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Bonus pubblicità

entro Il 31 MArzo lA PrenotAzIone deglI InveStIMentI

pREMESSA

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Come già comunicato con circolare associativa prot. n. 29/PZ del 27 gennaio 2023, entro il 9 febbraio 2023 i soggetti che hanno effettuato lo scorso anno investimenti pubblicitari dovevano presentare una comunicazione di conferma del bonus.

L’art. 57-bis del D.L. 50/2017 ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari fatti tramite giornali, periodici ed emittenti radio e televisive al fine di agevolare le imprese nell’attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l’utilizzo dei media. Il bonus è stato oggetto di diverse modifiche ed integrazioni, da ultimo il D.L. 17/2022 (Energia) lo ha al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto all’anno precedente e circoscritto a quelli fatti sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Sono conseguentemente stati esclusi gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche e digitali.

Il credito prevede l’invio di una prima dichiarazione da presentare entro marzo dell’anno di riferimento a titolo di prenotazione del credito e una seconda a conferma nell’anno successivo.

Soggetti Interessati

Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica nonché agli enti non commerciali e ai liberi professionisti. Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando anche i soggetti in semplificata.

Gli Investimenti Effettuati Nel 2022

Per gli investimenti effettuati lo scorso anno la misura del bonus è pari al 50% degli investimenti effettuati non solo su periodici e quotidiani ma anche sulle emittenti televisive e radiofoniche. La dichiarazione preventiva andava presentata entro il 31 marzo del 2022 (prorogato all’8/4/2022 per difficoltà telematiche).

La dichiarazione consuntiva, relativa agli investimenti effettivamente effettuati nel 2022, doveva essere presentata entro il 9 febbraio 2023.

Le dichiarazioni vanno presentate utilizzando l’apposito modello, con istanza telematica da inviare tramite piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle entrate.

GLI INVESTIMENTI pROGRAMMATI pER IL 2023

Dal 1° gennaio 2023 il bonus è limitato alle sole spese per la diffusione a mezzo stampa di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali, locali, comprese le testate on line. Rimangono invece esclusi gli investimenti fatti su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito è riconosciuto sulle campagne pubblicitarie effettuate, o da effettuare, nel 2023 nella misura teorica unica del 75% del valore incrementale rispetto all’anno prima.

Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile.

Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo, grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei, pubblicità su autovetture, annunci su schermi di sale cinematografiche e portali on line.

Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Se le fatture non sono state emesse da imprese editoriali ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere specificato l’importo delle spese sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario.

Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.

Il Calcolo

Il credito d’imposta è calcolato nella misura del 75% del valore incrementale rispetto all’anno precedente. Si dovranno comparare quindi le spese sostenute nel 2023 con quelle del 2022 e verificare che si sia verificato un incremento almeno dell’1%. In assenza dell’incremento il bonus non spetta.

Verificato l’incremento degli investimenti il credito teorico sarà pari al 75% delle spese incrementali sostenute nel corso del 2023.

L’investimento deve essere incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente, richiedendo comunque l’esistenza di un investimento. Così se nel 2022 non si è realizzato alcun investimento, nel 2023 non si potrà accedere al bonus perché non si realizza alcun incremento, mancando il confronto con l’anno precedente. Per la stessa ragione sono esclusi i soggetti che iniziano l’attività nel 2023.

LA pRENOTAZIONE pER IL 2023

Come anticipato sono previste due comunicazioni, una per prenotare il bonus e una, a consuntivo, per confermare gli investimenti. La trasmissione del modello di comunicazione di prenotazione deve essere fatta nella finestra temporale tra il 1° marzo e il 31 marzo di ogni anno.

La comunicazione contiene i dati identificativi del richiedente e il costo complessivo degli investimenti effettuati e quelli programmati per l’anno in corso.

La Fruizione Del Bonus

Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 da presentare in via telematica con i servizi dell’Agenzia (Entratel/Fisconline), a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi che analizzeremo di seguito.

Il bonus dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è il 6900.

IL CREDITO D’IMpOSTA

La misura del benefit è pari al 75% dell’investimento pubblicitario incrementale effettuato, così un’impresa che nel 2022 ha speso 30.000 euro, potrà beneficiare di un credito d’imposta nel 2023 se investe almeno l’1% in più. Se ad esempio nel 2023 investe 40.000 euro, il credito d’imposta teorico sarà di 7.500 euro (40.000 – 30.000 X 75%). In realtà tale percentuale è teorica perché non rilevando l’ordine di presentazione cronologica delle domande, le somme messe a disposizione dallo Stato saranno ripartite pro quota. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procede con una ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini le comunicazioni telematiche. Operativamente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria formerà un primo elenco dei soggetti che hanno prenotato il bonus con l’indicazione del credito teoricamente fruibile e successivamente, a valle delle dichiarazioni sostitutive a consuntivo, pubblicherà l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito e la percentuale effettivamente spettante.

CUMULABILITà

Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali o europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità. Il credito è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis”.

Il Trattamento Contabile E Fiscale

Per quanto riguarda l’aspetto contabile l’eliminazione, per effetto del D. Lgs. 139/2015 dei costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale B.I 2, ha fatto venir meno la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità. Le spese legate al credito d’imposta in argomento sono da contabilizzare quali costi di periodo da esporre nella voce B. 7 del conto economico.

Il credito d’imposta è configurabile quale contributo in conto esercizio e, secondo l’OIC 12, detto contributo deve essere rilevato nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirlo.

Il momento di rilevazione in contabilità di tale contributo, quindi, deve coincidere con il momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per l’agevolazione siano soddisfatte e che il contributo sia erogato. Conseguentemente i contributi corrisposti a fronti di ricavi o costi dell’attività caratteristica devono essere classificati nella voce A.5 del conto economico con separata indicazione in apposita sottovoce. Fiscalmente le spese per gli investimenti in esame si considerano sostenute secondo le regole generali della competenza richiamate dall’art. 109 del TUIR. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l’imputazione a conto economico del costo è quello dell’ultimazione della prestazione. Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone alcuna esenzione da tassazione, il credito d’imposta concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’ATTESTAZIONE

È previsto che l’investimento sia attestato da un soggetto abilitato attraverso il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l’attestazione può essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile. L’attestazione è necessaria per l’accesso al credito e pertanto deve essere prodotta solo in relazione alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati a consun- tivo. La stessa deve essere conservata dal beneficiario per le verifiche successive ed esibita su richiesta dell’amministrazione finanziaria.

Antimafia

Per accedere al beneficio è inoltre necessario sottoscrivere, se il credito supera i 150.000 euro, una dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia. Tale dichiarazione è inserita all’interno del modello di domanda. Nessun documento dovrà invece essere allegato alla comunicazione telematica né alla dichiarazione sostitutiva contenuta nel modello e resa telematicamente.

Controlli

Qualora sia accertata la carenza di uno dei requisiti richiesti dalla normativa in argomento e sia accertata l’indebita fruizione del bonus, l’amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle relative somme e all’irrogazione della relativa sanzione.

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