Anno 4 - n. 11 Dicembre 2010
Poste Italiane Spa - sped. abb. postale DL.353/ 2003 (conv In. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1,DCB Milano
APAC 2010: un anno da ricordare Acque condominiali: il punto sulla gestione XXXXXXXXXXXXX
IL CUPOLONE RITROVATO XXXXXXXXXXXXXX KKKKK첫 Convenzioni 770APAC Semplificato SSSSSSSSSSSSSSSe
SOMMARIO 4
Editoriale: Ing.Stefano Milanesi Comunicazione e studi di amministrazione APAC e Professione Immobiliare in cifre
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Urbanistica: Arch. Silvia Meneghini Di Architetti e Castelli di Sabbia: Antoni Gaudì e Barcellona
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Piattaforme aeree soluzioni economiche per i lavori in quota
Tecnologia: Acque condominiali: il punto sulla Gestione
PROFESSIONE IMMOBILIARE Pubblicazione trimestrale Direttore responsabile: Ing. Stefano Milanesi Editore APAC Associazione Professionale Amministratori di Condominio sito web: www.webcondominio.eu e-mail: professioneimmobiliare@yahoo.it
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Rilevazione Perdite Idriche
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La Ferrovia Castione Arbedo Cama La Parola all’ Avvocato Avv.Roberto Lucarini Manni
Recensioni
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Mostre e Convegni
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Auto Elettrica
RESTAURI SENZA DISTURBO: Risultato estetico e massima cura per le facciate
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Cultura: Lorenzo Milanesi Piazza Fontana e Piazza della Scala
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Tecnologia: Soluzioni con rampe “su misura” per il superamento dei dislivelli
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La Parola al Commercialista Dott.ssa Antonella Chiametti Notizie in pillole
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La Parola all’ Esperto: Nomina e Revoca dell’ Amministratore
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Promozione e Sviluppo Lucia Rizzi: lucia.rizzi@fastwebnet.it 393 7281395 Grafica e Stampa presso Tipografia Il Punto Rosso Services S.r.l. Via Ambrogio Alciati, 5 – 20146 Milano info@ilpuntorossoservices.com Al numero 10 di Professione Immobiliare Maggio 2010 - hanno collaborato: Stefano Milanesi, Lorenzo Milanesi, Fabio Modenesi, Giaime Botti, Sara Boerci, Antonella Chiametti, Mariangela Padalino, Antonio Castaldi, Silvia Meneghini, Giulia Marcato, Nives Castenetto, Roberto Lucarini Manni, Maria Grazia Longhitano.
Registrazione Tribunale di Milano n. 187 del 20 marzo 2007 Testata iscritta al Registro Operatori di Comunicazione (R.O.C.) n. 15634
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Convenzioni
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In copertina: foto Ferrovia Castione Cama
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EDITORIALE
1 Tabelle Millesimali e punti fermi... 2 Mostra Convegno sul Condominio La sentenza della Cassazione... Le ultime novità per il condominio riguardano proprio un argomento che sembrava essere uno dei pochi punti fermi nell’ ambito della normativa condominiale. Sinora infatti esisteva la certerzza che se ci fosse stata il desiderio di modificare le tabelle millesimali, sarebbe stata necessaria la volontà espressa dalla unanimità dei partecipanti al condominio, in sintesi i 1.000 millesimi. Accade peraltro che, in un ambito dove la normativa viene completamente scavalcata dalle interpretazioni spesso contrastanti delle sentenze della Cassazione, quello fosse uno degli ultimi ambiti dove si poteva contare su qualcosa di certo. Ed invece no: dopo una serie di sentenze tutte indirizzate a confermare la vecchia linea di condotta, arriva l’ultima sentenza
che ribalta tutto: con 501 mmillesimi si può cambiare la tabella millesimale. Ci si chiede questo: ma se i 501 millesimi di un condominio si mettono d’accordo e deliberano di attribuire agli altri 499 tutte (dico tutte) le spese del condominio, cosa potrà avvenire? Forse un qualche ripensamento in questo senso andrà fatto.
Mostra Convegno sul Condominio Dopo tanto tempo l’idea che frullava nella nostre teste si concretizza Stiamo organizzando la prima mostra convegno sul Condominio che si articolerà su due giornate in un grande Hotel di Milanocon la presenza di 22 Aziende espositrici e 30 interventi di relatori sui principali temi inerenti tutti i princpali aspetti interesssaanti tutti noi Stefano Milanesi
APAC nel 2010: un anno da ricordare!!! 7 sessioni di corsi per i soci a Milano e Monza e (novità) Busto Arsizio;
Impostazione nuovi corsi a Busto Arsizio e Firenze 4 sessioni di convegni aperti al pubblico Più di 430 Consulenze gratuite ai soci via email; Consulenze gratuite ai soci telefoniche; Consulenze gratuite ai soci scritte; 3 Numeri di Professione Immobiliare rivista gratuita distribuita a 6.000 indirizzi di Amministratori in tutta Italia; 20.000 pagine di manuali e dispense. Stand presso il MADE Expo dal 3 al 6 Febbraio 2010 (240.000 visitatori); 2 Convegni al Made Expo 2010 con 150 partecipanti Convegno in Zona 2 a Milano con A2A Contatti con le più importanti realtà del settore immobiliare; Contatti con le più importanti riviste del settore;
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Milano Architettura Design Edilizia Fiera Milano, Rho 05_08 Ottobre 2011
Segnali di futuro Prodotti, soluzioni e tecnologie per progettare e costruire i nuovi capolavori dell'edilizia. Incontri ed eventi per un'architettura sostenibile e sicura. Un solo grande appuntamento, MADE expo la piÚ importante fiera internazionale dell'edilizia. www.madeexpo.it MADE expo è un’iniziativa di: MADE eventi srl Federlegno Arredo srl
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Promossa da:
LA PAROLA ALL’ AVVOCATO Ripartizione delle spese condominiali: casi di nullità e di annullabilità. Nata a Milano, laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano, attualmente esercita a Milano e Sesto San Giovanni occupandosi insieme ai propri colleghi di diritto civile, diritto del lavoro e diritto penale. e-mail:drsaraboerci@libero.it
Recentemente la Corte di Cassazione si è occupata ancora una volta della ripartizione delle spese condominiali distinguendo i casi in cui la delibera assembleare in tale materia sia da considerarsi nulla piuttosto che annullabile. Con la sentenza n. 6714, depositata il 19.03.2010, la suprema Corte, sezione seconda, ha statuito quanto segue: “In materia di delibere condominiali sono affette da nullità – che anche il condomino il quale abbia espresso voto favorevole può far valere – quelle con cui a maggioranza sono stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale essendo necessario, a pena di radicale nullità, il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e come tali suscettibili di essere impugnate nel termine di decadenza di trenta giorni di cui all’art. 1137 cod. civ. le delibere con cui l’assemblea nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135 cod. civ. n. 2 e 3 determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dei criteri di cui al citato art. 1123 cod. civ.”. La vicenda ha avuto origine dall’impugnazione da parte di un condomino di una delibera assembleare in cui venivano modificati i criteri di ripartizione delle spese condominiali straordinarie in spregio alle tabelle millesimali esistenti. La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza del condomino stabilendo che nel caso in cui vengano modificati, anche temporaneamente, i criteri di riparto delle spese, in difformità da quanto previsto dall’art. 1123 cod. civ., ricorrerà un caso di nullità ( art. 1123 c.c.: Le spese necessarie per la conser-
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vazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere, impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità). Ne consegue che chiunque abbia interesse, anche se trattasi di condomino che abbia espresso voto favorevole durante la delibera, possa impugnarla in qualsiasi momento, ciò in quanto l’azione per fare dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. Si ricorda, infatti, che la modifica dei criteri di riparto delle spese rispetto ai criteri previsti dal regolamento contrattuale e dall’art. 1123 cod. civ. deve essere approvata da tutti i condomini mediante voto unanime. Nel caso in cui vengano rilevati casi di errori nelle tabelle millesimali tali da richiedere una modifica delle stesse o qualora sopravvengano modifiche sostanziali all’interno del condominio che vadano ad incidere sul corretto riparto delle spese, in assenza dell’approvazione unanime di un nuovo criterio di riparto delle spese, non si potrà fare altro che ricorrere all’Autorità giudiziaria così come previsto dall’art 69 disp. att. Cod. Civ. Un intervento dell’amministratore, seppure ispirato da un criterio di equità e dal consenso della maggio-
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ranza dei condomini, volto a modificare i millesimi e i criteri di riparto delle spese condominiali previsti nel regolamento, esporrà il condominio al rischio di un’azione legale in quanto trattasi di una delibera nulla. La Cassazione ha poi distinto, rispetto a quanto sopra illustrato, il caso in cui l’assemblea condominiale approvi, nell’esercizio dei poteri ad essa spettanti, previsti dall’art. 1135 n. 2 e 3 cod. civ., il riparto delle spese in violazione dei criteri già stabiliti. In pratica, pur non essendoci una delibera assembleare che abbia mutato i metodi di suddivisione delle spese, i risultati del riparto non corrispondono a quanto prescritto dal regolamento contrattuale di condominio o dall’art. 1123 cod. civ. In tale circostanza si dovrà parlare di annullabilità e non di nullità della delibera assembleare, pertanto, l’eventuale impugnazione dovrà proporsi entro il termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 c. 3° cod. civ. Tale principio va a confermare l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che si è espressa in materia sino ad oggi. Avv. Sara Boerci drsaraboerci@gmail.com
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TECNOLOGIA
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TECNOLOGIA Circuito idrico acqua potabile Teoria e progettazione Testo a cura di ITALIANA IMPIANTI (vedi pubblicità) per gentile concessione del Dr. Davide Rizzi- Direttore Tecnico
Circuito idrico acqua potabile. Quante volte nei condomini capita che da parte degli utenti posti all’ultimo piano giungano lamentele perché si verificano problemi di mancanza di acqua o di pressione in determinati momenti della giornata. Cerchiamo in questa nota di capire da dove derivano i problemi e perché determinate situazioni si possano verificare. Progettazione di una rete di distribuzione idrica Una rete di distribuzione idrica interna parte da un punto di fornitura idrica fornito dal gestore del servizio idrico integrato competente per territorio, che fa riferimento ad un regolamento idrico acquedottistico comune a tutti i gestori. Il gestore garantisce infatti una pressione statica minima pari a 20 metri di colonna d’acqua (2 Bar) in condizioni di portata nulla; tale pressione potrebbe quindi risultare inferiore anche in maniera sostanziale nei momenti di picco dei consumi. La pressione massima potenzialmente disponibile è pari a 100 metri di colonna d’acqua (10 Bar) e se tale pressione dovesse risultare eccessiva per gli impianti è a carico dell’utente provvedere a ridurla a valle del punto di fornitura. Per il corretto dimensionamento della fornitura di acqua potabile è necessario identificare due grandezze essenziali: la portata e la pressione necessarie.
