Corso di Tecnica Urbanistica di Filippo Gravagno
Laurea in Ingegneria del recupero edilizio ed ambientale anno accademico 2002/2003 (a cura di Laura Saija)
Legislazione La Costituzione della Repubblica Italiana; L 2359/1865; Legge per Napoli del 1885; L 1150/42; L 167/62; L 765/67; DM 1444/68; L 865/71; L 10/77; L 457/78 LRS 71/78; LRS 15/91
La costituzione della repubblica Italiana
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G. U. del 7 dicembre 1947) Principi Fondamentali Art. 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. PARTE I Diritti e Doveri dei Cittadini TITOLO I Rapporti Civili Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se non per atto motivato dall'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della liberta personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali 1
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gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Art. 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. Art. 27. La responsabilità penale è personale. L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. TITOLO II Rapporti Etico-Sociali Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 2
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. TITOLO III Rapporti Economici Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
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La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Art. 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attivita economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unita produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato. Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. TITOLO IV Rapporti Politici Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio e dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacita civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. PARTE II Ordinamento della Repubblica TITOLO I Il Parlamento Sezione I Le Camere Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per 3
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ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore. Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di diritto anche l'altra. Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; ne può essere arrestato, o altrimenti 4
privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile. Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. Sezione II La formazione delle leggi Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle due Camere. Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Puo altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Art. 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
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La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con la forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. TITOLO II Il Presidente della Repubblica Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru- tinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta. Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Puo inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Art. 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Pre- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del suo mandato. Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. TITOLO III Il Governo Sezione I Il Consiglio dei ministri Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 5
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Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attivita dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Sezione II La Pubblica Amministrazione Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all estero. Sezione III Gli organi ausiliari Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Art. 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legg, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. TITOLO IV 6
La Magistratura Sezione I Ordinamento giurisdizionale Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forme armate. Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di universita in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
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Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Art. 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Sezione II Norme sulla giurisdizione Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. TITOLO V Le Regioni, le Provincie, i Comuni Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni. Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione. Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali. Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo e industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione. Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici. Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica. Art. 120. La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale. Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi 7
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della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica. Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione. Art. 125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. Art. 126. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consigio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza. Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni. Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento. Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma 8
decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti, di riesaminare la loro deliberazione. Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna. Art. 132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. TITOLO VI Garanzie Costituzionali Sezione I La Corte Costituzionale Art. 134. La Corte Costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione. Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente
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secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali. Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Disposizioni Transitorie e Finali I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo. II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere. III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione. V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'art. III. VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni. VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I 16, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformita con l'articolo 6. XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
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discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge La legge regola la soppressione della Consulta araldica. XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato. XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati. XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
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Legge costituzionale 9-2-63 n.2 (G.U. 12-2-63 n.40) Art 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Art 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. [N.B.: che il Molise ne abbia due è stato aggiunto con legge costituzionale 27-12-63 n.3 (G.U. 4-1-64 n.3) quindi si modifica anche l'art. 131.] Art 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Legge costituzionale 22-11-67 n.2 (G.U. 25-11-67 n.294) Art. 135. La Corte Costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile fermi in ogni casi i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Republica e contro i ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti di eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. art.1 - Campo di applicazione Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti art. 2 - Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale art. 3 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali potranno essere distribuite su diversi livelli.
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.) art. 4 - Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive. 1. - Zone A): l'Amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. 2. - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva. 3. - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3. Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale. 4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.
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5. - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: - 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); - 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali. art. 5 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi l rapporti massimi di cui all'art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso: 1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; 2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative. art. 6 - Mancanza di aree disponibili l Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art 3, lett. d) e dell'articolo 5, n. 2 della legge n. 765. art. 7 - Limiti di densità edilizia I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue: 1) Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; - per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq; 2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5. Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiarie superiori ai seguenti limiti: - 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti; - 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; - 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione del piano. Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti. 3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9,
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nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti. 4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq. art. 8 - Limiti di altezza degli edifici. Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): - per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; - per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico; 2) Zone B): - l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7. 3) Zone C: - contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette. 4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9. art. 9 - Limiti di distanza tra i fabbricati. Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7. - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; - ml.10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml.15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
LEGGE 25 giugno 1865 n. 2359 ESPROPRIAZIONI FORZATE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ TITOLO I Disposizioni generali Capo I - Degli atti che debbono precedere la dichiarazione di pubblica utilità 1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge. 2. Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'Autorità competente. Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle Province o dei Comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui. 3. Qualunque domanda che venga fatta da Province, da Comuni, da corpi morali, o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite. Deve inoltre tale domanda essere corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare. 4. La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuol essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel Giornale officiale per le pubblicazioni amministrative della Provincia. Per 15 giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'Ufficio del Comune ove l'opera dovrà essere eseguita. Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più Comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capo-luogo del circondario presso l'Ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura. Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate. 5. Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'Ufficio del Comune o della Prefettura o della Sotto-Prefettura, e fare le sue osservazioni. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta. Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente legge. 6. Il disposto dagli artt. 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge. 7. Gl'ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatorii dipendenti dal ricevuto incarico, purché siano muniti di un decreto del Prefetto o del Sotto-Prefetto, nella cui Provincia o circondario debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari. I Prefetti ed i Sotto-Prefetti, prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'Autorità competente nei casi in cui ciò è richiesto.
L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del Sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se trattasi di luoghi abitati, il Sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. Il Sindaco potrà far assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata. Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di questa indennità, potranno i Prefetti e Sotto-Prefetti prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma. 8. Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o che togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in una sanzione amministrativa estensibile a lire 60.000, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore. Se la formazione dei piani fu ordinata dalla Amministrazione dello Stato, di una Provincia o di un Comune, la denuncia sarà fatta all'Autorità giudiziaria competente dal Prefetto o dal Sotto-Prefetto, o dal Sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani. Capo II - Della dichiarazione di pubblica utilità 9. La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi: 1° per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa; 2° quando per la esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, a termini dell'art. 77 della presente legge. Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il parere del Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità. 10. Per le opere provinciali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici quando i progetti d'arte devono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal Prefetto. é fatta altresì dal Prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dell'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a Comuni od a consorzi, e per la costruzione o sistemazione dei cimiteri, dopo di che il progetto delle opere sia stato approvato dall'Autorità competente. La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatte obbligatorie per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037. 11. é fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministro della guerra o della marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari. 12. Fuori dei casi preveduti dagli artt. 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro pei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato.
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13. Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. L'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge. 14. Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti. 15. Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi. Capo III - Della designazione dei beni da espropriarsi 16. Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promosse dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria. Per l'eseguimento delle operazioni a cui dovranno procedere gl'ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli artt. 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del Prefetto. 17. Approvato dall'Autorità competente il piano di esecuzione, il Prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'Ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso deve annunziarsi dai Sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti Comuni. Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della Provincia. 18. Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della presente legge. 19. Il Prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguìti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua. Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguìti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il Consiglio di prefettura. Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il Prefetto, udito l'avviso dell'Ingegnere capo del Genio civile e del Consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le respinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato: negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'Autorità da cui fu impartita l'approvazione. 20. Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il Prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti. 21. Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al 12
disposto dall'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione. La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, a termini dell'art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli artt. 17 e 18. In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si dichiara la pubblica utilità dell'opera. 22. Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta. La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto. 23. A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione, qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole. Capo IV - Dell'indennità e del modo di determinarla 24. Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla designazione sommaria dei beni da espropriazioni, sia indicato il prezzo che egli offre per la loro espropriazione. Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo stabiliti dall'art. 17 della presente legge. Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la dichiarazione di pubblica utilità. 25. Affinché la somma offerta dagli esproprianti si possa considerare accettata dai proprietari, è necessario che essi ne abbiano fatta espressa dichiarazione in iscritto. Deve questa consegnarsi al Sindaco del luogo in cui trovansi i beni soggetti ad espropriazione nel termine indicato dall'art. 18. L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate. 26. Prima della scadenza del termine indicato nell'art. 18 i proprietari interessati ed il promovente l'espropriazione, o le persone da essi delegate, possono presentarsi avanti il Sindaco, il quale coll'assistenza della Giunta, ove occorra, procurerà che venga amichevolmente stabilito fra le parti l'ammontare delle indennità. 27. L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione. Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo. Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli artt. 52, 53, 54, 55 e 56. 28. L'accettazione della indennità offerta dall'espropriante e gli accordi amichevoli che siansi conchiusi fra questo ed i proprietari od enfiteuti dei beni da espropriarsi, prima che sia approvato il piano di esecuzione, si considereranno dipendenti dalla condizione che il piano venendo approvato, i beni ceduti siano compresi nella espropriazione. 29. Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni da occuparsi. 30. Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile
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espropriato dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando nell'atto di accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi; dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel termine all'uopo stabilito. Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare della indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52. In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione. 31. Il Prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del Tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi. 32. Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal Prefetto. Con lo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione. 33. Sulla richiesta del Prefetto i beni da espropriarsi potranno essere divisi in distinte serie, ed il Tribunale potrà stabilire un termine per ciascuna serie e nominare periti per ciascuna di esse. 34. La perizia indicata nei due articoli precedenti avrà gli effetti di una perizia giudiziale, e potrà essere impugnata soltanto nelle forme e nei modi preveduti da questa legge, ed in difetto dal codice di procedura civile. 35. Nessuna opposizione contro il decreto di nomina dei periti potrà impedirne ed arrestarne le operazioni, salvo il diritto di oppugnarle in separato giudizio dopo la espropriazione, a norma dell'art. 51. 36. Non è necessario che le parti interessate siano citate per intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà. La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si proceda alla stima. 37. Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia sono a carico dell'espropriante. Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termine dell'art. 24. Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo. 38. Le perizie saranno eseguite, e le relazioni compilate giusta le norme tracciate dalle leggi generali di procedura. 39. Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita. 40. Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto
l'immobile avanti l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione. 41. Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se fosse calcolata a norma dell'articolo precedente. Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un quarto della indennità che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39, sempreché il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto del giusto prezzo dell'intero immobile. L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono, pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata, a norma dell'art. 40. In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini dell'articolo 40. 42. L'aumento di valore che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità sarebbe derivata alla parte del fondo compresa nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario. 43. Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi eseguite nello scopo di conseguire, un'indennità maggiore, salvo il diritto al proprietario di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati fra quelli da espropriare. 44. Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare aumento di spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro. 45. Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o serviente. Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia. 46. é dovuta una indennità ai proprietari dei fondi, i quali dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità vengano gravati di servitù, o vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto. 47. La privazione d'un utile, al quale il proprietario non avesse diritto, non può mai essere tenuta a calcolo nel determinare l'indennità. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle servitù stabilite da leggi speciali. Capo V - Dell'espropriazione Sezione I - Decreto che pronuncia l'espropriazione e l'occupazione dei beni; suoi effetti rispetto al proprietario espropriato 48. Il pretore o di tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'art. 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 30. In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato
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pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni. 49. Il deposito dell'indennità si considera fatto per conto dei proprietari espropriati. Essi hanno diritto di esigere che la somma depositata o da depositarsi sia impiegata in titoli del debito pubblico. 50. La proprietà dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità passa nell'espropriante dalla data di decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione. 51. Il decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione deve, a cura dello espropriante, essere notificato a forma delle citazioni ai proprietari espropriati. Ognuno di essi, nei trenta giorni successivi alla notificazione suddetta, può proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al Prefetto, quanto all'espropriante. Trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo dinanzi ai Tribunali contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvi gli effetti dell'art. 54. Sezione II - Effetti dell'espropriazione riguardo ai terzi; pagamento dell'indennità 52. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diritto dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, né impedirne gli effetti. Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo rappresenta. 53. Il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti nell'Ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari. La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante. 54. Un estratto dei decreti accennati nell'articolo precedente debba essere anche inserito nel termine di cinque giorni nel giornale destinato per la pubblicazione degli avvisi giudiziari della Provincia. Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni successivi alla suddetta inserzione, e nei modi indicati all'art. 51. Scorso il suddetto termine senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà anche rispetto ad essi definitivamente stabilita nella somma depositata. 55. Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, spirati i termini per la iscrizione dei diritti reali, ove alcuno non ne esista sovra il fondo espropriato, né siasi notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo di distribuire la indennità, il Prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato od agli aventi diritto. 56. Esistendo vincoli reali sul fondo espropriato od opposizioni al pagamento, o non essendosi le parti accordate sul modo di distribuire le indennità, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a termine delle leggi civili. Quando per altro le indennità non eccedono la somma di 1000 lire, potranno essere pagate al proprietario, salvi i diritti dei terzi, nei modi che saranno prescritti dal regolamento di che all'art. 5 della presente legge. Capo VI - Disposizioni circa i beni soggetti ad espropriazione di spettanza dei minori, interdetti, assenti, corpi morali ed altrettali persone 14
57. Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione, trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo dovuta. 58. I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime, accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purché tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati dal Tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il Pubblico Ministero. Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Province od allo Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le transazioni. Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti nominati dal Tribunale a termini dell'art. 32. 59. Le somme depositate per indennità di beni espropriati spettanti a minori, a corpi morali e ad altre persone che non hanno la libera disponibilità dei loro beni, non possono essere esatte dai tutori e dagli altri amministratori, salvo ne sia fatto investimento e siensi osservate le formalità prescritte dalle leggi civili. Non è necessaria alcuna autorizzazione per la conversione delle suddette somme in titoli del debito pubblico a termini dell'art. 49. Capo VII - Del diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nell'esecuzione delle opere di pubblica utilità 60. Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione. Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma degli artt. 32 e 33. 61. Un avviso pubblicato nel modo prescritto dall'art. 17 deve indicare i beni che, non dovendo più servire all'eseguimento dell'opera pubblica, sono in condizione di essere rivenduti. Nei tre mesi successivi a questa pubblicazione i precedenti proprietari o gli aventi ragione da essi che intendano riacquistare la proprietà dei suddetti fondi, debbono farne espressa dichiarazione da notificarsi per atto d'usciere all'espropriante: nel mese successivo poi alla fissazione del prezzo debbono effettuarne il pagamento: il tutto sotto pena di decadere dalla preferenza che la legge loro accorda. Ove l'avviso anzidetto non venga pubblicato, potranno i proprietari o gli aventi ragione da essi rivolgersi al Prefetto, perché con suo decreto dichiari che i beni più non servono all'opera pubblica. 62. Le disposizioni dei due precedenti articoli non sono applicabili alle frazioni dei fondi che sono state dall'espropriante acquistate sulla richiesta del proprietario in forza dell'art. 23, e che rimangono disponibili dopo l'esecuzione dei lavori. Qualora l'intero fondo non fosse stato occupato per l'esecuzione dell'opera pubblica, sarà sempre applicabile il disposto dell'art. 60. 63. Fatta l'espropriazione, se l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati potranno domandare che sia dall'Autorità giudiziaria competente pronunciata la decadenza dell'ottenuta dichiarazione di pubblica utilità, e sieno loro
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restituiti i beni espropriati, mediante il pagamento del prezzo che sarà determinato nel modo indicato dall'art. 60 della presente legge. TITOLO II Disposizioni particolari Capo I - Delle occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia e per altri usi necessari all'esecuzione delle opere pubbliche 64. Gl'intraprenditori ed esecutori di un'opera dichiarata di pubblica utilità possono occupare temporaneamente i beni privati per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle, per farvi deposito di materiali, per stabilire magazzini ed officine, per praticarvi passaggi provvisori, per aprire canali di diversione delle acque e per altri usi necessari all'esecuzione dell'opera stessa. Per estrarre pietre, ghiaia, sabbia, terra o zolle non potranno occuparsi i terreni chiusi da muro. I materiali raccolti dal proprietario per suo uso, anche in terreni non chiusi da muro, non potranno essere espropriati, se non nei casi preveduti dall'art. 71. 65. La domanda deve essere dagl'intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al Prefetto della Provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta. Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata. 66. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione. 67. Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del Sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia. 68. Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi. L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze. 69. Il Prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il Prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea. Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'Autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51. 70. Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni. Capo II - Delle occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza. 71. Nei casi di rottura di argini, di rovesciamenti di ponti per impeto delle acque, e negli altri casi di forza maggiore o di assoluta urgenza, i Prefetti ed i Sottoprefetti, previa la compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occuparsi, possono ordinare la occupazione temporanea dei beni immobili che occorressero alla esecuzione delle opere all'uopo necessarie. Si procederà colle stesse norme nel
caso di lavori di questa natura dichiarati urgenti e indifferibili dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se poi l'urgenza, di che nella prima parte di questo articolo, fosse tale da non consentire nemmeno l'indugio richiesto per fare avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed attenderne il provvedimento, il sindaco può autorizzare la occupazione temporanea dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori sopraindicati, con obbligo però di partecipare immediatamente al Prefetto o Sottoprefetto da concessa autorizzazione. 72. Il Prefetto col decreto che autorizza l'occupazione o con decreto successivo stabilisce provvisoriamente l'indennità da corrispondersi ai proprietari dei beni occupati. Questa indennità è offerta ai suddetti proprietari, e se è accettata, vien tosto soddisfatta. Qualora la medesima non sia accettata, il Prefetto ne ordina il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari per essere poi determinata giudizialmente. In quanto al modo ed ai termini per far l'offerta e l'accettazione e per proporre i richiami avanti il Tribunale competente, come pure per determinare l'ammontare dell'indennità, si debbono osservare le disposizioni degli artt. 24 e seguenti. 73. Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti dal giorno in cui ebbero luogo. Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di che agli artt. 16 e seguenti della presente legge. Capo III - Delle espropriazioni per opere militari 74. Emanato il decreto reale di cui all'art. 11, il Ministro della guerra o della marina con suo decreto designa, per l'esecuzione di fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che per tal causa debbono essere espropriate. I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, né contro il decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa. 75. L'Ufficiale incaricato della direzione dei lavori forma l'elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi, e dell'indennità offerta dall'Amministrazione militare, e trasmette tale elenco al Prefetto per la sua pubblicazione nei Comuni in cui sono situati i suddetti beni. Sono nel resto applicabili le disposizioni contenute nei capi 4°, 5°, 6° e 7° del titolo primo della presente legge. 76. In caso di assoluta urgenza l'Autorità militare che ha il comando locale, previa la compilazione dello stato di consistenza, può ordinare l'occupazione immediata dei beni necessari all'esecuzione delle opere militari. Essa ha le facoltà attribuite al Prefetto dal capo 2° del titolo secondo della presente legge, e può applicare le altre disposizioni ivi contenute circa le espropriazioni d'urgenza. Capo IV - Delle espropriazioni con obbligo di contributo 77. Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti. 78. Il contributo per ciascun proprietario deve essere uguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità. Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno, contemporaneamente all'imposta prediale. 79. Nel computo del maggior valore deve dedursene quella parte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione. 80. Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39.
