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Anno 16 n. 38 - Aprile Maggio Giogno 2022 Consulta Nazionale delle Associazioni degli Amministratori di Condominio

Poste Italiane Spa - sped. abb. postale DL.353/ 2003 (conv In. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1,DCB Milano

Lavoro occasionale: nuove regole

La rinascita dell’area “ex ISOTTA FRASCHINI” Il locatore affitta al Condominio: Sì alla cedolare secca Amministratori di condominio: - Convegni di aggiornamento - Corso di formazione iniziale APAC: Milano Modena Torino Lecce Padova Pescara Genova


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SOMMARIO

PROFESSIONE IMMOBILIARE

EDITORIALE 4 Il costo della guerra si ribalterà anche sui condomìni? 4 Novità e Burocrazia (inutile?) 5 USCIREMO DAL TUNNEL? (19) 5 Imprese che intendono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale 5 CONSULTA NAZIONALE 7 Consulta Nazionale delle Associazioni di Amministratori di Condominio: 7 I principi fondanti 7 ISOTTA FRASCHINI 8 La rinascita dell’area “ex ISOTTA FRASCHINI” 8 PROPRIETA’ IMMOBILIARE 16 Il locatore affitta al Condominio: Sì alla cedolare secca 16 TECNOLOGIA 17 L’APP DELL’ AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 17 QUESTIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 18 Contagi Covid19 in condominio.Il ruolo dell’amministratore 18 LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 1 20 Obbligo di consegna del DURC da parte delle imprese appaltatrici in Condominio 20 LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 2 25 L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO E L’EVOLUZIONE DELLA RECENTE NORMATIVA 25 APAC MODENA 28 MODENA: attività in ripresa 28 APAC TORINO 30 SEDE APAC TORINO 30 OPPORTUNITA’ 32 Fine dello stato di emergenza =fine dello smart working? 32 QUESTIONI TECNICHE E DI SICUREZZA 34 Cybersecurity: Pillole su come difendersi da una tra le molteplici tecniche utilizzate per le frodi online. 34 GAS IN CONDOMINIO 35 ATTIVITA’ EUREOS 2021 36 NOTIZIE 38 RECENSIONI 39 LE AZIENDE INFORMANO - CONVENZIONI 40

Pubblicazione trimestrale Direttore Responsabile: Ing. Stefano Milanesi Editore APAC sito web: www.apacitalia.it Promozione e Sviluppo Eureos srl. segreteria@eureos.it Grafica e Stampa presso Tipografia Il Punto Rosso Services S.r.l. Via Ambrogio Alciati, 5 – 20146 Milano info@ilpuntorossoservices.com Al numero 38 di Professione Immobiliare Aprile Maggio Giugno 2022 hanno collaborato: Stefano Milanesi, Marco Ognibene, Nives Castenetto, Giancarlo Parola, Valentino Giola, Licia Albertazzi, Luca Malfanti Colombo, Marco Panizza. Claudio Coda

Registrazione Tribunale di Milano n. 187 del 20 marzo 2007 Testata iscritta al Registro Operatori di Comunicazione (R.O.C.) n. 15634

Professione Immobiliare è organo ufficiale di: APAC Associazione Professionale Amministratori di Condominio

www.apacitalia.it

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In copertina:

foto Milanesi: Neuchatel

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EDITORIALE Il costo della guerra si ribalterà anche sui condomìni?

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ari Soci,

sembrerà banale, ma la domanda inserita nel titolo di questo editoriale ha una sola ed unica risposta: sì.

strumenti come il Superbonus e altro nella direzione di un contesto meno energivoro e, nello stesso tempo, finalizzato a una spesa in termini di investimento, da parte dei condòmini,

Quello che non si dice è che probabilmente sarà una delle vittime che ne subirà maggiormente le conseguenze. Il condominio infatti è uno dei maggiori energivori e, anche se si sono fatti piccoli passi in avanti nella direzione del risparmio, le cose sono ancora molto distanti da una situazione ideale. Uno dei maggiori problemi consiste anche e soprattutto nel fatto che troppi attori hanno pochi interessi nel ridurre i consumi e a porre in essere una conduzione indirizzata al risparmio. Nello stesso tempo lo sforzo finanziario enorme fatto dal nostro paese attraverso

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nello stimolo a condotte più coerenti col momento deve essere proprio l’Amministratore di Condomino. E’ proprio questa figura che con i propri suggerimenti, le proprie azioni virtuose ed il rispetto della normativa (anticipando anche le indicazioni di legge) ha gli strumenti adatti per sollevare il paese e ridurre il peso della situazione che grava sulle tasche di chi fornisce il mandato fiduciario. Ogni Amministratore ha una grossa responsabilità in mano: si tratta di mettere da parte tutti gli elementi di disturbo e .... tirare dritto.

vedrà risultati a livello nazionale in tempi lunghi e mal distribuiti con esiti in termini percentuali sull’import di energia tutti da valutare. D’altra parte, un attore importante

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A voi il giudizio. Ing. Stefano Milanesi Presidente APAC Presidente LISIAI

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Novità e Burocrazia (inutile?)

USCIREMO DAL TUNNEL? (19)

Imprese che intendono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale

A

decorrere dal 21/12/2021, nasce l’obbligo di effettuare una comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante e-mail ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ispettorato del lavoro competente (elenco in calce)

attiene l’attività istituzionale.

Ambito Oggettivo - La comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale, e cioè le prestazioni disciplinate dall’art. 2222 c.c., riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrat-

Ambito Soggettivo - Il nuovo obbligo di comunicazione, in quanto introdotto nell’ambito di una disposizione che attiene alla sospensione dell’attività delle imprese, riguarda esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori (Nota INL 29/2022). Soggetti Esclusi - L’obbligo non si applica a qualsiasi altro soggetto diverso dalle imprese: - professionisti - enti non commerciali per quanto

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Con successivo DM saranno individuate eventuali ulteriori modalità di effettuazione della comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. La Comunicazione

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tuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

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Alla luce di quanto precede, la Nota INT n. 22/2022 ha ritenuto che nelle more dell’emanazione del citato DM attuativo la comunicazione vada effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione Fac-Simile della Comunicazione Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra la società _______________, con sede legale in _______________ p.IVA/CF ______________ e il sig. ___________ nato a ______________ il __________ con CF _________________ e residente in __________ , per lo svolgimento delle seguenti attività ___ __________________________________

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Novità e Burocrazia (inutile?) ____________________. La prestazione occasionale verrà resa presso i locali ____________________ [esempi: studio del Collaboratore – sede legale del committente, presso la sede produttiva del Committente sita in via__________ – abitazione del Collaboratore – ecc.] ed inizierà il___________. Alla conclusione dei lavori, che si completeranno entro il __________, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro ____________ [il dato dovrà essere inserito qualora stabilito al momento dell’incarico], al lordo della ritenuta d’acconto del 20% [30% se trattasi di soggetto non residente]. Si precisa che: - la prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente - l’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente - la durata individuata dal presente incarico rappresenta il tempo entro il quale le prestazioni verranno rese, senza con questo identificare, nell’intero periodo succitato, la durata continuativa della predetta prestazione lavorativa Si allega la lettera di incarico. [opzionale] L’Azienda _______________ Pertanto, la comunicazione può essere inserita nel “corpo” dell’email, senza allegati, contenendo obbligatoriamente: a) dati del committente e del prestatore b) luogo della prestazione c) descrizione sintetica dell’attività d) data di inizio della prestazione e presumibile durata (es.: 1 giorno, una settimana, un mese); ove l’o-

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pera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. e) ammontare del compenso (qualora noto al momento dell’incarico) Indirizzi email degli Ispettorati Territoriali da utilizzare per la comunicazione ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov. it ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov. it ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it

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ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Perugia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Varese.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov. it ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Verona.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.ViboValentia.occasionali@ ispettorato.gov.it ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato. gov.it ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov. it ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it ITL.Viterbo.occasionali@ispettorato.gov.it Raccomandazione finale: seguite attentamente la procedura attraverso i canali internet in quanto lo strumento mail dovrebbe essere a breve sostutuito da una procedura specifica online.-

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CONSULTA NAZIONALE Consulta Nazionale delle Associazioni di Amministratori di Condominio:

I principi fondanti La Consulta riunisce le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale degli amministratori di condominio, nasce soprattutto per offrire agli interlocutori istituzionali e non un’interfaccia con il mondo degli amministratori di condominio.

La Consulta pur lasciando piena autonomia alle singole sigle che la costituiscono si prefigge di tutelare gli interessi degli amministratori di condominio professionisti. La Consulta è impegnata in un confronto necessario sulle

Consulta Nazionale delle Associazioni degli Amministratori di Condominio. Si è purtroppo constatato che molto spesso in incontri, seminari, webinar, etc. strutture associative di scarsa rappresentanza con aggregazioni diverse dagli amministratori di condominio si siano presentati come referenti di amministratori di condominio; non ultima l’emergenza coronavirus ha offerto ai soliti noti di fare incursioni senza conoscere la materia condominiale e con numero di soci irrilevante, in qualche caso anche in numero di 4. Consulta Nazionale delle Associazioni degli Amministratori di Condominio.

Consulta Nazionale delle Associazioni degli Amministratori di Condominio.

problematiche che riguardano il settore degli amministratori di condominio fortemente voluto da alcuni parlamentari di diverse forze politiche. Consulta Nazionale delle Associazioni degli Amministratori di Condominio.

www.consultaamministratoricondominio.it/

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Sul piatto della discussione ci saranno: la formazione periodica, la mancanza di controlli sull’aggiornamento effettuato, la rappresentatività delle associazioni e in generale il riconoscimento del ruolo socioeconomico della professione. Le associazioni lamentano l’abbandono da parte della politica, mentre sono pressanti le responsabilità previste dalla legge. Per questi gli amministratori chiedono una maggiore collaborazione alle istituzioni, locali e nazionali.

ABICONF www.abiconf.it AIAC www.aiacondomini.it ANAMMI www.anammi.it ANAPI www.anapi.net APAC www.apacitalia.it ARAI www.arai.it

info@consultaamministratoricondominio.it

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ISOTTA FRASCHINI Ing.Stefano Milanesi – Laureato al Politecnico di Milano - Ingegneria dei Trasporti Ha lavorato in una delle più importanti aziende italiane di pubblico trasporto. Esperto in progettazione dei sistemi di trasporto, finanziamenti dei Progetti Europei, di Risk Management. Direttore Responsabile di Professione Immobiliare - Presidente di APAC Associazione Professionale Amministratori di Condominio e di LISIAI Libero Sindacato Italiano Amministratori di Immobili.

La rinascita dell’area “ex ISOTTA FRASCHINI”

I

sotta Fraschini - Saronno - Le premesse per una rinascita di una porzione di territorio di pregio

Era da tanto tempo che mi chiedevo che fine avesse fatto l’insediamento dell’ex Isotta Fraschini a Saronno. Poi il caso della vita mi ha portato a scoprirlo nella maniera più piacevole immaginabile. Ma ripassiamo brevemente la storia della Isotta Fraschini Fondata nel 1900 come “Società milanese d’automobili Isotta Fraschini & C.” da Cesare Isotta e i fratelli Vincenzo Oreste Antonio Fraschini, l’azienda si occupava di assemblare parti e componenti di veicoli di provenienza straniera. Nel 1904 divenne “Isotta Fraschini S.p.A. Milano” e per molti anni progettò e produsse motori ritenuti da

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tutti eccezionali per impieghi aeronautici, navali, civili, militari e veicoli sia per uso civile che militare. Negli anni ’30 la fabbrica trasferì sul territorio di Saronno alcuni suoi stabilimenti ed anche successiva-

mente (a causa dei bombardamenti) di quelli di via Monterosa a Milano durante la Guerra (ancora oggi visibili a lato della ex sede del Sole XX Ore), realizzando così a Saronno un’importantissima realtà industriale. Negli anni 90 l’azienda chiude e si sviluppa un lungo processo costellato da aste deserte.

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Il 27 novembre 2019, l’’area ormai abbandonata da molti anni, “sopravvissuta” a cinque aste immobiliari dal 2017, trova finalmente un nuovo proprietario. Si parla di oltre 166mila metri quadrati tra capannoni ed aree connesse. Ma torniamo ad oggi. Parlando del più e del meno con i miei ex compagni di scuola vengo a sapere che uno di loro, l’ing. Giuseppe Gorla, si occupa da un po’ di tempo di argomenti urbanistici legati a questo intervento. Lo chiamo e dopo avere rievocato i tempi del liceo, mi invita a fare una visita a quello che rimane dello stabilimento sapendo che a me interessa molto l’argomento, data la mia propensione ai temi urbanistici e di recupero urbano. Si apre un mondo! In due ore di camminate abbastanza veloci (l’area in questione è

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di dimensioni enormi) questo mio caro amico (con cui avevo condiviso le partite di calcio ai tempi del liceo), mi ha mostrato ciò che rimane di una delle più grandi industrie del secolo XX. Ma soprattutto mi ha illustrato come, da un territorio ormai abbandonato da 30 anni, nascerà un progetto di rinnovamento urbano che verrà donato in buona parte alla città di Saronno. Il progetto è il frutto di una lunga collaborazione con lo studio CZA Cino Zucchi Architetti e con tutti gli enti che sovraintendono al territorio, oltre che con le Ferrovie Nord in quanto adiacente a buona parte dell’area.

ingegneria e precisione che venivano fatte in questi luoghi. Che il futuro non sia da meno lo testimoniano i vari progetti che si svilupperanno nell’area a partire da quello relativo ai nuovi laboratori della Accademia di Brera visibili anche dall’esterno. A tale proposito riporto quanto descritto nel sito https://www. vivaiosaronno.org/: …

il

Masterplan

Questa operazione offre un’occasione straordinaria, sia per l’Area stessa, sia per l’intero sistema cittadino. La dimensione dell’Area, paragonabile a quella degli scali milanesi, nonché la posizione strategica nel rapporto con la ferrovia, con Via Varese e con i quartieri residenziali circostanti, le attribuiscono un ruolo estremamente cruciale per lo sviluppo futuro della città. Il progetto di riqualificazione parte dalla volontà di trasformare il gesto di cesura, operato dai binari e dall’impraticabilità dell’Area dismessa, in un nuovo collegamento che lavora contemporaneamente a due

L’emozione che si prova nel percorrere tali insediamenti é tanta. Nel silenzio quasi assoluto sembra di sentire ancora in lontananza il rumore delle lavorazioni di alta

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dell’iniziativa

complessiva che si intende sviluppare nell’area ex Isotta Fraschini individua come scopo prioritario del progetto la rigenerazione dell’Area, al fine di renderla un “contenitore” nel quale i singoli beni e le attività ivi insediate possano essere durevolmente vincolati al bene.

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ISOTTA FRASCHINI scale diverse: da un lato la dimensione umana e cittadina, dall’altro il sistema metropolitano di Milano. Come sino ad oggi ampiamente discusso e presentato all’Amministrazione comunale nell’ambito delle riunioni preliminari intercorse per l’analisi del progetto, gli obiettivi principali di sviluppo per l’Area sono i seguenti: - difesa della superficie a verde e a bosco protetto, con riqualificazione ambientale del bosco e delle specie arboree; - creazione di un polo universitario (Alta Scuola di Formazione), con aule di formazione, laboratori e spazi espositivi, anche in possibile condivisione con la comunità cittadina;

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- creazione di spazi adeguati per ospitare l’attuale Museo delle Industrie e del Lavoro e il futuro Museo dell’Isotta Fraschini; - realizzazione di edifici in mix funzionale. Il progetto è impegnato nel cercare di raggiungere alcuni degli obiettivi dell’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile. Il progetto descritto ha come presupposto la bonifica dell’intera Area. Particolare attenzione è stata posta al rispetto dei criteri di compatibilità ambientale, con la finalità esplicita di rendere il terreno pienamente conforme alle funzioni di previsto insediamento.

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Per chi desidera approfondire l’argomento rimando al sito https:// www.vivaiosaronno.org/ dove si potrà scaricare tutta la documentazione di interesse. Sono orgoglioso di avere ri-incontrato una persona di questo livello con idee straordinarie e la capacità e volontà di metterle in pratica. Stefano Milanesi Questo articolo prende spunto e riporta contenuti del sito https:// www.vivaiosaronno.org/ che invito a visitare e i cui redattori ringraziamo. Per chi fosse interessato a seguire gli sviluppi rimandiamo al sito indicato.

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PROPRIETA’ IMMOBILIARE Luca Malfanti Colombo © HOMELYFE S.R.L. - C.F. e P.IVA 11442670961 REA n.: MI 2602758. Sede legale: Via Palestro 4, 20025 Legnano (MI) - IT - Tel: +39 0331 1820786 Email: info@homelyfe.it

Il locatore affitta al Condominio: Sì alla cedolare secca Il caso Alfa acquista un immobile abitativo (categoria A/2) che risulta già affittato al Condominio ed affidato al custode dello stesso, il quale lo impiega tra l’altro come dimora principale tanto per sé quanto per il proprio nucleo familiare. Ora, dovendo subentrare al venditore nella qualità di locatore, può Alfa optare in tal caso per il regime della cedolare secca?

– locazione per finalità abitative e relative pertinenze; 3) il conduttore non deve svolgere: – attività di impresa; – attività di lavoro autonomo. Il tutto anche se gli immobili affittati dovessero essere impiegati dal locatario per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori

Gli antecedenti erariali L’Agenzia delle Entrate, a partire dall’introduzione del regime della cedolare secca (art. 3 D.lgs. 23/2011), risulta essere all’uopo intervenuta a più riprese. In particolare, con la Circolare 26/2011, il detto Ente ha innanzitutto precisato la possibilità di adozione del menzionato regime fiscale solo in caso di verificazione delle seguenti condizioni: 1) i soggetti devono essere persone fisiche che: – vantano la proprietà (o altro diritto reale di godimento) su abitazioni locate; – non agiscono nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; 2) gli immobili interessati devono poi possedere le seguenti caratteristiche: – adibizione all’uso abitativo con censimento nella categoria di competenza A (escluso A/10); – presentazione di domanda di accatastamento nel tipo abitativo (sempre categoria A); PROFESSIONE IMMOBILIARE

o dipendenti. Si precisa che sono invece da ritenere compresi nell’ambito applicativo della cedolare secca, i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché dal contratto risulti la destinazione degli immobili a scopo abitativo. Con successivo provvedimento dello stesso tenore l’Agenzia delle Entrate ha quindi ribadito le succitate condizioni quali fondamentali per l’accesso al regime della cedolare secca, escludendo quindi da questo sempre gli immobili adibiti all’esercizio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (Cfr. Circolare 12/2016). Quando l’inquilino Condominio…

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è

Nel caso in trattazione il conduttore è un Condominio (e non una persona fisica) che non esercita attività di impresa, arti o professioni e l’immobile a questi locato è adibito ad abitazione principale del custode e della sua famiglia. Il Condominio, tuttavia, rappresenta una particolare forma di comunione forzosa in cui la proprietà individuale dei singoli condomini si intreccia con la comproprietà degli stessi su beni e parti comuni dello stabile. Una comunione inscindibile in cui, quindi, i condomini non hanno possibilità – a mezzo di rinuncia al proprio diritto sulle cose comuni – di venir meno al pagamento delle spese di mantenimento dei medesimi ma sono sempre tenuti ad ottemperarvi pro quota millesimale. Conclusione Stante le precedenti considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha in tal caso dedotto che nel contratto di affitto, stipulato con un Condominio, della casa destinata al portiere, il locatore subentrante (nel presupposto che si tratti di persona fisica non esercente attività di impresa, arti e professioni) può comunque optare per il regime della cedolare secca. E il tutto mediante presentazione del modello Rli entro il consueto termine di trenta giorni dalla data di subentro alla locazione in essere.

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TECNOLOGIA

L’APP DELL’ AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO Futuro o già realtà? Conhive si spinge oltre per risolvere le difficoltà degli Amministratori di Condominio con la ricerca di soluzioni tecnologiche per agevolare la loro attività. L’Amministratore di Condominio può così usufruire dell’avanzamento tecnologico e del processo di digitalizzazione in atto, tramite soluzioni sicure e certificate a norma di legge.

di maggiori vantaggi con l’adozione di una soluzione digitale. Infatti, le comuni piattaforme che permettono videochiamate tra più persone non rispettano le più stringenti regole sull’identità degli utenti. Infatti l’accesso all’App Bein avviene tramite Spid, il sistema certificato dal Ministero per garantire l’identità digitale dell’utente. Una certezza per i tuoi dati e

Conferma di consegna e lettura della comunicazione

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QUESTIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE Dott.ssa Licia Albertazzi – abilitata all’esercizio della professione forense, ex dottoranda di ricerca in diritto pubblico presso l’Università di Pavia, specializzata in diritto delle assicurazioni. Autrice di articoli giuridici per web e non, tra cui www.studiocataldi.it e www.laleggepertutti.it

Contagi Covid19 in condominio. Il ruolo dell’amministratore

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iviamo e conviviamo ormai da quasi due anni in luoghi e in situazioni caratterizzate da pericolosità costante, più o meno accentuata a seconda dei periodi in cui i contagi da Covid19 aumentano o diminuiscono. Siamo ancora lontani dall’obiettivo “zero contagi”, ammesso poi che tale obiettivo sia effettivamente raggiungibile, né è dato sapere se e come evolverà negli anni la curva pandemica. Ciò che è certo è che le circostanze sono in continua evoluzione, sia dalla parte del virus (con le sue varianti) sia

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dalla parte di Scienza e Tecnologia medica e farmaceutica. Il virus ha colpito prevalentemente nei luoghi di aggregazione sociale, per poi estendersi alla dimensione familiare. E la realtà condominiale, che in sé racchiude entrambi gli aspetti – di parti comuni e di luoghi privati - né è stata particolarmente toccata. Non sono rari i casi in cui un focolaio infettivo si sia sviluppato proprio in un condominio e anche per tale motivo è sorta l’urgenza di regolare i comportamenti

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degli individui negli stabili, al fine di evitare o limitare i contagi. Alla luce di ciò si rileva opportuno fare chiarezza in merito al ruolo che in questa situazione riveste l’amministratore, tra obblighi di legge e opportunità dettate dal buon senso. Da un punto di vista strettamente giuridico abbiamo, da una parte, l’obbligo dell’amministratore, previsto dall’art. 1130 del codice civile, di “disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei

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QUESTIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini” (e dunque, parallelamente, un interesse collettivo in capo a tutti i condomini nel fruire dei luoghi comuni in sicurezza) dall’altro lato vi è l’interesse alla tutela della privacy dell’interessato, singolo condomino (in merito all’essere vaccinato o meno, all’aver contratto o meno l’infezione o ad essere stato posto in quarantena preventiva per una delle cause previste dalla normativa vigente, ecc.). Sin da inizio pandemia sono state emesse note ministeriali, circolari e linee guida interessanti per lo più l’organizzazione dei luoghi di lavoro al fine di preservare la salute

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dei lavoratori, dunque di evitare e limitare i contagi. Tali indicazioni possono essere estese anche a situazioni analoghe, ad esempio in ambito condominiale (spazi comuni, possibilità di aggregazione volontaria o involontaria). Tradotto in concreto, l’obbligo generale di disciplina dei luoghi comuni in situazione pandemica consiste nella sanificazione periodica dei locali comuni oltre all’ordinario espletamento delle pulizie e delle disinfezioni e del rispetto, da parte dei condomini, delle ordinarie regole di prudenza aventi sia radice giuridica (obbligo della mascherina nei luoghi comuni al chiuso, quali scale e ascensori, osservanza delle distanze interpersonali) che di comune buon

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senso. In tal modo, ad esempio, può essere limitato l’utilizzo dell’ascensore a una persona alla volta (salvo che si tratti di familiari conviventi). In definitiva, se da una parte l’amministratore non ha né il diritto né il potere di pretendere dal singolo condomino notizie circa il proprio stato di salute, dall’altro ha il dovere di gestire al meglio le parti comuni e, di conseguenza, di ridurre al minimo il rischio di contagio negli ambienti condominiali. Dove il diritto, spesso tradotto in coercizione, non arriva o (per fortuna, in uno Stato di diritto) non può arrivare la differenza, come al solito, la fa il buon senso. Licia Albertazzi

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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 1 STUDIO LEGALE GIOLA MILANO (I) - LUGANO (CH)

Obbligo di consegna del DURC da parte delle imprese appaltatrici in Condominio

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llego recente sentenza della Cassazione che affronta un argomento molto spinoso, ovvero l’obbligo di consegna del DURC da parte delle imprese appaltatrici in Condominio. I giudici della Cassazione hanno ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l’art. 1460 c.c., perché, a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione dell’obbligo di consegna del durc da parte dell’impresa di pulizie e, quindi, dell’esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, rischio poi concretizzatosi attraverso l’elevazione del verbale di accertamento Inps notificatogli per la violazione normativa, il Condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia.

Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria Presidente Dott. GORJAN Sergio - Consigliere Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere Dott. ABETE Luigi - Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2027/2017) proposto da: CLEANING M. & J. SOCIETA’ COOPERATIVA, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Claudio Mazzoni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, v. Taro, n. 5; - ricorrente contro CONDOMINIO (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona CORTE SUPREMA DI dell’amministratore pro tempore, CASSAZIONE rappresentato e difesa, a mezzo di SEZIONE SECONDA CIVILE procura speciale apposta a margine Ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4079 del controricorso, dall’Avv. Danilo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Lusso, ed elettivamente domiciliato PROFESSIONE IMMOBILIARE

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presso il suo studio, in Roma, piazzale Clodio, n. 18; - controricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4124/2016 (pubblicata in data 24 giugno 2016); udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Svolgimento del processo 1. Il (OMISSIS), proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 910/2011 emesso dal Tribunale di Velletri su ricorso della Cleaning M. & J società cooperativa per l’importo di Euro 10.008,48, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per i servizi di pulizia al fabbricato condominiale eseguiti dalla stessa società, sostenendo, in particolare, che il contratto di appalto intercorrente tra le parti doveva considerarsi affetto da nullità siccome l’appaltatrice non aveva consegnato il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), donde esso opponente 2022/ n.38


LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 1 aveva sospeso il pagamento del corrispettivo, oltretutto richiesto sulla base di fatture, come tali costituenti meri documenti unilaterali. Nella costituzione dell’opposta ed all’esito dell’espletata istruzione probatoria, l’adito Tribunale, con sentenza n. 118/2014, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava l’emesso decreto ingiuntivo a carico dell’opponente. A sostegno dell adottata decisione il giudice di primo grado osservava che, in mancanza del DURC per

il periodo a cui si riferivano le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, non poteva che configurarsi una responsabilità solidale del Condominio insieme alla Cooperativa appaltatrice per la irregolare posizione contributiva e fiscale dei dipendenti di quest’ultima, sicchè del tutto legittimamente il Condominio aveva sospeso il pagamento del corrispettivo, facendo applicazione del principio di cui all’art. 1460 c.c.. 2. Pronunciando sull’appello formulato dall’opposta

soccombente, cui resisteva il Condominio appellato, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4124/2016 (pubblicata il 24 giugno 2016), rigettava il gravame e confermava l’impugnata sentenza, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. A fondamento dell’emanata sentenza la Corte laziale rilevava, innanzitutto, che la produzione relativa al DURC da parte della Cooperativa doveva ritenersi insufficiente, non avendo essa allegata la documentazione

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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 1 proveniente dalla sede centrale dell’INPS e/o da tutte le sedi competenti a conoscere delle posizioni assicurative sul territorio. Osservava, poi, il giudice di appello che correttamente il Tribunale aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 1460 c.c., dal momento che non poteva ritenersi sussistente l’equilibrio contrattuale derivante dalla sua sinallagmaticità, poichè la prestazione della Cooperativa, ancorchè materialmente eseguita, aveva esposto a rischio il Condominio per l’esazione, a carico dello stesso, degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2002, art. 29, circostanza poi effettivamenteverificatasi a seguito della notificazione del verbale di accertamento dell’INPS elevato nel 2013 nei confronti dello stesso Condominio. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, la Cleaning M. & J società cooperativa. Si è costituito con controricorso l’intimato (OMISSIS). La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione fra le parti.In particolare la Cleaning M. & J società cooperativa riconduce tale doglianza alla non veridicità delle

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circostanze acclarate della Corte di appello sul fatto che tra le parti fosse stato regolarmente sottoscritto un contratto di appalto dei servizi di pulizia (anzichè solo verbale), sulla circostanza che il Condominio avesse più volte richiesto ad essa ricorrente la documentazione attestante la sua regolarità contributiva e previdenziale e che essa non gliela avesse mai fornita e sul fatto che in atti non risultasse un DURC in regola (nel mentre era stata depositata la dichiarazione di regolarità sia contributiva che previdenziale, rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL). 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto - in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3 - la violazione e falsa applicazione della disciplina riguardante il DURC e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e art. 1460 c.c.. A sostegno di tale mezzo la ricorrente intende far rilevare che essa non era tenuta ad assolvere l’obbligo di munirsi del DURC nella fase del pagamento e che, inoltre, si sarebbe dovuto ritenere inapplicabile del D.Lgs. n. 276 del 2003, richiamato art. 29, poichè il Condominio non esercita attività di impresa e non è dotato di personalità giuridica. In ogni caso, aggiunge la ricorrente, la presenza di un DURC inregola, seppure successivo al tempo dell’emissione delle fatture, l avrebbe pienamente legittimata a vedersi accreditata la somma richiesta e non contestata, con la conseguente errata applicazione, nella fattispecie, del citato art. 1460

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c.c.. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile perchè mediante la denuncia del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5) - la ricorrente ha, in effetti, inteso far valere non l’omissione dell’esame di fatti decisivi (che, invece, sono stati valutati) bensì la non veridicità dei fatti stessi (per come desumibile incontestabilmente dallo svolgimento del motivo e dall’affermazione inequivocabile che le circostanze indicate non erano affatto veritiere: cfr. pag. 12 del ricorso) come ritenuti dalla Corte di appello, che, pertanto, li ha comunque presi in considerazione, restando irrilevante l eventuale erroneità o falsità di tale esame. 4. La seconda censura è, invece, priva di fondamento e deve, perciò, essere rigettata. Occorre osservare che, nella vicenda oggetto di controversia, si versa in un caso di appalto di servizi concluso tra un Condominio ed un’impresa di pulizia, in cui il primo è appaltantecommittente (ovvero, comunque, datore di lavoro della ditta di pulizie) ed alla stregua della disciplina in materia e degli scopi dalla stessa tutelati circa la necessità della verifica della legittima posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti della ditta appaltatrice e della conseguente configurabilità della responsabilità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice, è indubbio che l’impresa di pulizia (oggi ricorrente) era tenuta alla presentazione del DURC, tanto

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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 1 è vero che l’INPS ha notificato apposito verbale di accertamento a carico del Condominio, in applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2. E’ evidente che il tenore letterale e la ratio della norma appena indicata sono intesi ad incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. 7 dicembre 2018, n. 31768). Inoltre, deve rimarcarsi che la logica della solidarietà tra l’appaltatore ed il committente, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonchè il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi. Sulla base di questo quadro generale è consequenziale rilevare che

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l’amministratore di condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti e il DURC è proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un’impresa di pulizie è idonea ad operare all’interno del condominio. Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all’INPS e all’INAIL. Ciò chiarito, deve, a proposito della controversia qui in esame, ritenersi che - con valutazione di merito adeguata e, perciò, insindacabile nella presente sede di legittimità - la Corte di appello ha, invero, accertato l’inidoneità e, comunque, l’insufficienza della documentazione prodotta dall’odierna ricorrente rispetto al completo assolvimento dell’obbligo della presentazione del DURC (condizione, questa, invece compiutamente soddisfatta nella

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fattispecie esaminata nella sentenza allegata dalla stessa Cleaning M. & J. alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.). In particolare, la Corte territoriale ha - come già posto in risalto constatato che la documentazione prodotta in giudizio dall’odierna ricorrente non proveniva dalla sede centrale dell’INPS e, comunque, da tutte le sedi competenti a conoscere e disporre delle sue posizioni assicurative sul territorio, con la conseguenza che i DURC acquisiti agli atti del giudizio erano comunque da ritenersi insufficienti e/o parzialmente sufficienti a fornire il riscontro circa la suddetta regolarità contributiva e previdenziale in relazione ai periodi cui si riferivano le contestate fatture emesse dalla società cooperativa Cleaning (dalla stessa poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo). Pertanto, stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale, il giudice di secondo grado ha ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l’art. 1460 c.c., perchè a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell’impresa di pulizie e, quindi, dell’esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in

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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 1 solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 29, rischio poi concretizzatosi attraverso l’elevazione del verbale di accertamento Inps notificatogli per la violazione di detta norma - il Condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non sortendo, al riguardo, efficacia le fatture dalla stessa emesse. 5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,

che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo: Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per

esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2021. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2022

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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 2 STUDIO LEGALE GIOLA MILANO (I) - LUGANO (CH)

L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO E L’EVOLUZIONE DELLA RECENTE NORMATIVA

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’assemblea condominiale si distingue tra: assemblea ordinaria, convocata dall’amministratore una volta all’anno per gli incombenti stabiliti dall’art. 1135 c.c.; assemblea straordinaria, convocata dall’amministratore “quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio”. Decorsi inutilmente 10 gg. dalla richiesta, i condòmini possono provvedere direttamente alla convocazione. L’organo principale della vita del condominio è rappresentato dall’assemblea. È un organo sovrano in quanto sulle delibere espresse il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea (Cass. civ., sez. VI-II, 25 febbraio 2020, n. 5061). Il potere rappresentativo dell’assemblea non può essere sostituito da una “commissione di condòmini” (Trib. Roma 16 dicembre 2020, PROFESSIONE IMMOBILIARE

n. 17997). L’assemblea ben può legittimamente rideterminarsi e, quindi, revocare una precedente deliberazione sostituendola con una nuova. (Trib. Roma 1° marzo 2021, n. 3585). Secondo l’art. 66 disp. att. c.c., è possibile distinguere tra: assemblea ordinaria, convocata dall’amministratore una volta all’anno per gli incombenti stabiliti dall’art. 1135 c.c.; assemblea straordinaria, convocata dall’amministratore “quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio”. In mancanza dell’amministratore, l’assemblea ordinaria o straordinaria - può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino. Il termine “mancanza” deve essere interpretato nel senso di una effettiva inesistenza e non può essere assimilato alla situazione di un amministratore impossibilitato a svolgere le sue

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funzioni o dimissionario. In tale ultima ipotesi, infatti, non si configura la condizione prevista dalla legge, poiché il soggetto dimissionario continua a restare in carica fino alla nomina del nuovo amministratore (cd. prorogatio). La distinzione tra assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria rileva unicamente dal punto di vista dei soggetti legittimati alla convocazione della riunione condominiale, non essendoci alcuna differenza per quanto riguarda modi e tempi della costituzione e del suo funzionamento. La convocazione dell’assemblea condominiale Accanto alle ipotesi in cui la convocazione dell’assemblea è connessa ad un potere discrezionale dell’amministratore (“quando questi lo ritiene necessario”, art. 66 disp. att. c.c. ), il Codice civile prevede poi una serie di ipotesi in cui sussiste un vero e proprio obbligo in tal senso: — in caso di approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio preventivo (art. 1130 2022/ n.38


LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 2 c.c., ult. co.); — quando si deve dar notizia “senza indugio” delle citazioni o dei provvedimenti che esorbitano dalle competenze dell’amministratore (art. 1131 c.c., comma 3); — su richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio (art. 66 disp. att. c.c., comma 1 ); — quando ricorre la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria autonomamente disposti dall’amministratore in quanto “rivestano carattere urgente” (art. 1135 c.c., ult. co.); — quando si deve dare “senza indugio” notizia all’assemblea della citazione in giudizio ai fini della revisione dei valori millesimali (art. 69 disp. att. c.c. , comma 2, come modificato dalla L. n. 220/2012 ). La convocazione dell’assemblea ordinaria È di iniziativa dell’amministratore e rientra nei suoi doveri inderogabili (art. 72 disp. att. c.c. ). La giurisprudenza ha ritenuto essere annullabile la deliberazione assunta dall’assemblea convocata da un condòmino in caso di impedimento dell’amministratore. Pertanto, quando si verifichi una situazione di inerzia o di impedimento (temporaneo o definitivo) dell’amministratore, l’unica via per porvi rimedio è quella di convocare l’assemblea straordinaria, la quale deve essere preceduta da richiesta (scritta) di convocazione diretta all’amministratore, che vale come

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messa in mora e constatazione ufficiale del rifiuto o impossibilità di questi ad avviare la procedura di convocazione. La richiesta di convocazione deve essere rivolta all’amministratore anche se abbia presentato le dimissioni, perché costui conserva i suoi poteri finché non venga sostituito (o sospeso). La convocazione dell’assemblea straordinaria L’assemblea straordinaria è convocata esclusivamente per affari indifferibili ed urgenti e rientra nelle facoltà dell’amministratore, che può indirla quando lo ritenga necessario o opportuno (Cass. civ., 18 agosto 2005, n. 16980 ). Diventa, invece, obbligo per il medesimo procedere alla convocazione se la richiesta (scritta) sia avanzata da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Il secondo comma dell’art. 66 disp. att. c.c. , attribuisce al singolo condomino il potere di iniziativa nella convocazione dell’assemblea straordinaria solo quando l’amministratore manchi del tutto. L’Assemblea Online La partecipazione all’Assemblea viene regolamentata dall’art. 1136 c.c. che richiede, in seconda convocazione, l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’edificio e un terzo dei partecipanti al condominio: la norma non precisa se l’intervento debba essere con una presenza fisica oppure anche “remoto o virtuale”. L’art. 66 disp. att. c.c., invece, stabilisce che l’avviso di convocazione dell’assemblea

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condominiale deve indicare espressamente il luogo ove si svolge la riunione, facendo intendere che deve essere un “luogo fisico”, come ha confermato anche la giurisprudenza. Secondo alcuni autori, sarebbe possibile adottare “per analogia” la normativa sulle riunioni dell’assemblea delle società di capitali (art. 2370 c.c.) che consente la partecipazione dei soci in videoconferenza solo se lo statuto sociale lo prevede; difatti, secondo la norma. Nel condominio, però, lo statuto sociale si identifica con il regolamento di condominio dove dovrà essere prevista espressamente, la possibilità della riunione con mezzi telematici; in assenza del regolamento condominiale, invece, sarà necessaria una specifica la delibera dell’assemblea. Dunque, seguendo tale linea interpretativa, sarebbe possibile, con alcuni accorgimenti, una riunione di condominio in videoconferenza purché: a. l’Amministratore consente a tutti i condòmini di partecipare alle riunioni in videoconferenza; b. in ogni caso l’assemblea deve sempre svolgersi in un luogo fisico “centrale” e questo va indicato nell’avviso di convocazione; c. nell’avviso di convocazione l’Amministratore deve ricordare ai condòmini della possibilità di partecipare tramite videoconferenza; d. la partecipazione in videoconferenza non deve creare disparità di trattamento tra i condòmini; e. la verbalizzazione deve

