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Decreto Milleproroghe
from Apinforma 2-2023
by Confapi FVG
dIverSI pREMESSA
Con il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 sono state adottate diverse misure volte a prolungare disposizioni normative già adottate per contrastare situazione di emergenza. Le situazioni emergenziali riguardano l’emergenza sanitaria e l’aumento dei prezzi delle materie prime e dell’energia. Di seguito le disposizioni più significative.
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DIChIARAZIONE IMU
(ART. 3 COMMA 1)
Prorogato dal 31.12.2022 al 30.06.2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021. La proroga al 30 giugno riguarda anche gli enti non commerciali pubblici e privati.
ESENZIONE FATTURA STS
(ART. 3 COMMA 2)
È stato esteso al 2023 il divieto di emettere la fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria STS. Questi soggetti attraverso l’invio dei dati al STS già forniscono le informazioni utili all’amministrazione per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per loro continua anche per l’anno in corso quindi l’obbligo di emettere la fattura in formato cartaceo
TRASMISSIONE TELEMATICA
SISTEMA TESSERA SANITARIA
(ART. 3 COMMA 3)
Gli operatori sanitari dovranno effettuare l’adeguamento dei registratori telematici, per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate, non più entro il 1° gennaio 2023 ma entro il 1° gennaio 2024. Lo slittamento di un anno consente così di mantenere per lo stesso periodo l’attuale sistema di comunicazione al STS.
CESSAZIONE INCARICO
GIUDICI TRIBUTARI
(ART. 3 COMMA 6)
Posticipata al 1° gennaio 2028 la normativa che prevede che la cessazione dai loro incarichi all’età di settanta anni per magistrati e giudici tributari. Questi soggetti potranno quindi mantenere gli incarichi anche oltre i settanta anni.
SOSpENSIONE AMMORTAMENTI
(ART. 3 COMMA 8)
Il D.L. 104/2020 (decreto Agosto) all’art. 60 commi da 7-bis a 7-quinques ha previsto la possibilità di sospendere la quota di ammortamento per l’anno 2020, lasciando comunque inalterata la deduzione fiscale. In questo modo non si procedeva all’imputazione contabile dell’ammortamento ma solo alla sua deduzione fiscale. A questo proposito era stato reinserito il quadro EC del modello Unico 2021 attraverso il quale esercitare la deduzione fiscale della quota. Era consentito sospendere fino al 100% la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Poteva quindi riguardare una quota variabile di ammortamento, non necessariamente il 100% indicando in nota integrativa le ragioni della deroga e specificando l’influenza che la stessa produceva sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio. Tale possibilità era riconosciuta a tutti i soggetti che non adottavano i principi contabili internazionali.
Ricordiamo che la legge di bilancio ha riconosciuto la stessa possibilità anche per l’esercizio 2021, però ai soli soggetti nel 2020 avevano sospeso il 100% della quota di ammortamento. Successivamente la sospensione è stata estesa agli gli esercizi in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022.
Ora il Milleproroghe estende ulteriormente questa possibilità anche agli esercizi in corso 31.12.2023. Per i soggetti che non adotta i principi contabili internazionali, la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizza- zioni materiali e immateriali viene quindi confermata per neutralizzare gli effetti negativi non solo della pandemia ma anche del conflitto in corso.
Si deve evidenziare che non è stata replicata la deroga al presupposto della continuità aziendale, sarà conseguentemente necessario verificare che la sospensione degli ammortamenti, non la pregiudichi.
Si dovrà fare riferimento alle regole già utilizzate per i bilanci precedenti, facendo riferimento ai principi contabili OIC 9, OIC 16 e OIC 24, nonché all’OIC 25, per la fiscalità differita.
Gli obblighi derivanti dall’utilizzo della deroga sono sostanzialmente due:
- l’accantonamento di una riserva indisponibile di utili equivalente agli ammortamenti non rilevati. In caso di assenza di utili potranno essere utilizzate altre riserve disponibili e se mancano anche queste, gli utili futuri;
- esposizione in Nota Integrativa una informativa analitica circa le ragioni della deroga e l’influenza che la stessa produrrà sulla rappresentazione patrimoniale reddituale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio.
La sospensione degli ammortamenti non avrà ripercussioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap. La deduzione rimane consentita nei limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione a conto economico. Qualora si decida di rinviare gli ammortamenti si avrà, per l’esercizio in corso, un doppio binario tra normativa civilistica e fiscale destinato a protrarsi nel tempo e da gestire in apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
pERDITE D’ESERCIZIO (ART. 3 COMMA 9)
Rinnovata la possibilità di sterilizzare le perdite di esercizio di natura civilistica, sempre in relazione agli effetti derivanti da pandemia e conflitto. La norma interviene sul comma 1 dell’art. 6 del D.L. 104/2020 inserendo la data del 31.12.2022 in luogo del 31.12.2021. Ne consegue che alle perdite civilistiche che emergono nell’esercizio in corso al 31.12.2022, non si applicheranno gli artt. 2466 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile. Non opererà inoltre la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli artt. 2484, primo comma n. 4) e 2425-duodecies del codice civile.
Gli adempimenti legati alla normativa di cui sopra vengono quindi posticipati al bilancio 2027 (quinto esercizio successivo) e l’assemblea che approverà quel bilancio dovrà prendere le decisioni del caso.
Diversamente dallo scorso anno, la riproposizione della sterilizzazione in argomento non ha previsto alcun rinvio per la continuità aziendale. Questa assenza imporrà agli amministratori l’onere di monitorare costantemente la situazione finanziaria e patrimoniale al fine di garantire la continuità aziendale. A questo proposito sarà necessario formulare una pianificazione almeno quinquennale che preveda il ritorno a risultati economici positivi negli esercizi successivi al 2022. Anche i sindaci saranno chiamati a verificare le concrete prospettive per la copertura delle perdite subite lo scorso anno, compito non facile soprattutto per il rischio di una errata verifica dell’adeguatezza e del funzionamento degli assetti amministrativi e di controllo che dovranno essere valutati con riferimento ad un arco temporale quinquennale.
5‰ ONLUS
(ART. 9 COMMA 4)
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle ONLUS potranno ancor per un anno, e quindi fino al 31 dicembre 2023, essere destinatarie della ripartizione del 5‰ delle dichiarazioni dei redditi.
MODIFIChE UNILATERALI
CONTRATTI DI FORNITURA ELETTRICA
E GAS
(ART. 11 COMMA 8)
Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e di gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
COLONNINE RICARICA
VEICOLI ELETTRICI
(ART. 12 COMMA 3) pROROGA RIFORMA SETTORE SpORTIVO
Esteso al 2022 e 2023 il contributo dell’80% per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, nel limite massimo di 1.500 euro a persona. Limite elevato a 8.000 euro con riferimento alle parti comuni dei condomini.
(ART. 16 COMMA 1, LETT. A)
Prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023, la decorrenza delle norme introdotte con la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e per il lavoro sportivo, tra cui le tutele in materia di assicurazione per malattia e maternità, di assegni per il nucleo familiare, di assicurazione contro gli infortuni nonché per di trattamenti pensionistici e disciplina del lavoro.