1 minute read

Restrizioni

Next Article
Incentivi

Incentivi

- Art. 26 – è previsto il rimpatrio di capitali stranieri investiti in

Venezuela non prima di due anni dal loro riconoscimento e registrazione; - Art. 28 – è previsto, a partire della fine del primo esercizio, il rimpatrio annuo di dividendi prodotti; - Art. 31 – è previsto, in caso di messa in liquidazione della ditta, il rimpatrio delle risorse estere in essa investite. Gli organismi competenti in materia di promozione, protezione e registro degli investimenti stranieri sono: - il Ministerio del Poder Popular para el Turismo y Comercio

Advertisement

Exterior competente in materia di promozione, protezione e registro degli investimenti stranieri; - la Vicepresidencia con competenza in materia di economia, in qualità di organo di revisione e gli enti competenti in quelle specifiche aree considerate di interesse nazionale per gli investitori esteri. Petrolio e derivati: Ministerio del Poder Popular con competencia en petróleo. - Minerario: Ministerio del Poder Popular con competencia en minería; - Bancario: Superintendencia de las Instituciones del Sector

Bancario (SUDEBAN); - Assicurazioni: Superintendencia de la actividad aseguradora (SUDEASEG); - Mobiliare: Superintendencia Nacional de Valores (SNV); - Telecomunicazioni: La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Restrizioni

Esistono restrizioni soltanto agli investimenti esteri nei settori ritenuti strategici per il Paese. È importante segnalare che relativamente all’esistenza di embarghi e/o sanzioni e/o divieti di carattere commerciale tra l’Italia/ Europa e Venezuela, al momento le misure dell’UE nei sono rappresentate da sanzioni adottate contro una serie di alti funzionari del Governo. È importante tenere conto delle ultime sanzioni, decretate dagli Stati Uniti, destinate specificatamente a colpire le imprese

This article is from: