvo specifiche eccezioni.
2.2 Contratto a tempo determinato
C
ondizione per la stipula del contratto Il contratto di lavoro a termine può essere stipulato quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro. Si può pensare, ad esempio, alla necessità di un incremento di manodopera per far fronte a picchi temporanei di attività dovuti a circostanze eccezionali o alle attività stagionali, ma anche alla sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità. Eccezione: il primo contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi può essere stipulato anche in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
D
efinizione E’ il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita. Al di là del termine finale, il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano la stessa attività o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa, a meno che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato. Il lavoratore assunto a termine ha inoltre diritto a ricevere una formazione specifica in materia di sicurezza per l’esercizio delle mansioni per le quali è stato assunto (principio di non discriminazione). I lavoratori a termine hanno lo stesso trattamento previdenziale e gli stessi diritti in caso di malattia, maternità, infortuni, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. A decorrere dal 2013, ai contratti a
D
ivieti L’assunzione a termine non è ammessa: - per sostituire lavoratori in sciopero; - per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge; - per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni; -per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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orma del contratto L’apposizione del termine deve risultare da atto
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prorogato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore. E’ previsto un termine massimo per la prosecuzione oltre la scadenza, termine pari a 30 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e a 50 giorni negli altri casi. Se il rapporto di lavoro prosegue oltre i suddetti termini, il contratto deve essere considerato a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei termini. In questi casi di brevi prosecuzioni oltre la scadenza, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione al Centro per l’Impiego entro la scadenza del termine inizialmente fissato, indicando la durata della prosecuzione.
scritto, nel quale sono inoltre specificate le ragioni dell’assunzione a tempo determinato, quando richiesto; in mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato. Una copia dell’atto scritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
D
urata e proroghe Il termine finale del contratto può essere prorogato, per una sola volta, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. La proroga è ammessa quando sussistono ragioni oggettive e si riferisce alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroga) non può superare i 3 anni. Il primo contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi, stipulato in assenza delle ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, non può essere prorogato. Qualora il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dell’ultimo termine.
Diritti di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6 mesi, ha diritto di precendenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale, nelle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi. I diritti di precedenza sopra menzionati possono essere esercitati
B
revi prosecuzioni Se il rapporto di lavoro prosegue dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
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DIPENDENTE
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Cultura cultura cultura
CONSIGLIO N째3 Grafico n째103
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grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro. Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo (ad esempio per riduzione dell’attività dell’impresa). Il licenziamento intimato senza giusta causa prima della scadenza del termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore fino alla scadenza inizialmente prevista, dedotto quanto eventualmente percepito dal lavoratore lavorando presso un altro datore di lavoro nel periodo considerato.
a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro 6 mesi o 3 mesi (per le attività stagionali) dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Esclusioni e discipline speciali
Le seguenti tipologie contrattuali hanno una specifica disciplina e sono quindi escluse dall’ambito di applicazione della normativa sui contratti a termine: • rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli ed operai assunti a tempo determinato • contratti di lavoro temporaneo • contratti di inserimento • contratti di apprendistato • tirocini, stages • rapporti di lavoro instaurati con aziende che esercitano il commercio all’ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli • lavoro c.d. “extra” • contratti di lavoro dei dirigenti Hanno una specifica disciplina anche le seguenti tipologie di assunzione: • assunzione a termine di lavoratori in mobilità • assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità
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ormativa di riferimento D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368
Licenziamento
Il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente
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CONTRATTO A PROGETTO
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orma e contenuti Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire ; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.
2.3 Contratto a progetto
D
efinizione Si tratta di un contratto in cui l’attività prevalentemente personale è svolta senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente. Si caratterizza perciò per l’autonomia del soggetto che la svolge. L’attività del collaboratore deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. L’attività del collaboratore si deve svolgere nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per la esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Il compenso
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico dai contratti collettivi in base alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, si deve fare riferimento alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi per le figure professionali analoghe a quelle del collaboratore a progetto.
D
iritti La gravidanza, la malattia e l’infortunio del col-
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dalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente. Sono fatte salve le prestazioni di elevata professionalità e la prova contraria del committente.
laboratore a progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Di regola, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Al contratto di lavoro a progetto si applicano in particolare, le norme sul processo del lavoro; le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente e le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Esclusioni
Le disposizioni previste per le collaborazioni a progetto non si applicano a: - prestazioni occasionali; - lavoro autonomo professionale, effettuate da soggetti che esercitano un’attività rientrante tra le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi (ad esempio: ingegneri, architetti, psicologi, etc.).
N
ormativa di riferimento Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61 e seguenti.
Recesso
Il contratto di lavoro a progetto termina al momento della realizzazione del progetto. Le parti possono recedere prima solo per giusta causa. Il committente può altresì recedere qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, quando tale facoltà è prevista nel contratto individuale di lavoro.
C
onversione del contratto I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei seguenti casi: 1. se non è stato individuato il progetto; 2. se l’attività del collaboratore è svolta con mo-
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DIPENDENTE
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
sionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.
2.4 Contratto di Apprendistato
Apprendistato professionalizzante o di mestiere E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l’artigianato. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
D
efinizione L’apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Ci sono tre tipi di apprendistato: 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 2. Apprendistato professionalizzante o di mestiere. 3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca E’ un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. I percorsi formativi per l’apprendistato di alta formazione sono attualmente in fase di progettazione Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni), in tut-
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: E’ un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma profes-
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ti i settori di attività, privati o pubblici.
Vantaggi
Gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni. Infatti, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. In alternativa, è possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. La retribuzione non può essere a cottimo o a incentivo. Oltre al particolare sistema retributivo, è previsto un trattamento contributivo agevolato. Sono poi previsti incentivi provinciali all’assunzione e conferma di apprendisti.
N
ormativa di riferimento D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico dell’Apprendistato
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DIPENDENTE
CONTRATTO PART-TIME
2.5 Contratto Part-time
dell’attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare in modo preciso: • la durata della prestazione lavorativa (salva la possibilità di apporre le c.d. “clausole elastiche”); • la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (salva la possibilità di apporre le c.d. “clausole flessibili”).
Definizione
lausole flessibili ed elastiche Con la clausola flessibile il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro. Con la clausola elastica, che può essere previsto solo nel part time di tipo verticale o misto, il datore di lavoro può aumentare, rispetto a quanto previsto nel contratto di lavoro, la durata della prestazione lavorativa. La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica solo un aumento temporaneo della stessa. Tali patti possono essere concordati anche quando il rapporto di lavoro è a termine. All’atto dell’apposizione di clausole flessibili ed elastiche nel contratto di lavoro, il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale indicato dal lavoratore medesimo. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Le clausole flessibili ed elastiche possono essere
C
E’ un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, che prevede un orario inferiore al normale orario di lavoro, ossia rispetto a quello a tempo pieno. Il lavoratore part-time ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione, ha diritto alla stessa paga oraria del lavoratore a tempo pieno, ma la sua retribuzione complessiva è calcolata in proporzione al numero di ore lavorate (principio di non discriminazione). Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: •di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro. • di tipo verticale, quando è previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno • di tipo misto, quando le modalità di svolgimento
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o misto, tutte le volte che la prestazione stabilita sia inferiore all’orario normale settimanale. Spetta alla contrattazione collettiva individuare il numero massimo di ore effettuabili, le causali nonché le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti. In presenza della regolamentazione collettiva non è inoltre necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore. L’eventuale rifiuto non può in ogni caso essere considerato un giustificato motivo di licenziamento. Anche in mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è comunque ammesso con il consenso del lavoratore interessato, fermo restando il limite del tempo pieno. Per quanto riguarda la retribuzione, la legge non prevede una maggiorazione per il lavoro supplementare, ma i contratti collettivi hanno tuttavia la facoltà di introdurre una maggiorazione oraria. Il lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre la giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto. È consentito il ricorso al lavoro straordinario solo quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale. In caso contrario, la variazione in aumento dell’orario può essere gestita mediante il ricorso al lavoro supplementare.
apposte solamente se previste e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva, le parti non possono concordare direttamente l’adozione di clausole flessibili ed elastiche. Il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa, dando al lavoratore un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Le parti possono stabilire anche un preavviso diverso, ma non possono comunque eliminarlo completamente. Il lavoratore ha inoltre diritto a specifiche compensazioni. La contrattazione collettiva nazionale può prevedere la possibilità per il lavoratore di eliminare o modificare le clausole elastiche e flessibili del proprio contratto. Inoltre, in determinati casi il lavoratore ha diritto, senza necessaria previsione della contrattazione collettiva, di revocare il consenso già manifestato ad una clausola elastica: se il lavoratore soffre di patologie oncologiche o se ne sono affetti il coniuge, i figli o i genitori; se convive con figli sotto i 13 anni o con familiari portatori di handicap; se è uno studente.
I
l lavoro supplementare e il lavoro straordinario Il lavoro supplementare è il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno. La legge prevede la possibilità di ricorrere al lavoro supplementare nel part-time di tipo orizzontale. Ciò non esclude che il lavoro supplementare possa ipotizzarsi anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale
Normativa di riferimento
Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61
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DIPENDENTE
CONTRATTO A CHIAMATA
C
2.6 contratto a chiamata
aratteristiche Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente: Con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è obbligato a restare disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore una indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui rimane in attesa della chiamata. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l’eventuale indennità di disponibilità. In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto.
D
efinizione E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro.Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata può essere stipulato in tre ipotesi:
Senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. In tal caso il lavoratore avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate. Il lavoratore intermittente non deve comunque ricevere per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e a parità di mansioni svolte.
-per lo svolgimento di attività carattere discontinuo, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi; -per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, quali i fine settimana, il periodo delle ferie estive o delle festività natalizie e pasquali; -per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età e con giovani di età inferiore ai 24 anni (in tal caso la prestazione deve essere svolta entro il venticinquesimo anno di età).
D
ivieti Il contratto di lavoro intermittente è vietato:
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Se veramente e quello che ti appassiona e ti piace fare piu di qualsiasi altra cosa nella vita, e non solo un lavoro come un altro, allora vedrai che ce la farai. ,
CONSIGLIO N째4 Grafico n째68
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DIPENDENTE
per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; per svolgere le stesse mansioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati oggetto di licenziamenti collettivi, di sospensione o di riduzione di orario; per le aziende che non sono in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
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ormativa di riferimento Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 33-40
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CONTRATTO A CHIAMATA
e mansione, ma la retribuzione è proporzionata al lavoro effettivamente eseguito. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, a loro discrezione ed in qualunque momento, la sostituzione tra di loro o la modificazione della distribuzione dell’orario; il luogo di lavoro e il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza specifiche in relazione al tipo d’attività svolta.
2.7 contratto a lavoro ripartito D
efinizione Il contratto di lavoro ripartito, o job sharing, è uno speciale contratto di lavoro in cui due lavoratori assumono l’impegno di svolgere la stessa prestazione lavorativa. I prestatori sono pertanto direttamente e personalmente responsabili dello svolgimento dell’intera prestazione lavorativa, ma possono concordare tra loro come suddividersi l’attività lavorativa e gestire in autonomia i propri orari. In qualsiasi momento possono stabilire discrezionalmente sostituzioni tra loro; possono modificare la collocazione temporale dell’orario di lavoro, anche per sopperire all’impossibilità della prestazione da parte di uno dei due. Il datore di lavoro deve essere in ogni caso informato preventivamente e almeno una volta alla settimana, dell’orario di lavoro che ciascun lavoratore andrà a svolgere, per determinare la retribuzione nonché i trattamenti per malattia, infortunio, giornate di ferie godute, ecc.. I lavoratori hanno diritto allo stesso trattamento economico dei lavoratori di pari livello
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ormativa di riferimento Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 41-45
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DIPENDENTE
TIROCINIO
disciplina dei tirocini formativi. Tali novità riguardano esclusivamente i tirocini formativi e di orientamento legati ai percorsi di transizione dalla scuola o dall’Università al lavoro e cioè quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Esso ha previsto che i tirocini formativi e di orientamento cosiddetti “non curriculari” non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese e che gli stessi possano essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio. La Corte Costituzionale (con la sentenza 287/2012) ha però giudicato illegittime tali previsioni, in quanto la regolamentazione statale invade la competenza regionale in materia di tirocini. Pertanto la materia dei tirocini rimane regolata dalle rispettive normative regionali e in via residuale dall’art. 18 della L. 196/97 e relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/98. Con la Circolare n. 24, del 12 settembre 2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione della disposizione legislativa, elencando tutte le tipologie di tirocinio non rientranti nelle stringenti valutazioni della nuova normativa:
2.8 Tirocinio
D
efinizione Il tirocinio formativo è un contratto volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra ente promotore e soggetto ospitante corredata da un progetto formativo redatto dal datore di lavoro: ente promotore: università, scuole superiori (pubbliche e private), provveditorati agli studi, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro; soggetto ospitante: azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici ecc.
-I tirocini “curriculari”: inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici, la cui finalità è quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione. Devono essere promossi da sog-
Il D.L. 138/2011, convertito con modifiche nella Legge 148/2011, ha introdotto delle novità nella
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guida, da individuare in sede di conferenza Stato Regioni e Province autonome, finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto ed illegittimo dell’istituto. Tra questi criteri vi è anche il riconoscimento di un compenso minimo per le attività svolte dal tirocinante, esso ha diritto a un compenso non inferiore a 300 euro lordi al mese, anche se le Regioni si sono già impegnate ad innalzare il minimo a 400 euro lordi (500 in Toscana), in assenza del quale è prevista la sanzione amministrativa di una ammenda di importo da 1.000 a 6.000 euro.
getti ed istituzioni formative (università o istituti di istruzione secondaria abilitati ai rilasci di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale, da centri professionali operanti in regime di convenzione con regioni o Province) a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro; -i “tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro”, cioè quelli svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e degli inoccupati. La disciplina di questi rapporti resta integralmente affidata alle Regioni; -i tirocini promossi a favore di particolari categorie disagiate (per i quali resta in vigore la disciplina dettata dall’art. 11, comma 2, Legge n. 68/1999): soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative di detenzione; -i tirocini promossi a favore degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi (previsti dall’articolo 27, lettera f) del Testo Unico n. 286 del 1998; -i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, che restano disciplinati da normative di settore. La Conferenza Stato-Regioni dopo la Riforma del Lavoro del 2013 ha previsto l’introduzione di linee
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DIPENDENTE
REDDITI DA LAVORO
zione abbia i requisiti di quella di lavoro dipendente, l’attività svolta sia differente da quella svolta in qualità di socio e la retribuzione sia in aggiunta rispetto alla quota di partecipazione agli utili.
2.9 Redditi da lavoro
La disciplina fiscale dei redditi percepiti dai lavoratori dipendenti è determinata ai sensi di quanto previsto dagli articoli 49 e 51 del TUIR. Tali redditi possono essere corrisposti in forma monetaria ovvero in natura (c.d. fringe benefits) e sono disciplinati dai commi 3 e 4 dell’art. 51 TUIR.