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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO 2 contenere le dichiarazioni e i voti di chi partecipa al pari di tutti gli altri condomini come se fossero fisicamente presenti tutti nello stesso luogo. Quanto alle deleghe, queste vanno inviate all’amministratore prima dell’assemblea o al momento della verifica delle presenze, come in una normale assemblea in presenza. In sintesi, non viene modificato l’iter di convocazione dell’assemblea fisica ma viene fornito uno strumento in più al condomino per poter partecipare da remoto mantenendo inalterati i suoi diritti. La disciplina delle assemblee telematiche introdotta dal Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104). All’interno del provvedimento emanato si è per la prima volta disciplinata l’assemblea in videoconferenza. Infatti, sono state introdotte all’art. 66 disp. att. c.c. , di cui al R.D. n. 318 del 30 marzo 1942 , le seguenti modifiche: • al comma 3, dopo le parole: “E deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione” sono inserite le seguenti: “O, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa ”; • dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza . In tal caso, il

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verbale, redatto dal segretario e previsto dal regolamento sottoscritto dal presidente, è condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, trasmesso all’amministratore la partecipazione all’assemblea e a tutti i condomini con le può avvenire in modalità di medesime formalità previste per videoconferenza. In tal caso, il la convocazione”. verbale, redatto dal segretario Tutte le assemblee svolte in e sottoscritto dal presidente, è videoconferenza sino al 3 trasmesso all’amministratore dicembre 2020, erano valide e a tutti i condomini con le con il previo consenso di tutti medesime formalità previste per i condomini. Successivamente, la convocazione”. In conclusione, però, è stata pubblicata sulla dal 4 dicembre 2020, basterà il Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 consenso della maggioranza dei dicembre 2020 la L. 27 novembre condomini, al di là del numero 2020, n. 159 (conversione in dei millesimi, per consentire lo legge, con modificazioni, del D.L. svolgimento delle assemblee (e la 7 ottobre 2020, n. 125 , recante partecipazione alle assemblee) in misure urgenti connesse con la videoconferenza. proroga della dichiarazione dello Il Tribunale di Bergamo ha stato di emergenza epidemiologica stabilito che l’assemblea convocata da COVID-19 e per la continuità in modalità di videoconferenza operativa del sistema di allerta prima dell’entrata in vigore COVID, nonché per l’attuazione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 della Direttiva UE 2020/739 del 3 è viziata in origine e le relative giugno 2020). delibere assunte sono annullabili. E’ stata apportata un’importante (Trib. Bergamo 13 gennaio 2022). modifica all’art. 66 , comma Una soluzione partica per evitare di 6, disp. att. c.c. regolante il dover richiedere l’autorizzazione quorum necessario a consentire per lo svolgimento online alla la partecipazione alle assemblee maggioranza dei condòmini condominiali da remoto. La ad ogni riunione è l’assemblea modifica è contenuta nel nuovo cd. mista; la riunione verrà art. 5-bis del D.L. n. 125/2020 convocata fisicamente presso un . Secondo questa nuova luogo idoneo, ma sarà permesso ai disposizione “all’ articolo 66 , condòmini di partecipare anche in sesto comma, delle disposizioni videoconferenza. In questo modo i per l’attuazione del Codice civile condòmini avranno l’opportunità e disposizioni transitorie, di cui di partecipare in presenza oppure al regio decreto 30 marzo 1942, da remoto n. 318 , le parole: ‘di tutti i condomini’ sono sostituite dalle Avv. Valentino Giola seguenti: ‘della maggioranza dei condomini’“ . Quindi, da oggi il testo vigente dell’art. 66 , comma 6, disp. att. c.c. recita così: “Anche ove non espressamente

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APAC MODENA Rag. OGNIBENE MARCO Presidente della Provincia di Modena APAC Associazione Professionale Amministratori Condominio n° 2230 Via Palladio 8 Carpi (MO)Tel - 41012 Carpi MO - Tel. +39 0593966552 Via Vittorio Veneto 1/B - 41016 Novi MO - Tel. +39 059/580 0 590 Via Giardini 456/C - 41124 Modena - Tel/Fax 059/39 66 55 2 presso gli uffici di PMI Italia sede provinciale di Modena E-mail: amministratoreognibene@gmail.com

C

MODENA: attività in ripresa

ari colleghi, Con piacere l’attività che la Sede di Modena sta svolgendo sta dando riscontri positivi .

quanto hanno toccato un argomento molto importante per chi svolge questa attività, la gestione del tempo .

di confrontarci con nuovi metodi , nuove pratiche per lavorare in modo più efficiente ed efficace.

Ci sono molti modi di Condivido con tutti gli L’obiettivo è quello di lavorare , molti modi associati poter dare il massimo per fare le cose . sostegno a tutti i ns La ns attività ci vedrà associati. Non ci dobbiamo nuovamente in accontentare di fare presenza il prossimo 28 Il 24 Marzo scorso si come si è sempre fatto , Aprile. è tenuta una Tavola per ottimizzare il tempo rotonda che è stata e quindi i risultati , Invito tutti a seguire il finalmente l’occasione dobbiamo cercare programma Convegni per ritrovarci in nuovi punti di vista . sul sito www.eureos.it. presenza. Nella nostra Tavola Rag. Marco Ognibene Condivido volentieri le rotonda abbiamo tematiche affrontate , in avuto la possibilità

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APAC MODENA

Sede di MODENA

Sede di CARPI

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APAC TORINO

SEDE APAC TORINO INCONTRI A TORINO SOCI - REFERENTE REFERENTE - DIREZIONE

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migliorative partendo da chi, sul campo, vive la realtà quotidiana della gestione dello studio e dei rapporti con i condomii, dall’altro di evidenziare i punti di miglioramento per Tutto nasce da due incontri: una proposta complessiva alla il primo tra il Referente e una Direzione. importante rappresentanza dei Referente e coordinatore hanno soci Piemontesi. così raccolto le indicazioni che Il secondo tra il Referente hanno rappresentato la base e la Direzione che ha colto per la riunione successiva con l’occasione anche per un visita la Direzione. ai luoghi. Si è così deciso di ampliare L’occasione del primo incontro l’offerta formativa di ha consentito da un lato aggiornamento creando un di raccogliere le necessità calendario anticipandone il più urante l’ultimo mese a Torino si sono messe lle premesse per un netto miglioramento dei servizi offerti e della struttura formativa.

possibile le date in modo da creare minore disagio possibile e la possibilità di inserire argomenti di utilità quotidiana con ancor maggiore attenzione alle esigenze dei Soci. Nello stesso tempo si è deciso di accelerare il processo di formazione iniziale realizzando il Corso relativo e pubblicizzando al massimo l’attività di e-learning che ha dato grandi soddisfazioni negli ultimi anni. Il processo subito avviato ha consentito di inserire a calendario gli eventi che già oggi è possibile individuare nel calendario Eureos (www. eureos.it). A Settembre si procederà cun una verifica del processo per ulteriori miglioramenti.

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PROGETTAZIONE: Restauro conservativo OPPORTUNITA’ Fine dello stato di emergenza = fine dello smart working?

I

l 31 marzo è finito lo stato di emergenza e con esso é cessata la normativa speciale che ha permesso a milioni di lavoratori di lavorare in smart working, che per molti ha voluto dire lavorare da casa, ma il Governo sta pensando al provvedimento per permetterne la continuazione. Smart working: al 31 marzo cessa la normativa speciale Il 31 marzo 2022 è venuto meno lo stato d’emergenza. Cessano quindi tutte le strutture create per gestire la pandemia legata al Covid-19 e che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, in questi due anni di emergenza. Sono quindi esauriti i compiti della struttura commissariale, della cabina di regia e dell Comitato scientifico.

working è stato inteso come home working, con la conseguente commistione tra spazio di lavoro e spazio (e vita) domestico.

