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La Sentenza
by AnavRoma
[a cura di Paola Galantino]
REGISTRAZIONI TACHIGRAFICHE ITALIA AMMONITA PER ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMA EUROPEA
L’Italia corre troppo veloce? L’Unione Europea la sanziona. Ora è necessario attendere la procedura di infrazione e (soprattutto) consolidare il nostro ordinamento
Èormai di novembre scorso l’ammonimento trasmesso all’Italia dalla Commissione Europea per opporsi alla elevazione di sanzioni per eccesso di velocità basate sui dati del cronotachigrafo. In particolare, la Commissione ha rammentato al Governo italiano che il Regolamento UE 165/2014, che riguarda gli obblighi e i requisiti sulla costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi, proibisce che i dati ricavati da questi strumenti possano essere usati per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità, come invece consente la normativa italiana. L’articolo 41 del Regolamento UE 165/2014 riporta infatti che “Gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l‘effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/ CE”. La norma stabilisce i requisiti sui controlli e le sanzioni nell’autotrasporto e stabilisce che le infrazioni in questione riguardano il superamento dei tempi di guida e riposo giornalieri e settimanali, i periodi minimi di interruzione alla guida, la mancata installazione di un tachigrafo conforme al Regolamento (CEE) n. 3821/85. Il Governo italiano avrebbe dovuto dare riscontro all’ammonimento della Commissione rischiando così l’avvio della procedura di infrazione e l’esposizione a sanzioni. Se l’Italia dovesse infatti perpetrare senza adeguare l’ordinamento alla norma europea, la Commissione potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia europea la quale, al termine del giudizio, può condannare il nostro Paese al pagamento di una “multa” che aumenta di valore per ogni giorno di ritardo accumulato. A livello nazionale si sono già registrate pronunce – v. Giudice di Pace di Ferrentino del 27 maggio scorso sentenza n. 73/2021 - che prendono atto della “discrasia” tra la norma nazionale e quella europea e delle censure mosse dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia. La pronuncia del Giudice di pace, sulla premessa che il nostro paese debba rispettare la normativa comunitaria, puntualizza che il tachigrafo, che registra tempi di guida e riposo, non può essere utilizzato per emettere sanzioni per eccesso di velocità e che, in conclusione, l’ingiunzione opposta debba essere annullata in quanto il procedimento sanzionatorio da cui è derivata appare in contrasto con la Costituzione Italiana. Sul punto, viene richiamato anche un precedente della Corte di Giustizia Europea (sentenza n. C-600/18 depositata il 26 settembre 2019) secondo cui “non è conforme alle norme UE una prassi amministrativa di uno Stato membro in forza della quale alle piccole e medie imprese di trasporto su strada non residenti, può essere inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria, quando simili piccole e medie imprese commettono, per la prima volta un’infrazione alle disposizioni del regolamento n. 165/2014 di pari livello di gravità“. La vicenda non ha ancora trovato una soluzione definitiva dal momento che l’Italia, nel contesto della procedura d’infrazione avviata a livello europeo, ha chiesto una integrazione di tempo per approfondire la questione e dare riscontro alle richieste della Commissione. Nel frattempo, appare evidente, tali strumenti vengono ancora utilizzati per sanzionare l’eccesso di velocità sebbene, come poc’anzi rilevato, la giurisprudenza nazionale se ne stia “discostando” (v. anche Giudice di Pace di Prato che ha stabilito che “Alla luce di tali ulteriori considerazioni, il verbale di accertamento qui contestato, che nulla rileva ai fini della “attendibilità” dei dati scaricati sui quali si fonda la sanzione, deve essere annullato”). La norma nazionale (art. 142, comma 6, del Codice della Strada) peraltro prevede che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. Quindi, per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, possono essere considerate fonti di prova anche le registrazioni del cronotachigrafo, purché trattasi di dispositivi debitamente omologati. Non resta che attendere l’esito della procedura di infrazione europea e, nel frattempo, che la giurisprudenza nazionale si consolidi nel senso della corretta ed equa interpretazione delle norme. ■