L
a categoria dei redditi di lavoro dipendente comprende le retribuzioni percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tale categoria rientrano (oltre alle pensioni) i “redditi assimilati”, identificati da un elenco tassativo, che non presentano le caratteristiche proprie del reddito dipendente, ma che vengono assoggettati allo stesso regime fiscale, salvo specifiche eccezioni. Sono considerati lavoratori dipendenti tutti quei soggetti che svolgono un’attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, senza assunzione di rischio, con un orario di lavoro definito per una retribuzione erogata periodicamente e predeterminata. La condizione di socio di una società non esclude a priori quella di lavoratore dipendente: per i soci di società di persone, anche se amministratori, la qualifica di lavoratore subordinato viene solitamente esclusa, proprio per la netta distinzione fra le due figure (socio e amministratore); nelle società di capitali il rapporto di lavoro dei soci non amministratori può essere subordinato, purché la presta-
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METODI DI RETRIBUZIONE Il Regime ordinario di tassazione del lavoro dipendente si sviluppa in due fasi:
1
all’atto della corresponsione della retribuzione periodica: al momento dell’erogazione della retribuzione il datore di lavoro deve determinare l’imposta dovuta ed effettuare la ritenuta alla fonte (ex art. 23 comma 1 e 2 DPR 600/73) sulla parte imponibile, effettuando le detrazioni (detrazione per lavoro dipendente e per familiari a carico), rapportate al periodo di paga;
2
in sede di conguaglio a fine anno (o di fine rapporto): il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio tra l’ammontare di tutte le ritenute operate e l’imposta dovuta sulla totalità dei compensi erogati.
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DIPENDENTE
METODO DI RETRIBUZIONE
Abbiate voglia di sperimentare, cercando soluzioni alternative, materiali, tecniche. Reinventatevi ogni giorno. CONSIGLIO N째5 Grafico n째53
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AUTONOMO
AUTONOMO DEFINIZIONE, PARTITA IVA REGIME CONTABILE IMPOSTE
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essere obbligato al rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nel contratto. Il concetto di mancanza di subordinazione si comprende meglio se si pensa a quelle categorie di lavoratori autonomi che, per definizione, non hanno committenti ma, più propriamente, clienti, come i commercianti. Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo manuale e di quelle di tipo intellettuale. In quest’ultima categoria rientrano le libere professioni intellettuali del sistema ordinistico o del sistema associativo. Nei lavoratori autonomi di tipo manuale vanno considerati i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori e, in generale, quelli che la legge considera piccoli imprenditori. Nel lavoro autonomo rientrano alcune forme di collaborazione parasubordinata, che si distinguono per la prestazione dell’attività lavorativa in forma non subordinata ma neanche totalmente autonoma, bensì in forma coordinata e, spesso, inserita nell’organizzazione dell’imprenditore committente. Rientrano in queste forme di collaborazione autonoma le cosiddette Co.Co.Co, ormai sostituite (a parte alcuni casi specificatamente previsti dalla legge) dal lavoro a progetto anche detto Co.Co.Pro, e altre forme di lavoro parasubordinato. L’esistenza ambigua di “parasubordinati” dà luogo a varie confusioni. Un clamoroso esempio è il problema della Gestione Separata dell’INPS, che mette insieme i parasubordinati e i professionisti senza cassa di categoria con prestazioni diverse (per es-
3.1 AUTONOMO DEFINIZIONE
I
l lavoro autonomo è definito dall’art. 2222 del Codice Civile con “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV“. Il che indica quale lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Conseguenza di tale diversa natura è che il lavoratore autonomo svolge la propria attività con mezzi prevalentemente propri e non del committente, e con piena discrezionalità circa il tempo, il luogo e le modalità della prestazione. Non ha, dunque, vincoli di subordinazione nei confronti del committente, il quale non ha i poteri direttivi, di controllo e disciplinare tipici del datore di lavoro subordinato. In ogni caso il prestatore di lavoro autonomo può
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AUTONOMO
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E un lavoro che paragono spesso all’attivita dell’artigiano, piu si utilizzano i “nostri strumenti” piu si affina la manualita e il linguaggio diventa personale. In sintesi, per gestire la complessita del lavoro occorre una pratica continua. ,
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CONSIGLIO N°6 Grafico n°137
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DEFINIZIONE
empio, i professionisti non possono avere l’indennità di malattia) e con carichi diversi di contributi. I contributi dell’INPS sono ripartiti nel caso dei parasubordinati come 1/3 a carico dei lavoratori e 2/3 a carico del datore di lavoro. Invece nel caso dei professionisti, i contributi sono totalmente a carico dei lavoratori. La natura quasi subordinata dei parasubordinati ha spinto l’aliquota della Gestione Separata dell’INPS fino a 27,72% dal 01/01/2012 senza dare prestazioni corrispondenti ai professionisti iscritte nella stessa Gestione Separata dell’INPS che subiscono un’aliquota ben superiore rispetto agli altri professionisti e ai commercianti. Dal punto di vista fiscale c’è molta differenza tra lavoratore autonomo (ha ritenuta d’acconto e non deve iscriversi alla Camera di commercio) e imprenditore individuale (non ha ritenuta di acconto e deve iscriversi alla camera di commercio), anche se l’imprenditore individuale è, a volte, assimilato al lavoratore autonomo.
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AUTONOMO
PARTITA IVA
far questo si utilizza: - il modello AA9/7 (di colore rosso) se si decide di intraprendere l’attività in forma di ditta individuale - il modello AA7/7 (di colore marrone) se si decide di intraprendere l’attività in forma societaria. In questi modelli, che vengono distribuiti presso l’Ufficio, sono richiesti dati anagrafici e dati relativi all’attività da esercitare. Il lavoratore può optare tra diversi regimi contabili dal più semplice al più complesso (contabilità ordinaria) e deve essere assistito nella gestione della contabilità da un consulente per le incombenze richieste dalla legge.
3.2 PARTITA IVA
D
al punto di vista fiscale si definisce IVA (Imposta sul valore aggiunto disciplinata dal DPR 633/72) l’imposta che si applica sulle cessioni di beni, e sulle prestazioni di servizi, eseguite in Italia, da tutti i titolari di Partita IVA, e che di “fatto” paga il consumatore, in percentuale del 21% del bene servizio acquistato. Quella del 21% è l’aliquota generica, quella più diffusa su beni e servizi. Tuttavia la legge prevede anche delle aliquote pari al 4% (ad esempio per stampa e attività di legatoria di giornali, libri e periodici) e altre ancora del 10%. ( per medicinali, acqua birra, spettacoli teatrali) Per i titolari di partita IVA, l’IVA è “neutra”, cioè non è né un costo né un ricavo in quanto essi compensano l’IVA che devono al fisco, con l’IVA che hanno pagato ai loro fornitori nell’acquistare beni o servizi. Per aprire una partita Iva è necessario recarsi presso l’ufficio Iva o l’Ufficio delle entrate di competenza (in base al proprio domicilio fiscale) compilare e presentare una dichiarazione entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o della costituzione della società, per
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l’apposito quadro VO-Opzioni). I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA devono comunque comunicare l’opzione mediante l’apposito quadro VO da allegare alla dichiarazione dei redditi. Le stesse regole valgono nel caso di inizio attività e nel caso si voglia optare un regime diverso da quello “naturale”. In generale è una scelta che l’imprenditore deve prendere dietro consiglio del commercialista, che gli aprirà la partita iva in via telematica, operando le opportune opzioni in base a quanto definito in fase di pianificazione dell’avvio dell’attività e nell’ambito della scelta del tipo di forma imprenditoriale più adatta.
3.3 REGIME CONTABILE
I
n sede di apertura della P. IVA occorre scegliere ed indicare il tipo di regime contabile. La scelta è subordinata alla forma giuridica, al volume di affari presunto ed alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si parla di regime naturale nel caso in cui il contribuente adotti il regime contabile previsto dalle vigenti norme per la sua tipologia imprenditoriale mentre si parla di regime opzionale quando questi adotti un regime contabile alternativo - ma comunque consentito - rispetto a quello considerato come “naturale”. L’esercizio dell’opzione viene desunto dai comportamenti concludenti posti in essere dal contribuente o dalle effettive modalità di tenuta delle scritture contabili. Allo stesso modo anche la revoca dell’opzione viene desunta da comportamenti concludenti del contribuente. Sia l’opzione sia la revoca del regime contabile adottato devono essere comunque comunicati nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta (compilando
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AUTONOMO
REGIME ORDINARIO
scritture contabili obbligatorie in aggiunta a quelle civilistiche. Tali scritture possono essere tenute direttamente dal contribuente, nei luoghi in cui viene esercitata l’attività, oppure da altri soggetti presso le relative loro sedi. In questo caso è necessario che il depositario rilasci al contribuente una attestazione contenente la specificazione delle scritture in suo possesso, nonché la sua disponibilità alla loro esibizione, su richiesta degli organi di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. Si intende per volume d’affari ai fini delle imposte dirette l’ammontare costituito dai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi ( art. 85 e art. 109 D.p.r. 917/86) In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione l’opzione prescelta rimane comunque valida,salvo l’applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065. (art. 11 D.lgs 471/97) I soggetti che adottano il regime ordinario, come naturale ovvero come opzionale, devono quindi tenere: - libro giornale e libro degli inventari; - libri sociali prescritti dal Codice Civile per le società di capitali; - registri prescritti dalla normativa IVA; - scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppate in categorie omogenee in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito.
3.3.1 ORDINARIO
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egime ordinario (art. 13 D.p.r. 600/1973) Il regime “ordinario” costituisce regime “naturale”per: a) le società soggette ad IRES; b) per gli enti pubblici e privati soggetti ad IRES, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un attività commerciale; c)le società in nome collettivo, accomandita semplice e società a queste equiparate; d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali. Il regime “ordinario” può essere adottato come regime “opzionale” da parte di quei contribuenti che normalmente adotterebbero il regime contabile “semplificato” come proprio regime “naturale”. (contribuenti ex art. 18 D.p.r. 600/73). La normativa fiscale impone la tenuta di ulteriori
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cessivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per l’applicazione. Il contribuente che intraprende una nuova attività commerciale, al fine di verificare il superamento dei suddetti limiti, deve ragguagliare ad anno il volume d’affari conseguito nel periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività. Il regime “semplificato” si estende di anno in anno qualora gli ammontari sopra indicati non vengano superati. Il contribuente ha comunque la facoltà di optare per il regime “ordinario”. Tale opzione ha effetto a tempo indeterminato fino a revoca, ed in ogni caso, nel periodo d’imposta nel corso del quale è stata esercitata. I contribuenti che adottano il regime “semplificato” devono tenere i registri IVA nei quali vanno r iportate anche annotazioni non rilevanti ai fini di tale tributo ma necessarie per la determinazione del reddito imponibile ai fini IRE in quanto questi contribuenti non tengono il libro giornale. Nei registri tenuti a fini IVA devono quindi essere riportate il valore delle rimanenze e le operazioni non sono soggette a registrazione ai fini IVA con le modalità e i termini stabiliti per le altre operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l’ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese, nonché il valore delle rimanenze. Nel regime di contabilità “semplificata”, qualora ne ricorrano i presupposti, sussiste l’obbligo di tenere il
3.3.2 semplificato
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egime semplificato (art. 18 d.p.r. 600/1973) Il regime cosiddetto “semplificato” è previsto come “naturale” per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le società di persone e i soggetti equiparati nel caso abbiano conseguito nell’anno precedente ricavi non superiori a: - € 400.000,00 per le imprese che hanno ad oggetto prestazioni di sevizi; - € 700.000,00 per le imprese che hanno ad oggetto altre attività commerciali. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si deve far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente e, qualora non sia stata effettuata la separata annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Il regime “semplificato” prevede l’esonero della tenuta delle scritture contabili a partire dall’anno suc-
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AUTONOMO
registro dei beni ammortizzabili. L’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 695/1996 prevede che le annotazioni effettuate nel registro dei beni ammortizzabili possano essere eseguite anche nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA. L’art. 13 del citato D.P.R. 435/2001 ha introdotto per il contribuente in regime di contabilità semplificata la facoltà di non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, questi fornisca, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall’art. 16 del D.P.R. 600/73. La fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
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REGIME SEMPLIFICATO
A seguito di tale comunicazione l’Agenzia delle Entrate sostituisce il numero ordinario di partita IVA con un numero speciale, che rimane valido per tutto il periodo in cui permane tale regime. Il regime di “franchigia” prevede l’esonero della tenuta e conservazione dei registri IVA per cui di conseguenza, l’esonero della liquidazione e versamento dell’IVA periodica e annuale, della dichiarazione e comunicazione dati annuali e della comunicazione degli elenchi clienti e fornitori. I contribuenti che adottano tale regime devono emettere ricevute e scontrini fiscali senza addebito d’imposta e nel caso in cui emettono fatture di vendita, devono riportarvi una dicitura del tipo << senza addebito di IVA ai sensi dell’art. 32-bis DPR 633/72 ed esonero da registrazione>>. E’ inoltre previsto l’esonero di registrare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione ma vi è l’obbligo di numerarle e conservarle. Emettendo scontrini e fatture senza addebito di imposta, non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti. Il regime di “franchigia” si estende di anno in anno qualora gli ammontari e le condizioni sopra riportate non vengono superati. Il contribuente ha comunque la facoltà di optare per il regime “ordinario”. Sia in caso di passaggio da regime ordinario al regime di franchigia che nel caso inverso occorre procedere alla rettifica della detrazione IVA. In particolare nel caso di passaggio al regime di franchigia, poiché deve essere rettificata l’IVA già detratta, l’eventuale versamento dell’imposta dovuta può essere effettuato in unica soluzione ovvero in tre rate annuali
3.3.3 franchigia
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egime di franchigia (art. 32 bis DPR 633/1972 e art. 37 c. 15-17 DL 223/2006 conv. In L. 248/2006) Il regime di “franchigia” è entrato in vigore il 1 Gennaio 2007 e costituisce il regime IVA naturale per quei soggetti passivi persone fisiche residenti che, nell’anno precedente, hanno realizzato un volume di affari non superiore ad € 7.000,00. I soggetti che iniziano l’attività devono far riferimento al volume di affari che prevedono di realizzare ragguagliandolo ad anno.Tale regime non può essere adottato da: - i soggetti che effettuano operazioni di esportazione; - i soggetti che rientrano nei regimi speciali di determinazione dell’imposta; - i soggetti che eseguono in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati e di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. I soggetti che vogliono aderire a tale regime devono comunicarlo alla Agenzia delle Entrate attraverso la dichiarazione di inizio attività, per i nuovi soggetti, oppure attraverso la dichiarazione di variazione dati, per i soggetti già in attività.
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AUTONOMO
da corrispondere, a partire dallâ&#x20AC;&#x2122;anno in cui avviene il mutamento di regime, entro il termine per il versamento del saldo IVA.