Doveva essere redatto un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, comunicazioni agli enti pubblici (INPS, E’ anche vero che da alcune INAIL, etc) e organizzato il reindagini risulterebbe che molti sto. lavoratori vorrebbero conservare anche nel periodo ordina- Tali adempimenti, a dire il rio la modalità di lavoro smart. vero, si sono però dimostrati di scarso valore aggiunto e Perchè sprecare questa oc- lo smart working ha finito per casione per riorganizzare la essere riconosciuto solo come modalità lavorativa in modo una pratica che complicava molto le cose, senza vantaggi costante? per i datori di lavoro. Perchè non mantenere le cose positive, imparando a correg- Prima della pandemia, va detto, vi è sempre stato un pregere gli aspetti negativi? giudizio dei datori di lavoro Smart working: com’era prima che pensavano di veder sparidel Covid-19 re il proprio potere di controllo sull’andamento del lavoro Già prima del Covid-19 la nor- da parte del dipendente senza mativa sul lavoro italiana pre- tenere conto della prestazione vedeva l’utilizzo della modali- che peraltro poteva addirittutà di smart working. ra migliorare.

Prima della pandemia in effetti è sempre stato una modalità lavorativa poco utilizzata, in particolare perchè, come spesso succede in Italia, l’adozione richiedeva una serie gravosa di adempimenti burocratici, in teoria motivati dalla necessità di evitare abusi Certo alcuni di questi aspetti da parte dei datori di lavoro e non sono del tutto positivi ed volti tutelare il dipendente, e è dipeso dal fatto che lo smart di adempimenti tecnici difficilPotrà quindi ridursi o essere cancellata del tutto l’ormai acquisita abitudine allo smart working, che per molti ha significato lavorare dal salotto di casa, in video conferenza otto, rispondere alle mail anche ad ora tarda, etc.

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mente attuabili.

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Questo era un pregiudizio legato più a vecchi schemi mentali, ad abitudini nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato. A questo non erano esenti nemmeno le organizzazioni di categoria, in particolare i sindacati. La pandemia e le restrizioni legate al contenimento della 2022/ n.38


PROGETTAZIONE: Restauro conservativo OPPORTUNITA’ ne del lavoro basata sia sulle sporto. ore di lavoro, che su obbiettivi prefissati dalle parti e dei ri- Senza contare la diminuzione dei costi e dei rischi connessi sultati relativi. al trasporto. Si passsa perciò da una situazione in cui vi erano le sem- Proprio per questi motivi, La pandemia ha rivelato il for- plici direttive del datore di molti lavoratori che hanno te valore aggiunto dello smart lavoro e mera esecuzione del potuto sperimentare lo smart dipendente, ad uno scambio working hanno dichiarato di working bidirezionale in cui matura il preferire tale modalità di lavoro e vorrebbero conservarla Le necessità di contenere la rapporto di lavoro. anche oggi terminato lo stato diffusione del Covid-19 ha costretto milioni di lavoratori in Il lavoratore assumere quindi di emergenza. un ruolo attivo nel determiregime di smart working. nare le modalità e i tempi di In parallelo anche le organizLa pandemia ha costretto a ri- esecuzione dell’attività lavo- zazioni di categoria si sono manere tutti a casa e solo que- rativa, facendo diventare mag- mosse con il Governo per costo non può essere chiamato giormente elastica la fascia gliere l’opportunità di consersmart working. oraria, ovviamente in accordo varlo. con il datore di lavoro. In mezzo a tanti fattori negaSmart working è qualcosa di diverso e di più. Tale evoluzione permette tivi connessi alla pandemia, quindi al dipendente di gestire questo è un lascito positivo E’ un regime di gestione del il proprio tempo ricavandola che si spera si sia in grado di rapporto di lavoro subordinato anche da momenti accessori sfruttare nella giusta maniera. che richiede un’organizzazio- non pagati quali i tempi di tradiffusione del Covid-19, con la conseguente adozione massiccia dello smart working ha spazzato via ogni pregiudizio ed ha fatto emergere una realtà: se si vuole si può fare.

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QUESTIONI TECNICHE E DI SICUREZZA Cybersecurity: Pillole su come difendersi da una tra le molteplici tecniche utilizzate per le frodi online.

SIM Swapping Cosa è il SIM swapping?

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on questa tecnica (o scambio di SIM) il truffatore mira a impossessarsi del numero di cellulare di una vittima così da intercettare tutto il traffico ad esso diretto. E’ chiaro che nel traffico che interessa al truffatore è compreso quello che consente di accedere ai servizi di internet banking!!!

Come funziona? Il truffatore, tramite operazioni di phishing, ricerche sui social, malware, etc., insomma una grave violazione dei dati, si procura i dati personali della vittima.

A questo punto la vittima noterà acquistare solo da venditori che la rete telefonica del suo • affidabili; cellulare non funziona più.

Come evitare di cadere vittima del SIM swapping?

• non associare il numero di telefono ad utenze online rischiose per la sicurezza; prima di farlo in Le principali modalità riguardano ogni caso verificare se nei forum la prudenza e la riservatezza: online vi sono tracce di truffe associate a tali utenze. • tenere il software dei dispositivi mobili sempre • inserire un PIN di accesso aggiornati, soprattutto il sistema alla SIM card o una sequenza e non operativo, il browser e gli antivirus; lo condividere con nessuno; • non diffondere le Sue • controllare frequentemente informazioni in rete e prestare i movimenti finanziari. molta attenzione ai contenuti inseriti personalemnte e dai propri contatti sui social media ed in Cosa fare in caso si genere in internet;

Con queste informazioni in mano, il malintenzionato cerca di non aprire link e allegati ingannare l’operatore della rete • mobile in qualche caso riuscendo a sospetti ricevuti via email; far trasferire il numero telefonico • non intraprendere su una SIM in suo possesso. conversazioni con sconosciuti che A questo punto lo stesso truffatore cercano di carpire informazioni potrà accedere al traffico diretto al personali.; numero telefonico della vittima e aggiornarre regolarmente le operare con il suo internet banking. • password; PROFESSIONE IMMOBILIARE

• scaricare solo le app sicure dai fornitori ufficiali;

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tema di essere caduti in un SIM swapping? Se il cellulare sembra non funzionare più, contattare subito l’operatore e verificare cosa è successo. Se l’operatore telefonico dovesse confermare lo scambio di SIM, avvertire la polizia postale.

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GAS IN CONDOMINIO

N

el 1956 da un’idea del suo fondatore Giovanni Galvagni nasce Gabogas. Oggi, dopo oltre 60 anni di attività, Gabogas è una realtà presente su tutto il territorio nazionale.

l’incertezza legata alla disponibilità dei prodotti “ tradizionali “ rendono in questo momento il GPL una fonte energetica altamente competitiva, sfruttando inoltre la maggior resa calorica del prodotto.

L’innovazione, la continua ricerca e l’attenzione alle nuove esigenze di mercato hanno reso Gabogas un’Azienda moderna, dinamica ed in continuo sviluppo. Oltre 50 dipendenti, tra addetti specializzati nella progettazione, assistenza e manutenzione di ogni impianto e trasporti, operano nella sede di Vobarno e nel nuovo stabilimento di Brescia.

2. Perché un amministrazione condominiale dovrebbe scegliere Gabogas ?

1.

Perché scegliere il gpl ?

Gabogas è una realtà presente su tutto il territorio nazionale, in particolare nel Nord Italia , attraverso la propria rete diretta di Vendita e distribuzione garantisce un servizio puntuale. Una grande azienda che ha saputo mantenere nel proprio DNA le proprie origini imprenditoriali. Questo tipo di gestione consente alla nostra clientela la possibilità di poter dialogare direttamente con il cuore dell’Azienda. Una gestione snella consente di intervenire con qualsiasi decisione senza dover aspettare tempi lunghi ed inutili burocrazie.