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81. Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica. Quest'ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali. 82. Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s'intraprendessero per conto delle Province, dei Comuni o dei consorzi. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi obbligatori. Capo V - Dell'espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale 83. Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Province e dai Comuni in via di espropriazione per causa di pubblica utilità. 84. All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità richieste dagli artt. 4 e 5, e la speciale notificazione della proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall'art. 12 sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione. 85. L'indennità a pagarsi è stabilita amichevolmente, o nel modo indicato dagli artt. 31 e seguenti della presente legge. Capo VI - Dei piani regolatori edilizi 86. I Comuni, in cui trovasi riunita una popolazione di diecimila abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità ed alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifizi, per raggiungere l'intento. 87. I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a cura del Sindaco, a norma degli artt. 17 e 18, ed essere adottati dal Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero presentate. Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni, la Deputazione Provinciale è chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni. I piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed anche il Consiglio provinciale di sanità, ove occorra. Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore d'anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano. 88. Il decreto di approvazione del piano deve essere a cura del Sindaco pubblicato e notificato entro un mese nella forma delle citazioni a ciascun proprietario dei beni in esso piano compresi. 89. Diventato definitivo il piano, dal giorno della sua pubblicazione i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo far nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, sia per volontà loro, sia per necessità, debbono uniformarsi alle norme tracciate nel piano. 90. I lavori fatti in contravvenzione all'articolo precedente saranno distrutti, ed il proprietario condannato alla multa estensibile a lire 1.000. 91. L'area degli edifizi ed i terreni sui quali è proibito di edificare, come l'area pubblica sulla quale devonsi estendere le fabbricazioni dei privati, non cessano dall'appartenere al rispettivo proprietario, finché non sia eseguito il deposito od il pagamento delle indennità determinate a seconda degli artt. 39 e 40. 92. L'approvazione del piano regolatore equivale ad una dichiarazione di pubblica utilità, e potrà dar luogo alle espropriazioni delle proprietà nel medesimo comprese, osservate le prescrizioni della presente legge. 16
Capo VII - Dei piani di ampliamento 93. I Comuni pei quali sia dimostrata la attuale necessità di estendere l'abitato, potranno adottare un piano regolatore di ampliamento in cui siano tracciate le norme da osservarsi nella edificazione di nuovi edifizi, a fine di provvedere alla salubrità dell'abitato, ed alla più sicura, comoda e decorosa sua disposizione. A questi piani sono applicabili le disposizioni del precedente capo. 94. Se per la esecuzione del piano di ampliamento il Comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche, i proprietari saranno obbligati a cedere il terreno necessario, senz'altra formalità. Il relativo compenso sarà determinato secondo gli artt. 39, 40 e 41, salvi quei concorsi nelle opere di sistemazione e di conservazione delle vie che dai regolamenti locali fossero per questo caso speciale imposti. TITOLO III Disposizioni finali e transitorie 95. Gli atti di vendita, di quietanza ed altri, relativi all'acquisto dei beni soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità, possono estendersi a forma di processo verbale, nel quale potranno comprendersi parecchie cessioni od atti. 96. Le notificazioni prescritte dalla presente legge, le quali non sia espressamente stabilito doversi fare a modo delle citazioni, possono eseguirsi da messi comunali, o da altri agenti amministrativi. 97. Nelle Province del Regno, nelle quali non è dalle leggi civili stabilita la trascrizione del titolo per liberare le proprietà dai privilegi e dalle ipoteche, basta per l'esecuzione del disposto dall'art. 53 si adempiano le formalità corrispondenti che siano prescritte dalle leggi civili in dette Province vigenti. 98. Le attribuzioni date colla presente legge al Prefetto eccettuate quella di dichiarare la pubblica utilità e le altre per le quali si richiede il previo avviso del Consiglio di Prefettura, possono essere delegate ai Sottoprefetti del circondario in cui sono posti i beni soggetti all'espropriazione. 99. Le opere che all'epoca della pubblicazione della presente legge già sono ordinate da una legge speciale, o per le quali si fecero stanziamenti nei bilanci dello Stato a tutto l'esercizio 1865, o che furono riconosciute di pubblica utilità, a norma delle leggi precedenti, si considerano di pubblica utilità; la dichiarazione di pubblica utilità sarà però espressamente fatta o rinnovata senz'altra formalità nel decreto che approva i progetti per la loro esecuzione. 100. Per gli atti delle espropriazioni in corso, al tempo in cui avrà esecuzione la presente legge, saranno applicabili le leggi e disposizioni che nelle diverse Province del Regno erano in vigore. Per quanto però riguarda la fissazione delle indennità nei casi preveduti dagli artt. 39, 40 e 41, ed ogni altra operazione posteriore che debba aver luogo in forza della presente legge, sarà osservato tutto ciò che è prescritto dalla medesima. 101. La presente legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo abrogate tutte le leggi, regolamenti, e disposizioni che ora reggono l'espropriazione per causa di pubblica utilità nelle diverse Province del Regno.
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LEGGE 15 GENNAIO 1885, N. 2892 RISANAMENTO DELLA CITTA' DI NAPOLI Stralcio Art. 1 Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie al risanamento della città di Napoli, giusta il piano che, in seguito a proposta del municipio, sarà approvato per regio decreto. La proposta del municipio sarà fatta nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge. Il governo del Re approverà il piano fra tre mesi dalla stessa data. Artt. 2 - 11 - omissis Art. 12 Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge. Art. 13 Nel piano, di cui all'art.1, sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade che il municipio potrà espropriare per la pubblica utilità. I termini stabiliti dalla legge 25-6-1865, n. 2359, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge. L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati. I periti non dovranno, nella stima per l'indennità tener conto dei miglioramenti e delle spese fatte dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento. Art. 14 Sarà esente per cinque anni dall'imposta sui fabbricati il maggiore valore locativo derivante dai miglioramenti e restauri per ragione di igiene Art. 15 Per la costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento di cui all'art.1, gli istituti di credito fondiario potranno far prestiti fino al montare di tre quinti del valore dell'immobile, compreso il terreno sul quale questo sarà costruito risultante da perizia giurata, redatta da tre ingegneri. Il mutuatario dovrà dare prima ipoteca sull'area, nonché sopra lo stabile che si obbliga di costruire. Una prima anticipazione del mutuo, non maggiore del decimo, potrà essere fatta alla firma del contratto. I pagamenti successivi potranno farsi a misura che l'edificio progredirà, in guisa che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite. Il rimborso della somma totale mutuata potrà essere fatto fra 50 anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui la casa verrà dichiarata abitabile. Gli interessi non pagati dal giorno del mutuo a quello in cui comincerà il ricorso, daranno aumentati sulle rate di ammortamento e d'interesse proporzionalmente di anno in anno sino alla totale estinzione del prestito. Gli istituti di credito fondiario potranno anche fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti. Queste disposizioni avranno effetto soltanto per un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge. In tutto il di più saranno applicate le leggi relative al credito fondiario.
Art. 16 Il Sindaco di Napoli, potrà nel biennio dopo la promulgazione della presente legge, per ordinanza da pubblicarsi nei modi legali, emanare tutti i provvedimenti necessari: a) per chiusura o risanamento di case insalubri; b) per soppressione di pozzi o cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini; c) per rimozione di cause di insalubrità dalle acque o dalle abitazioni; d) per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case, o per obbligo a costruirli; e) per obbligo al proprietario, il cui immobile manchi di acqua potabile, di fornirsene in determinato tempo; f) per obbligo al proprietario di non impedire al condominio o all'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua; g) per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato; h) per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori. Art. 17 E' istituita una giunta speciale di sanità per la città di Napoli che durerà due anni e un mese. Questa giunta sarà nominata con decreto reale, e sarà composta da un magistrato di corte di appello che la presiederà, da un membro del consiglio d'ordine degli avvocati, da un funzionario dell'ordine amministrativo, da un ingegnere del genio civile governativo, da un medico e da un chimico. A questi il Consiglio provinciale aggiungerà un consigliere. Gli interessati potranno, nel termine di quindici giorni dalla notificazione fare opposizioni alle ordinanze del Sindaco, di cui all'articolo precedente. La giunta speciale, nel termine di quindici giorni, pronunzierà decisione definitiva, dopo aver invitato gli interessati a fare le loro deduzioni. Le ordinanze del sindaco e le decisioni della giunta non saranno suscettive di verun altro mezzo di impugnazione in via amministrativa o giudiziaria. Sarà pubblicato per decreto reale il regolamento che determinerà la procedura da serbarsi dalla giunta medesima per l'esercizio della sua giurisdizione. Art. 18 Ai comuni che ne faranno richiesta, nel termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno essere estese per regio decreto, udito il Consiglio di Stato, tutte o parte delle disposizioni contenute negli artt. 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le condizioni d'insalubrità delle abitazioni o della fognatura e delle acque ne facessero manifesto il bisogno. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere necessarie al risanamento. Lo stesso regio decreto conterrà la dichiarazione di pubblica utilità per le opere approvate. A comporre la giunta di cui all'art.17 potrà essere chiamato un giudice di tribunale od il pretore nei comuni che non sono sede di Corte di Appello Art. 19 Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno determinati i valori da eseguirsi d'urgenza e sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.
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LEGGE 17 agosto 1942 n. 1150 Legge urbanistica.
TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, e dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001) TITOLO I ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI Art. 1 Disciplina della attività urbanistica e suoi scopi L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presentelegge. Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all’urbanesimo. Art. 2 Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici (soppresso dall’art. 53, lett. a), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112) [Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l’organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.] Art. 3 Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanisti del Genio civile. Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l’attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione. TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO III PIANI REGOLATORI COMUNALI Sezione I. - Piani regolatori generali
CAPO I MODI DI ATTUAZIONE Art. 4 Piani regolatori e norme sull’attività costruttiva La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti. CAPO II PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO Art. 5 Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento Allo scopo di orientare o coordinare l’attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano. Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente: a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge; b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza; 18
c) alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma. I piani, elaborati d’intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro dei Trasporti e dell’aviazione civile quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale. Il. decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all’attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell’ambito del piano medesimo. Art. 6 Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto (Reale) previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge. I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.