1. Portata La portata si ottiene partendo dalla somma delle utente che costituiscono la rete idrica interna secondo una tabella che identifica, per ciascun tipo di utenza, la portata di acqua richiesta. La norma UNI8192 ci fornisce i dati statistici da considerare per le portate richieste da ciascun tipo di erogatore:
Lavabo Bidet Vasca da bagno
Acqua fredda 0,075 l/s 0,075 l/s 0,15 l/s
Acqua Calda 0,075 l/s 0,075 l/s 0,15 l/s
Doccia
0,15 l/s
0,15 l/s
0,2 l/s
Vaso con cassetta
0,3 l/s
Vaso passo rapido Lavello cucina Lavatrice Lavastoviglie
0,6 l/s 0,15 l/s 0,2 l/s 0,2 l/s
0,15 l/s
0,2 l/s
Apparecchio
Miscelatore 0,1 l/s 0,1 l/s 0,2 l/s
Si procede quindi calcolando la portata totale prevista dalla nostra rete idrica come sommatoria del totale delle utente per la singola portata istantanea. Il valore ottenuto ha però il significato che tutte le utenze siano attive simultaneamente e statisticamente questo evento non è possibile in realtà. Bisogna quindi elaborare detto valore riducendolo di un fattore di contemporaneità che tiene conto
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TECNOLOGIA della considerazione che le utenze non saranno mai più di 2 o 3 attive contemporaneamente in ciascun appartamento. La norma UNI8192 ci viene nuovamente in aiuto fornendoci una tabella che, sulla base della portata complessiva, identifichi il coefficiente di contemporaneità: Q l/s 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0
% 50 50 50 50 49 49 47 47 45 43 42 41 38
Q l/s 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,5 25,0 27,5
% 37 34 33 32 31 30 28 27 26 25 24 23 22
Q l/s 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0
% 21 20 18 17 16 15 14 13 12 12 11 10 10
Q l/s 250,0 275,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0
% 9 9 9 8 8 7 7 6 6 6 5 5
Si giunge quindi, riducendo percentualmente il valore di portata totale ottenuto, alla portata che la nostra rete idrica dovrà erogare nei momenti di punta. Tale valore è determinante per la richiesta di fornitura al gestore della rete idrica pubblica, il quale ci richiede la portata che la fornitura dovrà erogare, e per il dimensionamento delle tubazioni. Il valore di portata così determinato è da intendersi relativo a tutte le utenze alimentate; nel caso di stabili a più scale, per esempio, dovrà essere calcolata anche la portata di ciascuna scala al fine di determinare le sezioni dei montanti idrici. La dimensione del tubo dovrà essere tale da impedire che, nel momento del massimo consumo idrico, sia necessaria una velocità di scorrimento nella condotta superiore a 1,5 m/s onde contenere al massimo le perdite di carico che possono poi incidere sulla pressione. Da questi elementi appare evidente come l’effettuazione di lavori di riqualificazione di alcuni appartamenti, per esempio creando un secondo bagno ove non previsto originariamente, comporti necessariamente una variazione delle condizioni di portata e conseguenti problemi di efficienza del sistema. 2. Pressione Per il calcolo della pressione necessaria si deve tenere conto che, dato che la pressione minima garantita dal gestore è pari a 20 metri di colonna d’acqua (2 Bar) e che, per il loro corretto funzionamento, è necessario che per l’utenza più svantaggiata si abbia comunque a disposizione una pressione minima di 10 metri di colonna d’acqua (1 Bar). Il regolamento acquedottistico prevede che in caso sia necessario sollevare l’acqua l’utente si doti di sistema di pressurizzazione autonomo per l’ottenimento delle pressioni richieste. In tal caso, però, non è ammesso che il sistema di pressurizzazione prelevi l’acqua direttamente dalla rete ma dovrà essere dotato di un serbatoio o di una vasca in grado di sopperire alle punte di portata facendo da polmone per regolarizzare il prelievo dalla rete pubblica. Si rende quindi necessario dotare l’impianto di un sistema di accumulo di acqua, chiamato “preautoclave” da cui il sistema di pressurizzazione attinga l’acqua da immettere nel circuito idrico la cui dimensione viene normalmente prevista con una capacità di 500 litri e deve essere a riempimento automatico mediante valvola a galleggiante.
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TECNOLOGIA Nel caso di installazione di un sistema di pressurizzazione è necessario dimensionare le pompe per l’erogazione della portata massima prevista alla pressione richiesta; è anche possibile, mediante opportune tarature dei pressostati del sistema di pressurizzazione, utilizzare un sistema misto, gravità + pressurizzazione, che consenta in condizioni di carico non elevato di attingere l’acqua direttamente dalla rete ed utilizzando la pressurizzazione soltanto quanto la rete idrica pubblica non soddisfa le esigenze della rete interna. 3. Prescrizioni ulteriori Esistono ulteriori prescrizioni che devono essere rispettate dal nostro sistema idrico, e riguardano la sicurezza della rete del gestore. In particolare richiamiamo nell’occasione i seguenti punti: -
L’Utente deve garantire il non ritorno dell’acqua dall’impianto interno alle tubazioni pubbliche mediante opportuni sistemi di disconnessione idraulica che differiscono tra loro sulla base del tipo di impianto, in particolare potranno essere di 3 differenti livelli di sicurezza: o Valvola di ritegno: Reti idriche civili inferiori al diametro 50 mm o Disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta, o in alternativa due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e prova: reti idriche civili con diametro da 50mm in su; impianti antincendio; hotel, ristoranti, bar e similari; aziende agricole; scuole e servizi igienici sanitari pubblici; attività industriali ed artigianali che utilizzano l’acqua soltanto per uso igienici sanitari; o Disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta controllabile (norma UNI 9157/88) completo di filtro installato a monte: tutte le altre tipologie di utenze ed in particolare: laboratori fotografici, lavanderie, tintorie, piscine; laboratori dentistici e di analisi; lavaggio automezzi; impianti di depurazione acque e di trattamento rifiuti; ospedali, case di cura e di riposo, cliniche e laboratori d’igiene; laboratori chimici; attività industriali ed artigianali che utilizzano l’acqua per uso produttivo o di raffreddamento; tutti gli impianti con sistemi di pressurizzazione della pressione senza vasca di disconnessione;
Tutte le apparecchiature sopra indicate dovranno avere manutenzione ed assistenza regolare a carico dell’Utente. -
A valle del contatore dovrà essere installata una valvola di intercettazione, di diametro pari a quella del contatore, atta ad isolare, in caso di necessità di interventi sulla rete interna dell’Utente, l’erogazione di acqua potabile.
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A valle del contatore dovrà anche essere installato un rubinetto di prova e scarico
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TECNOLOGIA Impianto di sollevamento con autoclave Quanto l’erogazione idrica dalla rete cittadina non avviene in maniera costante nelle 24 ore oppure quando la pressione della rete pubblica non è in grado di soddisfare i requisiti minimi dei piani più alti degli edifici si ricorre ad un sistema di sollevamento con autoclave. L’autoclave è un serbatoio in pressione, in acciaio zincato o inossidabile, riempito solo parzialmente d’acqua perché nella parte superiore contiene un certo volume di aria in pressione. Un possibile schema di funzionamento di un impianto autoclave è riportato di seguito:
Esso prevede una vasca di accumulo alimentata dalla rete pubblica, una pompa che manda l’acqua nell’autoclave, l’autoclave ed infine il collegamento con la rete di distribuzione interna. Lo schema autoclave è inserito in parallelo al collegamento diretto fra l’acquedotto e la rete interna in modo che, quando l’acquedotto pubblico offre un servizio adeguato alle esigenze, l’alimentazione è diretta ed il sistema serbatoio-pompa-autoclave viene bypassato, mentre quando il servizio pubblico non è adeguato o per mancanza d’acqua o per mancanza di pressione, le utenze vengono alimentate mediante il serbatoio di riserva e l’autoclave. Per il corretto funzionamento di questo sistema è necessaria la presenza di due valvole di non ritorno. (a riguardo vedere anche il punto sulle prescrizioni precedentemente discusso). Il gruppo pompa è provvisto di un pressostato, cioè di un dispositivo che, misurando la pressione subito a valle della pompa, ne comanda elettricamente l’attacco e l’arresto. Conclusione Dato che ogni situazione è soggetta a continui cambiamenti è opportuno, in caso di lamentele in merito all’efficienza del sistema idrico, considerare di rivalutare l’intero impianto eventualmente inserendo o potenziando il sistema di pressurizzazione in funzione delle modifiche occorse alla rete idrica interna ma anche alle mutate garanzie fornite dal gestore della rete idrica pubblica che, sino al 2004, garantiva una pressione minima di 30 metri di colonna d’acqua, oggi scesi a 20. E’ inoltre necessario verificare che gli impianti esistenti siano attualmente ancora corrispondenti alle vigenti normative dato che il contratto di servizio con il fornitore dell’acqua potabile prevede sia la possibilità che lo stesso, in caso di verifica che riscontri problemi di non rispondenza alla vigente normativa, esegua autonomamente tutti gli interventi di adeguamento addebitandone poi i costi all’Utente incrementati delle sanzioni previste, sia l’obbligo per l’Utente (nel caso del Condominio per l’Amministratore) che questi abbia a disposizione una certificazione di conformità dell’impianto idrico analogamente a quanto già in vigore per gli impianti elettrici. PROFESSIONE IMMOBILIARE
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LA PAROLA ALL’AVVOCATO Avv. Maria Grazia Longhitano Laureata in giurisprudenza presso l’Università Statale di Catania, dopo l’Esame di Stato si iscrive all’Ordine professionale degli Avvocati del Foro prima di Monza e poi di Milano. Svolge la propria attività come libero professionista, con studio sito in Milano, occupandosi prevalentemente di problematiche civile ed in particolare di condomini, famiglia, infortunistica stradale e recupero crediti. email: studiolegale@longhitano.it; web: www.longhitano.it
TABELLE MILLESIMALI
Al via la revisione con la maggioranza qualificata: stop all’unanimità Il codice civile stabilisce che ai fini del riparto delle spese generali, delle scale, dei lastrici (art. 1123, 1124, 1126 c.c.) e per il computo delle maggioranze richieste per le delibere e per la validità della costituzione dell’assemblea (art. 1136 c.c.), il regolamento deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini:
parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica. In altre parole le tabelle millesimali non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’interno edificio, ai soli fini della gestione del condominio.
