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Stretta sulle partite IVA fittizie

l’effettivo esercizio dell’attività. Qualora il contribuente non si presenti di persona o di esito negativo dei riscontri, l’ufficio emanerà il Provvedimento di cessazione della partita IVA.

Dal punto di vista operativo la novità è rappresentata dall’introduzione dei poteri di controllo delle scritture contabili relative alle imposte dirette, non contemplati in precedenza nell’art. 35 citato e dalla presenza di persona.

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La legge di bilancio per il 2023 ha introdotto all’art. 1 commi da 148 a 150 un meccanismo volto a contrastare l’utilizzo di partite IVA fittizie, in particolare quelle apri e chiudi.

L’art. 35 del DPR 633/72 prevede che il rilascio della partita IVA è subordinato a riscontri automatizzati finalizzati all’individuazione di elementi di rischio connessi al suo rilascio, nonché l’eventuale accesso nei luoghi di esercizio dell’attività da parte dei funzionari dell’amministrazione finanziaria. Intervenendo su questa disposizione, la legge di bilancio inserisce nello stesso articolo il comma 15 – bis 1 contenente disposizioni finalizzate a rafforzare il presidio e i controlli per il contrasto delle frodi IVA.

Le nuove disposizioni ampliano i poteri dell’Agenzia delle entrate prevedendo che possa effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio della partita IVA, all’esito delle quali invita il contribuente a presentarsi “di persona” per esibire la documentazione contabile di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73, se obbligatoria, per verificare

In caso quindi di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, l’Agenzia emanerà un Provvedimento di cessazione della partita IVA.

Se a seguito di tale Provvedimento lo stesso contribuente richiede l’apertura di una nuova posizione IVA, come persona fisica o come rappresentante legale di una società, dovrà rilasciare una garanzia fideiussoria non inferiore a 50.000 euro valida almeno tre anni. La fideiussione potrebbe essere richiesta anche per importi superiori corrispondenti alle somme dovute a seguito di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del Provvedimento e a patto che non siano state versate.

Ai destinatari dei Provvedimenti di cessazione sarà inoltre irrogata una sanzione di 3.000 euro, non sarà suscettibile di cumulo giuridico ex art. 12 del D. Lgs. 472/97. L’irrogazione della sanzione sarà immediata vale a dire contestuale al Provvedimento di cancellazione e non con atto di contestazione di cui all’art. 16 del citato decreto. (pZ)

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Per Il PrIMo SeMeStre 2023

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2023, ha reso noto il tasso d’interesse di mora applicabile per il primo semestre 2023 è fissato nella misura del 2,50%.

Il decreto legislativo n. 231/2002 regola la decorrenza degli interessi di mora nelle transazioni commerciali intervenute tra imprenditori, prevedendo che i pagamenti delle fatture debbano essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o delle merci, elevato a 60 giorni quando il debitore è una pubblica amministrazione.

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito dal contratto.

Il saggio d’interesse da applicare ai ritardati pagamenti, è parametrato al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea, al quale vanno aggiunti 8 punti. La norma prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze comunichi il saggio d’interesse, al netto della maggiorazione, entro i primi giorni di ciascun semestre affinché sia applicato nello stesso periodo.

È stato così fissato al 2,50% il saggio d›interesse per il semestre in corso, al quale devono essere aggiunti 8 punti arrivando alla misura del 10,50%.

Dal punto di vista contabile opera una deroga al principio di competenza, gli interessi di mora, infatti, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

Relativamente ai semestri trascorsi e da quando è entrato in vigore il decreto 231/2002, l’andamento dei tassi per i prodotti non alimentari è stato il seguente:

- 10,35 secondo semestre 2002;

- 9,85 primo semestre 2003;

- 9,10 secondo semestre 2003;

- 9,02 primo semestre 2004;

- 9,01 secondo semestre 2004;

- 9,09 primo semestre 2005;

- 9,05 secondo semestre 2005;

- 9,25 primo semestre 2006;

- 9,83 secondo semestre 2006;

- 10,58 primo semestre 2007;

- 11,07 secondo semestre 2007;

- 11,20 primo semestre 2008;

- 11,10 secondo semestre 2008;

- 9,50 primo semestre 2009;

- 8,00 secondo semestre 2009;

- 8,00 primo semestre 2010;

- 8,00 secondo semestre 2010;

- 8,00 primo semestre 2011;

- 8,25 secondo semestre 2011;

- 8,00 primo semestre 2012;

- 8,00 secondo semestre 2012;

- 8,75 primo semestre 2013;

- 8,50 secondo semestre 2013;

- 8,25 primo semestre 2014;

- 8,15 secondo semestre 2014;

- 8,05 primo semestre 2015;

- 8,05 secondo semestre 2015;

- 8,05 primo semestre 2016;

- 8 secondo semestre 2016;

- 8 primo semestre 2017;

- 8 secondo semestre 2017;

- 8 primo semestre 2018;

- 8 secondo semestre 2018;

- 8 primo semestre 2019;

- 8 secondo semestre 2019;

- 8 primo semestre 2020;

- 8 secondo semestre 2020;

- 8 primo semestre 2021;

- 8 secondo semestre 2021;

- 8 primo semestre 2022;

- 8 secondo semestre 2022;

- 10,5 primo semestre 2023

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