Riscaldamento urbano n 45 settembre 2011

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Settembre 2011

EDITORIALE Direttore Responsabile Ilaria Bottio Comitato Tecnico Claudio Artioli Mauro Cozzini Aldo Fiamberti Ettore Filippini Alberto Ghidorzi Stefano Piva Coordinamento editoriale Ilaria Bottio (coordinamento) Nunzia Fontana (segreteria) Coordinamento editoriale Veronica Caciagli Valentina Cavagnari Fausto Rivero Pierpaolo Tarantino Omar Verderio Sede Legale Piazza Trento, 13 20135 Milano

Luigi Franco Bottio Segretario generale AIRU

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uesto fascicolo de “Il Riscaldamento Urbano” non poteva non essere focalizzato sulle conseguenze per il nostro settore dell’abrogazione referendaria dell’art. 23 bis del D.L. n. 112 che – come ben noto – era nato per difendere la proprietà pubblica dell’acqua ma che ha finito per travolgere tutto un capitolo – e non secondario – della disciplina normativa dei servizi pubblici locali. È stato, sempre giudicando dal nostro angolino, un bene o un male? Non offriamo oggi risposte conclusive ma riteniamo di aver condotto delle analisi – necessariamente ancora “a caldo” – abbastanza esaustive che consegneremo nelle prossime pagine al lettore quale antipasto di un impegno ben più corposo.

Direzione, Redazione, Amministrazione Piazza Trento, 13 – 20135 Milano Tel. 02 45412118-19 Fax 02 45412120 e-mail: segreteria.generale@airu.it segreteria.tecnica@airu.it sito web: www.airu.it

Il tutto con la consueta preziosa collaborazione dello Studio del prof. Caia e con una tempestività davvero apprezzabili.

Gestione Editoriale Artenergy Publishing Via Antonio Gramsci, 57 20032 Cormano (Milano) Tel. 02 66306866 - Fax 02 66305510

A quest’ultimo proposito è obbligatorio ricordare che la cosiddetta “manovra d’agosto” è – al momento in cui scriviamo questa nota – in aperta ed accesissima discussione al Parlamento per la conversione in legge e che non è affatto escluso (anzi, più che probabile) l’inserimento prepotente anche di articoli di interesse degli operatori del riscaldamento urbano. Staremo a vedere, assicurando il lettore che con forte tempestività cercheremo nei prossimi numeri di darne conto e di individuare indirizzi operativi.

Progetto Grafico Nadia Mirialdo Stampa Fabiano Group srl Reg. San Giovanni, 40 – 14053 Canelli (AT) Tel. 0141 827801 Fax 0141 827830

Autorizzazione del tribunale di Milano n. 521 del 23/6/89 Copyright il riscaldamento urbano Pubblicità Artenergy Publishing Via Antonio Gramsci, 57 20032 Cormano (Milano) Tel. 02 66306866 - Fax 02 66305510

Il nostro compito, naturalmente, non è concluso. Dovremo tornare presto sull’argomento con approfondimenti più puntuali e meditati e soprattutto – ci auguriamo – con stimoli propositivi concreti.

Il fascicolo non si esaurisce certo con questo tema; altri argomenti ed altre rubriche integrano – come di consueto – l’argomento principale. Fra questi riteniamo opportuno sottolinearne due, molto diversi ma per certi versi emblematici. Ci riferiamo alla ottima ed assai innovativa esperienza della “Cogeme SpA” di Rovato, che va dritta dritta nella direzione della moderna “district energy”, ed al risultato del secondo bando indetto da AIRU per la migliore tesi di laurea sul teleriscaldamento quest’anno assegnati a due lavori veramente pregevoli per impegno di ricerca e di elaborazione progettuale. Ai tre neo ingegneri rinnoviamo i complimenti nell’auspicio di poter ospitare presto altri loro contributi, magari sottoforma di sviluppo delle tesi premiate.

DIFFUSIONE La Direzione non è responsabile dei testi redazionali, delle opinioni espresse dagli Autori, né dei messaggi pubblicitari pubblicati in conformità alle richieste dell’inserzionista e declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori contenuti in questa edizione. Tutela della privacy: la rivista viene inviata in abbonamento. È fatto salvo il diritto dell’interessato di chiedere gratuitamente la cancellazione o la rettifica dei dati ai sensi della legge 675/96.

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Organismi Airu

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PRESIDENTE Fausto Ferraresi Gruppo Hera SpA VICE PRESIDENTI Andrea Pasquali – Federutility Andrea Ponta – Iride Energia SpA Lorenzo Zaniboni – A2A SpA CONSIGLIO Alfredo Amman – AMGA SpA Legnano Giorgio Anelli – LOGSTOR Italia Srl Milano Fiorenzo Bassi – AEM Gestioni Srl Cremona Renzo Capra – Socio individuale Brescia Francesco carcioffo – Acea Pinerolese Davide Cattaneo – ALFA LAVAL SpA Monza Davide De Battisti – AIMAG SpA Mirandola Pier Giorgio Frand GENISOT – Siemens SpA Milano Paolo Galliano – EGEA SpA Alba Alberto Ghidorzi – Socio individuale Mantova Enrico Raffagnato – TEA SpA Mantova GIUNTA Fausto Ferraresi - Gruppo Hera SpA Giorgio Anelli - LOGOSTOR Italia Srl Milano Paolo Galliano - EGEA SpA Alba Andrea Ponta - Iride Energia SpA Andrea Pasquali - Federutility Enrico Raffagnato - TEA SpA Mantova Lorenzo Zaniboni - A2A SpA REVISORI DEI CONTI Luigi ANDREOLI - Socio individuale Mauro COZZINI - Socio individuale Matteo LICITRA - Socio individuale Stefano CONSONNI - Socio individuale Stefano PIVA - Socio individuale PROBIVIRI Lorenzo CASSITTO - Politecnico di Milano Fabio CIVIERI - Socio individuale Nereo GALLO - Socio individuale Tranquillo MAGNELLI - Socio individuale Angelo MOLTENI - Klinger SpA SEGRETARIO GENERALE Luigi Franco BOTTIO SEGRETARIO TECNICO Ilaria BOTTIO SEGRETERIA Nunzia FONTANA PAST PRESIDENTS Cesare TREBESCHI Evandro SACCHI Luciano SILVERI Paolo degli ESPINOSA Giovanni DEL TIN Francesco GULLÌ COMITATI Comitato di studio “Tariffe di vendita dei vettori energetici. Marketing e Sviluppo commerciale” Presidente: Terenzio POETA - A2A SpA Comitato di studio “Sottostazioni d’utenza e misura del calore. Linee guida e qualità” Presidente: Sonia BERTOCCI – AES Torino SpA Comitato di studio “Risorse territoriali” Presidente: Franco BUSCAROLI - Gruppo Hera SpA Comitato di studio “Distribuzione del vettore termico” Presidente: Nicola DI GREGORIO POWER SOLUTIONS Srl

Torbole Casaglia: quando il teleriscaldamento viene dal freddo Intervista all'Assessore Ambiente ed Ecologia Mario Mosca VERONICA CACIAGLI

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Dopo il referendum: che fare? Luigi Franco Bottio

10 La gestione del servizio di teleriscaldamento

dopo l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 Luigi Franco Bottio

14 Appalti per la realizzazione

delle reti di teleriscaldamento

Definizione degli aspetti contrattuali in relazione al progetto ed alla realtà locale FAUSTO RIVERO

18 Geotermia a portata di ogni casa:

il Teleriscaldamento Freddo

Un progetto in corso di realizzazione nel bresciano da Cogeme spa, società pubblica di 70 Comuni PIERPAOLO TARANTINO

22 Studio di fattibilità della

conversione in assetto cogenerativo della centrale Silea di Valmadrera (LC) e della realizzazione di una rete di teleriscaldamento

Tesi di laurea Politecnico di Milano Valentina Cavagnari, Omar Verderio

26 Le negoziazioni sul clima di Durban A Durban si dovranno tirare le fila di due decenni di negoziati, per giungere a un accordo globale, vincolante e abbastanza ambizioso per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici VERONICA CACIAGLI

28 La produzione di acqua calda sanitaria e le

reti di teleriscaldamento

Corso del centro di formazione Airu

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Il riscaldamento urbano

Torbole Casaglia: quando il teleriscaldamento viene dal freddo Intervista all'Assessore Ambiente ed Ecologia Marco Mosca V e r o n ica C acia g li

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a una proposta di Cogeme spa, il Comune di Torbole Casaglia, nel bresciano, ha avviato un progetto per un impianto di teleriscaldamento a freddo che fornirà riscaldamento, acqua calda sanitaria e condizionamento ad alcuni edifici comunali. L'impianto potrà in seguito essere ampliato alle abitazioni private. Marco Mosca, Assessore Ambiente ed Ecologia di Torbole Casaglia, ci illustra le motivazioni di questa scelta: con uno occhio all'ambiente... e uno al portafoglio. Assessore Mosca, il nuovo impianto di teleriscaldamento a freddo servirà il nuovo centro sportivo polivalente di Torbole Casaglia e due scuole. Come è nata l'idea di sviluppare questo progetto? L'idea originaria è arrivata da una proposta di Cogeme, che stava pensando a come riscaldare gli edifici del nuovo polo sportivo. Visto che ci sono due scuole vicine, hanno suggerito di integrare il progetto con un impianto che possa servire anche gli altri edifici pubblici che si trovano nella zona. Nelle vicinanze è presente anche un'area verde in cui poter realizzare il pozzo e le strutture per estrarre l'acqua dalla falda. Dobbiamo anche aggiungere che il progetto non è nato per caso: si lega perfettamente al piano di sviluppo del territorio. Dobbiamo dare atto all'Assessore alle Opere Pubbliche Fausto Genocchini e al suo impegno per inserire questo progetto nelle opere pubbliche. Vediamo la potenzialità dello sviluppo di questo progetto e lo valutiamo in maniera molto concreta in chiave di sviluppo territoriale e realizzazione di opere pubbliche. Perché è stata scelta la tecnologia a freddo? Quella del riscaldamento a freddo è una tecnologia possibile anche in altre zone, ma che per Torbole è particolarmente conveniente. Abbiamo una falda molto alta, per cui non è necessario scavare molto per trovare acqua a temperatura

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stabile: è sufficiente un pozzo di non più di 20 metri per alimentare la rete. La realizzazione del progetto trova inizialmente una giustificazione alla sua realizzazione nel riscaldamento degli edifici pubblici, ma questo può essere un inizio per realizzare una rete di teleriscaldamento per tutto il comune per le abitazioni civili e per le strutture produttive di nuova costruzione o di coloro che si troveranno a fare una ristrutturazione dell'impianto. Qua vedo anche un aspetto strategico per il Comune di taglio urbanistico, un punto di partenza per rendere fruibile per tutti la potenzialità termica del nuovo impianto. Quindi state pensato di andare avanti e allargare il progetto ai cittadini? Senza dubbio. Nella zona a sud del futuro parco è prevista una nuova urbanizzazione, con la realizzazione di abitazioni civili. Senz'altro per questa area di ampliamento dell'abitato si penserà a una soluzione di questo tipo. Si va verso le emissioni zero, di reali emissioni zero. Sono sufficienti 3-4 kW di fotovoltaico sul tetto per il funzionamento della pompa di calore, che, con una temperatura di falda di 13-14 gradi centigradi, riesce a dare anche 60-80°, quindi utile sia per acqua sanitaria, che per riscaldamento. Addirittura anche per un riscaldamento con termosifoni; per le abitazioni costruite ex novo con piastra radiante (riscaldamento a pavimento, che ha bisogno di meno calore, ndr) è necessaria ancora meno energia. Si va oltre la casa a basso impatto energetico; pensiamo che sarebbe un ottimo risultato. Quali motivazioni vi hanno fatto scegliere il teleriscaldamento? Le motivazioni sono sia di carattere etico che economico, visto che si realizza un connubio tra una convenienza economica e una soluzione all'avanguardia per l'ambiente. Si va a scegliere una tecnologia a bassissimo impatto in termini di emissioni, quasi zero; in una zona in cui l'acqua affiora naturalmente in superficie, per cui spillare acqua dalla falda non produce un

Marco Mosca, Assessore Ambiente ed Ecologia di Torbole Casaglia

dissesto dell'equilibrio del territorio. Allo stesso tempo si ha una convenienza economica: con la tendenza del costo dell'energia negli ultimi anni, trovare nuove soluzioni energicamente migliori è diventata una necessità. Senz'altro il riscaldamento degli edifici sia pubblici che privati con questa tecnologia è più conveniente rispetto a quella tradizionale. Si tratta di buon senso. Tra l'altro recentemente è stato approvato un nuovo Piano di Gestione del Territorio in cui si evidenzia il bisogno di migliorare la situazione dell'acquedotto, riducendo le perdite. La realizzare dell'anello del tubo per l'approvvigionamento dell'acqua di falda potrebbe essere essere contestuale delle azioni di riparazioni dell'impianto dell'acquedotto, aggiungendo un altro elemento di razionalizzazione degli interventi, sulla base di una pianificazione fatta a livello progettuale, per risolvere contemporaneamente la questione dell'acquedotto e del teleriscaldamento. Come sarà finanziato l'impianto? Ci sono state delle difficoltà per l'investimento iniziale? L'opera non comporta un esborso diret-


Il riscaldamento urbano

to da parte del Comune, si tratterà di una partita di giro, ci sarà una cessione dell'area dove sorge l'attuale campo sportivo. L'esborso economico è piuttosto semplice perché in termini economici l'investimento iniziale è di poco superiore a un impianto tradizionale: c'è in più solo il pozzo, ma visto che la falda è vicina alla superficie, il tutto risulta abbastanza semplice. Tra l'altro l'anello in cui l'acqua corre è a bassa pressione, con un costo di gestione molto basso. Quindi lo sviluppo della rete di teleriscaldamento è anche giustificata da una diminuzione dei costi di esercizio; visto che oggi c'è una spasmodica corsa degli enti per la riduzione dei costi correnti, progettare un'opera con un ridotto costo di gestione è un aspetto che giustifica anche sotto il profilo economico la sua utilità.

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Come è andato avanti il processo decisionale? Come sono stati informati i cittadini? Ci sono state le elezioni nel mese di maggio, per cui l'attuale amministrazione ha vinto anche presentando questo progetto, anche se chiaramente in campagna elettorale si è parlato anche di altre cose. Per quanto riguarda il futuro, è nostra intenzione realizzare innanzitutto la prima parte del progetto sugli edifici pubblici e successivamente portare la questione ai cittadini con un dibattito sull'ampliamento. Vogliamo realizzare l'opera prima di farne argomento di disquisizioni teoriche, perché abbiamo fatto le opportune verifiche e abbiamo la certezza della sua validità tecnica ed economica. Poi, con la struttura sotto gli occhi di tutti e con i dati alla mano, apriremo il discorso sulla validità del progetto di ampliamento.

