1 minute read

Bonus carburante 2023

categorie omogenee e di sottoscrivere accordi collettivi o regolamenti aziendali.

PubblICAto

Advertisement

Il deCreto legge

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DecretoLegge 14 gennaio 2023, n. 5 contente disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Tra le disposizioni c’è anche la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare un bonus carburante per un valore un massimo di 200,00 euro, sotto forma di buoni che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente per l’anno d’imposta 2023.

Si tratta di una misura simile al bonus carburante previsto dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, e per questo motivo si ritiene che si possano applicare per analogia i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 27/E del 2022 che di seguito riepiloghiamo:

- il bonus carburante potrà essere erogato ad personam, senza la necessità di individuare le

- Il trattamento fiscale e contributivo è riconducibile all’art. 51, comma 3 del TUIR, e costituisce un’agevolazione ulteriore rispetto al medesimo articolo. Per l’anno d’imposta 2023 il datore di lavoro ha quindi la possibilità di corrispondere 200 euro a titolo di buoni carburante e ulteriori 258,23 per altri beni e servizi.

- Il bonus può essere erogato fin da subito ed entro il 12 gennaio 2024, in virtù del principio di cassa sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, rileva il momento di percezione del bonus e non la sua effettiva fruizione, che può essere anche successiva al 2023.

- La modalità di erogazione può avvenire anche con «documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico» con indicazione del relativo valore e del nominativo del beneficiario, in applicazione del comma 3 bis dell’art. 51 del TUIR.

- Nel cedolino paga la voce di erogazione del bonus carburante (figurativa) si deve distinguere dalle altre voci di fringe benefit ex art. 51, comma 3 del TUIR.

L’Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione. (AG)

This article is from: