Guida all'Adozione Nazionale ed Internazionale - Infoegio 2012

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ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Edizione di aprile 2012


Indice Capitolo 1 - I protagonisti 1.1 - Il bambino 1.2 - I genitori adottivi Capitolo 2 - Le tappe nel cammino dell’adozione Capitolo 3 - Le istituzioni pubbliche e private che si occupano di adozioni 3.1 - Enti autorizzati 3.2 - Tribunale per i Minorenni 3.3 - Commissione per le adozioni internazionali 3.4 - Le Regioni

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Cap pitolo 1 – I prrotagon nisti

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1.1 - Il bambino Seccondo la legge n. 184 del 4 maggio o 19831 “Il minore e ha dirittto di cre escere ed e esssere edu ucato nell'ambito della d prop pria famig glia”. Qua alora la fa amiglia ab bbia diffficoltà è compito c d dello Statto, delle Regioni e degli Enti Loca ali provve edere ad aiutarla affin nché ci siiano le po ossibilità di provve edere ai figli. f Quan ndo però la famiglia onostante e gli aiuti ricevuti, non n è in grado g di assicurar a re al mino ore un su uo natturale, no norrmale sviluppo psico-fisico, in questto caso c’è c l’obblig go degli o operatori dei serviizi terrritoriali di segnalare il caso o al Pubblico Minis stero Minorile che, valutata a la situ uazione, può prom muovere innanzi al compete ente Trib bunale pe er i Minore enni l’azio one di apertura a d proce del edimento per l’eve entuale diichiarazio one di adottabilità del mino ore. E’ proprio p per rispondere al diritto d di ogni o bamb bino a cre escere in famiglia che nascce l’isttituto dell’adozione e. Quindii, il bamb bino che viene v ado ottato, che e si tratti di adozio one nazzionale o internazionale, è stato generato da a una cop ppia che non è sta ata in grado di prendersi p i cura di lui; la cop ppia aspirrante all’a adozione deve vallutare in maniera m app profondita a se è dissposta ad d accomp pagnare il bambino nella su ua crescita 1 Commissione p parlamentaree per l'infanzzia Legge 4 m maggio 1983,, n. 184 “Diriitto del mino ore ad una faamiglia” ‐ p://www.cam mera.it/_bicaamerali/leg14 4/infanzia/leeggi/legge18 84%20del%20 01983.htm http

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all’interno dell’ambiente familiare e sociale, rispettandone le origini e aiutandolo ad accettare la sua storia. Dichiarazione di stato di adottabilità Il bambino è dichiarato in stato di adottabilità, ovvero quello in cui sia accertata la situazione di abbandono, perché “privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi”.2 La procedura per dichiarare lo stato di adottabilità si avvia quando uno o entrambi i genitori siano deceduti o risultino ignoti o dichiarati irreperibili da una sentenza del Tribunale; oppure siano stati dichiarati incapaci di intendere e di volere o siano stati privati della patria potestà o abbiano firmato il consenso all’adozione del figlio o non convivano più con il loro bambino da oltre 6 mesi e non adempiano ai propri doveri di genitore. Inoltre la procedura può essere attivata in caso di un minore ritrovato abbandonato, i cui genitori risultino ignoti, solamente in presenza dell’apposito atto, rilasciato dalla Sezione competente del Ministero degli Interni; in caso di un minore abbandonato in un reparto maternità (o in ospedale) o presso altri istituti di cura e profilassi, solamente in presenza dell’apposito atto, rilasciato dall’amministrazione dell’istituto nel quale il minore è stato abbandonato. E’ importante ricordare che se il minore ha compiuto 14 anni potrà essere adottato solo con il proprio consenso. Se l'adottato ha compiuto 12 anni dovrà essere personalmente ascoltato; se ha un'età inferiore può essere sentito, a meno che questo non comporti per lui un pregiudizio.

2 Vedi Legge di cui a nota n. 1

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1.2 - I genitori adottivi L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati neppure di fatto e ritenuti idonei affettivamente ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Viene ampliata la possibilità di adozione ai coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di 3 anni, con accertamento da parte del Tribunale per i Minorenni della continuità e della stabilità della convivenza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Per quanto riguarda l'età dei genitori essa deve essere superiore di 18 e inferiore di 45 anni ( 55 per uno dei due coniugi) rispetto a quella del minore. Tali limiti possono essere derogati qualora il Tribunale per i Minorenni accerti che, dalla mancata adozione derivi un grave danno, e non altrimenti evitabile, per il minore. Non è preclusa l'adozione se il limite massimo d'età è superato da uno solo dei genitori adottanti in misura non superiore ai 10 anni, se essi sono genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno in età minore, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già da essi adottato. Ai coniugi adottanti sono consentite più adozioni, anche con atti successivi. E' criterio preferenziale l'aver già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità all'adozione di persone portatrici di handicap.

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Ca apitolo o 2 - Le e tappe nel ca ammino o dell’a adozion ne

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La coppia contatta c i servizi so ociali e si informa,, tramite colloqui l’Equipe Adozioni A , sulle modalità del pe ercorso da a compie ere, requisiti, temp pi. Sarà consigliato o di freq quentare un corso o di sensiibilizzazio one e info ormazione tenuto sempre dall’Equip d pe Ado ozioni de ell’ULSS di d residen nza. Nel caso c la coppia fossse indirizzzata all’a adozione e inte ernaziona ale potrà partecipa are anche e a un co orso organizzato d dagli Enti autorizza ati. La coppia, dopo d ave er partecip pato ai va ari corsi di d informa azione, prresenterà à al Trib bunale pe er i Minorrenni com mpetente e per il territorio la propria D Dichiaraz zione di dis sponibilittà all’ado ozione na azionale, internazio onale o a entramb be. Solo dopo la a Dichiarrazione di disponib bilità il Tribunale in ncaricherrà l’Equip pe Adozio oni a procedere p e all’indag gine psico o-sociale e. Con qu uesto stud dio di cop ppia si ce erca di instaurare un u rapporrto costruttivo di co ollaboraz zione tra la l coppia e gli ope eratori, al e di inizia are un percorso di accompa agnamen nto e sosttegno sia a prima de ell’arrivo del fine bam mbino che nel posst-adozione. Al terrmine delllo studio di coppia a viene re edatta un na rela azione ch he sarà in nviata al Tribunale T e per i Minorenni. Co olloquio con c il Giu udice On norario: presso p il Tribunale e per i Miinorenni ili Giudice e Onorario co onvoca i genitori g a un colloq qui per approfondire la rela azione ela aborata dalll’Equipe adozioni. Il colloquio viene e trascritto o a verba ale unitam mente alle e mo otivazioni che hann no portan no la coppia alla scelta s ado ottiva. on viene emesso nessun decreto, d la a coppia aspetta che c • Adozione Naziionale: no il Tribu unale perr i Minore enni decid da per l’a abbiname ento. Esisste un collegio del Tribun nale che stabilisce e se la co oppia pos ssiede i re equisiti ad datti alle esigenze e del miinore abb binato, ne el qual ca aso la cop ppia viene e contatta ata. La dichiarazio one di disp ponibilità all’adozio one deca ade ogni tre t anni e può esssere rinno ovata. 5


• Adozione internazionale: il Tribunale per i Minorenni, dopo aver esaminato la documentazione, decide sull’idoneità o meno dei coniugi ad adottare ed emette il Decreto d’idoneità ad adottare. Esso ha efficacia per tutta la durata del percorso. Entro un anno dalla notifica del decreto la coppia deve incaricare un Ente autorizzato ad accompagnarla in questo percorso. Quest’ultimo si occuperà di sbrigare le pratiche relative ai documenti da inviare. Nel momento in cui viene stabilito l’abbinamento l’ente darà tutte le informazioni necessarie per organizzare il viaggio all’estero e seguire la coppia nel Paese straniero tramite l’aiuto dei propri referenti in loco. L’incontro e il post adozione • Adozione Nazionale: il bambino conosce la coppia dei futuri genitori all’interno della struttura che già lo ospita, in maniera graduale e secondo le sue esigenze; in questa fase la coppia è comunque seguita dai servizi sociali. Da quando il bambino entra nella famiglia trascorrerà un anno di cosiddetto affido preadottivo, durante il quale l’Equipe adozioni avrà cura di redigere delle relazioni sull’andamento dell’integrazione familiare e sociale che invierà al Tribunale. Dopo un anno di relazioni positive il Tribunale per i Minorenni emetterà la Sentenza di adozione definitiva del minore. • Adozione Internazionale: il bambino incontra la coppia di genitori adottivi nel suo paese di origine; i genitori hanno così la possibilità di conoscere bene l’ambiente da cui proviene il bambino e la sua storia. Quando la famiglia rientra in Italia il Tribunale per i Minorenni ratifica la sentenza di adozione emessa dal Paese straniero. Da questo momento la famiglia decide liberamente se farsi seguire dall’Equipe adozioni o dall’Ente autorizzato; l’Equipe adozioni viene comunque incaricata dal Tribunale per i Minorenni di vigilare sull’andamento dell’adozione nel primo anno di inserimento.

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Cap pitolo 3 - Le is stituzio oni pub bbliche e e priv vate ch he si oc ccupan no di adozion a ne

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La famiglia che desid dera adottare vien ne accom mpagnata in questo o percors so da e e uno psicologo p delle Uls ss che lavvorano in équipe in modo da d un’’assistentte sociale garrantire al bambino o una situ uazione ottimale; o essi e hann no il comp pito di pre eparare la a cop ppia attra averso la partecipa azione ad d un corso di inforrmazione e sensib bilizzazion ne dop po del qu uale sarà in grado di decide ere consa apevolme ente se proseguire e in questto cam mmino. Questa Q éq quipe poi avrà il compito c di d fare una a valutazzione psic co-sociale e dellla coppia a o del nu ucleo fam miliare; al termine di d questo o “studio d di coppia”” verrà scrritta una relazione e psico-so ociale da a inviare al a Tribuna ale per i M Minorenn ni, in base e alla a quale ve errà valuterà l’idoneità dellla coppia a. L’équipe ha un rruolo importante ancche nel post p adozione in quanto acccompagn nerà il nuccleo famiiliare nel delicato perrcorso di inserime ento familiare e sociale del bambino o aiutando olo a superare le varrie difficoltà. utorizzatti 3.1- Enti Au orizzati all’adozion a ne interna azionale hanno il compito d di seguire e la copp pia Gli Enti Auto e intende e portare a termine e un‘adozzione in un u Paese straniero o: la soste errà e che

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svolgerà tutte le pratiche necessarie alla procedura di adozione internazionale. Al momento dell’incontro all’estero è l’ente che inizia (all'estero) la procedura di adozione, raccoglie dalle autorità straniere la proposta di incontro tra il bambino e la coppia, lo comunica ai genitori adottivi e li assiste, svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se gli incontri hanno un esito positivo, l'ente trasmette tutti i documenti necessari alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia. Per poter operare questi enti devono essere autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) e dai Governi dei Paesi stranieri sulla base del possesso di precisi requisiti. Essendo enti privati, a differenza delle Equipe adozioni delle Ulss, non svolgono gratuitamente il proprio servizio e chiedono alle coppie un corrispettivo per le spese di gestione relative alla loro pratica di adozione. Sul sito della Commissione per le Adozioni Internazionali è reperibile l’elenco di enti autorizzati3 . 3.2 - Tribunale per i Minorenni L’idoneità all’adozione viene valutata, sia per l’adozione nazionale che internazionale dal Tribunale per i Minorenni (organo composto da Giudici togati, magistrati e da Giudici onorari, esperti nell’ambito minorile) in seguito a un colloquio e alla presentazione della relazione fatta dall’Equipe dell’Ulss. Se si tratta di adozione nazionale il Tribunale per i Minorenni si occupa di abbinare il bambino e la famiglia, di disporre l’affido preadottivo e infine emette la sentenza con la quale si fa luogo all’adozione. In caso di adozione internazionale il Tribunale per i Minori ne verifica le condizioni necessarie, dichiara l’efficacia dell’adozione già attuata dallo stato straniero e ne ordina la trascrizione nei Registri dello Stato Civile. 3.3 - Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI La Commissione per le Adozioni Internazionali, organismo introdotto con la convenzione dell’Aja4, è l’autorità centrale in Italia per quanto riguarda l’adozione internazionale. Ha il compito di autorizzare l’ingresso dei minori stranieri nel nostro 3 Commissione per le Adozioni Internazionali – Albo degli enti autorizzati (http://www.commissioneadozioni.it/it/gli‐ attori‐istituzionali/gli‐enti‐autorizzati/albo‐degli‐enti‐autorizzati.aspx)

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Paese, autorizzare e vigilare sull’operato degli Enti autorizzati, promuovere la cooperazione internazionale e stipulare accordi bilaterali con i paesi non firmatari della Convenzione dell’Aja. 3.4 - Le Regioni Le Regioni hanno il compito di organizzare servizi di informazione e formazione, e di promuovere azioni finalizzate alla costruzione di rete tra i Servizi Territoriali e di coordinamento tra i Servizi Socio-Sanitari, gli Enti Autorizzati e i Tribunali per i Minorenni. Hanno inoltre il compito di vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano sul territorio per l’adozione internazionale al fine di garantire adeguati livelli di intervento.

4 Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. (http://www.commissioneadozioni.it/media/13216/aja93.pdf)

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