Art. 7 Contenuto del piano generale (sostituito dall’art. 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187) Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente: 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; 2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale; 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 6) le norme per l’attuazione del piano. Art. 8 Formazione del piano regolatore generale (modificato dall’art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 765) 1. I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità
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dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria . 2. La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l’interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 3. Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge. 4 . I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l’approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale. 5. Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. 6. Decorso quest’ultimo termine il prefetto, d’intesa con il provvedimento regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l’adozione del piano regolatore generale o per ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici. 7. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest’ultimo provvede ad adottare le proprie determtinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti. 8. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d’ufficio del piano, il prefetto promuove d’intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l’iscrizione d’ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale. 9. Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici. Art. 9 Pubblicazione del progetto di piano generale. Osservazioni Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segretaria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate. Art. 10 Approvazione del piano generale (modificato dall’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e dall’art. 1 della legge 1 giugno 1971, n. 291) 1. Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 1-bis. Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e 19
sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell’articolo 6, secondo comma; b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 41 quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge. 1-ter. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministero della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico. 1-quater. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. 1-quinquies. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie. 2. Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento. 3. Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà concederla, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo. 3-bis. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall’ultimo comma dell’articolo 41-quinquies e dall’articolo 41-septies della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso . 4. La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l’approvazione del piano originario. Art. 11 Durata ed effetti del piano generale (modificato dall’art. 4 della legge 6 agosto 1967, n. 765) Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato. I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano. Art. 12 Piani regolatori generali intercomunali Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l’assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle
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amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale. In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina: a) l’estensione del piano intercomunale da formare; b) quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa. Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all’articolo 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato. Deve inoltre essere comunicato ai sindaci degli stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione. Compiuta l’ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall’articolo 10 per l’approvazione del piano generale comunale. SEZIONE 2ª. - Piani regolatori particolareggiati Art. 13 Contenuto dei piani particolareggiati Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati: le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze; gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia; le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano; gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare; la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30. Art. 14 Compilazione dei piani particolareggiati I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal consiglio comunale con apposita deliberazione. È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone. Contro il decreto del prefetto il sindaco può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici. Art. 15 Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni. I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate. Art. 16 Approvazione dei piani particolareggiati (modificato dall’art. 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765) 1. I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore 20
regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni. 2. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l’interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l’approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni. 2-bis. I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. 2-ter. Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall’avvenuta comunicazione del piano particolareggiato di esecuzione. 3. Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato, dovrà essere attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni. 3-bis. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche che siano conseguenti all’accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettere b), c), d) del precedente articolo 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della zona. 3-ter. Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l’approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici. 3-quater. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni. 4. L’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste. 5. Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall’annuncio dell’avvenuto deposito. 6. Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura. Art. 17 Validità dei piani particolareggiati
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Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell’articolo 14. SEZIONE 3ª. - Norme per l’attuazione dei piani regolatori comunali Art. 18 Espropriabilità delle aree urbane (modificato dall’art. 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865) 1. In conseguenza dell’approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l’ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di espropriare entro le zone di espansione dell’aggregato urbano di cui al n. 2 dell’articolo 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio. Art. 19 Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate (abrogato dall’art. 26, comma 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865) Art. 20 Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva Per l’esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d’immobili appartenenti a privati, il sindaco ingiunge ai proprietari di eseguire i lavori entro un congruo termine. Decorso tale termine il sindaco diffiderà i proprietari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all’espropriazione. Tanto l’ingiunzione quanto l’atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma devono essere trascritti all’ufficio dei registri immobiliari. Art. 21 Attribuzione ai privati di aree già pubbliche Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area. Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l’immobile al quale debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare la propria volontà il termine che gli sarà prefisso con ordinanza del sindaco nei modi che saranno stabiliti nel regolamento. Art. 22 Rettifica di confini Il sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili esistenti in un determinato comprensorio, l’invito a mettersi d’accordo per una modificazione dei confini fra le diverse 21
proprietà, quando ciò sia necessario per l’attuazione del piano regolatore. Decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree. Art. 23 Comparti edificatori Indipedentemente dalla facoltà prevista dall’articolo precedente il Comune può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni. Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell’atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell’area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica il Comune procederà all’espropriazione del comparto. Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all’aumento di valore derivante dall’approvazione del piano regolatore. In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all’assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati. Art. 24 Aree private destinate alla formazione di vie e piazze Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15. Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell’area latistante sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria. Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell’indennità di esproprio rimborsata, il Comune dovrà restituire la differenza.
Art. 25 Vincolo su aree sistemate a giardini privati
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Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell’inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un’indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona. Art. 26 Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore (sostituito dall’art. 6 della legge 6 agosto 1967, n. 765) Quando siano eseguite, senza la concessione edilizia di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all’uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell’entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest’ultima data. I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell’ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell’impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all’amministrazione comunale. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni e per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia. I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell’albo pretorio del Comune. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori. Le spese relative all’esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e 22
comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia. Art. 27 (Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.) Art. 28 Lottizzazione di aree (modificato dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765) Prima dell’approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all’articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza. L’autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l’interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nulla osta all’autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale,
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approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell’entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d’ufficio. Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’Autorità comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l’accettino. Ove manchi tale accettazione, il potestà ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree. Art. 29 Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono. A tal scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente i progetti al Ministero dei lavori pubblici. Art. 30 Approvazione del piano finanziario (sostituito dall’art. 9 della legge 6 agosto 1967, n. 765) Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell’articolo 18, ed i piani particolareggiati previsti dall’articolo 13 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano. CAPO IV NORME REGOLATRICI DELL’ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA Art. 31 (Abrogato dall’art. 136 comma 1 lett. a del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.) Art. 32 Attribuzione del potestà per la vigilanza sulle costruzioni Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel terrritorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d’ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare. Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette norme, 23
prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l’ordinanza di sospensione il Sindaco può, previo diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali. Quando l’innosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali il Sindaco ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29. Art. 33 (Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.) Art. 34 Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore (sostituito dall’art. 37 della L.R. 19/72) I comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale dovranno dotarsi di un programma di fabbricazione che disciplini tutto il territorio comunale prevedendo la divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 3519, con la precisazione dei tipi edilizi da adottarsi per ciascuna zona e con l’indicazione degli spazi riservati alle attrezzature scolastiche, sanitarie, al verde pubblico, ai parcheggi e a sedi stradali. L’efficacia dei vincoli da apporre sulla proprietà privata è fissata in cinque anni dalla data di approvazione del programma di fabbricazione . Art. 35 Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge (modificato dall’art. 11 della legge 6 agosto 1967, n. 765) I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui il regolamento edilizio e l’annesso programma di fabbricazione redatti dal Comune, ovvero d’ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.
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Nel caso di compilazione d’ufficio, il prefetto promuove d’intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d’ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione. Art. 36 Approvazione dei regolamenti edilizi comunali (sostituito dall’art 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765) I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’interno e per la pubblica istruzione può disporre l’approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell’articolo 10. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l’approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione. TITOLO III DETERMINAZIONE ESPROPRIAZIONE
DELL’INDENNITÀ
DI
Art. 37 Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità Per le espropriazioni dipendenti dall’attuazione dei piani regolatori approvati in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti. Art. 38 Valutazione dell’indennità per le aree urbane espropriabili Per la determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree di cui all’articolo 18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all’approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione. Art. 39 Lavori di miglioramento eseguiti dopo l’approvazione del piano particolareggiato Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell’immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalità stabilite dal 24
regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell’immobile e per accertare esigenze dell’igiene e della incolumità pubblica. Art. 40 Oneri e vincoli non indennizzabili (modificato dall’art. 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187) Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento edilizio delle nuove costruzioni. Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù. TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE Art. 41 Sanzioni penali (sostituito dall’art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765) Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica: a) l’ammenda fino a lire 1.000.000 per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell’art. 32 primo comma; b) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell’art. 28. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Ufficio tecnico erariale. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma. Art. 41-bis (aggiunto dall’art. 14 della legge 6 agosto 1967, n. 765) I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i provvedimenti amministrativi del caso. Art. 41-ter (Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.) Art. 41-quater (Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. a-b del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.) Art. 41-quinquies
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(Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. b del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.) i commi 1-2-34-5-7 6. Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. 8. in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. 9. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con quello dell’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima. Art. 41-sexies (aggiunto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e sostituito dall’art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122) Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Art. 41-septies (aggiunto dall’art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765) Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del ministro per i lavori pubblici di concerto con i ministri per i trasporti e per l’interno, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le stade vicinali e di bonifica. Fino all’emnazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietatto costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque. Art. 41-octies (aggiunto dall’art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765) Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata. Art. 42 Validità dei piani regolatori precedentemente 25
approvati Il termine assegnato per l’attuazione dei piani regolatori, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitato a dieci anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo. Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo le norme della presente legge. Art. 43 Servizi tecnici comunali o consorziali Entro un decennio dall’entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni. Art. 44 Norme integrative e di esecuzione della legge Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1962, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie. Art. 45 1. ---------------2. Sono abrogate le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge e con essa incompatibili. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di oseervarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1942-XX.
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LEGGE 18 APRILE 1962, N.167
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30-4-1962, n.111) DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE. Modificata ed integrata, tra virgolette, ai sensi della: LEGGE 21 luglio 1965, n.904 (G.U. 21-7-1965, n.190) LEGGE 22 ottobre 1971, n.865 (G.U. 30-10-1971, n.276) LEGGE 17 febbraio 1992, n.179 (G.U. 29-2-1992, n.50 - suppl.)
Art.1. 1. I comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. 2. Tutti gli altri comuni possono procedere, con deliberazione del consiglio comunale, alla formazione del piano. 3. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con suo decreto, disporre la formazione del piano nei comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità, e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni: a) che siano limitrofi ai comuni di cui al primo comma; b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti; c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno e turismo; d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica, superiore a 1,5; e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario; f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8%. 4. "Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge". 5. "La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili" (così sostituito da L.22-10-1971, n.865). Art.2. 1. Qualora nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla data d'entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'art.1, comma 3, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, il comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano. 2. Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i centottanta giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi trenta giorni a conoscenza del consiglio comunale.
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano>> (così sostituito da L. 22-10-1971, n.865). 4. Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore. 5. "Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'art.34 della legge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'art.8 della presente legge". 6. "I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore" (così sostituito da L. 22-10-1971, n.865). Art.4. 1. Il piano deve contenere i seguenti elementi: a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati a opere e impianti d'interesse pubblico, nonché a edifici pubblici o di culto; b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici; c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva a integrare le finalità delle opere stesse e a soddisfare prevedibili esigenze future. Art.5. 1. Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati: le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare; 2) planimetria in scala non inferiore a 1: 2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'art.4; 3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano; 4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano; 5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
Art.3. 1. <<L'estensione delle zone da includere nei piani è Art.6. determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere 1. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a parte del consiglio comunale, il piano deve essere soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci periodo considerato>> (così sostituito da L. 22-10-1971, giorni successivi. n.865). 2. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al 2. Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte pubblico mediante avviso da affiggere all'albo del comune e nelle zone destinate a edilizia residenziale nei piani da inserire nel foglio annunzi legali della provincia, nonché regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione mediante manifesti. dell'aggregato urbano. 3. Entro venti giorni dalla data d'inserzione nel foglio 3. <<Possono essere comprese nei piani anche le aree annunzi legali, gli interessati possono presentare al comune sulle quali insistono immobili la cui demolizione o le proprie opposizioni. trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie 26 L 167/62
4. Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette amministrazioni. 5. Le amministrazioni predette devono trasmettere al comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
Art.10. (così sostituito dall'art.35 della legge 22-10-1971, n.865) 2. "Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18-4-1962, n.167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. 3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. 4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. 5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni sessanta e non superiore ad anni novantanove. 6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa. 7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. 8. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario. 9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. 10. I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. 11. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non superiore al 40%, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani, sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i soci delle cooperative abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e
Art.7. 1. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all'ultimo comma del precedente art.6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del consiglio comunale sulle osservazioni e opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche. Art.8. 1. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. 2. Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma precedente, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici. 3. Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni. 4. Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico. 5. Dell'eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale. 6. "Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'art.17 della legge 6-8-1967, n.765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art.3 della legge 9-6-1947, n.530" (così aggiunto da L.22-10-1971, n.865). Art.9. 1. I piani approvati ai sensi del precedente art.8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17-8-1942, n.1150. 2. Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per non oltre due anni. 3. L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti. 4. L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'art.8 della legge 9-81954, n.645. 5. Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al comma 1 dell'art.1. L 167/62
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popolari. 12. Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile. 13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico la quale deve prevedere: a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. 14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. 15. 16. 17. 18. 19. Commi abrogati dall'art.23 della legge 17-2-1992, n.179. 20. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art.17 del D.P.R. 17-1-1959, n.2." 21. "Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti" (comma aggiunto dall'art.23 della legge 17-2-1992, n.179).
2. Nel caso di piano comunale, l'elenco è compilato da una commissione presieduta dal sindaco e composta: a) di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza; b) del capo dell'ufficio comunale; c) dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile o di un suo delegato; d) del presidente dell'istituto autonomo provinciale per le case popolari o di un suo delegato; e) di un rappresentante dell'INA-Casa. 3. Nel caso di piano consorziale, la composizione della commissione rimane invariata, per quanto riguarda le lettere c), d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e b) si ripetono per ciascun comune, aderente al consorzio. Il presidente di questo presiede la commissione. 4. Potranno essere sentiti gli enti indicati nell'art.10. Artt.12. 13. 14. 15. 16 17. 18. Si omettono perché abrogati dall'art.39, L. 22-10-1971, n.865. Art.19. 1. I comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, "utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie" (così modificato dall'art.40, L.22-10-1971, n.865). Art.20. 1. Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti di acquisto o di espropriazione di cui agli artt.13 e 14 della presente legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono ridotte al quarto. 2. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. 3. Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo.
Art.11. (disposizioni ora sostituite da quelle dell'art.38 della legge 22-10-1971, n.865) 1. Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente art.10 e per i servizi di carattere generale di cui al successivo art.19, tenendo conto delle aree già prescelte dal comune o dal consorzio per l'esecuzione del proprio programma e per l'utilizzazione, ai fini del comma 1 dell'art.10, delle aree di cui all'art.16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari, viene compilato, tenendo conto dell'esigenza del coordinato utilizzo delle aree, l'elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte degli enti stessi.
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LEGGE 6 AGOSTO 1967, n.765
(G.U.31-8-1967, n.218) MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 Art. 1. Il primo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria>>. Il quarto, quinto e sesto comma del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti: <<I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonchè alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale. Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale. Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici>>.
dello Stato; c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico-artistico. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie>>. Art. 4. L'ultimo comma dell'art. 11 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è soppresso.
Art. 5. Il primo e secondo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti: <<I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l'approvazione dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 180 giorni dalla presentazione del piano da parte dei Comuni. I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Art. 2. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica secondo comma dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, istruzione quando sono approvati con decreto del n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima Ministro per i lavori pubblici. Le eventuali osservazioni dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono del Ministero della pubblica istruzione o delle agli adempimenti relativi alla formazione del piano Soprintendente sono presentate entro novanta giorni regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si dall'avvenuta comunicazione del piano particolareggiato applicano nei loro confronti le disposizioni dell'art. 1 della di esecuzione>>. Dopo il terzo comma dello stesso art. presente legge. 16 sono inseriti i seguenti commi: <<Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le Art. 3. Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge 17 modifiche che siano conseguenti all'accoglimento di agosto 1942, n. 1150, sono inseriti i seguenti commi: osservazioni o di opposizioni ovvero siano riconosciute <<Con lo stesso decreto di approvazione possono indispensabili per assicurare: 1) la osservanza del piano essere apportate al piano, su parere del Consiglio regolatore generale; 2) il conseguimento delle finalità di superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le cui al secondo comma, lettere b), c), d) del precedente modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, art. 10; 3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano adeguati alle necessità della zona>>. <<Le modifiche di stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate adottate sentita la competente Soprintendenza o il al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio Ministro per la pubblica istruzione a seconda che comunale, nonchè quelle che siano riconosciute l'approvazione avvenga con decreto del provveditore indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma lavori pubblici. Le modifiche di cui ai precedenti commi dell'art. 6, secondo comma; b) la razionale e coordinata sono comunicate per la pubblicazione ai sensi dell'art. sistemazione delle opere e degli impianti di interesse 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le 29 L 765/1967
proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni>>. Art. 6. L'art. 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori pubblici, per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro cinque anni da quest'ultima data. I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione, nonchè al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere efficacia. I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio del Comune. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in danno dei lavori. Le spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia>>. Art. 7. L'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere annullati, ai sensi dell'art. 6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del 30
Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno. Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista, nonchè all'Amministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al primo comma. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'art. 26. Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo. Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'art. 26 sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune>>. Art. 8. Il primo e secondo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono sostituiti dai seguenti: <<Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma; di fabbricazione di cui all'art. 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonchè la competente Soprintendenza. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessario per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in
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proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio>>. Art. 9. L'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'art. 18, ed i piani particolareggiati previsti dall'art. 33 sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano>>. Art. 10. L'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco. Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco. <omissis> (1). La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza. Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia
pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione. La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia>>. (1) Comma abrogato dalla L 28.02.1985 n. 47 Art. 18 Art. 11. Il secondo comma dell'art. 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dai seguenti: <<Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche, ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione, redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale, della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione>>. Art. 12. L'art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione può disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione. Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano
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ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'art. 10. Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici. Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. Il Ministero per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione>>. Art. 13. L'art. 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è sostituito dal seguente: <<Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica: a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, primo comma; b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale. La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo Stato rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma>>. Art. 14. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art. 41 è aggiunto il seguente art. 41-bis: <<I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi del caso>>. Art. 15. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente art. 41-ter: <<Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. É fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilità o di agibilità, ovvero 32
dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente. Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa>>. Art. 16. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente art. 41-quater: <<I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357. L'autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale>>. Art. 17. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente art. 41-quinquies: <<Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio; b) gli edifici non possono comprendere più di tre piani; c) l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire. Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma. Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo dell'area di proprietà. Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all'approvazione del piano regolatore generale. Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi
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alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa. Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori. In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima>>. Art. 18. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente art. 41-sexies: <<Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione>>.
Art. 20. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto il seguente art. 41-octies: <<Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata>>. Art. 21. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle provincie di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione. Art. 22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla <<entrata in vigore della presente legge>>, il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 19. Alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente art. 41-septies: <<Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nella edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque>>.
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Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica . Titolo I - Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica artt. da 1 a 8 (omissis) Titolo II - Norme sull'esportazione per pubblica utilità (Il titolo II, articoli da 9 a 25, è stato abrogato dall'art. 58 del d.P.R. n. 327 del 2001) art. 9 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche; per il risanamento anche conservativo degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali. art. 10 1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali, sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti. 2. Il sindaco notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del Comune e da inserire nel Foglio degli Annunzi legali della Provincia. 3. Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel Foglio degli Annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale. art. 11 1. Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale (ora l'autorità locale competente - n.d.r.), con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara, ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata in base ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati. 2. Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici. (ora decreto dell'autorità locale competente - n.d.r.)
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3. Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia. 4. L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. art. 12 1. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17. 2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata. 3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti. 4. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nullaosta del prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile espropriato. 5. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. (Il quinto comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 171, nella parte in cui non prevede che l’espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire entro 60 giorni opposizione ai sensi dell'art. 19 della presente legge) 6. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni. 7. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto. art. 13 1. Il prefetto, su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 12, pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10. 2. Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza. 3. Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
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art. 14 1. Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo 13. art. 15 1. Qualora l'indennità non sia stata accettata nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui all'articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica all'espropriante. 2. L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti del secondo comma dell'articolo 10. art. 16 1. Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative. 2. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti. 3. La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all'assegnazione ad essa del personale necessario. 4. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. 5. - 6. - 7. (omissis) Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5. 8. Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato. 9. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle opere di urbanizzazione o delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni, ne deve
essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area. 10. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque altra opera o impianto pubblico. 11. L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione, a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione. art. 17 1. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo. 2. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art 16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno esproriando almeno da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 10. 3. L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'articolo 16, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti i aree comprese nei centri edificati o delimitate come centri storici. 4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle indennità di espropriazione. art. 18 1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricada o meno nei centri edificati. 2. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 3. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione. art. 19 1. Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 10-22 febbraio 1980, n. 67. 2. L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante. art. 20
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1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto dal prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. 2. L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso. 3. La Commissione di cui all'art. 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'articolo 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5. 4. Contro la determinazione dell'indennità, gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità, a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990. n. 470, nella parte in cui occorre la determinazione, ad opera della commissione, dell'indennità di occupazione per permettere agli interessati di agire in giudizio per ottenere la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene. Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 9-27 luglio 1992, n. 365, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla Corte d'Appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare con decorrenza del termine dalla notifica della citazione o dalla comunicazione pervenuta al Comune. 5. Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247. art. 21 1. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 16 e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti la corte di appello competente per territorio. 2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile. 3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua competenza e dà in concessione le aree per la realizzazione di opere o di interventi di pubblica utilità. art. 22 Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi
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di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23. artt. da 23 a 25 (omissis) Titolo III - Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847 art. 26 (omissis) art. 27 1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. 2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi, dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. 3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. 4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. 5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. 6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. (periodo così sostituito dall'articolo 49, comma 17, della legge n. 449 del 1997,). Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal C.I.P.E. 7. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. 8. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza. art. 28 (omissis) art. 29 1. L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economia e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. artt. da 30 a 34 (omissis)
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art. 35 (come modificato dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) Si veda anche l'articolo 31, commi 46 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 1. Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. 2. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. 3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio disponibile del comune o del consorzio. 4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. 5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. 6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa. 7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. 8. La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma; b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare; d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione; e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa a consentita; f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario. 9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. 10. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto
riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. (comma sostituito dall'articolo 7 della legge n. 136 del 1999) 11. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. (per l'interpretazione del presente comma si veda l'articolo 7, comma 4, della legge n. 136 del 1999) 12. I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal Comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lodi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. (comma modificato dall'articolo 7 della legge n. 136 del 1999) 13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere: a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo sulla loro costruzione; b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire; c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. 14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. 15. - 16. - 17. - 18. - 19. - (Abrogati dall'articolo 23 della legge n. 179 del 1992) 19. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2. 20. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato e delle
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regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano già esauriti. (comma aggiunto dall'articolo 23 della legge n. 179 del 1992) art. 36 (omissis) art. 37 1. (abrogato dall’art. 44, ultimo comma, legge n. 457 del 1978) 2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art. 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentra nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti. 3. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà. art. 38 1. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. 2. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni (diciotto anni in seguito alla proroga di 3 anni di cui all'articolo 51 delle legge n. 457 del 1978) dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare: a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione ; b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona; c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). 3. I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità. 4. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione.
Titolo IV - Programmi pubblici di edilizia residenziale artt. 48 e 49 (omissis) art. 50 1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nel l'ambito di detti piani. art. 51 1. Nei comuni che non dispongano dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge. 2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 3. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti, nel caso di silenzio, stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765. 4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale. 5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona. art. 52 1. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili. artt. da 53 a 71 (omissis) Titolo V - Edilizia agevolata. Agevolazioni fiscali (omissis)
artt. da 39 a 47 (omissis)
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LEGGE 27 GENNAIO 1977, N. 10 Norme in materia di edificabilità dei suoli art. 1 Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
6. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobilizzi realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 7. La regione stabilisce le forme e le modalità d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 219, nei comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti: a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile; b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico; c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà
art. 2 Piani di zona e demani comunali di aree 1. Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865. 2. Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente legge. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente: «L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato» 3. (omissis) 4. (abrogato dall'articolo 2, comma 70, della legge n. 662 del 1996).
art. 5 Determinazione degli oneri di urbanizzazione (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione: a) all’ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 2. Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma, i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765. 3. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
art. 3 Contributo per il rilascio della concessione (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. art. 4 Caratteristiche della concessione (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali. 2. Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene. 3. Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 4. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnicocostruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 5. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.
art. 6 Determinazione del costo di costruzione (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 2. Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate
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maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. 3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro desti nazione ed ubicazione. 5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione. art. 7 Edilizia convenzionata (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1 Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti il contributo di cui al precedente articolo 3 è ridotto alla sola quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8. 2. Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. 3. Fino all'approvazione da parte della regione della convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal consiglio comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8. 4. Può tener luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse. 5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario. art. 8 Convenzione-tipo (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione nonché delle spese generali comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
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2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del precedente articolo 6. 3. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree ai fini della convenzione sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente. art. 9 Concessione gratuita (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. Il contributo di cui al precedente articolo 3 non è dovuto: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta; d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari; e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. 2. Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente articolo 5 è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. 3. Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. art. 10 Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
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alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. 2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione. art. 11 Versamento del contributo afferente alla concessione. (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. La quota di contributo di cui al precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune. 2. La quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. art. 12 Destinazione dei proventi delle concessioni (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché [, nel termine massimo del 30 per cento,] a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. art. 13 Programmi pluriennali di attuazione 1. L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. 2. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge 3. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i Comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristi
che geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti. 4. Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. 5. Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle. 6. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titoli non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge. 7. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato. 8. La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate. 9. Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4. art. 14 (omissis) art. 15 (sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001) art. 16 Tutela giurisdizionale (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. I ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione viene data o negata, nonché contro la determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli articoli 15 e 18, sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'articolo 44, primo comma, del R.D 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui all'articolo 27 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642. art. 17 Sanzioni (sostituito dal capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poi dall'articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001) art. 18 Norme transitorie (omissis) art. 19 (omissis) art. 20 Norme tributarie 1. Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 2. La trascrizione prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa. art. 21 Disposizioni finali 1. Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393. 2. Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione "licenza edilizia" sostituita dall'espressione "concessione".
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LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE Artt. da 1 a 3 (omissis)
Artt. da 5 a 9 (omissis)
Art. 4. Attribuzioni delle regioni 1. Le regioni, per le finalità di cui all'art. 1, provvedono in particolare a: a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale, distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo; b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse; c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse disponibili; d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo art. 25; e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativofinanziaria delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici; f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per l'edilizia residenziale; g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti di cui alla lettera n) del precedente articolo 3, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale; h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo art. 10 la situazione di cassa riguardante la gestione del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori; i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi nonché sulla attività svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'articolo 5 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036; l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla presente legge; m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato. 2. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale. (il Comitato per l'edilizia residenziale è stato soppresso dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 112 del 1998) 42
Titolo II - Artt. da 10 a 13 (titolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284; fatte salve le previsioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136) Artt. 14 e 15 (omissis) Art. 16. Mutui agevolati 1. Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione. 2. L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato. 3. La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina. Artt. da 17 a 19 (omissis) Art. 20. Limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi 1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate: a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati: in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento; in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento; in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento; b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire 6.000.000. 2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art. 3. 3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio L 457/78
ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.
3, Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28. 4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. (il comma 4 ha sostituito gli originari commi quarto e quinto per effetto dell'articolo 14 della legge n. 179 del 1992)
Artt. da 21 a 25 (omissis) Art. 26. Edilizia rurale 1. Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente art. 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali. 2. Tali mutui, di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni. 3. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato. 4. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori di retti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonché alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.
Art. 28. Piani per il recupero del patrimonio edilizio esistente 1. I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al terzo comma del precedente articolo 27, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. 2. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, [ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62] (visto soppresso dalla legge n. 127 del 1997). 3. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al terzo comma del precedente articolo 27 ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 27. 4. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale. 5. I piani di recupero sono attuati: (il comma 5 ha sostituito gli originari commi quinto, sesto e settimo per effetto dell'art.13, comma 1, della legge n. 179 del 1992) a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dalle imprese di costruzione o dalle cooperative edilizie cui i proprie tari o i soci abbiano conferito il mandato all'esecuzione delle opere, dai condomini o loro consorzi, dai consorzi fra i primi ed i secondi, nonché dagli I.A.C.P o loro consorzi, da imprese di costruzione o loro associazioni temporanee o consorzi e da cooperative o loro consorzi; b) dai comuni, direttamente ovvero mediante apposite
Art. 27. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente 1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. 2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale [sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62] (controllo soppresso dalla legge n. 127 del 1997). L 457/78
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Art. 31. Definizione degli interventi (implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) 1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi 3. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
convenzioni con i soggetti di cui alla lettera a) nei seguenti casi: 1) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio edilizio esistente nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interesse pubblico, con interventi diretti; 2) per l'adeguamento delle urbanizzazioni; 3) per gli interventi da attuare, mediante cessione volontaria, espropriazione od occupazione temporanea, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei medesimi, o in sostituzione dei medesimi nell'ipotesi di interventi assistiti da contributo. La diffida può essere effettuata anche prima della decorrenza del termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale il piano di recupero sia stato eventualmente incluso. 6. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere all’esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute. 7. I comuni possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai proprietari singoli o riuniti in consorzio che eseguano gli interventi previsti dal piano di recupero. Art. 29. Utilizzazione dei fondi da parte dei comuni 1. Per l'attuazione dei piani di recupero da parte dei comuni, nei casi previsti dal quinto comma del precedente art. 28, viene utilizzata la quota dei fondi destinata al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della lettera c) del precedente art. 4, detratta la parte destinata alla concessione dei contributi dello Stato per i mutui agevolati. 2. La predetta quota è messa a disposizione dei comuni e può essere utilizzata, nei limiti che saranno determinati dalla regione, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie, con esclusione della costruzione di nuovi alloggi, per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dagli interventi, nonché per la redazione dei piani di recupero. Art. 30. Piani di recupero di iniziativa dei privati 1. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero. 2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. (comma inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 179 del 1992) 3. La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'art. 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. 4. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati. 5. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni, [ha riportato il visto di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62]. (visto soppresso dalla legge n. 127 del 1997) 44
Art. 32. Disposizioni particolari 1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi nei piani di recupero, approvati ai sensi del secondo comma del precedente art. 28, sono inclusi nei programmi pluriennali di attuazione previsti dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. I comuni possono includere nei predetti programmi pluriennali anche gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non compresi nei piani di recupero. 2. Nel formulare i programmi pluriennali di attuazione, i comuni sono tenuti a stimare la quota presumibile degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e valutarne la incidenza ai fini della determinazione delle nuove costruzioni previste nei programmi stessi. 3. Nei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o della presente legge, la concessione può essere subordinata alla stipula di una convenzione speciale mediante la quale i proprietari assumono, anche per i loro aventi causa, l'impegno di dare in locazione una quota delle abitazioni recuperate a soggetti appartenenti a categorie indicate dal comune, concordando il canone L 457/78
con il comune medesimo ed assicurando la priorità ai precedenti occupanti.
Art. 46. Cessione di aree dei piani di zona 1. Le aree di cui all'undicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono essere altresì cedute ad imprese di costruzione e loro consorzi. 2. Le imprese di costruzione e i loro consorzi possono effettuare l'alienazione degli alloggi costruiti sulle aree di cui al precedente comma o la costituzione su di essi di diritti reali di godimento, anche in deroga al quindicesimo comma dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trasferendosi all'avente causa dal l'impresa di costruzione gli obblighi derivanti dall'applicazione del medesimo comma. 3. Salvo i casi previsti al primo comma del precedente art. 45, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento di cui al comma precedente può avvenire esclusivamente a favore di soggetti che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi economici e popolari. 4. A tale effetto alla compravendita interviene anche il comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma del l'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria. 5. L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497. 6. Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e comuni. ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.
Artt. da 33 a 42 (omissis) Art. 43. - Caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni 1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendano abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni; b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40. 2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite : la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166; altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e metri 2,40 per i vani accessori. 3. Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti. 4. L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, ne nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici. 5. L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'art. 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 47. Norma transitoria in materia di oneri di urbanizzazione 1. Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le modalità previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono rateizzati in non più di quattro rate semestrali. 2. I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Art. 48. Disciplina degli interventi di manutenzione straordinaria (abrogato dall'articolo 136 del d.P.R. n. 380 del 2001)
Art. 44 (omissis)
Artt. 49 a 50 (omissis)
Art. 45. Trasferibilità e locazione di abitazioni realizzate nei piani di zona 1. Gli immobili realizzati senza il contributo dello Stato su aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli immobili con destinazioni non residenziali, possono essere ceduti ad enti pubblici, a società assicurative, nonché ad altri soggetti pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie. 2. In tali casi è fatto obbligo agli acquirenti di locare le abitazioni esclusivamente a soggetti aventi i requisiti prescritti dalle convenzioni ed ai canoni ivi indicati. 3. Per gli alloggi fruenti di mutuo agevolato ceduti o da cedersi a comuni o ad altri enti pubblici allo scopo di destinarli alla locazione in favore degli sfrattati, non opera anche in caso di mancato subentro nell'agevolazione la decadenza dal contributo di preammortamento.
Art. 51. Proroga dell'efficacia dei piani di zona 1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247, è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167. 2. (omissis) Artt. da 52 a 60 (omissis)
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LEGGE REGIONALE N. 71 DEL 27-12-1978 REGIONE SICILIA Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica (BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA n 57 30/12/1978)
TITOLO I FINALITA' ARTICOLO 1 Finalità Sino alla emanazione di una organica disciplina regionale, la legislazione statale e regionale in materia urbanistica si applica con le modifiche e le integrazioni della presente legge che sono dirette anche al conseguimento delle seguenti finalità : a) potenziamento del ruolo delle comunità locali nella gestione del territorio; b) crescita della conoscenza del territorio in tutti i suoi aspetti fisici, storici, sociali ed economici, da realizzare anche mediante una opportuna attività promozionale della Regione; c) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e dell’ambiente; d) piena e razionale utilizzazione delle risorse valorizzando e potenziando il patrimonio insediativo e infrastrutturale esistente, evitando immotivati usi del suolo. TITOLO II STRUMENTI URBANISTICI CAPO I Strumenti urbanistici generali ARTICOLO 2 Criteri di formazione dei piani regolatori generali Dopo l’entrata in vigore della presente legge nella formazione di nuovi piani regolatori generali e nella revisione di quelli esistenti dovranno essere dettate prescrizioni esecutive concernenti i fabbisogni residenziali pubblici, privati, turistici, produttivi e dei servizi connessi, rapportati ad un periodo di cinque anni. Le prescrizioni esecutive di cui al comma precedente, che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati di attuazione, devono uniformarsi alle indicazioni dell’art. 9 della presente legge. I comuni obbligati alla formazione dei programmi pluriennali procedono alla delimitazione delle aree d' intervento preferibilmente in armonia con le prescrizioni esecutive del piano regolatore generale. Contestualmente all’adozione del piano regolatore generale i comuni sono tenuti a deliberare il regolamento edilizio di cui all’art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell’attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative. Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate. Nei comuni dotati di piano regolatore generale, non ancora reso conforme alle prescrizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, l’edificazione nelle zone residenziali non può avvenire con indice di densità fondiaria superiore a 7 mc / mq, ove il piano non preveda prescrizioni più limitative. Nel verde agricolo, per le abitazioni, l’indice di densità fondiaria non può superare 0,03 mc / mq. Sono fatte salve le lottizzazioni già approvate e le concessioni già rilasciate. 46
Nei nuovi strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma precedente le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti a verde agricolo possono essere destinate, per non più del 40 per cento, ad insediamenti di edilizia economica e popolare secondo le disposizioni vigenti e, per la parte rimanente, ad edificazione per edilizia residenziale, con indici di densità fondiaria comunque non superiori a quelli previsti per il verde agricolo nelle destinazioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 3 Pubblicazione, osservazioni e opposizioni Il progetto di piano regolatore generale e quello di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al progetto di piano regolatore generale. In ordine ai piani particolareggiati e alle prescrizioni esecutive dei piani regolatori che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati, possono essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani e osservazioni da parte di chiunque. Sulle osservazioni ed opposizioni, che dovranno, ove necessario e possibile, essere visualizzate, a cura del comune, in apposite planimetrie di piano, il consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni medesime. Entro dieci giorni dal termine stabilito nel comma precedente il comune trasmette il piano regolatore e, nei casi previsti dalla presente legge, il piano particolareggiato unitamente agli atti deliberativi ed alle osservazioni ed opposizioni, comprese quelle che non sono state oggetto di deduzioni nei modi e nei termini previsti dal quinto comma del presente articolo, all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. ARTICOLO 4 Approvazione del piano regolatore generale Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. L’Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all’Assessorato. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge (si omette la parte finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). (Si omette il terzo comma in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
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Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente adotta proprie determinazioni. A tal fine l’Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni. Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni. L’Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo. L’Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte. Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente adotta le proprie determinazioni. Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l’edificazione è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata. Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune. Nelle more della rielaborazione totale l’edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente. Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell’abitato definita ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l’edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell’indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc / mq. Scaduti infruttuosamente i termini assegnati per la rielaborazione del piano regolatore, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva, con un commissario ad acta, in caso di rielaborazione parziale ad introdurre le modifiche, e, in caso di rielaborazione totale, provvede alla redazione del piano, alla sua adozione ed ai successivi adempimenti conseguenziali entro il termine di centottanta giorni. ARTICOLO 5 Approvazione del programma di fabbricazione Il regolamento edilizio ed il programma di fabbricazione sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro novanta giorni dalla loro presentazione all’Assessorato. Con il decreto di approvazione possono essere apportate al programma di fabbricazione le modifiche di cui all’art. 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelle necessarie per assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge, e le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni. Nel caso di richiesta di controdeduzioni o di restituzione per rielaborazione totale o parziale, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4, salvo per quanto concerne i termini, che sono ridotti a giorni sessanta per la rielaborazione parziale e a giorni novanta per la rielaborazione totale. Nelle more della rielaborazione parziale o totale l’attività edilizia si svolgerà nella osservanza delle disposizioni contenute nel precedente art. 4. Si applica altresì l’ultimo comma del predetto art. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non possono più affidare incarichi per la
formazione di programmi di fabbricazione, ma sono tenuti a formare il piano regolatore generale. ARTICOLO 6 Termine per l’adozione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del piano regolatore generale o dei piani intercomunali anche se non inclusi nel decreto interassessoriale 12 marzo 1956, n. 255 sono obbligati ad adottare il piano medesimo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. I comuni che hanno ottenuto il contributo della Regione per la formazione del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione, sono obbligati ad adottare gli stessi nel termine di quattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ove risultino inadempienti. In caso di inerzia l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede direttamente a mezzo di commissario ad acta alla adozione e ai successivi adempimenti sino all’approvazione del piano. Possono essere richieste per una sola volta proroghe motivate per un periodo non superiore a mesi tre. ARTICOLO 7 Commissione comunale edilizia Le commissioni comunali edilizie devono essere rinnovate ogni cinque anni e nella loro composizione dev' essere garantita la presenza della minoranza, mediante elezione con voto limitato. ARTICOLO 8 Varianti ai piani comprensoriali Scioglimento delle assemblee consortili Le varianti ai piani comprensoriali, che riguardino situazioni di esclusivo interesse comunale, sono adottate dal comune interessato, sono trasmesse al relativo consorzio per conoscenza, e sono approvate con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione e per l’approvazione dei piani regolatori generali. Sulle predette varianti il consorzio può presentare proprie osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. Le varianti ai piani comprensoriali devono essere preventivamente autorizzate dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del consiglio regionale dell’urbanistica. La procedura per la formazione delle varianti di cui al precedente comma è quella indicata negli articoli 2 e 3. Le varianti ai piani comprensoriali sono approvate con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, previo parere del consiglio regionale dell’urbanistica e nel rispetto delle norme di cui all’art. 4. I piani urbanistici comprensoriali, restituiti ai consorzi dall’Assessorato per rielaborazione totale o per adeguamenti e prescrizioni, non hanno più corso. I comuni interessati dai piani di cui al precedente comma sono tenuti a dotarsi di strumenti urbanistici generali in applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. Le assemblee consortili dei comprensori urbanistici di cui al sesto comma del presente articolo, sono sciolte. Le competenze tecniche per la redazione dei piani comprensoriali di cui al comma sesto del presente articolo sono corrisposte ai professionisti incaricati nell’intero ammontare, salvo i casi di rielaborazione totale per i quali nessun ulteriore compenso, oltre a quello corrisposto, è dovuto.
TITOLO II STRUMENTI URBANISTICI LRS 71/78
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Capo II Strumenti urbanistici di attuazione ARTICOLO 9 Contenuto dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione I piani particolareggiati devono indicare: a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti; b) gli spazi di sosta e di parcheggio; c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell’insediamento; d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico; e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia; f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti; g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare; h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali; i) la previsione di massima delle spese necessarie per l’attuazione del piano. I piani di lottizzazione devono contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), h), nonchè l’indicazione relativa alla suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.
(Si omette il quinto comma in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). La deliberazione consiliare con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza. Per l’assegnazione del comparto il comune procederà a mezzo gara.
