SOSTANZIALI DIFFERENZE TRA INTERVENTO EX NOVO ED INTERVENTO SULL’ESISTENTE • ASPETTO FORMALE: le scelte progettuali in relazione a: • caso a (ex novo): il rapporto col contesto ambientale e/costruito • caso b (esistente): istanze storiche ed architettoniche del manufatto, oltre al contesto • ASPETTO FUNZIONALE: l’esigenza di verificare la compatibilita’ della destinazione d’uso • caso a: insita nel progetto • caso b: da verificare attraverso un’analisi storica, funzionale, statica ed in relazione alle rinnovate esigenze • ASPETTO STATICO: la sicurezza statica in funzione di: • caso a: conoscenza preliminare del sito (indagini geologiche, etc.) + dati di progetto • caso b: conoscenza della storia, dei materiali, delle tecniche, dello stato di conservazione della fabbrica+ dati di progetto • LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO SI ESAURISCE COL PROGETTO ESECUTIVO (PER POI PASSARE AL CANTIERE), NELL’INTERVENTO SULL’ESISTENTE IL PROGETTO RICHIEDE CONTINUI FEEDBACK E VERIFICHE ANCHE DURANTE LE OPERAZIONI DI CANTIERE
IL CONCETTO DI RECUPERO E DI MANUTENZIONE DEL COSTRUITO (LA QUALITA’ EDILIZIA) John Ruskin lamentava il “vizio di lasciare che l’edificio vada in rovina per poi farne un uso più appariscente”. Solo la permanenza materiale degli edifici garantisce la permanenza dei valori ⇒ impostare la manutenzione come “conservazione programmata” (non a guasto avvenuto) Viene introdotto (come parte integrante del progetto esecutivo) il PIANO DI MANUTENZIONE Nasce dalla necessità di individuare un insieme di opere che possano prevenire il degrado, conservando il bene e risparmiando nell’ambito di un bilancio pluriennale. Si opera in nome della “qualità edilizia” intesa come misura di rispondenza delle prestazioni di un oggetto edilizio ai requisiti richiesti. Il piano di manutenzione è caratterizzato da 4 diversi momenti: 1)
Conoscenza e valutazione delle parti costituenti;
2)
Formulazione di un calendario delle visite;
3)
Individuazione del tipo e delle priorità di intervento;
4)
Definizione degli interventi e rispettivi monitoraggi.
IL PIANO DI MANUTENZIONE La legge 415/98 (art.40 del relativo Regolamento) + Legge Merloni (L 109) e successive modificazioni inquadrano per la prima volta la necessità di mettere a punto un Piano di Manutenzione articolato in: Manuale d’uso. Scheda tecnica dell’edificio e delle sue parti. Descrizione, segnali d’allarme, primo intervento, note, problemi potenziali. Manuale tecnico di manutenzione. Per ciascun elemento tecnico indicare: 1) materiali, tecniche, interazioni con altri elementi 2) tipologia di danno, gravità di danno, diffusione del danno, grado di urgenza 3) tipi di intervento e personale atto ad intervenire (utente o personale specializzato) Programma di manutenzione. Occorre specificare: • Per ciascun elemento: requisiti, anomalie attese, zone a rischio • Ai fini della programmazione: metodi di verifica (check list), norme di riferimento, tempi di monitoraggio, procedure operative specifiche • In relazione alle ispezioni: esiti (valori riscontrati), tendenza, provvedimenti
IL PROGETTO DI RESTAURO RICERCA DELLE ATTITUDINI FUNZIONALI • Il riuso come momento fondamentale per la tutela, come mezzo per il controllo e la sopravvivenza del manufatto. E’ l’uso che assicura nel tempo, attraverso la frequentazione e la manutenzione, la trasmissibilità dell’opera al futuro. • Per ricercare le attitudini funzionali di un edificio occorre: a) Individuare la classe formale dell’edificio; b) Analisi diretta ed esame documentario Ö studio delle variazioni d’uso nel tempo c) Studio del modello distributivo (grafici che schematizzano le relazioni funzionali tra i vari ambienti), mettendo in evidenza: 9
intensità e frequenza dei movimenti interni,
9
corrispondenze e difetti nel dimensionamento degli ambienti e dei collegamenti orizzontali e verticali,
9
congruenza e difformità nella resistenza meccanica in rapporto agli spessori murari e alla consistenza degli orizzontamenti).
ITER METODOLOGICO PER UNA CAMPAGNA DI RESTAURO Per poter intervenire su un edificio al fine di conservarlo e recuperarlo occorre: 1. Ricostruire le sue vicende storiche attraverso un’indagine archivistca e/o bibliografica (epoca di costruzione, materiali utilizzati e modalità di esecuzione dei lavori, interventi successivi, antecedenti patologici); 2. Predisporre un quadro unitario d’insieme delle attuali condizioni. A tale scopo è opportuno eseguire: a. Sopralluoghi e rilievi fotografici; b. Rilievo geometrico; c. Rilevo materico e delle soluzioni costruttive (caratteristiche dei materiali impiegati, delle tessiture murarie, delle soluzioni di dettaglio, etc.); d. Identificazione dello schema statico; e. Individuazione di irregolarità o variazioni; f. Definizione della campagna di indagini volte alla conoscenza dello stato di fatto e di supporto per il successivo punto g; g. Elaborazione delle mappe dei dissesti statici e dei degradi (le mappe si diranno generali/sintetiche o tematiche a seconda che contengano le informazioni relative a tutti i dissesti o degradi, oppure siano rappresentative di una singola patologia); 3. Risalire alle cause che hanno generato il processo di decadimento (spesso multiple e concomitanti); 4. Stabilire con esattezza le terapie necessarie per un corretto risanamento
CRITERI DI INTERVENTO La procedura terapeudica di intervento può essere : – Empirica ragionata: quando risulta mirata all’individuazione della cura, fondandosi su una statistica di conoscenze terapeudiche storiche); – Secondo protocolli consolidati: quando deriva da determinati procedimenti operativi fissati (sia normati che consigliati) da comunità scientifiche che operano nello specifico campo.
Prima di andare avanti è bene definire l’intervento di risanamento finalizzato alla conservazione di un bene culturale (rappresentato da una fabbrica edilizia) come l’individuazione di una serie di tecniche operative volte al ripristino delle caratteristiche prestazionali offerte originariamente dai singoli elementi. Tali tecniche devono essere: – Specifiche (per le patologie diagnosticate e per l’edificio in oggetto); – Compatibili (con l’apparecchiatura tecnico costruttiva, per evitare fenomeni di rigetto); – Minimali (per modificare solo in minima parte lo stato attuale) – Reversibili (sì da poter eliminare i materiali introdotti con l’intervento qualora, a posteriori, questo risultasse inefficace). Le tecniche da adottare inoltre dipenderanno dallo stato di fatto (apparecchiatura costruttiva, materiali,etc.), dall’urgenza d’intervento e dal giudizio di valore. P.S. Si sta qui prescindendo dagli interventi di riuso per i quali, oltre a quanto detto, si dovrà pure considerare lo studio delle attitudini funzionali e della compatibilità d’uso in relazione alla nuova destinazione
IL CONTROLLO DI QUALITA’ E LA PROVA DEL TEMPO CONTROLLO QUALITA’ Dopo aver effettuato l’intervento è indispensabile compiere il controllo di qualità ovvero l’insieme di procedure ed accertamenti da mettere in atto per verificare l’efficacia dell’azione riabilitativa. PROVA DEL TEMPO Successivamente il manufatto sarà sottoposto alla prova del tempo (cioè il rilievo delle eventuali variazioni comportamentali subentrate dopo l’intervento), che diventa particolarmente importante quando si opera su edifici di elevata istanza storico-culturale o quando si interviene con soluzioni o materiali innovativi (la cui efficacia nel tempo non è stata sperimentata). Per poter avere dati quantitativi dalla prova del tempo si può ricorrere a specifiche campagne di monitoraggio. NO ACCANIMENTO TERAPEUDICO Nell’intervento sul manufatto edilizio si fa sempre il parallelo col campo della medicina (anamnesi, eziologia, diagnosi, terapia, etc.). Così, come in ogni intervento terapeutico, occorre fare una valutazione di tratto (delle caratteristiche prestazionali di base che il manufatto avrebbe dovuto avere qualora non fosse ammalorato) e una valutazione di stato (delle caratteristiche prestazionali presenti prima dell’intervento). Solo in questo modo sarà possibile stabilire quale deve essere il livello di funzionamento dopo la terapia. Bisogna cioè comprendere se la fabbrica già in fase di realizzazione o in epoca successiva (per effetto di un evento posteriore alla costruzione) risultasse impossibilitata a garantire le normali prestazioni e quindi fissare i limiti dell’intervento, garantendo la fruizione senza però giungere al cosiddetto “accanimento terapeudico”.
IL PROGETTO DI RESTAURO INTERLOCUTORI DEL PROGETTO: •COMMITTENTE: colui che attua il processo edilizio, definisce l’oggetto dell’intervento (indicando limiti di proprietà, gli estremi catastali, i confini, i confinanti, etc.). E’ di sua competenza il “programma di intervento” (finalità dell’opera di restauro, destinazione d’uso, tempi di elaborazione del progetto, tempi di esecuzione dell’opera). Nel caso di committenza pubblica (amministrazioni pubbliche, enti locali, enti morali o religiosi) la definizione delle specifiche esigenze dovrà fare riferimento ad ordinamenti normativi e regolamenti specifici in cui sono esplicitati i requisiti richiesti (condizioni di sicurezza, fruibilità degli spazi, manutenzione). Quando l’opera è pubblica il committente deve nominare il Responsabile unico del procedimento che ha il compito da un lato di verificare l’esattezza e la completezza dei dati e delle normative fornite al progettista, dall’altro di verificare la qualità del progetto (in realtà egli ha tante altre responsabilità legate alla fase di esecuzione dell’intervento). Egli redige inoltre il cosiddetto Documento preliminare che riporta ogni atto necessario alla redazione del progetto (con approfondimenti tecnici e amministrativi riporta l’indicazione della specifica normativa urbanistica riguardante il progetto, tendendo conto delle oggettive condizioni d’ambiente). •STAZIONE APPALTANTE: E’ un ente pubblico o privato che gestisce l’appalto. Può non coincidere con il committente. •UTENTI: sono i soggetti che usufruiscono dell’opera restaurata.
IL PROGETTO DI RESTAURO INTERLOCUTORI DEL PROGETTO: •PROGETTISTI: L’architetto ha competenza esclusiva per: a) restauro e ripristino degli edifici vincolati dalla 1089/39 (edifici da apposito elenco, edifici con più di 50 anni di età-vincolo di fatto); b) le opere di edilizia che presentano carattere artistico (a discrezione: in base a ubicazione in centro storico, ubicazione in zona di vincolo paesaggistico o ambientale). Anche gli ingegneri possono operare sugli edifici di cui al RD 2537/1925, ma solo per la parte tecnica (strutture o impianti) e sempre in collaborazione all’architetto. Nuova figura del dottore in ingegneria Edile Architettura Per l’elaborazione di un progetto di restauro possono essere contemporaneamente coinvolte diverse figure professionali, ciascuno nell’ambito della propria competenza tecnica (geotecnica, strutture, sicurezza, impianti, etc.) •IMPRESA (o APPALTATORE): è il soggetto a cui viene conferito l’incarico di eseguire i lavori di restauro. L’affidamento avviene attraverso un contratto che può essere di diverso tipo.
IL PROGETTO DI RESTAURO INTERLOCUTORI DEL PROGETTO: •CONSULENTI TECNICI SPECIALISTICI: in sede di progettazione il tecnico incaricato può ricorrere a consulenze specialistiche (artigiani, industrie, produttori di servizi) per risolvere problemi relativi ad elementi, componenti, soluzioni di dettaglio, etc. •ORGANI DI CONTROLLO: il progetto deve essere sottoposto a verifiche cui è subordinata la procedura di autorizzazione/concessione. Si tratta di verifiche di conformità alle norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di sicurezza, del rispetto dei vincoli archeologici, ecc.) affidati a Soprintendenze, Commissioni Edilizie Comunali, Genio Civile, Comando VV. FF., Ufficiali sanitari ASL, Uffici Tecnici di Enti competenti. Nel caso di lavori particolarmente urgenti (post-sisma) o consistenti, viene convocata la “conferenza di servizi” organo comprensivo di tutti i soggetti preposti ai controlli di conformità. Ogni intervento inoltre è soggetto a collaudo (amministrativo/contabile, delle strutture, degli impianti, etc.) eseguito da tecnici incaricati.
IL PROGETTO DI RESTAURO RIFERIMENTI LEGISLATIVI: I TRE LIVELLI DI PROGETTAZIONE La nuova Legge Quadro sui LL. PP. 109/216 del 1998 - Merloni ter (insieme alle successive modificazioni ed ai regolamenti di attuazione) + la L.R. n. 7 del 2002+ L.R. 7 del 2003 (con le successive modificazioni) rappresentano il corpus normativo di riferimento per la redazione di un progetto di restauro (e di nuova edificazione). La legge prevede 3 livelli di progettazione: •progetto preliminare: prende in considerazione il rapporto tra il manufatto e l’ambiente: ubicazione, dimensione sommaria, epoca di costruzione, interesse storico-artistico, stato di fatiscenza, raggiungibilità, percorsi, spazi di sosta e di allestimento del cantiere, geomorfologia del sito, etc. Corredano il p.p. un calcolo sommario dei costi, una relazione integrata da grafici, un capitolato speciale prestazionale •progetto definitivo: rappresenta il raccordo tra previsioni e soluzioni concrete: deve stabilire le circostanze di spazio e programmare l’ordinata successione dei tempi in cui devono essere attuate le operazione di cantiere; passa in rassegna le possibili carenze, le quantifica e propone gli accorgimenti. •progetto esecutivo: predispone le fasi operative e gli accorgimenti che rendono eseguibile l’opera. Richiede una continuo scambio di informazioni col progetto definitivo ma anche con il responsabile della direzione dei lavori. Il progetto esecuitivo deve (Merloni ter) comprendere il Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti e il Piano di Sicurezza.
IL PROGETTO DI RESTAURO: CONTENUTI DEI PROGETTI PROGETTO PRELIMINARE: •vedute d’insieme e schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali, tecnologiche •relazione illustrativa che contenga: ¾descrizione delle caratteristiche e finalità dell’intervento, ¾fattibilità dell’intervento attraverso uno “studio di prefattibilità” che tenga conto dell’esito di preliminari indagini geologiche, geotecniche, sismiche e che verifichi l’eventuale presenza di vincoli storici, artistici, paesaggistici, etc.) ¾orientamenti per il progetto definitivo ¾tempi e fasi di svolgimento delle diverse attività, dalla progettazione al collaudo ¾indicazioni sull’accessibilità, utilizzo e manutenzione ¾indicazioni sui materiali (stesso tipo di quelli esistenti, provenienti da riciclo, etc.) ¾calcolo sommari della spesa necessaria (prezzari ufficiali vigenti), le forme e le fonti di finanziamento •capitolato speciale prestazionale preliminare (nel caso di appalto concorso o concessione. Riguarda necessità funzionali, requisiti e specifiche prestazionali in relazione alla nuova destinazione d’uso).
IL PROGETTO DI RESTAURO: CONTENUTI DEI PROGETTI PROGETTO DEFINITIVO: •Rilievo plani-altimetrico •Disegni di progetto ¾Planimetria della zona (IGM) ¾Planimetria di P.R.G. ¾Planimetria 1:1000, 1:500 ¾Pianta fondazioni, ai vari livelli, pianta coperture ¾Sezioni trasversali e longitudinali ¾Prospetti ¾Particolari 1/25-1/20 ¾Elementi costruttivi significativi •Relazione integrata con schizzi e disegni che passi in rassegna: contesto geologico, idrogeologico, idraulico, sismico; relazioni specialistiche che riguardano impianto elettrico, termico, idrico, fognante •Studi strutturali (calcoli, verifiche, prove preliminari di resistenza) •Progetto definitivo degli impianti •Computo metrico estimativo (adattando i prezzi correnti alle precise circostanze) •Schema di contratto.
IL PROGETTO DI RESTAURO: CONTENUTI DEI PROGETTI PROGETTO ESECUTIVO ... •Relazione generale di carattere storico-critico comprendente: ¾Descrizione dei caratteri storici della fabbrica ¾Descrizione dell’edificio delle sue caratteristiche geometriche, dimensionali, tipologiche, dei materiali costruttivi ¾Descrizione del comportamento d’insieme della struttura nella sua configurazione originaria e in quella modificata ¾Storia delle destinazioni d’uso e storia dei carichi ¾Storia sismica del manufatto e dell’ambiente •Relazione generale sullo stato dei beni storico-artistici, con indicazione su: ¾Indicazione e localizzazione dei beni mobili presenti all’interno della fabbrica ¾Precauzioni nell’attivazione del cantiere di restauro ¾Analisi dello stato degli impianti e descrizione degli interventi per la sicurezza e salvaguardia delle opere e per la durata del cantiere •Interventi da proporre: ¾Elenco dei beni fissi e mobili per i quali sono previsti gli interventi e stima dei costi ¾Trattamenti preliminari di conservazione, elencazione dei beni fissi e stima dei costi ¾Interventi di smontaggio e trasferimento, elenchi e stime ¾Interventi di rimozione e trasferimento, elenchi e stime ¾Interventi di protezione in loco, elenchi e stime
IL PROGETTO DI RESTAURO: CONTENUTI DEI PROGETTI .... PROGETTO ESECUTIVO .... •Relazioni specialistiche ¾Sui danni subiti da sisma ¾Sugli interventi ¾Sulle fondazioni ¾Calcolo e verifiche ¾Sui materiali ¾Relazione geologica ¾Relazione geotecnica e sulle fondazioni •Relazione programmatica ¾Criteri adottati e scelte di progetto ¾Corrispondenza tra causa e forma di vulnerabilità e presidi di miglioramento ¾Compatibilità degli interventi sotto il profilo del restauro architettonico
IL PROGETTO DI RESTAURO: CONTENUTI DEI PROGETTI .... PROGETTO ESECUTIVO •Capitolato speciale d’appalto •Elenco prezzi •Computo metrico estimativo (computo metrico + stima dei lavori) •Quadro economico d’intervento generale •Programma dei lavori •Piano di manutenzione •Schede tecniche di accompagnamento e di descrizione analitica del progetto •Calcoli strutturali •Piano di sicurezza •Elaborati grafici e fotografici di rilievo e di progetto: Rilievo: Planimetrie generali, piante prospetti, sezioni, assonometrie, particolari costruttvi, schemi di scomposizione della fabbrica in parti, localizzazione delle indagini effettuate e da effettuare Progetto: Piante, prospetti, sezioni assonometria, particolari costruttivi, elaborati impianti, elaborati stutture
ELENCO ELABORATI ECONOMICI – – – – – –
ELENCO PREZZI ANALISI PREZZI COMPUTO METRICO (con eventuali allegati) STIMA DEI LAVORI CAPITOLATO SPECIALE QUADRO ECONOMICO
N.B. Solo gli elaborati contraddistinti dalla sottolineatura fanno parte integrante del contratto con la ditta esecutrice.
ESEMPI DI ELABORATI ECONOMICI: ANALISI DEI PREZZI
ESEMPI DI ELABORATI ECONOMICI: COMPUTO METRICO
ESEMPI DI ELABORATI ECONOMICI: STIMA DEI LAVORI
ESEMPI DI ELABORATI ECONOMICI: QUADRO ECONOMICO
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NELLA NORMATIVA URBANISTICA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ad oggi definiti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457, che individua le seguenti categorie: a)Interventi di manutenzione ordinaria: riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b)Interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; c) Interventi di restauro e risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) Interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NELLA NORMATIVA URBANISTICA CLASSIFICAZIONE PER TIPO DI INTERVENTO Manutenzione Ordinaria (mira a preservare l’unità immobiliare dal degrado), include (per edifici civili): • Sostituzione elementi del manto, rifacimento manto con materiali uguali; • Consolidamento solai, tramezzi; • Consolidamento muri portanti, strutture, fondazioni nelle caratteristiche precedenti; • Sostituzione di apparecchi di servizi igienici • Risanamento scannafossi; • Risanamento e sostituzione elementi isolamento o impermeabilizzazione • Inserimento (se interni) di elementi isolamento o impermeabilizzazione • Sostituzione di parti o di interi impianti • Inserimento nuovi impianti (se non comportano nuovi volumi dentro e fuori terra) • Rifacimento rivestimenti o pavimenti esterni (con le stesse caratteristiche) • Rifacimento rivestimenti o pavimenti interni (con caratteristiche diverse) • Risanamento e costruzione vespai • Sostituzione infissi esterni (con le stesse caratteristiche) • Sostituzione infissi interni (con caratteristiche diverse) • Consolidamento sistemazioni esterne (recinzioni, etc.)
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NELLA NORMATIVA URBANISTICA CLASSIFICAZIONE PER TIPO DI INTERVENTO Manutenzione Straordinaria (mira a intervenire su entità preesistenti ma ormai inefficienti), include (per edifici civili): •Rifacimento struttura tetto senza modificazione piano d’imposta •Rifacimento manto con materiale diverso •Rifacimento rivestimenti o pavimenti esterni con caratteristiche diverse •Costruzione rivestimenti o pavimenti esterni •Sostituzione infissi esterni con caratteristiche diverse •Demolizione e ricostruzione solai senza modifica piano d’imposta (cfr. opere interne) •Consolidamento muri, strutture o fondazioni con modifiche dei materiali o dei sistemi statici •Demolizione e ricostruzione muri, strutture o fondazioni con modifiche dei materiali o dei sistemi statici •Demolizione e ricostruzione tramezzi con modifiche dei materiali •Creazione di aperture senza e con modifiche nella distribuzione interna (cfr. opere interne) •Inserimento di isolanti o impermeabilizzanti, se esterni o sottomanto •Inserimento di nuovi servizi igienici (in presenza ed in assenza di servizi preesistenti) •Costruzione scannafossi •Modifiche sistemazioni esterne •Costruzione di sistemazioni esterne
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NELLA NORMATIVA URBANISTICA
CLASSIFICAZIONE PER TIPO DI INTERVENTO Restauro e Risanamento Conservativo (i lavori di restauro mirano alla ricostruzione anche storica della vita edilizia nel fabbricato, i lavori di risanamento mirano al miglioramento ed adeguamento dell’efficienza dell’immobile), include: •Restauro o ripristino fronti esterni dell’edificio •Ricostruzione filologica di parti di edificio eventualmente crollate o demolite •Conservazione o ripristino di spazi liberi quali giardini, chiostri, etc. •Consolidamento o eventuale sostituzione di muri portanti, volte, scale •Eliminazione di parti incongrue •Ripristino di collegamenti verticali e orizzontali (portici, androni) •Ripristino di corti e chiostri (come in origine) •Creazione di nuovi volumi per impianti •Demolizione di facciata solo se pericolante
