ANNO XXXI N. 37 del 12.10.2015
NOTIZIARIO SETTIMANALE
notizie
2015 duemilaquindici ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 – Tel. 0376.221823 – Fax 0376.221815 E-mail: info@api.mn.it CREMONA Via G. Pedone, 20 – Tel.0372.458640 –Fax 0372.38638 CREMA delegazione – Via A.Fino, 33 – Tel. 0373.85804 E-mail: info@apicremona.it
Tariffa associazioni senza fini di lucro:” Poste Italiane SpA – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (Conv. in Legge 27.02.2004 n. 46) Art. 1, comma 2, DCB (michielotto C.L.R.)” Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149 del Registro Stampa Direttore responsabile: Francesco Grandi Stampato da API SERVIZI S.C. a R.L. Cremona – Via G. Pedone, 20
SOMMARIO N. 37/2015 SINDACALE Abbreviato il termine di presentazione della CIGO .......................................................................pag. Prime indicazioni sulla nuova disciplina della “maxi-sanzione per lavoro nero”..................................pag. Limiti temporali per l’impugnabilità del licenziamento ...................................................................pag. Le modifiche alla rappresentanza in giudizio del Ministero del Lavoro ..............................................pag.
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FISCALE Comunicazione dei beni ai soci: entro il 30 Ottobre 2015 ..............................................................pag. Pubblicati gli ultimi decreti sulla delega fiscale ............................................................................pag. Acconto IMU terreni in scadenza al 30 Ottobre ............................................................................pag. Autentiche di firma per la vendita delle auto: l’imposta di bollo è digitale ........................................pag. Cambio delle valute estere per il mese di Settembre 2015 ............................................................pag.
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IGIENE-SICUREZZA Pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità sui parametri microclimatici e inquinamento indoor ......pag.
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ENERGIA Fotovoltaico: obbligo di fatturazione elettronica al GSE attivo dal 21 settembre 2015........................pag.
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AUTOTRASPORTO Trasporti internazionali su strada in conto terzi: entro il 31 Ottobre 2015 rinnovo e graduatoria delle autorizzazioni multilaterali CEMT per il 2016........................................................................pag. Valori indicativi costi di esercizio: aggiornamento costo gasolio mese di Settembre ..........................pag.
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CHIMICA Aggiornamenti sulle sostanze chimiche ......................................................................................pag.
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EDILIZIA Indicazioni dai notai sulle nuove norme per la prestazione energetica degli edifici ............................pag.
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FLASH ................................................................................................................................pag.
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FORMAZIONE E SEMINARI Aggiornamento RLS (4 e 8 ore) – 26 e 28 ottobre 2015……………………………………………………………………………pag. Confermato - Corso "Come chiude il bilancio?" - Merc 21 ottobre 2015……………………………………………………pag. 2 Incontro gratuiti - E–COMMERCE: istruzioni per l’uso - 21 ottobre e 18 novembre 2015…………………….pag. RSPP Modulo B – Novembre 2015 ………………………………………………………………………………………………………………pag. Aggiornamento Modulo B - Novembre 2015………………………………………………………………………………………………pag. Aggiornamento RSPP Datori di Lavoro – 12 e 14 ottobre 2015 …………………………………………………………………pag. RSPP Modulo C – inizio 24 ottobre 2015………………………………………………………………………………………………………pag.
SEGNALAZIONE C.V.
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Sindacale
n. 37 del 12.10.2015
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SINDACALE
ABBREVIATO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CIGO Ricordiamo alle Aziende Associate che il Decreto attuativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, abbrevia il termine entro il quale occorre presentare la domanda di CIGO all’INPS. Stando alla normativa vigente, la richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la domanda venga presentata dopo il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Per periodi ulteriori, l’impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. Non essendo pacifico se questa disposizione faccia riferimento alle sole procedure di CIGO (esame congiunto con i sindacati e richiesta di concessione all’INPS) sviluppatesi dopo il 24 settembre 2015 oppure anche a quelle sviluppatesi a cavallo del predetto termine, in attesa di chiarimenti da parte dell’INPS, si suggerisce in via prudenziale a tutte le imprese interessate di rispettare il termine di cui all’art. 15 d.lgs. 148/2015. Segnaliamo che il Ministero del lavoro ha emanato la Circolare n°24 del 5 Ottobre 2015 sull’argomento in questione.
PRIME INDICAZIONI SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLA “MAXISANZIONE PER LAVORO NERO” (Ministero del Lavoro - Lettera circolare n.16494 del 07.10.2015) Si segnala che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare n. 16494 del 7 ottobre 2015, con la quale fornisce le prime indicazioni operative in merito alla nuova maxisanzione per lavoro nero, così come disciplinata dal D.L.vo n. 151/2015 (c.d. decreto Semplificazioni). In particolare, per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente, ivi compresa la fattispecie attenuata di maxisanzione (c.d. maxisanzione affievolita). Alle medesime condotte non si applica inoltre la procedura di diffida introdotta dall’art. 22 del D.L.vo n. 151/2015, in considerazione dei suoi contenuti sostanziali riferiti, in particolare al mantenimento in servizio per almeno 3 mesi del lavoratore irregolare. Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n. 151/2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina ivi compresa la procedura di diffida. Il Ministero rammenta, inoltre, che per tali fattispecie non troveranno applicazione le sanzioni di cui all’art. 19, commi 2 e 3 , del D.L.vo 276/2003, relative alla mancata comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, espressamente escluse dalla norma.
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Sindacale
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LIMITI TEMPORALI PER L’IMPUGNABILITÀ DEL LICENZIAMENTO (Sentenza Corte di Cassazione n.20068 del 07.10.2015) Con sentenza n. 20068 del 7 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che l’impugnazione del licenziamento costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell’atto di impugnativa vero e proprio; la norma non prevede, infatti, la perdita di efficacia di un’impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell’impugnate in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l’impugnazione stessa sia in sé efficace; la locuzione “l’impugnazione è inefficace se …” sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionamento (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizza con la ricezione dell’atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Il primo termine si avrà per rispettato ove l’impugnazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore il quale quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato. In sostanza, dunque, l’impugnazione, per essere in se efficace e poter quindi raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante. Tale soluzione, non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore che, anzi, è perfettamente in grado di sapere quale sia il dies a quo per l’instaurazione della fase giudiziaria. In definitiva, il principio di diritto: “il termine di decadenza di cui al secondo comma dell’art. 6 della legge 604/1966, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 38, della legge n. 92/2012, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell’impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.
LE MODIFICHE ALLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL MINISTERO DEL LAVORO (Ministero del Lavoro - Lettera circolare n.16576 del 07.10.2015) La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la lettera circolare n. 16576 del 7 ottobre 2015, con la quale fornisce alcune precisazioni in merito agli effetti del D.L.vo n. 149/2015 (semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro) in materia di rappresentanza in giudizio del Ministero del Lavoro. In particolare, il Ministero del Lavoro evidenzia come “l’articolo 9 del D.L.vo n. 149/2015, che regola la rappresentanza in giudizio dell’Ispettorato non può allo stato dispiegare alcun effetto, riferendosi ad un soggetto che ancora non opera effettivamente. Eventuali contenziosi, infatti, non potranno che essere instaurati nei confronti delle articolazioni territoriali del Ministero del Lavoro che hanno adottato gli atti impugnati e che continueranno ad operare sino alla loro soppressione decorrente dalla data indicata nei menzionati decreti attuativi. Nelle more della piena operatività dell’Ispettorato, quindi, l’attività del contenzioso resta regolata dal combinato disposto dell’art. 6 del D.L.vo n. 150/2011 e dell’art. 22 della legge n. 689/1981 che limita la competenza delle strutture ministeriali alla rappresentanza nel primo grado di giudizio. La difesa nei gradi di giudizio successivi continuerà, pertanto, ad essere curata esclusivamente dall’Avvocatura dello Stato, anche, evidentemente, in relazione alla promozione dell’impugnativa avverso le sentenze di soccombenza di primo grado rese nei confronti del Ministero del Lavoro”.