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FRANCHIGIA
bligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; - sia stato realizzato un ammontare di ricavi non superiore a € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizio ovvero di € 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività.
3.3.4 semplificato per attivita imprenditoriali
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-qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia stato superiore ai limiti esposti al punto precedente;
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egime semplificato per le nuove attività imprenditoriali (art. 13 l. 388/2000) Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività artistica o professionale ovvero d’impresa beneficiano di un regime contabile particolarmente agevolato che prevede, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi, il pagamento di un’imposta sostitutiva sul reddito pari al 10% del reddito di lavoro autonomo o d’impresa prodotto.Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi facenti capo sia al soggetto che inizia la nuova attività che a quelli previsti per gli eventuali lavoratori di cui questi si avvale. Il contribuente che intende avvalersi delle agevolazioni deve comunicare la propria volontà in sede di dichiarazione di inizio attività, utilizzando il modello allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 14 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001.
- il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
Il regime “agevolato” cessa di avere efficacia:
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica ob-
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi superano gli importi sopra indicati;
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AUTONOMO
- a decorrere dallo stesso periodo d’imposta se i compensi o i ricavi superano del 50% gli importi sopra indicati. In questo caso,il reddito d’impresa o di lavoro autonomo sarà soggetto a tassazione nei modi ordinari; - a seguito di richiesta di revoca, utilizzando il modulo di comunicazione allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il soggetto ammesso al regime “agevolato” è esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP, e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti rilevanti ai fini IVA.
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SEMPLIFICATO PER ATTIVITA IMPRENDITORIALI
a) nell’anno solare precedente: − hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; − non hanno effettuato cessioni all’esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali; − non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori non occasionali, per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai familiari, ovvero corrisposto somme a titolo di borse di studio, di assegno o sussidio; − non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati che apportano solo lavoro;
3.3.5 imprese minime
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egime per le imprese minime (art. 1 c. 96-117 L. 244/2007, DM 2 gennaio 2008 e Circ. Min. 21 dicembre 2007 n. 73/E). Si tratta di un regime semplificato di determinazione del reddito e di tassazione applicabile, a decorrere dal 2008, ai soggetti che presentano determinati requisiti per poter essere considerati minimi. Esso comporta anche semplificazioni ai fini IVA e l’esenzione dall’IRAP. L’applicazione del regime semplificato è opzionale per i soggetti che iniziano l’attività a decorrere dal 2008. Questi ultimi devono indicare nella dichiarazione di inizio attività di presumere la sussistenza dei requisiti tenendo conto che il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. In caso di mancata opzione, resta valido il comportamento concludente ma si applica la sanzione di 258,00 euro.(Circ.Min. 28 gennaio 2008 n. 7/E). Per fruire del regime semplificato occorre presentare i seguenti requisiti:
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,anche finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. La legge individua alcune situazioni che precludono l’accesso al regime semplificato, indipendentemente dal rispetto dei requisiti precedentemente esposti: a) residenza all’estero; b) effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di attività di:
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AUTONOMO
− cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili; − cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
IMPRESE MINIME
termini e con le modalità ordinari. Non va presentata la dichiarazione IRAP. Il passaggio dal regime ordinario al regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell’IVA, già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, relativamente ai beni e ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati o, in caso di beni ammortizzabili, se non sono ancora trascorsi 4 o 10 anni dall’entrata in funzione/ultimazione. Le rettifiche vanno effettuate nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente al transito del regime dei minimi. L’imposta dovuta a seguito della rettifica, può essere versata in un’unica soluzione, o in 5 rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell’IVA relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF. Il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti illustrati precedentemente. A partire dal suddetto periodo divengono applicabili le regole ordinarie di determinazione e tassazione del reddito dell’impresa
c) partecipazione a società di persone o associazioni professionali, nonché a s.r.l. che hanno optato per il regime di trasparenza; d) assoggettamento ai regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie viaggi e turismo, rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, giochi ed intrattenimenti, vendite a domicilio etc.) Il reddito di impresa è determinato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo medesimo. Su tale reddito si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%. L’imposta va versata, previo scomputo delle ritenute eventualmente subite a titolo d’acconto, secondo le regole ordinarie. I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Permane, invece, l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Sono esclusi dall’applicazione dei parametri e degli studi di settore; pertanto, sono esonerati anche dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi. La dichiarazione dei redditi è presentata nei
Con l’introduzione della manovra Correttiva estiva, Decreto Sviluppo L. 106 del 12/07/2011, il “Regime per le imprese minime” sopra indicato ha subito notevoli e sostanziali modifiche infatti 2012 è presente uno sdoppiamento del regime agevolato.
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• Regime dei “nuovi” Minimi (co. 1 e 2) • Regime degli “ex” Minimi (co. 3, 4 e 5)
mento del 35esimo anno di età. Imposta sostitutiva dei “Nuovi” minimi: − 5% (sostituisce imposte sui redditi ed addizionali regionali e comunali). Determinazione del reddito dei “Nuovi” minimi: − applicabili le regole dei “Vecchi” minimi (principio di cassa, no ammortamenti, ecc.) Semplificazioni dei “nuovi” minimi: − Esonero obblighi di liquidazione e versamento Iva − Esonero obblighi di registrazione Iva, dichiarazione annuale e comunicazione dei dati Iva − No studi di settore − No Irap − Resta fermo l’obbligo di numerazione e conservazione fatture acquisto e bollette doganali, e quello di certificazione dei corrispettivi.
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equisiti soggettivi dei “Nuovi” Minimi: − Condizioni co. 96 e 99 Legge n. 244/2007 (condizioni per l’accesso al regime dei “vecchi” minimi) − Condizioni dettate dal co. 2 dell’art. 27 (che di fatto sono i requisiti per l’accesso alle nuove iniziative produttive) − Mancato esercizio nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di alcuna attività d’impresa o professionale − L’attività non deve costituire mera prosecuzione dell’attività svolta in precedenza in qualità di dipendente o autonomo (escluse il caso del praticantato) − Qualora venga proseguita l’attività svolta da altri soggetti in precedenza, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore a € 30.000,00. Condizioni “temporale” soggettiva dei “Nuovi” minimi: − Soggetti che intraprendono una nuova attività dal 1º gennaio 2012 − Soggetti che hanno iniziato successivamente al 31 dicembre 2007 Per quanto riguarda la durata: − Regola: periodo d’imposta in cui è iniziata la attività ed i quattro successivi (chi ha iniziato nel 2008 può fruire del nuovo regime solo per il 2012) − Deroga: applicazione del regime anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio, ma non oltre il periodo d’imposta di compi-
Regime fiscale “Ex” minimi: − Irpef ordinaria
Semplificazioni “Ex” minimi: − Esonero obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva − Esonero liquidazioni periodiche e versamenti periodici Iva − Esenzione Irap Obblighi “Ex” minimi: − Addebito Iva per rivalsa (e contestualmente diritto alla detrazione)
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AUTONOMO
Sii umile, aguzza l’ingegno, punta in alto, sii esigente, da te stesso in primis. CONSIGLIO N°7 Grafico n°125
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NUOVI MINIMI
quennio non abbiano ancora raggiunto questa età. Allo scadere del termine (i cinque anni) i contribuenti superminimi che hanno ancora i requisiti previsti dall’ex Regime dei Minimi (ad esempio, meno di 30mila euro di fatturato nell’ultimo esercizio), transitano automaticamente nel regime contabile agevolato previsto dallo stesso articolo 27 del decreto del 6 luglio 2012, quindi sono esonerati da:
− Versamento dell’eventuale debito Iva annuale in sede di dichiarazione Iva annuale − Obblighi di conservazione dei documenti emessi e ricevuti − Obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi − Assoggettamento studi di settore. Cessazione regime “Ex” minimi: A partire dal periodo d’imposta successiva a quello in cui si verifica di decadenza o di esclusione di cui ai co. 96 e 99 della legge 244/2007 E’ prevista la possibilità di optare per il regime ordinario, da comunicarsi nella prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata, ed è valida per almeno un triennio, e si rinnova automaticamente di anno in anno alla scadenza del triennio. Da segnalare che, la stessa opzione non è prevista nell’ambito del regime dei “nuovi” minimi.
- obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, - liquidazioni e versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, - imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Condizioni di accesso Per l’accesso al Regime dei Minimi il contribuente deve avere le seguenti caratteristiche:
Regime agevolato dei super minimi
Il Regime si applica ai nuovi imprenditori, ai giovani e ai lavoratori in mobilità che, a partire dal 1° Gennaio 2012, aprono un’impresa o un’attività di lavoro autonomo
- Non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare. Per il calcolo dei tre anni non si fa riferimento al periodo di imposta ma alla data. - L’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
Durata del regime L’agevolazione fiscale è valida solo per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, ed è prolungabile fino al compimento del 35esimo anno per coloro che allo scadere del quin-
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AUTONOMO
dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Si considera una mera prosecuzione l’attività che, pur cambiando veste formale, viene esercitata in sostanziale continuità rispetto, ad esempio nello stesso luogo, con gli stessi clienti, utilizzando gli stessi beni strumentali.
NUOVI MINIMI
- Non erogare somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro. - Non acquistare, anche mediante contratti di appalto e di locazione, beni strumentali di valore complessivo superiore a quindicimila euro. In base al comma 99 non possono accedere alle agevolazioni: - Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA.
- Se viene proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da soggetto, i ricavi del periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio fiscale non devono essere superiore a 30.000 euro. Se l’acquisto avviene nel corso dell’anno, non deve superare i 30mila euro nemmeno il fatturato dell’anno in corso.
- I non residenti. - I soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.
- Ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell’anno dell’attività d’impresa.
-Gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni, società a responsabilità limitata.
- Non effettuare cessioni all’esportazione, o operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino. - Non sostenere spese per lavoro dipendente (o per borse di studio o erogazioni liberali, come da art. 50, comma 1, lettere c e c-bis, del TUIR), o per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare.
Quanto si verifica una di queste condizioni ostative, il regime agevolato cessa a partire dall’anno fiscale successivo, tranne che nel caso del limite dei 30mila euro di ricavi: se la soglia viene superata del 50%, il regime fiscale cessa nello stesso anno.
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Adempimenti del nuovo Regime dei Minimi
Uscita dal Regime dei Minimi Si può uscire dal Regime dei Minimi per scelta, oppure perché non si hanno più i requisiti. Chi esce per scelta può optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari, tramite comportamento concludente, ed effettuando comunicazione con la dichiarazione annuale IVA (compilando il quadro VO). A differenza di quanto succedeva con il vecchio Regime dei Minimi, la scelta è irrevocabile, quindi chi abbandona l’agevolazione fiscale non può più rientrarvi.
Partita iva e registro imprese Chi inizia un’attività a partire dal primo gennaio 2012 (e periodi successivi) e presume di rientrare nei requisiti, deve comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9) e barrare nel quadro B la casella “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98“. Chi ha aperto la partita IVA senza effettuare alcuna comunicazione di voler accedere ai nuovi minimi, può presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dal 30 maggio, senza incorrere in alcuna sanzione. Se la prima dichiarazione IVA scade prima di questo termine, si può fare rettifica (nota di variazione) con addebito dell’imposta. Visto che fa fede l’effettivo inizio attività, e non la data di apertura della partita Iva, chi ha aperto la partita Iva prima del 2012 ma inizia di fatto a lavorare dopo il primo gennaio 2012 può chiedere il Regime dei Minimi con la dichiarazione di variazione dati di cui all’art. 35 del DPR n. 633 del 1972, barrando la casella relativa al regime fiscale di vantaggio.
L’imposta Il reddito si calcola con il principio di cassa (differenza fra ricavi e spese al momento dell’ effettiva operazione). I contributi previdenziali e assistenziali si deducono dal reddito, al quale si applica l’imposta del 5% sostitutiva di IRPEF e addizionali regionali. Esoneri liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto,tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal dPR n. 633 del 1972 e dal dPR n. 600 del 1973,comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA,versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge
INPS-CASSA Con l’attribuzione del numero di partita iva il soggetto può procedere all’iscrizione all’INPS o alla cassa contributiva di appartenenza
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AUTONOMO
31 maggio 2010, n. 78 (cd Spesometro), comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (comunicazione operazioni “black list”).
NUOVI MINIMI
ta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.
Obblighi - numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, - certificazione dei corrispettivi, - comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, dell’intenzione di effettuare acquisti intracomunitari per essere inclusi nell’archivio VIES, - integrazione delle fatture per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni; - presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat. - Infine, chi applica il Regime dei Minimi non può esercitare il diritto di rivalsa né detrarre l’IVA assol-
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AUTONOMO
TRIBUTI
L’imposta è una prestazione coattiva di ricchezza finalizzata al soddisfacimento di bisogni pubblici indivisibili quali, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia e l’ordine pubblico. E’ prelevata in relazione ad un fatto economico che esprime capacità contributiva, come il reddito nell’Imposta personale, il consumo nell’imposta sul valore aggiunto, etc., secondo il cosiddetto principio del sacrificio. La tassa è una prestazione che viene richiesta per la fruizione di un servizio pubblico divisibile, come l’istruzione o la sanità in base al principio del beneficio. Solitamente la tassa non copre per intero il costo del servizio pubblico, che quindi viene in parte finanziato da imposte. Il contributo è una categoria non ben definita dalla dottrina, in quanto secondo parte di essa è possibile ricondurlo nei casi concreti alla tassa (es. contributo di utenza stradale), in quanto dovuto per uno specifico servizio, o all’imposta (contributo al servizio sanitario nazionale). Il suo importo tende a coprire o ha relazione con il costo del servizio (contributi previdenziali, contributi di bonifica). A differenza della tassa, che si applica quando si richiede un servizio, il contributo può essere attivato dall’Ente Pubblico per coloro che ricadono nell’ambito della prestazione di un determinato servizio.
3.4 tributi
I
l tributo è una prestazione patrimoniale coattiva, consistente in beni in denaro o in natura, che deve essere corrisposta allo Stato o ad un altro ente pubblico, per effetto dell’esercizio della potestà impositiva dello Stato o di altro ente pubblico, per il soddisfacimento della spesa pubblica connessa ai bisogni pubblici. Secondo la Corte Costituzionale sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla “doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (ex multis: sentenze n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005)”. In un sistema tributario i tributi sono classificati in: - Imposte; - Tasse; - Contributi.
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I
mposta L’imposta è un tipo di tributo, ovvero una delle voci di entrata del bilancio dello Stato, costituita da un prelievo coattivo di ricchezza dal cittadino contribuente non connesso ad una specifica prestazione da parte dello Stato o degli altri enti pubblici per servizi resi al cittadino e destinata alla copertura della spesa pubblica. Nei paesi eredi del diritto romano è distinto dalla tassa, che è invece legata a una specifica prestazione. La parte delle entrate statali costituita dalle imposte è detta gettito fiscale. Il livello di imposizione e la ripartizione delle imposte tra le fasce della popolazione sono oggetto di studio della scienza delle finanze e sono attuati attraverso misure di politica fiscale. Il livello di imposizione fiscale medio di un paese, impropriamente detta tassazione, si chiama pressione fiscale.