detti valori, ragguagliati a quello dell’intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella da allegarsi (per la cui approvazione è Con la sentenza esaminata le Sezioni Unite, partendo dal presupposto che la regola fondamentale del condominio per l’approvazione delle indispensabile l’unanimità dei consensi). varie delibere non è l’unanimità, bensì varie tipologie di maggioranza Senza l’unanimità dei consensi i valori espressi nelle tabelle non potevano più o meno qualificate a seconda della tipologia di interessi in gioco, essere rivisti o modificati hanno risposto positivamente al quesito sulla loro adozione, modifica e/o revisione che può oggi essere approvata con la maggioranza prevista Ci si poteva rivolgere al Giudice, anche nell’interesse di un solo condomino, dal secondo comma dell’art. 1136 c.c., ovvero la metà più uno degli esclusivamente nei seguenti casi: intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi. 1.quando risulta che sono conseguenza di un errore; Per lungo tempo la Cassazione ha ritenuto che per l’approvazione o la 2.quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, è revisione delle tabelle millesimali fosse necessario il consenso di tutti i condomini; ove fosse carente tale consenso unanime alla formazione notevolmente alterato il rapporto degli stessi. delle tabelle doveva provvedere il Giudice su istanza degli interessati, in Tuttavia la procedura è lunga e costosa. contraddittorio con tutti i condomini.
Le Sezioni Unite sbloccano il nodo delle tabelle millesimali, sinora A sostegno di tale tesi sono stati addotti vari argomenti. considerate impossibili da modificare senza l’unanime consenso dei condomini, poiché il cambiamento avrebbe finito con il danneggiare Si è affermato che la determinazione dei valori della proprietà di ciascun condomino e la loro espressione in millesimi è regolata direttamente dalla qualcuno per cui nulla poteva mutare senza il consenso di tutti. legge, per cui non rientra nella competenza dell’assemblea, oppure si La revisione delle tabelle millesimali era esclusivo appannaggio della è fatto riferimento alla natura negoziale dell’atto di approvazione delle totalità dei condomini pertanto praticamente impossibile o quasi da tabelle millesimali, nel senso che, pur non potendo essere considerato attuare. come contratto, non avendo carattere dispositivo (in quanto con esso i condomini, almeno di solito, non intendono in alcun modo modificare Ecco che per ovviare a questi inconvenienti è intervenuta la Suprema la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010 che del condominio, ma intendono soltanto determinare quantitativamente segna un passo avanti per la modifica delle tabelle millesimali e non certo tale portata), deve essere inquadrato nella categoria dei negozi di una vera e propria rivoluzione per il condominio. accertamento, con conseguente necessità del consenso di tutti i Ogni condominio ha l’obbligo giuridico di avere le tabelle millesimali, condomini. che altro non sono se non “il valore proporzionale di ciascun piano o Le Sezioni Unite si distaccano da questi orientamenti sostenendo che: porzione di piano spettante in esclusiva ai singoli condomini”, espresso in millesimi a norma dell’art. 68 disp. att. c.c. e riportato nella tabella allegata “In ordine all’argomento secondo il quale la determinazione dei valori al regolamento. della proprietà di ciascun condomino e la loro espressione in millesimi è regolata direttamente dalla legge, per cui non rientra nella competenza Tradotto nel linguaggio corrente ogni condominio, al fine di ripartire le dell’assemblea, si può obiettare che: spese tra i vari condomini, deve dotarsi di tabelle millesimali, che servono anche alla regolare costituzione dell’assemblea, nonché alla possibilità a) la legge non regola le concrete modalità di determinazione dei millesimi, di approvazione delle varie delibere mediante l’applicazione del principio ma si limita a stabilire che essi debbono essere espressione del valore maggioritario, ovverosia la maggioranza vince sempre. di ogni piano o porzione di piano, escludendo l’incidenza di determinati fattori (art. 68 disp. att. c.c.); I millesimi espressi nelle tabelle hanno un enorme valore nel condominio, toccando il diritto di comunione dei singoli partecipanti sui beni comuni, b) se la determinazione dei valori delle singole unità immobiliari e in quanto le tabelle sono la rappresentazione del rapporto tra il valore la loro espressione in millesimi fosse effettivamente regolata dalla dell’unità immobiliare e il fabbricato nel suo complesso, senza incidere, legge, nel senso di escludere ogni margine di discrezionalità, non si cambiare o modificare il diritto di proprietà sul bene esclusivo di comunione comprenderebbe per quale motivo le tabelle millesimali dovrebbero sui beni comuni. essere necessariamente approvate all’unanimità o formate in un giudizio da svolgere nel contraddittorio di tutti i condomini, potendo, in teoria, La tabella millesimale esprime in precisi termini aritmetici un già addirittura provvedere l’amministratore. preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti. La affermazione che la necessità della unanimità dei consensi dipenderebbe dal fatto che la deliberazione di approvazione delle La delibera assembleare che approva le tabelle millesimali non si pone tabelle millesimali costituirebbe un negozio di accertamento del diritto come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino ma solo come
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LA PAROLA ALL’AVVOCATO di proprietà sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni è in contrasto con quanto ad altri fini sostenuto nella giurisprudenza di questa S.C. e cioè che la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti (nel senso che non è richiesta la forma scritta per la rappresentanza di un condomino nell’assemblea nel caso in cui questa abbia per oggetto la approvazione delle tabelle millesimali, in quanto tale approvazione, quale atto di mera natura valutativa del patrimonio ai limitati effetti della distruzione del carico delle spese condominiali, nonché della misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare del condominio, non è idonea a incidere sulla consistenza dei diritti reali a ciascuno spettanti). Quando, poi, i condomini approvano la tabella che ha determinato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteri stabiliti dalla legge non fanno altro che riconoscere l’esattezza delle operazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello del fabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza di una precisa disposizione di legge. L’approvazione del risultato di una operazione tecnica non importa la risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie, di discussioni o di dubbi: il valore di una cosa è quello che è e il suo accertamento non implica alcuna operazione volitiva, ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale. Il fine dei condomini, quando approvano il calcolo delle quote, non è quello di rimuovere l’incertezza sulla proporzione del concorso nella gestione del condominio e nelle spese: incertezza che non esiste perché il rapporto
non può formare oggetto di discussione, dovendo essere determinato sulla base di precise disposizioni; il fine dei condomini è solo di quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente e per conseguire questo scopo non occorre un negozio il cui schema contempla come intento tipico l’eliminazione dell’incertezza mediante accertamento e declaratoria della situazione preesistente. In definitiva, la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica; caratteristica propria del negozio giuridico è la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti: l’atto di approvazione della tabella, invece, fa capo ad una documentazione ricognitiva di tale realtà, donde il difetto di note negoziali.”. Le Sezione Unite evidenziano, poi, come gli eventuali errori della nuova tabella possano essere corretti mediante la speciale azione di revisione prevista dall’art. 69 disp. att. c.c.. Ma vi è di più! Secondo la Suprema Corte neppure le tabelle millesimali allegate ad un regolamento contrattuale possono sfuggire alla competenza dell’assemblea, in quanto appurata la competenza dell’assemblea, la semplice circostanza dell’accettazione contrattuale della tabella risulterebbe irrilevante, poiché se una materia appartiene alla competenza dell’assemblea, la maggioranza può sempre intervenire senza che possa costituire ostacolo la unanimità delle precedente manifestazione di volontà espressa dai singoli. In conclusione oggi le tabelle millesimali siano esse di natura contrattuale e/o assembleare possono essere modificate con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1136 comma II c.c..
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TURISMO
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LA PAROLA ALL’ AVVOCATO PROFILO PROFESSIONALE Roberto Lucarini Manni
Nato a Firenze nel 1959 dove si è laureato in giurisprudenza, esercita da oltre venti anni la professione di avvocato. Ha scritto tre libri (due sul condominio e uno di procedura civile) per la casa Editrice Il Sole 24 Ore Pirola e numerosi articoli con IPSOA, Italia Oggi, Panorama Casa, Italia Casa, ecc. Esperto in materia condominiale tiene apposite rubriche di risposte a quesiti di lettori. Attualmente esercita a Firenze nel campo del diritto civile e spesso viene contattato per problematiche condominiali delle quali ha maturato una notevole conoscenza. Quesito N° 1 - Giardino - Vorrei sapere a chi spetta esclusiva, illuminate da lucernari apribili. Si è resa la spesa per la potatura delle siepi e piante poste nel necessaria la loro sostituzione a causa di infiltrazioni giardino di proprietà del condomino del piano terra. d’acqua e vorrei sapere chi deve sopportare i relativi costi: il condominio o i singoli proprietari? La spesa di potatura delle siepi e piante, compete in via esclusiva al singolo proprietario del giardino. Le spese per la sostituzione dei lucernari graveranno sui singoli proprietari delle Quesito N° 2 - Finestre - Vorrei sapere come si ripartisce mansarde da essi illuminate ed arieggiate. la spesa per sostituire le finestre del vano scale. Quesito N° 8 - Antenna - Anni fa molti condomini, La finestra del vano scale è una pertinenza delle in comune, hanno deciso di installare un’antenna scale. La spesa per la sua sostituzione si ripartisce centralizzata. Vorrei sapere se le riparazioni dei guasti in base allo stesso criterio di riparto delle scale, a parti dell’impianto, sono a carico di tutti i condomini ai sensi dell’articolo 1124 del Codice civile. che hanno concorso alle spese di installazione.
danneggiati i soffitti di alcune stanze dell’appartamento sottostante e relativi arredi. Il proprietario sostiene che si sono deteriorati anche la carta da parati e il parquet, e vuole il completo risarcimento. Il condominio è obbligato al risarcimento di quanto richiesto dal proprietario?
Quesito N° 3 - Comproprietà - Nel nostro condominio Le spese di manutenzione di un’antenna installata un appartamento per successione è andato in proprietà da alcuni condomini, vanno ripartite tra tutti coloro a più persone. Chi potrà andare in assemblea e votare? che hanno concorso all’installazione, ai sensi dell’articolo 1123 terzo comma del Codice civile. Nel caso in cui un’unità immobiliare sia di proprietà di più persone, una soltanto potrà intervenire Quesito N° 9 - Portone - Per ovviare a numerosi in assemblea e partecipare alle votazioni. furti nello stabile, si è deciso di rinforzare il portone In difetto di accordo tra i comproprietari, di ingresso del condominio con delle lamine di provvederà il presidente con sorteggio. ferro e serratura blindata. Un condomino non vuole pagare la sua quota. Cosa dobbiamo fare?
Le spese per il rifacimento del tetto debbono gravare su tutti i condomini in funzione dei rispettivi millesimi di proprietà.
Quesito N° 4 - Ascensore - Nel mio condominio in seguito alla decisione di costruire un ascensore alcuni condomini hanno dichiarato di non voler partecipare alle relative spese, non intendendo avvalersi del servizio. Gli altri condomini vorrebbero che partecipassero tutti alle spese. Chi ha ragione?
Nel caso de quo si tratta di spesa resasi necessaria per ragioni di sicurezza e quindi per il miglior godimento dell’edificio. Pertanto tutti i condomini debbono contribuire alle relative spese, ivi compresi i dissenzienti.
Quesito N. 10 - Citofono - In sede di assemblea straordinaria è stato deliberato il rifacimento dell’impianto citofonico relativo ad uno dei due ingressi condominiali ad uso esclusivo di alcuni condomini. L’amministratore ha suddiviso la spesa fra tutti i condomini, anche quelli che non utilizzano tale ingresso perchè usano esclusivamente l’altro ingresso dotato di autonomo citofono. Secondo Quesito N° 5 - Soppalco - Nel mio appartamento me tale ripartizione è errata, chi ha ragione? sito in un condominio ho deciso di soppalcare una stanza che ha il soffitto molto alto. Ciò Se, come riferisce il lettore, ognuno dei due ingressi comporta l’aumento delle mie quote millesimali? è dotato di impianti citofonici autonomi al servizio di gruppi di condomini distinti, i condomini serviti da un No, la costruzione di un soppalco non muta la autonomo impianto citofonico funzionante non sono quota millesimale della singola unità immobiliare. tenuti a concorrere alla spesa di rifacimento dell’altro impianto (articolo 1123 terzo comma del Codice civile). Quesito N° 6 - Destinazione dell’immobile - Nel mio condominio vi sono appartamenti, finora ad uso Quesito N° 11 - Lastrico - Nel mio condominio è esclusivamente abitativo. In una recente assemblea stata effettuata la impermeabilizzazione della terrazza un condomino ha comunicato d’aver locato il suo a livello dell’attico che fa da copertura a tutti i appartamento a uno studio professionale. Gli altri si sono condomini sottostanti. La spesa è stata suddivisa per opposti, ma il condomino sostiene di poter fare ciò che 1/3 a carico del proprietario della terrazza e per 2/3 a vuole. Che cosa si può fare per non subire il sopruso? carico degli altri condomini, escludendo il proprietario dell’attico, però alcuni condomini non sono d’accordo. La destinazione dell’immobile ad abitazione o ufficio la decide il proprietario e non i condomini, salvo che non Il criterio di riparto adottato in base all’articolo 1126 sussista nel regolamento contrattuale di condominio del codice civile (1/3 a carico del proprietario della un’apposita clausola che vieti la destinazione a uso terrazza, 2/3 a carico dei proprietari sottostanti) è esatto. ufficio. Pertanto il condomino potrà tranquillamente locare il suo appartamento ad uso ufficio. Quesito N° 12 - Infiltrazioni - Nel condominio in cui Quesito N° 7 - Lucernari - Nel nostro condominio abito per infiltrazioni d’acqua piovana dal terrazzo a nel sottotetto vi sono delle mansarde di proprietà livello di proprietà condominiale, si sono gravemente La costruzione di un nuovo ascensore è una innovazione gravosa: i condomini dissenzienti non sono normalmente obbligati a partecipare alla spesa. La Corte di Cassazione con sentenza 16/05/1991 n. 5479 ha ribadito che le spese di installazione si ripartiscono in millesimi.
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Deve essere risarcito l’intero danno arrecato (in rapporto causale) con le infiltrazioni. Trattandosi di danno arrecato dal condominio la spesa andrà ripartita in base ai valori millesimali di proprietà. Quesito N° 13 - Tetto - Nel mio palazzo si deve rifare il tetto; ciò comporta l’esborso di una notevole somma. Vorrei sapere come va ripartita.
Quesito N° 14 - Balconi - Dobbiamo rifare il solaio divisorio tra due balconi in quanto pericolante. Come va ripartita la spesa? Si applica il criterio di riparto di cui all’articolo 1125 del Codice civile, trattandosi di opera indispensabile. Pertanto la spesa si ripartisce in parti uguali tra i proprietari del piano superiore e inferiore, restando a carico del primo i costi per la copertura del pavimento e del secondo quelli per l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto sottostante. Quesito N° 15 - Acqua - Nel mio condominio a causa di una rottura si è dovuto rifare l’impianto dell’acqua che va da un contatore ad alcuni singoli appartamenti. Poichè nello stesso stabile sono presenti n. 2 contatori dell’acqua e ciascuno fornisce solo alcuni appartamenti, vorrei sapere come devono essere suddivise le spese sostenute, se solamente tra i condomini forniti dal suddetto contatore, oppure tra tutti i condomini sia del 1° che del 2° contatore. Nel caso che in un condominio vi siano due contatori centrali dell’acqua collegati ciascuno autonomamente con diverse unità immobiliari, le spese affrontate per la riparazione di una singola tubazione afferente ad un contatore, dovranno ripartirsi tra i soli condomini ad essa collegati e non anche tra i condomini collegati autonomamente con l’altro contatore.
Avv. Roberto Lucarini Manni
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RECENSIONI Il ruolo dell’amministratore di condominio, e in generale di chi deve gestire patrimoni immobiliari, è soggetto ad importanti cambiamenti legati alle evoluzioni normative a cui negli ultimi anni si sta assistendo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza nei cantieri. È in questo scenario che il testo è stato concepito e si propone come vademecum a supporto dell’attività professionale per l’amministratore di condominio, esaminando gli ambiti di applicazione delle norme in materia di sicurezza. Il testo esamina i casi in cui il condominio viene a configurarsi come luogo di lavoro e/o come cantiere temporaneo, ed affronta, per ciascun caso, gli obblighi legislativi a cui l’amministratore è chiamato a rispondere. Le problematiche sono affrontate anche da un punto di vista legale e si forniscono indicazioni sul ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonchè spunti di riflessione sull’applicazione delle norme. Il testo è corredato da strumenti operativi (modelli, normativa e sentenze) in grado di facilitare l’amministratore nello svolgimento del suo incarico professionale. Il CD-ROM allegato, parte integrante della pubblicazione, consente l’installazione di un software, utilizzabile in ambiente Microsoft Windows e Macintosh, per la consultazione dei modelli, della normativa e delle sentenze riportate nel volume. I documenti contenuti nel CD-ROM sono in formato .PDF e .RTF e pertanto è richiesta la preinstallazione di Abobe Reader e Microsoft Word a cura dell’utente. Requisiti minimi hardware e software Utenti Microsoft Windows: Processore da 1.00 GHz; Microsoft Windows XP/Vista/7 (per gli utenti Microsoft Windows Vista e Microsoft Windows 7 sono necessari i privilegi di “amministratore”); 256 Mb di RAM; 200 Mb liberi sull’Hard Disk; Adobe Reader 4.0; Microsoft Word 2000. Utenti Macintosh: Macintosh OS X; 200 Mb liberi sull’Hard Disk; Stuffit Expander; Adobe Reader 4.0; Microsoft Word 2000. Sconti riservato ai Soci APAC tramite il seguente link: http://www.grafill.it/show_book.php?isbn=88-8207-352-7APAC
Repertorio di piani di sicurezza e coordinamento - EPC Srl Via dell’Acqua Traversa, 187/189 00135 Roma Tel. 06 33245204 - Fax 06 3313212 A distanza di quattordici anni dall’emanazione del 494, e con l’avvento del Testo Unico per la Sicurezza-Decreto Legislativo 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è sempre più un documento di fondamentale importanza per garantire la sicurezza sui cantieri e per esprimere una giusta offerta per l’aggiudicazione dell’appalto. Con il 494, inoltre, per la prima volta la sicurezza nei lavori di costruzione e ingegneria civile vedeva coinvolto in prima persona il Committente e di conseguenza i suoi possibili delegati come il Responsabile dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento (per gli appalti pubblici) che sono tenuti, a loro volta, ad affidare gli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Proprio sul CSP ricade l’onere di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Un documento che racchiude in sé tante e tali caratteristiche da aver attraversato, in questi quattordici anni di vita, una continua evoluzione che l’ha portato a essere non più, e non solo, mero adempimento per rispondere a un dettato legislativo, ma uno strumento applicativo di primaria importanza, che tanto meglio sarà redatto tanto più darà luogo a Piani Operativi di Sicurezza (POS) che l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice sono tenute a redigere. Di qui l’importanza di questo testo che ha lo scopo di accompagnare passo passo il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione a mettere a punto un Piano di Sicurezza e Coordinamento con tutte le carte in regola. Ben sapendo, comunque, che il Psc è un lavoro unico e nessun manuale può sostituirsi al professionista impegnato in questo campo. Il CD Rom contiene gli esempi, in formato Microsoft Word®, dei Piani di Sicurezza e Coordinamento di cantieri edili e di ingegneria civile riportati nel volume.
Pagine 400 circa Prezzo € 30,00 Alfredo Simonetti - Architetto, - Antonio Di Muro - Ingegnere, libero professionista,
Il Codice Da Vinci (Dan Brown) Ferito a morte, pochi minuti prima di spirare il vecchio direttore del Museo del Louvre di Parigi, Jacques Saunière, riesce a far scattare l’allarme, a spogliarsi, a stendersi sul pavimento, a disporsi come l’uomo di Vitruvio, simbolo della centralità dell’uomo, e a scrivere alcuni numeri, poche parole ed il nome di un esperto di simbologia, Robert Langdon. Quest’ultimo viene rintracciato e, inizialmente sospettato dell’omicidio, inizia a svolgere analisi crittografico-artistiche, tenendo in particolare considerazione l’opera di Leonardo Da Vinci. Incontra Sophie Neveu, criptologa, nipote di Sauniére, e tra i due nasce una forte collaborazione, oltre ad una profonda attrazione. Il romanzo, tradotto in 30 lingue, tratta alcuni argomenti storici-misteriosi-religiosi, che ci parlano del Santo Graal, dei Templari, del Priorato di Sion, della Stella di David. Il lettore viene continuamente colto da curiosità ed avvolto in un’atmosfera piena di suspense. Dan Brown è nato ad Exeter nel 1964. E’ figlio di un professore di matematica e di una musicista. Docente universitario di inglese, ha tentato anche la carriera di pianista. E’ apparso su tutte le più importanti reti televisive e radiofoniche americane e su tutte le più importanti riviste. (Nives Castenetto)
L’ELEGANZA DEL RICCIO (di Muriel Barbery) Delicato e coinvolgente, questo romanzo è ambientato a Parigi. Renée Michel lavora come portinaia, ed abita in un lussuoso palazzo al numero 7 di “rue de Grenelle”. Appare sciatta, grassa, scorbutica, ma in realtà è molto colta e dotata di un’invidiabile apertura mentale. Appassionata di Mahler e Tolstoj, ha scelto di conformarsi a ciò che il mondo si aspetta da una persona che svolge il suo lavoro: tiene la televisione sempre accesa ed abbruttisce volutamente il suo lessico. “Madame Michel ha l’eleganza del riccio, fuori è protetta da aculei, una vera e propria fortezza, ma ho il sospetto che dentro sia semplice e raffinata come i ricci, animaletti fintamente indolenti, risolutamente solitari e terribilmente eleganti.” Così la descrive Paloma Josse, l’altra protagonista del romanzo, una dodicenne figlia di un deputato, ex ministro, che abita anch’essa, con la sua famiglia, in “rue de Grenelle 7”. E’ ricchissima ed intelligentissima, eppure ha deciso di suicidarsi. I due personaggi del romanzo sono dotati di una natura straordinaria, ma riescono a nasconderla dietro a stereotipi sociali (la portinaia, la ragazzina). Alla fine, però, entra in scena un nuovo ricco ed affascinante condomino; Kakuro Ozu, che riesce a smascherare le due figure e le loro personalità. Muriel Barbery è nata a Casablanca nel 1969. Laureata in filosofia, con questo romanzo ha ottenuto numerosi premi ed uno straordinario successo, sia in Francia sia in Italia.
(Nives Castenetto)
MOSTRE E Convegni 242.152 PRESENZE, +21% A MADE EXPO 2010 Chiude con segno positivo e entusiasmo la terza edizione di MADE expo con 242.152 presenze, con un incremento del 21%, di cui 23.810 stranieri (+24%). La manifestazione internazionale dedicata al mondo del progetto e delle costruzioni, tenutasi dal 3 al 6 febbraio a Fiera Milano Rho, si conferma evento leader del settore, un appuntamento commerciale imprescindibile nel calendario fieristico e insieme un momento di confronto per gli operatori e di rilancio del settore, con un’offerta qualificata e ad alto contenuto di innovazione. “Siamo pienamente soddisfatti del risultato
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ottenuto – affermano gli organizzatori della manifestazione - non solo in termini di dati, ma anche e soprattutto per il clima positivo respirato nei padiglioni in questi giorni. Presenti oltre 1.700 aziende, di cui 254 estere, su una superficie espositiva di oltre 90.000 mq netti, che hanno mostrato grande tenacia e voglia di reagire al difficile momento economico. MADE expo si è rivelato ancora una volta uno strumento efficace per le aziende, che hanno trovato nella manifestazione importanti occasioni di business, servizi e approfondimenti. Unanime il positivo riscontro da parte dei visitatori rispetto all’alto contenuto di innovazione e ricerca presentato sia negli stand che nelle iniziative culturali e tecniche”. Sono stati infatti oltre 180 gli appuntamenti e le iniziative che hanno scandito i quattro giorni
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di manifestazione, mettendo in luce i temi più rilevanti del costruire contemporaneo. “Con il suo format innovativo che unisce l’offerta commerciale con un momento tecnicoculturale – proseguono gli organizzatori - MADE expo non chiude con l’appuntamento fieristico ma prosegue la sua attività in vista della quarta edizione, che si terrà dal 5 all’8 ottobre 2011. In questi mesi MADE expo continuerà a lavorare proponendo appuntamenti e iniziative internazionali che scandiranno i mesi di attesa alla prossima edizione. Impegno prioritario di MADE expo sarà accompagnare le aziende verso la grande sfida di EXPO 2015, che ha scelto la manifestazione come punto di riferimento per il sistema costruzioni, un settore protagonista nello sviluppo del pianeta in una nuova prospettiva di sostenibilità e rispetto per l’ambiente e l’uomo”.
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TECNOLOGIE INNOVATIVE Auto Elettrica: Finalmente una realtà 1. Premessa Il motore elettrico è stato impiegato per l’autotrazione prima ancora del motore a combustione interna, ma con l’avvento dei combustibili liquidi, avvenuto all’inizio del secolo scorso, è stato soppiantato da quest’ultimo. Pur avendo una rendimento (“tank to wheel”) doppio o triplo rispetto al motore a combustione interna e costi di manutenzione nettamente inferiori, il motore elettrico per autotrazione, nonostante diversi tentativi e programmi di sviluppo di varie aziende e nazioni (avvenuti soprattutto in occasione delle crisi petrolifere), non ha mai abbandonato la fase sperimentale o prototipale. Da pochissimi anni però tutti i maggiori costruttori mondiali di automobili hanno iniziato ad interessarsi ed a investire notevoli risorse nello sviluppo dei veicoli elettrici, supportati anche da importanti incentivi governativi (ad esempio in USA, Cina e Francia). I motivi più importanti per i quali è attesa entro il 2020 una diffusione di massa delle auto elettriche ricaricabili dalla rete sono sostanzialmente: - un basso impatto ambientale (l’energia utilizzata per la ricarica viene da Fonti Rinnovabili o Nucleare e l’utilizzo di veicoli elettrici abbatte le emissioni di polveri e inquinanti nelle città); -un importante incremento dell’autonomia degli accumulatori (grazie alle nuove batterie al litio); -modalità e punti di ricarica adeguati alle esigenze ( le c.d. smart grid); 2. Scopo del Progetto Il progetto e-mobility di A2A è di tipo sperimentale: • si sviluppa su un progetto pilota che prevede un numero limitato di autoveicoli elettrici (prototipi o auto pre-seriali) e di punti di ricarica; • abbraccia un periodo di tempo definito: alla fase di studio, che è partita nel 2008 e che ha interessato tutto il 2009, segue, quest’anno, la fase di realizzazione delle infrastrutture e la messa in funzione del servizio di ricarica e nel 2011 la gestione e l’analisi delle informazioni raccolte. Gli obiettivi del progetto e-mobility A2A: • essere presente, quale gestore di servizi a rete sui territori, per guidare un armonico sviluppo della rete di distribuzione di ener-
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gia elettrica e per abbattere concretamenGestione del 15.9.09) è di 1.980.000 euro, te le emissioni inquinanti; suddiviso in: • partecipare allo studio delle problemati• 1.460.000 euro per forniture (infrastrutture, che e alle opportunità collegate al nuovo software, ecc,), appalti (posa cavi, ecc.), servizio interagendo propositivamente con prestazioni di terzi (consulenze, ecc.); gli altri soggetti coinvolti; • 520.000 euro per il personale interno al • mettere a disposizione della municipalità gruppo A2A; l’esperienza e il know-how derivante da un Sono in corso di presentazione alcune sistema di mobilità sostenibile, ovvero ad richieste di finanziamento a livello europeo. impatto nullo, nelle aeree cittadine; Il 13.10.2010 è stata inoltre presentata e • fornire, al termine della fase sperimentale, votata una mozione alla Camera dei Dele informazioni ed i risultati necessari per putati che riconosce alla mobilità elettrica valutare al meglio le fasi successive; un grande potenziale per la salvaguardia 3. Le caratteristiche principali del Progetto dell’ambiente e che impegna il Governo a Il progetto e-mobility prevede la realizzaadottare una serie di iniziative per la prozione di una infrastruttura di ricarica per i mozione delle infrastrutture necessarie allo veicoli elettrici nel territorio comunale di: sviluppo delle reti per la ricarica. • Milano (200 punti di ricarica) Timing: • Brescia (70 punti di ricarica) • 2008-2009 fase di studio e definizione del La tipologia dei punti di ricarica è varia: progetto; sono previste ubicazioni dei dispositivi • 2010 progettazione, autorizzazione, acsu suolo pubblico e su suolo privato (sia quisto e messa in opera delle infrastrutture; presso aziende o parcheggi che presso le • giugno 2010 inizio della circolazione di abitazioni dei privati cittadini che hanno in veicoli elettrici; dotazione un’auto elettrica). • 2011gestione del sistema. Tutto ciò in anticipo sulla data per la quale A2A Casa Dell’ Energia Fondazione AEM è prevista la messa STUDIO TECNICO: GEOM. ABISSI GIACOMO in commercio delle VIA DELLA REPUBBLICA N. 6 26812- BORGHETTO LODIGIANO(LO) auto elettriche (che avverrà nel 2011). Lo Studio Tecnico seguirà il Committente dalla fase iniziale del progetto alla fase finale con successiva richiesta con rilascio del Per garantire nella Certificato di Agibilità da parte del Comune di competenza. Lo Studio Tecnico offre anche la possibilità di convenzioni presso fase pilota un certo intermediari finanziari per l’ottenimento di prestiti personali e/o concessioni di mutui per acquistare e/o ristrutturare immobili numero di auto residenziali, commerciali, industriali. Consulenza e Si valutano proposte di Ristrutturazioni di Immobili “CHIAVI IN Professionalità circolanti è staMANO”. to sottoscritto un PROGETTAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE; accordo tra A2A e Sopralluoghi e DIREZIONE LAVORI PRATICHE EDILIZIE Vantaggi riservati ai Renault-Nissan che PRATICHE CATASTALI soci Apac SUCCESSIONI prevede la fornitura STIME SICUREZZA di 60 auto elettriche ENERGETICA (10 prototipi entro PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL +39 3395729963 OPPURE AL maggio 2010 e 50 SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: giacomoabissi@tiscali.it ; auto pre-seriali a PRIMA Prossima apertura Studio In Milano DOPO partire da settembre 2010). Sono in corso contatti anche con altri produttori di veicoli elettrici (in particolare a 2 o 3 ruote). Caratteristiche principali del Progetto Il budget previsto per la sperimentazione (come da presentazione del STUDIO TECNICO: GEOM. ABISSI GIACOMO VIA DELLA REPUBBLICA N. 6 Studio tecnico Abissi : progetto effettuata -26812- BORGHETTO LODIGIANO(LO) il tuo consulente di nel Consiglio di fiducia PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL +39 3395729963 OPPURE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: giacomoabissi@tiscali.it ;
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PROGETTAZIONE: Restauro conservativo PROFILO PROFESSIONALE Laureata in architettura presso il Politecnico di Milano opera nel settore del restauro d’arte conservativo dal 1990, prima con esperienze di cantiere e successivamente come tecnico specialista nel recupero e restauro degli immobili. Fornisce consulenza per gli interventi di restauro e conservazione del Patrimonio Architettonico e Monumentale ( Palazzi Storici, Castelli, Ville, Chiese, ecc…). Provvede all’espletamento di pratiche tecnico-burocratiche presso gli Enti preposti per le autorizzazioni e permessi (Comuni, Soprintendenze, …), nonché offre assistenza per la ricerca di sponsor e finanziamenti. Tra le sue specializzazioni, anche il coordinamento e la consulenza artistica in cantiere. GIULIA MARCATO
UN NUOVO INTERVENTO DI RESTAURO: TECNICHE ESECUTIVE PER GLI EDIFICI CIVILI Prima dei Restauri, le facciate della Chiesa dedicata a S. Stefano Protomartire, sita a Vedano al Lambro (MB), evidenziavano uno stato conservativo assai precario, l’intonaco era inequivocabilmente ammalorato dal tempo ed erano presenti evidenti sbiadimenti e alterazioni del colore. A ponteggi montati abbiamo potuto constatare la presenza di patine biologiche, croste nere e zone di vero e proprio distacco; le superfici apparivano disomogenee, mettendo in luce interventi saltuari di ripristino effettuati nel tempo senza la cura dovuta, fessurazioni, porzioni con supporto di spessori differenti e con la completa assenza di sottofondi e tinteggiature a protezione dell’intonaco.
La Chiesa risale alla fine dell’800, ma se ne hanno notizie fin dalla metà del ‘500. In origine doveva trattarsi di un edificio di piccole dimensioni, con torre campanaria sulla destra e, sullo stesso lato, il cimitero. Questo primo edificio, subì nel tempo ristrutturazioni e ampliamenti per presentarsi oggi con un impianto a Croce Latina e un nuovo Campanile la cui costruzione, secondo le fonti storiche ritrovate, risalirebbe al 1842. L’intervento di restauro (eseguito con la puntuale supervisione dell’Ing. Pietro Calzetta e voluto dall’attenta Committenza Don Giuseppe Mario Riva) ha avuto come obiettivo la soluzione delle
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generali problematiche di degrado, passando da una prima fase di rimozione degli intonaci gravemente ammalorati,, al successivo rifacimento degli stessi. Per le zone meno degradate si è invece prov-
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veduto al consolidamento dell’intonaco in fase di distacco per mezzo di iniezioni di prodotto apposito. Nella ripresa degli intonaci antichi è stato assolutamente prioritario
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PROGETTAZIONE: Restauro conservativo
Dopo i lavori di restauro che hanno interessato le facciate della Chiesa
eliminare qualsiasi traccia degli intonaci cementizi, allo stesso modo i nuovi rifacimenti e rappezzi sono stati sostituiti in fase di realizzazione da intonaci a base di calce della migliore qualità. Anche gli stucchi e le rasature sono stati eseguiti con la stessa linea di prodotti e le pitturazioni, con prodotti naturali, tipo silicati.
IDROSABBIATURE! bensì utilizzando impacchi e tecniche manuali puntuali) e ripristini di tipo artistico, nel rispetto del Monumento. Tecnica, tecnologia e esperienza ci hanno garantito ancora una volta un buon risultato conservativo e, come sempre auspichiamo, la soddisfazione del cliente. Giulia Marcato
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PROGETTAZIONE: Restauro conservativo CULTURA Pellegrinando PROFILO PROFESSIONALE LORENZO MILANESI (1925) Ha pubblicato presso la Casa Editrice Rubbettino i seguenti libri: • CARMELA CUDA - Viaggio d’amore - nel 1997 • TIRAMISU’ - ossia l’incontenibile desiderio, nel 2002 • MONTAIGNE - Della Saggezza - , di cui ha curato la scelta dei testi e la traduzione dal francese, nel 2006. • MONTAIGNE - Socrate a cavallo. Giornale di viaggio in Italia (1580-1581) nel 2008 Chi desiderasse ottenere i quattro volumi può farlo tramite Internet sfogliando il catalogo sul sito della Casa Editrice Rubbettino: www.rubbettino.it Quando un individuo , uomo o donna che sia, sottrae del tempo al proprio vivere quotidiano per mettersi in cammino verso un luogo sacro, si dice che egli fa un pellegrinaggio e dunque che è un pellegrino. La parola deriva dal latino peregrinus, che viene da per + ager, che identificava la persona che, non abitando in città (straniero), si riteneva fosse di condizioni arretrate. Col tempo il significato è mutato fino a definire una scelta, quella di diventare straniero con tutte le fatiche e i rischi che essa scelta comporta, sia fisici che spirituali, allo scopo di ottenere non soltanto i benefici immateriali che si cercano in primis, ma anche fisici, tangibili, mercè le occasioni che possono presentarsi lungo il cammino. Fra i cristiani, fino a quando le due forme non si sovrapposero, esistevano i pellegrinaggi devozionali e quelli penitenziali. Con quello devozionale si mirava, individualmente, ad affrancarsi dalle preoccupazioni della vita. La meta prediletta era la Terra Santa e dunque Gerusalemme, il luogo della vita e della passione di Cristo, dove non era neppure tanto raro che il pellegrino prendesse dimora per tutta la vita.. Quello penitenziale o espiatorio era di tutt’altra natura. Nato nel mondo anglosassone, si diffuse per il tramite di missionari, in Europa nel VI e VII secolo. Originariamente rappresentò una sorta di castigo a seguito di una sentenza di condanna verso quanti (specialmente ecclesiastici) si erano resi colpevoli di omicidio o incesto. Essi dovevano girovagare senza mai fermarsi per luoghi sconosciuti e pericolosi, in completa povertà e recando i segni del peccato commesso. Erano nudi, senza calzari e con i ferri ai polsi e alle gambe ( che si spezzavano, con una certa frequenza, per .. miracolo, come fine della pena decisa dal Padreterno). Per motivi di sicurezza, gli imperatori non erano favorevoli a questo tipo di condanna e gli stessi vescovi demandarono via via la decisione sui singoli casi direttamente al papa. Fu così che questo tipo di pellegrinaggio si indirizzò a Roma. Nel medioevo le due forme si sovrapposero e si uniformarono, sicchè ogni pellegrino cominciò a cercare la penitenza e/o l’espiazione per proprio conto. Intorno al 1000 la famosa abbazia di Cluny, nella Francia centrale,, allo scopo di incentivare lo sviluppo della fede cristiana nell’allora Spagna mussulmana, favorì la nascita di una terza destinazione dei pellegrinaggi verso Santiago di Compostella, in Galizia, dove si presumeva ci fosse la tomba dell’apostolo Giacomo che divenne, col passare del tempo, un luogo frequentatissimo dai pellegrini. La chiesa di Roma, di fronte al dilagare delle iniziative
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e all’indisciplina strisciante, dettò le regole di comportamento per tutti i pellegrinaggi e mise ordine in una situazione che via via risultava fuori controllo dei vescovi ed era, per di più, sgradita anche agli ordini monastici. Queste regole, aggiornate e adattate allo scorrere del tempo sono valide anche oggigiorno. La
strada
dei
pellegrini
Benché vi fossero altre strade, battute per compiere spostamenti più o meno lunghi, quella dei pellegrinaggi per antonomasia è la
ove si consideri che il viaggio fu compiuto, in massima parte, a piedi superando ostacoli di non comune difficoltà come il canale della Manica, i fiumi, il valico delle montagne e l’insicurezza del tragitto nel suo complesso.. Naturalmente dalla dorsale principale si dipartivano, a seconda delle località da raggiungere, altre strade oppure – in rapporto agli ostacoli – altre varianti, come quella per Santiago, come la scelta fra il valico del Monginevro e il Passo del Gran San Bernardo, la cosiddetta via degli Abati che collegava Bobbio (PC), dove c’era l’Abbazia di San Colombano, con Roma passando da Bardi, Borgotaro, Pontremoli, ecc.. Una serie, insomma, di alternative alla Francigena che collegavano il nord e il sud dell’Europa e venivano chiamate anch’esse vie Romee o Francesche. Un grande della letteratura – Goethe – si spinse ad affermare che la coscienza d’Europa nacque sulle vie dei pellegrinaggi. Lorenzo Milanesi
I lavori per la costruzione della nuova sede della Regione Lombardia a a Milano
via Francigena . Chiamata nell’antichità anche Romea (per romeo si intendeva il pellegrino) o Francesca oppure ancora Franchigena, col tempo prevalse l’attuale denominazione. Si tratta di una vera e propria rete di strade che conducevano nel medioevo alle tre principali destinazioni religiose: Roma, Gerusalemme e Santiago di Compostella. La testimonianza più puntuale è fornita dal resoconto del pellegrinaggio effettuato a Roma dall’arcivescovo di Canterbury, Sigerico, nel 990. E’ per questo che il capolinea a nord della strada viene comunemente accettato come quello della cittadina inglese. Il percorso parte da qui, tocca Dover ancora in Gran Bretagna, Calais Reims, Besancon in Francia, Losanna in Svizzera, attraversa le Alpi e,dalla Valle d’Aosta in Italia, prosegue per Ivrea, Vercelli, Pavia, Piacenza, Parma, la Cisa, Lucca, Viterbo e Roma. In totale comunque le tappe segnalate da Sigerico sono 79 e coprono all’incirca 1600 km. E 79 furono i giorni impiegati, con una media quindi di 20 km. giornalieri, che è tutt’altro che lenta