ARTICOLO 12 Approvazione dei piani particolareggiati Salvo quanto stabilito dai commi settimo e seguenti del presente articolo, i piani particolareggiati di attuazione degli strumenti urbanistici generali sono approvati dai comuni, con delibera consiliare. Per l’adozione e la pubblicazione dei piani particolareggiati predetti, nonchè per l’esame delle opposizioni e delle osservazioni, si osservano i termini fissati dal precedente art. 3. I piani diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell’organo di controllo sulla deliberazione relativa alle decisioni sulle opposizioni e osservazioni. Qualora i piani particolareggiati interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario, ai fini dell’approvazione, il parere della competente soprintendenza, che deve essere emesso entro due mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine, il parere si intende espresso favorevolmente. ARTICOLO 10 Copia dei piani approvati dai comuni deve essere Definizione di isolato trasmessa all’Assessorato regionale del territorio e Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificabile dell’ambiente, che può esercitare controlli, anche a circondata dagli spazi pubblici indicati dal piano campione, sui medesimi. particolareggiato o dagli strumenti urbanistici generali. Qualora vengano riscontrate inosservanze alle disposizioni L’edificazione può avvenire secondo le prescrizioni del contenute nel presente articolo o violazioni di altre successivo art. 11. prescrizioni urbanistiche si applicano le norme di cui al successivo art. 53. ARTICOLO 11 Resta di competenza dell’Assessorato regionale del Formazione dei comparti territorio e dell’ambiente l’approvazione dei piani Nelle zone soggette ad interventi di conservazione, particolareggiati i quali: risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del a) interessino centri storici, artistici e di interesse patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti ambientale; urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei piani di b) comportino varianti agli strumenti urbanistici generali ad recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. eccezione di quelle discendenti dal rispetto delle 457, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; nella realizzazione degli interventi, nonchè una equa c) costituiscano attuazione di strumenti urbanistici generali ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari adottati dai comuni ma non ancora approvati interessati, i comuni, con delibera consiliare, possono dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente; disporre di ufficio o su richiesta dei proprietari in numero d) costituiscano attuazione di programmi di fabbricazione idoneo a costituire il consorzio, ai sensi del comma approvati dopo l’entrata in vigore della legge 6 agosto successivo, la formazione di comparti che includano uno o 1967, n. 765 e non adeguati alla legge regionale 31 marzo più edifici e/ o aree inedificate. 1972, n. 19. Formato il comparto, il sindaco deve invitare i proprietari a I piani sono approvati con decreto dell’Assessore regionale dichiarare, entro un termine fissato nell’atto di notifica, se per il territorio e l’ambiente entro quattro mesi dalla loro intendano procedere da soli, se proprietari dell’intero presentazione. comparto, o riuniti in consorzio, all’attuazione delle Con il decreto di approvazione possono essere apportate previsioni contenute nello strumento urbanistico. al piano particolareggiato le modifiche di cui all’art. 16 della A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni, e rappresentanti, in base all’imponibile catastale, la quelle necessarie per assicurare l’osservanza delle vigenti maggioranza assoluta del valore dell’intero comparto. I disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità presente legge. del comparto mediante l’espropriazione delle aree e delle Le proposte di modifica vengono portate a conoscenza del costruzioni dei proprietari non aderenti (si omette la parte comune il quale, entro il termine di trenta giorni successivi finale del presente comma in quanto impugnata, ai sensi alla data di comunicazione, adotta le proprie dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la controdeduzioni con deliberazione del consiglio comunale Regione siciliana). e le trasmette all’Assessorato regionale del territorio e Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto dell’ambiente entro dieci giorni. di notifica, il comune procederà all’espropriazione del Trascorsi infruttuosamente tali termini, l’Assessore comparto a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e provvede all’emanazione del decreto di approvazione, successive modifiche ed integrazioni. introducendo di ufficio le modifiche proposte. 48 LRS 71/78
In caso di restituzione per rielaborazione totale o parziale il comune è tenuto a provvedere nel termine, rispettivamente, di novanta e di sessanta giorni dalla data di restituzione. In sede di formazione dei piani particolareggiati possono essere introdotte varianti allo strumento urbanistico generale, dirette ad adeguare il medesimo ai limiti e ai rapporti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai comuni forniti di piani regolatori generali approvati anteriormente alla entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. ARTICOLO 13 Piani particolareggiati di risanamento. Obblighi dei comuni I piani particolareggiati di risanamento degli abitati dei comuni dei quali sia stato disposto, con decreto del Presidente della Repubblica, il trasferimento parziale, possono essere adottati in variante ai piani comprensoriali, purchè redatti in osservanza del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e delle disposizioni regionali vigenti. I piani di cui al comma precedente sono approvati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. I contenuti dei piani particolareggiati redatti o in corso di redazione all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, sono quelli indicati dall’art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelli stabiliti nei disciplinari di incarico stipulati tra l’Amministrazione regionale e i progettisti. I comuni che hanno ottenuto contributo dalla Regione per la formazione dei piani particolareggiati sono tenuti ad adottarli entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ovvero entro tre mesi dalla data di consegna da parte dei progettisti. I termini di cui al comma precedente si applicano, altresì , per l’adozione, da parte dei comuni delle zone colpite dai terremoti, dei piani particolareggiati per cui sia intervenuta la Regione, ai sensi delle leggi regionali 18 luglio 1968, n. 20 e 30 luglio 1969, n. 28. Decorsi infruttuosamente i termini precedentemente indicati, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari fino allhapprovazione. I piani particolareggiati redatti in via sostitutiva dalla Regione, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, sono adottati dai comuni entro sessanta giorni dall’invio da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva alla nomina di un commissario ad acta per l’adozione del piano e alle successive incombenze sino all’approvazione dello stesso. ARTICOLO 14 Piani di lottizzazione - Convenzione I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale, entro novanta giorni dalla loro presentazione. Per i piani di lottizzazione che ricadono nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del precedente art. 12 è prescritto il nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni entro novanta giorni dalla richiesta. In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza, che deve essere reso nel termine di due mesi dalla
richiesta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente. La convenzione di cui al quinto comma dell’art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 dovrà prevedere: a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria l’ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadano al di fuori della lottizzazione, l’aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al comune; c) la corresponsione della quota di contributo di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche di cui al decreto dell’Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 all’atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare; d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - per la cessione delle aree e delle relative opere; e) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni. Il rilascio delle concessioni edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. Per i piani di lottizzazione approvati prima dell’entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell’Assessore regionale per lo sviluppo economico dell’11 novembre 1977. ARTICOLO 15 Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo Per i piani di lottizzazione che riguardino complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art. 14 non dovrà precedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e nell’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ricadenti all’interno del complesso. Rimane a carico del lottizzante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all’insediamento, nonchè il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 14. ARTICOLO 16 Obblighi dei comuni di dotarsi di piani di edilizia economica e popolare I comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti sono tenuti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, all’adozione di piani per l’edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni. All’adozione di detti piani sono tenuti, altresì , i comuni indicati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio
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e l’ambiente, allorchè ricorrano le condizioni previste dal terzo comma dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa del periodo considerato. Nei rimanenti comuni i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata, da realizzare a favore dei soggetti previsti dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, devono essere soddisfatti mediante programmi costruttivi da attuare con la procedura di cui all’art. 51 della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto disposto dal comma seguente. Nell’ambito della Regione siciliana, la disposizione di cui al terzo comma dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituita dalla seguente: << La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dagli aventi diritto e diventa esecutiva dopo che sia stata riscontrata legittima da parte della commissione provinciale di controllo >>. I piani per l’edilizia economica e popolare redatti in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali, e salvi i casi previsti alle lettere a), b), c), d) del precedente art. 12 sono approvati dai comuni e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità della commissione provinciale di controllo. In tutti gli altri casi l’approvazione dei piani è demandata all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, che provvede nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione dei piani. ARTICOLO 17 Riserva di aree Nell’ambito dei piani di zona e dei programmi costruttivi, previsti dal precedente art. 16, potrà essere riservata un' aliquota, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 40 per cento, dell’area complessiva destinata a residenza da assegnare, con diritto di superficie, agli aventi titolo ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, anche se non soci di cooperative o beneficiari di contributi statali o regionali, per la realizzazione di case unifamiliari. Gli interventi per le singole costruzioni di cui al comma precedente potranno avvenire in deroga alla tipologia prevista per l’edilizia popolare, salvo l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. ARTICOLO 18 Obblighi dei comuni in ordine ai piani per insediamenti produttivi I comuni sprovvisti di piani per insediamenti produttivi sono obbligati, su richiesta degli operatori economici, alla loro formazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla individuazione delle aree relative nell’ambito delle zone industriali o artigianali previste negli strumenti urbanistici. In ogni caso l’estensione delle aree da includere nel piano non può essere inferiore a quella necessaria a soddisfare il fabbisogno relativo al triennio. Per l’approvazione dei predetti piani si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 12. TITOLO II STRUMENTI URBANISTICI CAPO III Norme comuni agli strumenti urbanistici 50
ARTICOLO 19 Efficacia degli strumenti urbanistici Salvaguardia Decorsi i termini per l’approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio, del programma di fabbricazione e dei piani particolareggiati senza che sia intervenuta alcuna determinazione di approvazione con modifiche di ufficio, di rielaborazione totale o parziale degli stessi, da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti. La susseguente determinazione dell’Assessorato, da effettuarsi nel termine perentorio di novanta giorni, deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune nelle more dell’intervento assessoriale. In pendenza dell’approvazione degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati l’applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, è obbligatoria. ARTICOLO 20 Definizione degli interventi Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d' uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d' uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 21 Attuazione degli strumenti urbanistici nelle zone A e B
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Al punto I dell’art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è aggiunto il seguente comma: << Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati o adottati e presentati all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, l’edificazione nelle aree libere può avvenire a mezzo di singole concessioni >>. Nel secondo comma del punto II dell’art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, le parole << mc / mq 8 >> sono sostituite con le altre << mc / mq 9 >>. A modifica di quanto prescritto nel punto II dell’art. 28 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, ferme restando le altre disposizioni agevolative contenute nella predetta norma, l’attuazione degli strumenti urbanistici generali, relativamente alle zone territoriali << B >>, può effettuarsi a mezzo di singole concessioni, quando esistano le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria. Nell’ambito delle predette zone << B >> tutte le aree che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma e per le quali si può procedere ai sensi del medesimo a mezzo di singole concessioni vanno delimitate contestualmente con unica delibera del consiglio comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Nelle rimanenti aree non urbanizzate delle zone territoriali omogenee << B >> l’edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione. ARTICOLO 22 Interventi produttivi nel verde agricolo Al di fuori del perimetro dei centri abitati definito dall’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione, sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, secondo le seguenti indicazioni: a) rapporto di copertura non superiore ad un terzo dell’area di proprietà proposta per l’insediamento; b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20; c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404; d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell’intera area interessata; e) distanza dagli insediamenti abitativi previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri 500. I suddetti insediamenti devono osservare le limitazioni dell’art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano altresì agli insediamenti industriali per la lavorazione dei prodotti agricoli, zootecnici e diretti ad utilizzare risorse naturali, purchè il numero degli addetti non sia superiore a venti unità . Restano esclusi in ogni caso dall’applicazione del presente articolo gli edifici a destinazione turistico - alberghiera e i complessi ricettivi in genere.
Spese per la formazione degli strumenti urbanistici. Disciplinare - tipo La spesa necessaria per la redazione degli strumenti urbanistici comunali generali, particolareggiati o ad essi assimilati, ivi compresa quella relativa a rilievo aerofotogrammetrico ed eventuale indagine geologica è obbligatoria. Gli interventi sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti alle disposizioni contenute nella presente legge sono a carico dei medesimi. Il disciplinare del conferimento dell’incarico di progettazione di strumenti urbanistici deve essere conforme al disciplinare - tipo predisposto dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, il quale deve indicare: - la composizione dell’eventuale gruppo di progettazione e la relativa rappresentanza; - l’indicazione degli elaborati contrattuali, ivi compresi la visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni e le eventuali rielaborazioni; - le modalità di dimensionamento del piano; - le modalità di pagamento degli onorari e delle spese; - i termini di consegna, non superiori a cinque mesi; - la penalità per i ritardi e la rescissione del contratto in danno del progettista ove il ritardo superi di metà il termine assegnato. Il disciplinare - tipo è approvato con decreto assessoriale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 25 Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente concede contributi anche per la rielaborazione di strumenti urbanistici generali o esecutivi, sia per la revisione generale di quelli approvati, sia per la rielaborazione totale di quelli respinti. ARTICOLO 26 Controllo sulle deliberazioni comunali Il riscontro della commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali, adottate ai sensi della presente legge, è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi comunali, allorquando dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per i provvedimenti di competenza. ARTICOLO 27 Interventi sostitutivi Nei casi di inosservanza dei termini previsti dalla presente legge da parte dei comuni, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissari ad acta. TITOLO III PROGRAMMI PLURIENNALI
ARTICOLO 28 Programmi pluriennali di attuazione. Comuni obbligati - Durata ARTICOLO 23 Tutti i comuni aventi popolazione superiore a 10.000 Agriturismo abitanti sono obbligati alla formazione dei programmi Nell’ambito di aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo pluriennali di attuazione nel rispetto delle seguenti principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a scadenze temporali: residenza ad uso turistico stagionale. a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 Sempre allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere abitanti: entro il 31 dicembre 1980; ampliati fino ad un massimo del 30 per cento della b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e cubatura esistente e comunque per non più di 300 metri dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 cubi. dicembre 1979; c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ARTICOLO 24 ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro 180 LRS 71/78 51
giorni dall’approvazione degli strumenti urbanistici medesimi. Sono tenuti altresì a formare il programma pluriennale negli stessi termini di cui alle lettere b) e c) i comuni che per le loro caratteristiche industriali e turistiche, a prescindere dalla loro popolazione, saranno inclusi in un apposito elenco che sarà approvato dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La durata dei programmi pluriennali, variabili da tre a cinque anni, è determinata dai comuni. TICOLO 29 Contenuto del programma pluriennale di attuazione Il programma pluriennale di attuazione degli strumenti urbanistici generali approvati o adottati e trasmessi riguarda le parti del territorio comunale oggetto d' intervento pubblico e privato in un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il programma pluriennale deve indicare: a) il perimetro dei suoli sui quali, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico, si intende intervenire; b) il perimetro e la destinazione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei vari insediamenti, nonchè delle infrastrutture dei servizi di interesse comunale o intercomunale; c) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la espropriazione delle aree. Gli interventi per l’edilizia residenziale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le aree da includere nel programma sono scelte avendo riguardo alla economicità ed alla funzionalità degli interventi. A tale fine sono scelte con priorità le aree già dotate di opere di urbanizzazione e comunque quelle nelle quali i costi di insediamento risultino più economici. ARTICOLO 30 Dimensionamento - Elaborati del programma L’estensione delle parti del territorio comunale da includere nel programma pluriennale è determinata in relazione ai fabbisogni strettamente necessari di edilizia residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigianali ed industriali, nonchè dei relativi servizi, per l’arco temporale di validità del programma, tenendo conto delle concessioni già rilasciate e della situazione di fatto esistente, nonchè della concreta possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Non si applicano le disposizioni dell’art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Gli elaborati del programma sono costituiti da: a) relazione illustrativa dei criteri adottati in ordine al dimensionamento ed alle scelte operate; b) delimitazione dei suoli costituenti il perimetro d' intervento effettuata su mappe catastali nelle quali dovranno essere indicate le previsioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati; c) relazione finanziaria riportante le previsioni di spesa occorrenti per l’acquisizione delle aree e per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi di interesse generale, nonchè l’indicazione delle previsioni di entrata.
Chiunque può presentare osservazioni entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale è tenuto ad adottare le proprie determinazioni in ordine alle osservazioni, presentare e procedere quindi all’approvazione definitiva del programma che diventa esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo. E' fatto obbligo ai comuni di trasmettere all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente i programmi deliberati. Nella prima attuazione della presente legge si può tenere conto, ai fini della formazione dei programmi pluriennali, delle lottizzazioni convenzionate approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. E' consentita per una sola volta la revisione dei programmi pluriennali entro il primo biennio o triennio dalla loro approvazione ove, a seguito di verifiche effettuate, risultino necessarie modificazioni o nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle modifiche apportate dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente in sede di approvazione degli stessi. ARTICOLO 32 Attuazione dei programmi pluriennali L’attività edilizia nelle aree incluse nei programmi pluriennali si svolgerà a mezzo di: a) concessione singola; b) piano di lottizzazione convenzionata; c) piano particolareggiato. Le singole concessioni potranno essere rilasciate nelle zone territoriali omogenee A e B nei casi previsti dal precedente art. 21 nonchè per gli isolati definiti dal precedente art. 10 o nei comparti definiti dall’art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall’art. 11 della presente legge. Qualora lo strumento urbanistico generale non contenga previsioni esecutive, il comune è tenuto ad indicare i metodi di intervento o procedendo in tutto o in parte alla redazione di piani particolareggiati o imponendo l’obbligo ai proprietari delle aree di presentare piani di lottizzazione. Nel caso in cui entro il periodo di validità del programma gli aventi titolo non presentino, singolarmente o riuniti in consorzio, istanza di concessione, il comune procede alla espropriazione delle aree non utilizzate ai sensi dell’art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Nella prima applicazione della presente legge è consentito concedere proroghe non superiori a due anni, purchè le aree non utilizzate ricadano nell’ambito del secondo programma pluriennale. Il comune utilizza le aree espropriate secondo quanto previsto dall’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, nonchè secondo le disposizioni contenute nell’art 27 della medesima legge. La disposizione di cui al precedente quarto comma non si applica ai beni immobili di proprietà dello Stato o della Regione.