Gabogas, attraverso la propria organizzazione interna di progettisti e la collaborazione con le aziende Leader in Italia nel settore Termoidraulico\ Riscaldamento, è in grado di fornire la miglior soluzione tecnologica, chiavi in mano, che meglio si adatti ad ogni singola necessità. Abbiamo inoltre la possibilità di realizzare e finanziare, ove si renda necessario, gli impianti da noi realizzati approntando soluzioni di pagamento che verranno stabilite di volta in volta, cercando il miglior compromesso con le amministrazioni condominiali. Gabogas si impegna ogni giorno nell’ottimizzazione della logistica e dei rifornimenti presso le utenze dei suoi Clienti; una sala controllo ed un sistema di monitoraggio dei consumi di ogni utente, attraverso indicatori di livello tele-gestiti, permettono un rifornimento programmato e puntuale che supera il rischio della mancanza di prodotto e i conseguenti disagi per l’utente.

Gli scenari che via via vanno prospettandosi danno luogo a svariate considerazioni, in questo momento storico, l’indipendenza da alcune fonti di approvvigionamento, la sostituzione di impianti alimentati con combustibili inquinanti e dispendiosi, danno la possibilità al GPL di essere la miglior soluzione 3. Perché scegliere GABOGAS … LACULTURA sia in termini economici sia in Gabogas per un futuro DELL’EFFICIENZA NEL termini ecologici. MERCATO DEL GPL cambio di combustibile ? L’andamento dei costi e PROFESSIONE IMMOBILIARE

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ATTIVITA’ EUREOS 2021

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ATTIVITA’ EUREOS 2021

Per rimanere aggiornati sugli eventi in programma e per il materiale disponibile degli eventi effettuati visitate il sito:

www.eureos.it PROFESSIONE IMMOBILIARE

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PROGETTAZIONE: Restauro conservativo NOTIZIE Confermate anche per il 2022 le agevolazioni per agli amministratori che desiderano entrare in APAC e per i familiari di Soci APAC. Nuove categorie di inserimento Soci Con il 2016 è nata la nuova categoria di Socio (Ordinario o Aggregato) Familiare Attivo che ha le stesse caratteristiche del Socio Ordinario e al quale possono appartenere i Soci che hanno in famiglia già due Soci Ordinari o Aggregati paganti (fa fede lo Stato di Famiglia). Tale novità si è dimostrata vincente ed ha consentito ad APAC di fare un ulteriore passo in avanti nel rendere consistente il gruppo dei Soci. Ripetiamo perciò per chi non lo ricordasse, quali sono i nuovi cardini: la quota di ingresso è di 200 euro e la quota annua di 125 euro. Restano fermi gli obblighi associativi derivanti dallo

Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico.

Nuovo Socio Ordinario Senior Viene inserita una nuova categoria di Socio Ordinario Senior che ha le stesse caratteristiche del Socio Ordinario ed al quale possono appartenere i Soci che hanno i requisiti per svolgere l’attività di Amministratore di Condominio alla data di iscrizione. La quota di ingresso è di 200 euro e la quota annua di 125 euro per il primo anno, mentre per gli anni successivi rimane di 250 euro. A questa categoria di soci non possono accedere gli ex Soci APAC. Restano fermi gli obblighi associativi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico. Questa categoria di Socio è destinata in modo particolare agli amministratori

che vogliono accedere ad APAC da altre Associazioni o che non appartenevano a nessuna altra Associazione pur avendo i requisiti per esercitare la Professione in modo continuativo. Tali requisiti andranno preventivamente dimostrati con la idonea documentazione. Resta solo a Suo carico l'esame di ammissione a Socio Ordinario la cui quota è quella deliberata per tutti i Soci esame che può essere affrontato in occasione delle sessioni proposte. Potrà quindi accedere a: - tutti gli interventi di aggiornamento APAC e delle società / Enti che hanno accordi di reciprocità con APAC, - tutti i video degli aggiornamenti sin qui svolti - tutti i corsi di formazione iniziale APAC

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RECENSIONI Film Streaming

Squid Games - Netflix Un gioco di sopravvivenza che è soprattutto un’allegoria sociale e politica. Difficile trovare qualcuno in Italia che conoscesse Il Gioco del Calamaro o ci avesse mai giocato, prima dello Squid Game apparso improvvisamente tra le novità di Netflix. 456 concorrenti selezionati per le loro enormi difficoltà economiche e trasportati in una località segreta per confrontarsi in prove ispirate a giochi per bambini, mirate a eliminare via via tutti i partecipanti. Al vincitore andranno 45,6 miliardi di on (l’equivalente di 33 milioni di euro), ammesso che sappia gestire le conseguenze delle scelte che dovrà fare nel corso della sfida. DISPONIBILE SU NETFLIX (2021) Ideatore – Hwang Dong-hyuk Cast – Lee Jung-jae (Seong Gi-hun), Park Hae-soo (Cho Sang-woo), Wi Ha-joon (Hwang Jun-ho), Jung Ho-yeon (Kang Sae-byeok), Oh Yeong-su (Oh Il-nam).

Libri

Lean Management da Toyota allo studio amministrativo Verso l’eliminazione degli sprechi. Oggi molti amministratori si aspettano di trovare tecniche, meccanismi e formule pronte per far funzionare il loro studio. Una sorta di manuale di istruzioni che spieghi dettagliatamente cosa fare. Giunti al punto di rottura, sotto pressione sperano di trovare una bacchetta magica per risolvere i loro problemi. Il lean office non è nulla di tutto questo, sempre ammesso che qualche cosa di simile esista. Il lean office è una metodologia che deve essere calata in azienda, che deve entrare nella mentalità aziendale diventando una filosofia di lavoro e di conduzione del business. Non è purtroppo la panacea di tutti i mali, non è una metodologia prescrittiva che ci dice cosa fare ma piuttosto pone la nostra attenzione su come farlo attraverso principi e metodi. Esso prevede un grande lavoro di pianificazione e progettazione che una volta implementato spingerà l’azienda verso le performance desiderate. L’attenzione al valore, la cura delle persone che lavorano in team e l’attenzione al cliente rivoluzioneranno le vostre prospettive facendovi giungere alla situazione desiderata. 112 Pagine Grafill 18,00 euro

Libri

Roberta Fossati Verso l’ignoto. Donne moderniste di primo Novecento Gli anni che collegano e differenziano i secoli XIX e XX sono ricchi di fermenti ideali, ecclesiali e politici, il fenomeno modernista incrocia tutto questo e svela la complessità delle sue istanze di riforma ecclesiale e riformulazione teologica, di trasformazione civile e articolazione pedagogica. Le donne vi sono coinvolte a molti livelli: nelle relazioni di amicizia testimoniate negli epistolari, nelle iniziative educative e solidali, nella letteratura impegnata, nel sogno di un diverso rapporto fra i sessi, nell’ideale di autenticità religiosa al di là delle barriere confessionali e anche in dibattiti propriamente teologici. Appare così una trama biografica, letteraria e geografica nella quale si incontrano nomi abbastanza famosi, ma spesso letti isolatamente, come quelli di Dora Melegari, Adelaide Coari, Antonietta Giacomelli, Teresa Pioli, Maria Montessori. Altre novellatrici e intellettuali, giornaliste e appendiciste, poetesse, educatrici, favoliste e scrittrici per l’infanzia formano una galassia che resta in parte sommersa. In questo studio riescono non solo a emergere, ma anche a mostrare le connessioni che ne fanno una sorta di comunità solidale. Un racconto avvincente pieno di volti e di memorie e ricco di sogni, che è al tempo stesso un valido strumento di ricerca e di ricognizione bibliografica. 144 Pagine 16,00 Euro - Nerbini Editore

Nella vita si danno delle circostanze in cui, per cavarsela, bisogna essere un pò pazzi. Francois de La Rochefoucauld - Massime

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