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FISCALE
COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI: ENTRO IL 30 OTTOBRE 2015 Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazione di redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa ai beni: concessi in godimento dalla società ai soci; concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci; concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; utilizzati dai familiari dell’imprenditore. Secondo quanto chiarito dalla circolare n.24/E/2012, i familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 Tuir, pertanto, sono tali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”. Pertanto, poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l’invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l’utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 30 ottobre 2015. COMUNICAZIONE DEI BENI I contribuenti – società/soci ovvero familiari/impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell’anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni. Nel modello occorre indicare: la tipologia di bene concesso in utilizzo i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l’immobile) il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall’articolo 51 Tuir) il corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo. È poi richiesto di dare indicazioni circa: l’utilizzo che viene fatto del bene; la durata della concessione (data di inizio e fine). È confermato che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti: hanno un valore non superiore ad 3.000 euro, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo); sono compresi nella categoria residuale “altro” prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili). Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un Pc o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci). La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67 Tuir) da tassare in capo all’utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta. Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive: i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo); i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
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i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale (quindi l’imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva); i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).
COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell’impresa. La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso). A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro. Si
consideri il seguente esempio: il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata; il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro; l’Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.
La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l’invio da parte del singolo socio. Non è previsto l’obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro. Al riguardo si consideri che: per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere. per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.). Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2014 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto. Di particolare importanza è la verifica della soglia per l’obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell’imprenditore. Esempio Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure: 26 gennaio: finanziamento 8.000 euro; 22 maggio: finanziamento 9.000 euro; 8 settembre: restituzione 15.000 euro. Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 2.000 euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l’importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2014 (la data dell’ultima erogazione nei confronti della società).
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La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l’obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari). Si evidenzia infine che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
PUBBLICATI GLI ULTIMI DECRETI SULLA DELEGA FISCALE Segnaliamo che il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, 5 Decreti Legislativi su delega della legge 11 marzo 2014, n. 23, come di seguito elencati: Decreto Legislativo 24 Settembre 2015, N. 156 – Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario; Decreto Legislativo 24 Settembre 2015, N. 157 – Misure per la revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali; Decreto Legislativo 24 Settembre 2015, N. 158 – Revisione del sistema sanzionatorio; Decreto Legislativo 24 Settembre 2015, N. 159 – Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione; Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160 – Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. I Decreti entrano in vigore dal 22 ottobre 2015.
ACCONTO IMU TERRENI IN SCADENZA AL 30 OTTOBRE Entro il prossimo 30 ottobre 2015 sono chiamati al pagamento i contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’acconto Imu relativo ai terreni entro lo scorso 16 giugno: per tali soggetti è ammessa una sorta di sanatoria che consente di versare quanto dovuto senza sanzioni né interessi. LA PROROGA A seguito dell’approvazione del D.L. 4/2015 si è creata una certa confusione circa le modalità di versamento dell’imposta municipale dovuta sui terreni agricoli; tale provvedimento, infatti: ha ridisegnato la disciplina riguardante l’esclusione da Imu prevista per i terreni montani, disciplina che oggi interessa solo i terreni ubicati in determinati Comuni e in base all’utilizzo che di essi ne viene fatto; ha introdotto una detrazione di 200 euro a favore dei Coltivatori Diretti (CD) e degli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) che coltivano i terreni in comuni di “collina svantaggiata”. Queste novità sono state oggetto di chiarimento da parte del Mef solo lo scorso 28 maggio, quindi a ridosso della scadenza dell’acconto. Tale disciplina, peraltro, è bene segnalarlo, è stata oggetto di numerosi ricorsi al TAR per contestare la regolarità nella nuova definizione di terreni agricoli esenti: il tribunale amministrativo comunque non si è ancora espresso sul punto. Al fine di mitigare il problema, il Legislatore nell’ambito del decreto sugli enti locali convertito a fine luglio ha previsto una disciplina per sanare l’omesso versamento in acconto; l’articolo 8, comma 13-bis del D.L. 78/2015 (introdotto in sede di conversione) ha previsto che “Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5 dell'articolo 13, D.Lgs. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine del 30 ottobre 2015.” Va evidenziato, quindi che quella prevista al prossimo 30 ottobre non è affatto una sanatoria generalizzata per chi non avesse pagato l’acconto 2015, ma interessa solo i terreni agricoli; le irregolarità riguardanti gli altri immobili dovranno essere trattate con l’ordinario strumento del ravvedimento operoso.
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AUTENTICHE DI FIRMA PER LA VENDITA DELLE AUTO: L’IMPOSTA DI BOLLO È DIGITALE (Agenzia delle Entrate - Circolare n. 33/E del 09.10.2015) Via libera delle Entrate al pagamento virtuale dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autentica delle sottoscrizioni degli atti di vendita di beni mobili registrati presso il PRA, Pubblico Registro Automobilistico, o per la costituzione di diritti di garanzia sugli stessi. La novità, illustrata dalla Circolare n. 33/E del 9 ottobre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, si inserisce all’interno d’un processo più ampio di digitalizzazione dei documenti e, al contempo, di realizzazione di un’Amministrazione pienamente digitale, la cui finalità guarda ad un esigenza duplice: innovare i processi e migliorare significativamente la qualità dei servizi resi ai cittadini. COSÌ IL BOLLO VIRTUALE PENSIONA MARCHE, ETICHETTE E CONTRASSEGNI Il sì esplicito delle Entrate alla richiesta dell’ACI di procedere alla riscossione con modalità virtuale dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autentica delle sottoscrizioni, amplia di fatto il numero di documenti oramai privi di etichette e contrassegni, uniformandosi a quanto già accade per il pagamento dell’imposta di bollo, anch’essa in via digitale, dovuta sulle note di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni ed annotazioni che i cittadini presentano al PRA e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati. Dunque, un ulteriore passo avanti in vista della possibilità di formare digitalmente anche il titolo di vendita del veicolo, costituito dalla scrittura privata con sottoscrizione autenticata. DALLO SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA (STA) ALL’ACI, COSÌ IL BOLLO CORRE SUL DIGITALE In pratica, come precisa la Circolare, l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle autentiche di firma sugli atti di vendita dell’imposta può quindi essere effettuata dall’ACI. E questo in virtù della funzione e del ruolo degli Sportelli Telematici dell’Automobilista, una sorta di front office per l’esercizio di attività di esclusiva competenza dell’ACI. Sono infatti gli STA che ricevono la documentazione relativa alla richiesta di formalità, nel caso specifico l’autentica della firma sugli atti di vendita. Sono sempre loro che acquisiscono i dati in via telematica e che provvedono alla stampa materiale del certificato di proprietà. Ed è proprio alla luce di questo particolare rapporto che intercorre tra ACI e Sportelli (STA) che l’Agenzia ritiene che l’ACI sia legittimata a richiedere l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale anche per l’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.
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CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE PER SETTEMBRE 2015 (Provvedimento Agenzia delle Entrate del 12.10.2015) Agli effetti delle norme del titolo I e II del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 Dicembre 2003, n. 344 che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l’asterisco rilevati contro Euro nell’ambito del SEBC, sono accertate per il mese di Settembre 2015 come segue:
Dinaro Algerino Peso Argentina Dollaro Australiano * Real Brasiliano * Dollaro Canadese * Corona Ceca * Renminbi Yuan (Cina Repubblica Popolare) * Corona Danese * Yen Giapponese * Rupia Indiana * Corona Norvegese * Dollaro Neozelandese * Zloty Polacco * Lira Sterlina * Leu Rumeno * Rublo Russo * Dollaro USA * Rand Sud Africa * Corona Svedese * Franco Svizzero * Dinaro Tunisino Hryvnia Ucraina Forint Ungherese *
Per 1 Euro 118,887 10,5046 1,59 4,3666 1,48816 27,0891 7,14622 7,46099 134,851 74,299 9,3075 1,77138 4,21756 0,731289 4,42357 74,804 1,12212 15,3065 9,3924 1,09129 2,1983 24,4487 313,145
N.B. Per le sole valute evidenziate con l’asterisco trattasi di medie calcolate sulla base dei cambi indicativi contro euro rilevati giornalmente nell’ambito del SEBC. Nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sono riportati i dati sui cambi alle restanti valute.
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IGIENE-SICUREZZA
PUBBLICAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SUI PARAMETRI MICROCLIMATICI E INQUINAMENTO INDOOR Segnaliamo alle Aziende Associate la recente pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) riguardante “Parametri microclimatici e inquinamento indoor”, che ha lo scopo di fornire alcuni elementi per un inquadramento più circostanziato dell’ambiente indoor dal punto di vista dei parametri microclimatici e dei componenti degli impianti/elementi dell’involucro edilizio che determinano il microclima dell’ambiente indoor e influenzano la presenza di contaminanti chimici e biologici nell’aria. Tali elementi possono essere di supporto sia alle strategie di monitoraggio che di interpretazione dei risultati di analisi dei contaminanti chimici e biologici dell’aria indoor. Per “ambienti indoor” si intendono gli ambienti confinati di vita e di lavoro non industriali (per quelli industriali vige una specifica normativa), in particolare, quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto, quali: abitazioni; uffici pubblici e privati; strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, ecc.); locali destinati ad attività ricreative e/o sociali (cinema, bar, ristoranti, negozi, strutture sportive, ecc.); mezzi di trasporto pubblici e/o privati (auto, treno, aereo, nave, ecc.). Attualmente in Italia non è stata elaborata una specifica regolamentazione legislativa sugli aspetti dell’inquinamento dell’aria per gli ambienti indoor. Di fatto per detti ambienti si fa riferimento a linee guida o valori di riferimento elaborati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e per alcuni inquinanti a normative di altri Paesi europei, alla letteratura scientifica o ad altri standard quali, ad esempio, quelli relativi all’aria ambiente. Al fine di colmare tale lacuna fu istituito nel 2010 presso l’ISS il GdS - Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor - composto da esperti dello stesso ISS, dei Ministeri Salute e Istruzione Università e Ricerca (MIUR), di altri Enti e Istituti di Ricerca, di Università e di Regioni, autore del recente documento allegato.
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ENERGIA
FOTOVOLTAICO: OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA AL GSE ATTIVO DAL 21 SETTEMBRE 2015 Segnaliamo alle Aziende Associate che dal 21 settembre 2015 anche per il settore Fotovoltaico sono attive le nuove funzionalità del Portale GSE relative alla fatturazione elettronica obbligatoria (emessa secondo i requisiti previsti dal DM del 3 aprile 2013, n.55), con riferimento ai seguenti regimi commerciali: Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro Dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Scambio sul posto, Certificati Bianchi, FER Elettriche. Prima di dare conto delle particolari modalità che contraddistinguono la fatturazione eseguita nei confronti del GSE, e che di fatto trasferiscono al soggetto cedente energia elettrica alla rete di distribuzione l’onere di conservazione della fattura elettronica, vale la pena ricordare che dal 20 luglio scorso è già in vigore l’obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse, biogas, bioliquidi ed oceaniche. Con l’estensione dell’operatività della fattura elettronica anche alle fonti di energia rinnovabile derivante da impianti fotovoltaici, e quindi alla fattispecie di più frequente applicazione, si completa il quadro di questa disciplina che trova la sua descrizione nella nota dello scorso 2 luglio 2015 con la quale il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE) ha rilasciato istruzioni operative relative alla cosiddette “Fatture Energy” conseguenti all’applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica partita il 21 settembre scorso. Vediamo in dettaglio le fasi del processo di fatturazione e i termini di pagamento validi per tutti i fornitori nazionali che emettono fatture nei confronti del GSE. FASI DEL PROCESSO DI FATTURAZIONE Il GSE gestisce il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti emessi sui singoli Portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate. In particolare, il processo è articolato nelle seguenti fasi: 1. il Soggetto Responsabile deve accedere alla sezione relativa alla fatturazione presente nei singoli Portali e completare la proposta di fattura pubblicata dal GSE, limitandosi ad inserire il “numero” e la “data” da attribuire al documento. Per “proposta di fattura” si intende il modello di fattura precompilato con i dati anagrafici e fiscali, comunicati dal Soggetto Responsabile, e gli importi relativi ai corrispettivi valorizzati dal GSE. Va poi ricordato che le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione (c.d. “Fatture PA”) devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata rispetto a quella utilizzata per le fatture cartacee e che il numero attribuito deve essere univoco: in caso contrario il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio in quanto si tratta di una duplicazione; 2. a seguito del completamento della proposta di fattura, il Soggetto Responsabile dovrà, in sequenza: confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura che non potranno più essere modificati; autorizzare il GSE ad emettere, per suo conto, la fattura, secondo il tracciato e le modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione; confermare che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente compilata; 3. dopo aver confermato la proposta di fattura, il GSE produrrà la stessa in formato XML (Fattura PA), provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla, per conto del Soggetto Responsabile, al Sistema di Interscambio;
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4. il Soggetto Responsabile riceverà una e-mail di notifica - relativa all’esito dell’invio della fattura al Sistema di Interscambio - all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Portale di riferimento; 5. in caso di notifica di accettazione, il Soggetto Responsabile, collegandosi alla sezione di fatturazione del Portale di riferimento, potrà accedere al “fascicolo elettronico” e scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE: il file XML della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio e il file XML, in versione p7m, della fattura elettronica; 6. in caso di notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione sarà riportata nella colonna “Motivo scarto” della sezione di fatturazione del Portale di riferimento, la fattura sarà considerata “non emessa”, in quanto è stata respinta dal Sistema di Interscambio stesso. Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte del Soggetto Responsabile, pubblicherà una nuova proposta di fattura che il medesimo Soggetto dovrà ricompilare. Occorre poi ulteriormente ricordare che: il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la documentazione messa a disposizione dal GSE all’interno del “fascicolo elettronico”; il meccanismo di fatturazione elettronica previsto dal GSE non contempla fatture emesse secondo modalità differenti. TERMINI DI PAGAMENTO Con riferimento ai termini di pagamento viene precisato che il pagamento di siffatte cessioni verrà effettuato alla scadenza contrattuale prevista e indicata nel Portale di riferimento contestualmente al salvataggio della proposta di fattura, secondo le tempistiche in vigore. Va, tuttavia, segnalato che il rispetto di tale scadenza è subordinato alla ricezione della notifica di accettazione della Fattura PA da parte del Sistema di Interscambio.
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Autotrasporto pagina 13
AUTOTRASPORTO
TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA IN CONTO TERZI: ENTRO IL 31 OTTOBRE 2015 RINNOVO E GRADUATORIA DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT PER IL 2016 Si rammenta alle imprese di autotrasporto cose in conto terzi che il 31 Ottobre 2015 scade il termine posto dal decreto del Direttore generale dell’autotrasporto persone e cose del Ministero dei trasporti 12 Luglio 2006, per la presentazione al suddetto Ministero delle domande relative al rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT (Conferenza europea dei Ministri dei trasporti) per il 2016 e alla partecipazione alla graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni ulteriormente disponibili per il medesimo anno. Le modalità per la presentazione delle domande seguono le consolidate procedure. A riguardo si segnala che: a) per il rinnovo dell’autorizzazione CEMT già posseduta nel 2015 è necessario dimostrare di averla utilizzata per svolgere almeno 11 viaggi nei primi 11 mesi del 2015 (con una media di almeno un viaggio al mese). Detto utilizzo va comprovato con la restituzione dei fogli di viaggio, debitamente compilati, del libretto allegato a ciascuna autorizzazione; al fine del calcolo dell’attività svolta, il Ministero terrà conto dei fogli viaggi pervenuti entro il 14 Dicembre 2015; per il mese di Novembre sono validi anche i fogli di viaggio inviati al Ministero a mezzo fax (06 41584111); b) la graduatoria delle imprese concorrenti all’assegnazione di ulteriori autorizzazioni CEMT per il 2016 verrà effettuata sulla base del punteggio previsto dal decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del citato Ministero 28 Luglio 2009 ; c) sempre in base a quest’ultimo decreto possono partecipare alla graduatoria CEMT 2016 anche le imprese che non hanno utilizzato in maniera corretta e sufficiente l’autorizzazione CEMT posseduta nel 2015 (non effettuando, ad esempio, alcun viaggio o svolgendo comunque meno di 11 percorsi nei primi 11 mesi del 2015); queste imprese verranno tuttavia ammesse alla graduatoria con un punteggio decurtato del 30%, per non penalizzare le aziende che, viceversa, hanno fatto registrare un corretto utilizzo delle autorizzazioni CEMT 2015; d) le domande vanno compilate sui modelli allegati al d.d. 28 Luglio 2009 e a ciascuna domanda va accompagnata una dichiarazione integrativa di atto notorio sul rispetto delle condizioni e requisiti per l’accesso alla professione, anche in campo internazionale, da rendere sul modello originale del Ministero; e) per le domande inviate via posta direttamente al Ministero, fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata a.r., da effettuarsi entro il 31 Ottobre 2015. Informiamo inoltre che il Decreto Dirigenziale 11/09/2015 n.149 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25/09/2015 ha prorogato solo per l’anno 2015 al 31 ottobre p.v. il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle autorizzazioni bilaterali nonché quelle di conversione in assegnazione fissa.
VALORI INDICATIVI COSTI DI ESERCIZIO: AGGIORNAMENTO COSTO GASOLIO MESE DI SETTEMBRE Il ministero dei Trasporti ha diffuso, nei giorni scorsi, l’aggiornamento mensile della voce «costo per litro del gasolio per autotrazione al netto di Iva e/o dello sconto del maggior onere delle Accise» dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi. Il prezzo mensile al consumo accertato dal MISE lo scorso Settembre è risultato pari a 1.360,03 euro per 1.000 litri di gasolio acquistato. Il valore di riferimento del costo del gasolio per i servizi di trasporto effettuati nel mese di Settembre è: 1,114 euro/litro per i veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 7,5 ton al netto dell'Iva; 0,900 euro/litro per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 ton al netto dell'Iva e del rimborso parziale delle accise.
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CHIMICA
AGGIORNAMENTI SULLE SOSTANZE CHIMICHE COME PREPARARE UNA RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA PER DOWNSTREAM USER - Si segnala la nuova guida pratica destinata agli utilizzatori a valle su come preparare una relazione sulla sicurezza chimica. La guida descrive gli approcci che i downstream users possono adottare per determinare i rischi e documentare la loro valutazione. Sugli obblighi degli utilizzatori a valle si segnala anche il webinar gratuito di ECHA organizzato per il 21 ottobre. REACH, CLP, BPR: UNA GUIDA INTRODUTTIVA PER LE PMI Si segnala che è disponibile in italiano la Guida "La sicurezza chimica nelle imprese - Introduzione per le PMI", che fornisce una panoramica della legislazione UE sulle sostanze chimiche. AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE Una sostanza vitale per il mio processo produttivo è entrata in Autorizzazione... che fare? Come risposta a questo problema fortemente sentito dalle aziende europee, ECHA ha lanciato una nuova pagina web dedicata alla sostituzione delle sostanze chimiche pericolose. Sull'argomento è stato di recente tenuto un webinar di cui sono disponibili le presentazioni. È fondamentale seguire l'evoluzione normativa in merito alle proprie sostanze, per esempio verificare se sono state identificate come sostanze estremamente preoccupanti, se sono state presentate proposte di restrizioni o se è necessaria un'autorizzazione preventiva prima dell'uso. In questo modo è possibile prevedere con quale probabilità saranno sottoposte a prescrizioni di legge più rigorose e iniziare a prepararsi per tempo. Anticipare i requisiti di legge è una strategia intelligente perché trovare alternative e collaudarle può richiedere molto tempo. Se la vostra sostanza è inclusa nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH), non potete utilizzarla dopo la data di scadenza. Se da quella data in poi non disponete di un'alternativa, dovete richiedere l'autorizzazione per utilizzarla. Si ricorda che gli utilizzatori a valle che usano sostanze inserite nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione sulla base di un'autorizzazione concessa a un richiedente a monte della catena di approvvigionamento, sono tenuti a notificare tale uso all'ECHA. Occorre inviare tale notifica entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza. Tale obbligo decorre dalla pubblicazione della decisione di autorizzazione sulla Gazzetta ufficiale. Per effettuare la notifica gli utilizzatori a valle dispongono ora di un modulo web. BIOCIDI: SCADENZE Si segnala la pagina del sito di ECHA nella quale sono elencate le scadenze relative al regolamento Biocidi (BPR). La prima scadenza è fissata per il 14 ottobre 2015, data entro la quale le aziende dovranno notificare a ECHA l’utilizzo di dialuminium chloride pentahydroxide come principio attivo in disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali. BIOCIDI: PARERI SU PRINCIPI ATTIVI Il Comitato sui prodotti biocidi (BPC) si è riunito per la dodicesima volta dal 30 settembre al 1 ottobre 2015 e ha adottato pareri sui seguenti principi attivi e tipi di prodotto (PT): Peracetic acid per PTs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Sulfuryl fluoride in PTs 8 e 18 in linea con articolo 75 (1)(g). NUOVI PARERI DEL RAC E SEAC Il Comitato di valutazione dei rischi (RAC) ha approvato una proposta di restrizione alla produzione, commercializzazione e uso di PFOA (pentadecafluorooctanoic acid), dei suoi sali e sostanze collegate, nonché di articoli e miscele contenenti tali sostanze. RAC ha inoltre adottato il parere definitivo: sull’autorizzazione riguardante l'uso di tricloroetilene per la pulizia industriale di parti per sgrassaggio a vapore sull’autorizzazione dell'uso industriale di cromato di piombo nella produzione di dispositivi di ritardo pirotecnici contenuti in munizioni.