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PROGETTAZIONE: Restauro conservativo SICUREZZA Sicurezza dei Luoghi di Lavoro Geom. Giacomo Abissi Nato ad Agrigento nel 1978, ha conseguito la specializzazione di Geometra presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Lodi. Dopo aver maturato una significativa esperienza nel campo edile e presso gli studi tecnici professionali, esercita dal 2008 la professione di Geometra Professionista. Esperto in materia di sicurezza sul lavoro da oltre 8 anni, tiene consulenze ad Amministratori di Condominio e Imprese Edili. Attualmente esercita la propria professione in Provincia di Lodi, con prossimo trasferimento a Milano, dove si occupa di Progettazione civile, industriale commerciale, contabilità dei lavori edili, Catasto, Sicurezza e Certificazione Energetica degli Edifici. La Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, è stato sempre un problema fondamentale che riguarda tutti i lavoratori del campo edilizia pubblica, che in quella privata. Nella comune accettazione del termine, la Sicurezza sul luogo di lavoro, consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal Datore di Lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti) e dei lavoratori stessi. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell’azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) ed quando si trovano, anche occasionalmente, all’interno dell’Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente. In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008, poi modificato dal D. LGS. n° 106 del 3 Agosto 2009, che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le principali novità introdotte dal Decreto: • ridefinizione del campo di applicazione • snellimento di alcune procedure riguardanti la valutazione dei rischi ed i sistemi di gestione • possibilità di subdelega e incremento degli obblighi dei fornitori • istituzione di una patente a punti per verificare l’idoneità delle imprese in caso di appalto • definizione degli ambiti del DUVRI e del soggetto obbligato alla relativa redazione • riesame del campo di applicazione e degli obblighi per i cantieri edili o di ingegneria civile • rilievo delle peculiarità nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/06 • innovazioni nei rapporti con gli RLS e le nuove competenze della contrattazione collettiva • riesame del ruolo del medico competente • rivisitazione completa del sistema sanzionatorio, delle modalità di estinzione degli illeciti e delle attribuzioni degli organi di vigilanza, con nuovi strumenti per questi ultimi. Il D. Lgs. 81/2008 abroga, tra le altre norme (prima di tutte il D.Lgs.vo 626/94), anche il precedente decreto D.Lgs 494/1996 riguardante i cantieri temporanei o mobili, integrandone le disposizioni nel Titolo IV, introducendo importanti modifiche ed inserendo specifiche norme tecniche negli allegati.
Dall’omissione delle precauzioni in materia consegue sia la responsabilità penale del datore di lavoro che il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore subordinato. Gli indennizzi ai lavoratori infortunati vengono erogati da parte dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), che è l’istituto assicurativo al quale tutti i lavoratori devono essere iscritti, con il pagamento dei relativi contributi da parte della Azienda. Dopo il dopoguerra si è avuta in Italia una progressiva riduzione degli infortuni sul lavoro, a seguito delle graduali
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PROGETTAZIONE: Restauro conservativo SICUREZZA applicazioni delle norme di sicurezza emanate nell’immediato dopoguerra, fra cui: il DPR 547/1995 sulla prevenzione infortuni negli stabilimenti, il DPR 164/1956 sulla sicurezza dei cantieri e il DPR 303/1955 sull’igiene del lavoro.
Indicativamente si è passati da un valore medio di quasi 2000 morti all’anno (anni cinquanta) ad un valore di circa 1500 morti all’anno (anni sessanta e settanta) e negli ultimi decenni si sono registrati indicativamente circa 1000 decessi sul lavoro all’anno in tutto il territorio nazionale. Questa riduzione o dimezzamento degli infortuni è dovuta alla continua e progressiva applicazione delle norme tecniche degli anni ‘50. Il 2 maggio 1974 l’INAIL diede l’avvio al C.I.D.I.- Centro di Informazione e Documentazione Infortunistica, che fu un vero e proprio salto di qualità nella rilevazione dei dati infortunistici nazionali e nel loro studio finalizzato all’azione prevenzionale. Dopo una prima riduzione degli infortuni dal dopoguerra agli anni ‘90, nell’ultimo decennio si è registrato un aumento infortunistico, riportato ampiamente sui mass-media. I dati statistici confermano infatti che dal 1996 al 2006 gli infortuni a lavoratori con danni permanenti sono aumentati in modo significativo. Più precisamente si è passati da circa 20.000 infortuni con danni permanenti nell’anno 1996 che sono aumentati gradualmente in circa 10 anni fino a raggiungere il numero di circa 30.000 infortuni con danni o mutilazioni permanenti nell’anno 2006. La gravità della situazione è stata fatta presente dagli organi di stampa e da molti esponenti politici. A seguito dell’aggravamento del problema infortunistico si è ritenuto opportuno nel 2008 fare un nuovo Testo Unico Sicurezza Lavoro, che raccoglie tutte le norme di sicurezza fino ad oggi emanate, approvato con il Decreto
Legislativo 81/2008. A tale Decreto sono state apportate disposizioni integrative e correttive emanate con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 1180 del 05.08.2009. In Italia con il recepimento della Direttiva 89/391/CEE, Legge 626 del 1994 si è introdotta l’obbligatorietà della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in tutte le attività pubbliche e private con lavoratori dipendenti (o assimilabili). Nel 2008 le diverse norme italiane ed europee sono state coordinate con il Testo Unico Sicurezza Lavoro, entrato in vigore come D.Lgs 81/2008. Questo decreto prevede all’art 28 che in tutte le aziende pubbliche e private venga predisposto un apposito Documento di Valutazione dei rischi per i lavoratori, sotto la responsabilità indelegabile del datore di lavoro (che eventualmente può farsi supportare dalla consulenza di professionisti esperti della materia). Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale da adottare e gli interventi di adeguamento indicati su questo documento dovranno poi essere attuati immediatamente o a breve termine se hanno carattere di urgenza, o saranno inseriti nella programmazione aziendale se si tratta di lavori di adeguamento previsti a medio o a lungo termine. Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile on line il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) aggiornato, nella versione datata settembre 2010, con le note introdotte per effetto delle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Antimafia), pubblicata sulla G.U. n.196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010. In conclusione, “il problema della Sicurezza non è quello che le persone non sanno …… …….. il problema è quello che le persone pensano di sapere”.
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ACCESSIBILITA’ CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI Arch. Fabio Modenesi Nato a Milano nel 1959, si é laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Genova. Dopo un esperienza tecnico/commerciale maturata presso aziende multinazionali operanti nel settore della componentistica per l’Architettura, fonda nel 1994 la società IREDA. L’Azienda di cui è Amministratore, rivolge la sua attenzione alla risoluzione dei problemi di Abbattimento Barriere Architettoniche.
Riporto una breve sintesi delle Leggi inerenti i contributi che si possono ottenere per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Per maggiori informazioni sull’argomento si consiglia di visitare i seguenti siti: www.agenziaentrate.it e www.handylex.org CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI Legge n.13 del 09/01/1989 e circolare ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669 del 22/06/1989 Chi ne ha diritto: • I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti • Coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente • I condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari • I centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità La domanda deve essere presentata al Sindaco del Comune in cui è sito l’immobile; se presentata entro il 1° Marzo, la relativa richiesta rientrerà nel fabbisogno dell’anno in corso, altrimenti rientrerà nel fabbisogno dell’anno successivo. Cosa deve essere allegato alla domanda: 1. Descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista. 2. Certificato medico 3. Ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire 4. Dichiarazione in cui specificare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o sono in corso di esecuzione. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile; si perde inoltre diritto al contributo se, dopo aver presentato l’istanza, si cambia dimora. Quale contributo: L’erogazione del contributo da parte del Comune viene fatta dopo l’esecuzione dell’opera e sulla base delle fatture quietanziate. o Per costi fino a € 2.582,28 > rimborso totale o Per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 > aumentato del 25% della spesa sostenuta o Per costi da € 12.911,42 a 51.645,69 > aumentato di un ulteriore 5% o Per costi oltre € 51.645,69 > nessun ulteriore contributo DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Art. 1, Legge n.449 del 27/12/1997; art. 2, comma 5, Legge n. 289 del 27/12/2002 L’ installazione di macchine volte al superamento delle barriere architettoniche consente di usufruire di una detrazione IRPEF per una quota pari al 36% ( o 41%, a seconda di quanto previsto dalla legge finanziaria) delle spese sostenute a tale proposito. I contribuenti potranno far valere la detrazione su un limite massimo di spesa di € 48.000,00 ripartendola in dieci rate annuali. Per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, la detrazione può essere ripartita rispettivamente, in cinque o tre rate annuali di pari importo. DETRAZIONE IRPEF PER SPESE SANITARIE Art. 13-bis del D.P.R. n.917 del 22/12/1996 E’ possibile accedere, in alternativa oppure sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%, ad una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute. Questa può essere fatta valere in un’unica quota, anziché le dieci quote annuali previste per la detraibilità del 36%.
