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Il regime forfettario

AuMentAto Il lIMIte dI rICAvI Per l’ACCeSSo

pREMESSA

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La legge di bilancio per il 2023 ha aumentato il limite di ricavi per accedere al regime forfettario, più precisamente l’art. 1 comma 54 della lege 197/2022 lo ha portato da 65.000 a 85.000 euro per tutti i contribuenti. Ricordiamo che si tratta di un regime naturale applicabile a tutti i soggetti che soddisfano le condizioni poste dalla norma e che riconosce un regime impositivo forfettario che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 15%. Percentuale che può essere abbassata al 5% nei primi 5 anni di attività alla presenza di specifici requisiti.

Il nuovo limite di ricavi deve essere ragguagliato ad anno ed è in vigore dal 1° gennaio 2023.

I REqUISITI RIChIESTI

L’accesso al regime forfettario è disciplinato dalla legge 190/2014 ed è riconosciuto alle sole persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo che soddisfano i seguenti requisiti:

- ricavi e compensi ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata;

- spese sostenute per lavoro dipendente e per collaboratori non superiori a 20.000 euro lordi all’anno.

In merito alla verifica del superamento del limite di ricavi si deve considerare il regime contabile adottato nell’anno precedente, se il soggetto era in contabilità ordinaria rilevano i ricavi per competenza se invece era in semplificata opera il principio di cassa, considerando però il criterio della registrazione di cui all’art. 18, comma 5 del DPR 600/73.

Nei ricavi deve essere considerato il valore normale dei beni destinati al consumo personale o fami- liare dell’imprenditore, mentre non rileva l’eventuale adeguamento ai fini ISA. In caso di esercizio di più attività si deve considerare la somma dei ricavi relativi alle diverse attività svolte.

Soggetti Esclusi

Non possono accedere al regime forfettario:

1) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva quali:

- agricoltura e attività connesse, pesca e agriturismo;

- editoria;

- agenzie di viaggio e turismo;

- intrattenimenti, giochi e altre attività simili;

- rivendita beni usati, oggetti d’arte, antiquariato, agenzie di vendite all’asta;

- vendita di sali e tabacchi;

- gestione servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico;

- vendite a domicilio.

2) i residenti all’estero, a meno che non siano residenti comunitari e producano almeno il 75% del reddito in Italia,

3) i soggetti che effettuano in via prevalente o esclusiva cessioni di fabbricati o terreni o porzioni di essi;

4) i soggetti che effettuano in via prevalente o esclusiva cessioni intra UE di mezzi di trasporto nuovi;

5) partecipino, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, comprese le società semplici che producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo, associazioni professionali, società di fatto, imprese familiari e coniugali;

6) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore o lavoratore autonomo;

7) i soggetti che esercitano prevalentemente l’attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei due anni precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;

8) soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione superiori a 30.000 euro, a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.

IL REGIME IMpOSITIVO

Il reddito è calcolato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività differenziato in base ai tipo di attività esercitata riportati nella tabella che segue.

Al reddito determinato applicando ai ricavi i coefficienti di cui sopra e al netto dei soli contributi previdenziali, si applica l’imposta sostitutiva del 15%.

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% nei primi 5 anni di attività quando:

- il contribuente non ha esercitato nei 3 anni precedenti attività d’impresa o professionale;

- l’attività non costituisce una prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dallo stesso soggetto in forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso della pratica professionale obbligatoria. In caso di prosecuzione di attività esercitata da altro soggetto, i ricavi precedenti l’esercizio di inizio della nuova attività devono essere inferiori a 85.000 euro.

pASSAGGIO AL REGIME FORFETTARIO

È stato chiarito che per le imprese in contabilità semplificata che nel 2022 non hanno superato gli 85.000 euro di ricavi, il regime naturale per il 2023 è sia quello forfettario che quello semplificato.

L’aver adottato la contabilità semplificata per opzione, non vincola il contribuente alla permanenza per un triennio perché si tratta di un regime naturale. Ciò consente di adottare per il 2023 il regime forfettario o di rimanere in semplificata. Se invece si è optato nel precedente esercizio per la contabilità ordinaria, si deve rispettare il vincolo triennale.

USCITA DAL REGIME IN CORSO D’ANNO

I soggetti che nel 2022 sono rimasti al di sotto degli 85.000 euro di ricavi possono rimanere nell’anno in corso nel regime forfettario. Tenuto conto dell’integrazione al comma 71 della legge 190/2014 viene riproposta una disposizione che prevede la fuoriuscita dal regime nel corso dell’anno in caso di superamento della soglia dei 100.000 euro di ricavi.

Così se i ricavi nell’anno in corso si attestano all’interno dell’intervallo 85.000 - 100.000 la fuoriuscita dal regime si avrà dal prossimo anno. Se invece superano i 100.000 euro, il regime for- fettario cessa già nell’anno di superamento di tale limite.

Per quanto riguarda l’Iva, in caso di uscita dal regime in corso d’anno, l’imposta si applica alle sole operazioni effettuate a decorrere da quella che determina la fuoriuscita dal regime forfettario. Si evita in questo modo di applicare l’Iva sin dalla prima operazione, scorporandola dai corrispettivi incassati come previsto in passato per il regime dei minimi.

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