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Autotrasporto c/t. Costi di esercizio gennaio 2023
from Apinforma 2-2023
by Confapi FVG
ma scritta, quindi completi di tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6 del d.lgs. 286/2005, il corrispettivo è lasciato alla libera contrattazione fra le parti e i costi pubblicati dal Ministero hanno un mero valore di riferimento;
Il 24 gennaio 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) ha pubblicato sul proprio sito web (www.mit.gov.it) l’aggiornamento a gennaio 2023 dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi. I nuovi valori sono vigenti dal febbraio 2023. L’aggiornamento – come espressamente affermato dal Ministero - è stato ottenuto partendo dai valori pubblicati nel febbraio 2022, e applicando agli stessi l’incremento derivante dall’inflazione indicata dall’ISTAT (11,6% su base annua), tenuto conto dell’aumento del costo del carburante nello stesso periodo.
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Secondo quanto stabilisce l’art. 6, co. 6 bis del decreto legislativo 21 novembre 2006, n. 286, introdotto con il decreto legge 21 del 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, “il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” Ne discende che:
- nei contratti di trasporto conclusi in for-
- viceversa, nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, quindi, non solo verbali, ma anche mancanti di uno solo elementi essenziali di cui al citato art. 6 del d.lgs. 286/2005, il corrispettivo del trasporto va determinato attenendosi ai costi di riferimento pubblicati dal Ministero.
Si riporta di seguito la tabella aggiornata, rammentando che le 4 categorie a cui questa si riferisce, sono le seguenti:
- A, fino a 3,5 t;
- B, oltre le 3,5 t e fino a 12 t;
- C, oltre le 12 t e fino a 26 t;
- D, oltre le 26 t.
Per ciascuna categoria, in corrispondenza delle singole voci di costo è previsto un valore minimo ed uno massimo. Le voci di costo, a loro volta, sono state raggruppate in tre sezioni:
1. veicolo - rimorchi e semirimorchi inclusi - (acquisto; manutenzione; revisioni; pneumatici; bollo; assicurazioni; ammortamento);
2. altri costi (stipendio, trasferte, straordinari, energia);
3. pedaggiamento.
Il costo chilometrico unitario è determinato come somma delle predette sezioni, da determinare sull’ipotesi di una percorrenza media di 100.000 Km/anno.
Altre informazioni possono essere richieste all’ufficio economico dell’Associazione.
Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa italiana di autotrasporto di merci per conto di terzi.