I
RPEF L’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è l’imposta diretta che procura allo Stato il maggior gettito fiscale. E’ un’imposta personale e progressiva: personale in quanto colpisce il reddito delle persone fisiche, progressiva in quanto all’aumentare del reddito aumenta l’aliquota da applicare sulla base di scaglioni prefissati. La base imponibile è costituita dal reddito, intendendo per “reddito” qualsiasi elemento di ricchezza proveniente da lavoro dipendente ed assimilato (pensioni, indennità di disoccupazione, cassa integrazione), da lavoro autonomo, da capitale investito,
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da partecipazioni in società, da redditi fondiari e da redditi diversi. Il reddito d’impresa viene assoggettato ad IRPEF in base alle seguenti aliquote: 23% per il primo scaglione, comprendente redditi fino a 15.000 euro; 27% per il secondo tra 15.000 e 28.000 euro; 38% per il terzo tra 28.000 e 55.000 euro; 41% per il quarto, tra 55.000 e 75.000 euro; 43% per il quinto, oltre 75.000 euro.
I
RAP L’imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l’acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 dal governo Prodi, dall’allora ministro delle finanze Vincenzo Visco. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si calcola applicando l’aliquota del 3,9 % al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale. Il valore aggiunto uguale a Ricavi meno Costi. La determinazione del valore aggiunto è differenziata in relazione alla tipologia dei soggetti ed al regime contabile.
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C
ontributi I contributi sono una tipologia di tributo ovvero somme di denaro elargite da un soggetto detto contribuente verso una pubblica amministrazione o lo Stato e che rientrano nell’ambito delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui all’art. 23 della Costituzione. I contributi sociali sono un prelievo obbligatorio effettuato dallo Stato o dalle pubbliche amministrazioni nei confronti dei soggetti stabiliti dalle norme i quali possono avere o non avere alcun beneficio dal servizio pubblico (es. pensione di vecchiaia ai lavoratori dipendenti e imprese che versano parte dei contributi). Nel caso di autonomia gestionale dell’ente per la fornitura di un servizio pubblico, i contributi sociali devono garantire complessivamente la stabilità finanziaria dell’ente gestore di forme di previdenza obbligatorie. Dal punto di vista dei beneficiari del servizio, i contributi sociali versati non sono strettamente legati alla totale copertura della spesa pubblica correlata al servizio, infatti le tasse sono utilizzate anche per garantire prestazioni sociali ai meno abbienti, caricandole sulla collettività.
INPS
fettuati all’INPS o all’INAIL, per ottenere la copertura di rischi legati all’invalidità, alla malattia, agli infortuni. La caratteristica dei contributi sociali è l’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro in conseguenza dell’instaurazione di un rapporto di lavoro. Sono nulli accordi tra le parti volti ad evitare il pagamento dei contributi e il mancato versamento di essi (es. lavoro nero), nonché l’inosservanza degli adempimenti burocratici connessi, è pesantemente sanzionato anche in via penale. Per i liberi professionisti, i commercianti e gli artigiani il presupposto per l’obbligo contributivo è, al pari, lo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. Il principio alla base del versamento dei contributi è di aiuto sociale: in primis, verrà garantito al beneficiario il diritto, al raggiungimento di determinati requisiti, alla pensione, ma, nell’immediato, il lavoratore potrà fruire di servizi circostanziati che attenuino gli effetti negativi di particolari situazioni (disoccupazione, malattia, infortunio, invalidità, carichi familiari ecc..).
C
ontributi Individuali Sono i contributi accreditati sul “conto individuale” dell’assicurato per eventi non direttamente collegati allo svolgimento di un’attività di lavoro. In altre parole il conto individuale può essere incrementato a seguito di specifica domanda o d’ufficio in casi espressamente previsti dalla legge, con l’accredito di: Contributi volontari, versati a copertura di periodi
Contributi sociali
L’esempio principale di contributo è rappresentato dai contributi sociali, che si dividono in: Contributi previdenziali, sono versamenti obbligatori effettuati solitamente, in Italia, all’INPS (Settore privato) e all’INPDAP (settore pubblico) per ottenere successivamente una prestazione pensionistica. Contributi assistenziali, altrettanto obbligatori, ef-
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In altre parole: a fronte del lavoro, il sistema di sicurezza sociale prevede che obbligatoriamente,debbano essere versati i contributi previdenziali, cioè somme di danaro, diversamente calcolate a seconda del tipo di attività svolta, che alimentano un monte( detto Fondo, Cassa o Gestione previdenziale ) cui si attinge nel corso della vita lavorativa del contribuente a causa di: - cessazione del rapporto di lavoro - diminuzione della capacità lavorativa - necessità di sostegno del reddito familiare alla fine della vita lavorativa, per la liquidazione della pensione. NPS L’Istiuto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è il principale ente previdenziale italiano, presso cui debbono essere obbligatoriamente assicurati tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi, che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma. L’INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
privi di contribuzione ovvero per periodi durante i quali è stata svolta attività lavorativa part-time; Contributi figurativi, accreditati a domanda per periodi durante i quali non è stata prestata attività lavorativa ovvero riconosciuti d’ufficio in quanto relativi a periodi durante i quali è stata corrisposta una particolare indennità; Contributi da riscatto, accreditati in base a specifiche norme legislative per periodi durante i quali non è stata prestata attività lavorativa ovvero, se prestata, è intervenuta la prescrizione, prevista dalla legge, dell’obbligo del versamento contributivo da parte del datore di lavoro; Contributi da ricongiunzione, ricongiunti nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall’Inps in quanto riferiti a periodi durante i quali è stata svolta attività lavorativa con iscrizione ad altre casse o fondi previdenziali diverse dall’Inps ovvero ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. L’accredito dei contributi può avvenire gratuitamente (contributi figurativi) ovvero dopo il pagamento di un importo (onere di riscatto) determinato in relazione alle retribuzioni o ai redditi percepiti nel periodo antecedente la data di presentazione della domanda.
I
Previdenza di categoria
Le Casse di previdenza sono gli enti previdenziali di riferimento per i liberi professionisti. Sono dette anche Fondi autonomi poichè hanno come principale attività quella di riscuotere e gestire i contributi previdenziali e assistenziali dei propri iscritti in modo del tutto autonomo rispetto all’Inps
Contributi obbligatori
I contributi si dicono obbligatori quando sono imposti in relazione ad un’attività di lavoro svolta con modalità e tempi previsti dall’ordinamento giuridico vigente.
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dal punto di vista previdenziale, le Casse provvedono a riscuotere i contributi e a corrispondere le pensioni ai professionisti iscritti; dal lato assistenziale, le Casse si occupano del pagamento delle prestazioni aggiuntive finalizzate a sostenere il reddito dei loro iscritti (come gli assegni familiari, gli assegni di disoccupazione, gli assegni comunali per la maternità e così via) e delle prestazioni di natura prettamente assistenziale (come la copertura sanitaria degli iscritti e dei loro familiari). I professionisti iscritti agli Albi professionali sono obbligati ad iscriversi alla propria Cassa di riferimento e a versare regolarmente i contributi previdenziali richiesti. Chi svolge una professione non rappresentata da una Cassa autonoma è invece obbligato ad iscriversi alla Gestione separata dell’Inps. Normalmente, il professionista è tenuto a pagare annualmente una quota di contributi calcolata in percentuale rispetto al proprio reddito (“contributo soggettivo”). Ad essa si aggiunge il “contributo integrativo”, un’altra quota di importo minore, che va aggiunta ad ogni fattura e viene versata dal cliente del professionista. Alcune Casse hanno anche, in aggiunta, il “contributo di maternità”, che serve a pagare l’indennità di maternità alle professioniste in caso di nascita di un figlio. Se il reddito è al di sotto di una certa soglia, la persona è comunque tenuta a pagare una quota minima, sia per il contributo soggettivo, sia per quello integrativo. Le Casse di previdenza, pur essendo autonome e finanziate in toto dai propri iscritti, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali. Le norme di riferimento sono: la Legge n. 537 del 1993, il Decreto legislativo n. 509 del 1994, la Legge n. 335 del 1995, il Decreto legislativo n. 103 del 1996 e la Legge n. 111 del 2011 (quest’ultima solo per ciò che riguarda i professionisti già pensionati).
Lavoratori autonomi senza cassa Requisiti La L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha previsto l’iscrizione alla Gestione Separata dei liberi professionisti titolari di Partita Iva, così come definiti ai sensi dell’art. 53, c. 1 del TUIR. Si possono quindi esaminare alcuni requisiti identificativi: 1. contenuto artistico o professionale dell’attività di lavoro autonomo, secondo la definizione data dal TUIR; 2. autonomia del lavoro: l’attività deve essere svolta senza vincoli di subordinazione, decidendo autonomamente tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione; 3. abitualità e professionalità del lavoro: questa condizione si ritiene realizzata quando il soggetto pone in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati ad un risultato, soprattutto se svolti nei confronti di una pluralità di soggetti. Non occorre che tale attività sia esclusiva né prevalente, basta solo che sia abituale;
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AUTONOMO
4. natura non di impresa: l’attività di lavoro autonomo si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale, mentre nell’attività condotta sotto forma di impresa prevale il fattore “organizzazione” delle risorse produttive (beni, servizi e risorse umane). Si consideri comunque che ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (ex art. 51 – Redditi d’impresa). Viceversa sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante per il loro esercizio;
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è quindi definita per differenza fra i compensi percepiti e le spese di gestione, secondo i criteri previsti dall’art. 54 del TUIR (ex art. 50). Contributo Il contributo alla Gestione Separata è calcolato applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nell’anno di riferimento nei limiti del massimale previsto per l’anno stesso. E’ interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi. L’esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest’ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l’intero importo.
5. esercizio in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica. Tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 53, c. 1 del TUIR: ai fini fiscali tali associazioni sono equiparate alle società semplici (art. 5, c. 3, lett. c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello unico.
Versamento Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell’anno di riferimento e quest’ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef. Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze: 16 giugno per il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010, pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
Base imponibile I liberi professionisti dichiarano i redditi provenienti dalla loro attività nel quadro RE (redditi da lavoro autonomo) o, in caso di esercizio in forma associata, nel quadro RH (redditi di partecipazione). La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (v. Principi):
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chi sa fa, chi non sa parla.
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30 novembre per il versamento del secondo acconto 2010, di importo pari al primo. Per le modalità di versamento e di compilazione del mod. F24 v. F24 - Professionisti senza cassa. ommercianti I titolari sono responsabili per il versamento dei contributi propri e dei propri collaboratori. È stato definito un reddito minimo (minimale di reddito), comunque dovuto anche nel caso in cui quello effettivo accertato ai fini fiscali si mantenga al di sotto di tale soglia (inferiore o negativo). Tale reddito viene utilizzato come base di riferimento per il pagamento dei contributi previdenziali (c.d. contributo minimo obbligatorio). Se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati anche i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale). I contributi sono dovuti nei limiti di un reddito massimo imponibile. Per artigiani e commercianti iscritti per la prima volta nella gestione dal 1.1.1996 (soggetti privi di anzianità contributiva) vige un diverso limite massimo di reddito.
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L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (INAIL) è un ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano.
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IMPRENDITORE DEFINIZIONE, TIPI DI SOCIETÀ REGISTRO IMPRESE SCRITTURA CONTABILE AUTORIZZAZIONI
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questo che è stato deciso di includere questo aspetto all’interno della guida. Si è ritenuto utile quindi tracciare un quadro che riassuma non solo gli obblighi e le incombenze che gravano su un’impresa nel momento di avvio dell’attività, ma anche tutte le problematiche che si devono affrontare nella delicata fase di pianificazione dell’idea imprenditoriale. Pianificare significa decidere oggi cosa fare domani definendo i tempi (quando), i modi (come) ed i ruoli (chi). Infatti, chi decide di avviare un’impresa spesso non può permettersi di ricorrere a risorse interne/esterne di elevato livello professionale, e perciò deve in prima persona, eventualmente coadiuvato dai propri soci, nel caso di una società, assolvere a un numero elevato di funzioni ed essere in grado di spaziare nei vari campi inerenti alla gestione d’impresa (marketing, amministrazione, produzione, finanza, logistica ecc.). Una formazione di base adeguata su come costruire i propri piani di fattibilità costituisce quindi un elemento essenziale per il successo di una nuova impresa. Il piano di fattibilità infatti costituisce non solo un valido strumento di pianificazione dell’attività da avviare, ma anche uno strumento per monitorare, controllare e correggere ciò che avviene nell’impresa. L’art. 2082 del Codice Civile definisce come imprenditore “chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”. L’art. 4 comma 1 del D.p.r. 633/72 (Decreto IVA) definisce l’esercizio di imprese come “… l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle
4.1 Imprenditore definizione
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el corso della tesi si è analizzato come aprire la propria partita Iva, quali solo le caratteristiche ad essa legate, e i requisiti e gli obblighi di chi decide di intraprendere il lavoro in proprio. Dati dati ricavati, si è evinto che sempre più grafici decidono di intraprendere questa scelta, vuoi per la libertà garantita da essa, vuoi per la crescente disoccupazione legata alla diminuzione di assunzioni. Si può quindi dire che sempre più persone decido di mettersi in proprio , lavorando legati a uno studio o in maniera singola, magari dalla propria abitazione. Quindi non resta che affrontare un ultimo punto legato al mondo del lavoro e che ha una grande importanza per chi decide di intraprendere questa strada: l’apertura di un proprio studio quindi di una propria impresa. Qui la figura del grafico si trasforma, assumendo nuovi ruoli e mansioni, diventando imprenditore. Con imprenditore non ci si riferisce solamente al proprietario della grande industria, ma anche al piccolo artigiano che svolge più mansioni da solo, ed è per
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attività commerciali od agricole di cui agli art. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazioni di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile”, definizione che trascura tanto l’esclusività dell’attività quanto la forma dell’organizzazione, fornendo, di riflesso, una differente definizione dell’imprenditore che, coerentemente con la natura tributaria della norma medesima, risulta assai più ampia di quella civilistica. La scienza economica tradizionale definisce invece imprenditore “…colui che organizza e coordina a proprio rischio i fattori diproduzione, cioè natura, lavoro e capitale, per realizzare un processo di produzione o di scambio di beni o di servizi” ponendo dunque maggiormente l’accento sull’impresa come organismo produttivo. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. L’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica in autonomia, senza vincoli di subordinazione gerarchica e che sopporta il rischio inerente all’impresa. L’impresa è quindi composta di 3 elementi fondamentali, che l’imprenditore deve essere in grado di gestire: professionalità, attività economica, organizzazione dei mezzi. Spesso, infatti nelle imprese artigiane e nelle PMI è l’imprenditore che assume su di sé le diverse mansioni: • è il proprietario dell’impresa;
DEFINIZIONE
• è il dirigente; • è il contabile; • è l’operaio. Per diventare imprenditori occorrono qualità personali, perseveranza, metodo ed una buona dose di fortuna. Naturalmente per aprire una propria impresa è necessario un capitale iniziale, cioè una cospicua somma di denaro che permetta il pagamento delle apposite tasse e anche l’acquisto, o l’affitto dei beni necessari all’apertura della propria impresa. Uno dei primi passi per avviare concretamente un’impresa è individuare la forma giuridica che si ritiene più “idonea” tenendo presente vari fattori: • disponibilità di capitali; • grado di responsabilità accettabile dai partecipanti; • dimensione dell’impresa costituenda; • grado di responsabilità nei confronti dell’esterno; • possibilità di ricorrere a particolari forme di finanziamento legate a determinate forme giuridiche; • natura dell’attività esercitata, ecc. Secondo il vigente ordinamento giuridico un’impresa può essere organizzata nelle seguenti forme: • impresa individuale; • società di persone; • società di capitale; • cooperativa.
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• distribuzione carico fiscale. Se l’impresa intende costituirsi in forma societaria dovrà prima stipulare l’atto costitutivo ed avere ottenuto, in capo alla società,l’attribuzione del codice fiscale. Il diverso tipo di vincolo contrattuale determina quale tipo di società costituire. Esistono società di persone e società di capitali, le societa di persone si dividono in società semplice, società a nome collettivo e società in accomandita semplice.
4.2 Impresa indivuduale e societa ’
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ocietà semplice Lo schema della società semplice è riservato a tutte le attività economiche che non siano qualificabili come commerciali e che non trovano corretto inquadramento nell’istituto della comunione, in quanto preordinate al mero godimento di beni. L’ambito di applicazione dello schema della società semplice è già evidente dalla lettura degli artt. 2247, 2248 e 2249 c.c. In particolare l’art. 2248 c.c. delimita l’ambito di applicabilità delle norme in tema di società da quelle in tema di comunione, statuendo che non rientrano nel concetto di società le forme di godimento collettivo di una o più cose. L’art. 2249 citato, delineando i tipi di società, impone alle società che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali (come definite dall’art. 2195 c.c.), l’utilizzo degli schemi trattati nel Codice Civile al Capo terzo e successivi del Titolo quinto: pertanto l’impiego del tipo “società semplice” risulterebbe limitato a quelle società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa (non di semplice godimento dei beni ex art.
mpresa individuale Si ha un’impresa individuale quando un solo soggetto si assume al 100% i rischi e le responsabilità presenti nella gestione aziendale, rispondendone con il proprio patrimonio personale; il fallimento della ditta individuale si estende anche al titolare. A fronte del grosso peso delle responsabilità che gravano su un solo imprenditore, la ditta individuale si caratterizza per un’assenza di vincoli sia per quanto riguarda le formalità da espletare in fase di avvio, sia per quanto riguarda la gestione dell’azienda.
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ocietà Si ha una società quando i rischi e le responsabilità sono divisi tra due o più persone, unite tra loro da vincolo contrattuale con spirito di cooperazione e tra cui dividere utili e perdite. Elementi caratteristici di una società: • divisione di rischie responsabilità; • apporto finanziario di più soggetti; • divisione patrimonio personale e societario;
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IMPRENDITORE
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
tà è l’esistenza di due tipi di soci:
2248 c.c.). Le società di persone disciplinate dal Codice Civile sono, oltre alla società semplice (che non ha però per oggetto attività commerciali), la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.
- gli accomandatari che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni della società (praticamente come i soci di S.n.c.);
Società in nome collettivo
- gli accomandanti che invece rispondono soltanto per la quota da loro conferita (responsabilità limitata).
La nozione e la caratteristica fondamentale delle S.n.c. è che i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni (debiti, impegni assunti, ecc…) della società. Si ricorda il significato di responsabilità solidale ed illimitata: - responsabilità solidale significa che il socio, quando la società non è in grado di far fronte ai propri impegni, ne risponde interamente e non solo in proporzione alla sua quota di partecipazione; - responsabilità illimitata significa che il socio risponde personalmente con tutto il suo patrimonio, naturalmente dopo che i creditori della società si sono avvalsi di tutto il patrimonio della società senza essersi interamente soddisfatti. -In questo senso la responsabilità è chiamata anche sussidiaria e cioè, i soci rispondono in proprio personalmente quando i creditori della società non hanno potuto essere interamente pagati col patrimonio della società stessa. La denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci e l’indicazione del rapporto sociale.
In sostanza l’intera regolamentazione delle S.a.s. è appunto incentrata sul rapporto esistente fra queste due categorie di soci mentre per il resto è disciplinata dagli stessi principi della società in nome collettivo. La ragione sociale della società deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e l’indicazione che si tratti di una S.a.s. Se un socio accomandante acconsente che nella denominazione della società sia compreso il suo nome, egli risponde nei confronti dei terzi solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali. L’atto costitutivo deve indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti. Il socio accomandante diventa illimitatamente e solidalmente responsabile nei confronti dei terzi (e può anche essere escluso dalla società) qualora compia atti di amministrazione o tratti o concluda affari in nome della società; può, invece, trattare o concludere singoli affari quando sia munito di procura speciale.
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ocietà in accomandita semplice Caratteristica fondamentale di questo tipo di socie-
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Essere una guida per il cliente e non eseguire semplicemente comandi.
CONSIGLIO N째9 Grafico n째91
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IMPRENDITORE
SOCIETÀ DI CAPITALI SRL
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partecipazione dei vari soci non è rappresentata da azioni. Nella denominazione della società (che può essere di qualunque genere) occorre indicare che si tratta di “società a responsabilità limitata”. Questa forma societaria consente ai soci di evitare responsabilità personali connesse all’attività svolta. Il capitale minimo richiesto per la costituzione di S.r.l. è di 10.000,00 Euro e possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, se stabilito dall’atto costitutivo; viceversa il conferimento deve farsi in denaro. I conferimenti da parte dei soci fondatori possono quindi essere effettuati: - in denaro, con versamento nel momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo di almeno il 25% del capitale sottoscritto e dell’intero soprapprezzo. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria; - tramite l’apporto di beni in natura e di crediti, stimati secondo le disposizioni dell’art. 2465 c.c.; - sotto forma di prestazione d’opera o di servizi a favore della società, garantiti dalla sottoscrizione di una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria almeno di importo pari alla valutazione di questi ultimi. La nuova disciplina societaria lascia all’atto costitutivo la determinazione della facoltà, sia per il consiglio di amministrazione (nel caso sia stato costituito) sia per i soci, di adottare decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso occorre che nei
4.3 societa di capitali s.r.l.
Responsabilità dei soci non personale, ma limitata alle quoteconferite; quindi le qualità personali dei soci delle società di capitale possono avere un’importanza relativa rispetto al valore dei loro conferimenti. La durata della società è illimitata. Le società di capitali previste dal Codice Civile sono: - società per azioni (S.p.A.); - società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); - società a responsabilità limitata (S.r.l.); - società cooperative. Le scelte di creare una S.p.A e S.a.p.a. o società cooperative non sono consone alla tipologia di attività che si è deciso di analizzare quindi la scelta ricade sulle diverse forme possibili di S.r.l
Società a responsabilità limitata
Nella S.r.l., la caratteristica fondamentale è che i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota da essi sottoscritta. La quota di
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documenti sottoscritti dagli amministratori piuttosto che dai soci risultino con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Esistono comunque una serie di deliberazioni per la cui validità è richiesta la riunione del consiglio di amministrazione (art. 2475 co. 5 c.c.), così come è obbligatoria la forma assembleare per le deliberazioni dei soci che riguardano le materie di cui ai punti 4) e 5) dell’art. 2479 co. 2 c.c., oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, ovvero se nell’atto costitutivo non vi sia la previsione per i soci di poter adottare decisioni per iscritto o mediante consultazione scritta. I soci decidono sulle materie ed argomenti determinati dall’art. 2479 co.1 e 2 c.c. (nella maggior parte dei casi si tratta di materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo) e, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, tali decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le partecipazioni dei soci sono normalmente determinate in misura proporzionale ai conferimenti, se l’atto costitutivo non prevede diversamente, e la partecipazione di un socio non può mai essere inferiore ad un Euro. Ogni quota ha diritto ad un voto ed ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall’art. 2479 c.c., ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Così come per il diritto di voto anche i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alle parteci-
pazioni possedute; l’atto costitutivo può comunque prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Per ciò che riguarda l’assemblea dei soci, l’atto costitutivo ne determina i modi di convocazione, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione dei soci stessi sugli argomenti da trattare. L’assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale; l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Inoltre, ogni deliberazione, indipendentemente dal quorum richiesto per la sua adozione, è da intendersi valida se in sede di discussione partecipa l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento in questione. La nuova disciplina societaria regola quindi le decisioni dei soci, i compiti e le modalità di svolgimento dell’assemblea dei soci secondo i rinnovati artt. 2479 e 2479-bis c.c. Occorre inoltre precisare che, con la nuova riforma societaria, viene abolita l’assemblea straordinaria. Trattando della struttura di amministrazione e controllo, mentre per le S.p.A. è facoltà dei soci fondatori scegliere fra l’adozione del sistema dualistico, monistico o tradizionale, la disciplina della S.r.l. consente solamente l’applicazione del sistema tradizionale basato sul dualismo consiglio di amminis-
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delle Spa non possono emettere prestiti obbligazionari. Chi intende finanziare una società a responsabilità limitata, potrà farlo come finanziatore esterno, senza doverne diventare socio. La scelta, rispetto al caso dei versamenti effettuati dai soci, conviene fiscalmente al finanziatore (persona fisica) mentre è indifferente per la società. Potranno beneficiare di tale opportunità le Srl che occupano più di nove persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni, cioè tutte le società non definite microimprese dalla raccomandazione della Commissione Europea, n. 2003/361/CE. Il ruolo del soggetto che deve assistere all’emissione delle cambiali e al supporto nella fase di collocamento può essere assunto da una banca, da un’impresa di investimento, da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile, ma con succursale costituita nel territorio italiano. Lo sponsor classifica, rendendo pubbliche le classificazioni adottate, l’emittente al momento del’emissione distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia per poi metterle in relazione con le operazioni garantite. Lo sponsor è obbligato a segnalare per ciascun emittente se l’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale attivo corrente rilevabile dall’ultimo bilancio approvato. Gli aspetti fiscali riguardano gli interessi passivi relativi alle cambiali finanziarie, emesse dalle Srl. Essi sono deducibili anche se sono superiori rispetto al
trazione – collegio sindacale. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria, qualora ne ricorrano gli estremi secondo l’art. 2477 co. 1 e 2 c.c., ovvero volontaria. Per ciò che riguarda l’emissione di obbligazioni, con l’introduzione della riforma del diritto societario, se l’atto costitutivo lo prevede, la società a responsabilità limitata può emettere titoli di debito a condizione che questi siano sottoscritti solamente da investitori professionali che, nel caso li trasferissero a terzi che non fossero a loro volta investitori professionali ovvero soci, continuerebbero a rispondere della solvenza della società.
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RL: nuove forme al finanziamento agevolato Il decreto sullo Sviluppo L. 83/2012 incentiva fiscalmente il finanziamento alle imprese in particolare per le Srl. Infatti l’art. 32 del decreto “Strumenti di finanziamento delle imprese” al comma 8 prevede che le cambiali finanziarie emesse da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, che non siano banche o micro imprese, siano esenti da bollo e i loro interessi possono essere dedotti anche se hanno il saggio superiore al 1,25% annuo. Per tali operazioni è obbligatorio che vi sia un “advisor” che assista l’emissione (banca o altro operatore finanziario). Tale soggetto deve mantenere nel proprio portafoglio titoli una quota che va dal 2% al 5% del valore totale emesso. In questo modo si intende incentivare fiscalmente il suddetto strumento di finanziamento (cambiali finanziarie), soprattutto per le Srl che a differenza
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sia persona giuridica o dell’unico socio che sia unico socio di una pluralità di società di capitali (anche per azioni). Quindi, il socio persona giuridica di S.r.l. o il socio unico di più società di capitali conserva il beneficio della limitata responsabilità, al pari del socio unico che sia persona fisica. Inoltre, attenendosi al nuovo art. 2462 del Codice Civile, l’unico socio risponde illimitatamente, quindi oltre il valore dei suoi apporti al capitale sociale, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
tasso ufficiale di riferimento Bce, aumentato di due terzi (articolo 3, comma 115, Legge 54/1995). Le cambiali devono essere sottoscritte da investitori qualificati che non sono soci direttamente o indirettamente della società che li emette. La deduzione non è più limitata al tasso dell’1,25% ma deve solo rispettare il test dell’articolo 96, Tuir (deduzione nel limite degli interessi attivi e del 30% del Rol). Pertanto in capo al percettore degli interessi della cambiale finanziaria, dal 1° gennaio 2012 si applica la ritenuta alla fonte del 20%, ma dal 26 giugno 2012 è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 20% sugli interessi delle cambiali emesse da questa data dalle “società diverse dalle banche e dalle società quotate”, quindi, anche per le Srl (articolo 32, comma 10, D.L. 83/2012). Sugli interessi erogati per il finanziamento soci, la società deve trattenere una ritenuta del 20% a titolo d’acconto (articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/73).
- la società è insolvente; - i conferimenti non sono stati completamente liberati (sia quelli dell’unico socio originario, sia quelli promessi ma non effettuati dai soci di società pluripersonale che sia divenuta unipersonale); e ciò sia per i conferimenti in sede di atto costitutivo, sia per quelli conseguenti ad operazioni sul capitale.
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ocietà a responsabilità limitata con un unico socio Per costituire la S.r.l. unipersonale valgono sul piano formale le medesime regole che caratterizzano la costituzione della S.r.l. pluripersonale. Alcune novità vennero introdotte dal Decreto Legislativo n. 88 del marzo 1993 e sono state ridisciplinate con la nuova riforma del diritto societario approvata con Decreto Legislativo il 10 gennaio 2003, soprattutto per ciò che riguarda la responsabilità del socio unico. Le novità attengono alla scomparsa della previsione della responsabilità illimitata dell’unico socio che
- non è stata effettuata nel Registro delle Imprese la pubblicità dell’unicità del socio secondo quanto previsto dall’art. 2470 c.c. Al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo il socio unico è tenuto a versare in denaro presso una banca l’intero ammontare del conferimento ovvero in alternativa sostituire tale versamento con la stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria, in modo che egli possa in ogni momento
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sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. Così come per il conferimento iniziale, anche per l’aumento di capitale sottoscritto dall’unico socio il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Nel caso in cui una S.r.l. pluripersonale diventi unipersonale e che quindi venga meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni (art. 2464 co. 7 c.c.). Inoltre occorre che negli atti e nella corrispondenza sia indicato che si tratta di S.r.l. a socio unico. Infine, per quanto riguarda i contratti stipulati dalla società con l’unico socio e le operazioni compiute dalla società a favore di lui, queste sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori oppure da atto scritto, avente data certa anteriore al pignoramento eseguito dai creditori. Peraltro la riforma del diritto societario, introdotta con il Decreto Legislativo n. 6 del 10 gennaio 2003, modifica profondamente la disciplina della S.r.l. rendendola autonoma rispetto a quella propria della società per azioni, perseguendo in questo modo l’obiettivo di accrescere l’autonomia dei fondatori nel modellare l’organizzazione della struttura aziendale in funzione degli obiettivi economici che la stessa si prefigge di conseguire. I nuovi artt. 2462 - 2483 del c.c. disciplinano la società a responsabilità limitata; il legislatore delegato crea una disciplina propria di questa forma societaria ben differenziata dalla società per azioni.
I principi generali dettati dall’art. 3 co. 1 della Legge 366/2001, cui la riforma delle società a responsabilità limitata è ispirata, sono: - la previsione di un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; - l’introduzione di un’ampia autonomia statutaria; - la previsione di una libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi. La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo precisa che la revisione integrale di questo modello societario intende offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da un’accentuata elasticità e volto a soddisfare esigenze particolarmente presenti nel settore delle piccole e medie imprese. La S.r.l., quindi, cessa di presentarsi come una piccola società per azioni caratterizzandosi invece “come una società personale la quale perciò, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata, può essere sottratta alle rigidità della disciplina richiesta per la società per azioni”.
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ocietà a responsabilità limitata semplificata Con l’art. 3 del DL 1/2012 convertito nella L.27/2012 del 24.03.12 vi è ora la possibilità di costituire una
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società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). Infatti è previsto, all’art. 2463 bis c.c., sia un procedimento semplificato per la sua costituzione sia la opportunità di fruire di alcune agevolazioni rispetto alla normativa regolante la costituzione di SRL. Con la pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 189 del Decreto Min. Giustizia 23.06.12 n. 138, in vigore dal 29 agosto 2012, ora è possibile costituire una SRLS con contratto o con atto unilaterale solo da persone fisiche con età anagrafica non superiore ai 35 anni, trovando esclusione in soggetti diversi (non derogabile) dalle persone fisiche. La nuova “SRLS” si propone come una società volta ad agevolare l’imprenditoria giovanile ed è riservata alle persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L’atto costitutivo (comprensivo dello statuto), in forma rigida di modello standard, deve essere redatto per atto pubblico e dovrà contenere: - la generalità dei soci (cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza di ogni socio, codice fiscale); - la denominazione sociale con l’indicazione di Società a Responsabilità Limitata Semplificata, con l’indicazione del Comune ove è posta la sede legale ed eventualmente la sede secondaria; - l’ammontare del capitale sociale che deve essere almeno pari ad un euro ed inferiore a € 10.000,00 e va sottoscritto ed interamente versato in denaro al momento della costituzione della società direttamente agli amministratori (sono quindi esclusi i conferimenti in beni e servizi);
SOCIETÀ DI CAPITALI SRL
- la descrizione della attività svolta dalla società; - la quota di partecipazione di ciascun socio; - le regole di funzionamento della società; - l’indicazione dell’organo amministrativo formato da soli soci; - l’eventuale nomina del soggetto deputato ai controlli; - luogo e data di sottoscrizione; Va ancora rilevato che: -il Notaio, nel ricevere l’atto costitutivo, deve accertare l’età delle persone fisiche che intendono costituire la società e vi è il divieto di trasferimento delle quote ai soggetti over 35 anni che possono invece essere trasferite solo a persone fisiche rientranti nei predetti limiti di età; - con riferimento ai costi per la costituzione, non vi sono costi per onorari notarili né imposte di bollo e diritti di segreteria: è dovuta la sola imposta di registro sui conferimenti di € 168,00, oltre i diritti camerali di prima iscrizione, quelli annuali e il tributo per la vidimazione dei libri sociali; - la problematica relativa all’entità del Capitale Sociale che non può essere pari o superiore a € 10.000,00: se fosse necessaria una capitalizzazione superiore a tale importo vi sarebbe una immediata “trasformazione” in SRL “tradizionale”. Peraltro va sottolineata la mancanza di riferimento alla tutela degli equilibri patrimonial-finanziari: ciò potrebbe indurre a ritenere la possibilità della non applicabilità alla SRLS delle norme espressamente previste a garantire il principio del mantenimento della in-
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avvio all’attività. Al momento vi è un solo riferimento costituito dall’art. 44 del D.L. 83/2012: il Ministero dell’Economia promuove con l’ABI accordi per fornire il credito ma risulterebbe solo per i soggetti di età inferiore a 35 anni che iniziano l’attività ricorrendo alla SRLR.
tegrità del Capitale Sociale.
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
L’art. 44 del D.L. n. 83 convertito nella L. 134 del 07.08.2012 stabilisce che “la SRL a Capitale ridotto, può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione”. In sintesi le caratteristiche della SRLR possono ricondursi in parti comuni con la SRLS quali: - disporre di un Capitale Sociale da € 1 a € 9.999,99); - il Capitale Sociale va versato per intero nelle mani degli Amministratori. La SRLR è inoltre caratterizzata: - dal fatto di non fruire delle agevolazioni circa i costi della costituzione come invece è previsto nella SRLS; - che l’atto costitutivo debba essere redatto per atto pubblico secondo le regole della SRL “tradizionale”; - che gli Amministratori possono essere anche non soci; - che l’assemblea possa essere presieduta anche da soggetti diversi dagli amministratori; - che l’età anagrafica dei soci debba essere oltre i 35 anni. Peraltro dal parere 30 agosto 2012 n. 182223 il Ministero per lo sviluppo economico in risposta ad apposito quesito formulato dalla CCIAA di Cosenza ha ritenuto possibile costituire una SRLR con soggetti “under” 35 anni. Aspetto rilevante: le fonti di finanziamento per dar
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La Commissione Provinciale per l’Artigianato, entro il termine di60 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione, delibera sull’accoglimento della stessa, previo accertamento comunale che deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta spedita dalla Segreteria dell’Albo. La Commissione Provinciale per l’Artigianato è in ogni modo tenuta a notificare all’interessato le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa. Contro le decisioni deliberate dalla CPA, l’artigiano o ogni altro soggetto avente titolo perché interessato, può entro 60 giorni dalla data della notifica,presentare ricorso alla CRA che, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso, deve deliberare l’accoglimento o il rigetto del ricorso stesso. In caso di “silenzio”, il ricorso deve considerarsi non accolto. Va precisato che l’impugnazione di una delibera di cancellazione dall’Albo ha effetto sospensivo. Le decisioni della CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione o dal decorso dei 90 giorni, davanti al Tribunale competente per territorio. L’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane comporta automaticamente l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali, ma anche la possibilità di usufruire di diverse agevolazioni di natura creditizia fiscale, civilistica e contributiva specifiche per il settore. L’obbligo assicurativo grava sul titolare dell’azienda, sia per i propri contributi sia per quelli dei familiari collaboratori.
4.3 Albo Imprese Artigiane
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a Legge 8 agosto 1985 n. 443, definita la Legge Quadro dell’Artigianato, istituisce un Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (A.I.A.), al quale sono tenute ad iscriversi, entro il termine di trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l’impresa e l’imprenditore sono in possesso dei requisiti, tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Entro lo stesso termine gli interessati devono comunicare alla CPA tutte le variazioni che interessano l’azienda, nonché la cessazione dell’attività. Il mancato rispetto di detto termine fa scattare l’applicazione di sanzioni amministrative. L’organismo preposto alla gestione dell’A.I.A. è a livello locale la Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA), mentre in ambito regionale, è stata istituita la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA). L’iscrizione all’A.I.A. si effettua tramite presentazione all’Albo di un apposito modulo, in bollo con firma semplice, corredato da specifica documentazione.
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IMPRENDITORE
REGISTRO IMPRESE
l’iscrizione all’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando: - il cognome e il nome, la cittadinanza; - la ditta; - l’oggetto dell’impresa; - la sede dell’impresa; - il cognome e il nome degli institori e procuratori.
4.5 Registro imprese
L’art. 2563, primo comma, c.c. recita che ”… l’imprenditore ha diritto all’uso esclusivo della ditta da lui prescelta” e il successivo secondo comma che “… la ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore salvo quanto disposto dall’art. 2565 c.c.”. (14) Il Registro delle Imprese deve rifiutare l’iscrizione della ditta, se questa non è conforme a quanto prescritto dal secondo comma dell’art. 2563 c.c. o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell’atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell’azienda. L’impresa deve avere ad oggetto una delle attività elencate dall’art. 2195 c.c.. Ad un solo imprenditore possono far capo più attività imprenditoriali anche diverse, attività i cui risultati confluiscono ad un unico patrimonio ma i cui substrati aziendali sono e rimangono concretamente differenziati. L’attività dell’imprenditore ha una sede ovvero un luogo stabilmente usato dall’imprenditore per la sua attività produttiva. La sede, a sua volta, può essere principale o secondaria, intendendosi per la prima il luogo dove l’imprenditore realizza l’attività di direzione e damministrazione dell’impresa, per la seconda un locale
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utti coloro che esercitano una delle attività previste dal codice civile, compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura chiedendo l’iscrizione al Registro delle Imprese (R.I.) della provincia dove ha la sede legale l’impresa, nonché nel R.I. competente per le eventuali sedi secondarie o unità locali. L’iscrizione è quindi obbligatoria per tutte le imprese. L’art. 2195 c.c. prescrive per l’imprenditore l’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese di cui all’art.2188 c.c.. Tale obbligo ha essenzialmente natura dichiarativa, ossia di formalizzazione della pubblicità nei confronti dei terzi. Il registro è tenuto presso le Camere di Commercio. Oggetto della registrazione sono una serie di atti e di fatti necessari per individuare l’imprenditore, la sede dell’impresa e l’attività svolta. In particolare, l’art. 2196 c.c. stabilisce che “..entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale (ai sensi dell’art. 2195 c.c.) deve chiedere
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decentrato ove vi sia una rappresentanza stabile. L’imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con rappresentanza stabile deve entro, trenta giorni, chiederne l’iscrizione al Registro delle Imprese del luogo ove è la sede principale dell’impresa. Lo stesso obbligo dichiarativo sussiste nel caso in cui l’imprenditore istituisca sedi secondarie con rappresentanza stabile all’estero. (art. 2197 c.c.). L’imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza che si riferiscono all’impresa, il registro presso il quale è iscritto(art. 2199 c.c.). Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2196 c.c. l’imprenditore deve richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese di tutte le modificazioni agli elementi indicati al momento dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni si verificano. L’imprenditore individuale non è soggetto a particolari formalità per la sua cessazione, la quale coincide con la fine dell’attività, né si ha luogo, nel suo caso, a liquidazione in senso formale. L’imprenditore individuale non fruisce di autonomia patrimoniale, sicché la liquidazione è un puro fatto interno all’organizzazione dell’impresa. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2196 c.c. l’imprenditore deve tuttavia richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese entro trenta giorni da quello in cui si verifica la cessazione dell’attività d’impresa
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IMPRENDITORE
SCRITTURA CONTABILE
fica. In tal caso occorre tenere un libro giornale riassuntivo sul quale verranno effettuate le registrazioni per la redazione del bilancio. Le registrazioni devono avvenire entro il termine di 60 giorni dal momento in cui i fatti si sono verificati.
4.6 Scrittura contabile
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ibro Inventari I contribuenti in contabilità ordinaria sono obbligati, sia dalla normativa civilistica sia da quella fiscale, alla tenuta del libro degli inventari. Il libro degli inventari deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno.Deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. La previsione civilistica di cui all’articolo 2217,1° co., c.c. dispone che l’inventario dovrà “contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa”. La previsione fiscale di cui all’art. 15, 2° co., D.P.R. n. 600/1973, richiede anche l’indicazione della “consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario”. Ai sensi del secondo comma dell’art. 2217 c.c., “l’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite”.
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i sensi dell’art. 2214 c.c. l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
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ibro Giornale Il libro giornale deve essere obbligatoriamente tenuto dalle imprese in contabilità ordinaria. In esso vanno registrate tutte le operazioni in ordine cronologico. “il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa”. E’ possibile istituire libri giornali sezionali anziché tenere un solo libro giornale, sui quali vengono rilevate le operazioni appartenenti ad una certa classe o ad un ramo di azienda o ad una certa zona geogra-
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Le rilevazioni dei movimenti dei beni, possono essere effettuate giornalmente oppure in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Tali rilevazioni devono poi essere registrate in contabilità nel termine di 60 giorni dalla scadenza del periodo prescelto (giorno, settimana, mese). Nelle stesse scritture possono essere annotati i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. I limiti per essere assoggettati all’obbligo della contabilità di magazzino sono fissati dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 695/1996, che prevede che “le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lett. d) dell’art. 14, primo comma, del D.P.R. 600 del 29 settembre 1973, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 53 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986 e il valore complessivo delle rimanenze di cui agli art. 59 e 60 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80. In quanto alla durata dell’obbligo, la normativa prosegue stabilendo che “l’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite”. I ricavi effettivi sono da ragguagliare ad anno, qualora il periodo d’imposta sia superiore o inferiore ai 12 mesi. La norma non impone un obbligo immediato, ma consente il differimento di un esercizio, lasciando all’impresa un congruo margine
L’art. 1 comma 1° lett. d) del DPR n.570/1996 considera “inattendibile“, esponendo il contribuente all’accertamento induttivo basato sui parametri o sugli studi di settore, la contabilità ai fini dell’accertamento da parametri quando “i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari“. E’ quindi necessario che l’impresa indichi nel libro degli inventari il metodo di valutazione applicato nella valutazione delle rimanenze (LIFO , FIFO, prezzo al dettaglio ecc.).
S
critture ausiliarie di magazzino Indicano i movimenti, le variazioni e la giacenza di fine esercizio del magazzino. Le scritture devono essere tenute in forma sistematica e secondo le norme di ordinata contabilità. Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate e uscite dei seguenti beni: - merci destinate alla vendita; - semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; - i prodotti finiti; - le materie prime e altri beni destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti; - imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; - materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonché materie prime e altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.
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contabilità ordinaria, di non tenere iregistri prescritti ai fini IVA e il registro dei beni ammortizzabili, se: - le registrazioni sono effettuate nel libro giornale nei termini previsti dalla disciplina Iva per i relativi registri e nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il registro dei beni ammortizzabili - su richiesta dell’amministrazione finanziaria sono forniti in forma sistematica gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare nei suddetti registri.
temporale per attrezzarsi al riguardo.
Libro dei cespiti
L’art. 16 del DPR 600/73 dispone l’obbligo di “annotare le quote di ammortamento“ utilizzate e contabilizzate per l’esercizio d’imposta, nel registro dei cespiti. In particolare le annotazioni riguardano: l’anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo di imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo di imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Se le quote di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle derivanti dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dalla legge il minor ammontare (non più deducibile) deve essere distintamente indicato. Oltre ai dati relativi ai beni strumentali, occorre annotare nei suddetti registri anche le spese per manutenzione, riparazione, ammortamento e trasformazione non imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono e qualificati come ammortizzabili in quanto eccedenti il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio. La mancata annotazione degli ammortamenti sull’apposito registro non comporta più la loro indeducibilità dal reddito di impresa. Dall’1/1/2002 gli art. 12 e 14 co. 3 D.P.R. 435/2001 prevedono per i contribuenti in regime di
R
egistro fatture emesse La tenuta di questo registro, prevista dall’art. 23del D.P.R. 633/72, serve per annotare le fatture emesse a seguito di cessione di beni o prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA (imponibili o esenti) con la sola esclusione delle operazioni fuori campo IVA. E’ obbligatorio per tutti i contribuenti, esclusi quelli soggetti al regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali ed attività marginali, gli agricoltori e i pescatori esonerati, i soggetti in regime di esonero dagli adempimenti contabili, i commercianti al minuto (per i quali è previsto il registro dei corrispettivi) nonché i contribuenti operanti nel regime degli intrattenimenti. Nel registro vanno annotate le fatture emesse, anche per le operazioni non imponibili quali le Intra-Ue ed esportazioni, le fatture per acquisti Intra-Ue, le fatture per acquisti da non residenti, i documenti riepilogativi di fatture inferiori a €. 154,94. Le fatture e le autofatture emesse vanno annotate
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IMPRENDITORE
SCRITTURA CONTABILE
dei locali dove viene esercitata l’impresa, le quali non devono emettere fattura se non su espressa richiesta del consumatore finale, l’articolo 24 del Dpr 633/1972 stabilisce che “possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l’aliquota applicabile, nonché l’ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all’articolo 21, sesto comma,e, distintamente, all’articolo 38 quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate” Tuttavia l’articolo 6, commi 3 e 4, Dpr 695/1996 ha previsto che, nel caso di effettuazione di operazioni con emissione di fattura o scontrino fiscale, la tenuta di tale registro non è obbligatoria. In luogo di esso è data la possibilità di effettuare una annotazione riepilogativa mensile entro il 16 del mese successivo, allegando al registro i vari scontrini riepilogativi giornalieri. In questo caso non bisogna computare l’imposta a debito prima dell’incasso della fattura stessa. Qualora si verifichi una operazione con emissione di fattura, queste potranno essere annotate nello stresso registro dei corrispettivi, considerando nell’ammontare giornaliero anche i corrispettivi risultanti da tali fatture, oppure si potrà tenere un autonomo registro delle fatture emesse e ivi registrarle. Per i contribuenti cosiddetti “minimi”, tale registro è sostituito da un prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, nel quale devono essere annotate
nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data di emissione indicando: data di emissione, numero progressivo, indicazione del cliente (ditta, denominazione o ragione sociale, nominativo) imponibile, distinto per aliquota, IVA distinta per aliquota. Nel registro va inoltre indicato se l’Iva è ad esigibilità immediata o differita , le variazioni emesse in applicazione dell’art. 26 DPR 633/72, i maggiori ricavi derivanti dall’adeguamento alle risultanze degli studi di settore o le annotazioni delle dichiarazioni di intento, in assenza di apposito libro. Nel registro deve risultare la liquidazione periodica, specificando l’eventuale imposta a credito nel mese o trimestre successivo.
Registro delle fatture d’acquisto
Nel registro vanno annotate le fatture per acquisti interni ed intracomunitari, le bollette doganali, le autofatture e i documenti riepilogativi di acquisti e spese. I documenti, una volta numerati progressivamente vanno registrati in base alla data di ricevimento, indicando: data della fattura, numero progressivo attribuito, indicazione del fornitore (ditta, denominazione o ragione sociale, nominativo) imponibile, distinto per aliquota, IVA distinta per aliquota.
R
egistro dei corrispettivi Per i commercianti al minuto e soggetti a essi assimilati di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, (salvo gli ambulanti), e per le imprese artigiane, che vendono i beni di propria produzione all’interno
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dituali di competenza dell’esercizio d’imposta nel registro delle fatture emesse o corrispettivi e nel registro degli acquisti. Nel registro delle fatture emesse vengono registrati i componenti positivi quali: - fatture da emettere; - plusvalenze; - interessi bancari attivi, al lordo della ritenuta d’acconto.
tutte le operazioni effettuate nel mese entro il giorno sedici del mese successivo E’ importante poi ricordare la disposizione di cui all’articolo 24, comma 3, Dpr 633/1972 secondo cui “per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquotee che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”. Infine, si rammenta che i soggetti che emettono scontrini fiscali, nel caso di mancato funzionamento del misuratore fiscale, devono tenere il registro dei corrispettivi d’emergenza. In tale registro devono essere annotate tutte le operazioni effettuate, per importi complessivi, suddividendole per aliquote di applicazione. La dicitura “complessivo” non riguarda l’insieme delle operazioni effettuate durante il periodo di mancato funzionamento del misuratore, mala singola operazione; pertanto, per ciascuna di esse, oltre agli importi suddivisi per aliquota, dovrà essere indicato anche il giorno e l’ora dell’operazione. E’ possibile non tenere il registro dei corrispettivi di emergenza qualora il soggetto sia in grado, in alternativa allo scontrino, di emettere la ricevuta fiscale. L’impresa, in regime di contabilità semplificata, è dunque obbligata ad annotare le operazioni red-
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IMPRENDITORE
AUTORIZZAZIONI
sti per la specifica attività che si vuole svolgere. Nel caso in cui si è interessati a nuove aree edificabili per realizzazione-costruzione di nuovi fabbricati, oppure si ha interesse per un locale, fabbricato già esistente, presso l’Ufficio Tecnico comunale si verifica se quell’area, immobile, o locale, dal punto di vista urbanistico del P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale L.R. 56/77 e s.m.i.) è conforme all’insediamento di una nuova attività. Esistono tre differenti zone P.R.G.C. legate rispettivamente ai tre tipi di attività, primarie, secondarie e terziarie.
4.7 Autorizzazioni comunali e sanitaria L
e attività d’impresa possono essere svolte o in un laboratorio, o in modo ambulante o presso la residenza del titolare. Qualora su renda necessaria l’autorizzazione comunale , bisogna recarsi nel Comune dove si intende aprire l’attività e a seconda dei casi ( se nuova attività, subentro di una attività già avviata ecc.) informarsi negli uffici competenti , ossia Ufficio del Commercio ed Ufficio Tecnico, delle procedure, delle tempistiche e delle domande da presentare. Se per l’esercizio delle attività si utilizzano dei locali-strutture già conformi sotto l’aspetto urbanistico ed igenico/edilizio, e/o già utilizzate in precedenza per una tipologia simile di attività, si inoltra solo al Settore Commercio del Comune, la domanda S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Tale documentazione è anche reperibile sul sito della Camera di Commercio. E’ consigliabile richiedere un parere preventivo all’A.S.L. competente per territorio, in quanto si devono rispettare i requisiti igienico sanitari previ-
Nel caso si debba edificare /ristrutturare la sede dell’impresa sarà necessario presentare una pratica edilizia (D.I.A. - S.C.I.A. richiesta di P. di C. a seconda della tipologia dell’intervento) redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio ordine di appartenenza. Il progetto deve essere redatto conforme al P.R.G.C.e alle sue note N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) ed al Regolamento Edilizio Comunale. Ove dovuto il progetto presentato e soggetto a parere A.S.L . La presentazione, l’iter della pratica edilizia ed il relativo parere, se dovuto, rilasciato dall’Ufficio Tecnico sono normati dal Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380 del 06/06/2001 – D.Lgs n. 301 del 27/12/2002 e s.m.i. A lavori ultimati ed ad agibilità rilasciata le competenze dell’Ufficio Tecnico sono terminate. Per dare inizio all’attività si inoltra al Settore Commercio del Comune la domanda S.C.I.A.
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giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di Pubblica Sicurezza. Entro il 20 febbraio di ogni anno l’impresa dovrà provvedere all’autoliquidazione del premio ed al relativo pagamento.
4.8 inail
L
’imprenditore artigiano, in applicazione del D.P.R. n. 1124 del 30/6/65, è obbligatoriamente soggetto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’Istituto preposto alla gestione di questa assicurazione obbligatoria è l’INAIL. Alla copertura assicurativa, sono soggetti anche i soci, i collaboratori e i dipendenti dell’artigiano. La denuncia d’iscrizione, deve essere presentata almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’attività. Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni di variazione o di cessazione dell’attività, queste devono essere presentate entro 8 giorni dall’evento. L’iscrizione all’INAIL. fa sorgere l’obbligo del pagamento di un premio assicurativo, commisurato al grado di rischio dell’attività svolta. A fronte del premio pagato, l’Istituto eroga prestazioni economiche in caso d’infortunio sul lavoro. È fatto obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro 24 ore dal suo verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano un’inabilità temporanea superiore ai tre
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4.9 partita iva
cluso per i versamenti relativi: • all’imposta comunale sugli immobili (IMU); • ai contributi previdenziali ed assistenziali. Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario del servizio di riscossione competente è tenuto ad inviare ad ogni titolare il conto fiscale un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.
L
’I.V.A. è un’imposta che trasforma l’imprenditore in esattore per conto dello Stato: riscuote dai clienti, paga ai fornitori e versa la differenza allo Stato. A ogni contribuente viene attribuito un numero d’identificazione. Per iniziare l’attività l’imprenditore deve munirsi di partita I.V.A. facendone richiesta all’Ufficio I.V.A. provinciale tramite presentazione di un apposito modello entro 30 giorni dalla data d’inizio attività. Negli stessi termini è obbligatorio comunicare tutte le successive variazioni. Importante è la scelta del regime fiscale che può essere “forfetario”, “semplificato” o “ordinario”. L’avvio della gestione amministrativa di un’impresa comporta scelte ed opzioni delicate. Inoltre con l’apertuta di una partita I.V.A viene rilasciato un conto fiscale cioè un numero che viene attribuito contestualmente all’apertura della P. I.V.A., indispensabile per il versamento delle imposte, quali: IRPEF, IRPEG,IRAP, I.V.A., ritenute alla fonte, imposte sostitutive. L’utilizzo del conto fiscale è es-
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IMPRENDITORE
4.10 apertura posizione previdenziale C
on l’entrata in vigore della Legge 233 del luglio 90 è stato stabilito un importo minimo imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali, variabile d’anno in anno, al disotto del quale non è possibile effettuare il versamento dei contributi di pensione. I versamenti sono effettuati in 4 rate a scadenza prestabilita: 16 mag-16ago-16nov-16feb. A questi, nel caso di reddito superiore al limite minimo previsto bisogna aggiungere ulteriori versamenti a titolo d’acconto da effettuarsi in aggiunta a quelli più su indicati, in base a quanto conteggiato in dichiarazione dei redditi
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POSIZIONE PREVVIDENZIALE
ha sostituito l’IRPEG ed è entrata effettivamente in vigore il primo gennaio 2004. Il legislatore ha voluto modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione Europea. Il reddito soggetto ad IRES è interamente assoggettato alla categoria del reddito d’impresa (art.83 del testo unico delle imposte sui redditi), a meno che non si tratti di enti non commerciali (di cui al n.3 dell’elenco sopra esposto), i quali imputano i propri redditi alle categorie previste per l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) (ad esclusione del reddito da lavoro autonomo e del reddito da lavoro dipendente); metodologia a cui sono soggette anche le società e gli enti commerciali non residenti, che non abbiano una stabile organizzazione nel nostro paese (in caso abbiano uno stabile sistema organizzativo, tutto il reddito sarà nuovamente imputato a “reddito d’impresa”). Regole particolari sono previste per la “tassazione per trasparenza” e per il consolidato fiscale.
4.11 ires
L
’IRES, acronimo di Imposta sul reddito delle società è una imposta proporzionale e personale con aliquota del 27,50%. Ai sensi dell’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi sono soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società: Società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale; enti pubblici ed enti privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale; società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. L’IRES, istituita col decreto legislativo n. 344/2003,
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IMPRENDITORE
4.12 irap
IMU
4.13 imu
L
L
’imposta regionale sulle attività produttive, nota anche con l’acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 dal governo Prodi, dall’allora ministro delle finanze Vincenzo Visco. Con la Finanziaria 2008 assume la natura di imposta propria della Regione e, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria. L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) si calcola applicando l’aliquota del 3,9 % al valore aggiunto prodotto nel territorio regionale. Il valore aggiunto uguale a Ricavi meno Costi. La determinazione del valore aggiunto è differenziata in relazione alla tipologia dei soggetti ed al regime contabile.
’Imposta municipale propria o Imposta municipale unica (IMU) è un’imposta del sistema tributario italiano. Si applica sulla componente immobiliare del patrimonio e accorpa l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
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START-UP
START-UP DEFINIZIONE, DECRETO MINISTERIALE INCUBATORI
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ate with startups follows from growth.” Le compagnie di start-up quindi possono essere create con molteplici scopi, ma il termine start-up è solitamente associato a compagnie con una crescita elevata, orientate verso le nuove tecnologie, che cercano di sopraffare il mercato esistente o crearne uno nuovo. Un compito fondamentale nella creazione di un business è quello di condurre una ricerca al fine di convalidare, valutare e sviluppare le idee o concetti di business, oltre alla opportunità di stabilire un’ ulteriore e più profonda comprensione di questi ultimi, nonché il loro potenziale commerciale. Una società può cessare di essere una startup dopo aver passato varie tappe, come diventare quotata in borsa in un IPO, o cessare di esistere come entità indipendente attraverso una fusione o un’ acquisizione. Le aziende possono anche fallire e cessare di funzionare del tutto. Gli investitori sono generalmente più attratti da queste nuove aziende che si distinguono per il loro alto profilo di rischio/ricompensa e scalabilità. Cioè, hanno minori costi di sussistenza, un rischio più elevato, e maggiore potenziale ritorno sugli investimenti. Le start-up di successo sono in genere più scalabili di un business consolidato, nel senso che esse possono potenzialmente crescere rapidamente con un investimento limitato di capitale, lavoro e terreno. Le start-up incontrano diverse opzioni uniche per i finanziamenti. Società di venture capital e incubatori possono aiutare le aziende nelle operazioni di avvio, scambiando contanti per una quota di partecipazione. In pratica, però, molte
5.1 definizione di start-up
U
na società start-up o più semplicemente start-up è una compagnia, una partnership o un’organizzazione temporanea creata per la ricerca di un modello di business ripetibile e scalabile. Queste compagnie, genericamente appena create, sono in una fase di sviluppo e di ricerca di mercato. Il termine start-up è diventato famoso con l’esplosione delle dot-com nel 1990 cioè con la prolificazione di aziende che operano per la maggior parte del loro business su internet, solitamente attraverso il proprio sito. Negli ultimi anni il termine start-up è stato associato per lo più a iniziative tecnologiche con l’obbiettivo di crescita. Paul Graham uno dei primi fondatori di acceleratori di start-up, anche denominati incubatori, definisce la start-up come: “A startup is a company designed to grow fast. Being newly founded does not in itself make a company a startup. Nor is it necessary for a startup to work on technology, or take venture funding, or have some sort of “exit.” The only essential thing is growth. Everything else we associ-
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START-UP
Startup is a human organization on a quest. The quest is to find a market fit between a product and customers. Finding market fit is done through iteration and learning from customer behaviour in the real world. Market fit must be found before the startup runs out of cash. Adam Rosien & Eishay Smith at 5-minute Commit-to-Production: Continuous Deployment Silicon Valley codecamp 2010
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DEFINIZIONE
fasi principali di una start up MVP
Product Market Fit
Growth
Vision & Mission
-2
-1
0
Scale
1
3 Time
Ideation
Concepting
Commitment
Validation
Potential scalable product/service idea for big enough target market. Some initial rewenue model for how it would make money. One person OR only vague team; no confirmed commiment and/or no right skills balance in the team structure yet
Having clear and meaningful targer with clear direction fon min 3 year with milestones to get there, 3,6,12,24,36 months. Having team or two or three core founding people with balanced ownership. Can also already have some extended team with ligther commitment
Committed & skills balanced founding team. Able to develop the product/service (minimum Viable product ) whithout dependecy ofuncommitted external resources OR already have initial product /service developed. Have signed shareholder agreement between founder, with milestones, committed time and money usage. for min.2 +years with vesting etc.
Can already show some user growth and/or revenue (initial traction) AND/OR continua to attract aditional resources (money or sweat equity) fot equityor future revenues. Looking for clear market validation (Product Market Fit). to be able to move into scaling.
Venture Timeline BY www.growvc.com
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Establishing Showing clear,growing and measurable user/market traction in big or rapidly growing target market. Can and want to scale fast. AND/OR is able to attract significant founding.
Archieved great growth, that can expected to continue strong. No longer need to “try” get resources and can get those easly.Continue to grow and ofthen wants to culturally continue behaving like a “strat-up” for as long as possible. Founders make exit or continue biz as usual.
START-UP
start-up sono inizialmente finanziate dai fondatori stessi. Il factoring, vendita di contabilità clienti, è un’altra opzione, inoltre esistono anche nuove possibilità come il crowdfunding cioè nella raccolta di fondi tramite donazioni che avvengono per esempio attraverso internet. Molti programmi free, come Mozilla Firefox sono stati finanziati principalmente in questa maniera. Se il valore di un’azienda si basa sulla sua tecnologia, è spesso altrettanto importante per i titolari di imprese ottenere la protezione della proprietà intellettuale per la loro idea. Il Newsmagazine dell’Economist stima che fino al 75% del valore delle imprese pubbliche degli Stati Uniti è ora basato sulla loro proprietà intellettuale (dal 40% nel 1980). Spesso, il 100% del valore di una piccola azienda start-up si basa sulla sua proprietà intellettuale, quindi è necessario proteggere la propria idea il più presto possibile. Alcune start-up, in particolare quelli associate con la nuova tecnologia, a volte producono enormi ritorni ai loro creatori ed investitori ,un esempio calzante è Google, i cui creatori sono ora miliardari attraverso la loro partecipazione azionaria. Tuttavia, il tasso di fallimento delle aziende start-up è molto alto. In Italia la Start-up acquisisce proprio quest’ultima definizione: è una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, e risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico atti a favorire la
DEFINIZIONE
crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, in particolare giovanile. Per contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione e promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero. In favore della start-up innovativa sono previste una serie di esenzioni ai fini della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché deroghe al diritto societario ed una disciplina particolare nei rapporti di lavoro nell’impresa. Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative. Qui a seguire vengono elencati i vantaggi che vengono dati alle start-up innovative in Italia:
A
bbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa. La start-up, a differenza delle altre aziende, sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nonchè dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
D
isciplina in materia di lavoro applicabile alle start-up. La start-up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il
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un buon progetto grafico e come un abito sartoriale, fatto su misura. ’
CONSIGLIO N° 10 Grafico n°2
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START-UP
DEFINIZIONE
C
rowdfounding Introduzione del crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio sarà predisposta dalla Consob.
contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start-up solo con un contratto a tempo indeterminato.
F
ondo Centrale di Garanzia Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle start-up.
La start-up potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni (come ad esempio gli avvocati e i commercialisti) attraverso il work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up.
Internazionalizzazione
Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.
Credito d’imposta
La start-up godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.
I
ncentivi fiscali Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in start-up provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start-up. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.
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5.2 DECRETO MINISTERIALE
terale di negoziazione, ...” La legge prevede poi una serie di requisiti particolari perché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa. L’elenco dei requisiti è contenuto nello stesso art. 25 che prevede:
L
- i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
o Stato ha adottato una normativa per supportare nuove tipologie di aziende: le start-up innovative. Queste imprese godono di benefici nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivono alla sezione speciale del registro delle imprese. Possono essere start-up innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni, quest’ultime perché si iscrivano nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 gg dalla entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, cioè entro lo scorso 16 febbraio 2013. L’art. 25 della legge 221/2012 prevede quanto segue: L’impresa start-up innovativa(art. 25 c. 2): “ ... l’impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multila-
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi; - ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; - a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; - non distribuisce, e non ha distribuito, utili - ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - non è stata costituita da una fusione, scissione so-
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START-UP
DECRETO MINISTERIALE
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
cietaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Inoltre è richiesto che siano posseduti almeno uno dei seguenti requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
3)sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. La legge n. 221/2012 prevede anche (art. 25 c. 5) l’ulteriore ipotesi delle ‘società-incubatore certificato di start-up innovative. Per queste ultime i commi 6 e prevedono che la disciplina sia integrata da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per queste particolari imprese societarie è necessario attendere l’emanazione del decreto ministeriale prima di poter procedere alla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. In favore delle start-up innovative e degli incubatori di start-up innovative sono previsti una serie di agevolazioni fiscali, anche ai fini dell’iscrizione della costituzione ed iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, nonché (v. in particolare gli art. 26-30 della Legge n. 221/2012) deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell’impresa.
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in
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Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali sgravi è che tali imprese siano iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese.
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START-UP
AGEVOLAZIONI
oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Sono previste una serie di possibilità remunerative con strumenti finanziari (art. 27), anche agevolate fiscalmente. Viene introdotto, con l’articolo 27, un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori delle imprese start up innovative e degli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa. I contratti di lavoro a termine potranno, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n.368/2001, avere una durata maggiore e fino a quattro anni e prevedere una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile. Quindi la durata massima dei contratti a termine nelle start up innovative sarà di 36 mesi (durata minima sei mesi); vi sarà comunque la possibilità ulteriore di prolungare il contratto di ulteriori 12 mesi (con l’assistenza della Direzione territoriale del lavoro) e quindi fino al periodo complessivo di 48 mesi. Tali contratti potranno poi, differentemente da quanto previsto ordinariamente, essere sottoscritti senza soluzione di continuità. In ciò il contratto a termine delle start-up si distinguerà dai contratti a termine ordinari in cui, nel caso di successione di diversi contratti di lavoro determinato, devono comunque interporsi intervalli minimi.
5.3 aGEVOLAZIONI E REGISTRO IMPRESE L
e Start up innovative godono di una totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo nonché dal pagamento del diritto annuale. Tale esenzione opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione (art. 26 comma 8 L. n. 221/2012).In relazione alla deroga alle norme civilistiche sulla copertura delle perdite che superino un terzo del capitale (art. 26 comma 1), per le start up esiste la possibilità di deliberare il rinvio della decisione di procedere alla riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, alla chiusura dell’esercizio successivo. Alle start up innovative costituite sotto forma di Srl vengono concesse alcune possibilità in materia di quote, paragonabili a quelle delle spa: possono essere previsti diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale. In deroga al codice civile, le quote delle start up innovative in forma di Srl possono essere
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stenza dei requisiti per l’identificazione della startup innovativa e dell’incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del registro delle imprese.
Relativamente alla retribuzione la stessa viene prevista al comma 7 dell’articolo 28, L. n. 221/2012. La retribuzione potrà avere una componente fissa e una componente variabile. La prima in ogni caso non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto nei contratti di lavoro applicabili; la seconda potrà essere legata a parametri quali la produttività del lavoratore, i risultati aziendali, o comunque a parametri previamente concordati tra le parti. Al fine di poter attirare capitali in tali società, sono previste delle agevolazioni fiscali (art.29) che consistono per il privato che compra quote o azioni di una start up innovativa in una detrazione Irpef del 19% per tre anni sulla somma investita. Se ad investire invece è una società, questa potrà portare in deduzione dal reddito imponibile il 20% dell’investimento, sempre che questo venga mantenuto per almeno due anni.
I
scrizione nel registro delle imprese La legge prevede ai commi 8 e 9 dell’art. 25: 8. Per le start-up innovative di cui al comma 2 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscrittial fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. 9. Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussi-
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START-UP
andate in australia.
CONSIGLIO N째 11 Grafico n째87
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AGEVOLAZIONI
5.4 INCUBATORI DI START-UP
3. L’attività di training imprenditoriale;
La National Business Incubation Association (NBIA)
’incubatore certificato Per ottenere lo status di incubatore certificato è necessario possedere caratteristiche più stringenti, ovvero essere iscritto in apposita sezione speciale del Registro Imprese ed essere in possesso dei criteri stabiliti dal comma 5 dell’art. 25 della legge 221/2012.
4. L’inserimento dell’impresa incubata in un network di attori che le consentano di accedere a competenze e risorse necessarie al suo sviluppo (tecnologia, capitale umano e finanziario). Gli incubatori operano quindi da intermediari tra le imprese incubate e l’ambiente esterno.
L
definisce l’incubatore come “un processo dinamico di sviluppo di impresa. Gli incubatori alimentano le imprese aiutandole a sopravvivere e crescere nella fase in cui sono maggiormente vulnerabili, quella di start-up. Gli incubatori forniscono assistenza manageriale, accesso a finanziamenti, consentono l’esposizione ad attività imprenditoriali critiche e l’utilizzo di servizi di supporto tecnico.” È proprio questo il servizio offerto da un’incubatore: fornire fondi e assistenza alle start-up permettendo all’impresa di crescere e svilupparsi per poi ritirarsi quando essa è in grado di sopravvivere da sola. Gli elementi che definiscono un incubatore sono:
L’incubatore di start up innovative certificato introdotto (e agevolato) dal Decreto Sviluppo bis, è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o è una Societas Europea (residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del dpr 917/1986). Offre servizi per sostenere nascita e sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
1. La condivisione di uno spazio immobiliare concesso in affitto alle start-up
1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca
2. Un insieme di servizi di supporto condivisi in modo da ridurre le spese che la singola impresa dovrebbe sostenere;
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START-UP
2. dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative: sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi. 3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente. 4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative. 5. ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
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INCUBATORI
DIPENDENTE Orario prestabilito - Stipendio fisso - Contratto
Contratti generici
38,17% di contributi (quota lavoratore + datore)
Apprendistato
5,34% quota lavoratore + 1,5% quota datore (aumenta negli anni e arriva fino al 10%)
a u t o n o m o Orari flessibili - Capo di te stesso - Libertà - No vincoli
Costi fissi*
- Apertura P. IVA = 0€ - Iscrizione alla Camera di Commercio = 88€ - Contributi (INPS, INAIL) = 3.500€ - Spese commercialista = a partire da 1.000
C
osti variabili - Imposte = 5% di IRPEF (dipende dal reddito) - tutti i vari costi di gestione (locale, bollette, materiale e spese in genere che dipendono dall’attività svolta) *è stato preso in considerazione il regime agevolato dei super minimi, il più vantaggioso per un giovane che inizia la sua attività. 166
i m p r e n d i t o r e Impresa
-
Collaborazione
-
Società
-
Opportunità
SAS - SNC (società di persone)
Costi Iniziali - Notaio: Atto costitutivo e Statuto + Iscrizione registro imprerse = 1.400 - Commercialista: Avvio attività 500€ + imposte di registro 450€ = 950 € Costi Annuali per i soci - Contributi (INPS, INAIL) = 3.500€ - Imposte = IRPEF dipende dal reddito (vedi scaglioni), IRAP (solo se ci son dipendenti) Costi Annuali per la società - Camera di commercio (in base al reddito) = da 200€ l’anno - Libri sociali = 310€ - Commercialista: dichiarazione IVA + Dichiarazione redditi e IRAP + modello 770 + tenuta contabilità, libri, registri = da 3.000€ l’anno
SRL (società per capitali)
Costi iniziali - Notaio: Atto costitutivo e Statuto + Iscrizione registro imprese = 1.900€ - Commercialista: Avvio attività 500€ + imposte di registro 450€ = 950 € - Capitale Sociale: 10.000 € (da versare da parte dei soci) Costi fissi annuali per i soci - Contributi (INPS, INAIL) = 3.500€ - Imposte = IRPEF dipende dal reddito (vedi scaglioni), IRAP (solo se ci son dipendenti) Costi fissi annuali per la società - Camera di commercio (in base al reddito) = da 200€ l’anno - Libri sociali = 310€ - Commercialista: dichiarazione IVA + Dichiarazione redditi e IRAP + modello 770 + tenuta contabilità, libri, registri, bilancio d’esercizio + verbali sociali = da 4.000€ l’anno
C
osti variabili (per entrambi i casi) - tutti i vari costi di gestione (dipendono dall’attività svolta) + IVA (dipende dal fatturato) * I costi sopra indicati fanno riferimento a società con piccolo volume d’affari, che svolgono attività in Piemonte e regioni limitrofe (no estero), che non hanno dipendenti e che svolgono normale attività commerciale. Srl semplificate o a capitale ridotto: rispetto a sopra risparmiano circa 700€ tra spese do notaio e imposte di segreteria (bolli, etc.) e non devono versare 10.000€ di capitale sociale. 167
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tartup- registro imprese http://startup.registroimprese.it/
Startpupeople
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N
on ci resta che ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato, partendo dalle nostre commercialiste di fiducia Erika Scavarda e Raffaella Bava che con la loro pazienza e comprensione hanno sfiorato la beatificazione. Un grazie va alche alle nostre famiglie che ci hanno supportato moralmente e finanziariamente durante tutta la nostra avventura universitaria. Ringraziamo inoltre Pier G iuseppe Molinar, il nostro relatore, che ci ha seguito passo a passo nello svol- gimento del nostro lavoro. Speriamo che il manuale vi sia piaciuto, realizzarlo in tutto e per tutto non è stato semplice, ma la soddisfazione di stringere fra le mani una cosa fatta interamente da te non ha prezzo. Almeno per noi. Matteo Ceresa Matteo Zoppo
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