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A volte c'è il pregiudizio in base al quale si ritiene il teleriscaldamento una tecnologia costosa. Cosa ne pensa? Penso che lo scetticismo degli amministratori sia a volte condivisibile, ma che dipenda molto dal tipo di impianto, dal tipo di pressione dell'acqua necessaria e da quanta manutenzione è necessaria. Quando si parla di teleriscaldamento a freddo come nel caso di Torbole Casaglia, si tratta di veicolare l'acqua di una pressione sufficiente a portarla in giro, quindi pochi bar, e a una temperatura di 14°: per cui basta un semplice, banale tubo di polietilene per portare l'acqua negli edifici e nelle abitazioni. Il gran pregio di un impianto di questo tipo è la sua semplicità, per cui non richiede una grande impiantistica e manutenzione. E piace molto anche all'assessore al bilancio. n

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Il riscaldamento urbano

Dopo il referendum: che fare? L u i g i F r a n c o B o tti o

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ravamo pronti ad uscire con un corposo fascicolo de “Il Riscaldamento Urbano” imperniato su un analisi serrata sul DPR n. 168 quando il recente referendum del 13-14 giugno ha abrogato – in toto – l’art. 23 bis del D.l. n. 112 del 2008. Ci siamo precipitati, al solito, nello studio del prof. Caia ed il successivo 27 abbiamo riunito i Soci per un esame della situazione, dalla nostra angolatura naturalmente. Il prof. Colombari ha svolto nell’occasione un documentato rapporto al quale è seguito uno stimolante dibattito. Torniamo ora sull’argomento pubblicando di seguito alla presente nota una sintesi della relazione stessa (redatta sempre con il prezioso contributo del prof. Colombari) che ci sembra veramente chiara ed esaustiva anche per un lettore non specializzato. Non tentiamo quindi, neppure lontanamente, di chiosarla: faremmo la figura della classica “mosca cocchiera”. Riteniamo peraltro utile esprimere alcune valutazioni – a caldo – su una situazione legislativa abbastanza anomala che sarà certamente ripresa dal legislatore italiano ma in tempo e con contenuti ben difficilmente prevedibili.

Il prof. Colombari precisa, al punto 5, che “Dall’abrogazione dell’art. 23 bis consegue l’applicazione immediata nell’Ordinamento italiano della normativa comunitaria, meno restrittiva rispetto a quella oggetto del referendum”. Una più ampia facoltà di scelta – dunque – per gli Enti locali nell’affidamento dei servizi di interesse pubblico sul territorio, con “rilancio” dello strumento “in house” che riottiene pari dignità rispetto alle altre opzioni. Aggiunge peraltro, al successivo punto 7, che: “In ordine alla corretta modalità di scelta … si ricorda quanto affermato della giurisprudenza amministrativa: occorrerà redigere una relazione che confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione … mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di esse”. È questo, a nostro avviso, il punto nodale che, siamo convinti, difficilmente potrà essere travolto da nuove disposizioni legislative perché del tutto coerente con la politica di trasparenza, concorrenzialità, 8

rigorosità da tempo affermatasi a livello continentale, Italia compresa. Del resto non riusciamo ad immaginare metodi ed approcci diversi. In altre parole ci pare di poter affermare che il momento è propizio per iniziative anche innovative sul piano giuridico, purchè naturalmente gli amministratori e gli operatori si comportino e decidano sempre nel pieno rispetto dei pilastri fondamentali che reggono tutta l’impalcatura comunitaria. Stiamo dicendo cose non certo originali. Il tema era trattato, già nel lontano 1991, nelle leggi n. 9 e n. 10, sempre vigenti, laddove imponevano ai Comuni con più di 50.000 abitanti di dotarsi di un piano energetico locale con l’individuazione – fra l’altro – delle zone urbane idonee allo sviluppo del teleriscaldamento. Sappiamo tutti che il dettato legislativo ha trovato ottima applicazione praticamente solo (salvo importanti – ma poche – eccezioni) nei centri già dotati di Aziende Municipali pluriservizio robuste e dinamicamente lungimiranti. Altrove ci troviamo tuttora di fronte ad un sostanziale disinteresse. Nonostante che in vent’anni la “filosofia” del riscaldamento urbano si sia molto consolidata [a livello internazionale ma anche nazionale] e che le esperienze industriali si siano accumulate dobbiamo purtroppo constatare che i concetti di fondo della nuova branca dell’energetica che ha preso il nome di “District Energy” non costituiscono ancora bagaglio culturale (prima che tecnologico) di troppi politici, di troppi sindaci, di troppi operatori. Ci pare che da queste constatazioni si possano trarre deduzioni stimolanti: al di là delle vicende dell’art. 23 bis s’impone con sempre maggior urgenza la logica della pianificazione energetico-ambientale quale presupposto imprescindibile per la corretta gestione del territorio. Ma ora tutto questo non basta più. Le indicazioni di indirizzo politico non solo (come logico) debbono essere supportate da analisi conoscitive adeguate ma anche corredate da piani di fattibilità tecnico-economico-finanziaria comparativi delle diverse possibili strategie. Francamente non riusciamo ad immaginare che il legislatore, nel porre mano al “post-

referendum” possa disattendere questi concetti. L’art. 23 bis è definitivamente abrogato ma a nostro avviso non può essere del tutto dimenticato perché conteneva delle affermazioni – possiamo dire – travalicanti il suo obiettivo specifico e tutt’altro che superate concettualmente e politicamente. Ci riferiamo, in particolare, all’art. 2 – molto innovativo – che stabiliva una nuova modalità di svolgimento delle “attività di interesse generale” non comprese fra i servizi pubblici obbligatori, fra le quali è logico includere il teleriscaldamento: invece di assumere l’attività come servizio pubblico il Comune lascia che lo sviluppo dell’iniziativa avvenga sulla base della libera iniziativa economica. Si capovolgerebbe con tale apertura la disciplina dei servizi pubblici obbligatori per i quali prevale il concetto della gara pubblica con concessione esclusiva. È interessante riandare alle modalità che, al proposito, erano previste. Riportiamo in sintesi: 1. l’Ente locale verifica prioritariamente se esistono, per l’attività di interesse, gli estremi per l’esclusiva sulla base di una apposita “indagine di mercato”; 2. adotta una deliberazione che, sulla scorta dell’indagine precedente, liberalizza le attività non disciplinabili obbligatoriamente con gara pubblica; 3. alla deliberazione è data adeguata pubblicità; 4. la deliberazione è adottata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del DPR n. 168; 5. l’Ente locale definisce gli obblighi di servizio pubblico per l’imprenditore interessato (contratto di servizio); 6. l’attribuzione dei diritti di esclusiva per la gestione dei servizi pubblici locali è disciplinata dalla normativa relativa ai servizi pubblici. Ci pare di sognare! Non è usuale che in una legge dello Stato si affrontino delicati problemi afferenti ai servizi di rilevanza economica con altrettanta chiarezza ed analiticità. Meccanismi procedurali quasi ovvii, ma raramente presenti in modo così lineare in documenti ufficiali. Non ha senso infatti creare od ampliare


Il riscaldamento urbano

GIUGNO 2011

Il succo del discorso finora sostenuto potrebbe, in termini forse un po’ semplicistici, essere così sintetizzato. Signori Sindaci: l’abrogazione dell’art. 23 apre, per il momento, alla vostra azione opportunità più ampie delle precedenti perché ancorate alle direttive comunitarie. È inevitabile che prima o poi il legislatore nazionale provveda a colmare la lacuna con una nuova disciplina. Non siamo peraltro in grado di prevederne tempi e contenuti. Non è d’altra parte pensabile di “rimanere alla finestra” in attesa di ipotetici tempi migliori. Non esistono scorciatoie. L’unico modo di procedere e decidersi una volta per tutte di dotarsi anche per l’energia di strumenti conoscitivi e di piani di fattibilità come già normalmente avviene per altri settore della gestione cittadina.

servizi energetico-ambientali sul territorio se la decisione non è supportata da: n reale conoscenza delle risorse e delle esigenze specifiche della comunità interessata; n costante attenzione ai consolidati principi che reggono i “Sistemi Energetici Integrati”; n piani di fattibilità redatti con stringata valenza imprenditoriale; n confronto delle diverse possibili opzioni industriali. La scelta della forma di gestione (in house, società mista, gara pubblica, ecc.) diventa allora logicamente diretta, anzi pressoché obbligatoria, perché strettamente interconnessa alla preventiva pianificazione settoriale. n Il

caso a) (concessione in esclusiva) sembra più praticabile quando non esistono localmente (già operanti, o potenziati) disponibilità di fonti secondarie (termovalorizzatori, geotermia, scarti termici, ecc.) che possono funzionare da “punto di catalizzazione” per un progetto di teleriscaldamento. È quindi doverosa la gara che lascia all’offerente la libertà di proporre soluzioni adeguate, nella logica dei SEI. Attenzione: non ha senso una competizione che non poggi su un PEC serio e completo! Quindi essa presuppone l’impegno preventivo dell’Ente locale di predisporre questo strumento che deve essere vincolante per tutti gli operatori sul territorio considerato (compreso il concessionario gas che deve accettare il coordinamento comunale).

n Il

caso b) (libera iniziativa) è sicuramente preferibile se i soggetti interessati sono in grado di presentare proposte basate sulla reale capacità di attuare un “sistema di teleriscaldamento” ottimizzando fonti energetiche locali di cui hanno la disponibilità (o possono procurarsela). Se non esiste il PEC il proponente deve necessariamente inquadrare la sua offerta sullo studio di fattibilità di uno stralcio (almeno) dello stesso che dimostri la coerenza del progetto con la filosofia dei SEI e la sua complementarietà con possibili altri episodi analoghi. Questo studio deve inserirsi obbligatoriamente nella documentazione di progetto, sollevando quindi di fatto l’Ente locale del relativo onere. È facile prevedere una obiezione. Tutto bello, tutto chiaro, ma l’art. 23 bis è stato abrogato ed è preferibile attendere la creazione di un nuovo quadro di riferimento sistematico e completo prima di impegnarsi in questioni così complesse e – diciamolo pure – costose. Non siamo d’accordo! Non occorre attendere, per far tutto questo, una nuova (per il momento piuttosto nebulosa) disciplina generale, perché inerisce direttamente ai compiti primari essenziali assolutamente non delegabili come sono, ad esempio, i piani regolatori edilizi. A meno che non si pensi (per assurdo, naturalmente) di riportare le competenze energetico-ambientali locali nel dominio di quelle centrali!.

È sensato proporre un così corte “salto di qualità” quando, da decenni ormai, l’attenzione dei responsabili è spesso quasi esclusivamente concentrato sui progetti episodici, magari del tutto encomiabili ma slegati l’uno dall’altro? È ragionevole proporre di inquadrare le iniziative private (che – per fortuna – non mancano) in u contesto generale pensato e gestito dai responsabili pubblici? Hanno probabilità di successo le azioni che si potrebbero immaginare per convincere politici ed amministratori che il teleriscaldamento e – più in generale – la “district energy” non sono affatto dominio esclusivo delle grandi città e che anche i piccoli centri devono seriamente impegnarsi su queste delicate ma importanti tematiche non più eludibili? Non sono interrogativi da poco, certamente, ma questo non significa che non debbano essere affrontati. E ancora. Riusciranno i Comuni, da soli, ad aggredire materie così complesse e – generalmente – lontane da interessi immediati quando sono sommersi da una miriade di altre questioni con bilanci – oltretutto – sempre più deboli? È accettabile che gli operatori più preparati e con convincenti esperienze alla spalle, singolarmente o attraverso l’AIRU, non si impegnino seriamente ad assistere gli amministratori pubblici con corsi di formazione, convegni mirati, studi generali e personalizzati, dibattiti, ecc. o non è forse di gran lunga preferibile che diventino fulcro propulsore di idee, di proposte, di progetti? Per oggi ci fermiamo qui, senza offrire risposte meditate ed attuabili. Torneremo comunque presto sull’argomento aprendo – ci auguriamo – un dibattito ed un dialogo di lungo respiro. n 9


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Il riscaldamento urbano

La gestione del servizio di teleriscaldamento dopo l'abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 LUIGI FRANCO BOTTIO Segretario generale AIRU

1. Le possibili forme di erogazione del servizio di teleriscaldamento Il servizio di teleriscaldamento può, in astratto, venire erogato attraverso due modalità operative: a) il Comune valuta che l'attività è rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). A quel punto, assume l'attività medesima come servizio pubblico e, cioè, individua la forma di gestione (tra quelle in astratto ammesse dall'ordinamento) ed altresì le condizioni, anche tariffarie, di svolgimento normalmente dettagliate in apposito contratto di servizio. Il servizio pubblico implica sempre un rapporto trilaterale che interessa l'Amministra-zione che organizza il servizio, il gestore incaricato dall'Amministrazione di erogarlo e gli u-tenti destinatari finali, i quali in genere corrispondono apposita tariffa (TAR Lombardia, Mi-lano, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 1622). b) un operatore del settore valuta che lo svolgimento dell'attività può essere remunerativo e, pertanto, senza alcun "incarico" da parte del Comune, decide di offrire il servizio ai cittadini (anche ad una parte soltanto della popolazione comunale). In tale ipotesi, si è in presenza di una libera iniziativa economica, che si svolge al di fuori dell'affidamento di un servizio pubblico, anche se qualche rapporto con il Comune può (deve) sussistere, ad esempio in ordine alle modalità di uso del sottosuolo. Le fattispecie di cui alla lett. a) nonché b) po10

trebbero concorrere e coesistere: all'attivi-tà organizzata come servizio pubblico dal Comune su una parte del territorio potrebbe affiancarsi, in altre zone, la libera iniziativa economica. 2. Il contenuto dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni Il sistema normativo facente capo all'art. 23bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni disciplinava entrambe le fattispecie sopra ricordate al paragrafo 1. I Comuni che decidevano di assumere il teleriscaldamento come servizio pubblico (fattispecie di cui alla lett. a del paragrafo 1) dovevano ricorrere all'applicazione dei commi 2°, 3° e 4° del menzionato art. 23-bis. Precisamente, l’art. 23-bis individuava unicamente la gara quale modalità ordinaria cui i Comuni devono ricorrere per l’affidamento (conferimento) dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche se nelle due versioni della gara per la selezione del “concessionario” ovvero per la scelta del socio privato nella società a capitale misto (comma 2, lett. a nonché b). L’art. 23-bis considerava, invece, del tutto residuale l’autoorganizzazione del servizio pubblico e, cioè, il ricorso dell’ente locale a forme di gestione diretta: l’affidamento diretto in house si poneva “in deroga” alla regola della gara e poteva avvenire solo al ricorrere delle condizioni, assai restrittive, indicate dall’art. 23-bis, commi 3 e 4 ( ) e poi specificate dall’art. 4 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (recante il Regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis). L'art. 4, comma 1° del d.P.R. n. 168 del 2010

consentiva comunque affidamenti diret-ti, secondo il modello in house, se il valore economico del servizio non superava la somma complessiva di 200.000,00 euro annui. Peraltro, nel sistema normativo introdotto dall'art. 23-bis, l'erogazione delle attività, in passato svolte come servizio pubblico, deve (doveva) di norma essere lasciata alla libera iniziativa economica (fattispecie di cui al precedente paragrafo 1, lett. b): così stabiliva, infatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 168 del 2010. Come si illustra più oltre, il medesimo principio viene ripreso dal sopravvenuto art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148. 3. Il referendum del 12 - 13 giugno 2011 Come è noto, il referendum del 13 e 14 giugno 2011 ha, tra l'altro, determinato l'abro-gazione delle norme sottoposte a valutazione popolare ed in particolare dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni. L'abrogazione è stata dichiarata con d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 ed ha riguardato l'intero testo dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 (pertanto, non solo il servizio idrico integrato). L'abrogazione referendaria delle norme non produce effetti retroattivi, ma solo dalla data dell'abrogazione stessa e, cioè, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sopra detto d.P.R. (così al relativo art. 1). Si deve ritenere che l'abrogazione referendaria abbia travolto anche il d.P.R. n. 168 del 2010 in quanto atto regolamentare espressamente emanato in attuazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni (così l'art. 1, comma 1).


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4. L'abrogazione dell'art. 23-bis e la conseguente applicazione del diritto comunitario alla gestione dei servizi pubblici locali Per esplicita indicazione della Corte costituzionale, l’abrogazione referendaria delle norme contenute nell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, le quali – a loro volta – abrogavano precedenti disposizioni, non determina la reviviscenza di queste ultime (cfr. sent. Corte cost. n. 26 gennaio 2011, n. 24, al p.to 4.2.2. delle considerazioni in diritto). Così esattamente si è espresso il giudice delle leggi: «all'abrogazione dell'art. 23bis» «non consegu[e] alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte − sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato)». Dall'abrogazione dell'art. 23-bis consegue, invece, «l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum)». Quest'ultima affermazione della Corte costituzionale si comprende se si considera il disposto dell'art. 117, comma 1° della Costituzione: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordi-namento comunitario e dagli obblighi internazionali». Invero, come si è notato, la norma, nel sottoporre la potestà legislativa di Stato e Re-gioni al «rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comuni-tario e dagli obblighi internazionali», individua «tre diversi elementi di unificazione del si-stema complessivo», sicchè «è necessario riconoscere che i rapporti tra l’ordinamento eu-ropeo e quello italiano sono ora disciplinati in modo tale da configurare qualcosa di molto vicino all’esistenza di un ordinamento complessivamente unitario»2. 5. Gli effetti dell'abrogazione dell'art. 23-bis in ordine alle forme di gestione, al c.d. periodo transitorio ed ai vincoli alla partecipazione a gare L'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni e del Regolamento attuativo aveva determinato importanti conseguenze e, tra l'altro, le seguenti: a) la possibilità per gli enti locali di disporre l'affidamento dei servizi pubblici, alter-nativamente e indifferentemente, ricorrendo alla gara, alla società mista con socio privato se-lezionato a seguito di procedura ad evidenza pubblica ovvero secondo il modello in house providing, purché moti-

vando adeguatamente in ordine alla scelta effettuata. Infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 26 del 2011, si applica ora la normativa comunitaria in base alla quale «un’autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad enti esterni non appartenenti ai propri servizi» (Corte di giustizia europea, Sez. III, 22 dicembre 2010, n. C-215/09). Rimaneva l'obbligo per a società mista e per le gestioni in house di presentare i requi-siti per essi richiesti dall'ordinamento comunitario3, ma senza necessità di osservare altresì quanto stabilivano (con specifico riferimento all'in house) i commi 3° e 4° del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni. b) L’abrogazione dell'art. 23-bis comporta il venir meno delle norme contenute al re-lativo comma 8 che determinavano la scadenza anticipata degli affidamenti in corso e che prevedevano la privatizzazione delle odierne società in house, con conseguente possibilità della durata di tutti gli affidamenti fino al termine originariamente stabilito. Naturalmente, siccome l'abrogazione referendaria ha effetto ex nunc e non è retroatti-va, essa non produce conseguenze rispetto agli affidamenti già decaduti al 31 dicembre 2010 in ragione del disposto dell'art. 23-bis, comma 8, lett. e) del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni. c) l'abrogazione dell'art. 23-bis consentiva alle imprese di poter accedere alle gare senza le limitazioni previste, per gli affidatari diretti di servizi pubblici locali, dal relativo comma 9 che aveva dato adito ad interpretazioni assai incerte anche da parte del giudice amministrativo.

6. Il sopravvenuto art. 4 del d.l. n. 138 del 2011: il campo di applicazione Poco dopo l'abrogazione in via referendaria dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e succes-sive modificazioni, è seguita l'emanazione dell'art. 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148. La norma si applica a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, salvi solo quelli elencati nel relativo comma 34 (servizio idrico integrato; distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica; trasporto ferroviario regionale; farmacie comunali). Tutti i servizi pub-blici locali di rilevanza economica - anche quelli "esclusi" - sono però soggetti alle disposizioni contenute nei commi da 19 a 27 dell'art. 4 in tema, sotto vari profili, di incompatibilità. 7. Segue: i contenuti Il nuovo articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011 - riprendendo in buona parte il contenuto dell'art. 2 del d.P.R. n. 168 del 2010 - reca il principio generale della liberalizzazione: gli enti locali devono liberalizzare le attività economiche già gestite come servizi pubblici, previa veri-

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fica della realizzabilità di un'effettiva gestione concorrenziale compatibile con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio. La liberalizzazione (essendo la regola) deve sempre essere disposta, a meno che, in base ad apposita analisi di mercato, non si accerti che la libera iniziativa economica privata non sarebbe idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità locale. La verifica va effettuata dall'ente locale tramite apposita delibera quadro, la quale deve evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione di mantenere il regime di esclusiva del servizio ed i benefici derivanti da tale scelta. La delibera deve essere oggetto di adeguata pubblicità e va trasmessa all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ne deve tenere conto ai (soli) fini della sua relazione annuale al Parlamento. L'eventuale scelta di non liberalizzare la gestione del servizio pubblico rimane comunque precaria: infatti, essa va compiuta la prima volta entro dodici mesi dall'entrata in vi-gore del decreto legge e poi deve essere "periodicamente riverificata" secondo quanto stabili-scono (dovranno stabilire) gli ordinamenti dei singoli enti locali e comunque prima di procedere al conferimento o al rinnovo della gestione dei servizi. Ove decida di liberalizzare, l'ente locale può stabilire preventivamente obblighi di servizio pubblico, se ciò sia necessario ad assicurare agli utenti (o a categorie di essi) l'erogazione della specifica attività: in tal caso, l'ente locale può riconoscere all'impresa compensazioni economiche, ma nei limiti delle disponibilità di bilancio destinate alle scopo. Al riguardo, si ricorda che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, par. 1, TCE (attuale art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione EuropeaTFUE), purché siano rispettati quattro criteri cumulativi: - l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di ob-blighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro; - i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; - la compensazione non può eccedere l'importo necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole; - quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto, avrebbe dovuto sostenere. 11


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In tema si veda la sentenza della Corte di giustizia europea, 24 luglio 2003, n. C-280/00. Qualora anche uno solo dei criteri sopra ricordati non sia soddisfatto, la compensa-zione degli obblighi di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato. Se un'impresa opera nel mercato liberalizzato, può acquisire diritti di esclusiva solo rispettando il principio della separazione societaria imposto dalla normativa antitrust (art. 8, commi 2-bis e 2-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni). 8. Segue: gli obiettivi e le criticità Dall'analisi dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 emerge che l'obiettivo del legislatore è duplice: da un lato aprire al mercato il settore dei servizi pubblici locali, evitando - per quanto possibi-le - l'attribuzione di diritti di esclusiva; dall'altro, sgravare di costi gli enti locali che, di regola, non devono più "ingerirsi" nella gestione del servizio pubblico, salve solo le compensazioni che volontariamente decidano di assumere a fronte degli obblighi di servizio pubblico che intendano (sempre volontariamente) stabilire. L'ambizioso obiettivo del legislatore appare però, al momento, sfornito di adeguato contorno normativo. Se si confrontano la disciplina di liberalizzazione dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 con quelle di altri settori quali la vendita del gas e dell'energia elettrica, non si può non riscontrare: - la mancanza di strumenti a monte (ad esempio: autorizzazioni) atti a verificare le ef-fettive capacità dei soggetti che intendono agire nel mercato liberalizzato; - la mancanza indicazione degli enti (Amministrazioni) cui specificamente compete il controllo sul funzionamento del mercato liberalizzato; - la mancanza di un sistema organico di regole al quale debba sottostare l'esercizio dell'attività liberalizzata; - la mancanza di "sistemi di soccorso" (ad esempio: fornitore di ultima istanza) nei confronti dell'utente che non si trovi in condizioni appetibili per il mercato. 9. Segue: le soluzioni subordinate (attribuzione di diritti di esclusiva) rispetto alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali Solo in via subordinata - e cioè solo se riscontra che la liberalizzazione non è possibile in quanto manca un mercato concorrenziale (e salva comunque la verifica periodica ricordata al paragrafo 7) - l'ente locale potrà attribuire diritti di esclusiva: e ciò tramite gara (art. 4, commi da 8 a 11 del d.l. n. 138 del 2011); tramite società mista (art. 4, comma 12); tramite il ricorso all'affidamento diretto in house providing (art. 4, comma 13). La gara (concessione a terzi) deve svolgersi nel rispetto dei principi del diritto comunitario e di quelli sui contratti pubblici, già 12

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richiamati all'art. 23-bis, comma 2, lett. a) del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni nonché all'art. 3 del d.P.R. n. 168 del 2010. Non è necessaria l'integrale applicazione del Codice dei contratti pubblici, salva l'eventuale autoli-mitazione in tal senso dell'ente locale. Anche per quanto concerne la società mista, l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 ripete nel-la sostanza il precedente art. 23-bis, comma 2, lett. b): il socio privato deve assumere specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio pubblico, deve acquisire almeno il 40% del capitale e deve essere "liquidato" (socio a tempo) alla scadenza dell'affidamento in favore della società mista. In ordine alla gestione in house, essa è possibile solo se il valore dell'affidamento non supera la somma complessiva di 900.000 euro annui. Rimane fermo l'obbligo di rispettare le caratteristiche del modello in house richieste dall'ordinamento europeo e in particolare defini-te nella varie sentenze della Corte di giustizia europea (cfr. alla nota 3). 10. La nuova disciplina del periodo transitorio Quanto alle gestioni in corso, l'art. 4, comma 32 del d.l. n. 138 del 2011 indica il c.d. periodo transitorio limitatamente al quale esse possono proseguire. La norma (comma 32, lett. d) riconferma, per le società quotate e le loro partecipate, la disciplina già dettata dall'art. 23-bis, comma 8, lett. d). In relazione alle società miste il cui socio privato sia stato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, il comma 32, lett. b) nonché lett. c) ripete le corrispondenti di-sposizioni dell'art. 23-bis, comma 8 (salva una limitata estensione, fino al 30 giugno 2012, del mantenimento delle gestioni facenti capo alle società miste con socio privato non operativo. In forza del comma 32, lett. a) gli affidamenti in house vengono mantenuti, invece, fino alla loro scadenza naturale, se di importo pari o inferiore a 900.000 euro annui. Qualora l'importo dell'affidamento sia, invece, superiore a tale valore, la gestione decade al 31 marzo 2012, esattamente come accade per tutte le gestioni che non rientrano nelle fattispecie descrit-te dalle lett. b), c) nonché d) del medesimo comma 32: in sostanza, la gestione in house di va-lore superiore ai 900.000 euro annui, benché conforme al diritto comunitario, decade al 31 marzo 2012 esattamente come decade a quella data ogni affidamento diretto illegittimamente rilasciato [l'identità di trattamento riservata a situazioni tra di loro del tutto diverse - affida-menti in house e affidamenti illegittimi - non può non suscitare perplessità rispetto al princi-pio di uguaglianza sostanziale. Ciò tanto più che una legittima gestione in house non potreb-be evitare l'anticipata cessazione neanche attraverso la privatizzazione parziale della società, perché la fa-

coltà contemplata dall'art. 23-bis, comma 8, lett. a) non è più riprodotta dall'art. 4, comma 32]. 11. I limiti operativi imposti alle società in house e miste Fermo restando quanto sopra, si precisa che la concreta fattibilità di nuovi affidamenti e del mantenimento di quelli esistenti deve essere misurata con le disposizioni che ritengono la società in house - e anche quelle miste - parte del sistema amministrativo degli enti locali. Anzitutto, l'art. 4, comma 14 del d.l. n. 138 del 2011 prevede l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società in house, affidatarie dirette di servizi pubblici locali, ma se-condo modalità da definirsi con apposito decreto interministeriale (si ricorda che una consi-mile sottoposizione delle società in house al patto di stabilità è stata giudicata costituzionalmente illegittima da Corte cost., 17 novembre 2010, n. 325). Sul rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, da parte delle società in house, devono vigilare gli enti locali, i quali peral-tro non potranno pretendere dalle società in house il rispetto del patto di stabilità fino a quando non sarà emanato il ricordato decreto interministeriale Ai sensi dell'art. 4, comma 15, le società in house e quelle miste, se affidatarie di ser-vizi pubblici locali, applicano per l'acquisto di beni e servizi il Codice dei contratti pubblici (così l'art. 4, comma 15). In relazione agli appalti di lavori, sopravvive invece l'art. 113, comma 15-ter del d.lgs. n. 267 del 2000: se la gestione della rete non gli sia stata affidata con ga-ra ad evidenza pubblica, il gestore del servizio pubblico provvede all'esecuzione dei lavori comunque connessi esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica. Qualora, invece, la gestione della rete sia stata affidata con procedure di gara, il gestore del servizio pubblico può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della nor-mativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Le società a partecipazione pubblica, in house o miste, che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con apposito provvedimento, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto della normativa in tema di concorsi pubblici. Alle medesime società si applica quanto prevede l'art. 18, comma 2-bis, primo e secondo periodo del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni: esse, cioè, devono osservare le stesse norme previste per le Amministrazioni di riferimento per quanto concerne divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Le predette società adeguano, inoltre, le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. In caso di affidamento del servizio pubblico a


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società in house o mista, la verifica del rispetto del contratto di servizio ed ogni eventuale aggiornamento o modifica di esso è sottoposta alla vigilanza dell'organo di revisione dell'ente locale: le modalità dovranno venire stabilite dallo statuto del Comune (art. 4, comma 18 del d.l. n. 138 del 2010). Per i titolari di affidamenti diretti e per le altre società del gruppo "risorge" il divieto di partecipare a gare, salva solo la c.d. prima gara: la disposizione, contenuta nell'art. 4, comma 33, riproduce l'art. 23-bis, comma 9, sicché il legislatore non ha ritenuto di dover (poter) chiarire il significato, invero assai ambiguo, della norma originaria. L'unica differenza rispetto al comma 9 dell'art. 23-bis, è che in base all'art. 4, comma 33 non ricadono nel vincolo di cui si tratta, oltre alle società quotate in mercati regolamentati, neanche quelle da esse controllate in via diretta o indiretta. Per concludere sul punto, si rammenta l'art. 20, comma 9 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111: circa il computo della percentuale delle spese di perso-nale riferibili all'ente locale, esso stabilisce che «si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica». In tal modo, il legislatore recepisce un constante orientamento della Corte dei conti, da ultimo confermato dalle Sez. riunite, 25 gennaio 2011, n. 3/contr./11 che osservano: «Si rinviene un tendenziale principio nell’ordinamento inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato a fini di rendere più trasparente la gestione delle risorse e di evitare possibili elusioni delle disposizioni di contenimento della spesa, principio da declinare in coerenza ai parametri normativi specificamente definiti e nel rispetto delle disposizioni vincolistiche previste». Rimangono altresì vigenti i limiti alla partecipazione degli enti locali a società stabiliti dall'art. 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 14, comma 32 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in legge 30 luglio 2011, n. 122 e successive modifica-zioni (quest'ultima norma è anche espressamente richiamata dall'art. 4, comma 32 del d.l. n. 138 del 2011). 12. Il subentro del nuovo gestore e la sorte dei beni di proprietà del gestore uscente Quanto alla disciplina del subentro nei beni destinati all'esercizio del servizio pubblico, i commi 29 e 30 dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riprendono i contenuti dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e del relativo Regola-

mento di attuazione e così stabiliscono: - a regime, il passaggio dei beni dal gestore uscente a quello subentrante dovrà avvenire a titolo gratuito. Solo se al momento della cessazione dell'affidamento i beni di cui si tratta risulteranno non ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde a quello uscente il valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici riferiti a tali beni; - in via transitoria e di prima applicazione, prevalgono comunque gli eventuali diversi accordi tra le parti o le discipline di settore già vigenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2011; - i beni strumentali alla gestione del servizio e le loro pertinenze, i quali devono transitare dal gestore uscente a quello subentrante in quanto non duplicabili a costi socialmente so-stenibili, vengono individuati dall'ente locale nella prospettiva del nuovo affidamento. 13. Considerazioni finali In conclusione, l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 reintroduce, in larga parte, l'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e successive modificazioni abrogato in via referendaria, con ciò suscitando dubbi di legittimità costituzionale (si ritiene che il legislatore non possa ripristinare tal quale la normativa oggetto di referendum abrogativo). Peraltro, l'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 conferma la possibilità di gestione liberalizza-ta del teleriscaldamento: vi potranno essere più iniziative di teleriscaldamento, anche da parte di operatori diversi, nell'ambito del medesimo territorio comunale. Parimenti, vi potranno zone della circoscrizione comunale lasciate alla libera iniziativa economica e altre oggetto di affidamento in esclusiva. Altra questione è se la gestione liberalizzata del teleriscaldamento possa avvenire solo a cura della libera iniziativa economica privata (così il testo dell'art. 4, comma 1). Al riguardo, si osserva che, ai sensi del diritto comunitario, la libertà di iniziativa economica dovrebbe valere tanto per le imprese private quanto per quelle pubbliche: la normativa europea «esige che le imprese pubbliche abbiano possibilità di agire in regime di parità di trattamento con le imprese private. Ciò si desume, innanzitutto, dall'art. 295 del Trattato CE [ora art. 345 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea], che lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, e dall'art. 86 del medesimo Trattato CE [ora art. 106 del TFUE] che, vietando il mantenimento nei confronti delle imprese pubbliche di misure contrarie alle norme del Trattato, salvo quanto strettamente necessario all'adempimento delle specifiche missioni di interesse generale di cui esse siano eventualmente inca-ricate, presuppone, per ogni altro aspetto, una piena parificazione tra imprese pubbliche e private» (così Cons. Stato, Sez. VI, 11 luglio 2008, n. 3499). Peraltro, si deve notare che lo svolgimento del teleriscaladamento come attività libera potrebbe essere complicato dalla eventuale qualificazione delle infrastrutture come opere

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di urbanizzazione e cioè come opere pubbliche (sul punto l'art. 22 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 rimanda comunque ad apposito decreto ministeriale). n NOTE (1) «3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni ec-cezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfo-logiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, par-tecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la ge-stione cosiddetta in house e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. // 4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidan-te deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autori-ta' garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole». (2) F. Pizzetti, I nuovi elementi “unificanti” del sistema costituzionale italiano, in Le istituzioni del federalismo, 2002, 221 ss. (3) L’affidamento di attività, da parte di una Pubblica amministrazione, in favore di una società a capitale misto pubblico e privato è legittimo allorché «la scelta del concessionario risulti in-direttamente da quella del socio medesimo effettuata al termine di una procedura che rispetta i principi del diritto comunitario», in quanto «i criteri di scelta del socio privato si riferiscono non solo al capitale da quest’ultimo conferito, ma altresì alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, e dal momento che al socio in questione viene affidata, come nella fattispecie di cui alla causa principale, l’attività operativa del servizio di cui trattasi e, pertanto, la gestione di quest’ultimo» (sent. Sez. III, 15 ottobre 2009, n. C-196/08, p.to 60). Per quanto riguarda l'in house, la costante giurisprudenza della Corte di giustizia è nel senso che gli affidamenti diretti di attività, da parte delle pubbliche amministrazioni, sono possibili «nel caso in cui, nel contempo, l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’ente aggiudica-tario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona rea-lizzi la parte più importante della propria attività con l’amministrazione che la controlla» (così, tra le tante, la sentenza della Sez. III, 22 dicembre 2010, n. C-215/09, punto 32). 13


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Appalti per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento

Definizione degli aspetti contrattuali in relazione al progetto ed alla realtà locale F A U S T O Rive r o

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l tema “aspetti contrattuali”, trattato nel recente corso promosso dall’AIRU dal titolo “Progettazione e realizzazione di reti di Teleriscaldamento”, ha suscitato interesse e generato interventi e confronti stimolanti tra i partecipanti. Riaffrontiamo il tema, tramite il notiziario, cercando di schematizzarne gli aspetti salienti nel contesto del processo di sviluppo di progetti di teleriscaldamento, tralasciando gli aspetti più propriamente “legali” per concentrarci su quelli che definirei di tipo “tecnico-pratici”. Con un approccio molto pragmatico e se vogliamo semplificato, ma utile per introdurre l’argomento, riassumiamo le fasi del processo che determina la realizzazione di un’iniziativa imprenditoriale nel campo del teleriscaldamento. Gli stimoli Gli stimoli che originano nuove iniziative di teleriscaldamento nelle diverse realtà urbane possono essere di varia natura. L’attenzione ai benefici energetico/ambientali conseguibili tramite lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento urbano, costituisce la leva per sostenere e promuovere tali progetti nell’ambito territoriale e sociale di interesse, ma affinché si possa sviluppare realmente un’iniziativa di sviluppo, occorre tipicamente che si verifichi contestualmente una o più delle situazioni seguenti:

Dr. Fausto Rivero Laureato in Fisica all’Università di Torino, ha operato nella centrale Termoelettrica di cogenerazione di Moncalieri come responsabile manutenzione e successivamente anche responsabile esercizio impianti e sostituto capo impianto. Dal 1998 al 2010 responsabile della gestione delle reti di teleriscaldamento ed attualmente responsabile, in AES Torino, della struttura di Engineering e controllo dei processi tecnici. 14

n disponibilità

di recuperi di calore da processi industriali; n disponibilità di calore da fonte rinnovabile (geotermica, biomasse etc.); n situazioni urbane particolarmente favorevoli (es: aggregazioni urbane di grandi edifici pubblici e/o privati); n vincoli posti dalla pubblica amministrazione per la concessione di autorizzazioni di progetti industriali (es: nuove centrali termoelettriche); n promozione da parte degli Enti Pubblici mediante bandi di gara (solitamente connessi ad altre Concessioni per servizi pubblici locali); n semplice opportunità imprenditoriale di natura finanziaria (accesso a possibilità di finanziamento, incentivi, presenza sul territorio etc.); Fasi di sviluppo In estrema sintesi, possiamo racchiudere in cinque fasi il processo di sviluppo di un progetto di teleriscaldamento:

1. impostazione del progetto (in termini di: generazione del calore, area servibile, utenze potenziali, indirizzi dell’Amministrazione Locale, fonti di finanziamento, bussines plan); 2. progettazione (preliminare ed esecutiva, dimensionamento termico ed idraulico reti, preventivazione costi); 3. gara d’appalto (forniture e/o posa in opera); 4. realizzazione e collaudo; 5. gestione impianto. Nell’ambito di queste fasi vediamo ora più in dettaglio gli aspetti relativi alla gara d’appalto per la realizzazione della rete e degli impianti di teleriscaldamento. La gara d’appalto Possibili scelte contrattuali Una serie di fattori indirizzano le modalità d’impostazione dell’appalto, tra questi: la realtà locale e l’organizzazione della stazione appaltante.


Il riscaldamento urbano

Vediamo schematicamente quali scelte contrattuali possono essere valutate: n Affidamento per la realizzazione totale delle opere “chiavi in mano”; n Frazionamento del progetto ed affidamento a lotti “chiavi in mano” (es: generazione, rete, SST- Sottostazioni di Scambio Termico); n Accordo di procurement con alcuni fornitori (es: tubazioni, SST, componenti) ed affidamento in appalto della fornitura e posa in opera, con vincolo di utilizzo dei materiali selezionati nel procurement; n Acquisto diretto di alcune forniture (es: tubazioni, SST, componenti) ed affidamento in appalto della posa in opera con fornitura dei restanti materiali; n Acquisto ed installazione diretta di parti d’impianto, affidamento in appalto solo di particolari forniture e lavori (es: ripristini stradali). Come detto, al di là delle scelte fatte per consuetudine, ogni impostazione della gara descritta in elenco, presenta vantaggi e svantaggi che devono essere attentamente valutati dalla Committenza in quanto possono avere impatti diversi sui seguenti aspetti: n Costi di realizzazione; n Tempi di realizzazione; n Livello della progettazione; n Struttura organizzativa e competenze della Direzione Lavori del committente; n Controllo qualitativo di forniture ed installazioni; n Realtà locale, competenze reperibili sul territorio, influenze dell’Amministrazione Locale; n Volontà di uniformare la componentistica (es: per i componenti delle SST); n Problematiche di garanzia.

Azienda Energia e Servizi Torino s.p.a. (AES Torino) L’Azienda nasce nel 2001 con la partecipazione di AEM Torino (ora GRUPPO IREN) ed ITALGAS con lo scopo di provvedere alla distribuzione del gas a Torino e del calore da teleriscaldamento nei comuni di Torino e Moncalieri. Attualmente vengono erogati annualmente 700 milioni di m3 di gas a 470.000 clienti mediante 1300 km di tubazioni, mentre il teleriscaldamento con i suoi 1600 GWh annui vettoriati, soddisfa le esigenze di calore per riscaldamento e a.c.s. di circa il 45% dell’edificato urbano, grazie a 400 km di rete e 4000 sottostazioni di scambio termico.

Risulta evidente, ad esempio, che la scelta di realizzare l’impianto “chiavi in mano” può risultare ottimale nel caso in cui siano prevalenti esigenze di ristretti tempi di realizzazione, uniti ad un livello di progettazione non molto sviluppato ed una struttura organizzativa della committenza non particolarmente “robusta” ed esperta. Tale forma di affidamento, facendo leva pesantemente sulla capacità dell’appaltatore, può in tal caso risultare vincente, mentre potrebbe non risultare ottimale per committenti, dotati di adeguate strutture di progettazione e controllo dei lavori che mediante altre forme di affidamento possono ottimizzare i costi, soddisfare la richiesta locale di lavoro, controllare maggiormente forniture e installazioni. Documenti contrattuali le criticità La predisposizione dei documenti contrattuali per la gara d’appalto avviene solitamente sulla base di una serie di informazioni più o meno dettagliate e/o conosciute. In generale tra i parametri da considerare possiamo ricordare: n Convenzione/autorizzazione emessa dall’Ente Pubblico Locale; n Pianificazione strategica di sviluppo del teleriscaldamento; n Indagine di mercato e parziale acquisizione di utenze; n Sondaggio preliminare su sottoservizi, infrastrutture superficiali, servitù, autorizzazioni necessarie; n Definizione preliminare di tracciati di rete; n Dimensionamento idraulico; n Sommaria progettazione termoidraulica preliminare delle SST. In genere, solo nella successiva fase di avvio e conduzione dei lavori vengono definiti più in dettaglio aspetti quali: n Tracciati rete definitivi; n Ottenimento autorizzazioni, permessi e servitù; n Dimensionamento meccanico delle reti; n Dimensionamento degli allacciamenti; n Dimensionamento termoidraulico delle SST afferenti gli utenti acquisiti. Nelle fasi di realizzazione sorgono spesso problemi e necessità di adeguamento di progetti e piani costruttivi a causa di: n Sottoservizi non segnalati o non corrispondenti a quanto risulta sulla planimetrie dell’ente coutente del sottosuolo; n Annullamento di utenze già acquisite o acquisizione di nuove utenze (già previste come “potenziali” e non); n Predisposizione rete per sviluppi in zone non previste nel progetto originario (solitamente conseguente a nuovi indirizzi dell’Ente Concendente); n Problematiche insorte per l’ottenimento di alcune autorizzazioni; n Differenti esigenze di utilizzo del calore da parte di clienti (non conosciute preliminarmente); n Insorgere di problematiche ambientali

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e di sicurezza (es: impianti con presenza di amianto, impianti secondari non a norma etc.). Unitamente a queste problematiche “locali”, il Committente può incorrere in una serie di problemi con le imprese fornitrici ed installatrici quali: n Ritardi: nella fornitura dei materiali, nella predisposizione dei progetti costruttivi, nell’esecuzione dei lavori e nella consegna della documentazione finale; n Utilizzo di materiali ed attrezzature non conformi alle prescrizioni contrattuali; n Mancato rispetto delle procedure di lavorazione (es: preparazione letto di posa, muffolature etc.); n Mancato rispetto dei progetti; n Utilizzo di manodopera non qualificata (saldatori, muffolatori etc.); n Utilizzo di mezzi d’opera non adeguati; n Scorretto immagazzinamento dei materiali prima della posa; n Scorretto smaltimento dei materiali di risulta; n Fornitura di certificazione dei materiali e della posa non conforme; n Fornitura di documentazione as-built non conforme. Le informazioni parziali (e spesso sommarie) disponibili in sede di predisposizione della gara, unite alle variabili che insorgono durante la realizzazione dell’opera ed alle problematiche che possono insorgere con le imprese fornitrici/installatrici, comportano la necessità di adeguati strumenti contrattuali che consentano la gestione di queste tipiche criticità, a tutela sia del Committente che dell’Appaltatore. Documenti contrattuali cosa prevedere Tralasciando le tipiche prescrizioni contrattuali “standard”, comuni ad ogni tipologia di contratto d’opera, analizziamo gli aspetti che maggiormente caratterizzano la contrattualizzazione dell’affidamento in appalto di un’iniziativa riguardante il teleriscaldamento. La documentazione contrattuale è strutturata in una serie di elementi (non sempre tutti presenti, o in qualche caso accorpati tra loro), che sono: n Contratto; n Capitolato Generale; n Capitolato Speciale (o Specifica Tecnica, con eventuali Allegati tecnici); n Elenco prezzi unitari; n Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il “Contratto” rappresenta il documento base di riferimento, che richiama in allegato gli altri documenti in elenco, ognuno dei quali tratta specifici aspetti di dettaglio dell’accordo contrattuale. Vediamo ora in modo sicuramente limitato e non esaustivo, alcuni esempi di prescrizioni e chiarimenti che possono essere esplicitati in particolare nel contratto e nel capitolato speciale. 15


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Contratto d’Appalto Il Contratto indica in modo esplicito: n Compiti e responsabilità dell’Appaltatore (senza dimenticare ad es: progettazione costruttiva, pianificazione cantieri, predisposizione documenti di richiesta di eventuali modifiche viabili temporanee, Piano di Controllo Qualità di forniture e posa, gestione dei rifiuti, sicurezza e ambiente nei cantieri, flussaggio, collaudo, documentazione e certificazione finale); n Pianificazione tempi per le principali fasi di lavoro affidate all’Appaltatore (prevedere tempi congrui tra l’emissione di ordini di lavoro della Committente e l’esecuzione delle fasi di lavoro successive); n Oneri a carico dell’Appaltatore (critici ad es: spostamento o danni a sottoservizi, trovanti, varianti di percorso, tasse occupazione suolo pubblico, smaltimento rifiuti, multe ed ammende, apprestamenti per flussaggio e collaudo, pratiche INAIL etc.); n Compiti ed oneri del Committente (es: approvazione progetti, iter autorizzativi con l’Ente Locale e/o privati, chiavi di accesso alle CT, fornitura dati tecnici di base delle SST, etc.); n Penali per ritardata ultimazione lavori (prevedere anche consegne parziali dell’opera) o esecuzione delle opere in difformità dalle prescrizioni contrattuali; n Modalità di pagamento in relazione allo sviluppo dell’opera, eventualmente con obiettivi cardine pianificati, non dimenticando di riservare quote significative per la consegna della documentazione finale e per il collaudo finale. Di norma risulta opportuno prevedere un prezzo specifico per determinate fasi operative che, alla prova dei fatti, spesso non possono trovare attuazione (es: pulizia e flussaggio tubazioni); n Fase di passaggio di proprietà delle opere realizzate (tenere conto anche di eventuali fasi di presa in consegna parziali dell’impianto, con facoltà d’uso); n Garanzie sui materiali e lavori svolti. Possono ad esempio essere richiesti 5 anni di garanzia sulle reti e 2 anni sulle sottostazioni, a far tempo dal collaudo finale; n Necessità di fidejussione a fronte della garanzia; n Obblighi di collaudo e garanzia sulle reti anche in relazione ai livelli di isolamento misurabili tramite il sistema di monitoraggio perdite a filo (valori dettagliati nel capitolato speciale). Capitolato speciale Il capitolato speciale, oltre ai dati base di progetto, deve indicare i requisiti tecnici minimi e le prestazioni richieste relativamente a: materiali forniti, modalità di posa, collaudo, messa in servizio e documentazione finale. Ove prevista, deve essere dettagliata la modalità di gestione iniziale di tutto o parte dell’impianto a cura dell’Appaltatore. 16

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Per la fase di collaudo, devono essere definite le fasi di svolgimento delle operazioni ed i livelli di prestazione previsti (es: livelli di isolamento rilevati dal sistema di monitoraggio perdite a filo) ed eventualmente collaudi specifici per particolari tratte della rete (es: collaudo attraversamenti ferroviari alla presenza di funzionario RFI). Nell’intervallo tra il termine dei lavori (presa in consegna con facoltà d’uso) ed il collaudo, devono essere stabilite le modalità di intervento dell’Appaltatore per sanare eventuali guasti e/o segnalazioni di anomalie rilevate (anche per limitare il fuori servizio alle utenze). Il capitolato speciale è normalmente corredato di una serie di allegati quali ad esempio: n Planimetrie tracciato rete con dimensionamento idraulico ed utenze;

n Disegni

tipici di posa per: fosse di scavo, lay-out di posa, pozzetti, camerette, pezzi speciali etc.; n Schemi tipici per varie tipologie di SST; n Prescrizioni e regolamenti per opere su suolo pubblico e verde pubblico; n Prescrizioni per attraversamenti speciali (Ferrovie, corsi d’acqua, autostrade etc.). Il livello di dettaglio delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale dipende dalla qualità e quantità di lavoro preparatorio svolto. Le brevi indicazioni riportate, ancorché da adattate nelle specifiche realtà locali, non esauriscono sicuramente la complessa tematica contrattuale, ma possono contribuire a rendere evidente la giusta attenzione che è richiesta per la redazione di documenti adeguati e congruenti agli obiettivi prefissati. n


AIRU, che cos’è. L’Associazione, senza scopi di lucro, ha le finalità di promuovere e divulgare l’applicazione e l’innovazione dell’impiantistica energetica Territoriale, nel settore dei sistemi di riscaldamento urbano e derivati. Le suddette finalità sono parte di un impegno complessivo per fornire il massimo contributo del settore alla qualità ambientale ed energetica del sistema Italia e dei suoi centri urbani. In particolare l’Associazione è impegnata, attraverso accordi nazionali, regionali e locali con le istituzioni e gli operatori interessati, a fornire il massimo contributo agli impegni italiani sottoscritti nei trattati internazionali relativi ai settori di interesse, tra cui il Protocollo di Kyoto per la riduzione dei gas serra. L’AIRU, nata per la cogenerazione ed il teleriscaldamento (con particolare attenzione a quello alimentato da fonti rinnovabili ed assimilate), estende ora il proprio interesse ad altri settori, quali il teleraffrescamento, ed in generale a tutti i vettori energetici, secondo un disegno interdisciplinare.

AIRU, che cosa fa. Stabilisce rapporti di collaborazione fra gli operatori dell’impiantistica energetica territoriale italiani e si tiene in collegamento con le analoghe associazioni estere. Promuove ed organizza studi e ricerche ponendo a confronto le diverse esperienze, in collaborazione con organismi di interessi convergenti. Fa conoscere i risultati scientifici e tecnici conseguiti in Italia e all’estero nel campo dell’impiantistica energetica territoriale per il riscaldamento urbano. Istituisce la formazione di commissioni ad hoc operanti in segmenti operativi di proprio interesse, per l’approfondimento di problemi specifici nonché l’organizzazione e la promozione di iniziative proprie di quel segmento operativo.

AIRU, chi sono i soci. I soci di AIRU sono gestori di sistemi di teleriscaldamento, industriali che hanno fatto investimenti specifici nelle tecnologie proprie dei sistemi di Riscaldamento Urbano, associazioni, università, Comuni, persone fisiche. L’AIRU è associata ad Euroheat & Power.

AIRU, chi si può iscrivere. Possono essere soci collettivi gli enti, le associazioni, le società, gli istituti universitari, le imprese, ecc. sia italiane che estere, che abbiano interesse a perseguire gli obiettivi statutari dell’Associazione. Possono essere soci individuali coloro che, in Italia o all’estero, si interessino di impiantistica energetica territoriale e abbiano superato i 18 anni di età, di cittadinanza sia italiana che straniera.

Nota per i lettori Al fine di instaurare un rapporto di sempre maggiore e concreta collaborazione, Vi invitiamo cortesemente a compilare, in stampatello, il seguente questionario e di inviarlo via fax (02 45412120) alla Segreteria AIRU: Cognome e Nome .................................................................................................. Qualifica ................................................................................ Società (Ragione Sociale)....................................................................................................................................................................................... Indirizzo ................................................................................... CAP...................... CITTÀ ..................................................................................... Tel. .................................... Fax ............................... E-mail .................................................... Internet ................................................................ Desidero ricevere informazioni per l’abbonamento al trimestrale “IL RISCALDAMENTO URBANO” Desidero ricevere informazioni per l’eventuale pubblicazione nei prossimi numeri di articoli originali o comunicati stampa Desidero rivecere informazioni per eventuali inserimenti pubblicitari Desidero rivecere informazioni per l’iscrizione come Associato AIRU Suggerimenti: ............................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................... I dati forniti verranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e in conformità alla Legge 675/96 sulla tutela della privacy; saranno inoltre registrati, organizzati e conservati in archivi e utilizzati per l’invio di proposte commerciali e promozionali e potranno essere rettificati o cancellati su richiesta degli interessati.


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Geotermia a portata di ogni casa: il Teleriscaldamento Freddo

Un progetto in corso di realizzazione nel bresciano da Cogeme spa, società pubblica di 70 Comuni P ie r pa o l o T a r a n ti n o Direttore Tecnico di Cogeme spa

L

o chiamiamo “TELERISCALDAMENTO FREDDO”, con un curioso ossimoro, o anello d’acqua open loop, perché è una rete di acqua tecnica alimentata dalla prima falda, che distribuisce fluido geotermico all’interno degli edifici. Ma non siamo in Toscana, o in luoghi dove la natura ha provvidenzialmente dotato il sottosuolo di acqua calda, pronta per essere usata come energia termica, bensì nel profondo Nord, in Lombardia, provincia di Brescia, dove opera da oltre 40 anni Cogeme SpA, una società di proprietà di ben 70 Comuni del bacino del fiume Oglio. Zone padane, in cui l’acqua del sottosuolo ha mediamente una temperatura di 12÷13°C.

Come funziona il “TELERISCALDAMENTO FREDDO”? È un principio che abbina la semplicità all’efficienza energetica (vedi figura 1). L’acqua di falda, prelevata dal sottosuolo, viene fatta circolare in una rete interrata in polietilene, con tubature prive di coibentazione in modo da agevolare lo scambio

Pierpaolo Tarantino Direttore tecnico e responsabile dell'area tecnica servizi energetici di Cogeme SpA. ha maturato la sua esperienza nella progettazione di impianti di processo industriali e di produzione fluidi termici nel settore auto motive. È progettista termotecnico nel campo degli impianti di produzione e distribuzione calore nonché degli impianti interni di benessere ambiente; esperto nella progettazione ed industrializzazione di kit impiantistici per l'ottimizzazione della climatizzazione ambiente in ambito residenziale; certificatore energetico e consulente aziendale per gli aspetti legati alla diagnosi ed al recupero di efficienza energetica nei processi produttivi.

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Figura 1 – Schema di funzionamento del “teleriscaldamento freddo”

termico con il terreno prima della reimmissione in falda. L’acqua viene prelevata dagli edifici serviti dalla rete, all’interno dei quali pompe di calore a bassa (nel caso di edifici di nuova generazione) ed alta temperatura (nel caso di edifici esistenti), provvederanno al riscaldamento ed al raffrescamento degli ambienti, sostituendo integralmente caldaie e refrigeratori d’acqua. Tutto qui. Il percorso di questa “acqua tecnica”, utilizzata come anello di congiunzione fra le utenze e la fonte geotermica del sottosuolo, è congegnato in questo modo: 1. l’acqua viene emunta dalla falda mediante un pozzo di prelievo e stoccata all’interno di un unico deposito sotterraneo; 2. l’acqua stoccata viene distribuita alle varie utenze, servite con una sorta di “acquedotto parallelo”; 3. ogni utenza preleva la quantità d’acqua strettamente necessaria per far funzionare una pompa di calore, centralizzata (per condomini o grandi utenze) o singola (per singole abitazioni); 4. una volta sottratta l’energia geotermica, necessaria a soddisfare le necessità termiche degli ambienti, l’acqua prelevata viene restituita al deposito

sotterraneo, per poi essere posta nuovamente in circolazione. Il pozzo di prelievo avrà il compito di fornire acqua “fresca” di falda con il duplice scopo di: n mantenere costante la quantità di acqua stoccata, qualora utilizzata dall’utenza per scopi non potabili; n mantenere la temperatura del deposito entro un intervallo compatibile con il funzionamento ottimale delle pompe di calore. L’acqua geotecnica in eccesso ritornerà in falda con le medesime caratteristiche chimico-fisiche, con la sola temperatura variata di circa 6 °C rispetto a quella prelevata. Pompa ad ALTA temperatura caldaia a zero emissioni Il cuore tecnologico di questo innovativo sistema è una “normale” pompa di calore elettrica, in grado di trasferire energia termica da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta. Per meglio dire, si tratta dell’ultima generazione di pompe di calore, in grado di produrre acqua calda con temperatura fino a 80 °C, ideale per alimentare i vecchi impianti di riscaldamento. Dotata di un doppio stadio di compres-


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sione, sfrutta la tecnologia ad inverter per adattarsi in continuo al carico termico richiesto dall’edificio. Il primo stadio di compressione utilizza gas refrigerante denominato R410, mentre il secondo stadio, deputato ad elevare ulteriormente la temperatura dell’acqua calda prodotta, utilizza gas R134a; entrambi i gas impiegati equipaggiano normalmente la stragrande maggioranza dei gruppi di refrigerazione prodotti nel mondo, in quanto “ecologici” nei confronti della fascia d’ozono. Per le utenze esistenti da riqualificare, le pompe di calore ad alta temperatura potranno sostituire l’esistente obsoleta caldaia, condividendone i medesimi spazi impiantistici; Per le utenze nuove o ristrutturate, le pompe di calore tradizionali a bassa temperatura costituiranno il nuovo generatore termico dell’edificio da servire; In entrambi i casi, sia che si tratti di pompe di calore ad ALTA o BASSA temperatura, il compito ad esse assegnato sarà quello di “pompare” il calore geotermico dall’acqua di falda fino ai circuiti impiantistici, vecchi o nuovi, costituiti dai tradizionali termosifoni o dai moderni impianti radianti a pavimento.

Figura 2 – Planimetria polo scolastico e futuro centro sportivo di Torbole Casaglia (BS)

Chi è Cogeme spa È una spa di 71 comuni bresciani e bergamaschi, che ebbero l’intuizione negli anni ’70 di associarsi per gestire i servizi pubblici locali. Nel corso degli anni, ha sviluppato una propensione molto spiccata nei confronti delle politiche energetiche sostenibili, favorendo l’impiego di fonti rinnovabili tra le comunità locali, offrendo consulenza ai Comuni soci su efficienza e risparmio energetico, partendo dal classico servizio energia al fotovoltaico fino a sviluppare iniziative innovative, tra cui la realizzazione di reti di teleriscaldamento, cogenerazione con maggior uso della produzione termica e geotermia. Il “teleriscaldamento freddo” è in corso di progettazione in diversi Comuni. www.cogeme.net

Alcuni oggettivi vantaggi Questa soluzione progettuale, che più avanti verrà illustrata in una delle sue applicazioni, è perfettamente aderente alle linee-guida della politica energetica nazionale e comunitaria, che mira a razionalizzare il sistema energetico puntando sul comparto termico, riducendone drasticamente i consumi e le emissioni. In particolare, il “teleriscaldamento freddo” presenta numerosi e oggettivi vantaggi, sia sul versante gestionale ed economico, sia energetico e ambientale, permettendo di: n concentrare in un solo impianto la produzione di riscaldamento e raffrescamento; n conservare l’autonomia gestionale degli edifici serviti e la produzione individuale di riscaldamento, acqua calda sanitaria e condizionamento ambiente; n eliminare le perdite energetiche di distribuzione tipiche di una rete di teleriscaldamento tradizionale, dovute alla dispersione termica delle reti; n ridurre drasticamente le emissioni di CO2 per il riscaldamento urbano con l’eventuale azzeramento delle stesse mediante l’inserimento di un sistema fotovoltaico abbinato all’edificio servito dalle pompe di calore; n essere poco invasivo nei casi di riqualificazione di impianti esistenti in totale compatibilità con gli spazi precedentemente destinati alla centrale termica tradizionale. L’impianto, inoltre, è semplice nell’uso, nella manutenzione e nella conduzione, non si è legati all’impiego di specifiche marche impiantistiche, generando così

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bassi costi gestionali e manutentivi. Il “teleriscaldamento freddo” rappresenta inoltre il primo caso di “smart grid” idraulica (rete intelligente), in quanto: n rete di distribuzione aperta, al servizio dell’utenza pubblica e privata, ampliabile e/o replicabile sul territorio; n rete energetica biunivoca; l’anello d’acqua può fornire energia geotermica sottratta all’acqua tecnica e può ricevere dall’utenza “pompa di calore” energia antagonista volta a bilanciare energeticamente il circuito. È il caso tipico di due edifici, con due distinte centrali termiche, nei quali è necessario produrre, anche non in concomitanza, energia frigorifera per il condizionamento ambiente ed energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria. n rete promiscua; l’utenza allacciata alla rete può prelevare l’acqua geotecnica anche per usi diversi da quelli energetici, destinandola alle utenze non potabili, all’irrigazione, agli usi antincendio; in questo caso i risparmi economici ed energetici per utenti e collettività si avranno per i mancati costi di potabilizzazione dell’acqua altrimenti utilizzabile e dal risparmio di energia primaria per il mancato prelievo di acqua, ad usi potabili, a profondità maggiori di quella normalmente destinabile al “teleriscaldamento freddo”. Un caso concreto: Torbole Casaglia (BS) Il progetto del “teleriscaldamento freddo” è stato presentato alcune settimane fa nell’ambito di un convegno promosso dal Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l’Energia e la Competitività della Regione Lombardia (CESTEC), con il patrocinio del Parlamento Europeo e della Commissione Europea. Gli atti del convegno, dal titolo “Nuova energia per il rilancio economico della Lombardia”, sono scaricabili dal sito http://www. cestec.it/fondo_europeo_efficienza_ energetica Nel caso specifico, è stato illustrato il progetto che Cogeme è in attesa di realizzare a Torbole Casaglia, un Comune di circa 6.500 abitanti a pochi chilometri da Brescia. L’amministrazione comunale, azionista di Cogeme spa, chiede alla propria società una soluzione innovativa e sostenibile per riqualificare gli impianti di produzione calore del polo scolastico già esistente e del centro sportivo polifunzionale, di futura realizzazione (figura 2). La situazione impiantistica è variegata (vedi box “tipologia impianti da servire”); il contesto esistente presenta impianti misti a bassa ed alta temperatura (radiante a pavimento e soffitto e termosifoni classici) con temperature di alimentazione di picco comprese fra 45 e 70°C. Gli ampliamenti e le nuove instal19


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lazioni saranno invece caratterizzate da impianti a bassa temperatura con temperature di alimentazione massime di 45°C. Il bilancio energetico La migliore efficienza conseguita con le pompe di calore evidenzia l’alto contributo energetico estratto dalla fonte geotermica e “pompato” nel circuito di riscaldamento. Il parametro adottato per valutare l’efficienza energetica degli impianti analizzati è rappresentato dal rendimento di primo principio (coefficiente di utilizzo

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Tipologia di impianti da servire n impianti

edifici scolastici esistenti: 45°C radiante a pavimento/soffitto

n palestra

esistente: max 60°C termostrisce radianti

n mensa

esistente: max 70°C termosifoni e ventilconvettori

n impianti

ampliamento scuole medie: 45°C radiante + aria primaria

n impianti

edifici nuovo centro sportivo: 45°C ventilconvettori + aria primaria

n temp. max produzione ACS: 60°C Boiler tecnici con scambio istantaneo antilegionella

Bilancio termico degli impianti Bilancio ambientale La riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (CO2) è ottenuta ponendo a confronto i consumi energetici, attuali e presunti, relativi alla condizione iniziale A) rispetto alle ipotesi progettuali C) e D), riguardanti rispettivamente l’impiego delle pompe di calore funzionanti con l’anello d’acqua, con o senza integrazione da solare fotovoltaico. Il grafico 4 evidenzia chiaramente un saldo positivo, in termini di riduzioni di emissioni annue di CO2, pari a oltre 165 ton per la sola installazione delle pompe di calore, che diventano 251 ton, in caso di accoppiamento con fotovoltaico. Bilancio economico Sono stati analizzati due scenari: a) il caso in cui il Comune ha la disponibilità economica a sostenere direttamente la totalità dell’investimento; b) il caso contrario, ovvero il Comune non ha questa disponibilità a sostenere l’investimento. Per ciascuno è stato calcolato il tempo di ritorno, ovvero la differenza economica fra l’impiantistica geotermica e l’impiantistica tradizionale, necessaria per equipaggiare le nuove costruzioni, in relazione al risparmio energetico conseguibile dai 2 sistemi. a) Investimento a carico dell’ENTE proprietario b) Investimento a carico del GESTORE ENERGIA In questo caso il gestore del Servizio Energia potrebbe farsi carico dell’intero investimento, ricercando la remunerazione nell’applicazione di un fisso €/kW da riconoscere annualmente in tariffa energia, unitamente al ricavo proveniente dal conto energia del Fotovoltaico, abbinato alle varie centrali geotermiche.

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Figura 3 – Bilancio energetico “teleriscaldamento freddo” di Torbole Casaglia (BS)


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Figura 4 – Bilancio ambientale “teleriscaldamento freddo” di Torbole Casaglia (BS)

Investimenti - Anello d'acqua in PdC (senza FV) 710.000 E Mancato investimento - C.T. previste per nuovi edifici -405.000 E Investimento residuo 305.000 E Risparmio energetico annuo conseguibile 48.630 E Pay Back semplice 6,27 anni

Investimenti - Anello d'acqua in PdC Energia Termica fatturabile all'utenza Energia Elettrica prelevabile dalla rete nazionale Tempo di rientro dell'investimento da B.P. Valore Attuale Netto

NOTA. Il risparmio energetico è calcolato considerando le seguenti variabili: costo acquisto energia elettrica (0,17 E/kWh), costo acquisto gas metano (0,58 E/m3), iva esclusa.

NOTE – Convenzione servizio energia: 20 anni; – copertura fotovoltaica totale: 198 kWp; ricavi da FV (2° sem. 2012): 0,227 E/kWh < 20 kW; 0,214 E/kWh > 20 kW. – Non sono considerati i possibili costi e ricavi derivanti dalla vendita di energia Frigorifera per l’uso condizionamento estivo e dalla distribuzione idronica per usi accessori di utenze non potabili.

dell’energia), riguardante il rapporto tra la somma delle energie (elettrica e termica) rese all’utenza e l’energia complessiva fornita dal combustibile nel sistema “Paese”. Le tabelle riportate analizzano la filiera energetica conseguibile rispetto gli attuali consumi energetici di partenza, reali per gli impianti esistenti e simulati per le nuove realizzazioni. I casi analizzati sono i seguenti: A. Esistente + Impianti per nuove costruzioni n Impianti esistenti inalterati; n Nuovi impianti al servizio delle future costruzioni con centrali termiche a condensazione + solare termico per la copertura del 50% dei consumi lordi di acqua calda sanitaria; B. Riqualifica + Impianti per nuove costruzioni n Centrale termica scuole medie inalterata in quanto già a condensazione; n Centrale termica scuola elementare riqualificata con caldaia a condensazione + solare termico per la copertura del 50% dei consumi lordi di acqua calda sanitaria; n Nuovi impianti al servizio delle future costruzioni come punto 1);

C. Anello d’acqua con pompe di calore geotermiche; D. Anello d’acqua con pompe di calore geotermiche affiancate da impianti FV dedicati. Conclusione Per le aree geografiche caratterizzate da falde acquifere relativamente superficiali, piuttosto che da acquiferi e corsi d’acqua superficiali (in questo caso il termine geotermia dovrà essere sostituito dal termine idrotermia), il “teleriscaldamento freddo” può rappresentare un modo semplice, veloce, non invasivo ed economico, per qualificare energeticamente gli impianti di produzione calore utilizzando fonti energetiche rinnovabili. È una valida risposta alle esigenze di quei piccoli centri urbani interessati all’efficientamento energetico del territorio, il cui conseguimento, per le limitate dimensioni del bacino d’utenza, non può trovare una favorevole risposta nel teleriscaldamento tradizionale, sia esso cogeneratico che alimentato da fonti rinnovabili. Per i nuovi interventi edilizi, il “teleriscaldamento freddo” può rappresentare un valida risposta alle recenti imposizioni in materia di integrazione delle fonti energetiche rinnova-

1.230.000 E 1.504.065 kWh 206.990 kWh 14,00 anni 394.000 E

bili in edilizia, introdotte in Italia dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 con particolare riferimento all’art. 11 comma 1 allegato 3. Per gli edifici esistenti, i principali problemi al mancato conseguimento di efficienza energetica sono da ricercarsi nella difficoltà oggettiva di conseguire l’obbiettivo attraverso la coibentazione dell’involucro edilizio, piuttosto che attraverso la modifica degli impianti di riscaldamento interni ai singoli appartamenti. Per contro sarà molto più facile intervenire sull’ottimizzazione della centrale termica in occasione del suo adeguamento normativo conseguente alla sostituzione per usura della caldaia esistente. In questo caso, il “teleriscaldamento freddo”, in abbinamento alla pompa di calore ad ALTA temperatura, può rappresentare una valida risoluzione del problema garantendo un notevole risparmio di energia primaria con il contestuale utilizzo di una fonte energetica rinnovabile. n Nota Gli schemi esemplificativi relativi ai bilanci energetici di primo principio sono scaricabili dagli atti del convegno citato in precedenza, al link: http://www.cestec.it/fondo_europeo_efficienza_energetica. 21


SETTEMBRE 2011

Il riscaldamento urbano

Studio di fattibilità della conversione in assetto cogenerativo della centrale Silea di Valmadrera (LC) e della realizzazione di una rete di teleriscaldamento Tesi di laurea Politecnico di Milano V ale n ti n a C ava g n a r i Oma r V e r de r i o

I

l lavoro di tesi ha avuto come oggetto lo studio del termovalorizzatore Silea S.p.A. di Valmadrera (LC) costruito nei primi anni ’80 come impianto di termodistruzione del rifiuto e successivamente, nel 1988, convertito in assetto di recupero energetico. Il complesso raccoglie tutti i rifiuti provenienti dal territorio lecchese e da due comuni della provincia di Como per un totale di 87000

22

tonnellate annue. La maggior parte della raccolta è costituita da rifiuti solidi urbani (RSU), una percentuale limitata da rifiuti ospedalieri e, in minima parte, da rifiuti speciali. L’intera quantità viene convogliata in una fossa di modeste dimensioni in grado di garantire una produzione media per tre giorni consecutivi. I rifiuti sono bruciati in due forni a griglie mobili alimentati da due

linee differenti: la linea 1 della portata di 7000 kg/h e la linea 3 da 10000 kg/h. La capacità massima complessiva sarebbe, quindi, di circa 123000 tonnellate annue: ma tale valore non è raggiungibile sia per limiti imposti dalla legge che per la scarsità del materiale pervenuto in centrale. La disponibilità del rifiuto è variabile nel corso della settimana con un massimo nei primi


Il riscaldamento urbano

giorni (lunedì e martedì soprattutto, in quanto viene accumulato il rifiuto della fine settimana, in cui non è effettuata la raccolta) per poi diminuire. I fumi esausti sono depurati tramite un percorso che li porta ad attraversare una serie di filtri a maniche, una torre di reazione, una torre di lavaggio e un SCR, in modo da garantire il rispetto dei valori limite di emissioni. Il vapore prodotto entra in turbina in condizioni di vapore surriscaldato ad una pressione di circa 60 bar e 392 °C di temperatura, per essere espanso fino alle condizioni di 0,1 bar. La potenza elettrica nominale della macchina è pari a 10,5 MW e l’intera produzione viene immessa nella rete elettrica nazionale. Il flusso di vapore è poi condensato a mezzo di un condensatore ad aria ubicato sul tetto del capannone principale costituito da 10 ventilatori. Parte del vapore surriscaldato prodotto dai forni viene intercettato prima dell’ingresso in turbina per essere utilizzato come riscaldamento invernale del complesso uffici, situati poco distanti dalla parte di potenza, attraverso una tubazione di 400 m circa che collega il capannone di produzione con la sezione amministrativa. È palese il degrado energetico del fluido che da oltre 390 °C viene sfruttato a 70/80 °C per essere distribuito nei pannelli radianti. Inoltre le tubazioni che collegano il capannone della produzione sono esterne e non isolate. L’analisi dell’impianto nel suo stato attuale

ha portato subito alla luce alcune problematiche, come quella appena esposta, relative anche al funzionamento del turboalternatore (problemi vibrazionali, rendimenti poco elevati). Quest’ultimo, una Franco Tosi abbastanza datata, ha subito delle modifiche a seguito dell’acquisto da un’altra azienda e si trova, di conseguenza, a funzionare in condizioni diverse da come era stata originariamente progettata. La turbina era stata realizzata con tre spillamenti ma solo due, dopo che vi è stata messa mano, risultano utilizzati, di cui solo uno realmente funzionante. La portata di questi non è controllata tramite valvole regolatrici, ma solo attraverso valvole di tipo on/off, quindi varia la portata spillata a seconda del carico, situazione che impedisce ogni tipo di regolazione. Lo spillamento di alta pressione, in condizione di pieno funzionamento, si attesta intorno a valori di 8,2 bar, è dedicato al sistema di degasazione e preriscaldo dell’aria comburente, quest’ultimo utilizzato senza una corretta logica di funzionamento ma attivato dai tecnici in situazioni in cui il rifiuto presenta elevata umidità. Sarebbe possibile utilizzare calore a bassa temperatura al posto del vapore proveniente dal primo spillamento. Esso, infatti, è successivamente convogliato al pozzo caldo e si perde così un flusso che conserva ancora buone quantità termodinamiche. Non è tuttavia possibile recuperare tale calore per il

Ingresso turbina vapore surriscaldato

Ingresso turbina vapore surriscaldato

Pvap (bara) = 40,100 tvap (°C) = 392,000 hvap (kJ/kgvap) = 3196,699 svap (kJ/kgvap K) = 6,744

Pvap (bara) = 17,500 tvap (°C) = 309,757 hvap (kJ/kgvap) = 3054,236 svap (kJ/kgvap K) = 6,879

Uscita primo spillamento

Uscita primo spillamento

Pvap (bara) = 8,200

Pvap (bara) = 5,100 tvap (°C) = 202,000 hvap (kJ/kgvap) = 2858,930 svap (kJ/kgvap K) = 7,060

tvap (°C) = 248,000 hvap (kJ/kgvap) = 2945,337 svap (kJ/kgvap K) = 7,019

Ingresso turbina vapore surriscaldato Pvap (bara) = 0,100 tvap (°C) = 46,600 hvap (kJ/kgvap) = 2353,710 svap (kJ/kgvap K) = 7,410 xvapo = 0,901

Data

Potenza el lorda (kW)

hcaldaia

hciclo

hglobale lordo

hglobale netto

26/04/2010 03/06/2010 30/06/2010

10.041 7.900 6.988

92,25% 88,80% 87,07%

30,61% 28,90% 24,61%

25,55% 25,46% 21,39%

20,62% 20,49% 16,59%

Tabella 1

SETTEMBRE 2011

degasaggio perché le tubazioni di collegamento sono chiuse da una flangia cieca. Lo spillamento di bassa pressione, a 5,2 bara, dedicato al riscaldamento dell’acqua di reintegro è impostata al valore di 3,2 bara che, quindi, sfiata tutto il vapore del flusso. Tale situazione rende impossibile l’utilizzo dello spillamento praticamente in ogni condizione di funzionamento, eccezion fatta durante il funzionamento a carico ridotto. Allo scopo di definire i parametri termodinamici e massici di interesse della portata di vapore transitante nella macchina è stata condotta l’analisi energetica di cui si riportano solo alcuni dei valori più significativi ottenuti (Tabella 1). I risultati ottenuti sono stati confermati dai bilanci di massa ed energia eseguiti al condensatore e al degasatore con un 5% di errore complessivo (all’interno del range di incertezza della strumentazione di misura). Tali valori sono influenzati dal valor medio del Potere Calorifico Inferiore in quanto non è stato possibile dedurlo con esattezza vista la varietà dei rifiuti bruciati nei forni. Il riferimento utilizzato, 10’000 kJ/kg, deriva dalle analisi del rifiuto raccolto nei comuni di Lecco e Merate condotte annualmente dalla provincia di Lecco. Per quanto riguarda il complesso turboalternatore, si è ipotizzato la sua sostituzione per le seguenti ragioni: in primo luogo, la macchina attuale non sarebbe in grado di accogliere un incremento di vapore prodotto a seguito di un conseguente aumento di rifiuto annuale (che la legislazione permetterebbe grazie al passaggio al funzionamento in assetto cogenerativo), se non a seguito di pesanti (e costose) modifiche strutturali a livello di turbina (aggiunta di stadi finali). Questo però lascerebbe la turbina in condizioni di efficienza piuttosto scarsa. Secondariamente, non ci sarebbe comunque la possibilità di effettuare degli spillamenti regolabili in portata, condizione necessaria e imprescindibile per il passaggio al funzionamento cogenerativo. Queste ragioni hanno quindi portato alla naturale conseguenza di immaginare la sostituzione della attuale turbomacchina con una moderna, quindi con rendimenti isoentropici per ogni stadio più elevati, e di taglia più importante, in grado di poter smaltire il vapore aggiuntivo prodotto dall’aumento di rifiuto che le autorizzazioni permettono con il passaggio in funzione cogenerativa (intorno alle 123’000 tonnellate all’anno). Si è scritto quindi un codice di calcolo che permettesse di calcolare, in queste condizioni, le produzioni di energia elettrica ed energia termica annuali e i flussi di denaro conseguentemente prodotti, per le varie ipotesi di percorso della rete di teleriscaldamento, basate sulle logiche di seguito esposte. La scelta delle utenze potenzialmente allacciabili al teleriscaldamento è stata realiz23


SETTEMBRE 2011

zata a seguito di analisi morfologiche del territorio lecchese per evidenziare le aree urbane a maggiore densità abitativa. In tal modo è stato possibile ipotizzare il percorso della dorsale principale della rete che vede poi un sequenziale ampliamento nelle tre configurazioni proposte nel corso della trattazione. Una prima scrematura è stata realizzata scegliendo di non collegare le strutture aventi un consumo annuo di gas metano inferiore ai 5000 mc, corrispondenti a unità monofamiliari con volumetria riscaldata non superiore ai 300 mc. La motivazione risiede nel fatto che i costi di allacciamento sarebbero stati superiori ai benefici economici per l’azienda distributrice. La priorità di allacciamento è stata data alle strutture pubbliche presenti nei diversi comuni e, successivamente, alle abitazioni private di diverse tipologie: villette, condomini, complessi condominiali e altre. Vista la localizzazione geografica delle utenze è stato scelto di strutturare la rete di teleriscaldamento secondo una configurazione ad albero, costituita da un’unica dorsale principale e diverse diramazioni secondarie. Nelle figure è stato riportato solo lo scenario di massima allacciabilità per ciascuno dei diversi comuni allacciati. Esso può essere considerato un punto di partenza per eventuali collegamenti futuri per un numero sempre maggiore di utenze. Ciascuno dei percorsi è concepito come espansione sequenziale del precedente, pertanto la dorsale principale si mantiene inalterata aumentandone solo la lunghezza e con l’aggiunta di diramazioni secondarie all’accrescere del numero di utenze allacciate. Non sono stati attribuiti alle strutture coefficienti numerici percentuali proporzionali alla probabilità di collegamento dal momento che la maggior parte degli edifici scelti sono di natura pubblica e, quindi, rappresentano quegli stessi azionisti della centrale Silea interessata a realizzare il progetto. Si considera pertanto una percentuale di allacciamento piuttosto elevata in ognuno degli scenari presentati. Il fluido di lavoro scelto è acqua surriscaldata con temperatura di mandata 120 °C e ritorno 70 °C. La pressione di esercizio delle tubazioni varia a seconda del tipo di percorso considerato ma rimane compresa tra 16 e 18 bar. Le tubazioni sono realizzate in acciaio inossidabile circondate da uno strato di poliuretano espanso predimensionato in relazione al diametro scelto, il tutto avvolto da una guaina in polietilene di spessore minimo. Il dimensionamento di ogni ramo è stato eseguito sulla base della massima richiesta annua che ricade nel mese di Gennaio. Avendo poi a disposizione i consumi di ciascuna utenza è stato compiuto un calcolo a ritroso partendo dall’ultimo edificio servito fino alla sezione di uscita dalla centrale Silea. L’energia complessiva da fornire 24

Il riscaldamento urbano

Lecco

Civate

è stata maggiorata delle perdite termiche della rete. Una pompa di mandata è stata posizionata a valle dello scambiatore del teleriscaldamento in centrale per fornire al fluido la pressione necessaria di distribuzione, incluse le perdite di carico lungo il

percorso. Nelle piantine i dati riassuntivi dei tre percorsi esaminati. La realizzazione della rete di teleriscaldamento costituisce un onere ingente per l’azienda, per tale ragione è stata condotta un’analisi preventiva in termini di esborsi/


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Valmadrera

Malgrate

benefici per ogni configurazione ipotizzata individuando: investimento per scavi e posa tubazioni, costi delle sottostazioni d’utenza, scambiatore di centrale, stazioni di pompaggio, prezzo nuova turbina e varie

Utenze allacciate Lunghezza [m] P nominale [bar] En. termica fornita [GWh/anno] Tabella 2

modifiche impiantistiche, con un aumento del 20% per oneri aggiuntivi. La modifica in assetto cogenerativo della centrale di produzione determina un beneficio sostanziale nel riconoscimento dei certificati verdi per

Percorso 1

Percorso 2

Percorso 3

215 46624 16,34 85,33

338 66842 15,84 117,27

437 76974 18,36 130,1

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i primi otto anni di funzionamento relativi al 60% dell’energia lorda, a meno della quota di autoconsumo per legge non superiore al 17%. Il prezzo finale dell’energia termica venduta è stato scontato del 20% rispetto a quello di vendita del gas, al fine di imporre un prezzo concorrenziale pari a 0,0833 E/kWh. Tale ricavo sarà spartito tra le due società Acel Service e Silea S.p.A. che sosterranno i costi di realizzazione della rete in modo che il ritorno di investimento per entrambe risulti il medesimo. Nelle analisi economiche rientrano anche le considerazione relative all’accumulo termico e alle diverse tipologie di turbina. Tutti i casi studiati sono stati confrontati con un caso di riferimento rappresentato dalla situazione attuale dell’impianto funzionante con la nuova turbina, in modo che i risultati ottenuti non siano influenzati dall’aumento del rendimento del cambio della macchina. È manifesto che all’aumentare del numero di utenze allacciate aumentino le spese per la rete, ma sono anche maggiori i ritorni economici. Nel complesso non si superano mai i quattro anni di ritorno dell’investimento. Con l’obiettivo di determinare quale delle tre soluzioni fosse la più vantaggiosa a seguito dei risultati ottenuti, sono stati fatti variare diversi parametri, quali: n valorizzazione dell’energia a fasce n costo di capitale variabile ± 1,5% n costo di investimento variabile ± 15% n costo del calore variabile ± 10% Parallelamente è stata condotta anche l’analisi ambientale relativamente alle emissioni della centrale che tenderanno localmente ad aumentare, a causa della maggiore quantità di rifiuti inceneriti. Seppur sussiste tale svantaggio, circoscritto all’area geografica di produzione, il vantaggio in termini di emissioni globali è nettamente positivo perché con il teleriscaldamento si eliminerebbero le caldaie di tutte le 400 utenze collegate, caratterizzate da un rendimento molto basso a causa della loro obsolescenza. Allo stato attuale, senza alcun utilizzo della frazione di energia termica scaricata dall’impianto, l’utilizzo dell’energia prodotta dalla termodistruzione del rifiuto vale poco più del 20% della quantità prodotta. Un simile valore rende quindi utile e fortemente consigliabile l’utilizzo di questa frazione energetica ai fini del teleriscaldamento ambienti e dei circuiti produttivi interni alla centrale. I risultati ottenuti mostrano che la situazione energeticamente ed economicamente più conveniente si otterrebbe installando una nuova turbina della potenza nominale di 14,5 MW e la realizzazione del percorso 3, che risulta lo scenario migliore presentando un IRE nettamente più alto fra tutti, seppur caratterizzato da un maggior investimento fornisce ampi margini di miglioramento rispetto agli altri due scenari se si considera una vita utile di trent’anni. n 25


SETTEMBRE 2011

Il riscaldamento urbano

Le negoziazioni sul clima di Durban

A Durban si dovranno tirare le fila di due decenni di negoziati, per giungere a un accordo globale, vincolante e abbastanza ambizioso per rispondere alla sfida dei cambiamenti climatici V E RON I C A C A C I A G L I

A

dicembre si apriranno a Durban, in Sud Africa, le negoziazioni internazionali sul clima. Si dovranno tirare le fila di due decenni di negoziati, per giungere a un accordo globale, vincolante e abbastanza ambizioso da raggiungere l'obiettivo di evitare danni ingenti al sistema climatico. La posta in gioco è molto alta: nell'accordo di Durban si dovranno definire le modalità di riduzione delle emissioni di gas responsabili dell'aumento delle temperature, come l'anidride carbonica e il metano, al fine di stabilizzare l'aumento della temperatura globale a due gradi centigradi, un livello politicamente accettato come “soglia di sicurezza”. Secondo il più importante organismo di ricerca in materia, l'International Panel on Climate Change (IPCC) questo obiettivo potrebbe essere raggiunto stabilizzando la concentrazione di CO2 a 450 ppm. In realtà con una concentrazione di 450 ppm avremmo una buona probabilità di evitare cambiamenti repentini e profondi del sistema climatico, ma non la certezza. La scienza del clima si basa infatti su scenari possibili e intervalli di probabilità per le previsioni per il futuro, perciò la soglia considerata sicura da alcuni scienziati è una concentrazione massima di 350 ppm. Dato che al momento la concentrazione di CO2 in atmosfera è pari a 391 parti per milione (ppm), dovremmo ridurre drasticamente le emissioni di gas climalteranti, per poi arrivare tra qualche decennio a una società a emissioni zero. Le negoziazioni sul clima Sono ormai quasi 20 anni che le Nazioni Unite hanno iniziato un processo negoziale per la lotta ai cambiamenti climatici. Tutto nacque nel 1992, nel summit di Rio de Janeiro, in cui fu istituito un organismo internazionale, la United Nation Framework on Climate Change Convention (UNFCCC). Il fine ultimo dell'UNFCCC era appunto la stabilizzazione dell'aumento delle temperature a un livello tale da evitare danni per

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l'uomo, grazie a una riduzione delle emissioni di gas serra da effettuarsi secondo il principio della “responsabilità comune ma differenziata”: è compito di tutti gli Stati di partecipare alla lotta contro i cambiamenti climatici, ma allo stesso tempo è da tenere in considerazione che alcuni Stati hanno contribuito di più al problema perché hanno cominciato a inquinare prima (dalla rivoluzione industriale in poi), mentre altri si sono appena affacciati all'industrializzazione. Le emissioni di gas serra, infatti, rimangono in atmosfera per molti decenni fino a migliaia di anni, a seconda del gas, per cui la concentrazione di gas serra attuale è responsabilità prevalente di alcuni Paesi. Kyoto e post-Kyoto Ogni anno i 194 Stati che hanno aderito all'UNFCCC si riuniscono in un summit internazionale chiamato COP, Conferenza delle Parti. Dalla COP 7 che si è tenuta nel 1997 a Kyoto era scaturito il primo accordo internazionale, il Protocollo di Kyoto. Gli Stati allora considerati industrializzati si erano assunti l'onere di iniziare di cambiare rotta e di diminuire le emissioni dei sei maggiori gas serra di un ammontare complessivo del 5% rispetto all'anno base scelto, il 1990. I Paesi in via di sviluppo partecipavano al Protocollo solo come riceventi di progetti di sviluppo ambientalmente sostenibile. Successivamente alla firma, il Protocollo di Kyoto non era stato poi ratificato dagli Stati Uniti: a siglarlo era stato il presidente Clinton, ma poi il suo Senato lo aveva bocciato (e successivamente è stato avverso durante i due mandati di George Bush Junior). Seppur con tutte le mancanze e limitatezze, il Protocollo è stato uno strumento di importanza cruciale nelle negoziazioni internazionali per la lotta al surriscaldamento del Pianeta, costituendo il primo trattato internazionale vincolante e l'inizio di un cambiamento. Visto che il Protocollo di Kyoto scadrà nel 2012, le negoziazioni di Durban hanno il

compito di rispondere all'urgenza di trovare un accordo sostituito di quello di Kyoto, un accordo che possa arrivare a prendere quei provvedimenti necessari a tagliare le emissioni climalteranti a un livello ambientalmente e socialmente accettabile. Mentre la questione è sempre la stessa, come pure i princìpi (tra cui quello della “responsabilità comune ma differenziata”), il quadro internazionale è cambiato: le emissioni della Cina hanno superato quelle degli Stati Uniti (anche se le emissioni procapite di un cinese rimangono un quarto di quelle di uno statunitense); le emissioni di altri Paesi emergenti come l'India sono anche in forte crescita; stiamo attraversando un periodo di crisi economica che coinvolge le maggiori economie mondiali. Nell'attuale situazione geopolitica, raggiungere un accordo di carattere vincolante abbastanza incisivo da raggiungere gli obiettivi sopra delineati è un'impresa ambiziosa. Gli Stati ci avevano già provato nei negoziati di Copenhagen e Cancun, ma con risultati parziali. Da Copenhagen a Durban Alla vigilia del summit sul clima di Copenhagen del 2009, le aspettative erano altissime. L'ingente mobilitazione internazionale, con centinaia di manifestazioni in tutto il mondo e migliaia di persone in piazza, aveva acceso i riflettori dei media sui governi riuniti a Copenhagen. Il cambio di governo negli Stati Uniti, con la vittoria elettorale di Obama dell'anno precedente, faceva ben sperare in una nuova politica americana. In realtà gli Stati Uniti si erano presentati all'incontro con le mani legate da una legge sul clima che non era stata approvata dal Senato (e che ancora oggi, dopo molte modifiche, non riesce a far passare per l'opposizione dei repubblicani). La Cina, da parte sua, non aveva intenzione di prendere impegni vincolanti. Gli altri Stati si trovavano bloccati dall'impasse cino-statunitense.


Il riscaldamento urbano

Perciò ai negoziatori non era rimasto che escogitare un escamotage per giungere almeno a un accordo volontario, che poi era confluito negli Accordi di Copenhagen: anziché un trattato internazionale vincolante, gli Stati si impegnavano a stabilire degli obiettivi di natura volontaria per la ridu-

zione o il contenimento delle emissioni di gas serra al 2020. In effetti gli Stati fecero seguito a questa promessa con una serie di impegni: l'Europa, ad esempio, aveva stabilito la misura del suo contributo nel taglio del 20% dei gas serra al 2020 rispetto al 1990; gli Stati Uniti del 17% rispetto

Il ruolo delle tecnologie e del teleriscaldamento per ridurre le emissioni di CO2 Secondo l'International Energy Agency (IEA) i contributi per ridurre le emissioni di CO 2 dovranno venire da diversi settori: chiaramente sarà fondamentale ridurre la quota di energia prodotta da combustibili fossili, ma il contributo maggiore per tagliare i gas serra dovrà venire da interventi di efficienza energetica. La IEA prevede che l'aumento di efficienza energetica porterà il 50% della riduzione delle emissioni necessaria fino al 2035. L'attuale panorama di crisi economica rende ancor più probabile la realizzazione di interventi che, oltre a ridurre le emissioni, fanno bene anche al portafoglio. Su questa linea si muovono quegli amministratori locali che scelgono di aiutare i propri cittadini a ridurre i pro-

pri consumi energetici tramite il teleriscaldamento, attraverso il quale si può arrivare a ridurre l'energia necessaria per riscaldare o anche raffrescare le abitazioni fino al 40%. “Think global, act local”, recita un famoso motto applicabile alla lotta al clima. Le amministrazioni locali hanno un ruolo determinante nell'applicare localmente i principi internazionali. Recenti studi dimostrano che raddoppiando la diffusione del teleriscaldamento entro il 2020 l’Europa potrà ridurre il fabbisogno di energia primaria di 50,7 Mtep/anno, corrispondenti al 2,6% dell'energia primaria, e le emissioni di CO 2 di ben 404 Mt/ anno, ovvero ben il 9,3%. In Italia già si risparmiano grazie al teleriscaldamento più di 450.000 tep all'anno.

SETTEMBRE 2011

al 2005; la Cina di aumentare l'efficienza energetica del 45%. Uno studio di Carlo Carraro ed Emanuele Massetti (VoxEU, Two Good News from Copenhagen?”) mostra come gli impegni assunti dagli Stati nel loro insieme, anche se consistenti, non saranno sufficienti a stabilizzare le emissioni entro i due gradi centigradi; nonostante ciò, secondo Carraro e Masetti i finanziamenti potrebbero contribuire anche significativamente ad avvicinarci al raggiungimento degli obiettivi. A Copenhagen sono stati fatti importanti passi avanti sul tema del finanziamenti, con lo stanziamento di un fondo da 30 miliardi di dollari entro il 2012, che arriverà a 100 miliardi entro il 2020. A Cancun e durante quest'anno i negoziati sono proseguiti, anche se ancora non si è arrivati a un testo negoziale. Christiana Figueres, Segretario Esecutivo dell'UNFCCC, è ottimista: secondo il Segretario, “i governi hanno costruito i pilastri che reggeranno un nuovo capitolo nella struttura globale sul clima; hanno riconosciuto chiaramente che il corrente livello di impegni non è sufficiente”. Speriamo che sia così: a Durban gli Stati avranno un'altra occasione per arrivare a un trattato sul clima; dopo venti anni di trattative, magari proprio l'urgenza di trovare un sostituto al Protocollo di Kyoto in scadenza spingerà i governi ad adottare misure ambiziose per affrontare la sfida del clima. n

Associazione Italiana Riscaldamento Urbano Centro di Formazione Calendario prossimi corsi La produzione di acqua calda sanitaria e le reti di teleriscaldamento a cura di Sonia Bertocci

23 novembre 2011

Politiche autorizzazioni e incentivi per gli impianti a pompa di calore geotermica a cura di Bruno della Vedova, in collaborazione con UGI

metà gennaio 2012

Impianti per la produzione di energia e loro integrazione nelle reti di teleriscaldamento fine gennaio 2012 a cura di Cesare Saccani Certificazione energetica e D.L. 28/2011: quali opportunità per il teleriscaldamento? a cura di Daniele Vigo

febbraio 2012

Pianificazione e gestione ottimale delle reti di teleriscaldamento a cura di Daniele Vigo

marzo-aprile 2012

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Il riscaldamento urbano

SETTEMBRE 2011

Associazione Italiana Riscaldamento Urbano Centro di Formazione

CORSO DI FORMAZIONE

LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E LE RETI DI TELERISCALDAMENTO 23 novembre 2011

Milano – Piazza Trento, 13

Presentazione del corso Lo sviluppo delle reti di teleriscaldamento urbano alimentate da fonti rinnovabili, di recupero o ad alta efficienza energetica è un tema centrale e largamente riconosciuto per il miglioramento della sostenibilità ambientale, raggiungibile grazie alla maggiore efficienza energetica e alla drastica riduzione delle emissioni inquinanti rispetto ai sistemi distribuiti. Un aspetto di particolare rilevanza nel contesto della progettazione e realizzazione delle reti di teleriscaldamento è rappresentato dall’impiego della rete per la produzione di acqua calda sanitaria. In tale contesto infatti nascono problematiche rilevanti di interfacciamento della rete primaria e secondaria nelle sottostazioni che devono essere dimensionate e realizzate in modo opportuno al fine di poter garantire la massima efficacia rispetto alle diverse tipologie di utenze interessate. Di particolare rilevanza sono inoltre le problematiche di tipo igienico-sanitario e la corretta progettazione della rete secondaria. Il Corso, con l’aiuto di qualificati esperti del settore si prefigge di illustrare le principali problematiche legate all’impiego delle reti di teleriscaldamento per la produzione di acqua calda sanitaria. Il corso si rivolge principalmente a destinatari tecnici siano essi progettisti di reti o di impianti secondari. Il taglio degli interventi è estremamente pratico e vuole fornire ai partecipanti le nozioni tecniche e decisionali più rilevanti con approfondimento, attraverso l’illustrazione di casi di studio concreti.

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Il Direttore del Corso

Il Direttore del Centro di Formazione

Sonia Bertocci

Daniele Vigo


Il riscaldamento urbano

A chi si rivolge il corso

SETTEMBRE 2011

Materiale didattico

Aziende coinvolte nella progettazione e/o realizzazione di impianti

Copia cartacea delle relazioni dei docenti

Professionisti (Ingegneri, Architetti, Periti Industriali), managers, tecnici di aziende

CD-ROM delle presentazioni

Tecnici di Pubbliche Amministrazioni (Regioni, Province e Comuni) che intendano aggiornarsi sulla materia

Pubblicazioni specifiche AIRU attinenti la materia

Professionisti appena affacciatisi al mondo del lavoro che intendano approfondire la materia Consulenti

Programma 8.30 - 9.00

Registrazione partecipanti

13.00 - 14.30 Colazione

9.00 - 9.30

Presentazione del corso e introduzione Sonia BERTOCCI

14.30 - 16.00

9.30 - 11.00

Quadro di riferimento normativo: - Analisi della normativa nazionale ed internazionale Marco POZZI

11.00 - 11.15

Coffee break

11.15 - 13.00

Progettazione dell’impianto secondario - Calcolo delle reti di distribuzione - Produzione e distribuzione dell’acqua calda - Esempi di dimensionamento Vittorio VERDA

Progettazione delle sottostazioni utente - Tipologia di utenze e Dimensionamento - Produzione istantanea - Accumulo - Regolazione e telecontrollo Fausto RIVERO

16.00 - 16.15

Tea break

16.15 - 17.45

Aspetti igienico sanitari - Legionella - Analisi della normativa nazionale - Metodologie e tecniche di controllo - Esempi Piero ACETI

Docenti Ing. Sonia BERTOCCI AES Torino - Responsabile Progettazione Reti, Impianti ed Assetto Rete Prof. Ing. Vittorio VERDA Professore Associato Politecnico di Torino - Dipartimento di Energetica P.I. Marco POZZI A2A Calore e Servizi - Commerciale teleriscaldamento Lavori Clienti Teleriscaldamento Brescia Dott. Fausto RIVERO AES Torino SpA - Responsabile Gestione Impianti Teleriscaldamento Geom. Piero ACETI ASL TO1 - Responsabile Gestione Impianti Ospedale Martini

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SETTEMBRE 2011

Dove si svolge il corso AIRU - Piazza Trento, 13 - 20135 Milano

Come raggiungere la sede del corso In metro: linea 3 (gialla) fermata Lodi; Con linee tramviarie: n. 9 e n. 30, fermata Piazza Medaglie d’Oro In macchina: parcheggiare in uno dei numerosi posteggi periferici annessi alle linee metropolitane 2 e 3. In alternativa sono disponibili due parcheggi a pagamento nelle vicinanze: – Garage Agnesi, via Agnesi, 5: 02.58.30.96.16 – Garage Vannucci, via Vannucci, 9: 02.58.31.42.48

Hotel Chi desiderasse pernottare a Milano può contattare la nostra segreteria per ricevere informazioni sugli alberghi con tariffe agevolate.

Quota di iscrizione La quota di partecipazione è per singolo modulo, frequentabile separatamente 400,00 € quota individuale; 300,00 € quota multipla; 250,00 € quota soci AIRU. Le quote sono al netto di IVA e danno diritto a frequenza al corso, materiale didattico, attestato di partecipazione, coffee break, colazioni di lavoro. Il numero di partecipanti è limitato a 30. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio, il numero degli iscritti fosse inferiore a 10, l’AIRU si riserva la facoltà di annullare il corso restituendo l’importo già versato a mezzo bonifico bancario e utilizzando le coordinate indicate nel modulo di iscrizione. Quanto precede fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

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Il riscaldamento urbano

SETTEMBRE 2011

Modalità di iscrizione Inviare la scheda di iscrizione per fax al numero 02.45.41.21.20 oppure per e-mail a segreteria.generale@airu.it ed attendere conferma della disponibilità da parte AIRU. In seguito alla conferma si potrà procedere al pagamento indicando nella causale “Scuola AIRU”.

Modalità di pagamento Bonifico bancario a favore di AIRU – IBAN: IT 46 S 05728 01605 632570202901

Disdetta L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà esser comunicata per iscritto: – fino a 15 giorni prima dell’inizio dei lavori: rimborso totale, – dai 15 ai 5 giorni prima: rimborso del 50%, – sotto i 5 giorni: nessun rimborso.

Informazioni Nunzia Fontana Tel. 02.45.41.21.18/9 – Fax 02.45.41.21.20 – segreteria.generale@airu.it – www.airu.it

Scheda d'iscrizione Nome e Cognome Società Via

CAP

Città

Tel. Fax E-mail Data Firma Dati per la fatturazione non Soci

non Soci quota multipla

Soci

Nome e Cognome Società Via

CAP Città

Partita IVA e Codice Fiscale Banca d’appoggio Privacy Si informa il partecipante ai sensi del D.lgs. 196/03 che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata da AIRU per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale. Titolare e responsabile del trattamento è AIRU nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al d.lgs. 196/03. La comunicazione potrà pervenire per e-mail segreteria.generale@airu.it, telefono 02.45.41.21.18 o fax 02.45.41.21.20.

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