Il decreto legge enti locali

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IN 10 PUNTI Per semplificare la lettura del Decreto legge 19 giugno 2015, n°78, così come convertito in legge, “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, abbiamo ritenuto opportuno fornire agli amministratori e operatori comunali, una breve sintesi, suddivisa in 10 macro argomenti, delle principali novità introdotte dal suddetto decreto.

AGOSTO 2015


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Nuovo Patto di stabilità per il 2015 Una delle principali novità introdotte nel Dl 78/15 riguarda la riduzione degli obiettivi di Patto riportati per ciascun comune nella tabella 1 del decreto. Tale riduzione è pari agli importi accantonati nel Fondo di crediti dubbia esigibilità, stanziati nei Bilanci di previsione. In questo modo, il legislatore ha voluto evitare che la riduzione dell’obiettivo di Patto, operata con la Legge di Stabilità 2015, fosse vanificata dall’avvio della “contabilità armonizzata”. Inoltre, rispetto ai saldi obiettivo del 2014, tutti i comuni toscani soggetti al Patto (255 enti) - tranne 14 - vedranno un miglioramento nel 2015. Il risultato estremamente positivo risiede nella metodologia di calcolo, proposta da Anci- IFEL, che va a “premiare” maggiormente quegli enti che hanno fatto un sistematico e progressivo contenimento della spesa nel tempo e che hanno dimostrato di avere dei buoni indici di riscossione, ovvero una certa capacità di riscuotere le entrate accertate. Si è tenuto altresì conto dei comuni toscani colpiti dal sisma del 21 giugno 2013 (Graf. 1). Art. 1, comma 1

Patto di stabilità

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Importi esclusi dal Patto Il decreto in esame prevede per il 2015 uno spazio finanziario di 700 milioni per spese sostenute da parte dei comuni metropolitani relative a: fondi strutturali europei (ricompresi nella programmazione 2007-2013 e 2014-2020) opere prioritarie del programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di cui all’art. 1 comma 1 L. 443/2001). Entro il 10 settembre 2015, i comuni metropolitani interessati dovranno comunicare al Dipartimento della Coesione della Presidenza del consiglio dei ministri, i relativi importi. Pertanto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previa intesa in Conferenza Unificata) saranno individuati per ciascun ente gli importi esclusi del patto di stabilità. Art. 1, comma 8 Rimodulazione delle sanzioni previste Per i comuni che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno, nell’anno 2014, è prevista una sanzione (di cui all’art. 31, comma 36 L. 183/11) pari al 20% della differenza tra saldo obiettivo 2014 e saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Per le province e le città metropolitane tale sanzione non dovrà essere, in ogni caso, superiore al 2% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo disponibile. Art. 1, comma 7 Per i comuni in dissesto nel 2012 non si applicano le sanzioni di sforamento del patto per il 2012 e per gli anni successivi. Art. 1, comma 9


Negli anni 2015-2018, sono attribuiti i seguenti spazi finanziari, per un totale di 100 milioni di euro: • Spese per eventi calamitosi e di messa in sicurezza del territorio (10 milioni). • Spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici nonché del territorio per la bonifica di siti contaminati dall’amianto (40 milioni - di cui 2,5 riservati alle bonifiche). • Spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e in via residuali di procedure di esproprio (20 milioni).

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Spazi finanziari

Entro il 30 giugno 2015 (10 giorni dalla pubblicazione in GU), ed entro il 10 maggio per il triennio successivo, gli enti interessati dovranno comunicare, mediante sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano. Gli spazi finanziari, relativi alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici dovranno essere comunicati alla Presidenza del Consiglio – Struttura di missione per il coordinamento e l’impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo le modalità pubblicate nel sito web della medesima Struttura. • Spese per l’esercizio della funzione di ente capofila (30 milioni)

Entro il 19 agosto 2015 (60 giorni dalla pubblicazione in GU), gli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell’obiettivo di Patto di Stabilità (di cui all’art.31, comma 6 bis L. 183/11) comunicano all’Anci nazionale le rimodulazioni degli obiettivi di Patto necessarie al fine di neutralizzare gli effetti negativi sul PdS connessi alla gestione in forma associata di funzioni e servizi.

Nel caso in cui le richieste complessive degli enti risultino superiore al limite individuato per ciascuna fattispecie di spesa, gli spazi finanziari sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Art. 1, commi 2-5


Fondo di Solidarietà comunale

tagli

A partire dal 2016, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell’Interno dispone il pagamento dell’8% del Fondo di Solidarietà Comunale, in favore dei comuni. Accolta, in sede di conversione in legge, la proposta Anci di sbloccare 29,3 milioni di euro (accantonati dal FSC 2014) a beneficio dei comuni che registrano una riduzione di risorse da perequazione maggiore del - 3% (in particolare in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000). Art.3 Clicca qui per la Scheda di approfondimento

Nel decreto Enti Locali non sono previsti tagli effettivi, tuttavia nel medesimo provvedimento si va a incidere sulla quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale in diminuzione, comportando, di fatto, una diminuzione di risorse. Le risorse che sono venute a mancare per l’anno 2015 derivano da disposizioni di più fonti normative.