ARTICOLO 33 Opere ammesse al di fuori delle aree incluse nei programmi pluriennali Al di fuori del perimetro delle aree incluse nei programmi pluriennali sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 9 ARTICOLO 31 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quelli consentiti dallo Formazione ed approvazione strumento urbanistico generale nelle zone territoriali Ai fini della formazione dei programmi pluriennali il comune omogenee A e B, limitatamente all’edificato esistente, dovrà sentire le forze sociali, culturali, imprenditoriali e i nonchè quelli discendenti dall’attuazione dei piani di consigli di quartiere ove esistano. recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457. I programmi pluriennali, la cui spesa è obbligatoria, sono A decorrere dal 1º luglio 1979 e sino all’approvazione dei adottati dal consiglio comunale e pubblicati all’albo pretorio programmi pluriennali dei comuni di cui alla lettera b) del per un periodo di quindici giorni. precedente art. 28, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione primaria o per le quali 52 LRS 71/78
esista l’impegno dei concessionari a realizzarle e semprechè risultino previste dallo strumento urbanistico le opere di urbanizzazione secondaria. Per i comuni di cui alla lettera c) del citato art. 28 le disposizioni indicate nel precedente comma si applicano a decorrere dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici generali. Per i comuni di cui alla lettera a) del citato art. 28 le disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º luglio 1980. ARTICOLO 34 Anticipazione di spesa per l’attuazione dei programmi pluriennali L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente autorizza anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di programmi pluriennali di attuazione, per le seguenti finalità : a) acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale; b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di servizi ed infrastrutture di interesse generale; c) acquisizione delle aree ricadenti nell’ambito dei programmi pluriennali e per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto la relativa concessione nei termini di validità del programma medesimo. Le anticipazioni di cui al comma precedente sono commisurate all’ammontare del progetto delle opere occorrenti, contenente l’indicazione delle aree da espropriare, approvato dagli organi competenti secondo le vigenti disposizioni. Sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo i comuni inclusi in programmi semestrali formulati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente sulla base delle richieste avanzate, sentito preventivamente il parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale. ARTICOLO 35 Procedure per la concessione delle anticipazioni Alla concessione delle anticipazioni si provvede con decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza del comune interessato, diretta all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, corredata da: a) piano finanziario contenente i fabbisogni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 34; b) delibera di impegno a rimborsare le anticipazioni secondo le modalità previste dal presente articolo. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente trasmette all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze le istanze di cui al precedente comma unitamente al nulla osta all’accoglimento della istanza medesima, specificando, altresì , l’importo dell’anticipazione autorizzata. L’accreditamento dell’anticipazione è effettuato a favore del legale rappresentante del comune beneficiario presso gli stabilimenti, siti nei capoluoghi di provincia, degli istituti di credito tesorieri dei fondi regionali. I prelevamenti devono essere limitati alle somme necessarie per le esigenze previste alle lettere a), b) e c) dell’art. 34 mediante ordinativi di pagamento in favore dei creditori. Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme riscosse a qualsiasi titolo per effetto della presente legge, nonchè quelle provenienti da finanziamenti statali erogati per le finalità previste dal primo comma dell’art. 34.
I rimborsi sopra citati dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione delle predette somme. I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni del precedente comma. Le anticipazioni di cui al precedente art. 34, da erogare nel periodo dal 1980 al 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 100.000 milioni. Alla spesa relativa si provvede con le entrate previste dalla presente legge. TITOLO IV NORME REGOLATRICI DELL’ATTIVITA' EDILIZIA CAPO I Concessioni edilizie ARTICOLO 36 Concessione Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l’esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonchè il mutamento della destinazione degli immobili. Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l’uso del bene in relazione alla concessione richiesta. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata. L’atto di concessione, nonchè l’atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall’art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell’amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell’immobile sia le aree di pertinenza asservite all’immobile stesso. La concessione non è richiesta nel caso previsto dal primo comma, lettera a), dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, nel caso previsto dalla lettera b) dello stesso comma, è sostituita da una autorizzazione del sindaco per l’esecuzione dei lavori con le modalità e procedure previste dall’art. 48 della legge medesima. Fatti salvi i casi previsti dall’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all’art. 7 della stessa legge per l’edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione. La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione. Per ultimazione dell’opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l’abitabilità o agibilità . E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei
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alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari. ARTICOLO 37 Controllo partecipativo Chiunque ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali delle domande e delle concessioni edilizie. I comuni sono tenuti, a richiesta, a fornire copie dei relativi atti, ponendo a carico dei richiedenti le spese per la riproduzione. L’estratto delle concessioni dovrà essere esposto per quindici giorni all’albo del comune. ARTICOLO 38 Intervento sostitutivo per mancato rilascio di concessione Decorsi i termini di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni, senza che sia intervenuta la decisione in ordine la rilascio o meno della concessione, i richiedenti possono inoltrare al comune un atto extra - giudiziale di diffida. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della diffida senza che il sindaco abbia provveduto, i richiedenti possono presentare istanza all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, il quale provvede in via sostitutiva entro sessanta giorni, a mezzo di apposito commissario ad acta, dandone comunicazione all’Assessorato regionale degli enti locali. RTICOLO 39 Cave Ferme restando le disposizioni minerarie in materia, l’apertura di nuove cave non è soggetta alla concessione prevista dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata, previo nulla osta della competente soprintendenza e accertamento da parte del sindaco che la cava non insista su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell’attività agricola, alla stipula di un atto d' obbligo nei confronti del comune, con il quale il richiedente si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, una adeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamento della cava stessa. ARTICOLO 40 Convenzione tipo o atto d' obbligo unilaterale I comuni deliberano lo schema di convenzione o atto d' obbligo unilaterale previsti dall’art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo di cui all’art. 8 della stessa legge, che l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente è tenuto ad approvare nel termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale, determina, entro il 30 luglio di ogni anno, il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, con riferimento ai costi di costruzione verificati a consuntivo per gli interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Il costo teorico base così determinato è aggiornato dai comuni, all’atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni dei costi per fabbricati di nuova costruzione pubblicati nei bollettini dell’ISTAT. In sede di prima applicazione della presente legge si può assumere come costo teorico base di costruzione quello stabilito con decreto ministeriale 3 ottobre 1975, n. 9816, ai sensi del terzo comma dell’art. 8 della legge 1º novembre 54
1965, n. 1179. Detto costo è comprensivo delle spese generali e degli utili dell’impresa. Nel deliberare lo schema di convenzione di cui al primo comma del presente articolo i comuni determinano i canoni di locazione che non devono comunque risultare superiori a quelli derivanti dall’applicazione degli articoli da 12 a 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392. ARTICOLO 41 Oneri di urbanizzazione L’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, è determinata dai comuni in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con decreto dell’Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, in misura non inferiore alle seguenti percentuali: a) comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti e frazioni degli altri comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: 25 per cento; b) comuni con popolazione tra i 10.001 e i 30.000 abitanti: 27,50 per cento; c) comuni con popolazione compresa tra i 30.001 e i 50.000 abitanti: 30 per cento; d) comuni con popolazione tra i 50.001 e i 100.000 abitanti: 32,50 per cento; e) comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: 40 per cento; f) insediamenti stagionali di comuni montani e collinari: 30 per cento; g) insediamenti stagionali di comuni costieri: 40 per cento; h) insediamenti turistici: 30 per cento; i) insediamenti artigianali e industriali: 25 per cento; l) insediamenti industriali all’interno delle aree o dei nuclei industriali: 10 per cento. Per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano integralmente. I comuni sono obbligati ad adeguare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione almeno alle percentuali come sopra stabilite entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 42 Esenzioni dagli oneri Il contributo di cui all’art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell’edilizia economica e popolare e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonchè dalle cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell’art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95. Nessun concorso negli oneri di urbanizzazione è dovuto nei casi previsti dalla lettera b) del primo comma dell’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall’ultimo comma dell’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Gli oneri previsti dall’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per gli edifici unifamiliari destinati a residenza stabile, che hanno le caratteristiche di superficie di cui all’ultimo comma dell’art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le cooperative a proprietà indivisa di cui al primo comma dell’art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono ridotti del 20 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell’Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977 ed in conformità di quanto disposto dal precedente art. 41.
ARTICOLO 43 Riduzione degli oneri La quota degli oneri relativi al costo di costruzione, di cui all’art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di LRS 71/78
concessione presentate entro il 31 dicembre 1979 e all’80 per cento per le istanze presentate entro il 31 dicembre 1981. ARTICOLO 44 Ratizzazione del contributo per opere di urbanizzazione Il contributo di cui all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere ratizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione. ARTICOLO 45 Contributo per opere di urbanizzazione per insediamenti turistici, industriali ed artigianali I criteri per la determinazione dei contributi previsti dall’art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente agli insediamenti artigianali, industriali e turistici, saranno determinati entro novanta giorni con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale.
Nel caso di accertata inadempienza all’ordinanza di sospensione dei lavori, il sindaco provvede all’apposizione di sigilli al cantiere e al macchinario impiegato per lo svolgimento dei lavori. Il relativo verbale è notificato agli stessi soggetti di cui al precedente articolo, ove non presenti alle operazioni. I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un costode da nominare tra persone estranee alle attività abusive. Le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate, in solido, ai soggetti cui è stata notificata l’ordinanza. Le relative somme vengono riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
ARTICOLO 49 Sanzioni principali Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione devono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l’area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune, che le utilizza a fini pubblici, TITOLO IV compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. Le NORME REGOLATRICI DELL’ATTIVITA' EDILIZIA pertinenze degli immobili stessi sono espropriate dai CAPO II comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 28 Vigilanza e sanzioni gennaio 1977, n. 10. Qualora l’opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ARTICOLO 46 ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini Vigilanza pubblici, la stessa, dopo l’acquisizione al patrimonio del Il sindaco esercita la vigilanza sull’attività edilizia, sulle comune, viene demolita a cura di quest' ultimo e a spese modifiche di destinazione degli immobili, e in generale, del suo costruttore. L’area di impianto potrà sulle opere di modificazione del suolo. successivamente essere utilizzata nei modi che saranno Controlli ispettivi possono essere disposti anche stabiliti dal consiglio comunale. Il comune provvede al dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente cui recupero delle spese di demolizione ai sensi del regio spetta la vigilanza sull’attività urbanistica di cui all’art. 1 decreto 14 aprile 1910, n. 639. della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’acquisizione di cui ai precedenti commi si effettua con I funzionari, agenti e incaricati del controllo del comune ordinanza motivata del sindaco che, vidimata e resa possono accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi nei esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il casi previsti dalle norme vigenti. comune interessato, costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso. ARTICOLO 47 Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione Sospensione dei lavori devono essere demolite o modificate a spese del Qualora sia constatata l’inosservanza di norme, concessionario entro il termine stabilito dal sindaco nella prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di stessa ordinanza di demolizione o di modifica. attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in Nel caso in cui le opere difformi non possano essere generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco costruttore, il sindaco ordina l’immediata sospensione dei applica una sanzione pari al doppio del valore venale della lavori, con riserva di emanare, entro i successivi sessanta parte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione. giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. della sanzione di cui al comma precedente nel caso di L’ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della realizzazione di varianti, purchè esse non siano in concessione, se diverso dal proprietario, nonchè contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non all’assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d' domanda di concessione e dai documenti in possesso del uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la comune. concessione. Le varianti dovranno comunque essere Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità. comunicata all’intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla alle aziende di credito competenti per la erogazione dei concessione o in assenza di essa, sui suoli di proprietà contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la dello Stato o di enti territoriali sono gratuitamente acquisite, cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano rispettivamente, al demanio dello Stato o al patrimonio stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare la della posizione del titolare della concessione; nonchè , demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. entro sessanta giorni, qualora l’opera contrasti con rilevanti 1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata alla soprintendenza e all’ufficio del genio civile competenti. esecuzione dell’ordine, alla demolizione provvede il Copia dell’ordinanza deve inoltre essere trasmessa comune, con recupero delle spese ai sensi del regio all’autorità giudiziaria competente. decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia ARTICOLO 48 possibile la rimozione dei vizi delle procedure Sigilli amministrative, il sindaco, in base a valutazioni LRS 71/78 55
discrezionali, ordina la demolizione o l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite valutato dall’ufficio tecnico erariale; l’ordinanza è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. Nel caso di inadempienza all’ordine di demolizione o di mancato pagamento della sanzione pecuniaria, si applicano le norme sull’acquisizione gratuita stabilite dal presente articolo. I provvedimenti di annullamento della concessione e i provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo devono essere annotati nei registri immobiliari a cura dell’autorità che li adotta e a spese del trasgressore. ARTICOLO 50 Sanzioni amministrative per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione Il mancato o ritardato versamento del contributo per la concessione comporta: a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
(demolizione, confisca, pagamento della penale) trova effettiva esecuzione, una sanzione pecuniaria annuale pari al 20 per cento del contributo afferente al costo di costruzione, fissato con decreto dell’Assessore regionale per lo sviluppo economico dell’11 novembre 1977. La sanzione è disposta con ordinanza del sindaco e la sua mancata applicazione costituisce danno nei confronti del comune. ARTICOLO 52 Poteri sostitutivi della Regione I provvedimenti repressivi di cui ai precedenti articoli costituiscono atti dovuti per il sindaco. Nel caso di inerzia comunale e salve le responsabilità penali e amministrative del sindaco, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente può, nelle ipotesi di grave danno urbanistico, intervenire in via sostitutiva, previa diffida al comune, adottando le sanzioni principali ed accessorie previste dai precedenti articoli. ARTICOLO 53 Annullamento di provvedimenti comunali Nel territorio della Regione siciliana, l’art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, è sostituito dalle seguenti disposizioni. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o delle norme dei regolamenti edilizi, possono essere annullati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, su parere del consiglio regionale dell’urbanistica. Il provvedimento di annullamento è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare della licenza o della concessione, al proprietario della costruzione, al progettista, nonchè al sindaco, con l’invito a presentare controdeduzioni entro un termine all’uopo stabilito. Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi dalla data delle contestazioni. In pendenza delle procedure di annullamento l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ordina la sospensione cautelativa dei lavori, con provvedimento da notificare nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all’amministrazione comunale. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se non sia emesso il decreto di annullamento entro i termini di cui al quarto comma del presente articolo. Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 49. I provvedimenti di sospensione dei lavori ed il decreto di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del comune.