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Chimica
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Anche il Comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) ha finalizzato l’opinione sull’autorizzazione per il tricoloroetilene e il cromato di piombo per gli usi sopra citati. Il SEAC ha concluso le valutazioni su 3 proposte di restrizioni per le sostanze: Bisphenol A (4,4'-isopropylidenediphenol, BPA), Perfluorooctanoic acid (PFOA, CAS 335-67-1, EC 206-397-9), suoi sali e sostanze collegate, nonché di articoli e miscele contenenti tali sostanze DecaBDE (bis(pentabromophenyl)ether) Relativamente alle proposte di restrizioni presentate per le sostanze Bisphenol A,4,4'isopropylidenediphenol e PFOA è stata aperta una consultazione pubblica sulla bozza di opinione del SEAC che terminerà il 16/11/2015. CONSULTAZIONI PUBBLICHE SU PROPOSTE DI CLH Avviata la consultazione pubblica sulla proposta di classificazione e dell'etichettatura armonizzata per le sostanze: Substance name
EC number
CAS number
Start of consultation
Deadline for commenting
Phosmet (ISO),S-[(1,3-dioxo-1,3dihydro-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-dimethyl phosphorodithioate
211-987-4
732-11-6
30/09/2015
16/11/2015
pinoxaden (ISO); 8-(2,6-diethyl-4methylphenyl)-7-oxo-1,2,4,5tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2dimethylpropanoate
-
243973-20-8
30/09/2015
16/11/2015
Quizalofop-P-tefuryl; (+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6chloroquinoxalin-2yloxy)phenyloxy]propionate
414-200-4
200509-41-7
30/09/2015
16/11/2015
GUIDA AL CLP IN ITALIANO Si segnala che è stata pubblicata la traduzione in italiano della Guida "Orientamenti introduttivi al regolamento CLP" Versione 2.1 Agosto 2015. Questo aggiornamento prende in considerazione l'entrata in vigore dal 1° giugno 2015 del regolamento CLP per quanto concerne le miscele e la fine del periodo di transizione per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle miscele conformemente alla precedente legislazione. Le informazioni sono tratte da http://echa.europa.eu
Api Notizie n. 37 del 12.10.2015
Edilizia pagina 16
EDILIZIA
INDICAZIONI DAI NOTAI SULLE NUOVE NORME PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Segnaliamo alle Aziende Associate che il Consiglio nazionale del notariato con nota del 18 Settembre 2015 ha fornito le indicazioni per orientarsi nella nuova disciplina della prestazione energetica in edilizia vigente dal 1 Ottobre 2015. Le novità normative nazionali arrivano da tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 Giugno 2015, che hanno ridisegnato la disciplina in materia di prestazione energetica in edilizia, recependo le norme europee (direttiva 2010/31/UE) e nazionali (D.Lgs. 192/2005, modificato da ultimo dal D.L. 63/2015). Tra i tre decreti ministeriali il più rilevante per l’attività notarile è quello che approva le nuove Linee guida per la prestazione energetica in edilizia. Nel documento i notai sottolineano le novità guidando a una corretta applicazione: nuova classificazione degli immobili; le informazioni da indicare obbligatoriamente nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che ha un nuovo format unico nazionale; la trasmissione dell’attestato prima alla Regione e poi al richiedente (in precedenza era il contrario); l’analisi dei casi di edifici esclusi dall’APE.
Api Notizie
Flash
n. 37 del 12.10.2015
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FLASH
FLASH N. 37/2015 -115-IGIENE-SICUREZZA VOLUME INAIL SULLA CONCENTRAZIONE DI IDROGENO GASSOSO IN AMBIENTI CHIUSI Segnaliamo che è gratuitamente scaricabile un'interessante volume realizzato dall'INAIL, contenente la descrizione e i risultati di alcuni test effettuati sul gas idrogeno, che confermano sia quanto emerso da attività di altri laboratori sia alcune ipotesi formulate preliminarmente e forniscono indicazioni interessanti per la classificazione delle zone e per la prevenzione e la protezione dall’esplosione. L’idrogeno è un gas ampiamente utilizzato per diverse applicazioni ed è presente in ambito industriale sia come prodotto finale sia secondario di processi tecnologici. È altamente infiammabile e, miscelato in aria in condizioni atmosferiche, può formare atmosfere potenzialmente esplosive. -116-ECOLOGIA CHIARIMENTI MINISTERIALI SULLA NUOVA CLASSIFICAZIONE RIFIUTI Segnaliamo alle Aziende Associate che il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 11845 del 28 settembre 2015, ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti in vigore dal 1° Giugno 2015, introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 95/2014. La nota ribadisce che dal 1 giugno 2015 il regolamento (UE) n. 1357/2014 e la decisione 955/2014/UE trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del D.Lgs. 152/2006, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell’Unione europea. In particolare per quanto concerne l’allegato D continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “introduzione” mentre per quanto concerne l’allegato I deve intendersi totalmente disapplicato a decorrere dal 1° giugno 2016. -117-ECOLOGIA ANCHE LE AREE LIMITROFE AGLI IMPIANTI SONO ESENTI DA TARI Si segnala che la Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza 14 settembre 2015, n. 3872/67/15 ha dichiarato illegittimo un regolamento comunale che limitava l’esenzione della Tari alle sole aree coperte da macchinari e impianti. I giudici affermano che l’intento del legislatore, legge 27 febbraio 2013, n. 147, art. 1 comma 649, era quello di escludere dalla tassazione le aree sulle quali la produzione di rifiuti speciali, causata dai macchinari impiegati, è prevalente rispetto alla produzione dei rifiuti urbani causata dall’attività umana che si svolge nello stesso luogo di lavorazione. I Comuni possono, quindi, estendere l’esenzione ma non possono restringerne il campo di applicazione sottoponendo a tassazione le aree di calpestio attorno ai macchinari e alle attrezzature. -118-TRASPORTI NOVITÀ DALL'UNECE - OTTOBRE 2015 Ecco un riassunto delle più importanti novità dall’UNECE per il trasporto di merci pericolose: Sono disponibili sul sito dell’UNECE le istruzioni scritte in italiano conformi al 5.4.3 come modificato dall’edizione 2015 dell’Accordo ADR. Le istruzioni scritte conformi all’ADR 2015 sono, inoltre, disponibili anche in olandese, greco e turco. È disponibile la versione elettronica in inglese e francese della sesta edizione rivista del GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) anche noto come "Purple Book".
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-119-TRASPORTI TRASPORTO AEREO: NOVITÀ 57ESIMA EDIZIONE Si segnala che il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore la 57esima edizione del Manuale IATA Dangerous Goods Regulations che disciplina il trasporto via aerea di merci pericolose. Ecco l'elenco delle più importanti novità introdotte con la nuova edizione, illustrate anche in un video pubblicato da IATA. -120-CHIMICA INFORMAZIONI UTILI PER LA REGISTRAZIONE REACH ENTRO IL 2018 Si segnala che l’ECHA (Agenzia Europea per la Chimica) mette a disposizione, alla pagina internet http://echa.europa.eu/it/reach-2018, del materiale per orientarsi sul corretto modo di agire per le aziende che hanno deadline di registrazione REACH al 2018. -121-AFFARI GENERALI UTILIZZATORI A VALLE: IL BOLLETTINO REACH DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE Si segnala che è disponibile il numero di settembre del bollettino di informazione "Sostanze chimiche - Ambiente e Salute" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Questo numero è dedicato agli adempimenti previsti dal Regolamento REACH che riguardano gli utilizzatori di sostanze chimiche (“utilizzatori a valle”). -122-AFFARI GENERALI ORA LEGALE Ricordiamo che alle ore tre (legali) di domenica 25 Ottobre 2015, terminerà il periodo di applicazione dell’ora legale per il 2015 e si ritornerà all’applicazione dell’ora solare. Nel 2016 l'ora legale in Italia entrerà in vigore alle ore 02:00 (solari) del 27 Marzo e terminerà alle ore 03:00 (ora legale) del 30 Ottobre.
Ambiente & Sicurezza CORSO DI
AGGIORNAMENTO
R.L.S.
PER
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
L'articolo 37 del nuovo Testo Unico (DLGS 81/08) in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ultimo capoverso del comma 11, introduce l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls). DURATA - La durata di tale aggiornamento periodico non può essere inferiore: a 4 ore annue per le imprese che occupano fino 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che ne occupano più di 50.
AGGIORNAMENTO ANNUO
AGGIORNAMENTO
Alla luce di tale obbligo tutti gli RLS in carica, la cui formazione di 32 ore si è ultimata in una data anteriore al 15 maggio 2007 devono aggiornare la propria formazione. Per tutti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che hanno completato la propria formazione in una data successiva al 15 maggio 2007, l'obbligo di aggiornamento decorre dopo un anno dal completamento del corso di 32 ore. QUANDO E DOVE
QUOTE
Lunedì 26 OTTOBRE 2015
Aziende associate 90,00 EURO (+ IVA) per partecipante
RLS (4 ore)
(ore 14.30 – 18.30)
(aziende fino a 50 dipendenti)
presso Apindustria Mantova via Ilaria Alpi, 4 a Mantova
Aziende non associate 130,00 EURO (+ IVA) per partecipante
QUANDO E DOVE
QUOTE
AGGIORNAMENTO
Lunedì 26 OTTOBRE 2015
RLS (8 ore)
(ore 14.30 – 18.30)
(aziende sopra i 50 dipendenti)
Mercoledì 28 OTTOBRE 2015 (ore 14.30 – 18.30) presso Apindustria Mantova via Ilaria Alpi, 4 a Mantova
Aziende associate 150,00 EURO (+ IVA) per partecipante Aziende non associate 190,00 EURO (+ IVA) per partecipante
COUPON DI ADESIONE DA SPEDIRE VIA FAX AL N. 0376 221815 AZIENDA ………………………………………………………………………………………… VIA …………………………………………………………… CAP ……………………
PART. IVA ……………………………………………………………C.F …………………………………………. REFERENTE ……………………………………………………………
ISCRIVE N. …. PARTECIPANTI AL:
CORSO AGGIORNAMENTO RLS (4 ore)
CORSO AGGIORNAMENTO RLS (8 ore)
NOME E COGNOME _________________________ LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________ NOME E COGNOME _________________________ LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________ LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI . Con la compilazione autorizzo in base al Codice della Privacy l’utilizzo dei dati al fine della sola attività associativa di Apindustria.
Circolare n. xx del xx/xx/2015
COMUNE ………………………………………………………………………….………N. TEL. …………………………..……………… N. FAX ………..……………………………
CONTROLLO DI GESTIONE
Corso di formazione operativo
COME CHIUDE IL BILANCIO? PER EVITARE SORPRESE A FINE ESERCIZIO ELABORANDO LE SITUAZIONI INFRANNUALI L’Associazione continua il percorso dedicato al controllo di gestione proponendo un incontro che offre strumenti per l’analisi della situazione infrannuale e l’elaborazione delle prime considerazioni sull’andamento dell’azienda a step intermedi durante l’esercizio in corso.
Mercoledì 21 ottobre Ore 9.00-13.00
2015
SEDE Centro Convegni APINDUSTRIA Via Ilaria Alpi, 4 Mantova
PROGRAMMA – 4 H Come determinare le situazioni infrannuali Gli elementi da considerare
DOCENTE Dott.ssa Elisabetta Sandrin Dottore commercialista ed esperta in controllo di gestione
Gli errori più frequenti Dalla situazione infrannuale alla determinazione della previsione a fine esercizio Obiettivo dell’incontro è mettere in grado i partecipanti di applicare gli strumenti necessari per la corretta determinazione e lettura delle situazioni contabili infrannuali in modo da mantenere costantemente sotto controllo la propria impresa. Come sempre l’incontro avrà un taglio pratico con esempi da sviluppare in aula e l’esposizione di casi aziendali.
COSTO Quota di adesione ASSOCIATO 90 EURO +iva per partecipante Quota di adesione NON ASSOCIATO 120 EURO +iva per partecipante
COUPON DI ADESIONE DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE VIA FAX AL N° 0376221815 O EMAIL info@api.mn.it
AZIENDA ………………………………………………… COMUNE ………………………………………… REFERENTE ………………………………………… INDIRIZZO………………………………………………………………………………… P.IVA/CF. ………………………………………………………….…………. N° TEL …………………………………….. N° FAX ………………………………… E‐mail …………………………….……………………………………………… Iscrive n° …........ partecipanti al corso «Come chiude il bilancio?» NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE ______________________________________________________________________________ NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE ______________________________________________________________________________ La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Sarà data successiva conferma di realizzazione. Con la compilazione del coupon autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al DLgs 196/03 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.
Circolare n. 169 del 6/10/2015
Il web senza segreti
DUE INCONTRI GRATUITI! Due incontri gratuiti per evitare gli errori e le sorprese
E–COMMERCE ISTRUZIONI PER L’USO Il commercio elettronico consente alle nostre imprese di aprire “vetrine” virtuali con una dimensione e una visibilità planetaria, permanente e accessibile a tutti. Il business legato all’e–commerce è allora un’opportunità da non perdere per le imprese, ma tutte queste potenzialità sono una possibile fonte di rischi. E’ fondamentale avere gli strumenti giuridici per evitare di commettere violazioni, per tutelare la propria attività di impresa nel mercato virtuale e soprattutto per redigere correttamente i contratti on line. Apindustria in collaborazione con l’avv. Simone Franzoni propone due seminari per approfondire questi aspetti attraverso case history da cui trarre consigli legali su misura per le imprese e dei vademecum direttamente applicabili.
1. IL MERCATO VIRTUALE: RISCHI E TUTELE Mercoledì 21 ottobre 2015 ore 17.00 presso Apindustria via Ilaria Alpi, 4 Mantova – la tutela dell’impresa virtuale: marchio, dominio, sito, immagine aziendale – gli errori da non commettere: diffamazione on line, concorrenza sleale e pubblicità occulta attraverso internet.
– “negozio virtuale” e possibili violazioni – garanzia per vizi e per difetti di conformità
2. IL CONTRATTO ELETTRONICO: CLAUSOLE FONDAMENTALI Mercoledì 18 novembre 2015 ore 17.00 presso Apindustria via Ilaria Alpi, 4 Mantova – – – –
la conclusione del contratto elettronico i rapporti col vettore la tutela del consumatore e il diritto di recesso le tutele minime per la compravendita all’estero
RELATORE Avv. Simone Franzoni - Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e delle comunicazioni”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
Circolare n 170 del 9/07/2015
Per segnalare l’interesse a partecipare l’Azienda può rispedire agli uffici dell’Associazione (fax 0376/221815) il coupon sotto riportato debitamente compilato.
RAGIONE SOCIALE ……………………………………………….….…. REFERENTE ………….……………............. COMUNE…………..……………………………..…. TEL. ………………..……….…. FAX
………………………….
E-MAIL ..........….................................................................................... N. PARTECIPANTI ……………………
PARTECIPEREMO A
IL MERCATO VIRTUALE – MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015
IL CONTRATTO ELETTRONICO – MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015 NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE ............................................................................................................... LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI. Sarà data successiva comunicazione di conferma. I Dati forniti saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy DLgs. 196/03 e ai soli fini dell’organizzazione del corso.
SPECIALE FORMAZIONE
CORSO pe r
RSPP MODULO B
A T E C O 3 / 4 / 5 / 6/ 7 / 8/ 9 Corso di specializzazione previsto dall’Accordo Stato Regioni L’Accordo Stato-Regioni 26.01.06 attuativo dell’art. 2 del D.lgs 195/03 (che stabilisce i requisiti professionali richiesti per RSPP e ASPP, diversi dal datore di lavoro e per Aziende con più di 30 dipendenti) prevede che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione debba frequentare un corso specialistico legato al settore ATECO dell’azienda. APIndustria Mantova propone il seguente corso (Modulo B) nei settori ATECO 3 (es. aziende edili) ATECO 4 (es. attività metalmeccaniche e alimentari) ATECO 5 (industria chimica, gomma, plastica) ATECO 6 (commercio e servizi) ATECO 7 (sanità e servizi sociali) ATECO 8 (pubblica amministrazione) ATECO 9 (uffici, banche, associazioni, ristorazione).
