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Indice mensile rivalutazione t.f.r. dicembre 2022

l’AgenzIA delle entrAte hA APProvAto Il Modello

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 17 gennaio 2023 ha approvato il modello CU/2023 unitamente alle istruzioni per la compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro “CT” con le relative istruzioni.

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Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo 2023, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2023. Di seguito si riepilogano le novità presenti nel modello CU 2023.

Le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni, comprese le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico, sono state sostituite, a partire dal 28 febbraio 2022, dall’assegno unico e universale, previsto dal D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

Pertanto nella CU sono stati inseriti i punti:

- 363, in cui si inserisce l’importo delle detrazioni riconosciute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;

- 364, in cui si inserisce l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio.

La Legge 264/2021, modificando il D.l. 3/2020, ha previsto per il 2022 un trattamento integrativo per un importo di 1.200 euro se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro e un ulteriore trattamento integrativo spettante se il reddi- to complessivo è superiore a 15.000 euro ma fino a 28.000 euro, pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non superiore a 1.200 euro.

Nella CU i punti interessati sono:

- 390, da compilare sia nel caso in cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte o nel caso il sostituto d’imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte;

- 391, indicare l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha erogato al lavoratore dipendente;

- 392, indicare l’importo del trattamento integrativo che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non erogato;

- da 393 a 400, in caso di erogazione di trattamenti integrativi da precedenti sostituti di imposta.

Per quanto riguarda l’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i fringe benefit ex art. 51, comma 3, del TUIR, modificato dal D.l. 176/2022, e il bonus carburante, ex D.l. 21/2022, vanno quindi compilati i seguenti punti:

- 474, per la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura se di importo non superiore o uguale a euro 3.000, anche nel caso di erogazione in sostituzione del premio di risultato. Se l’importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d’imposta a euro 3.000 lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

- 475, per le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti nel limite di 200,00 euro. Se l’importo complessivo dei bonus carburante è superiore, nel periodo d’imposta a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

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