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Esonero contributivo. Proroga e aumento per l’anno 2023

- Nel mese di competenza di dicembre le soglie di riferimento saranno maggiorate del rateo di tredicesima e saranno quindi pari a 2.916 euro (riduzione del 2%) e 2.083 euro (riduzione del 3%).

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 30/AG del 27 gennaio 2023 per comunicare che l’INPS, con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, ha illustrato le istruzioni per la corretta gestione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore previsto dalla Legge 234/2021, art. 1, comma 121, che è stato prorogato e modificato dalla Legge di Bilancio 2023, L. 197/2022, art. 1, comma 281.

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Si tratta di un esonero contributivo che viene riconosciuto nella misura:

- di 2 punti percentuali, per le retribuzioni con imponibile contributivo, parametrato su base mensile per tredici mensilità, non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo della tredicesima nel mese di competenza di dicembre;

- di 3 punti percentuali, per le retribuzioni con imponibile contributivo, parametrato su base mensile per tredici mensilità, non eccedenti l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato del rateo della tredicesima nel mese di competenza di dicembre.

Come indicato dalla Legge di Bilancio 2023 si tratta di una proroga dell’esonero per cui i criteri e modalità sono quelli previsti dalla Legge 234/2021 sopra richiamata, che vengono di seguito riportati per punti.

- La verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel mese singolo di paga. Ad esempio se un lavoratore dovesse superare con la retribuzione imponibile la soglia di 2.692 euro, quel mese non avrà diritto alla riduzione, ma se ciò non si verificasse in una mensilità, gli spetterà detto esonero per quel mese.

- Per le Imprese che applicano contratti collettivi che prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima, come la quattordicesima, il rispetto della soglia reddituale dovrà essere verificato con l’ammontare della mensilità aggiuntiva.

- Per le Imprese che erogano i ratei di mensilità aggiuntiva nei singoli mesi la riduzione della contribuzione dovrà essere verificata distintamente sia in riferimento al rateo della mensilità aggiuntiva (soglie reddituali: 224 euro per la riduzione del 2%, di 160 euro per la riduzione del 3%) e sia sulla retribuzione lorda al netto del rateo.

- L’applicazione della riduzione si riferisce ai periodi paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Di conseguenza le somme oggetto di esonero possono essere solo quelle maturate ed erogate nel corso del 2023.

- Nell’ipotesi di un lavoratore con più rapporti di lavoro il calcolo del massimale della retribuzione imponibile dovrà essere effettuato per ogni rapporto di lavoro.

- L’esonero, operando esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, non rientra nella nozione di aiuti di Stato per cui non si applica il regime “de minimis”.

- L’esonero è cumulabile con altre agevolazioni dei versamenti dei contributi previdenziali, fra cui l’esonero delle lavoratrici madri dipendenti che sono rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022 (vedasi nostra Circolare nr. 450 del 21/11/2022).

- L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

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