Marzo 2006
Direttore Responsabile Alfredo Ghiroldi Comitato di Redazione Claudio Artioli Silvio Bosetti Mauro Cozzini Aldo Fiamberti Ettore Filippini Alberto Ghidorzi Stefano Piva Redazione Ilaria Bottio (coordinamento) Nunzia Fontana (segreteria) Sede Legale c/o Comune di Brescia P.zza della Loggia, 1 Direzione, Redazione, Amministrazione Piazza Trento, 13 - 20135 Milano Tel. 02 45412118-19 Fax 02 45412120 e-mail: l.airu@tiscali.it sito web: www.airu.it Stampa Litografia Fabiano Reg. San Giovanni, 40 - 14053 Canelli (AT) Tel. 0141 827801 Fax 0141 8278301 Autorizzazione del tribunale di Milano n. 521 del 23/6/89 © Copyright Foglio di Collegamento AIRU Coordinamento Editoriale Pubblicità Italia Energia Fabiano Group Regione San Giovanni, 40 14053 Canelli - AT Tel. 0141 827801 Fax 0141 8278300 e-mail: italiaenergia@fabianoeditore.it internet: www.energiaitalia.com Direttore Carlo Ricci Segreteria e Servizi Silvia Demichelis, Antonella Ricci Progetto Grafico Valentina Gamba
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DIFFUSIONE • Aziende fornitrici di tecnologie del teleriscaldamento • Aziende che progettano, realizzano e gestiscono il teleriscaldamento • Professionisti e Società di ingegneria • Municipalizzate, Comuni • Enti, Università, Istituzioni e Organismi comunitari
COPIA OMAGGIO
Organismi dell’Airu 6 PRESIDENTE Giovanni DEL TIN Politecnico di Torino VICE PRESIDENTI Paolo DEGLI ESPINOSA - Socio individuale Fausto FERRARESI - HERA SpA, Area Teleriscaldamento CONSIGLIO Giorgio ANELLI - Logstor Italia Srl Claudio ARTIOLI - Gruppo HERA SpA Fiorenzo BASSI - AEM Cremona SpA Renzo CAPRA - ASM Brescia SpA Andrea CIVARDI - Siemens Building Technologies SpA Giorgio FAZZINI - AEM SpA, Milano Aldo FIAMBERTI - AEM Torino SpA Alberto GHIDORZI - TEA SpA, Mantova Alfonso MESSINA Aceaelectrabel Produzione SpA, Roma Giovanni SALVINI - Socio individuale Mattia SICA - Federutility
CLAUDIO ARTIOLI, Presidente Comitato prezzi e tariffe di vendita dei vettori energetici. Marketing e politiche commerciali - AIRU
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REVISORI DEI CONTI Luigi ANDREOLI - Socio individuale Mauro COZZINI - Socio individuale Mario VOLONGO - ENI, DIV. GAS & POWER Matteo LICITRA - Socio individuale Carlo BOCCACCI - TECHNO SYSTEM Srl PROBIVIRI Nereo GALLO - Socio individuale Cesare Maria JOPPOLO - AICARR Giuseppe MAURI - Socio individuale Francesco CAPOANI - TERMOCABI Srl Lorenzo CASSITTO - Socio individuale SEGRETARIO GENERALE Luigi Franco BOTTIO
Comitato di studio “Sottostazioni d’utenza e misura del calore. Linee guida e qualità” Presidente: Alberto GHIDORZI - TEA SpA Mantova
Comitato di studio “Produzione e Distribuzione. Linee guida e qualità” Presidente: Ettore FILIPPINI - ASM Brescia SpA
Comitato di studio “Risorse rinnovabili” Presidente: Mauro COZZINI - Socio individuale
Valutazioni riferite all’art. 5 comma 3 del DM 24 ottobre 2005, attuattivo del comma 71 della legge 239/04 LUIGI FRANCO BOTTIO, Segretario Generale AIRU
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Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006
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Sviluppi della normativa europea in materia di riscaldamento urbano
PAST PRESIDENTS Cesare TREBESCHI Evandro SACCHI Luciano SILVERI Paolo degli ESPINOSA COMITATI Comitato di studio “Tariffe di vendita dei vettori energetici. Marketing e Sviluppo commerciale” Presidente: Claudio ARTIOLI - Gruppo HERA SpA
Il teleriscaldamento ed i suoi benefici: Protocollo per un marchio di qualità
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Ecco le basi per una politica energetica europea News
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Il teleriscaldamento ed i suoi benefici: Protocollo per un marchio di qualità CLAUDIO ARTIOLI Presidente Comitato prezzi e tariffe di vendita dei vettori energetici. Marketing e politiche commerciali - AIRU
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omporre una graduatoria di merito energetico, ambientale, gestionale delle diverse reti di riscaldamento urbano oggi esistenti in Italia è molto complesso e – per certi versi – aleatorio. In primo luogo, infatti, non esiste una definizione ufficiale univoca di teleriscaldamento giuridicamente accettata da tutti, dopo che, a seguito della liberalizzazione dell’energia, il teleriscaldamento non è chiaramente collocabile fra i servizi pubblici a rete; la casistica, inoltre, è molto diversificata e difficilmente riconducibile ad uno schema unitario. Come comparare, per fare un esempio, il raffinato complesso di impianti di co-generazione di Verona con il sistema composito di Ferrara, basato sulla geotermia e sul termovalorizzatore di rifiuti urbani? Come distinguere il vero impianto di teleriscaldamento da un “normale” impianto centralizzato, seppur di grandi dimensioni, come può essere un centro commerciale o un grande condominio costituito da più edifici? Nonostante queste intrinseche difficoltà, l’AIRU – attraverso il proprio “Comitato Marketing” – ha da tempo posto sul tappeto il tema del marchio di qualità, inteso soprattutto (ma non solo) quale strumento a disposizione dell’utenza per verificare sistematicamente il pregio dell’impianto di teleriscaldamento, partendo dal presupposrto essenziale che il teleriscaldamento è prima di tutto un servizio e non semplicemente un impianto. L’AIRU ha quindi ritenuto utile l’adozione di un marchio per la promozione del teleriscaldamento che certifichi la qualità del servizio offerto e ne evidenzi le caratteristiche indubbie di risparmio energetico ed ambientale. Ciò, anche allo scopo di diffondere tra la gente la conoscenza del servizio riscaldamento urbano associando il concetto teleriscaldamento = “Qualità del Servizio” e “Beneficio Ambientale”. Le peculiarità principali che distinguono il teleriscaldamento meritevole del fregiarsi di un marchio di qualità sono dunque le seguenti:
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1. è un servizio all’utente/cliente che dispone del calore somministrato con continuità, senza la necessità di ulteriori trasformazioni (come invece accade nelle tradizionali centrali termiche che necessitano dell’impiego dei generatori di calore che utilizzano i combustibili) 2. è un impianto che utilizza prevalentemente fonti energetiche rinnovabili, o ad esse assimilabili, come la cogenerazione, per garantire un complessivo risparmio di energia primaria. Un marchio grafico, di immediata e semplice visibilità, vuole diventare un mezzo visivo che individui e ricordi con immediatezza il messaggio. Il marchio potrà essere utilizzato non solo come strumento di marketing da utilizzare nelle promozioni commerciali, ma potrà diventare anche uno strumento comunicativo, un “simbolo” del quale tutti i clienti del servizio si possano fregiare, come elemento distintivo e qualificante: una sorta di “bollino blu” di riconoscimento, come sta già avvenendo in altri campi in diversi Paesi del mondo (es. il marchio del Green Pricing per chi utilizza energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile) È stata individuata nella “certificazione di prodotto” la formula più adatta per giungere all’adozione del marchio, al fine di un ampio riconoscimento anche da parte delle istituzioni. Per giungere a ciò si è seguito il seguente itinerario logico: 1. Individuare le caratteristiche imposte al servizio, che ne caratterizzi le peculiarità definendone i parametri essenziali (norme esistenti e/o prescrizioni definite esplicitamente allo scopo) 2. Definizione e approvazione di un Protocollo tecnico che definisca le regole minime alle quali deve conformarsi il sevizio 3. Definizione e registrazione di un “logo” grafico che individui il marchio di qualità 4. Certificazione delle aziende che intendono utilizzare il marchio
AIRU ha quindi fissato i criteri di “certificazione di prodotto” con l’approvazione di un Protocollo. Tale attività è stata eseguita con l’ausilio di una consulenza da parte di esperti in certificazioni. Il protocollo è stato approvato dal Consiglio dell’AIRU, quale organo depositario del marchio di qualità L’AIRU, come attività conseguente, svolgerà il ruolo di controllo e di tenuta di un registro aggiornato sulle aziende che hanno diritto all’uso del marchio, vigilando eventualmente sull’uso improprio. Il servizio teleriscaldamento (servizio TLR) deve quindi garantire il soddisfacimento delle regole fissate nel Protocollo e, pertanto, ha una validità temporale limitata, rinnovabile anno per anno. D’altro canto, considerando che tutti i nostri soci gestori si stanno certificando, il costo per l’uso del marchio (peraltro modesto) è posto a carico diretto della singola azienda interessata, con poca spesa rispetto all’onere della certificazione ISO, EMAS o quant’altro. Il Protocollo è frutto di un impegno notevole. Si è peraltro ben consapevoli che il “prodotto” così confezionato, andrà sistematicamente sottoposto a controlli e – se del caso – corretto con l’esperienza via via maturata. Di seguito viene riportato il testo completo. Il Protocollo potrà senz’altro essere applicato a partire dalla prossima stagione termica. Si è più sopra accennato che non esiste un’enunciazione giuridicamente cogente di teleriscaldamento. L’AIRU ha ritenuto doveroso, in questa situazione, dotarsi di un quadro di riferimento oggettivamente attendibile e di chiara interpretazione. Ne è uscita una definizione, redatta con la collaborazione di un noto docente dell’Università di Bologna, che riteniamo possa costituire una seria base di partenza anche per ulteriori approfondimenti, a vari livelli istituzionali. Essa ha il pregio – se non altro – di delimitare il “dominio” del nostro servizio preservandolo da una sorta di crescente confusione, favorita anche da normative incentivanti che potremmo chiamare – eufemisticamente – piuttosto imprecise. Ma questo è un altro argomento…
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Protocollo per la concessione all’utilizzo del Marchio SOMMARIO POLITICA ED OBIETTIVI DELL’AIRU 1. Abbreviazioni e definizioni 1.1 Abbreviazioni 1.2 Definizioni 2. Scopo ed obiettivi del protocollo 2.1 Scopo del protocollo 2.2 Oggetto del protocollo 3. Associazione AIRU e organi specifici preposti 4. Caratteristiche del prodotto teleriscaldamento 4.1 Definizione del teleriscaldamento 4.2 Caratteristiche delle Fonti Energetiche 4.3 Situazioni transitorie, avviamenti e casi particolari 5. Procedura di concessione dell’uso del Marchio 5.1 Generalità 5.2 Presentazione della domanda di adesione 5.3 Esame della domanda di adesione 6. Iter di concessione dell’uso del Marchio 6.1 Generalità 6.2 Avvio dell’iter di autorizzazione 6.3 Esame iniziale della documentazione 6.4 Visite di verifica 6.5 Autorizzazione all’uso del Marchio 6.6 Monitoraggio delle condizioni di mantenimento dell’autorizzazione 6.7 Visite non programmate di sorveglianza 6.8 Rinnovi triennali 7. Rilascio dell’autorizzazione, sospensione e/o revoca 8. Diritti e doveri dell’AIRU 9. Diritti e doveri dell’Azienda autorizzata 10. Utilizzo del Marchio 11. Regolazione delle controversie 12. Tariffario a copertura spese Allegato I I. Documentazione richiesta alle Aziende richiedenti l’autorizzazione A. Aziende richiedenti con sistema qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 certificato conforme da Società di certificazione accreditata Sincert B. Aziende con sistema di gestione per la
qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 fornitrici del servizio TLR Allegato II II. Documentazione richiesta per le valutazioni delle continuità delle condizioni ammissibili per il mantenimento dell’autorizzazione A. Aziende richiedenti con sistema qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 certificato conforme da Società di certificazione Accreditata Sincert B. Aziende con sistema di gestione per la qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 fornitrici del servizio TLR Allegato III POLITICA ED OBIETTIVI DELL’AIRU L’AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano) che raggruppa anche, ma non solo, i gestori degli impianti di teleriscaldamento, ha, tra i suoi scopi istituzionali, la promozione e la diffusione del teleriscaldamento in Italia. Al fine di estendere la conoscenza del teleriscaldamento e delle sue peculiarità al vasto pubblico dei potenziali Clienti, l’AIRU gestisce un Marchio, che rende facilmente riconoscibile la fornitura, ai Clienti finali, di un particolare servizio calore, denominato “Servizio Teleriscaldamento (TLR)”. La politica dell’AIRU ha come obiettivo la promozione dell’adesione al protocollo al fine di estendere il diritto all’uso del Marchio a tutte le Aziende che ne manifestano interesse. Il fine ultimo è quello di introdurre nel mercato un ulteriore elemento di fiducia per i consumatori nel servizio di teleriscaldamento e nella capacità delle Aziende che lo erogano, di operare in accordo ai principi ed ai requisiti specificati nel presente protocollo. L’AIRU applica condizioni e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo del Marchio con metodologie non discriminatorie impegnandosi a rendere i propri servizi accessibili a tutti coloro che ne fanno richiesta e che si impegnano al rispetto del presente protocollo; non condizionando l’accesso al servizio a dimensioni tecniche o finanziarie.
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1. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 1.1 Abbreviazioni TLR Teleriscaldamento 1.2 Definizioni Teleriscaldamento Servizio di fornitura calore tramite un sistema di riscaldamento urbano Associazione AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano) Commissione di valutazione Organismo dell’Associazione delegato alla valutazione delle richieste di autorizzazione all’uso del Marchio. Protocollo Documento destinato ad attestare il raggiungimento di un accordo (questo documento) Autorizzazione Atto con cui una parte (AIRU) permette a terzi l’esercizio del diritto all’uso del Marchio Azienda autorizzata Azienda in possesso dell’autorizzazione Azienda richiedente Azienda interessata ed attiva per l’ottenimento dell’autorizzazione Marchio Contrassegno registrato di cui AIRU concede a terzi il diritto, entro limiti stabiliti, al suo utilizzo Visita di verifica Ispezioni presso un’Azienda condotte da personale qualificato dall’AIRU allo scopo di valutare requisiti specifici Ispettore Osservatore di fatti che possono oggettivamente attestare il rispetto di specifici requisiti Valutazione Giudizio espresso a fronte di documenti o fatti documentati Sospensione dell’autorizzazione Provvedimento di sospensione dell’autorizzazione per un periodo determinato Revoca dell’autorizzazione Provvedimento di ritiro dell’autorizzazione Tempo di adeguamento Periodo massimo di 9 settimane dalla data di comunicazione di una valutazione evidenziante anomalie o carenze Bilancio energetico Bilancio dei flussi energetici (energia primaria) ed uscenti (produzione energetica del sistema) nel sistema 2. SCOPO ED OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO 2.1 Scopo del protocollo Lo scopo principale del protocollo è la determinazione di regole condivise applicabili al servizio teleriscaldamento che permettano la valutazione dell’efficienza del processo produttivo e la iscrizione delle Aziende che ad esso aderiscono, nel registro che conferisce loro il diritto all’uso del Marchio registrato. Il diritto all’uso del Marchio registrato facilita la comunicazione ai fini di marketing, e diffonde, presso i potenziali Clienti, l’immediata riconoscibilità delle caratte-
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ristiche peculiari garantite dal Teleriscaldamento. In particolare il presente protocollo ha le seguenti finalità: 1. stabilire le caratteristiche minime, che il gestore del servizio deve garantire, nei confronti del Cliente, nella conduzione degli impianti di teleriscaldamento e nella fornitura del servizio; 2. stabilire le modalità di controllo e sorveglianza sull’uso del Marchio; 3. stabilire le modalità e le caratteristiche per l’autorizzazione all’uso del Marchio, ai singoli gestori. L’obiettivo perseguito dall’AIRU, nella predisposizione del presente protocollo, è quello di garantire al Cliente del TLR, non solo un servizio calore di determinata qualità, ma anche il fatto che l’impianto funziona in eccellenza raggiungendo quindi i gradi di efficienza sotto elencati, complessivamente: risparmio energetico, riduzione nell’uso di combustibili fossili, riduzione delle emissioni di inquinanti nell’ambiente, rispetto delle normative vigenti e contributo al rispetto del protocollo di Kyoto, per la riduzione delle emissioni di CO2. I gestori autorizzati potranno utilizzare il Marchio in tutte le loro pubblicazioni commerciali e tecniche con i limiti indicati nel presente protocollo. L’autorizzazione all’uso del Marchio potrà, inoltre, essere utilizzata dal singolo gestore per certificare, entro i limiti consentiti dalle norme vigenti, il rispetto delle normative indicate nel presente protocollo. Il parere alla concessione dell’autorizzazione è espresso dalla commissione di valutazione dell’AIRU composta da numero 1 rappresentante dei soci Gestori e 2 rappresentanti nominati dal consiglio di cui 1 con funzione di Presidente. Nella commissione sono rappresentati senza predominanza di interessi i soci dell’Airu sulla base dell’esame degli atti di richiesta e valutazione predisposti dagli interessati al suo ottenimento. 2.2 Oggetto del protocollo Il presente protocollo disciplina le attività per la concessione dell’uso del Marchio registrato dall’AIRU. Il protocollo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’AIRU e ogni sua, eventuale modifica, seguirà il medesimo
iter di approvazione. Le attività dell’autorizzazione all’uso del Marchio sono eseguite dall’AIRU o quando affidate a terzi sono supervisionate dalla Commissione di Valutazione dell’AIRU che ne convalida i risultati. 2.3 Validità del Protocollo Il presente protocollo ha validità 3 anni a seguito dei quali il Consiglio dell’Associazione potrà modificare o confermare. 3. ASSOCIAZIONE AIRU E ORGANI SPECIFICI PREPOSTI L’AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano) rappresenta dal 1982 i principali operatori del settore dei sistemi di riscaldamento urbano da centrali cogenerative di elettricità e calore alimentate da combustibili tradizionali e fonti rinnovabili, con le finalità di promuovere e divulgare l’applicazione e l’innovazione impiantistica. In particolare l’Associazione è impegnata, attraverso accordi nazionali, regionali e locali con le istituzioni e gli operatori interessati, a fornire il massimo contributo agli impegni italiani sottoscritti nei trattati internazionali relativi ai settori di interesse, tra cui il Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas serra. Per conseguire questi scopi l’Associazione sostiene la realizzazione e la gestione degli impianti di propria finalità statutaria e tutela gli associati in questioni di comune interesse. Inoltre l’Associazione promuove ed organizza studi, ricerche ed esperienze, in collaborazione con gli istituti ed i laboratori esistenti, in campo scientifico, tecnico, industriale, urbanistico, ambientale ed amministrativo. Attualmente aderiscono all’AIRU soci costituiti da Enti pubblici e privati, quali Comuni, Aziende, Enti nazionali, Industrie, Istituzioni accademiche ed altre Associazioni interessate direttamente o indirettamente nel campo della cogenerazione e del teleriscaldamento. AIRU è altresì socia di EUROHEAT & POWER (Associazione europea delle Associazioni nazionali del teleriscaldamento) ed in collegamento con le analoghe organizzazioni europee. AIRU, inoltre, stila un documento annuale ove si riportano i dati statistici inerenti i sistemi di riscaldamento urbano. Tale attività si esplica an-
ORGANO
FUNZIONI GENERICHE
PRESIDENTE
Rappresentante legale dell’Associazione
Firma l’autorizzazione all’uso del Marchio
FUNZIONI SPECIFICHE
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
È depositario dell’autorità decisionale
Convalida il parere per l’autorizzazione Approva il presente protocollo e le eventuali sue modifiche
SEGRETARIO GENERALE È depositario dell’autorità operativa COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Tabella 1.
Nominata dal Consiglio in numero di 3 rappresentanti, valuta le richieste di autorizzazione all’uso del Marchio
Esprime un parere sugli atti di valutazione dell’idoneità del richiedente l’autorizzazione all’uso del Marchio Verifica il permanere delle condizioni per la continuità dell’autorizzazione all’uso del Marchio Convalida le attività di verifica eseguite da ispettori interni o di terza parte
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che nell’ambito dell’EUROHEAT & POWER, che raccoglie analoghi dati statistici in sede europea. La commissione di valutazione viene nominata dal Consiglio. Organi specifici preposti all’autorizzazione all’uso del Marchio sono indicati nella Tabella 1. 4. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO “SERVIZIO TELERISCALDAMENTO” 4.1 Definizione del teleriscaldamento Il sistema di riscaldamento urbano (TLR) è costituito da una rete di distribuzione di energia termica e/o frigorifera per usi (prevalenti) di riscaldamento e/o raffrescamento ambientale, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, con destinazione non solo civile (residenziale, commerciale, terziario, ospedaliero), ma anche industriale e artigianale. Per potere essere titolare del diritto di uso del Marchio, la rete deve essere realizzata e gestita con le seguenti caratteristiche: • La rete deve essere alimentata da un sistema di produzione dell’energia termica e/o frigorifera con le caratteristiche indicate al punto 4.2. che possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,: – da centrale di cogenerazione elettricitàcalore; – da impianti geotermici; – da impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani; – da impianti utilizzanti biomasse vergini o residuali; – da pompe di calore in ciclo semplice o reversibile; – da sistemi di recupero termico da cicli produttivi; – da centrali di produzione termica e/o frigorifera semplici; – da una combinazione qualsiasi degli impianti elencati. • La rete deve costituire un sistema dinamico e “aperto” (accessibile a tutti i potenziali utilizzatori del comparto urbano interessato), sviluppabile per soddisfare la crescita della domanda, sia degli utilizzatori già allacciati, che dei nuovi utilizzatori ubicati sotto rete o in aree ove la stessa può essere estesa. • Il gestore del TLR deve adottare un “Regolamento di Distribuzione Calore” o documento equivalente (Condizioni generali di fornitura) che fissi le regole contrattuali per l’erogazione del Calore a chiunque voglia allacciarsi alla rete di distribuzione, secondo regole non discriminanti ed eque per tutti i Clienti. Deve essere consentito l’allaccio a qualunque edificio che si affacci su strada dotata di rete di distribuzione, tranne che motivi tecnici documentabili ne rendano impossibile l’erogazione del calore. • Il TLR deve essere alimentato prevalentemente da fonti energetiche rinnovabili e/o assimilate, nella misura e con le caratteristiche indicate al paragrafo successivo. • I sistemi di produzione dell’energia possono
essere collocati in qualsiasi punto del territorio urbano, purché fisicamente interconnessi attraverso la rete di distribuzione. • L’utilizzo di fonti energetiche tradizionali impiegate per integrazione e soccorso deve garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo successivo. 4.2 Caratteristiche delle Fonti Energetiche Le fonti Energetiche, che alimentano il TLR, singolarmente devono garantire almeno una delle seguenti condizioni: a.essere una fonte rinnovabile ai sensi del c. 3 art. 1 Legge 9 Gennaio 1991 n° 10; b.essere una fonte assimilata alle rinnovabili ai sensi del c. 2 art. 11 Legge 9 Gennaio 1991 n° 10 e rispettare le condizioni di assimilabilità previste dalla normativa vigente (delibera AEEG n. 42/02). È ammesso l’impiego di sistemi di integrazione termica, con funzione di integrazione e soccorso, che non soddisfino i punti a e b precedenti, purché l’energia immessa in rete, su base annua (anno solare), non superi il 40% dell’energia immessa complessiva da tutte le fonti energetiche. È ammesso un superamento di tale percentuale, nel caso di documentato impedimento tecnico, e comunque fino ad un massimo del 65 % e per un solo anno (solare) continuativo. 4.3 Situazioni transitorie, avviamenti e casi particolari Potrà essere riconosciuto il rilascio del Marchio anche ai sistemi TLR, che non soddisfino le caratteristiche di cui al paragrafo precedente, nelle fasi di avviamento dell’intero servizio o per parti dello stesso (isole), alle seguenti condizioni: I. NUOVI IMPIANTI: deve essere presentato il progetto, completo di cronoprogramma con le previsioni temporali di entrata in funzione degli impianti e del bacino servito, con i bilanci energetici conseguenti che attesti le caratteristiche tecniche ed energetiche delle fonti di produzione. Il sistema nel suo complesso deve soddisfare progettualmente le caratteristiche di cui al paragrafo precedente, almeno a partire dal 3° anno solare successivo alla data di erogazione del calore al primo Cliente allacciato. In caso di mancato raggiungimento delle caratteristiche prescritte, nei tempi previsti, il Marchio potrà essere rilasciato fino ad un massimo di 4 anni dalla data di erogazione del calore al primo Cliente allacciato, a condizione che sia approvato un nuovo cronoprogramma che dimostri il raggiungimento dell’obiettivo entro tale termine pena la revoca dell’autorizzazione. II. ISOLE: Il progetto della nuova rete deve prevedere il collegamento alla rete esistente entro un massimo di 3 anni dalla prima erogazione. Il sistema ad isola sommato al sistema esistente deve rispettare le condizioni di cui al paragrafo precedente. Se dopo il periodo previsto dalla data di prima erogazione non è effettuato il collegamento alla rete esistente, all’isola non potrà essere rilasciato il Marchio.
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5. PROCEDURA DI CONCESSIONE DELL’USO DEL MARCHIO 5.1 Generalità Il destinatario del diritto all’uso del Marchio è la Società che gestisce il TLR e che stipula i contratti con i Clienti Finali utilizzatori del calore. La validità è su base anno solare o anno termico (1 ottobre 30 settembre) con durata triennale. L’autorizzazione è basata sulla verifica oggettiva dell’esistenza delle condizioni indicate nel presente protocollo all’inizio e in seguito tramite verifiche annuali. Il mantenimento delle condizioni che hanno reso possibile l’autorizzazione. La valutazione deve prendere in considerazione i dati di bilancio energetico dell’anno solare precedente a quello soggetto. I dati devono essere misurati ed auto certificati secondo le regole definite nei paragrafi successivi. 5.2 Presentazione della domanda di adesione La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’Associazione da parte del Rappresentante Legale dell’Azienda richiedente. Può essere accettata solo se compilata in ogni sua parte. 5.3 Esame della domanda di adesione Dopo aver registrato la domanda sul protocollo appositamente predisposto, la Commissione di Valutazione provvede all’esame della stessa, al fine di verificare la completezza e l’adeguatezza delle informazioni generali e di valutare se il processo di produzione del richiedente è compatibile al campo di applicazione del presente protocollo. Qualora la documentazione inviata risulti incompleta e/o inadeguata, il corso della pratica è sospeso, finché l’Azienda richiedente non abbia totalmente soddisfatto le richieste. Qualora l’Azienda richiedente non soddisfi le richieste entro 3 mesi dalla data del loro inoltro, l’Associazione potrà rivedere i termini contrattuali. A seguito dell’esito positivo dell’esame della domanda, l’Associazione comunica all’Azienda richiedente l’accettazione della domanda e provvede a stipulare il relativo contratto. 6. ITER DI CONCESSIONE DELL’USO DEL MARCHIO 6.1 GENERALITÀ L’iter di concessione è articolato nelle seguenti fasi: 1. avvio dell’iter di valutazione della richiesta di adesione; 2. esame della documentazione consegnata 3. eventuale verifiche di valutazione 4. autorizzazione all’uso del Marchio; 5. monitoraggio delle condizioni necessarie al mantenimento dell’uso del Marchio; 6. eventuali audit non programmati di accertamento. 7. rinnovi triennali 6.2 Avvio dell’iter di autorizzazione L’iter di autorizzazione è avviato con l’emissione della conferma d’ordine da parte dell’Associazione.
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6.3 Esame iniziale della documentazione L’esame della documentazione, obbligatoria (documentazione richiesta nel presente protocollo nell’allegato I) e aggiuntiva (documentazione non esplicitamente richiesta dal protocollo, ma che l’Azienda richiedente ritiene opportuno predisporre e proporre) mira a verificare che essa soddisfi tutti i requisiti e sia chiara e congruente tra le sue varie parti. Qualora la documentazione risulti carente, il richiedente ne è informato tramite il rapporto di valutazione della documentazione. Nel caso l’esame della documentazione non abbia evidenziato anomalie, l’autorizzazione all’utilizzo del Marchio potrà essere rilasciata. Nel caso in cui l’esame abbia evidenziato anomalie, queste devono essere corrette dall’Azienda prima del rilascio dell’autorizzazione. L’eventuale permanere anomalie nella documentazione impedisce l’emissione immediata dell’autorizzazione. Tutta la documentazione relativa alle valutazioni emerse nell’esame della domanda da parte del Commissione di Valutazione è trasmessa con il parere espresso al Consiglio d’Amministrazione che lo convalida e lo consegna al Presidente il quale ha la responsabilità finale per la concessione dell’autorizzazione. 6.4. Metodologia di verifica La verifica dei requisiti per il rilascio del Marchio consiste nel verificare che l’energia immessa in rete da fonti rinnovabili ed assimilate sia non inferiore al 60% dell’energia totale. Pertanto: La Scheda-1 è finalizzata al rilevamento della tipologia e della potenzialità degli impianti di produzione dell’energia termica immessa in rete. Si rimarca tuttavia che i dati richiesti nella scheda non sono da ritenere esaustivi. Il soggetto aspirante all’utilizzo del Marchio deve produrre una Relazione accompagnatoria dettagliata che descriva il sistema di teleriscaldamento per il quale viene richiesto il Marchio (impianti di produzione, reti, organizzazione gestionale, ecc.), tutti elementi utili alla Commissione di Verifica. La Scheda-2 è finalizzata al rilevamento del bilancio energetico annuo, con riferimento all’anno solare. Il soggetto aspirante all’ottenimento del Marchio dovrà fornire piena giustificazione dei dati di bilancio riportati in scheda-2. In particolare: • dovrà indicare quali voci del bilancio che sono oggetto di misurazione/rilevamento, riportando le modalità delle rilevazioni e le caratteristiche dei contatori (costruttore, tipo, precisione, ecc.); • dovrà indicare le voci del bilancio oggetto di calcolo e/o di stima. 6.5 Visite di verifica Le visite di verifica, quando disposte, sono svolte secondo modalità e criteri adottati dalla commissione di valutazione. Le visite sono precedute dall’esame della documentazione ed il loro svolgimento è programmato mediante apposito piano, anticipato in modo formale all’Azienda. L’esecuzione delle visite è affidata ad una Società di certificazione accreditata SINCERT in accordo con la normativa EN 45012 per i settori di accreditamento 28, 28a e 28b secondo la classificazione EA. La verifica inizia con una
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riunione introduttiva tra la Direzione dell’Azienda ed il gruppo di verifica. Durante la verifica, il gruppo di verifica procede alla raccolta di evidenze oggettive, tramite l’esame di documenti e registrazioni disponibili, l’osservazione diretta delle attività, l’esecuzione di verifiche, misure, test, ecc. La verifica si conclude con una riunione finale, in cui il gruppo di verifica espone alla Direzione dell’Azienda la sintesi dei risultati della verifica, evidenziando sia gli aspetti positivi, sia le eventuali carenze. I risultati della verifica sono registrati nel rapporto. 6.6 Autorizzazione all’uso del Marchio L’autorizzazione è emessa dal Presidente previo il parere positivo espresso dalla Commissione di Valutazione convalidato dalla decisione del Consiglio di Amministrazione. L’autorizzazione attesta la rispondenza dei processi di produzione del tele riscaldamento ai requisiti del presente protocollo. L’autorizzazione ha validità di 3 anni e questa decorre dalla chiusura dell’iter che precede la concessione dell’autorizzazione all’uso del Marchio. L’autorizzazione è comunicata all’azienda interessata mediante raccomandata entro 30 giorni dalla valutazione positiva della documentazione. 6.7 Monitoraggio delle condizioni di mantenimento dell’autorizzazione Annualmente l’Azienda in possesso dell’autorizzazione all’uso del Marchio deve provvedere a fornire la documentazione obbligatoria (documentazione richiesta nell’allegato II del presente protocollo) e aggiuntiva (documentazione non esplicitamente richiesta dal protocollo, ma che l’Azienda richiedente ritiene opportuno predisporre e proporre) al fine di documentare il permanere delle condizioni che hanno reso possibile la concessione dell’autorizzazione all’uso del Marchio (o il verificarsi delle condizioni pianificate stabilite (paragrafo 4.3). Tale documento deve pervenire entro il 30 giugno. Qualora la documentazione risulti carente, il richiedente ne è informato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa, tramite trasmissione della copia del rapporto di valutazione. Nel caso l’esame della documentazione non abbia evidenziato anomalie, l’autorizzazione all’utilizzo del Marchio, trascorso il periodo di cui sopra, potrà permanere secondo il principio del silenzio assenso. Nel caso in cui l’esame abbia evidenziato anomalie, queste devono essere corrette dall’Azienda entro una data stabilita di comune accordo, ma non successiva alla 9a settimana dalla data in cui si segnala la disponibilità alla correzione che deve essere manifestata, in modo documentato, entro 3 settimane dalla segnalazione delle anomale. L’eventuale permanere delle anomalie provoca l’attivazione della procedura di revoca dell’autorizzazione. 6.8 Visite non programmate di sorveglianza L’AIRU si riserva il diritto di effettuare o fare effettuare verifiche non programmate all’Azienda in possesso dell’autorizzazione. I motivi per cui questi verifiche sono svolte sono sempre spie-
gati all’Azienda e sono sempre motivati da necessità di documentare oggettivamente la risoluzione di situazioni di ambiguità. Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite di volta in volta, a seconda delle circostanze, dall’AIRU in accordo con l’Azienda oggetto della verifica. Gli organismi terzi eventualmente incaricati all’esecuzione delle visite devono essere accreditati SINCERT per i settori di accreditamento EA 28, 28° e 28b in accordo ai requisiti della norma EN 45012. 6.9 Rinnovi triennali Le verifiche triennali del permanere delle condizioni di concessione dell’autorizzazione sono obbligatorie. Se l’Azienda non intende sottoporsi a questa verifica, deve comunicarlo per iscritto all’AIRU e pagare eventualmente (a giudizio dell’AIRU) l’importo previsto relativo al rinnovo non eseguito; la conseguenza di questo atto è l’immediato annullamento dell’autorizzazione. 7. RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONE E/O REVOCA Nel caso in cui si autorizza l’uso del Marchio, l’AIRU emette l’attestato che indica: • I riferimenti della validità del presente protocollo; • il campo ed i limiti di applicazione per il quale è concessa l’autorizzazione; • la data di rilascio e la durata della validità dell’autorizzazione. Nel caso in cui l’autorizzazione non sia concessa, sono comunicate per iscritto all’Azienda le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti al presente protocollo, che l’Azienda si deve impegnare a correggere. A seguito del rilascio dell’autorizzazione, l’AIRU iscrive l’Azienda nel Registro trasmette tali informazioni agli organismi interessati ed alle altre Aziende aderenti al protocollo. La sospensione dell’autorizzazione può essere determina per un periodo di tempo definito, in uno dei seguenti casi: • le attività di sorveglianza o di rinnovo evidenziano anomalie; • l’Azienda fa riferimento alle prescrizioni del presente protocollo in modo difforme dalle regole descritte. La sospensione è notificata ufficialmente all’Azienda, sono comunicate anche le condizioni che l’Azienda deve soddisfare, affinché l’autorizzazione riacquisti piena validità e non sia definitivamente annullata. Se l’Azienda soddisfa tali condizioni, la sospensione è revocata. La revoca dall’autorizzazione all’uso del Marchio da parte di un’Azienda è decisa dall’AIRU in seguito a: • inosservanza dei requisiti derivanti dall’applicazione della parte relativa ai diritti e doveri dell’Azienda, sorveglianza dell’Azienda in possesso di autorizzazione, scorretto uso dell’autorizzazione; • ripetuta inosservanza degli impegni assunti con l’AIRU, per porre rimedio agli scostamenti dai requisiti riscontrati e segnalati;
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• persistere della condizione di morosità per oltre un mese dal ricevimento della diffida, inviata dall’AIRU per lettera raccomandata; • cessazione delle attività per le quali l’Azienda aveva ottenuto l’autorizzazione; • fallimento o liquidazione. La decisione di revoca è comunicata all’Azienda mediante lettera raccomandata. L’AIRU provvede inoltre: • alla cancellazione dell’Azienda dal registro di autorizzazione ed alle azioni di pubblicazione ritenute opportune; • al non accoglimento della domanda presentata dall’Azienda, se non dopo un anno dalla data di revoca e ciò solo a seguito della dimostrazione che sono stati presi, nel frattempo, i provvedimenti che l’AIRU ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze, che avevano dato luogo alla revoca. 8. DIRITTI E DOVERI DELL’AIRU L’AIRU ha il diritto di: • esigere il rispetto degli impegni assunti dalle Aziende autorizzate all’uso del Marchio • effettuare verifiche adeguate alla necessità di salvaguardia del rispetto del Marchio dato in uso, nei limiti e per le informazioni/attività relative agli impegni legati all’accettazione del protocollo da parte dell’Azienda e nel
rispetto delle leggi vigenti per la protezione della privacy. L’AIRU ha il dovere di: • gestire le informazioni relative alle autorizzazioni in modo trasparente e non discriminante • ammettere alla conoscenza delle informazioni (relativamente all’oggetto dell’autorizzazione e nei limiti imposti dalle leggi sul rispetto della privacy) coloro che ne manifestano necessità • pubblicizzare nei modi adeguati e nei contesti opportuni il miglioramento ottenuto per mezzo delle attività di gestione delle autorizzazioni • pubblicizzare con periodicità annuale i contenuti del registro delle autorizzazioni 9. DIRITTI E DOVERI DELL’AZIENDA AUTORIZZATA L’Azienda ha il diritto di dare pubblicità all’ottenimento dell’autorizzazione all’uso del Marchio, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo ed ai limiti dell’autorizzazione ottenuta e secondo le modalità definite nell’allegato III. L’autorizzazione non può essere usata in modo tale da essere ritenuta valida anche per altri prodotti/servizi, non coperti dall’autorizzazione o per attività diverse da quelle per le quali è stata rilasciata o in modo tale da indurre in errore. La autorizzazione è riservata all’Azienda, limitatamente al sistema produttivo menzionate nel-
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l’autorizzazione e non è trasferibile. Modifiche organizzative o cambi di proprietà consentono il mantenimento dall’autorizzazione a condizione che: • sia tempestivamente informato per iscritto l’AIRU; • l’AIRU abbia verificato che le modifiche siano conformi agli impegni assunti al momento dell’adesione dell’Azienda al presente protocollo. L’Azienda in possesso di autorizzazione si impegna a consentire l’accesso ai propri locali agli ispettori inviati dall’Associazione ed ad assisterli durante le attività di verifica. L’Azienda si impegna a non utilizzare la autorizzazione concessa, qualora revocata o scaduta. 10. UTILIZZO DEL MARCHIO L’AIRU è tenuta a rilasciare un attestato che permetta al Cliente di utilizzare il Marchio per gli scopi consentiti dalla Legge e dal presente protocollo. L’Azienda autorizzata all’uso del Marchio deve impegnarsi ad impiegarlo nelle forme e nei modi stabiliti, utilizzandolo senza apportare modifiche. L’Azienda autorizzata può utilizzare il Marchio nelle proprie pubblicazioni e documentazioni solo se in regola con l’autorizzazione. Qualora l’autorizzazione sia scaduta, l’Azienda dovrà ritirare tutte le documentazioni e pubblicazioni contrassegnate dal Marchio stesso.
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11. REGOLAZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’esecuzione, applicazione o interpretazione delle clausole del presente Regolamento, che non potesse essere risolta amichevolmente, sarà devoluta alla competenza dell’autorità giudiziaria di Milano. 12. TARIFFARIO A COPERTURA SPESE Il tariffario relativo alla autorizzazione comprende i seguenti elementi: 1. prezzo di emissione iniziale dell’autorizzazione, che comprende: apertura pratica, esame della documentazione. e 900,00 2. prezzo della sorveglianza periodica. e 500,00 3. prezzo del rinnovo; e 700,00 4. prezzo orario delle attività aggiuntive 50,00 e/h L’uso del Marchio è consentito alle sole Società socie di AIRU in regola con il pagamento della quota sociale. Si rende noto che gli importi sopra determinati vengono deliberati dal Consiglio ogni 3 anni.
Allegato I. I. Documentazione richiesta alle Aziende richiedenti l’autorizzazione A. Aziende richiedenti con sistema qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 certificato conforme da Società dei certificazione accreditata Sincert. – Certificato del sistema di gestione per la qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 rilasciato da Ente Certificatore accreditato SINCERT o altro Ente per il quale esiste la caratteristica del mutuo riconoscimento. Nello scopo del certificato devono apparire, oltre al settore di accreditamento EA 28, in forma priva di ambiguità, lo scopo per il quale il certificato è stato rilasciato e l’indirizzo delle unità operative per le quali il certificato è valido. Inoltre, il certificato, deve essere nel suo periodo di validità. – Bilancio energetico (come da allegato III) dell’anno termico precedente all’anno solare soggetto a valutazione, o dell’anno solare precedente all’anno termico. I dati devono essere certificati come veritieri dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato. – Dichiarazione relativa al mantenimento delle caratteristiche quantitative e qualitative delle fonti energetiche come definito dal paragrafo 4.2 del protocollo certificata come veritiera dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato B. Aziende con sistema di gestione per la qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 fornitrici del servizio TLR – Manuale del sistema di gestione per la qualità, assegnato in forma controllata, procedura/istruzione tecnica o operativa documenta-
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ta, emessa e gestita in forma controllata, che definisce e controlla il processo di produzione/servizio TLR nella quale siano indicati i riferimenti al presente protocollo quale documento cogente, delega formale e documentata della Massima Direzione dell’Azienda ad un suo rappresentante (membro della struttura organizzativa dell’Azienda) delle responsabilità della verifica costante e puntuale del mantenimento delle condizioni definite e sottoscritte aderendo al presente protocollo. – Bilancio energetico (come da allegato III) dell’anno termico precedente all’anno solare soggetto a valutazione, o dell’anno solare precedente all’anno termico. I dati devono essere certificati come veritieri dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato. – Dichiarazione relativa al mantenimento delle caratteristiche quantitative e qualitative delle fonti energetiche come definito dal paragrafo 4.2 del protocollo certificata come veritiera dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato. C. Azienda sprovvista di sistema qualità documentato – Relazione accompagnatoria (v. paragrafo 6.4) che definisca in modo puntuale le modalità per il controllo del processo relativo al servizio TLR, nel quale siano indicati i riferimenti al presente protocollo quale documento cogente, sia inclusa la delega formale e documentata della Massima Direzione dell’Azienda ad un suo rappresentante (membro della struttura organizzativa dell’Azienda) delle responsabilità della verifica costante e puntuale del mantenimento delle condizioni definite e sottoscritte aderendo al presente protocollo. Il piano della qualità deve essere approvato dalla Massima Direzione dell’Azienda richiedente l’autorizzazione e deve essere gestito in forma controllata. – Bilancio energetico dell’anno termico precedente all’anno solare soggetto a valutazione, o dell’anno solare precedente all’anno termico. I dati devono essere certificati come veritieri dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato. – Dichiarazione relativa al mantenimento delle caratteristiche quantitative e qualitative delle fonti energetiche come definito dal paragrafo 4.2 del protocollo certificata come veritiera dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato
Allegato II. II. Documentazione richiesta per le valutazioni delle continuità delle condizioni ammissibili per il mantenimento dell’autorizzazione A. Aziende richiedenti con sistema qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO
9001:2000 certificato conforme da Società di certificazione accreditata Sincert. – Bilancio energetico (come da allegato III) dell’anno termico precedente all’anno solare soggetto a valutazione, o dell’anno solare precedente all’anno termico (o situazione dei metà esercizio). I dati devono essere certificati come veritieri dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato. – Dichiarazione relativa al mantenimento delle caratteristiche quantitative e qualitative delle fonti energetiche come definito dal paragrafo 4.2 del protocollo certificata come veritiera dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato B. Aziende con sistema di gestione per la qualità in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2000 fornitrici del servizio TLR – Dichiarazione relativa alla continuità della situazione di ammissibilità dell’autorizzazione rilasciata dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato – Bilancio energetico (v. paragrafo 6.4) dell’anno termico precedente all’anno solare soggetto a valutazione, o dell’anno solare precedente all’anno termico (o situazione dei metà esercizio). I dati devono essere certificati come veritieri dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato. – Dichiarazione relativa al mantenimento delle caratteristiche quantitative e qualitative delle fonti energetiche come definito dal paragrafo 4.2 del protocollo certificata come veritiera dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato C. Azienda sprovvista di sistema qualità documentato – Dichiarazione relativa alla continuità della situazione di ammissibilità dell’autorizzazione rilasciata dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato – Conferma dello stato di revisione della Relazione accompagnatoria (v. paragrafo 6.4) o consegna della nuova revisione con i commenti relativi alle parti revisionate. – Bilancio energetico o situazione di metà esercizio dell’anno termico precedente all’anno solare soggetto a valutazione, o dell’anno solare precedente all’anno termico (o situazione dei metà esercizio). I dati devono essere certificati come veritieri dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato. – Dichiarazione relativa al mantenimento delle caratteristiche quantitative e qualitative delle fonti energetiche come definito dal paragrafo 4.2 del protocollo certificata come veritiera dalla Massima Direzione o dal suo rappresentante quando espressamente e formalmente delegato.
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Allegato III.
SCHEDA-1 AIRU Protocollo per la concessione all’utilizzo del Marchio di Qualità TIPOLOGIA E POTENZIALITÀ IMPIANTI DI PRODUZIONE
(A-1)
Ente gestore della rete
Denominazione della rete
(A-2)
Ente gestore delle centrali
(A-3)
Denominazione delle centrali che alimentano la rete
a)
b)
c)
d)
(A4)
Unità di produzione dell'energia alimentanti la rete di teleriscaldamento
A4.1 Tipologia impianto
A4.2 N. unità
A4.3 A4.4 Potenze nominali unitarie Elettrica Termica MWe MWt
A4.5 Ubicazione in centrale (a, b, c, d )
A4.6 anno di installazione
A recupero da processo industriale
A recupero da inceneritore R.S.U. A biomassa e/o scarti di lavorazione Da fonte geotermica
Altro
TOTALE 1
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A4.1 Tipologia impianto
A4.2 N. unitĂ
A4.3 A4.4 Potenze nominali unitarie Elettrica Termica MWe MWt
A4.5 Ubicazione in centrale (a, b, c, d )
A produzione
combinata
elettricitĂ /calore
(combustibili fossili) [1]
TOTALE 2
A produzione
termica semplice
(combustibili fossili) [2]
TOTALE 3
Con pompa di calore
TOTALE 4
TOTALI 1-4
[1] TVC TVCS TG CC MAG MAD
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Turbina a vapore a contropressione Turbina a vapore a condensazione e spillamento Turbina a gas in ciclo semplice Ciclo combinato gas-vapore Motore alternativo a gas Motore alternativo diesel
[2] CAC CAS COD
Caldaia ad acqua calda Caldaia ad acqua surriscaldata Caldaia ad olio diatermico
A4.6 anno di installazione
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SCHEDA-2 AIRU Protocollo per la concessione all’utilizzo del Marchio di Qualità BILANCIO ENERGETICO ANNUO
1) - ENERGIA PRIMARIA UTILIZZATA NEL SISTEMA DI PRODUZIONE Fonti rinnovabili
Totale
(B1)
Recuperi da processi industriali o altro
GWh
(B2)
Rifiuti Solidi Urbani (RSU)
GWh
(B3)
Biomassa agricola e/o forestale
GWh
(B4)
Fonte geotermica
GWh
(B5)
Calore utilizzato da pompe di calore
GWh
(B6)
Altro (specificare)
GWh
(B7)
Totali da B1 a B6
GWh
Combustibili fossili [1]
Gruppi di cogenerazione
Caldaie
Totale
(B8)
Carbone
GWh
(B9)
Olio combustibile
GWh
(B10)
Gasolio
GWh
(B11)
Gas naturale
GWh
(B12)
Altro
GWh
(B13)
Totali da B8 a B12
GWh
Energia elettrica [2] (B14)
Energia elettrica
GWh
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2) - PRODUZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA
Energia termica
Totale
(B15)
Energia termica totale prodotta
GWh
(B16)
Energia termica totale immessa in rete [3]
GWh
(B17)
Energia termica totale fornita all’utenza (energia utile contabilizzata)
GWh
Distinta per usi finali:
(B18)
per usi riscaldamento/acqua calda sanitaria
GWh
(B19)
per produzione di energia frigorifera tramite frigoassorbitori [4]
GWh
Energia elettrica (B20)
Energia elettrica ai morsetti dei gruppi di cogenerazione
GWh
(B21)
Autoconsumi del sistema di teleriscaldamento [5]
GWh
(B22)
Energia elettrica netta alle utenze o ceduta alla rete esterna
GWh
[1]
Nel caso fossero disponibili solo le quantità fisiche, utilizzare le seguenti equivalenze: Carbone
6.500 kcal/kg
Olio combustibile
9.800 kcal/kg
7,56 kWh/kg 11,40 kWh/kg
Gasolio
10.200 kcal/kg
11,86 kWh/kg
Gas naturale
8.250 kcal/kg
9,59 kWh/kg
[2]
Energia elettrica prelevata dalla rete esterna
[3]
Si intende l’energia termica utile effettivamente immessa in rete a bocca di centrale
[4]
Compresa l’energia termica utilizzata in gruppi frigo-assorbitori ubicati in centrale ed eventualmente destinati ad alimentare una rete di teleraffrescamento.
[5]
Compresa l’energia elettrica utilizzata dalle pompe di calore del punto-B5. e l’energia elettrica consumata dai frigo-assorbitori
Allegato IV. Le dimensioni le scritte ed i colori del marchio da utilizzare In fase di definizione 16
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Valutazioni riferite all’art. 5 comma 3 del DM 24 ottobre 2005, attuattivo del comma 71 della legge 239/04 LUIGI FRANCO BOTTIO Segretario Generale AIRU
N
el n° 19 del “Foglio di collegamento” abbiamo pubblicato un articolo “Il riscaldamento urbano fra energie rinnovabili e cogenerazione industriale” nel quale si faceva il punto sulla complessa, e per certi versi contraddittoria, politica nazionale sull’argomento. Successivamente è uscito il DM 24 ottobre 2005 attuativo del Comma 71 della Legge 239/04 che all’art. 5 comma 3 apporta delle disposizioni di interesse del teleriscaldamento. In sintesi, dopo aver scritto in premessa: “CONSIDERATO che gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, operanti nel rispetto dei criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, sono da considerare non programmabili qualora l’energia termica cogenerata sia usata esclusivamente per il teleriscaldamento, in ragione della necessità di esercire tali impianti prevalentemente in funzione della domanda di calore utile”, precisa all’articolo 5.3 “Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, operanti nel rispetto dei criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, sono considerati non programmabili qualora l’energia termica cogenerata sia usata esclusivamente per il teleriscaldamento”. Riteniamo doveroso, a questo proposito, pubblicare alcune valutazioni sviluppate all’interno dell’AIRU. Con riferimento all’art. 5.3 del decreto in oggetto si segnala quanto segue: • Il decreto Bersani, all’art.3 dispone “l’obbligo di utilizzazione prioritaria dell’energia prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione”; all’art.11.4, sancisce che “il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all’energia elettrica prodotta da impianti che uti-
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lizzano, nell’ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,…” • Le delibere dell’Autorità in tema di dispacciamento, emanate anche in considerazione dei suddetti articoli, introducono il concetto di “non programmabilità” dalla quale discende univocamente tutta la regolazione in materia di sbilanci. In particolare, l’energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili è esclusa dalla partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento ed è valorizzata, in caso di sbilanciamento, al prezzo MGP anziché al prezzo MSD. Tale trattamento è giustificato dall’impossibilità, per gli impianti alimentati da fonti non programmabili, di rispettare l’eventuale programma di immissione presentato (a soli fini indicativi e per le sole unità di produzione rilevanti) ai sensi dell’art. 16.3.1 della delibera Aeeg 168/03. La ratio di tale norma si fonda sull’assunto che qualora, per una fonte di energia da privilegiare per motivi di sostenibilità ambientale, sussista l’impossibilità oggettiva di definire un programma di immissione vincolante, risulta illogico e iniquo applicare eventuali oneri di sbilanciamento. • Il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2005 qualifica come “non programmabili” gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, in ragione
della necessità di esercire tali impianti prevalentemente in funzione della domanda di calore utile (fortemente imprevedibile per una rete di teleriscaldamento, in quanto dipendente da motivi climatici e dal comportamento autonomo degli utenti allacciati alla rete); è evidente l’intenzione del legislatore di assimilare, ai fini del dispacciamento, tali impianti agli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili (altrimenti non avrebbe alcun effetto l’art. 5.3 del decreto). • Le considerazioni di cui sopra sono inoltre pienamente in linea con quanto indicato a livello europeo. In particolare, la Direttiva 2004/8/CE, specificamente dedicata alla promozione della cogenerazione (che viene vista anche come mezzo per “costituire un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per rispettare il Protocollo di Kyoto”), considera quest’ultima prioritaria e sottoposta, ai fini dell’accesso alla rete elettrica (art. 8), alle stesse disposizioni emanate in materia di fonti rinnovabili (vedi Direttiva 2001/77/CE). • Ne consegue che la caratteristica della non programmabilità è elemento cardine che accomuna sia l’energia prodotta da un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento (ex art. 5.3 DM 24 Ottobre 2005) sia l’energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili (ex art. 32 comma 4 della Delibera AEEG n. 168/03) con la conseguente esclusione dal mercato dei servizi di dispacciamento e la contestuale valorizzazione a MGP di eventuali sbilancia-
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menti. In questo senso, ai fini della valorizzazione degli sbilanciamenti, si ritiene debba quindi, senza dubbio, interpretarsi il D.M. 24 ottobre 2005. Diversamente, si verificherebbe il paradosso di creare addirittura una penalizzazione degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento rispetto agli impianti convenzionali di generazione elettrica, in quanto, da un lato, agli impianti abbinati al teleriscaldamento è inibita la partecipazione ai mercati dei servizi di dispacciamento (con la perdita, quindi, della relativa opportunità in termini di margine economico generabile) e, dall’altro, nel contempo, permane la penalizzazione degli sbilanciamenti dovuti alla non programmabilità. Non vi è dubbio che l’intento del D.M. citato sia quello di favorire la cogenerazione per teleriscaldamento e non di penalizzarla ulteriormente! • Appare inoltre logico che, in analogia a quanto previsto per le fonti rinnovabili programmabili (è il caso ad esempio dell’idroelettrico a bacino), ove le specifiche caratteristiche dell’impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento lo consentano, sia consentito all’esercente dichiarare la “programmabilità” della singola sezione di cogenerazione, partecipando quindi al mercato dei servizi di dispacciamento e valorizzando conseguentemente eventuali sbilanciamenti ai prezzi MSD. • Considerato che per alcuni impianti, nel periodo estivo, può esservi “programmabilità” di una sezione di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, risulta altresì ragionevole e coerente consentire al titolare dell’impianto di dichiarare tale programmabilità su base infrannuale, prevedendo, quindi, la non programmabilità dell’impianto durante il periodo invernale e la programmabilità dell’impianto nel periodo estivo. In conclusione si ritiene di proporre al MAP/TERNA la seguente modalità applicativa dell’art.5.3 del DM 24 ottobre 2005: a) Per la generalità delle sezioni di cogenerazione abbinate a reti di teleriscaldamento (escluse quelle di cui al successivo punto b) Applicazione del trattamento previsto per le fonti rinnovabili non programmabili, indipendentemente dalla taglia dell’unità produttiva (non partecipazione a MSD, valorizzazione sbilanciamenti a MGP); b) Per le sole unità di produzione rilevanti composte da sezioni di cogenerazione abbinate al teleriscaldamento il cui esercente dichiari a TERNA la “programma-
bilità” dell’unità, eventualmente anche su base infrannuale: applicazione del trattamento previsto per la generalità delle unità di produzione rilevanti (partecipazione a MSD, valorizzazione sbilanciamenti a MSD). Per cogenerazione si intende la produzione combinata di energia elettrica e termica rispondente ai requisiti previsti dall’art.2.8 del d.lgs. 79/99. Per teleriscalda-
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mento si intende il sistema di cui all’art.2.3 del DM 24 ottobre 2005. Per rimarcare l’interesse della Comunità Europea ai temi sopra trattati riportiamo altresì la recente direttiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.
Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006 concernente misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea,in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all ’articolo 251 del trattato(2), considerando quanto segue: (1) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica(3), ha dato un decisivo contributo alla creazione del mercato interno dell’elettricità. La garanzia di un elevato livello di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica è un obiettivochiave per il buon funzionamento del mercato interno e la direttiva offre agli Stati membri la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese di elettricità, tra l’altro in materia di sicurezza di approvvigionamento. È opportuno che tali obblighi di servizio pubblico vengano definiti con la maggiore precisione e il maggior rigore possibili e che non comportino la creazione di capacità di generazione superiore a quella necessaria per scongiurare indesiderate interruzioni della fornitura di elettricità ai clienti finali. (2) La domanda di energia elettrica è solitamente prevista per un periodo a medio termine in base a scenari elaborati dai gestori dei sistemi di trasmissione o da altre organizzazioni in grado di elaborarli su richiesta di uno Stato membro. (3) Un mercato unico concorrenziale dell ’elettricità nell’UE richiede politiche di sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica trasparenti, non discriminatorie e compatibili con le esigenze di un simile mercato. La mancanza di politiche di questo tipo nei singoli Stati membri o differenze rilevanti nelle politiche degli Stati membri comporterebbero distorsioni della concorrenza. È dunque essenziale definire chiaramente i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti nonché degli stessi Stati membri e di tutti gli attori pertinenti del mercato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e il buon funzionamento del mercato interno, evitando al contempo la creazione di
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ostacoli agli entranti sul mercato, quali una compagnia che genera o fornisce energia elettrica in uno Stato membro che abbia recentemente avviato la sua attività in detto Stato membro, ed evitando di creare distorsioni del mercato interno dell’elettricità o gravi difficoltà agli attori del mercato incluse le imprese aventi quote di mercato ridotte, quali un produttore o un fornitore avente una quota di mercato molto ridotta nel mercato comunitario pertinente. La decisione n. 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4) espone una serie di orientamenti per la politica comunitaria sulle reti transeuropee nel settore dell’energia. Il regolamento (CE) n.1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica(5), espone, fra l’altro, i principi generali e le regole dettagliate relativi alla gestione della congestione. Quando si promuove l’energia elettrica proveniente da fonti di energia rinnovabili, è necessario garantire la disponibilità di una capacità associata di appoggio, qualora necessaria dal punto di vista tecnico, onde mantenere l’affidabilità e la sicurezza della rete. Al fine di rispettare gli impegni ambientali della Comunità e onde ridurre la sua dipendenza dall’importazione di energia, è importante tenere presenti gli effetti a lungo termine della crescita della domanda di energia elettrica. La cooperazione tra gestori nazionali dei sistemi di trasmissione nelle materie legate alla sicurezza della rete – compresa la definizione della capacità di trasferimento, la fornitura di informazioni e il modellamento della rete – è fondamentale per lo sviluppo di un mercato interno correttamente funzionante e potrebbe essere ulteriormente migliorata. La mancanza di coordinamento in materia di sicurezza delle reti pregiudica lo sviluppo di un’equa concorrenza. La principale finalità delle norme e raccomandazioni tecniche pertinenti, quali quelle contenute nel manuale operativo dell’Unione europea sul coordinamento del trasporto dell’energia elettrica (UCTE), delle norme e raccomandazioni ana-
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loghe elaborate da NORDEL e dal Codice della rete baltica nonché di quelle per i sistemi del Regno Unito e dell’Irlanda, è di fornire supporto alla gestione tecnica della rete interconnessa in modo da contribuire a soddisfare la necessità di un funzionamento continuo della rete in caso di un guasto del sistema in un singolo punto o in diversi punti della rete e al fine di minimizzare i costi relativi all’attenuazione di una siffatta perturbazione della fornitura. I gestori del sistema di trasmissione e distribuzione dovrebbero fornire ai clienti finali un servizio di livello elevato in termini di frequenza e durata delle interruzioni. Le misure che possono essere utilizzate per garantire che vengano mantenuti i livelli adeguati di capacità di generazione di riserva dovrebbero essere basate sul mercato e non discriminatorie e potrebbero includere misure quali garanzie e meccanismi contrattuali, opzioni di capacità o obblighi di capacità. Tali misure potrebbero altresì essere corredate da altri strumenti non discriminatori quali la retribuzione della capacità disponibile. Al fine di garantire che sia disponibile un’appropriata informazione previa, gli Stati membri dovrebbero pubblicare le misure prese per mantenere l’equilibrio tra l’approvvigionamento e la domanda tra gli investitori effettivi e potenziali nel settore della generazione e tra i consumatori di energia elettrica. Fatti salvi gli articoli 86,87 e 88 del trattato, è importante che gli Stati membri fissino un quadro inequivoco, appropriato e stabile che faciliti la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e incoraggi gli investimenti nella capacità di generazione e nelle tecniche di gestione della domanda. È anche importante che siano adottate misure appropriate per assicurare un quadro regolamentare atto a incoraggiare gli investimenti in nuove interconnessioni di trasmissione, specialmente tra Stati membri. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha stabilito un livello di interconnessione tra Stati membri. Un basso livello di interconnessione ha l’effetto di frammentare il mercato e costituisce un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. L’esistenza di un’adeguata capacità di interconnessione fisica di trasmissione, sia essa transfrontaliera o meno, è una condizione indispensabile ma non sufficiente per consentire alla concorrenza di esplicare pienamente i suoi effetti. Nell’interesse dei clienti finali, la relazione tra i benefici potenziali dei nuovi progetti di interconnessione e i costi di detti progetti dovrebbe essere ragionevolmente equilibrata. Mentre è importante determinare le capacità massime disponibili di trasferimento senza violare i requisiti di funzionamento sicuro della rete, è altresì importante a tale riguardo assicurare una piena trasparenza del calcolo della capacità nonché della procedura di assegnazione nel sistema di trasmissione. In tal modo sarebbe possibile utilizzare al meglio le capacità esistenti e non si invierebbero al mercato falsi segnali di penuria, il che porterà al conseguimento di un mercato interno pienamente competitivo come previsto nella direttiva 2003/54/CE. I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione hanno bisogno di un quadro regolamentare adeguato e stabile per investire e per mantenere e rinnovare le reti. Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE gli Stati membri controllano la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica e presentano una relazione in proposito. Tale relazione illustra i fattori a breve, medio e lungo termine inerenti alla sicurezza dell’ap-
provvigionamento, compresa l’intenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione di investire nella rete. Nell’elaborare tale relazione gli Stati membri dovrebbero far riferimento a informazioni e valutazioni già effettuate dai gestori dei sistemi di trasmissione a livello sia individuale che collettivo, come pure a livello europeo. (17) Gli Stati membri dovrebbero garantire l’efficace applicazione della presente direttiva. (18) Poiché gli obiettivi delle misure proposte, vale a dire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, basato su una concorrenza leale e la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della misura in oggetto, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1.
a) b) c) 2.
Ai
a) b)
c) d)
Articolo 1 Campo di applicazione La presente direttiva stabilisce misure intese a salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’elettricità e un adeguato livello di capacità di generazione; un adeguato equilibrio tra approvvigionamento e domanda; e un appropriato livello di interconnessione tra Stati membri per lo sviluppo del mercato interno. Essa detta un quadro di regole all’interno del quale gli Stati membri definiscono politiche trasparenti, stabili e non discriminatorie in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, compatibili con le esigenze di un mercato interno concorrenziale dell’elettricità. Articolo 2 Definizioni fini della presente direttiva,si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/54/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: «autorità di regolamentazione»: le autorità di regolamentazione degli Stati membri definite a norma dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE; «sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di una rete elettrica di approvvigionare di energia elettrica i clienti finali ai sensi della presente direttiva; «sicurezza operativa della rete»: il funzionamento continuo della rete di trasmissione e, se del caso, di distribuzione in circostanze prevedibili; «equilibrio tra approvvigionamento e domanda»: il soddisfacimento della domanda prevedibile dei consumatori di utilizzare elettricità senza il bisogno di applicare misure di riduzione dei consumi.
Articolo 3 Disposizioni generali 1. Gli Stati membri garantiscono un elevato livello di sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità, adottando le misure necessarie per instaurare un clima di stabilità per gli investimenti, definendo i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, comprese, ove del caso, le autorità di regolamentazione, e degli operatori del mercato interessati e pubblicando le informazioni al riguardo. Gli operatori del mercato interessati comprendono, tra l’altro: i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, i produttori di energia elettrica,
i fornitori e i clienti finali. 2. Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto dei seguenti aspetti: a) l’importanza di garantire la continuità dell’approvvigionamento di energia elettrica; b) l’importanza di un quadro regolamentare trasparente e stabile; c) il mercato interno e le possibilità di cooperazione transfrontaliera ai fini della sicurezza dell’approvvigionamento di elettricità; d) la necessità di effettuare una manutenzione regolare e, ove necessario, rinnovare le reti di trasporto e di distribuzione per mantenerle efficienti; e) l’importanza di garantire un’adeguata attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità(1), e della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia(2), nella misura in cui le disposizioni in esse contenute si riferiscono all’approvvigionamento di energia elettrica; f) la necessità di garantire una sufficiente capacità di trasmissione e di generazione di riserva per un funzionamento stabile; e g) l’importanza di incoraggiare la creazione di mercati all’ingrosso liquidi. 3. Nell’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono altresì tenere conto dei seguenti aspetti: a) grado di diversità nella generazione di energia elettrica a livello nazionale o al livello regionale pertinente; b) importanza di ridurre le conseguenze a lungo termine dell’aumento della domanda di energia elettrica; c) importanza di incoraggiare l’efficienza energetica e l’adozione di nuove tecnologie, in particolare le tecnologie relative alla gestione della domanda, le tecnologie relative all’energia rinnovabile e la generazione distribuita; e d) importanza della rimozione delle barriere amministrative agli investimenti nelle infrastrutture e nella capacità di generazione. 4. Gli Stati membri garantiscono che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato, compresi i nuovi entranti e le imprese con una quota di mercato ridotta. Prima di adottarle, gli Stati membri tengono inoltre in considerazione l’impatto delle misure sul costo dell ’elettricità per i clienti finali. 5. Nel garantire l’appropriato livello di interconnessione tra Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), si presta speciale attenzione: a) alla situazione geografica specifica di ciascuno Stato membro; b) al mantenimento di un equilibrio ragionevole tra i costi di costruzione di nuovi interconnettori e i benefici per i clienti finali; c) a garantire che gli interconnettori esistenti siano utilizzati nel modo più efficiente possibile.
Articolo 4 Sicurezza operativa della rete 1.a) Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione stabiliscano norme e obblighi operativi minimi di sicurezza della rete. Prima di stabilire tali norme e obblighi, essi consultano gli attori interessati dei paesi con i quali esistono delle interconnessioni; b) fatto salvo il primo comma della lettera a), gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di sottoporre tali norme
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e obblighi alle autorità competenti per approvazione; c) gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione ottemperino alle norme e agli obblighi operativi minimi per la sicurezza della rete; d) gli Stati membri chiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di mantenere un adeguato livello di sicurezza operativa della rete. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione mantengono un adeguato livello di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete e cooperano con i gestori dei sistemi di trasmissione con cui sono interconnessi. Il livello delle circostanze prevedibili in cui va mantenuta la sicurezza viene definito dalle norme in materia di sicurezza operativa della rete; e) gli Stati membri garantiscono in particolare che i gestori dei sistemi di trasmissione e, ove del caso, dei sistemi di distribuzione interconnessi si scambino le informazioni relative al funzionamento delle reti in maniera tempestiva ed efficiente, conformemente alle norme operative minime. Gli stessi requisiti si applicano, ove del caso, ai gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione interconnessi con gestori di sistemi fuori dalla Comunità. 2. Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione o, se del caso, i gestori dei sistemi di distribuzione stabiliscano e realizzino obiettivi di prestazione per quanto riguarda la qualità degli approvvigionamenti e la sicurezza della rete. Tali obiettivi sono soggetti all’approvazione degli Stati membri o delle autorità competenti, che ne sorvegliano l’attuazione. Essi sono imparziali, trasparenti e non discriminatori e sono pubblicati. 3. Nell’adottare le misure di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/54/CE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n.1228/2003, gli Stati membri non operano discriminazioni fra i contratti transfrontalieri e quelli nazionali. 4. Gli Stati membri garantiscono che la decurtazione di approvvigionamento in situazioni di emergenza si basi su criteri predefiniti relativi alla gestione degli squilibri da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Eventuali misure di salvaguardia sono adottate in stretta consultazione con altri gestori dei sistemi di trasmissione interessati, nel rispetto degli accordi bilaterali pertinenti, compresi gli accordi sullo scambio di informazioni.
Articolo 5 Mantenimento dell’equilibrio tra approvvigionamento e domanda 1. Gli Stati membri adottano misure idonee a mantenere l’equilibrio tra la domanda di elettricità e la capacità di generazione disponibile. In particolare, gli Stati membri: a) fatti salvi i requisiti specifici dei piccoli sistemi isolati, incoraggiano a stabilire per il mercato all’ingrosso un quadro che fornisca opportuni segnali di prezzo per la generazione e il consumo; b) richiedono ai gestori dei sistemi di trasmissione di assicurare che sia reso disponibile un livello adeguato di capacità di generazione di riserva a fini equilibratori e/o di adottare misure equivalenti basate sul mercato. 2. Fermo il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono altresì adottare misure aggiuntive, e in particolare, ma non esclusivamente, le seguenti: a) disposizioni che agevolano le nuove capacità di generazione e l’ingresso nel mercato di nuove imprese di generazione; b) l’eliminazione delle barriere che impediscono l’uso di contratti interrompibili;
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c) l’eliminazione delle barriere che impediscono la conclusione di contratti di durata variabile sia per i produttori che per i consumatori; d) misure per incoraggiare l’introduzione di tecnologie di gestione della domanda in tempo reale, quali i sistemi di contatori avanzati; e) misure per favorire azioni a favore del risparmio energetico; f) bandi di gara o qualsiasi procedura equivalente in termini di trasparenza e non discriminazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE. 3. Gli Stati membri pubblicano le misure adottate ai sensi del presente articolo e ne garantiscono la più ampia diffusione.
Articolo 6 Investimenti nelle reti 1. Gli Stati membri stabiliscono un quadro regolamentare destinato a: a) fornire segnali favorevoli agli investimenti affinché sia i gestori dei sistemi di trasmissione che i gestori dei sistemi di distribuzione possano sviluppare le loro reti al fine di soddisfare la domanda prevedibile del mercato; e b) agevolare la manutenzione e, se del caso, il rinnovo delle loro reti. 2. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1228/2003, gli Stati membri possono altresì autorizzare investimenti commerciali nelle interconnessioni. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni in merito agli investimenti nelle interconnessioni siano prese in stretta cooperazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione interessati. Articolo 7 Resoconti 1. Gli Stati membri garantiscono che la relazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/54/CE illustri l’adeguamento generale della rete a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista, e in particolare: a) la sicurezza operativa della rete; b) l’equilibrio previsto tra approvvigionamento e domanda per il prossimo quinquennio; c) le prospettive relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica per il periodo tra 5 e 15 anni dalla data della relazione; e d) le intenzioni di investimento, per i prossimi cinque anni civili od oltre, dei gestori dei sistemi di trasmissione e di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera. 2. Gli Stati membri o le autorità competenti elaborano la relazione in stretta cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione. Questi ultimi,se del caso,si consultano con i gestori dei sistemi di trasmissione vicini. 3. La parte della relazione che si riferisce alle intenzioni di investimento nelle interconnessioni, di cui al paragrafo 1, lettera d), tiene conto dei seguenti aspetti: a) i principi di gestione della congestione stabiliti dal regolamento (CE) n.1228/2003; b) le linee di trasmissione esistenti e previste; c) i modelli di generazione, approvvigionamento, scambi transfrontalieri e consumo attesi, tenuto conto delle misure di gestione della domanda; e d) gli obiettivi regionali, nazionali ed europei in materia di sviluppo sostenibile, compresi i progetti di interesse prioritario europeo contemplati dall’allegato I della decisione n. 1229/2003/CE. Gli Stati membri garantiscono che i gestori dei sistemi di trasmissione forniscano informazioni circa le loro intenzioni di investimento o di eventuali altre parti di cui siano a conoscenza per la fornitura di capacità di interconnessione transfrontaliera. Gli Stati membri possono altresì chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di fornire informazioni
sugli investimenti attinenti alla costruzione di linee interne che incidono materialmente sulla predisposizione di interconnessione transfrontaliera. 4. Gli Stati membri o le autorità competenti garantiscono che ai gestori dei sistemi di trasmissione e/o alle autorità competenti vengano forniti i mezzi necessari in termini di accesso ai dati pertinenti, ove ciò sia rilevante ai fini dello sviluppo di questo compito. Viene garantita la non divulgazione delle informazioni riservate. 5. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d), ricevute dalle autorità competenti, la Commissione riferisce agli Stati membri,alle autorità competenti e al gruppo dei regolatori europei per il gas e l’elettricità, istituito con decisione 2003/796/CE della Commissione(3), sugli investimenti progettati e sul loro contributo agli obiettivi di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Questa relazione può essere unita a quella di cui all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/54/CE e viene pubblicata.
Articolo 8 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 febbraio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione il testo delle disposizioni normative interne adottate nella materia cui si applica la presente direttiva entro il 1 o dicembre 2007. Articolo 9 Presentazione di relazione La Commissione controlla e riesamina l’applicazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo entro il 24 febbraio 2010. Articolo 10 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 11 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Strasburgo, addì 18 gennaio 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES
Per il Consiglio Il presidente H. WINKLER
NOTE (1) (2)
(3)
(4) (5)
(1) (2) (3)
GU C 120 del 20.5.2005, pag.119. Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1° dicembre 2005. GU L 176 del 15.7.2003, pag.37. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/85/CE del Consiglio (GU L 236 del 7.7.2004, pag.10). GU L 176 del 15.7.2003, pag.11. GU L 176 del 15.7.2003, pag.1. Regolamento modificato dal regola mento (CE) n.1223/2004 del Consiglio (GU L 233 del 2.7.2004, pag.3). GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003. GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50. GU L 296 del 14.11.2003, pag.34.
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Sviluppi della normativa europea in materia di riscaldamento urbano SEGRETERIA TECNICA AIRU
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n questi ultimi mesi la Comunità Europea ha prodotto normative, Piani d’azione, indicazioni, relazioni in merito alle problematiche energetiche ponendo attenzione al problema del consumo di materie prime, in particolare per la produzione di riscaldamento civile e raffrescamento. Riteniamo sia utile riportare stralci di tutta la documentazione, che è comunque disponibile sul sito della Comunità Europea, oppure presso la segreteria tecnica di AIRU. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE PIANO D’AZIONE PER LE BIOMASSE 7 DICEMBRE 2005 2. Biomassa per il riscaldamento La tecnologia per l’impiego della biomassa per il riscaldamento residenziale e industriale è semplice e poco costosa. Questo settore vanta solide tradizioni nell’impiego di biomassa ed è quello in cui è maggiormente usata. Esistono nuove tecniche per la trasformazione del legno e degli scarti del legno in pellet standardizzati, sicuri per l’ambiente e di facile utilizzo. Ciononostante, nel settore del riscaldamento la biomassa registra il più basso ritmo di crescita. Oltre a vigilare attentamente sull’attuazione della normativa comunitaria in materia di cogenerazione18 (un importante sbocco della biomassa), la Commissione intende porre rimedio a questa situazione con le misure riportate nei punti che seguono. 2.1. Normativa in materia di energia rinnovabile per il riscaldamento È la tessera mancante del “puzzle” normativo, che dovrebbe affiancare le direttive vigenti in materia di elettricità e tra-
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sporti. La Commissione si sforzerà di colmare questa lacuna legislativa nel 2006; la strategia prevista è diversa da quella utilizzata per le precedenti direttive, in quanto il problema principale è rappresentato dalla fiducia e dall’atteggiamento del mercato, piuttosto che dai costi. 2.2. Ammodernamento del teleriscaldamento Il teleriscaldamento (riscaldamento collettivo) consente una più facile gestione dell’uso di combustibili rinnovabili e l’impiego di una più ampia gamma di combustibili che producono minori emissioni. È più facile espandere l’impiego di biomassa nel teleriscaldamento che nel riscaldamento individuale. Nell’UE 56 milioni cittadini, il 61% dei quali residenti nei nuovi Stati membri, fruiscono del teleriscaldamento e il loro numero è destinato ad aumentare con l’adesione della Bulgaria e della Romania. Tale forma di riscaldamento fa fatica a competere con il riscaldamento individuale. Molti dei sistemi attuali necessitano di un ammodernamento degli impianti, delle infrastrutture e della gestione, per migliorare la loro efficienza, sotto il profilo sia energetico, sia economico e per agevolarne l’uso. Taluni sistemi dovrebbero essere convertiti per poter essere alimentati con biomassa, un’evoluzione dei sistemi di teleriscaldamento incoraggiata dalla Commissione. Con riferimento alla Relazione recante raccomandazioni alla Commissione sullo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento – relatrice Mechtild Rothe – a6-0020/2006 del 1.02.2006 riportiamo un comunicato stampa della Comunità Europea che riteniamo di particolare interesse.