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NELLA NORMATIVA URBANISTICA
CLASSIFICAZIONE PER TIPO DI INTERVENTO Ristrutturazione edilizia (modifica integralmente l’unità immobiliare, fino ad ottenere un organismo edilizio parzialmente o completamente differente dal precedente), include: •Consolidamento in previsione di cambiamento di destinazione d’uso •Costruzione di balconi •Qualunque intervento che preveda la variazione dei volumi, della superficie utile
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi MANUTENZIONE ORDINARIA
⇒
DISPOSIZIONI COMUNALI (comunicazione al sindaco, dichiarazione asseveramento)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
⇒
AUTORIZZAZIONE/ D.I.A. (se conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati dai regolamenti edilizi, secondo art. 2 della L. 662/96) ad es. recinzioni
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
⇒
AUTORIZZAZIONE/ D.I.A. (se conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati dai regolamenti edilizi)
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
⇒
CONCESSIONE EDILIZIA/ D.I.A. (solo per demolizione con mantenimento di volume e sagoma originari)
Opere interne (purché non siano in contrasto con ⇒ gli strumenti urbanistici, non modifichino sagoma o sup. utile o n° unità immobiliari, non rechino pregiudizio statico, non prevedano apertura o chiusura di vani porta o consolidamento di strutture verticali) Opere interne (qualora comportino: accorpamento ⇒ di più unità immobiliari, apertura o chiusura di vani porta (vaziazione n° vani) , consolidamento di strutture verticali e rifacimento solai senza modificare il piano d’imposta)
COMUNICAZIONE AL SINDACO (con dichiarazione asseveramento)
D.I.A. (se conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati dai regolamenti edilizi)
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi AUTORIZZAZIONE EDILIZIA (a titolo gratuito). Si presenta istanza al comune corredata di: • Relazione tecnica (ove richiesta); • Grafici esplicativi (piante, sez, prosp., etc.) • Stralcio P.R.G. • Atto di proprietà • Documentazione fotografica • Dati sull’immobile e sui soggetti coinvolti L’autorizzazione, rilasciata dal responsabile della struttura tecnica del comune, può essere soggetto di prescrizioni a cui il richiedente deve adattarsi. In caso di mancato rilascio entro 60 gg, scatta il silenzio-assenso (art. 7 della L94/82), sempre che si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici e regol. edilizi).
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.) a titolo gratuito. E’ una procedura semplificata prevista dalla L 662/96 per gli interventi edilizi minori. La responsabilità ricade sul tecnico progettista. La documentazione da presentare è costituita da: 9
Relazione asseverata (cfr. fac-simile), a firma del progettista, sulla conformità delle opere alle seguenti norme: N.T.A. (norme tecniche di attuazione), regolamento edilizio, norme di sicurezza, norme sanitarie, barriere architettoniche;
9
Documentazione sulla leggittimità dell’esistente;
9
Elaborati progettuali.
La denuncia di inizio attività va presentata al comune almeno 20gg. prima dell’inizio dei lavori. In questi 20 gg l’autorità comunale esamina la domanda al fine di riscontrare l’assenza delle condizioni stabilite (493/93) e sulla veridicità della denuncia e della relazione asseverata. Trascorsi i 20 gg, qualora il comune non abbia dato ordine contrario, possono iniziare i lavori.
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi CONCESSIONE EDILIZIA (a titolo oneroso). Si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, al cambio di destinazione d’uso da una categoria all’altra (nell’ambito della stessa categoria è sufficiente l’autorizzazione edilizia) Gli elaborati da presentare per il rilascio di concessione sono: 9Elaborati grafici: planimetria stato di fatto, planimetria di progetto, piante di ogni livello, sezioni, prospetti, grafici integrativi (movimento terra, schemi di calcolo di sup. e volumi 9Relazione tecnica: titolo, riferimenti istruttori, destinazione d’uso, parcheggi, assetti architettonici anche di parti specifiche, descrizione impianti, sistema costruttivo, barriere architettoniche; 9Certificato catastale (classificazione, destinazione d’uso, etc.) 9Estratto di mappa (collocazione nella cartografia del N.C.E.U.) 9Atto di proprietà
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi CONCESSIONE EDILIZIA La domanda va indirizzata al comune, che comunicherà al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento (RdP). Entro 60 gg il RdP cura l’istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non ha l’obbligo di allegare, redige e trasmette alla Commissione Edilizia la relazione per il parere di competenza. Il RdP può chiedere una sola volta entro 15 gg una integrazione della documentazione. Tale termine decorre nuovamente per intero (60 gg) dalla data di presentazione integrativa. Entro 10 gg dalla scadenza del termine di 60 gg il RdP formula una proposta a emanare il provvedimento conclusivo. I termini sono raddoppiati per comuni con più di 100.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della C.E. l’interessato può inoltrare istanza all’Autorità competente di adempirere entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell’istanza (notificata con raccomandata A.R.). Decorso inutilmente anche tale termine, l’interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta Regionale competente il quale nomina un “commissario ad acta” che nel termine di 30 gg adotta il provvedimento che ha gli stessi effetti della C.E.
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi INTERVENTI SUL PATRIMONIO DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO Gli immobili di interesse storico-artistico sono sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali. Ricadono nella categoria degli immobili di interesse storico-artistico gli edifici di proprietà pubblica o privata individuati ai sensi degli artt. 2, 5, 6 del testo unico. Per gli immobili di proprietà privata deve essere emanato un apposito provvedimento di dichiarazione. Fino al ’99 la normativa urbanistica, per gli edifici di interesse storico-artistico, richiedeva il rilascio della concessione in luogo dell’autorizzazione o della DIA o della semplice comunicazione di inizio lavori per gli interventi di restauro e risanamento conservativo (malgrado avessero ottenuto l’autorizzazione ministeriale). Il Testo Unico invece, per lo snellimento delle procedure, ha esteso ai beni vincolati già autorizzati dalla Soprintendenza, l’applicazione delle procedure urbanistiche semplificate (ad esempio DIA), richiamando in capo alle autorità competenti la verifica della compatibilità dell’intervento di restauro anche dal punto di vista urbanistico. Restano ferme le disposizioni urbanistiche laddove l’intervento non rientri nella definizione di “restauro” data all’art. 34 del testo unico (per “restauro” si intende “l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurarne la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili ricadenti nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”). In tal caso la procedura segue il regime ordinario. Lo stesso dicasi se l’intervento rientra di per se tra gli interventi soggetti a concessione. I proprietari di immobili assoggettati a tutela hanno l’obbligo di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere, al fine di ottenerne la preventiva approvazione (c.d. nulla osta).
LA DISCIPLINA DEL RESTAURO: riferimenti legislativi INTERVENTI SU IMMOBILI RICADENTI IN AMBITI ASSOGGETTATI A TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA Di questa categoria di immobili fanno parte i beni individuati dall’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ad es. ville non rientranti tra i beni di interesse storico-artistico, che si distinguono per la loro bellezza, parchi, territori costieri per 300 m dalla battigia, etc.). Gli interventi sugli immobili ricadenti in ambiti assoggettati a tutela ambientale e paesaggistica sono sottoposti ad un particolare regime giuridico. Il D.lgs 490/1999 stabilisce che per questi beni non è possibile introdurre modificazioni che non rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore senza aver ottenuto preventivamente autorizzazione rilasciata dalla Regione o dal Comune dalla stessa delegato (60 gg decorsi i quali si può ricorrere al Ministero, altri 60gg; esistono casi in cui si ricorre direttamente al Ministero: ad es. per alloggi di servizio del personale militare). L’autorizzazione non va prescritta se si tratta di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore. Per questi beni continua a vigere la legislazione urbanistica e ad essi non sono estendibili le semplificazioni procedurali introdotte dalla 490.