Destinatari Del Corso Il corso è obbligatorio e riservato a RSPP nominati dal datore di lavoro. E’ ammesso alla frequenza solo chi abbia già frequentato il Modulo A
C A L E N D A R I O D E I C O R SI I corsi inizieranno nel mese di novembre. Per richiedere i calendari completi con date e orari, contattate i nostri uffici al numero di telefono 0376/221823 oppure via mail all’indirizzo sicurezza@api.mn.it). Tutte le lezioni si svolgeranno presso la sede di Apindustria in via Ilaria Alpi, 4 a Mantova.
Q U O T A I S C R I ZI O N I ATECO 3 (60 ore)
950 euro + iva aziende associate
ATECO 7 (60 ore)
1190 + iva aziende non associate
ATECO 4 (48 ore)
775 euro + iva aziende associate
1190 + iva aziende non associate
ATECO 8 (24 ore)
990 + iva aziende non associate
ATECO 5 (68 ore)
1150 euro + iva aziende associate 1300 + iva aziende non associate
ATECO 6 (24 ore)
950 euro + iva aziende associate 450 euro + iva aziende associate 560 + iva aziende non associate
ATECO 9 (12 ore)
250 euro + iva aziende associate 320 + iva aziende non associate
450 euro + iva aziende associate 560 + iva aziende non associate
Se foste interessati a partecipare a più moduli, richiedete un preventivo personalizzato. I nostri uffici vi proporranno una quota scontata per l’adesione a multipli moduli. C OCOUPON UPON DI ADESIONE DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE VIA FAX AL N. 0376 221815 AZIENDA ……………………………………………… VIA ………………………………………… CAP ……………………………… COMUNE ……………………………………………… N. TEL. (………)……………………… N. FAX (………)…………………… P. IVA …………………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………………………….. Referente ……………………………………………………………………………………………………. ISCRIVE N. ….
PARTECIPANTI AL CORSO: “R.S.P.P. Modulo B ___________________”
NOME E COGNOME __________________________LUOGO/DATA DI NASCITA______________________________________ NOME E COGNOME __________________________LUOGO/DATA DI NASCITA______________________________________ LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI Con la compilazione del modulo autorizzo in base al DLgs 196/03 l’utilizzo dei dati al fine della sola attività associativa di Apindustria
Circolare n. 168 del 5/10/2015
SPECIALE FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO per
RSPP Modulo B
C o r s o d i aggiornamento p r e v i s t o d a l l ’ A c c o r d o S t a t o - R e g i o n i L’Accordo Stato-Regioni 26.01.06 attuativo dell’art. 2 del D.lgs 195/03 (che stabilisce le linee guida degli RSPP e ASPP, diversi dal datore di lavoro) prevede che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP diverso dal Datore di Lavoro) debba frequentare un aggiornamento di 40 o 60 ore ogni cinque anni relativamente al modulo B. APIndustria Mantova propone una serie di incontri che toccano le tematiche di tutte le tipologie Aziendali (articolata in più di 80 ore di formazione), per permettere agli RSPP e ASPP la scelta degli argomenti più interessanti per la propria realtà aziendale. Destinatari Del Corso Il corso è obbligatorio e riservato a liberi professionisti esterni o dipendenti che svolgono la funzione di RSPP nominati dal datore di lavoro.
C A L E N D A R I O DEI CORSI
QUOTA ISCRIZIONI
I corsi inizieranno nel mese di novembre. Per richiedere i calendari completi con date e orari, contattate i nostri uffici al numero di telefono
Le quote di iscrizione per la partecipazione al corso sono variabili in base al numero di moduli a cui una persona vuole aderire. Di seguito vi proponiamo un esempio di quote partecipative.
0376/221823 oppure via mail comunicazione@api.mn.it o sicurezza@api.mn.it Le lezioni si svolgeranno presso la sede di UPONApindustria in via Ilaria Alpi, 4 a Mantova.
Aziende Associate Aziende non associate
1 Modulo € 100,00+iva
2 Moduli € 180,00+iva
3 Moduli € 250,00+iva
€ 150,00+iva
€ 260,00+iva
€ 370,00+iva
Se foste interessati a partecipare a più di tre moduli, richiedete un preventivo personalizzato. I nostri uffici vi proporranno una quota scontata in relazione alle vostre esigenze.
COUPON DI ADESIONE DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE VIA FAX AL N. 0376 221815 AZIENDA ……………………………………………… VIA ………………………………………… CAP ………………………………… COMUNE ……………………………………………… N. TEL. (………)……………………… N. FAX (………)………………………. P. IVA …………………………………………………… Codice Fiscale ………………………………………………………………………. Referente ……………………………………………………………………………………………………. ISCRIVE N. …. PARTECIPANTI AL CORSO: “R.S.P.P. Aggiornamento Modulo B per n. _____ Modulo/i” NOME E COGNOME ________________________________ CODICE FISCALE ______________________________________ NOME E COGNOME ________________________________ CODICE FISCALE ______________________________________ LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI Con la compilazione del modulo autorizzo in base al DLgs 196/03 l’utilizzo dei dati al fine della sola attività associativa di Apindustria
Circolare n. 166 del 5/10/2015
SPECIALE FORMAZIONE Ambiente e sicurezza
CORSO
AGGIORNAMENTO R.S.P.P. DATORE DI LAVORO
DI
Segnaliamo che a Ottobre/Novembre si terranno più moduli di aggiornamento per R.S.P.P. Datori di Lavoro autonominati così come previsto dall’Accordo Stato Regioni. L’Associazione ha previsto di organizzare 5 sessioni per l’aggiornamento degli RSPP con cadenza periodica e in moduli da 4 ore ciascuno. Il Datore di Lavoro RSPP potrà pertanto decidere di frequentare i moduli secondo le sue esigenze, arrivando a raggiungere gradualmente il monte ore previsto dalla normativa.
QUANDO
Lunedì 7 OTTOBRE 2015 Lunedì 12 OTTOBRE 2015 Mercoledì 14 OTTOBRE 2015
DOVE
QUOTE PER MODULO
I moduli avrà il seguente orario:
Azienda associata:
€ 100,00+iva per partecipante
14.30-18.30 presso la sede di API Mantova in Via Ilaria Alpi n. 4
Azienda non associata : €
150,00+iva
Per partecipante
Chi fosse intenzionato a partecipare a più lezioni per l’aggiornamento dell’R.S.P.P., potrà usufruire di ulteriori sconti.
Partecipando a 2 Moduli: Aziende Associate: € 180,00+iva Aziende non associate: € 260,00+iva
Partecipando a 3 Moduli: Aziende Associate: € 250,00+iva Aziende non associate: €370,00+iva
Partecipando a 4 Moduli: Aziende Associate: € 340,00+iva Aziende non associate: € 400,00+iva
DURATA DELL’AGGIORNAMENTO 6 ore (rischio basso)
10 ore (rischio medio)
14 ore (rischio alto)
Di seguito evidenziamo il termine entro cui dovrà essere CONCLUSO l’aggiornamento.
Datori Di Lavoro FORMATI: (Aggiornamento obbligatorio entro gennaio 2017)
Chi ha frequentato un corso per RSPP nel periodo compreso tra il 1996 e l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni dovrà concludere l’aggiornamento previsto entro 5 anni e pertanto entro il gennaio 2017.
RSPP - AGGIORNAMENTO MODULO B
Il presente corso vale come credito formativo ai fini dell’aggiornamento previsto per il MODULO B per l’R.S.P.P. diverso dal Datore di Lavoro. Le aziende interessate a partecipare al corso di Aggiornamento per R.S.P.P. possono rispedire il coupon sotto riportato allo 0376221815 oppure contattare l’Associazione allo 0376221823. COUPON DI ADESIONE DA SPEDIRE VIA FAX AL N.
0376 221815
AZIENDA ………………………………………………………………VIA……………………………………………………………COMUNE………………………………………………………………… CAP ………… TEL…………………… N° FAX ………………………………………… E-MAIL ………………………………………………………………………………………………………….. PART. IVA …………………………………………… C.F ………………………………………………… … REFERENTE ………………………………..………………………………………………
ISCRIVE N. … PARTECIPANTI ALL’AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO
Timbro e firma
LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI Con la compilazione del presente modulo autorizzo ex d.lgs. 196/03 l’utilizzo dei dati al fine della sola attività associativa di Api Mantova. C I R C O L A R E N . 1 66 D E L 5 / 1 0 / 2 0 1 5
IMPORTANTE
FORMAZIONE
Corso di specializzazione per
RSPP Modulo C
L’Accordo Stato‐Regioni 26.01.06 attuativo dell’art. 2 del D.L. 195/03 (che stabilisce i requisiti professionali richiesti per RSPP e ASPP) prevede che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, a completamento della propria formazione, sia in grado di sviluppare capacità gestionali e relazionali con i soggetti interni dell’impresa (Datore di lavoro, RLS, Medico Competente, Lavoratori, ecc.) ed esterni alla stessa (come enti pubblici, fornitori, appaltatori, ecc.). QUANDO
ORA & LUOGO
Durata complessiva di 24 ore suddivise in 4 giornate:
L’orario previsto sarà:
QUOTE
Lun. 26 Ottobre 2015 (4h) Merc. 28 Ottobre 2015 (4h) Lun. 2 Novembre 2015 (8h) Giov. 5 Novembre 2015 (8h)
14.30 ‐ 18.30 (4h)
Associati:
€ 450,00+iva per partecipante
&
9.00‐13.00//14.00‐18.00 (8h)
presso la sede di APIndustria
in Via Alpi n. 4 ‐ Mantova
NON Associati : € 560,00+iva per partecipante
APIndustria Mantova propone il seguente corso con lo scopo di far acquisire elementi di conoscenza su: Sistemi di gestione della sicurezza; Organizzazione tecnico‐amministrativa della prevenzione; Dinamiche delle relazioni e della comunicazione; Fattori di rischio psicosociali ed ergonomici; Progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.
DESTINATARI DEL CORSO Il corso è obbligatorio e riservato a soli RSPP diversi dal datore di lavoro. ATTESTATO L’esito positivo della verifica finale, unitamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. La frequenza al Modulo C vale per qualsiasi macro‐settore e costituisce Credito Formativo Permanente (CFP). DOCUMENTAZIONE DIDATTICA Ai partecipanti verranno consegnate dispense specifiche prodotte da ogni docente IMPORTANTE La frequenza al modulo C non esonera dal completamento della formazione per settore specifico di attività né dall’aggiornamento quinquennale previsto dall’Accordo citato. AZIENDA ………………………………………………………… VIA …………………………………………………… CAP …………………………………. COMUNE ……………………………………………… N. TEL. (………)…………………………………… N. FAX (………)………………………………… PARTITA IVA …………………………………………………. REFERENTE..………………………………………………………………………………………..
ISCRIVE N. ….. PARTECIPANTE/I AL “CORSO DI SPECIALIZZAZIONE RSPP - Mod. C” NOME E CONOGNOME _______________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________ NOME E CONOGNOME _______________________________ DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________ LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI Con la compilazione del modulo, autorizzo ex D.lgs 196/03 l’utilizzo dei dati al fine della sola attività associativa di Apindustria.
Circolare n. 169 del 5.10.2015
COUPON DA SPEDIRE AGLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE VIA FAX AL N. 0376 221815
Nuovo servizio di
SEGNALAZIONE CURRICULUM per le Vostre esigenze di ricerca di personale A seguito del numero sempre maggiore di curriculum che pervengono presso i nostri uffici, si è valutata l’opportunità di attivare un servizio periodico di segnalazione di profili professionali al fine di assistere le aziende nella sempre più difficile attività di ricerca di nuovo personale. Nelle pagine seguenti troverete i profili sintetici di alcune persone alla ricerca di nuove opportunità professionali; nel caso siate interessati ad uno o più profili tra quelli descritti, potrete ricevere gratuitamente il curriculum completo compilando ed inviando la scheda di richiesta agli Uffici dell’Associazione. Precisiamo che le informazioni contenute nel curriculum vengono da noi acquisite ma non valutate; APINDUSTRIA non assume quindi alcuna responsabilità circa fatti o notizie non veritiere inerenti quanto dichiarato nel curriculum: sarà cura dell’azienda richiedente verificarle direttamente in sede di selezione e valutazione del candidato. Gli Uffici dell’Associazione è a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti (tel. 0376 221823).
SCHEDA DI RICHIESTA CURRICULUM AZIENDA ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Referente da contattare ………………………………………………………………………………………………………….. Telefono ………………………………… fax …………………………………… e-mail …..…………………………………… CURRICULUM RICHIESTI: Rif.: …………
Rif.: …………
Rif.: …………
Rif.: …………
Pubblicazione: Notiziario n. ………. del …………………….
Data ………………………………...
Timbro e firma dell’azienda ………………………………………….
NEODIPLOMATI ● Rif. 1/37_2015 Titoli di studio
20 anni
Domicilio: Porto Mantovano (MN)
Lingue straniere
Diploma di Perito Meccanico presso I.S. “E. Fermi” indirizzo Meccatronica Stage formativo come manutentore di motori elettrici, smontaggio e assemblaggio di motori elettrici e pompe. Inglese: ottimo.
Conoscenze informatiche
Windows, IOS, Pacchetto Office, Autocad2
Posizione attuale
In cerca di occupazione.
Esperienze lavorative
OPERAI ● Rif. 2/37_2015
55 anni
Titoli di studio
Qualifica professionale come operatore meccanico.
Esperienze lavorative
Addetto al carico/scarico, addetto alla movimentazione merci, autista. Addetto controllo qualità. Addetto all’assemblaggio, montatore in catena di montaggio. Mulettista addetto al carico scarico delle navi. Escavatorista a braccio e cavi, manutentore-riparatore e cura meccanica mezzi meccanici.
Lingue straniere
Rumeno (cittadinanza)
Altre informazioni
Patente B, C, E, CQC In cerca di occupazione – Percettore di ammortizzatori sociali, anche in deroga fino al 1/05/2018 mobilià 223.91.
Posizione attuale
Domicilio: Guidizzolo (MN)
Italiano: ottimo
Francese: buono
● Rif. 3/37_2015
40 anni
Titoli di studio
Licenza media inferiore Diploma di corso di lingua inglese – durata del corso: sei mesi.
Domicilio: Roverbella (MN)
Esperienze lavorative
Attualmente responsabile magazzino. Operaio addetto al montaggio macchine etichettatrici e lettura disegno Autocad. Montaggio e manutenzione. Controllo qualità. Venditore mercato italiano ricambista macchine x tutta la linea di riempimento. Addetto pianificazione produzione e logistica. Tornitore e rappresentante.
Lingue straniere
Inglese: buono Patente B, automunito Patente carrello elevatore
Altre informazioni Posizione attuale
In cerca di occupazione Appartenente alle categorie protette; Collocamento mirato invalidità del 70%