RADDOPPIARE LE ENERGIE RINNOVABILI PER IL RISCALDAMENTO Adottando la relazione di Mechtild ROTHE (PSE, DE), il Parlamento chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 luglio 2006, una proposta legislativa tesa a raddoppiare, entro il 2020, il ricorso alle energie rinnovabili utilizzate a fini di riscaldamento e di raffreddamento. A tal fine, i deputati propongono una serie di misure e di incentivi, anche fiscali, cui potrebbero ricorrere gli Stati membri. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, tutelando l’ambiente. In Europa il 50% del fabbisogno energetico totale viene utilizzato per il riscaldamento. Anche la richiesta di condizionamento d’aria aumenta molto rapidamente. Per i deputati, d’altra parte, il grande potenziale delle fonti energetiche rinnovabili nell’ambito del riscaldamento e del condizionamento non è
AB energy: elettricità dalle biomasse
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pienamente sfruttato. Per tale motivo, il Parlamento chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 luglio 2006, una proposta legislativa sull’incremento della quota di energie rinnovabili a fini di riscaldamento e propongono una serie di misure volte a raggiungere questo traguardo. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA L’obiettivo della proposta è di far crescere la quota delle fonti energetiche rinnovabili utilizzate nell’UE nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, portandola dall’attuale livello del 10% circa ad una quota “realistica e ambiziosa”, pari ad almeno il 20% entro il 2020. Questo incremento mira a contribuire “in modo sostanziale” alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico europeo, in particolare riducendo la dipendenza dell’Europa dal petrolio e dal gas e diminuendo i costi energetici per gli usi domestici e professionali dei consumatori. Oltre a ciò, intende contribuire alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento delle condizioni ambientali, nonché alla netta diminuzione del fabbisogno di energia convenzionale dell’UE. Per garantire il conseguimento dell’obiettivo europeo andrebbero definiti “obiettivi nazionali efficaci”, che tengano conto delle attuali differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le quote di fonti energetiche rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, nonché del potenziale di ciascuna tecnologia di riscaldamento e raffreddamento. Entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare dei piani d’azione volti al conseguimento dei propri obiettivi. Questi piani andrebbero rinnovati ogni tre anni e presentati alla Commissione. Inoltre, agli Stati membri andrebbe imposto di garantire un quadro giuridico chiaro per l’autorizzazione, il con-
trollo e la certificazione dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, a fini di riscaldamento e raffreddamento. STRUMENTI FINANZIARI NAZIONALI E INCENTIVI In linea di principio, gli incentivi finanziari dovrebbero essere istituiti dagli Stati membri, conformemente al principio di
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sussidiarietà. Questi strumenti, per il Parlamento, dovrebbero limitare il sostegno nel tempo (con una riduzione graduale) e garantire la sicurezza degli investimenti a lungo termine, nonché “condizioni di finanziamento affidabili e coerenti”. Inoltre, dovrebbero assicurare un finanziamento efficace e sistematico per lo sfruttamento del potenziale esistente e il
Ecco le basi per una politica energetica europea Sintesi del Libro verde adottato dalla Commissione europea l’8 marzo scorso La Commissione europea ha gettato le basi per una politica energetica europea in un nuovo e fondamentale Libro verde che invita ad esprimere commenti su sei settori prioritari specifici e presenta oltre 20 proposte concrete per nuovi possibili interventi. “Le sfide del ventunesimo secolo nel settore dell’energia richiedono una risposta comune dell’UE. L’UE è un elemento essenziale per fornire energia sostenibile, competitiva e sicura ai cittadini europei. Grazie a un approccio comune, espresso con un’unica voce, l’Europa potrà guidare la ricerca di soluzioni nel settore dell’energia”, ha sottolineato José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea. “Il completamento del mercato interno, la lotta ai cambiamenti climatici e la sicurezza dell’approvvigionamento sono problemi energetici comuni che richiedono soluzioni comuni. È ora di lanciare una nuova politica energetica europea”, ha dichiarato Andris Piebalgs, commissario responsabile dell’energia. Andris Pielbags, Partendo da queste premesse, il Libro verde delinea in che modo Commissario europeo per l’energia una politica energetica europea potrebbe conseguire i tre obiettivi fondamentali della politica energetica: sviluppo sostenibile, competitività e sicurezza dell’approvvigionamento. Lo sviluppo di una politica energetica europea sarà un processo a lungo termine. Come base per questo processo, la Commissione propone di presentare un riesame strategico della politica energetica dell’UE al Consiglio ed al Parlamento europeo a scadenze regolari, che tratti tutte le questioni di politica energetica. Tale esercizio servirebbe a tracciare un bilancio della situazione e ad elaborare un piano di azione per il Consiglio e il Parlamento europeo, con l’obiettivo di monitorare i progressi compiuti e individuare nuovi problemi e nuove risposte su tutti gli aspetti della politica energetica. Sono stati individuati sei settori prioritari, di seguito esposti. Per completare il mercato interno dell’energia il Libro verde prende in considerazione nuove misure, fra cui un codice per le reti energetiche europee, un piano prioritario di interconnessione europeo, un’autorità europea di regolamentazione per l’energia e nuove iniziative per assicurare parità di condizioni operative, in particolare per quanto riguarda la disaggregazione delle reti dalle attività competitive. Entro la fine dell’anno saranno presentate proposte concrete. Il secondo settore prioritario riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento nel mercato interno dell’energia, con l’obiettivo di assicurare la solidarietà fra gli Stati membri. Fra le possibili misure proposte figurano l’istituzione di un Osservatorio europeo sull’approvvigionamento energetico e la revisione della normativa comunitaria esistente in materia di riserve di petrolio e di gas, per assicurare che gli Stati membri possano rispondere a possibili interruzioni dell’approvvigionamento. Il terzo settore prioritario è costituito da un mix energetico più sostenibile, efficiente e diversificato. La scelta del mix energetico da parte degli Stati membri è e resterà una questione di sussidiarietà; tuttavia, le scelte di un determinato Stato membro hanno inevitabilmente conseguenze sulla sicurezza energetica dei suoi vicini e di tutta la Comunità. Questo obiettivo potrebbe essere realizzato mediante il riesame strategico della politica energetica dell’UE, che tratterebbe tutti gli aspetti della politica energetica, analizzando i vantaggi e gli svantaggi delle varie fonti di energia, dalle fonti rinnovabili al carbone e al nucleare. Questa metodologia potrebbe a sua volta agevolare la definizione di obiettivi a livello comunitario a proposito del mix energetico globale dell’UE per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, rispettando tuttavia il diritto degli Stati membri di operare le proprie scelte nel settore energetico.
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conseguimento degli obiettivi, nonché accelerare la redditività delle tecnologie FER (fonti energetiche rinnovabili) mediante la realizzazione di una produzione su vasta scala. Per quelle tecnologie rinnovabili che non raggiungono un elevato livello di penetrazione, gli Stati membri potrebbero ricorrere a meccanismi d’incentivazione, come vantaggi fiscali o deroghe per gli impianti FER e le collegate reti di riscaldamento e raffreddamento. Ma potrebbero anche fornire aiuti diretti agli investimenti o adottare norme che promuovono o impongono l’obbligo di utilizzare sistemi FER, impianti di cogenerazione, sistemi di riscaldamento/raffreddamento locale e di teleriscaldamento/teleraffreddamento da energie rinnovabili, nelle nuove costruzioni o nelle ristrutturazioni di edifici. I deputati, al riguardo, precisano che i combustibili utilizzati in tale quadro “non dovrebbero essere tassati”. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il settore pubblico ad accordare priorità all’approvvigionamento di riscaldamento e raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili nel quadro degli appalti pubblici. Occorre poi intensificare gli sforzi nel settore della ricerca, per permettere una maggiore penetrazione del mercato delle fonti energetiche rinnovabili. Da parte sua, l’UE potrebbe incoraggiare l’utilizzo dei fondi strutturali e di coesione per sostenere e promuovere lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento. Oltre a ciò, dovrebbe organizzare campagne di informazione su scala UE. Infine, va sottolineato che non hanno raccolto la maggioranza qualificata dei voti richiesti i paragrafi che chiedevano alla Commissione di estendere a tutti gli edifici di oltre 200 metri quadrati le disposizioni previste dalla direttiva 2002/91 sul rendimento energetico totale e l’impiego di energie rinnovabili e di collaborare con gli Stati membri, affinché fossero introdotte, entro il 2012, norme edilizie minime per tutte le abitazioni private, basate su norme relative all’energia passiva (al di sotto di 10kW/m2) PROCEDURA Queste proposte sono state fatte nel quadro di una procedura poco utilizzata, che permette al Parlamento europeo di chiedere alla Commissione di presentargli delle proposte legislative (Articolo 39 del Regolamento PE). La proposta di risoluzione della commissione per l’industria deve ancora essere approvata da una maggioranza di deputati.”
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Foglio di Collegamento A I R U
Come quarto settore prioritario, la Commissione propone una serie di misure per far fronte ai problemi del riscaldamento globale. In particolare, propone possibili temi da affrontare in un piano d’azione sull’efficienza energetica che la Commissione dovrebbe adottare nel corso dell’anno. Il piano di azione individuerà le misure necessarie affinché l’UE risparmi il 20% dell’energia che, altrimenti, sarebbe consumata entro il 2020. Inoltre propone che l’UE elabori una Road map sull’energia rinnovabile nell’Unione, che fissi possibili obiettivi per il 2020 e oltre, per favorire un clima stabile per gli investimenti e generare più energia rinnovabile, competitiva in Europa, ponendo altresì l’attenzione su “una nuova direttiva comunitaria sui sistemi di riscaldamento e di raffreddamento, a complemento della normativa comunitaria nel settore del risparmio energetico”. Le tecnologie ad elevata efficienza energetica e basse emissioni di carbonio costituiscono un mercato internazionale in rapida crescita, che varrà miliardi di euro nel prossimo futuro. Il piano strategico per le tecnologie energetiche proposto come quinto settore prioritario del Libro verde, garantirà che le industrie europee siano leader mondiali in questa nuova generazione di tecnologie e processi. Il Libro verde sottolinea, infine, la necessità di una politica energetica esterna comune. Per reagire alle sfide rappresentate dalla crescita della domanda, dai prezzi elevati e volatili dell’energia, dalla crescente dipendenza dalle importazioni e dal cambiamento climatico, l’Europa deve parlare con una sola voce sulla scena internazionale. A tal fine, la Commissione propone che il riesame strategico della politica energetica individui le infrastrutture prioritarie per la sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE (compresi i gasdotti, gli oleodotti e i terminal GNL) e concordi azioni concrete per assicurarne la realizzazione, elabori una guida per l’istituzione di una comunità paneuropea dell’energia con uno spazio comune di regolamentazione, individui un nuovo approccio nei confronti dei partner dell’UE, compresa la Russia, il principale fornitore di energia dell’UE, in modo da rispecchiare la nostra interdipendenza, e infine proponga un nuovo meccanismo comunitario che consenta di reagire con rapidità ed in modo coordinato alle crisi esterne dell’approvvigionamento energetico. Queste sono alcune delle proposte contenute nel Libro verde. In base alle risposte ed ai commenti forniti nell’ambito di un’ampia consultazione pubblica, nonché alle conclusioni del Consiglio europeo e del Parlamento europeo, la Commissione proporrà una serie di misure concrete. Principali sfide per l’UE nel settore dell’energia • Vi è urgente bisogno di investimenti. Soltanto in Europa, per soddisfare la domanda di energia prevista e sostituire le infrastrutture che mostrano segni di invecchiamento, nei prossimi 20 anni saranno necessari investimenti per circa tre miliardi di euro. • La nostra dipendenza dalle importazioni è in aumento. Se non si rende più competitiva l’energia interna, nei prossimi 20 o 30 anni le importazioni copriranno il 70% circa del fabbisogno energetico dell’Unione – contro l’attuale 50% – e in parte proverranno da regioni in cui è presente la minaccia dell’insicurezza. • Le riserve sono concentrate in pochi paesi. Oggi circa la metà del gas consumato dall’UE proviene da soli tre paesi (Russia, Norvegia e Algeria). Se gli attuali modelli di consumo saranno confermati, nei prossimi 25 anni le importazioni di gas potrebbero aumentare fino a rappresentare l’80% del fabbisogno. • La domanda globale di energia è in crescita. Si prevede che, entro il 2030, la domanda globale di energia – e le emissioni di CO2 – saranno di circa il 60% superiori ai livelli attuali. Il consumo globale di petrolio è aumentato del 20% dal 1994 e si prevede che la domanda globale di petrolio aumenterà dell’1,6% all’anno. • I prezzi del gas e del petrolio sono in aumento. Negli ultimi due anni sono in pratica raddoppiati nell’UE ed i prezzi dell’elettricità hanno seguito lo stesso andamento. Tenendo conto della domanda globale di combustibili fossili, della lunghezza delle catene di approvvigionamento e della crescente dipendenza dalle importazioni, i prezzi sono probabilmente destinati a rimanere elevati. Dal punto di vista dei consumatori, la situazione è difficile nel breve periodo; tuttavia, essa potrebbe favorire il miglioramento dell’efficienza energetica e l’innovazione. • Il clima si sta riscaldando. Secondo il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), a causa delle emissioni di gas a effetto serra la temperatura della Terra è già aumentata di 0,6 gradi e, se non vengono adottate le misure necessarie, l’aumento potrebbe essere compreso fra 1,4 e 5,8 gradi entro la fine di questo secolo. La situazione avrà gravi ripercussioni sull’economia e l’ecosistema di tutte le regioni del mondo, compresa l’UE. L’Europa non ha ancora istituito mercati energetici interni perfettamente competitivi. Solo quando tali mercati esisteranno, i cittadini e le imprese europei potranno fruire di tutti i vantaggi della sicurezza di approvvigionamento e dell’abbassamento dei prezzi. Per conseguire questo obiettivo, si devono sviluppare le interconnessioni, attuare un effettivo quadro normativo e regolamentare e farlo pienamente rispettare nella pratica; le norme in materia di concorrenza devono inoltre essere applicate in modo rigoroso. Infine, se l’Europa vuole vincere le molteplici sfide che deve affrontare, il consolidamento del suo settore energetico dovrebbe essere trainato dal mercato e si dovrebbero intraprendere congrui investimenti per il futuro.
news news news news news Teleriscaldamento: il capoluogo piemontese diventerà leader d’Europa Sarà Torino, nel 2012, la città più teleriscaldata d’Europa, con un incremento della volumetria abitativa raggiunta dal servizio di circa 26 milioni di metri cubi rispetto al 2001. A rendere noto il dato è il comune di Torino che, agli inizi di aprile, ha firmato un accordo con Aem Torino spa e Italgas spa, alla presenza del sindaco Sergio Chiamparino, dell’assessore comunale al bilancio Paolo Peveraro, del presidente e dell’amministratore delegato di Italgas Alberto Meomartini e Giacomo Vitali, e del direttore generale di Aem Torino Roberto Garbati. L’accordo stabilisce che l’Azienda energia e servizi Torino (Aes), costituita nel 2000 da Aem Torino spa e Italgas spa con il compito di occuparsi dei servizi di teleriscaldamento e distribuzione del gas nel territorio cittadino, mantenga un ruolo di primo piano nell’ambito delle attività legate allo sviluppo del teleriscaldamento anche quando diventerà operativa la società derivante dalla fusione di Aem Torino spa e Amga Genova spa. L’intesa impegna anche l’amministrazione comunale e le due società a riconoscere come progetto di interesse pubblico, e a garantirne la sua attuazione, il nuovo piano di sviluppo del teleriscaldamento che consentirà di estendere la rete nella zona nord di Torino. La conclusione dei lavori nella zona centro-crocetta avverrà entro il 2007, mentre il completamento del nuovo piano di sviluppo è previsto entro il 2012. “Questo accordo apre la possibilità di sviluppare ed estendere il servizio di riscaldamento a tutta la città - ha spiegato il sindaco Chiamparino - inoltre, conferma gli interessi di Italgas all’area torinese”. L’intesa siglata oggi, inoltre, intende favorire il trasferimento delle concessioni del gas e del teleriscaldamento in capo alla Aes Torino nell’area metropolitana e nel territorio della provincia. “Aes Torino - ha illustrato Alberto Meomartini, presidente di Italgas - potrà acquisire le 54 concessioni Italgas relative ai comuni serviti dalla rete interconnessa e, successivamente, sarà valutato anche l’apporto di altre 85 concessioni Italgas di altri comuni della Provincia di Torino”. Secondo Roberto Garbati: “In questo modo il servizio sarà più efficiente. Si tratta di un accordo positivo per il territorio torinese. L’ipotesi di allargamento ai 54 Comuni riguarda una popolazione di 600 mila abitanti”. L’accordo tutela anche i lavoratori dell’Aes, come ha spiegato l’assessore Peveraro: “L’amministrazione comunale di Torino si impegna a inserire nel futuro bando di gara (quando scadrà la concessione di Aes) la clausola sociale di garanzia che obbligherà il nuovo gestore a rilevare anche tutto il personale”.
Consumi di energia elettrica: + 3,8% a marzo nel primo trimestre del 2006 la domanda cresce del 2,9% Nel mese di marzo la quantità di energia elettrica richiesta in Italia, pari a 29,2 miliardi di kWh, ha fatto registrare una crescita del 3,8% rispetto allo stesso mese del 2005. È quanto ha rilevato Terna, società guidata da Flavio Cattaneo, che ha la responsabilità della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica a livello nazionale. Il risultato, ottenuto a parità di temperatura media mensile, ha risentito di fattori calendariali (un giorno lavorativo in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Depurata da questo effetto, la variazione della domanda è pari a +2,5%. Dall’analisi effettuata da Terna emerge che, a livello territoriale, la domanda di marzo 2006 è risultata in crescita su tutto il territorio nazionale: +4,3% al nord, +3,4% al centro, +3,1% al sud. I 29,2 miliardi di kWh richiesti nel mese di riferimento sono distribuiti per il 47,2% al nord, per il 28,8% al centro e per il 24% al sud. Rispetto al marzo dello scorso anno, la dinamica tendenziale della richiesta di energia elettrica sul territorio ha fatto registrare un + 7,6% nel Triveneto. Nel mese di marzo 2006 il fabbisogno italiano di energia elettrica è stato coperto per l’89,2% con la produzione nazionale e, per il restante 10,8%, dal saldo tra le importazioni e le esportazioni. In dettaglio, la produzione nazionale netta (26,8 miliardi di kilowattora) è aumentata dell’11% rispetto al corrispondente mese del 2005; sono risultate in crescita la produzione termoelettrica (+12%), geotermoelettrica (+5,8%) ed eolica (+146,2%); in calo invece la produzione idroelettrica (-3,9%). Il profilo congiunturale della domanda elettrica di marzo 2006 ha segnato una crescita dello 0,5% rispetto al mese precedente. Nel primo trimestre del 2006 la richiesta di energia elettrica ha segnato un aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2005. L’analisi dettagliata dell’andamento dei consumi elettrici mensili è disponibile nella pubblicazione “Rapporto Mensile sul Sistema Elettrico”, consultabi le alla voce “Statistiche” del sito www.terna.it.
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news news news news news FLOWIZTM di ISOMAGTM Non proprio magico… quasi
Investire sulle fonti rinnovabili: meno costi e più occupazione Rapporto Enea a Next Energy
Isoil Industria presenta quest’anno FLOWIZTM, il rivoluzionario misuratore magnetico a batteria della serie ISOMAGTM. FLOWIZTM rappresenta senza dubbio la massima evoluzione nel settore. Infatti, le esigenze che scaturiscono dalle applicazioni legate al ciclo integrato dell’acqua, ma anche a molte realtà industriali, hanno spinto Isoil a creare uno strumento che possa essere efficace negli utilizzi più remoti e senza la possibilità di collegamenti via cavo. La rivoluzione FLOWIZTM inizia dal sistema di comunicazione wireless che si affida, per la prima volta in tutto il mondo, al protocollo GPRS. Ciò si traduce in innumerevoli possibilità di gestione dati ed applicazioni e permette di aprire nuove frontiere alla misura. FLOWIZTM è dotato di batterie a lunga durata, le più avanzate oggi sul mercato, e di un Data Logger interno dalle alte prestazioni. È caratterizzato, inoltre, dalla completa e totale compatibilità con tutti i tipi di sensore della gamma ISOMAGTM (flangiati, wafer e inserzione), al fine di creare un sistema di misura versatile senza necessità di sensori speciali. I sensori ISOMAGTM sono privi di qualsiasi elettronica, garantendo così l’assoluta idoneità all’essere interrati o sommersi. E, a conclusione, il già citato sistema wireless GPRS. Uno strumento ideato sulla base dell’esperienza pluriennale di Isoil nel campo della misurazione elettromagnetica; pensato per risolvere le problematiche più critiche; ideale per essere utilizzato all’interno di un sistema di gestione delle perdite nella rete acquedottistica. FLOWIZTM, dotato di sensore di pressione, è in grado di fornire contemporaneamente misure di portata e di pressione, necessarie e sufficienti per l’elaborazione e successiva ottimizzazione di una rete idrica. È lo strumento ideale per il gestore della rete: pratico, per le sue caratteristiche di affidabilità; completo, perché da solo è in grado di rilevare, memorizzare ed inviare il pacchetto dati necessario alla individuazione ed ottimizzazione delle perdite; economico, perché la sinergia tra il sistema GPRS, la tipologia di batterie e il Data Logger interno permettono un risparmio netto che può raggiungere il 70%!
L’Italia produce solo il 7% di energia da fonti rinnovabili. Obiettivo: raggiungere il 22%
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Lo sviluppo delle fonti rinnovabili può essere una grande opportunità per l’industria italiana. È questo il punto fatto da Enea, in un convegno sul tema organizzato a Next Energy, il salone dedicato all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili che si è tenuto lo scorso mese di marzo nell’ambito di Expocomfort 2006. Questo lo scenario internazionale: secondo i dati del GRTN, nel 2003 le rinnovabili hanno contribuito per appena il 13% al fabbisogno mondiale di energia, contro il 34,4 % coperto ancora dal petrolio. Notevole, però, la crescita di fonti nuove, come il solare e l’eolico (quest’ultimo, dal 1990 al 2003 è aumentato al 23,9%). In prospettiva, nel 2010 l’apporto delle energie rinnovabili dovrà essere del 40% e del 60% nel 2020. Nel 2100 solo poco più del 15% del fabbisogno energetico dovrà essere coperto da derivati di fossili e dal nucleare. In questo quadro, l’Italia è ancora piuttosto indietro: il contributo delle rinnovabili è di poco superiore al 7%. Il trend ha visto un aumento del ricorso al gas naturale rispetto al petrolio, mentre il rendimento da carbone è rimasto costante. Di quel 7%, l’idroelettrico rappresenta quasi il 60%, ma proprio l’idroelettrico presenta grossi problemi di impatto ambientale ed ha una rinnovabilità scarsa, in primo luogo per i fattori climatici”. Sempre secondo il rapporto, negli ultimi cinque anni il rendimento del solare fotovoltaico è stato quasi impercettibile e l’eolico ha subito un rallentamento. Il geotermico è rimasto pressoché invariato e si dimostra utile per approvvigionamenti locali, come gli impianti serricoli o il teleriscaldamento dei quartieri. L’impegno preso con l’Europa è di raggiungere il 22% di contributo da parte delle fonti energetiche rinnovabili. Obiettivo difficile da raggiungere a causa dei tempi lunghi connessi alle procedure organizzative della difficile crescita di un’industria della componentistica per le nuove tecnologie legate a queste fonti energetiche nuove degli investimenti pubblici. Le prospettive sono però ottimistiche:poiché le rinnovabili continuano ad essere l’unico vero obiettivo per le ricadute positive sul piano sociale, ambientale e di sicurezza. Il tutto in una congiuntura positiva: l’Europa ha la leadership mondiale per l’utilizzo dell’eolico (grazie alla Danimarca) e, nel corso degli ultimi 15 anni, il costo degli impianti eolici si è ridotto del 3% all’anno, il rendimento delle caldaie a biomassa è cresciuto del 25%, il costo dei sistemi fotovoltaici si è dimezzato e la producibilità degli aereogeneratori è quasi raddoppiata. Per raggiungere l’obiettivo, occorre anche mettere in atto: la cooperazione tra enti locali, distributori e investitori, come insegna l’esempio spagnolo ove le regioni hanno acquisito i produttori di eolico come partner in progetti di innovazione energetica. O come insegna ancora l’Austria, il cui governo ha previsto incentivi sulle caldaie a biomassa che hanno dato notevoli risultati e hanno stimolato la ricerca.
AIRU, che cos’è L’Associazione, senza scopi di lucro, ha le finalità di promuovere e divulgare l’applicazione e l’innovazione dell’impiantistica energetica territoriale, nel settore dei sistemi di riscaldamento urbano e derivati. Le suddette finalità sono parte di un impegno complessivo per fornire il massimo contributo del settore alla qualità ambientale ed energetica del sistema Italia e dei suoi centri urbani. In particolare l’Associazione è impegnata, attraverso accordi nazionali, regionali e locali con le istituzioni e gli operatori interessati, a fornire il massimo contributo agli impegni italiani sottoscritti nei trattati internazionali relativi ai settori di interesse, tra cui il Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas serra. L’AIRU, nata per la cogenerazione ed il teleriscaldamento (con particolare attenzione a quello alimentato da fonti rinnovabili ed assimilate), estende ora il proprio interesse ad altri settori, quali il teleraffrescamento, ed in generale a tutti i vettori energetici, secondo un disegno interdisciplinare.
AIRU, che cosa fa Stabilisce rapporti di collaborazione fra gli operatori dell’impiantistica energetica territoriale italiani e si tiene in collegamento con le analoghe associazioni estere. Promuove ed organizza studi e ricerche ponendo a confronto le diverse esperienze, in collaborazione con organismi di interessi convergenti. Fa conoscere i risultati scientifici e tecnici conseguiti in Italia e all’estero nel campo dell’impiantistica energetica territoriale per il riscaldamento urbano. Istituisce la formazione di commissioni ad hoc operanti in segmenti operativi di proprio interesse, per l’approfondimento di problemi specifici nonché l’organizzazione e la promozione di iniziative proprie di quel segmento operativo.
AIRU, chi sono i soci I soci di AIRU sono gestori di sistemi di teleriscaldamento, industriali che hanno fatto investimenti specifici nelle tecnologie proprie dei sistemi di Riscaldamento Urbano, associazioni, università, Comuni, persone fisiche. L’AIRU è associata ad Euroheat & Power.
AIRU, chi si può iscrivere Possono essere soci collettivi gli enti, le associazioni, le società, gli istituti universitari, le imprese, ecc. sia italiane che estere, che abbiano interesse a perseguire gli obiettivi statutari dell’Associazione. Possono essere soci individuali coloro che, in Italia o all’estero, si interessino di impiantistica energetica territoriale e abbiano superato i 18 anni di età, di cittadinanza sia italiana che straniera.
Nota per i lettori Al fine di instaurare un rapporto di sempre maggiore e concreta collaborazione, Vi invitiamo cortesemente a compilare, in stampatello, il seguente questionario e di inviarlo via fax (02 45412120) alla Segreteria AIRU: Cognome e Nome ......................................................................... Qualifica ........................................................................................................ Società (Ragione Sociale)...................................................................................................................................................................................... Indirizzo ................................................................................... CAP...................... CITTÀ .................................................................................... Tel. .................................... Fax ............................... E-mail .................................................... Internet ................................................................ Desidero ricevere informazioni per l’abbonamento al “Foglio di Collegamento AIRU” Desidero ricevere informazioni per l’eventuale pubblicazione nei prossimi numeri di articoli originali o comunicati stampa Desidero rivecere informazioni per eventuali inserimenti pubblicitari Desidero rivecere informazioni per l’iscrizione come Associato AIRU Suggerimenti: .......................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................. I dati forniti verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in conformità alla Legge 675/96 sulla tutela della privacy; saranno inoltre registrati, organizzati e conservati in archivi e utilizzati per l’invio di proposte commerciali e promozionali e potranno essere rettificati o cancellati su richiesta degli interessati.