Interpellanza on.Antonio De Poli a ministro Salute e Sviluppo Economico su PMI Artigiane

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Camera dei Deputati on. Antonio De Poli

INTERPELLANZA

Ministero della Salute Ministero dello Sviluppo Economico

Premesso che : il Decreto Legge 95 del 06/0/2012 convertito nella Legge 07/08/2012 n. 135 il 14/08/2012, “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” coinvolge direttamente tutte le Imprese fornitrici del Sistema Sanitario Nazionale, comprese le Aziende della piccola e media impresa artigiana. In particolare, l’art. 15, comma 13, interviene sulla delicata materia dei prezzi delle forniture ospedaliere, dettando norme che, per quanto dettate dall’intento di fissare riferimenti certi per l’attività di acquisto delle Aziende Sanitarie, rischiano di creare solo confusione e aggravi di costi. Infatti, il testo normativo, che purtroppo, come sovente accade, non consente una lettura lineare ed univoca, sta creando diverse difficoltà alle Aziende a causa delle diverse, contrastanti e alle volte distorsive applicazioni che le Aziende Sanitarie ne stanno fornendo. Vanno evidenziate una serie di discrasie e criticità estremamente gravi che impattano in maniera pesante e ingiustificata sui bilanci delle Aziende associate appartenenti a PMI artigiane. L’articolo 15, comma 13 lettera a) della predetta Legge stabilisce che “Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: a) (…) gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto …”. Il testo normativo sembra garantire il rispetto dell’originario sinallagma contrattuale, disponendo che la riduzione qui prevista debba applicarsi, in modo proporzionale, sia sugli “importi” che sulle “connesse prestazioni”. Tale riduzione viene invece intesa dalla maggioranza delle Aziende Sanitarie in maniera distorta e superficiale, ritenendo che la norma preveda una riduzione “ex lege” del 5% dei prezzi di aggiudicazione, codificati nei contratti di fornitura in essere. Questa applicazione della norma, basata, a parere delle Aziende Sanitarie, dalla necessaria invarianza dei servizi all’utenza, prevista nel titolo del decreto legge, anziché portare ad una utile ed auspicabile razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario, trasferisce tout court l’intero onere della riduzione a carico dei fornitori, imponendo, di fatto, una vera e propria “tassa” sulle forniture alle Aziende Sanitarie, introducendo un inedito, ingiusto e penalizzante regime amministrato dei prezzi. Questa interpretazione della legge, adottata dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ma scollegata dall’effettivo testo normativo e tale da riversare sui fornitori l’intero onere della razionalizzazione dei consumi interni genera una situazione di manifesto danno alle Aziende, di incertezza estremamente grave, travisando completamente i più elementari principi di diritto in materia contrattuale. Non si considera in alcun modo che la formazione degli elementi dei contratti nell’ambito delle pubbliche forniture avviene nel rispetto delle procedure di gara disciplinate dal diritto comunitario, e che un intervento legislativo che intervenisse direttamente a posteriori per modificare gli elementi


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