ARTICOLO 51 Altre sanzioni Per il mutamento della destinazione d' uso degli immobili senza la prescritta concessione si applica una sanzione pecuniaria di lire 10.000 al metro cubo. Per l’apertura di strade senza la prescritta concessione si applica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro. Per il taglio abusivo di boschi si applica una sanzione di lire 20.000 al metro quadro. Per l’abbattimento di alberi, comunque tutelati, di pregio ambientale o paesaggistico si applica una sanzione da lire 200.000 a lire 500.000 ad albero. Per l’apertura di pozzi, discariche, cave o per la realizzazione di altre opere comportanti manomissioni del territorio, si applica una sanzione da lire 500.000 a lire 50.000.000. Per la demolizione abusiva di opere si applica una sanzione di lire 5.000 al metro cubo. Nel caso di demolizione abusiva di immobili di interesse artistico o ambientale, oltre alla sanzione prevista dal comma precedente, il comune procede alla espropriazione dell’area su cui insiste il fabbricato, comprese le relative pertinenze. Per la mancata richiesta di autorizzazione di abitabilità o agibilità si applica una sanzione pari al 10 per cento del contributo dovuto per costo di costruzione, fissato con ARTICOLO 54 decreto dell’Assessore regionale per lo sviluppo economico Obbligo del sindaco dell’11 novembre 1977. Per chi si sottrae all’obbligo di consentire l’accesso ai Intervenuto il decreto di annullamento il sindaco ha cantieri nel caso di cui all’art. 46 della presente legge, si l’obbligo di dare esecuzione alla pronuncia di annullamento applica una sanzione di lire 1.000.000. adottando, entro il termine all’uopo fissato dall’Assessore La sanzione di cui al comma precedente si applica anche regionale per il territorio e l’ambiente, i provvedimenti nel caso di rimozione dei sigilli. stabiliti con lo stesso decreto. Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in Qualora il sindaco non provveda, l’Assessore regionale per assenza di concessione sono nulli, ove da essi non risulti il territorio e l’ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della di commissario ad acta. concessione. La medesima disposizione vale nel caso di TITOLO V compravendita di terreni abusivamente lottizzati. In quest' CENTRI STORICI E TUTELA DELL’AMBIENTE ultimo caso a carico dell’alienante si applica una sanzione ARTICOLO 55 pecuniaria di lire 20.000 al metro quadro. Centri storici In tutte le ipotesi previste dal precedente art. 49, per gli immobili realizzati abusivamente - anche se non ancora Gli interventi nei centri storici, nonchè negli agglomerati di ultimati - si applica, dal giorno in cui l’infrazione è stata antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, perpetrata fino al giorno in cui il provvedimento definitivo urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o 56 LRS 71/78
degradati o non presenti tutti contestualmente, si attuano con l’osservanza delle finalità indicate nell’art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone sopra indicate sono redatti secondo le finalità previste dall’art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, anche in variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione. Le nuove costruzioni ammissibili nelle aree libere o che si rendano libere dovranno inserirsi nell’ambiente circostante rispettandone la tipologia e le caratteristiche. I piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle zone di cui al primo comma, dovranno avere carattere prevalentemente conservativo. Essi sono approvati dal consiglio comunale, a sensi del secondo comma dell’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e trasmessi all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente entro dieci giorni dalla data del riscontro di legittimità dell’organo di controllo. La delibera di cui al comma precedente diviene esecutiva se, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente non adotta alcuna determinazione. Quando i predetti piani di recupero prevedono gli interventi di cui alla lettera e) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la loro approvazione resta di competenza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, che vi provvede ai sensi del precedente art. 12. Le concessioni relative a costruzioni non comprese in zone o piani di recupero e ricadenti nelle zone di cui al primo comma del presente articolo non sottoposte alle prescrizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono rilasciate, previo nulla - osta della competente soprintendenza, che dovrà valutarne l’ammissibilità in relazione alle esigenze di tutela naturale, ambientale, paesaggistica e dei beni culturali. ARTICOLO 56 (Is omette l’art. 56 in quanto impugnato, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). ARTICOLO 57 Disposizioni di tutela particolare Con l’osservanza delle procedure previste dall’art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell’art. 15 della legge stessa, limitatamente: a) alle opere connesse a servizi pubblici; b) alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi e alberghieri esistenti; c) agli ammodernamenti e agli ampliamenti dei complessi di cui alla precedente lettera b); d) alle opere relative ai porti ed alle opere connesse per servizi ed infrastrutture. TITOLO VI CONSIGLIO REGIONALE DELL’URBANISTICA ARTICOLO 58 Istituzione del consiglio regionale dell’urbanistica E' istituito presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il consiglio regionale dell’urbanistica, cui sono demandati i seguenti compiti: a) esprimere parere sul piano urbanistico regionale, sui piani comprensoriali, sui piani regolatori generali, sui piani di sviluppo economico ed urbanistico delle comunità montane, nonchè sui piani settoriali, comunque denominati, che concernano la materia urbanistica; b) esprimere parere su tutte le questioni di interesse urbanistico che l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente intenda sottoporre al consiglio stesso.
La denominazione << commissione regionale urbanistica >> contenuta nella rubrica << Assessorato regionale dello sviluppo economico >> di cui all’art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni, è sostituita con << consiglio regionale dell’urbanistica >>. ARTICOLO 59 Composizione del consiglio regionale dell’urbanistica Il consiglio regionale dell’urbanistica è composto: 1) dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, che lo presiede, o da un suo delegato; 2) dal direttore regionale dell’urbanistica; 3) dal direttore regionale del territorio e dell’ambiente; 4) da quattro dirigenti tecnici in servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente con almeno dieci anni di anzianità ; 5) dall’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo; 6) dal soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio; 7) da tre docenti universitari, di cui due di materie urbanistiche ed uno di materie geologiche, scelti dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente su terne proposte dalle università dell’Isola; 8) da un ingegnere e da un architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, nonchè da un geologo, scelti dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente su terne proposte dalle consulte regionali dei rispettivi ordini professionali; 9) da sei urbanisti designati dalle tre principali associazioni degli enti locali. Possono essere sentiti, di volta in volta, dal consiglio, per la trattazione di problemi particolari, i direttori regionali degli Assessorati interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche amministrazioni. Deve essere sentito il rappresentante dell’amministrazione di cui si esamini il piano. I componenti di cui ai numeri 7), 8) e 9) sono nominati con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati. Ai medesimi, compatibilmente con le leggi in vigore, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione a norma delle vigenti disposizioni, nonchè gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Per la emissione dei pareri di competenza, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un dirigente amministrativo dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. In materia di urbanistica, il parere del consiglio regionale dell’urbanistica sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva o corpi consultivi. TITOLO VII (Si omettono gli articoli 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 in quanto impugnati, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana). TITOLO VIII NORME VARIE, FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
ARTICOLO 68 Destinazione dei proventi I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla presente legge sono versati in favore del comune in un conto corrente vincolato presso uno degli istituti di credito indicati dall’art. 1 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, con LRS 71/78 57
preferenza per quello tesoriere del comune, e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei programmi costruttivi, dei piani di zona, nonchè , prioritariamente, al rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 34. Per i comuni nei quali gli istituti di credito suindicati non abbiano propri sportelli i conti correnti vincolati potranno essere accesi presso altra azienda di credito presente sulla piazza. Per i comuni dove non esistano sportelli bancari, gli stessi conti potranno essere accesi presso il tesoriere comunale o, alternativamente, presso azienda di credito che abbia uno sportello in comune viciniore. Gli istituti di credito, le aziende ed i tesorieri di cui ai precedenti commi dovranno trasmettere agli Assessorati regionali del bilancio e delle finanze, degli enti locali, del territorio e dell’ambiente, con periodicità annuale e comunque quando ne siano richiesti, dettagliate informazioni sulla consistenza e sui movimenti dei conti correnti vincolati, di cui al presente articolo. E' fatto obbligo ai comuni di tenere separata gestione dei proventi di cui al primo comma. ARTICOLO 69 Norme per la pianificazione regionale Al fine di dotare l’Amministrazione regionale degli strumenti operativi di conoscenza del territorio e dell’ambiente per un aggiornamento continuo nel quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati. Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione della fotocartografia del territorio regionale. I comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente il materiale esistente presso lo stesso e per i medesimi fini. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente fornisce, altresì , direttamente, ai comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggionate del loro territorio. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979 e 1980. ARTICOLO 70 Comitato tecnico - scientifico Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è costituito un comitato tecnico - scientifico al fine di collaborare con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente nelle attività preparatorie necessarie per la redazione del piano urbanistico regionale. Il comitato, nominato con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, che lo presiede, dura in carica due anni ed è composto da sei docenti universitari di discipline urbanistiche, economiche e scientifiche. Ai componenti il comitato sono corrisposti i compensi previsti dal quinto comma dell’art. 59. ARTICOLO 71 Consulenti dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente 58
L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all’Amministrazione, in numero non superiore a tre. Agli stessi è attribuito il trattamento economico previsto dall’art. 16 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. ARTICOLO 72 Utilizzazione di dipendenti statali I funzionari tecnici che prestano servizio presso la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche, a loro richiesta e previo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, possono essere comandati presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. ARTICOLO 73 Piani comprensoriali. Interpretazione autentica della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1 In materia di piani comprensoriali tra i poteri dell’Assessorato regionale competente previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, sono compresi quelli istruttori ed esecutivi. ARTICOLO 74 Frazione Marina di Melilli Ai fini dell’attuazione del piano regolatore dell’area di sviluppo industriale di Siracusa, il consorzio ASI è autorizzato ad espropriare tutte le costruzioni esistenti, comprese le aree, nella frazione di Marina di Melilli in deroga al disposto del comma nono dell’art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni. ARTICOLO 75 Norma transitoria Sino a quando non sarà costituito il consiglio regionale dell’urbanistica, il comitato tecnico - amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche continuerà ad esplicare le proprie funzioni in materia urbanistica. ARTICOLO 76 Disposizioni transitorie Dopo l’entrata in vigore della presente legge, i piani particolareggiati, ancora in corso di istruttoria presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, la cui approvazione ai sensi del precedente art. 12 è demandata ai comuni, ferma restando l’applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, sono restituiti ai comuni stessi. I predetti piani devono essere adeguati alle disposizioni contenute nella presente legge e, comunque, deliberati dai consigli comunali. L’atto deliberativo che adotta il piano particolareggiato diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai comuni obbligati alla formazione dei piani di zona, ai sensi del precedente art. 16. I piani di lottizzazione restituiti privi di determinazione da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente dopo l’entrata in vigore della presente legge, devono essere uniformati alle disposizioni contenute nella legge medesima e comunque deliberati dai consigli comunali con atto che diviene esecutivo dopo il riscontro della commissione provinciale di controllo ai sensi della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 77 LRS 71/78
Copertura finanziaria Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l’anno finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 1.890 milioni, di lire 1.750 milioni per le finalità previste dall’art. 69, lire 50 milioni per le finalità degli articoli 59 e 70 e lire 90 milioni per le finalità di cui all’art. 71. All’onere di lire 1.890 milioni ricadente nell’esercizio 1979 si fa fronte utilizzando parte dell’incremento delle entrate regionali relative all’anno medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi l’onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dall’art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. ARTICOLO 78 La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 27 dicembre 1978.
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LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991 n 15 (G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22)
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali. Art. 1 Proroga di termini 1. I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalle leggi regionali 30 dicembre 1980, n. 159, e 10 agosto 1985, n. 37, per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31 dicembre 1994. Art. 2 Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992. 2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. 4. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 3 Obblighi dei comuni (1) (2) 1. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati ai sensi dell'art. 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (3) 2. I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli. 4. I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti. (6) 5. L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei vincoli. 6. Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni trascorsi i quali le varianti si intendono approvate. 7. Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni. 8. Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un decennio. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. ----------------- (4) 11. Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15, lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio. 12. ----------------- (5) Art. 4 Opere di urbanizzazione (1) 1. Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 deve essere indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2. La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche, di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977. 3. A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 4. Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ed espropriazione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della concessione edilizia. 5. Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive integrazioni e modificazioni. In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al comma 2. 6. Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni anno ai prezzi correnti con deliberazione del consiglio comunale. Art. 5 Tutela del patrimonio paesistico e ambientale 1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico e ambientale, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle altre zone comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, ed, inoltre, in altre zone di interesse paesistico, le aree, in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. 2. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Art. 6 Opere di interesse pubblico da realizzare in difformità dagli strumenti urbanistici 1. I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, sono sostituiti dai seguenti: “Qualora per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l' assetto territoriale, possono essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentiti i comuni interessati e il consiglio regionale dell'urbanistica. I comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali. In caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere”. Art. 7 Contributi per i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale (abrogato dall'art. 11, comma 6 della L.R. 17/94) Art. 8 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 30 aprile 1991. NICOLOSI
NOTE: (1) Vedasi Decr. Ass. Territorio ed Ambiente 01/02/92, relativo alle "Modifiche al DA. 17 maggio 1979, concernente l'approvazione del disciplinare tipo per la redazione di strumenti urbanistici." Vedasi Decr. Ass. Terr. 30/10/97: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10." (2) Vedasi art. 6 della L.R. 9/93. (3) Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della L.R. 4/94: "ART. 2 2. Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale. E', altresì, assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le elezioni ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora già obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il 31 dicembre 1993. 3. La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del sindaco almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48. 4. Qualora il consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di rimozione del sindaco o di scioglimento del consiglio comunale, oltre alla nomina dei commissari, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, si procede altresì alla nomina di un commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9." (4) Comma abrogato dall'art. 3, comma 9 della L.R. 9/93. (5) Comma abrogato dall'art. 11, comma 6 della L.R. 17/94. (6) Vedi Decr. Pres. 16/01/97, n. 15: "Regolamento per la concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo industriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17."