Tia e Tares

Gli eventuali mancati ricavi, relativi a crediti risultati inesigibili, dovranno essere considerati tra le componenti di costo per la determinazione della tariffa di igiene ambientale (Tia) e del tributo comunali sui rifiuti e sui servizi (Tares). Art. 7, comma 9

Personale

Nel procedere all’assunzione di personale è consentito l’utilizzo dei residui disponibili delle quote e delle facoltà assunzionali riferiti al triennio precedente. In caso di mancato rispetto per l’anno 2014 dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilità e dei termini per l’invio della relativa certificazione, non si applica la sanzione prevista dall’art.1,comma 424 L.190/14 (ossia il blocco delle assunzioni), al solo fine di consentire la riallocazione del personale delle Province. Il personale delle Province che all’ Entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco presso altra Pubblica Amministrazione è trasferito, previo consenso dell’interessato e a condizione che ci sia capienza nelle dotazioni organiche, presso l’amministrazione dove presta servizio. Art. 4 In sede di conversione in legge, accolta la proposta di prevedere la possibilità assumere personale in possesso di titoli di studio specifici o abilitazioni professionali necessari per lo svolgimento di funzioni fondamentali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo; nonché di assumere personale da impiegare per le funzioni di polizia municipale a tempo determinato per un periodo non superiore a 5 mesi non prorogabili (vale come“sanatoria” per le assunzioni di vigili stagionali per il periodo estivo). Art. 4 e 5


Il termine per il riaccertamento straordinario dei residui slitta dal 30 aprile al 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione. I comuni sperimentatori possono procedere ad un nuovo riaccertamento straordinario, limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non corrispondono ad obbligazioni perfezionate. Il decreto in esame contiene, infatti, una serie di disposizioni volte ad allineare la posizione degli enti sperimentatori a quella dei restanti comuni che avvieranno la “contabilità armonizzata” a partire da quest’anno. In particolare, il Dl 78/15 prevede la possibilità per i comuni sperimentatori di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità. Inoltre, si prevede la possibilità di ripianare quote di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui, qualora gli enti sperimentali avessero avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo le modalità previste dall’art.3, comma 17 Dl 118/2011. Art. 2 comma 1

Anticipazioni liquidità Rinegoziazione dei mutui

Entro il 30 giugno 2015, con decreto del Ministero dell’economia e finanze, sono stabiliti i criteri, tempi e modalità per la concessione e restituzione delle somme previste per le anticipazioni liquidità per debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2014 nel limite di 650 milioni di euro degli enti locali. Art. 8 commi 6-9 Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del decreto risultano ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, è attribuita un’anticipazione di liquidità fino all’importo massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2015 da restituire in 30 anni a partire dal 2019. Art. 8 comma 1

Le operazioni di rinegoziazione mutui dei comuni possono essere realizzate anche in esercizio provvisorio. Per l’anno 2015, i risparmi derivanti dall’operazione non hanno vincolo di destinazione. Art. 7, commi 1-2


Polizia Provinciale Accolta la proposta di modifica Anci, in sede di conversione, per cui gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia municipale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali; le regioni, sulla base delle relative leggi regionali di riordino, trasferiscono le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale; ed il restante personale (non riallocato entro il 31 ottobre 2015) è trasferito ai comuni singoli o associati. Art. 4

Riordino delle Province

Servizi per l’impiego Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula con ogni regione una convenzione finalizzata a regolare i rapporti e obblighi per la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri per il funzionamento di tali servizi per il biennio 2015-2016 nei limiti di 70 milioni di euro e in misura proporzionale al numero di dipendenti. Entro il 20 luglio 2015 (30 giorni dalla pubblicazione in GU), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede su richiesta di ciascuna regione ad anticipare la quota annua prevista dalla suddetta convenzione. Finanza Provinciale Così come previsto dalla Legge di stabilità 2015, nel decreto in esame sono dettagliate, nella tabella 2, le riduzioni di spesa corrente di ciascuna provincia e città metropolitana individuate a partire dalla metodologia elaborata da Sose (si veda la relativa nota). Qui accanto il dettaglio per la Toscana:

Arezzo Firenze Grosseto Livorno Lucca Massa- Carrara Pisa Pistoia Siena

6.457.649,76 21.830.174,05 7.211.853,23 7.043.883,31 7.790.412,91 2.691.725,95 3.623.447,62 8.756.973,01 3.525.398,20

Accolta la proposta di modifica in sede di conversione, per cui per il solo esercizio 2015 le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2015 e possono applicare, sin dalla previsione iniziale, l’avanzo destinato. Al fine di dare compiuta attuazione della Legge Delrio, in sede di conversione in legge, il legislatore ha introdotto la seguente sanzione : Le regioni che non provvedono entro il 31 ottobre ad adottare le leggi regionali sono tenute a versare (entro 30 novembre per il 2015 e entro il 30 aprile per gli anni successivi) a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino. Art. 1 e 5


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