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LA PAROLA AL COMMERCIALISTA RITENUTA D’ACCONTO SUI BONIFICI RELATIVI ALLA DETRAZIONE DEL 36% E 55% Dott. Antonella Chiametti, dottore commercialista e revisore contabile Laureata in economia e commercio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo l’Esame di Stato si iscrive all’Ordine professionale di Dottori Commercialisti della provincia di Milano e Lodi, nonché al Registro dei Revisori Contabili. Svolge la propria attività come libero professionista, con studio sito in Milano, occupandosi prevalentemente di problematiche fiscali, contabili e societarie. email: chiametti@interfree.it La manovra correttiva 2010 (D.L. n. 78/2010 – convertito in L. n. 122/2010) ha pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per introdotto un nuovo adempimento per combattere l’evasione fiscale nel settore i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’edilizia. In particolare l’art. 25 del decreto legge ha previsto che, a partire dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta d’acconto del 10 per cento sui bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle detrazioni del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia del 55% per le opere di riqualificazione energetica degli edifici . Questa ritenuta opera a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei bonifici, vale a dire delle imprese che eseguono le suddette opere, e potrà, da quest’ultimi, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in Unico.
dell’Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.” (2) Provvedimento 30 giugno 2010 – Direttore Agenzia delle Entrate: 1- “Tipologie di pagamenti eseguiti mediante bonifici: 1.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui al punto 1.2, operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa. 1.2 La ritenuta di cui al punto 1.1 è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:
La ritenuta del 10% operata deve essere versata dalla banca o da Poste Italiane Spa a. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, della entro il 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta stessa è stata effettuata con modello F24 utilizzando l’apposito codice tributo “1039” (istituito con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; Risoluzione n. 65/E del 30.06.2010). Mentre dovranno poi rilasciare apposita b. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate, nonché compilare il 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. modello 770 relativo al periodo d’imposta in cui la ritenuta è stata effettuata. (3) Provvedimento 30 giugno 2010 – Direttore Agenzia delle Entrate: 2- Adempimenti della
Le istruzioni operative in merito all’applicazione di quanto disposto dalla manovra banca e delle Poste Italiane SPA: 2.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che operano le ritenute correttiva sono state, invece, fornite dall’Agenzia delle Entrate solo con la circolare di cui al punto 1 sono tenute ai seguenti adempimenti: n. 40 /E del 28 luglio 2010 a. versare la ritenuta con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 Istruzioni operative - Base imponibile: la circolare precisa che, sebbene le somme oggetto del bonifico bancario/postale siano comprensive sia del compenso per prestazioni o cessione di beni sia dell’Iva, quest’ultima deve essere scorporata dalla base di calcolo della ritenuta del 10%. Per semplificare l’adempimento a carico delle banche e di Poste Italiane Spa, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno chiarire che come aliquota Iva, ai fini dello scorporo dalla base imponibile, deve essere assunta l’aliquota del 20%, in quanto l’istituto bancario o postale che deve operare la ritenuta conosce solo l’importo complessivo di Iva ma non conosce l’aliquota applicata che può essere sia del 20% che del 10%.
luglio 1997, n. 241, utilizzando l’apposito codice tributo;
b. certificare al beneficiario, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate; c. indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.
Antonella Chiametti
Istruzioni operative – Somme già assoggettate a ritenuta: la stessa circolare affronta poi anche il problema delle somme oggetto di bonifico che sono già state assoggettate a ritenuta da parte del soggetto ordinante il bonifico, ad esempio i pagamenti eseguiti dai condomìni per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa. In questo caso per evitare la doppia imposizione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il sostituto d’imposta che impartisce l’ordine di bonifico non deve operare la ritenuta, sarà applicata solo la ritenuta del 10% da parte dell’istituto bancario o postale all’atto dell’accreditamento. Istruzioni operative – Beneficiari del bonifico aventi regimi fiscali con imposta sostitutiva: l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la ritenuta del 10% si applica anche sulle somme pagate a beneficiari aventi regimi fiscali che prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva, come ad esempio nel caso dei contribuenti che hanno adottato il regime delle nuove attività produttive che normalmente non sono soggetti ad alcuna ritenuta. Ciò è dovuto per semplificare gli adempimenti sia di chi deve pagare che dell’istituto bancario o postale. La suddetta circolare ha precisato anche che “per i pagamenti effettuati in valuta estera da convertire in euro , OMISSIS, la ritenuta deve essere operata sugli importi convertiti in euro, OMISSIS, mentre per i pagamenti effettuati in euro da convertire in valuta estera, la ritenuta deve essere operata sugli importi in euro prima della conversione in moneta estera. Inoltre, la ritenuta deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti. Questi ultimi potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del dpr n. 602 del 1973.”:
Studio Chiametti D.ssa Antonella Chiametti Dottore Commercialista - Revisore Contabile Via Pergolesi, 29 – 20124 Milano - tel. 02.67382920 – fax 02.66715637 info@studiochiametti.com – www.studiochiametti.com
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Lo Studio, perseguendo l’obiettivo di adattarsi alle esigenze della clientela per fornire una soluzione su misura e di qualità, ha deciso di collaborare con studi notarili, legali ed amministrativi (per paghe e contributi).
(1) Art. 25 D.L. 78/2010 convertito in L.n. 122/2010: “A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei
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LA PAROLA ALL’ ESPERTO Nato a Gallarate, laureato in Economia Aziendale presso l’Università LIUC di Castellanza. Titolare dello Studio Visca attualmente si occupa di amministrazione condominiale, consulenza condominiale e attività di centro assistenza fiscale. Ideatore del servizio “Condominio On-Line” ha scritto alcuni trattati di amministrazione condominiale reperibili gratuitamente dal sito ufficiale www.studiovisca.too.it e-mail studiovisca@email.it
L’attività di amministratore condominiale in Europa In Italia per esercitare la professione di amministratore di condominio, se si amministra un solo condominio, non sono richiesti particolari adempimenti nemmeno a livello fiscale. Quando si hanno diversi condomini, invece, l’apertura della Partita IVA e altre dichiarazioni sono richieste alla stregua di un vero e proprio libero professionista. In termini di preparazione e professionalità però tutto è possibile. In altri termini, ad oggi, per essere amministratori di condominio in Italia non servono né titoli né qualifiche professionali tantomeno corsi universitari e preparazione specifica. Diciamo che in Italia siamo in presenza di un mercato libero in tutti i sensi anche se poi la pratica seleziona da sé il vero professionista dall’improvvisato. Uscendo dai confini nazionali però le cose sono un po’ diverse. Vediamole. In SPAGNA e in FRANCIA la professionalità e la preparazione sono un requisito fondamentale. Nel paese iberico per esercitare la professione è innanzitutto necessario, e non facoltativo, essere iscritti ad un collegio chiamato appunto “Collegio Amministratori di Immobili” la cui iscrizione è automatica con una semplice richiesta scritta per i laureati in giurisprudenza, economia, architettura e ingegneria. Per i diplomati, invece, l’iscrizione è possibile dopo aver frequentato e superato uno specifico corso universitario di formazione della durata di 3 anni. Senza tale corso quindi per i diplomati non è possibile esercitare tale professione. In Spagna tra l’altro è stata recentemente messa in atto una riforma del settore che prevede l’esclusione dalle assemblee dei condomini morosi. In Francia le cose cambiano un po’ ma resta pur sempre la rigidità nell’esercitare la professione. Mentre inizialmente la professione era possibile per i soli cittadini francesi dal 2006 tale possibilità si è estesa a tutti i cittadini di un paese europeo in possesso di un particolare patentino che viene rilasciato dalle prefetture francesi e che attualmente ha durata decennale (prima invece andava rinnovato annualmente). Anche qui per potersi iscriversi all’albo e ottenere questo patentino si deve essere laureati in legge, economia, ingegneria o architettura. Per chi è in possesso del solo diploma di scuola superiore INFORMApag210x150:Layout 1 06-04-2010 Pagina 1 è necessario seguire un corso15:48 di specializzazione immobiliare di 3 anni (come in Spagna) mentre chi non è in possesso nemmeno del diploma
deve presentare un attestato di esperienza professionale dimostrando di aver lavorato per almeno 10 anni presso uno studio professionale oppure di essere quadro presso un’azienda del settore da almeno 4 anni. In Francia, poi, la documentazione da presentare per richiedere l’iscrizione all’albo è molto corposa e comprende tra gli altri: certificato di idoneità professionale; attestato di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi; attestato di garanzie finanziarie; iscrizione alla Camera di commercio. Stessa normativa e stessi adempimenti a quelli francesi anche per il BELGIO e il LUSSEMBURGO. Anche in GERMANIA, AUSTRIA, OLANDA, REP. CECA, SVIZZERA esiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio dopo aver superato un esame abilitativo mentre in POLONIA è richiesto anche il possesso almeno del diploma di scuola media superiore. Il mercato libero, invece, oltre che in Italia è presente anche in FINLANDIA, IRLANDA, DANIMARCA, LETTONIA, LITUANIA, ESTONIA, CROAZIA E SLOVENIA. Di recente si è aggiunta anche l’UNGHERIA che però fino a 2 anni fa richiedeva l’iscrizione alla Camera di Commercio. In seguito ad una riforma di liberalizzazione però tale requisito è stato eliminato. Ad oggi in Italia l’attività e l’impegno delle Associazioni di categoria sopperiscono egregiamente al silenzio normativo creando amministratori professionisti e preparati in grado di gestire egregiamente realtà importanti quali i condomini e garantendo la preparazione necessaria ad affrontare gli innumerevoli adempimenti richiesti. Fabrizio Visca
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vani musicisti diplomati al Conservatorio Giuseppe
zione cura inoltre la redazione di VivaMusica - trimestrale
Verdi, Angelo Mantovani (pianista, compositore
di informazione musicale. Solo nel 2009 Il Clavicembalo
e direttore d’orchestra) e Giovanni Mantovani (violi-
Verde ha coordinato l’organizzazione e la realizzazione
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Clavicembalo Verde ha ricevuto l’“Ambrogino d’Oro”.
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